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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.11/2025 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.11/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Giuseppina Samantha FABIANO, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via degli Aprutini n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso DI FEDE e Paola PICCONE, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali, sito in Chieti alla via Arcivescovado n.10, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 2008 in Corato (BA), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale dell'11 gennaio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 7 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corato (BA) a margine dell'Atto n.147 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 febbraio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.11/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Giuseppina Samantha FABIANO, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via degli Aprutini n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso DI FEDE e Paola PICCONE, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali, sito in Chieti alla via Arcivescovado n.10, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 2008 in Corato (BA), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale dell'11 gennaio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 7 gennaio 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corato (BA) a margine dell'Atto n.147 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 febbraio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)