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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4853/2025 R.G. vertente tra (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.01.1976 entrambi residenti in Sesto San Giovanni, Vicolo L. Baldaranza n. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, vicolo L. Baldanza n. 7, in comproprietà tra entrambi i coniugi è tuttora occupata, con tutto l'arredo, oggetti, suppellettili e accessori presenti dalla moglie e dai figli che ivi abitano;
3) Il marito si è già trasferito in Cinisello Balsamo (Ml), via Palestro n. 12 ed ha gia provveduto ad asportare tutti i propri effetti personali nonché tutto quanto egli necessita dalla casa coniugale;
4) il marito signor cederà, nelle modalità acconsentite e previste dalla legge cosi Parte_2 come qui è riferito e in ragione di ogni migliore regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, il proprio 50% di proprietà dell'appartamento sito in Sesto San Giovanni vicolo Baldanza n. 7 unitamente al box ed al posto auto che qui di seguito si identificano precisamente:
- quanto alla casa coniugale: in Comune di Sesto San Giovanni appartamento posto al piano terra di tre locali oltre servizi con antistante giardino pertinenziale in diritto di uso esclusivo e perpetuo ed annesso un vano di cantina nel seminterrato. Detta unità immobiliare è censita al nuovo catasto edilizio urbano NCEU di detto comune come segue: foglio 18 (diciotto), mappale 235
(duecentrotrentacinque), subalterno 705, vicolo Baldanza numero 7, piano T-S1, categoria A 3, classe quarta, vani 4,5, rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di compravendita), euro 488,05 (ancora DOC. 03);
. quanto al box: in Comune di Sesto San Giovanni nel complesso immobiliare denominato "Condominio il Parco" a parte del fabbricato A avente ad accesso da via Liborio Baldanza numero 5 box ad uso autorimessa privata posto al piano interrato pertinenziale all'abitazione. Detta unità immobiliare è censita al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio 18, mappale 235, subalterno 714, via Liborio Baldanza numero 5, piano S1, categoria C6, classe quinta, metri quadrati 14, rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di acquisto) euro 78,09, superficie catastale rilevabile da visura totale metri quadrati 15 (DOC. 08 atto di acquisto box); quanto al posto auto: in Comune di Sesto San Giovanni, nel complesso immobiliare denominato "Condominio il Parco" composto da più fabbricati sito tra le vie Antonio Gramsci e vicolo Liborio Baldanza con accesso carraio da via Antonio Gramsci numero 110: posto auto sito al piano terreno, censito al catasto dei fabbricati di detto comune come segue: foglio 18, mappale 356, subalterno 5, viale Antonio Gramsci numero. SC, piano T, categoria C/6, classe quattro, assistenza metri quadrati 13 rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di acquisto) euro 61,77 (DOC. 09 atto di acquisto posto auto); alla sig.ra che qui accetta, il predetto proprio 50% di proprietà di detti immobili, Parte_1 affinché la stessa possa abitarli e godere d'ora in poi nella sua qualità di esclusiva proprietaria. Sin dal momento della cessione della quota ora di proprietà del signor in favore della Pt_2 moglie, cosi come peraltro già avviene, la signora con l'indispensabile aiuto dei propri Pt_1 genitori, provvederà al pagamento di tutti gli oneri relativi ai predetti immobili, con particolare riferimento al pagamento dei mutui e dei finanziamenti gravanti sugli stessi, nonché al pagamento di tutte le spese condominiali relative ai predetti immobili, sino a che ella vi abiterà unitamente ai figli. La signora provvederà poi, cosi come peraltro avviene sin da ora, al pagamento di ogni tassa Pt_1
e imposta gravante sui predetti immobili (a titolo esemplificativo Tari ed assimilate), sino a quando la stessa vi abiterà unitamente ai figli. La cessione della quota del proprio 50% da parte del signor in favore della moglie avverrà Pt_2 senza corrispettivo alcuno e unicamente in favore della stessa e in relazione alla definitiva sistemazione di ogni rapporto economico tra i coniugi. Il predetto trasferimento immobiliare sarà effettuato in ottemperanza della circolare numero 2E dell'Agenzia delle Entrate con il regime d'imposta agevolato per i trasferimenti tra i coniugi, a mezzo atto notarile stipulato dalla Notaio con studio in Cologno Monzese, piazza Aldo Persona_1
