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Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2026, n. 18232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18232 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 1841/2026 CC - 29/04/2026 R.G.N. 4130/2026 sul ricorso proposto da: ZH NG nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena complessiva in anni 2, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed euro 950 di multa, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Firenze ha accolto l'istanza con cui NG EN aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Firenze in data 17 ottobre 2011 e dal Tribunale di Pisa in data 24 maggio 2012 e, per l'effetto, ha determinato la pena unica complessiva del reato continuato in anni 3 mesi 1 e giorni 15 di reclusione, così calcolata;
anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per la violazione più grave, individuata nel reato di ricettazione giudicato con la sentenza del Tribunale di Pisa, aumentata per i reati satellite oggetto della medesima decisione di mesi 7 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18232 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 reclusione ed euro 1.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di mesi 6 giorni 15 di reclusione ed euro 250,00 di multa per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17 ottobre 2011 (mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di ricettazione e 15 giorni ed euro 50,00 per il reato di cui all'art 474). 2. Ricorre per cassazione NG EN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 172, 133 cod. pen. e 25 Cost. in tema di determinazione della pena in sede esecutiva Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza, nel determinare la pena unica complessiva del reato continuato, pur avendo correttamente individuato la violazione più grave nella ricettazione oggetto della sentenza del Tribunale di Pisa, non ha considerato che la pena originariamente inflitta da quest'ultima sentenza non era più interamente eseguibile. Come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato al ricorso, la Corte di appello di Firenze, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha dichiarato ai sensi dell'ad 172 cod. pen. l'estinzione parziale della pena correlata a due dei reati giudicati dalla predetta sentenza la cui pena finale non è più pari ad anni 2 mesi 7 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ma ad anni 2 mesi 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa È pacifico che la continuazione deve essere applicata sulla pena residua effettivamente eseguibile e non su quello originariamente inflitta in quanto il giudice dell'esecuzione è tenuto a conformarsi a tutti i titoli sopravvenuti che incidono sul quantum della pena. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in reazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen.. Secondo il ricorrente il vincolo della continuazione doveva essere riconosciuto anche con riferimento ai reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019. Sono state valorizzate la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze del 2011 del 2012 e quella emessa nel 2019 e la diversità dei soggetti coinvolti trascurando che la moglie ricorrente è stata giudicata sia dalla sentenza del Tribunale di Pisa del 2012 sia dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 2019. Non è stato spiegato perché gli elementi allegati dalla difesa sono stati ritenuti recessivi rispetto alla distanza temporale CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il primo motivo è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. E' pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che «in sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc .pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.m. in proc. Silecchia, Rv. 264893 - 01; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777 - 01 Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], Rv. 240804 - 01 in motivazione e Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, [...], Rv. 243292 - 01) e ciò perché «l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 25118 del 15/04/2025, Ballone, Rv. 288172 - 01 in un caso di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. Correttamente, pertanto, il Giudice dell'esecuzione ha unificato sotto il vincolo della continuazione anche i due dei reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 17 ottobre 2011, la cui pena è stata dichiarata estinta ai sensi dell'ad 172 cod. pen, con provvedimento del 17 luglio 2025. Trattandosi, però, di pena estinta e quindi non più eseguibile neanche come porzione di pena correlata al riconosciuto reato continuato, a Corte di appello non avrebbe dovuto indicare quella complessivamente rideterminata a sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in «anni 3 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.250,00 di multa» come «pena ... da espiare» Per tale ragione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio nella parte in cui qualifica la pena compressiva per il reato continuato come ancora da espiare. 2. Il secondo motivo non è fondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Firenze in data 17 ottobre 2011 e dal Tribunale di Pisa in data 24 maggio 3 2012 e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, il notevole lasso temporale che li separa nonché l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi, stante la diversità dei correi e le differenti modalità esecutive. Le censure del ricorrente evidenziano criticità dell'apparato motivazionale di cui non è illustrata la decisività (l'omessa valutazione della "presenza della moglie del ricorrente" tra gli imputati sia della sentenza del Tribunale di Pisa in data 24 maggio 2012 sia della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019) alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, finendo per sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamente apprezzato il dato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione della pena complessiva determinata quale pena da espiare. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma 29 aprile 2026. 59.7tpn_e__Pep.
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena complessiva in anni 2, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed euro 950 di multa, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Firenze ha accolto l'istanza con cui NG EN aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Firenze in data 17 ottobre 2011 e dal Tribunale di Pisa in data 24 maggio 2012 e, per l'effetto, ha determinato la pena unica complessiva del reato continuato in anni 3 mesi 1 e giorni 15 di reclusione, così calcolata;
anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per la violazione più grave, individuata nel reato di ricettazione giudicato con la sentenza del Tribunale di Pisa, aumentata per i reati satellite oggetto della medesima decisione di mesi 7 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18232 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 reclusione ed euro 1.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di mesi 6 giorni 15 di reclusione ed euro 250,00 di multa per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17 ottobre 2011 (mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di ricettazione e 15 giorni ed euro 50,00 per il reato di cui all'art 474). 2. Ricorre per cassazione NG EN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 172, 133 cod. pen. e 25 Cost. in tema di determinazione della pena in sede esecutiva Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza, nel determinare la pena unica complessiva del reato continuato, pur avendo correttamente individuato la violazione più grave nella ricettazione oggetto della sentenza del Tribunale di Pisa, non ha considerato che la pena originariamente inflitta da quest'ultima sentenza non era più interamente eseguibile. Come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato al ricorso, la Corte di appello di Firenze, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha dichiarato ai sensi dell'ad 172 cod. pen. l'estinzione parziale della pena correlata a due dei reati giudicati dalla predetta sentenza la cui pena finale non è più pari ad anni 2 mesi 7 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ma ad anni 2 mesi 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa È pacifico che la continuazione deve essere applicata sulla pena residua effettivamente eseguibile e non su quello originariamente inflitta in quanto il giudice dell'esecuzione è tenuto a conformarsi a tutti i titoli sopravvenuti che incidono sul quantum della pena. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in reazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen.. Secondo il ricorrente il vincolo della continuazione doveva essere riconosciuto anche con riferimento ai reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019. Sono state valorizzate la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze del 2011 del 2012 e quella emessa nel 2019 e la diversità dei soggetti coinvolti trascurando che la moglie ricorrente è stata giudicata sia dalla sentenza del Tribunale di Pisa del 2012 sia dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 2019. Non è stato spiegato perché gli elementi allegati dalla difesa sono stati ritenuti recessivi rispetto alla distanza temporale CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il primo motivo è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. E' pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che «in sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc .pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.m. in proc. Silecchia, Rv. 264893 - 01; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777 - 01 Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, [...], Rv. 240804 - 01 in motivazione e Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, [...], Rv. 243292 - 01) e ciò perché «l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 25118 del 15/04/2025, Ballone, Rv. 288172 - 01 in un caso di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. Correttamente, pertanto, il Giudice dell'esecuzione ha unificato sotto il vincolo della continuazione anche i due dei reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 17 ottobre 2011, la cui pena è stata dichiarata estinta ai sensi dell'ad 172 cod. pen, con provvedimento del 17 luglio 2025. Trattandosi, però, di pena estinta e quindi non più eseguibile neanche come porzione di pena correlata al riconosciuto reato continuato, a Corte di appello non avrebbe dovuto indicare quella complessivamente rideterminata a sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in «anni 3 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.250,00 di multa» come «pena ... da espiare» Per tale ragione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio nella parte in cui qualifica la pena compressiva per il reato continuato come ancora da espiare. 2. Il secondo motivo non è fondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Firenze in data 17 ottobre 2011 e dal Tribunale di Pisa in data 24 maggio 3 2012 e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, il notevole lasso temporale che li separa nonché l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi, stante la diversità dei correi e le differenti modalità esecutive. Le censure del ricorrente evidenziano criticità dell'apparato motivazionale di cui non è illustrata la decisività (l'omessa valutazione della "presenza della moglie del ricorrente" tra gli imputati sia della sentenza del Tribunale di Pisa in data 24 maggio 2012 sia della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 febbraio 2019) alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, finendo per sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamente apprezzato il dato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione della pena complessiva determinata quale pena da espiare. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma 29 aprile 2026. 59.7tpn_e__Pep.