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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 186/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Antonio Garbasso n.
42
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
PARETI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Guido Monaco, n. 65;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “che il Tribunale di Arezzo, previa l'adozione degli adempimenti di rito, voglia modificare le condizioni della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 1405/2016 dallo stesso pronunciata, limitatamente alle condizioni 4 e 5 adottando in loro sostituzione la presente clausola: “Il padre contribuirà al mantenimento Parte_2 per il figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 Persona_1
(euro duecento/00) mensili oltre Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2024, che egli corrisponderà alla signora entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, unitamente al 50% delle Parte_1
spese straordinarie previamente concordate e documentate in conformità al Protocollo in uso al
Tribunale di Arezzo. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
che lo incasserà in via esclusiva.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
2 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 186/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Antonio Garbasso n.
42
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
PARETI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Guido Monaco, n. 65;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “che il Tribunale di Arezzo, previa l'adozione degli adempimenti di rito, voglia modificare le condizioni della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 1405/2016 dallo stesso pronunciata, limitatamente alle condizioni 4 e 5 adottando in loro sostituzione la presente clausola: “Il padre contribuirà al mantenimento Parte_2 per il figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 Persona_1
(euro duecento/00) mensili oltre Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2024, che egli corrisponderà alla signora entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, unitamente al 50% delle Parte_1
spese straordinarie previamente concordate e documentate in conformità al Protocollo in uso al
Tribunale di Arezzo. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
che lo incasserà in via esclusiva.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
2 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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