Moro n. 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione con costi, spese notarili ed imposte a carico esclusivo della signora Il signor dichiara Pt_1 Pt_2 che si presenterà avanti la Notaio indicata a semplice richiesta da parte della signora Pt_1
In relazione alla questione della bolletta dell'energia elettrica, la quale sino all'anno 2024 era conteggiata in maniera erronea poiché vi era un allaccio di contatore parziale, i coniugi concordano che dal momento in cui l'amministrazione del Condominio "Il Parco" dovesse richiedere alla famiglia il pagamento di una quota dell'energia elettrica consumata dagli immobili predetti, ma addebitata al Condominio, gli stessi provvederanno al pagamento di quanto eventualmente richiesto al 50% ciascuno, almeno sino alla data in cui il sig. ha rilasciato la casa coniugale vale a dire sino Pt_2
a settembre 2023 Per_
5) In ordine al contributo al mantenimento dei tre figli, di cui la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente poiché studentessa universitaria, il signor corrisponderà Pt_2 alla signora con versamento mensile entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo Parte_1 di € 950,00 (novecentocinquanta), importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati con prima rivalutazione a far data dal mese dell'anno successivo rispetto a quello dell'omologa della presente separazione;
6) Il padre contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate per la cui individuazione le parti rimandano al Protocollo del Tribunale di Monza in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito, In favore di tutti e tre i figli;
7) La sig.ra mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, provvederà ad inviare al marito per Pt_1 iscritto, a mezzo messaggistica WhatsApp o per e-mail, il conteggio delle spese extra sostenute da dividere di modo che il sig. possa provvedere al rimborso delle spese stesse con il Pt_2 versamento del contributo al mantenimento dei figli del mese successivo;
8) 1 coniugi concordano che l'assegno unico in relazione ai figli venga versato e rimanga assegnato al 100% alla signora I coniugi concordano altresì che tutte le detrazioni e gli accrediti di cui Pt_1 alla dichiarazione dei redditi rimarranno a favore della sig.ra che quindi potrà beneficiarne. Pt_1
Il sig. ha sinora beneficiato dell'accredito relativo agli interessi passivi del mutuo, pertanto, Pt_2 in relazione ai redditi dell'anno 2024, quando lo stesso si era già trasferito dalla casa coniugale e non ha provveduto al pagamento del mutuo, beneficerà nell'anno 2025 del medesimo accredito che lo stesso si impegna a restituire effettuando un versamento di pari importo sul conto corrente comune ove viene pagato il mutuo;
9) In relazione all'affidamento e al collocamento dei figli minorenni, gli stessi saranno affidati congiuntamente tra i genitori e collocati stabilmente nonché anagraficamente presso la residenza della madre. Per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra padre e figli, nulla si prevede in relazione alla Per_ figlia poiché maggiorenne, in ogni caso le parti concordano che il padre e la figlia gestiranno autonomamente e con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione. Quanto anche alla figlia minorenne si prevede che il padre e la figlia gestiranno autonomamente e Per_3 con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione. Si prevede che il figlio possa trascorrere con il papà i seguenti periodi: due fine Persona_4 settimana al mese quando il padre prenderà il figlio dagli allenamenti di calcio il venerdì sera o comunque nel tardo pomeriggio del venerdì anche quando il ragazzo non ha gli allenamenti (si veda ad esempio il periodo estivo) e lo terrà con sé per cena e pernottamento del venerdì e del sabato e lo ricondurrà presso la sua residenza la domenica mattina entro le ore 10.00. Detti fine settimana saranno da individuarsi in quelli nei quali il sig. non lavora. Durante tutti i periodi di Pt_2 vacanza nell'anno, comprese le vacanze estive, si prevede che il padre concorderà con la madre di volta in volta quali sono i periodi di sua spettanza, secondo i desideri e le esigenze del figlio Per_4 che cosi trascorrerà parte del tempo delle vacanze con entrambi i genitori. Durante il mese di agosto il sig. trascorrerà con un periodo di vacanza di sette giorni. Pt_2 Per_4
I coniugi concordano che durante il periodo di vacanze estive che abitualmente i ragazzi trascorrono con i nonni materni entrambi i genitori avranno cura di non interferire con gli stessi e di lasciar fruire detto periodo tra i ragazzi e i nonni. Detto periodo è compreso solitamente tra il mese di luglio e le prime due settimane di agosto. La sig.ra a sua volta concorderà con il marito quali staranno i periodi di vacanza di sua Pt_1 spettanza con i figli. 10) I coniugi hanno provveduto alla divisione del loro conto corrente che pertanto è divenuto precisamente loro conto corrente personale. Per quanto riguarda il conto corrente cointestato su Banca Unicredit su cui è appoggiato il mutuo esso resterà aperto così come intestato, tuttavia, i coniugi non movimenteranno lo stesso tranne che per quanto riguarda il pagamento della rata di mutuo e della rata del finanziamento ivi versato, pagamenti che saranno effettuati esclusivamente dalla sig.ra in quanto proprietaria esclusiva sia dell'appartamento e posto auto, sia del box. Pt_1
A tal proposito al termine del rimborso di tutto il mutuo, il signor si recherà presso la filiale Pt_2 della banca Unicredit unitamente alla signora per provvedere alla chiusura di detto conto Pt_1 corrente.
11)Il signor a titolo di rimborso di alcune spese in favore dei figli sostenute dalla sola sig.ra Pt_2 nonché a titolo di versamento di arretrati relativi al contributo al mantenimento degli stessi Pt_1 sinora versato dal padre, verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 1.500,00 entro la fine Pt_1 dell'anno 2025 con la somma di € 167,00 mensili a partire dal corrente mese di aprile 2025. Tuttavia, qualora il sig. avrà la disponibilità di somme maggiori egli potrà effettuare ulteriori Pt_2 versamenti sino alla concorrenza della somma di € 1.500 che in ogni caso dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Detto conteggio viene sin da ora approvato da entrambi i coniugi;
Per_
12) Per le sue piccole spese la figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, ha già un conto corrente collegato a quello della mamma con una carta di debito che la ragazza usa per le sue piccole spese. Pertanto, i genitori concordano altresì che anche gli altri figli avranno a disposizione una carta di debito (o ricaricabile) sulla quale versare, al 50% tra di loro, gli importi per le ricariche telefoniche - i genitori concordano altresi che sia le schede sim sia i telefoni dovranno essere intestati a ciascuno il proprio dal momento che adesso risulta tutto intestato al sig. - e eventualmente Pt_2 gli altri importi ricorrenti delle loro piccole spese;
13) Le automobili di proprietà ed in dotazione a ciascuno dei coniugi, Fiat 500 X. targata FD809AF intestata alla sig.ra e Daewoo Matiz targata BV838BT intestata al sig. , Pt_1 Pt_2 rimarranno agli stessi intestate i quali ne pagheranno tutte le spese (bollo, assicurazione, manutenzioni, consumi ecc.);
14) Le parti dichiarano di aver, per quanto riguarda il loro sostentamento, già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti;
Per_5
15)Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
16) Spese legali, interamente compensate tra le parti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 28 maggio 2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2005, n. 29, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 30.09.2005), (il 07.12.2007) e (il Per_3 Persona_4
