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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 7.7.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 7.7.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1652/2021 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAGNANI GIORGIO ed elettivamente domiciliata in PIAZZA
CAVOUR N. 9/A 47035 GAMBETTOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AGLIATA GIULIANO, domicilio digitale
Email_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. FABBRI ANNA, P.IVA_2
domicilio digitale Email_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Dichiarare la responsabilità della e/o Controparte_1
della terza chiamata Controparte_3
per i danni cagionati alla sig.ra derivanti da
[...] Parte_1
negligenza e/o imprudenza e/o imperizia in relazione alle cure prestate ed
agli interventi eseguiti descritti in atto di citazione e nei successivi atti di
causa;
condannare la convenuta e/o il terzo chiamato in causa al risarcimento di
tutti i danni alla persona subiti dalla sig.ra , patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali, temporanei e permanenti, descritti negli atti di causa;
danni che si quantificano, alla luce della CTU in euro 637.056,00 o in quella
diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, ed oltre spese mediche
sostenute pari ad euro 11.370,04.
Con vittoria delle spese di lite, come da nota spese già depositata”.
Parte_2
“la comparente, sì come patrocinata e con la riserva di azioni sopra
indicata, chiede che l'On.le Giudicante voglia : - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda risarcitoria per cui
è causa;
- dichiarare nullo l'atto introduttivo;
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata;
in subordine
- previo differimento della data di trattazione autorizzare la chiamata in
causa della c.f. Controparte_2
, con sede in Via R. Serra 2 - Cesena (FC). P.IVA_2
- accogliere l'azione di garanzia e/o regresso e/o manleva, così come
proposte nei confronti della chiamata in causa
[...]
.” Controparte_2
: Controparte_2
“in via preliminare
rimettersi
se del caso, la causa in istruttoria disponendo la convocazione del CTU a
chiarimenti ed in subordine la rinnovazione e/o la integrazione della
consulenza medico-legale
in via principale e di merito
dichiararsi
inammissibile la domanda di proposta dall' nonché Parte_2
quella tardivamente proposta da contro la Parte_1 [...]
[...] [...]
e disporsi la estromissione dal presente Controparte_3
giudizio della Controparte_3
in ogni caso
respingersi
la domanda di garanzia e/o regresso e/o manleva proposta contro la
[...]
da nonché la domanda Controparte_2 Parte_2
proposta dalla attrice contro la .” Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di vedere risarciti i danni derivanti da Controparte_1
responsabilità sanitaria.
Rappresenta l'attrice di aver eseguito, a causa di una dolenzia dell'articolazione coxo-femorale, una visita ortopedica dal Dott.
[...]
in data 21.01.2013 il quale suggeriva intervento di protesi Persona_1
all'anca destra.
Tale intervento, preceduto dalla profilassi antibiotica prescritta dal predetto medico, veniva eseguito dal dott. presso la Persona_1 Controparte_2
di il 21.5.13 con dimissione il 31.5.13.
[...] CP_2
Il 4.6.13 a causa di febbre si recava presso l'ospedale Bufalini di ove CP_2
veniva ricoverata. Nel corso del ricovero veniva rilevata l'infezione della ferita, della protesi e svolto un lungo trattamento con dimissione in data 24.6.14.
Proposto ricorso ex art 696 bis c.p.c. innanzi al tribunale di Forlì (RG
1314/2019), l'elaborato peritale imputava l'infezione protesica non all'attività svolta presso la casa di cura ma a quella svolta presso l'Ospedale
Bufalini.
2. Si è costituita l' in sintesi: i) eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per incertezza di petitum e causa petendi;
ii)
rappresentando che non vi sono condotte dei sanitari dell'ospedale Bufalini
che possano aver causato l'infezione, da ritenersi piuttosto contratta nel corso dell'operazione del 21.5.13 o nel lasso di tempo tra tale operazione e l'accesso al pronto soccorso;
iii) rappresentando che i danni lamentati sono generici.
Inoltre domandava il differimento della prima udienza onde chiamare in causa la . Controparte_2
Il giudice quindi differiva la prima udienza con decreto del 17.6.21.
3. Si costituiva la terza chiamata , in sintesi: Controparte_2
i) eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa poiché non sono indicate le ragioni che giustificano la propria partecipazione al giudizio;
ii)
nel merito rappresentando di essere estranea ai fatti come risulta dalla ctu resa nell'atp.
4. Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice estendeva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della terza chiamata.
5. Istruita la causa anche con consulenza tecnica d'ufficio, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
6.1. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in ragione dell'incertezza di petitum e causa petendi formulata dalla convenuta si osserva che il petitum è evidentemente costituito dal risarcimento dei danni ed i fatti nonché i fondamenti giuridici sono sinteticamente delineati in atto di citazione.
L'eccezione pertanto non è fondata.
6.2. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della formulata dalla medesima, si osserva che ai sensi CP_2
dell'art. 106 c.p.c. ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Nello specifico i fatti coinvolgono anche la terza chiamata e v'è dunque comunanza di causa.
Pertanto l'eccezione non è fondata.
6.3. Quanto poi all'eccezione di inammissibilità delle domande poste dall'attrice nei confronti della terza chiamata, formulata da quest'ultima, il giudice osserva che tali domande sono state formulate nell'ambito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e dunque non sono tardive.
7.1. Venendo al merito, il collegio peritale ha evidenziato con argomentazione convincente, che vi siano state due infezioni: una imputabile all'intervento presso la ed uno imputabile all'Ospedale Bufalini. CP_2
In particolare, quanto alla prima infezione ha osservato che, in considerazione dell'errore di “forma e timing della somministrazione,
unitamente al basso dosaggio” unitamente al fatto che il germe
[...]
si trova quasi solo in ambiente ospedaliero, secondo un criterio Per_2
di “più probabile che non” deve ritenersi tale infezione periprotesica precoce contratta con la procedura chirurgica del 21.5.13.
Per analoghe ragioni il collegio peritale ritiene che anche la seconda infezione periprotesica, successiva all'impianto protesico del 29.11.13, abbia origine nosocomiale e sia imputabile all'ospedale Bufalini.
Peraltro a conforto della tesi dei consulenti tecnici d'ufficio non può non osservarsi che tale seconda infezione, in precedenza non constatata, è
avvenuta a circa quattro mesi e mezzo dall'ingresso dell'attrice in ospedale,
quindi anche da un punto di vista meramente fattuale appare ben improbabile che l'infezione non avesse provenienza ospedaliera.
6.2. Relativamente al quantum, il collegio valuta un danno biologico del 65%
ed afferma che in via differenziale rispetto al risultato che sarebbe stato conseguibile in assenza di complicazioni il danno può valutarsi tra il 20% e il
65%.
Stante l'ampiezza della forbice, il danno può determinarsi assumendo il valore intermedio del 43%.
L'inabilità temporanea totale è poi stata stimata in 13 mesi e quella parziale al 75% in 3 mesi.
Inoltre il collegio ha ritenuto congrue le spese mediche documentate e che il danno sia imputabile in egual misura all'ospedale ed alla casa di cura.
Applicando la tabella del Tribunale di Milano relativa all'anno dell'evento
(2013) risulta:
- danno da “macrolesione” euro 236.544,00
- invalidità temporanea totale euro 37.920,00
- invalidità temporanea parziale al 75% euro 6.480,00
totale: euro 280.944,00 oltre rivalutazione monetaria dagli eventi infettivi e interessi legali.
A ciò vanno aggiunte le spese mediche in quanto ritenute congrue dal collegio peritale (euro 11.370,04).
La responsabilità va ripartita tra convenuta e terza chiamata al 50% come da indicazione del collegio peritale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da
260.000,01 euro a 520.000 euro nei valori medi.
Le spese di ctu vanno poste a carico delle soccombenti, quelle di atp vanno poste a carico della casa di cura poiché l on ne è stata parte. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell e della Parte_2 [...]
nella causazione dei danni a Controparte_2 [...]
determinando la responsabilità di ciascuna al 50%; Parte_1
- per l'effetto condanna l e la Controparte_1 [...]
a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento del danno euro 280.944 oltre a rivalutazione, decorrente dagli eventi infettivi, e interessi legali;
- condanna altresì l e la Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese mediche da
[...] Parte_1
questa sostenuta, quantificate in euro 11.370,04.
Condanna la convenuta e la terza chiamata a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 22.457 per compensi professionali di avvocato ed € 1.725,23 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Spese di ctu a carico di convenuta e terza chiamata, spese di atp a carico della terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 7 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 7.7.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 7.7.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1652/2021 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAGNANI GIORGIO ed elettivamente domiciliata in PIAZZA
CAVOUR N. 9/A 47035 GAMBETTOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AGLIATA GIULIANO, domicilio digitale
Email_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. FABBRI ANNA, P.IVA_2
domicilio digitale Email_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
“Dichiarare la responsabilità della e/o Controparte_1
della terza chiamata Controparte_3
per i danni cagionati alla sig.ra derivanti da
[...] Parte_1
negligenza e/o imprudenza e/o imperizia in relazione alle cure prestate ed
agli interventi eseguiti descritti in atto di citazione e nei successivi atti di
causa;
condannare la convenuta e/o il terzo chiamato in causa al risarcimento di
tutti i danni alla persona subiti dalla sig.ra , patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali, temporanei e permanenti, descritti negli atti di causa;
danni che si quantificano, alla luce della CTU in euro 637.056,00 o in quella
diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, ed oltre spese mediche
sostenute pari ad euro 11.370,04.
Con vittoria delle spese di lite, come da nota spese già depositata”.
Parte_2
“la comparente, sì come patrocinata e con la riserva di azioni sopra
indicata, chiede che l'On.le Giudicante voglia : - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda risarcitoria per cui
è causa;
- dichiarare nullo l'atto introduttivo;
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata;
in subordine
- previo differimento della data di trattazione autorizzare la chiamata in
causa della c.f. Controparte_2
, con sede in Via R. Serra 2 - Cesena (FC). P.IVA_2
- accogliere l'azione di garanzia e/o regresso e/o manleva, così come
proposte nei confronti della chiamata in causa
[...]
.” Controparte_2
: Controparte_2
“in via preliminare
rimettersi
se del caso, la causa in istruttoria disponendo la convocazione del CTU a
chiarimenti ed in subordine la rinnovazione e/o la integrazione della
consulenza medico-legale
in via principale e di merito
dichiararsi
inammissibile la domanda di proposta dall' nonché Parte_2
quella tardivamente proposta da contro la Parte_1 [...]
[...] [...]
e disporsi la estromissione dal presente Controparte_3
giudizio della Controparte_3
in ogni caso
respingersi
la domanda di garanzia e/o regresso e/o manleva proposta contro la
[...]
da nonché la domanda Controparte_2 Parte_2
proposta dalla attrice contro la .” Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di vedere risarciti i danni derivanti da Controparte_1
responsabilità sanitaria.
Rappresenta l'attrice di aver eseguito, a causa di una dolenzia dell'articolazione coxo-femorale, una visita ortopedica dal Dott.
[...]
in data 21.01.2013 il quale suggeriva intervento di protesi Persona_1
all'anca destra.
Tale intervento, preceduto dalla profilassi antibiotica prescritta dal predetto medico, veniva eseguito dal dott. presso la Persona_1 Controparte_2
di il 21.5.13 con dimissione il 31.5.13.
[...] CP_2
Il 4.6.13 a causa di febbre si recava presso l'ospedale Bufalini di ove CP_2
veniva ricoverata. Nel corso del ricovero veniva rilevata l'infezione della ferita, della protesi e svolto un lungo trattamento con dimissione in data 24.6.14.
Proposto ricorso ex art 696 bis c.p.c. innanzi al tribunale di Forlì (RG
1314/2019), l'elaborato peritale imputava l'infezione protesica non all'attività svolta presso la casa di cura ma a quella svolta presso l'Ospedale
Bufalini.
2. Si è costituita l' in sintesi: i) eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per incertezza di petitum e causa petendi;
ii)
rappresentando che non vi sono condotte dei sanitari dell'ospedale Bufalini
che possano aver causato l'infezione, da ritenersi piuttosto contratta nel corso dell'operazione del 21.5.13 o nel lasso di tempo tra tale operazione e l'accesso al pronto soccorso;
iii) rappresentando che i danni lamentati sono generici.
Inoltre domandava il differimento della prima udienza onde chiamare in causa la . Controparte_2
Il giudice quindi differiva la prima udienza con decreto del 17.6.21.
3. Si costituiva la terza chiamata , in sintesi: Controparte_2
i) eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa poiché non sono indicate le ragioni che giustificano la propria partecipazione al giudizio;
ii)
nel merito rappresentando di essere estranea ai fatti come risulta dalla ctu resa nell'atp.
4. Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice estendeva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della terza chiamata.
5. Istruita la causa anche con consulenza tecnica d'ufficio, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
6.1. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in ragione dell'incertezza di petitum e causa petendi formulata dalla convenuta si osserva che il petitum è evidentemente costituito dal risarcimento dei danni ed i fatti nonché i fondamenti giuridici sono sinteticamente delineati in atto di citazione.
L'eccezione pertanto non è fondata.
6.2. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della formulata dalla medesima, si osserva che ai sensi CP_2
dell'art. 106 c.p.c. ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Nello specifico i fatti coinvolgono anche la terza chiamata e v'è dunque comunanza di causa.
Pertanto l'eccezione non è fondata.
6.3. Quanto poi all'eccezione di inammissibilità delle domande poste dall'attrice nei confronti della terza chiamata, formulata da quest'ultima, il giudice osserva che tali domande sono state formulate nell'ambito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e dunque non sono tardive.
7.1. Venendo al merito, il collegio peritale ha evidenziato con argomentazione convincente, che vi siano state due infezioni: una imputabile all'intervento presso la ed uno imputabile all'Ospedale Bufalini. CP_2
In particolare, quanto alla prima infezione ha osservato che, in considerazione dell'errore di “forma e timing della somministrazione,
unitamente al basso dosaggio” unitamente al fatto che il germe
[...]
si trova quasi solo in ambiente ospedaliero, secondo un criterio Per_2
di “più probabile che non” deve ritenersi tale infezione periprotesica precoce contratta con la procedura chirurgica del 21.5.13.
Per analoghe ragioni il collegio peritale ritiene che anche la seconda infezione periprotesica, successiva all'impianto protesico del 29.11.13, abbia origine nosocomiale e sia imputabile all'ospedale Bufalini.
Peraltro a conforto della tesi dei consulenti tecnici d'ufficio non può non osservarsi che tale seconda infezione, in precedenza non constatata, è
avvenuta a circa quattro mesi e mezzo dall'ingresso dell'attrice in ospedale,
quindi anche da un punto di vista meramente fattuale appare ben improbabile che l'infezione non avesse provenienza ospedaliera.
6.2. Relativamente al quantum, il collegio valuta un danno biologico del 65%
ed afferma che in via differenziale rispetto al risultato che sarebbe stato conseguibile in assenza di complicazioni il danno può valutarsi tra il 20% e il
65%.
Stante l'ampiezza della forbice, il danno può determinarsi assumendo il valore intermedio del 43%.
L'inabilità temporanea totale è poi stata stimata in 13 mesi e quella parziale al 75% in 3 mesi.
Inoltre il collegio ha ritenuto congrue le spese mediche documentate e che il danno sia imputabile in egual misura all'ospedale ed alla casa di cura.
Applicando la tabella del Tribunale di Milano relativa all'anno dell'evento
(2013) risulta:
- danno da “macrolesione” euro 236.544,00
- invalidità temporanea totale euro 37.920,00
- invalidità temporanea parziale al 75% euro 6.480,00
totale: euro 280.944,00 oltre rivalutazione monetaria dagli eventi infettivi e interessi legali.
A ciò vanno aggiunte le spese mediche in quanto ritenute congrue dal collegio peritale (euro 11.370,04).
La responsabilità va ripartita tra convenuta e terza chiamata al 50% come da indicazione del collegio peritale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate applicando lo scaglione da
260.000,01 euro a 520.000 euro nei valori medi.
Le spese di ctu vanno poste a carico delle soccombenti, quelle di atp vanno poste a carico della casa di cura poiché l on ne è stata parte. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell e della Parte_2 [...]
nella causazione dei danni a Controparte_2 [...]
determinando la responsabilità di ciascuna al 50%; Parte_1
- per l'effetto condanna l e la Controparte_1 [...]
a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento del danno euro 280.944 oltre a rivalutazione, decorrente dagli eventi infettivi, e interessi legali;
- condanna altresì l e la Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese mediche da
[...] Parte_1
questa sostenuta, quantificate in euro 11.370,04.
Condanna la convenuta e la terza chiamata a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 22.457 per compensi professionali di avvocato ed € 1.725,23 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Spese di ctu a carico di convenuta e terza chiamata, spese di atp a carico della terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 7 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini