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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12513 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 4.12.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano, press la sede rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.9.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con decreto di omologa emesso in data 26.3.2025 nel procedimento di A.T.P.O. dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma n.r.g. 31601/24, otteneva il riconoscimento del requisito di invalidità di cui all' art. 13, L. 118/71, a decorrere dal 13.3.2024; che aveva notificato il decreto di omologa ed inviato il modello Ap70 in data 19.5.2025 sollecitando senza esito il pagamento della prestazione da parte dell' CP_1
Concludeva la condanna dell'istituto al pagamento della prestazione in oggetto. Si costituiva in giudizio l' deducendo che la prestazione era stata riconosciuta CP_1 all'assicurata e che l' aveva dato corso al pagamento dei ratei arretrati. CP_1
La causa era decisa il 4.12.2025 a mezzo di trattazione scritta.
1 Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, dava atto dell'avvenuto pagamento. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 4.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 4.12.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano, press la sede rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.9.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con decreto di omologa emesso in data 26.3.2025 nel procedimento di A.T.P.O. dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma n.r.g. 31601/24, otteneva il riconoscimento del requisito di invalidità di cui all' art. 13, L. 118/71, a decorrere dal 13.3.2024; che aveva notificato il decreto di omologa ed inviato il modello Ap70 in data 19.5.2025 sollecitando senza esito il pagamento della prestazione da parte dell' CP_1
Concludeva la condanna dell'istituto al pagamento della prestazione in oggetto. Si costituiva in giudizio l' deducendo che la prestazione era stata riconosciuta CP_1 all'assicurata e che l' aveva dato corso al pagamento dei ratei arretrati. CP_1
La causa era decisa il 4.12.2025 a mezzo di trattazione scritta.
1 Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, dava atto dell'avvenuto pagamento. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 4.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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