22.02.2013). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (27 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 4853/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 28 maggio 2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2005, n. 29, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4853/2025 R.G. vertente tra (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.01.1976 entrambi residenti in Sesto San Giovanni, Vicolo L. Baldaranza n. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, vicolo L. Baldanza n. 7, in comproprietà tra entrambi i coniugi è tuttora occupata, con tutto l'arredo, oggetti, suppellettili e accessori presenti dalla moglie e dai figli che ivi abitano;
3) Il marito si è già trasferito in Cinisello Balsamo (Ml), via Palestro n. 12 ed ha gia provveduto ad asportare tutti i propri effetti personali nonché tutto quanto egli necessita dalla casa coniugale;
4) il marito signor cederà, nelle modalità acconsentite e previste dalla legge cosi Parte_2 come qui è riferito e in ragione di ogni migliore regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, il proprio 50% di proprietà dell'appartamento sito in Sesto San Giovanni vicolo Baldanza n. 7 unitamente al box ed al posto auto che qui di seguito si identificano precisamente:
- quanto alla casa coniugale: in Comune di Sesto San Giovanni appartamento posto al piano terra di tre locali oltre servizi con antistante giardino pertinenziale in diritto di uso esclusivo e perpetuo ed annesso un vano di cantina nel seminterrato. Detta unità immobiliare è censita al nuovo catasto edilizio urbano NCEU di detto comune come segue: foglio 18 (diciotto), mappale 235
(duecentrotrentacinque), subalterno 705, vicolo Baldanza numero 7, piano T-S1, categoria A 3, classe quarta, vani 4,5, rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di compravendita), euro 488,05 (ancora DOC. 03);
. quanto al box: in Comune di Sesto San Giovanni nel complesso immobiliare denominato "Condominio il Parco" a parte del fabbricato A avente ad accesso da via Liborio Baldanza numero 5 box ad uso autorimessa privata posto al piano interrato pertinenziale all'abitazione. Detta unità immobiliare è censita al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio 18, mappale 235, subalterno 714, via Liborio Baldanza numero 5, piano S1, categoria C6, classe quinta, metri quadrati 14, rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di acquisto) euro 78,09, superficie catastale rilevabile da visura totale metri quadrati 15 (DOC. 08 atto di acquisto box); quanto al posto auto: in Comune di Sesto San Giovanni, nel complesso immobiliare denominato "Condominio il Parco" composto da più fabbricati sito tra le vie Antonio Gramsci e vicolo Liborio Baldanza con accesso carraio da via Antonio Gramsci numero 110: posto auto sito al piano terreno, censito al catasto dei fabbricati di detto comune come segue: foglio 18, mappale 356, subalterno 5, viale Antonio Gramsci numero. SC, piano T, categoria C/6, classe quattro, assistenza metri quadrati 13 rendita catastale (all'epoca della redazione dell'atto di acquisto) euro 61,77 (DOC. 09 atto di acquisto posto auto); alla sig.ra che qui accetta, il predetto proprio 50% di proprietà di detti immobili, Parte_1 affinché la stessa possa abitarli e godere d'ora in poi nella sua qualità di esclusiva proprietaria. Sin dal momento della cessione della quota ora di proprietà del signor in favore della Pt_2 moglie, cosi come peraltro già avviene, la signora con l'indispensabile aiuto dei propri Pt_1 genitori, provvederà al pagamento di tutti gli oneri relativi ai predetti immobili, con particolare riferimento al pagamento dei mutui e dei finanziamenti gravanti sugli stessi, nonché al pagamento di tutte le spese condominiali relative ai predetti immobili, sino a che ella vi abiterà unitamente ai figli. La signora provvederà poi, cosi come peraltro avviene sin da ora, al pagamento di ogni tassa Pt_1
e imposta gravante sui predetti immobili (a titolo esemplificativo Tari ed assimilate), sino a quando la stessa vi abiterà unitamente ai figli. La cessione della quota del proprio 50% da parte del signor in favore della moglie avverrà Pt_2 senza corrispettivo alcuno e unicamente in favore della stessa e in relazione alla definitiva sistemazione di ogni rapporto economico tra i coniugi. Il predetto trasferimento immobiliare sarà effettuato in ottemperanza della circolare numero 2E dell'Agenzia delle Entrate con il regime d'imposta agevolato per i trasferimenti tra i coniugi, a mezzo atto notarile stipulato dalla Notaio con studio in Cologno Monzese, piazza Aldo Persona_1
Moro n. 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione con costi, spese notarili ed imposte a carico esclusivo della signora Il signor dichiara Pt_1 Pt_2 che si presenterà avanti la Notaio indicata a semplice richiesta da parte della signora Pt_1
In relazione alla questione della bolletta dell'energia elettrica, la quale sino all'anno 2024 era conteggiata in maniera erronea poiché vi era un allaccio di contatore parziale, i coniugi concordano che dal momento in cui l'amministrazione del Condominio "Il Parco" dovesse richiedere alla famiglia il pagamento di una quota dell'energia elettrica consumata dagli immobili predetti, ma addebitata al Condominio, gli stessi provvederanno al pagamento di quanto eventualmente richiesto al 50% ciascuno, almeno sino alla data in cui il sig. ha rilasciato la casa coniugale vale a dire sino Pt_2
a settembre 2023 Per_
5) In ordine al contributo al mantenimento dei tre figli, di cui la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente poiché studentessa universitaria, il signor corrisponderà Pt_2 alla signora con versamento mensile entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo Parte_1 di € 950,00 (novecentocinquanta), importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati con prima rivalutazione a far data dal mese dell'anno successivo rispetto a quello dell'omologa della presente separazione;
6) Il padre contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate per la cui individuazione le parti rimandano al Protocollo del Tribunale di Monza in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito, In favore di tutti e tre i figli;
7) La sig.ra mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, provvederà ad inviare al marito per Pt_1 iscritto, a mezzo messaggistica WhatsApp o per e-mail, il conteggio delle spese extra sostenute da dividere di modo che il sig. possa provvedere al rimborso delle spese stesse con il Pt_2 versamento del contributo al mantenimento dei figli del mese successivo;
8) 1 coniugi concordano che l'assegno unico in relazione ai figli venga versato e rimanga assegnato al 100% alla signora I coniugi concordano altresì che tutte le detrazioni e gli accrediti di cui Pt_1 alla dichiarazione dei redditi rimarranno a favore della sig.ra che quindi potrà beneficiarne. Pt_1
Il sig. ha sinora beneficiato dell'accredito relativo agli interessi passivi del mutuo, pertanto, Pt_2 in relazione ai redditi dell'anno 2024, quando lo stesso si era già trasferito dalla casa coniugale e non ha provveduto al pagamento del mutuo, beneficerà nell'anno 2025 del medesimo accredito che lo stesso si impegna a restituire effettuando un versamento di pari importo sul conto corrente comune ove viene pagato il mutuo;
9) In relazione all'affidamento e al collocamento dei figli minorenni, gli stessi saranno affidati congiuntamente tra i genitori e collocati stabilmente nonché anagraficamente presso la residenza della madre. Per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra padre e figli, nulla si prevede in relazione alla Per_ figlia poiché maggiorenne, in ogni caso le parti concordano che il padre e la figlia gestiranno autonomamente e con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione. Quanto anche alla figlia minorenne si prevede che il padre e la figlia gestiranno autonomamente e Per_3 con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione. Si prevede che il figlio possa trascorrere con il papà i seguenti periodi: due fine Persona_4 settimana al mese quando il padre prenderà il figlio dagli allenamenti di calcio il venerdì sera o comunque nel tardo pomeriggio del venerdì anche quando il ragazzo non ha gli allenamenti (si veda ad esempio il periodo estivo) e lo terrà con sé per cena e pernottamento del venerdì e del sabato e lo ricondurrà presso la sua residenza la domenica mattina entro le ore 10.00. Detti fine settimana saranno da individuarsi in quelli nei quali il sig. non lavora. Durante tutti i periodi di Pt_2 vacanza nell'anno, comprese le vacanze estive, si prevede che il padre concorderà con la madre di volta in volta quali sono i periodi di sua spettanza, secondo i desideri e le esigenze del figlio Per_4 che cosi trascorrerà parte del tempo delle vacanze con entrambi i genitori. Durante il mese di agosto il sig. trascorrerà con un periodo di vacanza di sette giorni. Pt_2 Per_4
I coniugi concordano che durante il periodo di vacanze estive che abitualmente i ragazzi trascorrono con i nonni materni entrambi i genitori avranno cura di non interferire con gli stessi e di lasciar fruire detto periodo tra i ragazzi e i nonni. Detto periodo è compreso solitamente tra il mese di luglio e le prime due settimane di agosto. La sig.ra a sua volta concorderà con il marito quali staranno i periodi di vacanza di sua Pt_1 spettanza con i figli. 10) I coniugi hanno provveduto alla divisione del loro conto corrente che pertanto è divenuto precisamente loro conto corrente personale. Per quanto riguarda il conto corrente cointestato su Banca Unicredit su cui è appoggiato il mutuo esso resterà aperto così come intestato, tuttavia, i coniugi non movimenteranno lo stesso tranne che per quanto riguarda il pagamento della rata di mutuo e della rata del finanziamento ivi versato, pagamenti che saranno effettuati esclusivamente dalla sig.ra in quanto proprietaria esclusiva sia dell'appartamento e posto auto, sia del box. Pt_1
A tal proposito al termine del rimborso di tutto il mutuo, il signor si recherà presso la filiale Pt_2 della banca Unicredit unitamente alla signora per provvedere alla chiusura di detto conto Pt_1 corrente.
11)Il signor a titolo di rimborso di alcune spese in favore dei figli sostenute dalla sola sig.ra Pt_2 nonché a titolo di versamento di arretrati relativi al contributo al mantenimento degli stessi Pt_1 sinora versato dal padre, verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 1.500,00 entro la fine Pt_1 dell'anno 2025 con la somma di € 167,00 mensili a partire dal corrente mese di aprile 2025. Tuttavia, qualora il sig. avrà la disponibilità di somme maggiori egli potrà effettuare ulteriori Pt_2 versamenti sino alla concorrenza della somma di € 1.500 che in ogni caso dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Detto conteggio viene sin da ora approvato da entrambi i coniugi;
Per_
12) Per le sue piccole spese la figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, ha già un conto corrente collegato a quello della mamma con una carta di debito che la ragazza usa per le sue piccole spese. Pertanto, i genitori concordano altresì che anche gli altri figli avranno a disposizione una carta di debito (o ricaricabile) sulla quale versare, al 50% tra di loro, gli importi per le ricariche telefoniche - i genitori concordano altresi che sia le schede sim sia i telefoni dovranno essere intestati a ciascuno il proprio dal momento che adesso risulta tutto intestato al sig. - e eventualmente Pt_2 gli altri importi ricorrenti delle loro piccole spese;
13) Le automobili di proprietà ed in dotazione a ciascuno dei coniugi, Fiat 500 X. targata FD809AF intestata alla sig.ra e Daewoo Matiz targata BV838BT intestata al sig. , Pt_1 Pt_2 rimarranno agli stessi intestate i quali ne pagheranno tutte le spese (bollo, assicurazione, manutenzioni, consumi ecc.);
14) Le parti dichiarano di aver, per quanto riguarda il loro sostentamento, già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti;
Per_5
15)Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
16) Spese legali, interamente compensate tra le parti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 28 maggio 2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2005, n. 29, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 30.09.2005), (il 07.12.2007) e (il Per_3 Persona_4
22.02.2013). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (27 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 4853/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Sesto San Giovanni il 28 maggio 2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2005, n. 29, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi