Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2026 REG.RIC.
N. 00063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato NI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Francesca Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Francesca Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 62 del 2026:
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
A - dell'atto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-- in riscontro alla nota del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, inoltrata dalla ricorrente - attraverso cui l'Ente resistente: 1 - non ha individuato l'istanza ostensiva alla quale la ricorrente riferisce; 2 - ha affermato che dal verbale del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emergerebbe che l'istante, per le vie brevi, avrebbe richiesto unicamente il rilascio degli atti successivi all'avvenuto subingresso del sig. -OMISSIS- “nell'esercizio dell'impianto di che trattasi”; 3 - ha preannunciato che per gli ulteriori atti richiesti è stata avviato il “procedimento di coinvolgimento” del controinteressato e che avrebbe notiziato dell'esito a seguito delle relative controdeduzioni; 4 - ha dedotto che sia in occasione dell'abbattimento del manufatto, avvenuto il -OMISSIS-, che il giorno del sopralluogo, avvenuto in data -OMISSIS- l'area in controversia risultava accessibile; 5 - ha ritenuto che per le opere indicate nel verbale di accertamento del -OMISSIS-(i.e. -OMISSIS-) non risulta alcun abuso ulteriore rispetto a quello espressamente menzionato nell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per cui l'ha stimata come correttamente eseguita; 6 - ha richiesto, alla sola ricorrente, il pagamento del costo dell'abbattimento del WC abusivo, pari ad euro 1.050,00, perchè resasi disponibile a tanto nelle precedenti note interlocutorie (all.1).
B) dell'atto del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- - conseguente alla nota inoltrata, dalla ricorrente, al Comune, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- - attraverso cui l'Ente resistente: a - ha comunicato che in data -OMISSIS- ha eseguito la demolizione del manufatto abusivo di cui all'ordinanza n.-OMISSIS-; b – ha precisato che, al momento dell'accesso sui luoghi in controversia, il locale era vuoto ed inutilizzato “in quanto il bagno a servizio dell'impianto è stato da tempo realizzato nei locali confinanti con l'impianto medesimo”; c) ha rilevato che la striscia di terreno di cui la ricorrente vanta la nuda proprietà era, in buona parte, aperta al pubblico; d - ha dedotto che poichè la ricorrente aveva libero accesso all'area, ben poteva procedere autonomamente alla demolizione e che non risulta abbia mai tentato di eseguire; e - ha ritenuto, per l'effetto, di ulteriormente verificare se anche la ricorrente avesse violato l'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-; f - ha rilevato, per quanto riguarda la legittimità dell'impianto di distribuzione di carburanti, che esso è munito dei seguenti titoli autorizzatori: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977; 9. C.E. n. 47 del 30.03.1983; 10. C.E. n. 21 del 30.01.1995; 11. C.E. n. -OMISSIS-; 12. D.I.A. n. -OMISSIS-; 13. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 14.S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché di nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF; g - con particolare riferimento alla pensilina, ha menzionato l'esistenza della concessione edilizia n. -OMISSIS-, della concessione edilizia n. -OMISSIS-e della concessione edilizia n. -OMISSIS-, in variante alla concessione edilizia n. -OMISSIS-; h - ha dedotto che i grafici allegati alle istanze non indicano false rappresentazioni dello stato dei luoghi.
Sulla base delle motivazioni innanzi esposte, ha ritenuto che il titolo autorizzatorio fosse definitivamente consolidato per cui l’ufficio non ha più necessità di assumere ulteriori provvedimenti (all.2) C) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, connesso e, comunque, funzionalmente collegato, nonché per la condanna, ex art. 116 c.p.a. al rilascio della documentazione riportata nell’atto del -OMISSIS-, richiesta con nota del 17/-OMISSIS-, mai precedentemente menzionata e tantomeno consegnata, ossia: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977: 9. D.I.A. n. -OMISSIS-; 10. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 11. S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché del nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF e di ogni altro atto utile alla ricostruzione della vicenda per cui è res litigiosa, entro un termine non superiore al 30 giorni e che in mancanza sia nominato un commissario ad acta.
quanto al ricorso n. 63 del 2026:
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
a - dell'atto del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- - conseguente alla nota inoltrata dal ricorrente, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- - attraverso cui l'Ente resistente: a - ha comunicato che in data -OMISSIS- ha eseguito la demolizione del manufatto abusivo di cui all'ordinanza n.-OMISSIS-;
b – ha precisato che, al momento dell'accesso sui luoghi in controversia, il locale era vuoto ed inutilizzato “in quanto il bagno a servizio dell'impianto è stato da tempo realizzato nei locali confinanti con l'impianto medesimo”; c - ha rilevato che la striscia di terreno di cui la ricorrente vanta la nuda proprietà era, in buona parte, aperta al pubblico; d - ha dedotto che poiché, -OMISSIS-, aveva libero accesso all'area, ben poteva procedere autonomamente alla demolizione e che non risulta abbia mai tentato di eseguire; e - ha ritenuto, per l'effetto, di ulteriormente verificare se anche la cugina, -OMISSIS-, avesse violato l'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-; f -
ha rilevato, per quanto di specifico interesse, la legittimità dell'impianto di distribuzione di carburanti, siccome sarebbe munito dei seguenti titoli autorizzatori: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977; 9. C.E. n. 47 del 30.03.1983; 10. C.E. n. 21 del 30.01.1995; 11.
C.E. n. -OMISSIS-; 12. D.I.A. n. -OMISSIS-; 13. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 14. S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché di nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF; g - con particolare riferimento alla pensilina, ha menzionato l'esistenza della concessione edilizia n. -OMISSIS-, della concessione edilizia n. -OMISSIS-e della concessione edilizia n. -OMISSIS-, in variante alla concessione edilizia n. -OMISSIS-; h - ha dedotto che i grafici allegati alle istanze non indicano false rappresentazioni dello stato dei luoghi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sala Consilina, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. MI Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Vengono alla decisione del Collegio i ricorsi rr.gg.nn. 62/2026 e 63/2026.
2. Entrambi i giudizi, azionati rispettivamente da -OMISSIS- e -OMISSIS-, traggono origine dalla complessa vicenda concernente talune opere edilizie e impiantistiche funzionali all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Sala Consilina, alla via -OMISSIS-.
3. In particolare, i ricorrenti assumono che le opere contestate — consistenti, tra l’altro, in manufatti accessori, locali di servizio, impianti tecnologici e serbatoi interrati funzionali all’attività di distribuzione carburanti — sarebbero state realizzate in assenza di idoneo titolo edilizio e insistano, in tutto o in parte, su aree di loro proprietà ovvero su superfici rispetto alle quali essi vantano diritti dominicali.
A dire dei ricorrenti, tali opere sarebbero state realizzate da -OMISSIS-, ovvero dai suoi aventi causa, mediante l’allocazione e l’esercizio, sulle predette aree, di una stazione di servizio riconducibile alla -OMISSIS- s.p.a. (già -OMISSIS-s.p.a.).
Gli stessi, pertanto, chiedono l’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori previsti dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi, alla tutela del proprio diritto di proprietà e alla cessazione degli effetti derivanti dalla protratta utilizzazione dei manufatti ritenuti abusivi nell’ambito dell’attività di distribuzione carburanti esercitata dai controinteressati.
I ricorrenti deducono, altresì, che la permanenza delle opere contestate inciderebbe sull’ordinato assetto urbanistico-edilizio dell’area e consentirebbe la prosecuzione di un’attività imprenditoriale fondata, in parte, su manufatti asseritamente privi di regolare copertura autorizzatoria.
Lamentano, inoltre, l’illegittimità delle autorizzazioni commerciali e amministrative relative all’impianto, assumendo che le stesse sarebbero fondate su opere abusive e in violazione della disciplina regionale di settore.
La vicenda è stata già oggetto di numerosi contenziosi dinanzi a questo Tribunale, nell’ambito dei quali sono state pronunciate, tra le altre, le sentenze nn. 1286/2024, 388/2025 e 1450/2025, concernenti l’accesso agli atti, gli effetti dell’acquisizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulle istanze ripristinatorie formulate dagli interessati.
Nelle more dei predetti giudizi, il Comune ha adottato taluni atti ritenuti dai ricorrenti insufficienti o non satisfattivi delle pretese azionate, sicché gli stessi hanno proposto le odierne impugnazioni avverso i provvedimenti comunali sopravvenuti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
4. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento delle rispettive domande, nonché per la condanna, ex art. 116 c.p.a. al rilascio della documentazione richiesta.
5. Si sono costituiti il Comune di Sala Consilina, nonché i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A., eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto per infondatezza.
6. All’udienza del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
7. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione della loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, attenendo essi alla medesima vicenda amministrativa e ponendo questioni coincidenti.
8. Ciò posto, anzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di accesso agli atti proposte dai ricorrenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a..
Invero, dall’esame della documentazione versata in atti risulta che l’Amministrazione resistente, successivamente alla proposizione dei ricorsi e nel corso dei rispettivi giudizi, ha integralmente provveduto all’ostensione della documentazione richiesta dai ricorrenti, mediante produzione documentale idonea a soddisfare le richieste ostensive originariamente formulate.
Ne consegue che le pretese sostanziali azionate in giudizio — consistente nell’accesso agli atti inerenti al procedimento amministrativo oggetto di controversia — devono ritenersi integralmente soddisfatte, essendo stato conseguito il bene della vita cui le azioni erano preordinate.
È appena il caso di evidenziare che la sopravvenuta produzione documentale da parte dell’Amministrazione ha determinato il venir meno dell’interesse dei ricorrenti ad una pronuncia sul merito delle domande di accesso, atteso che queste ultime hanno ormai esaurito la propria funzione strumentale, consistente nell’acquisizione della documentazione richiesta ai fini della tutela delle proprie posizioni giuridiche sostanziali.
Non residuando, pertanto, alcuna utilità concreta ed attuale derivante da una decisione sul punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai capi di domande relativi all’accesso agli atti.
9. Tanto doverosamente premesso, va detto che i ricorsi all’esame del Collegio devono essere dichiarati inammissibili per radicale difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., nonché per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali non risultano titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, attuale e differenziata idonea a sorreggere le domande formulate.
Le allegazioni dei ricorrenti in ordine alla asserita titolarità dominicale dell’area risultano, infatti, non solo contestate in fatto e in diritto, ma del tutto inidonee a fondare una posizione giuridica tutelabile, essendo basate su una ricostruzione unilaterale, frammentaria e comunque smentita dalla complessiva e consolidata situazione proprietaria risultante da atti pubblici regolarmente trascritti, continui e mai validamente impugnati.
I ricorrenti pretendono di radicare la propria legittimazione su un presunto diritto dominicale che, oltre a essere radicalmente contestato, risulta smentito da una sequenza ininterrotta di atti notarili pubblici, trascritti e opponibili ai terzi ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., che attestano la piena titolarità dell’area in capo a soggetti terzi.
Ne consegue che essi sono privi non solo della proprietà, ma anche di qualsivoglia situazione di possesso o detenzione qualificata del bene, con conseguente difetto originario della legittimazione ad agire.
In tale quadro, le domande proposte si rivelano ontologicamente inammissibili, poiché l’azione giurisdizionale amministrativa non può essere utilizzata quale strumento di verifica astratta della legittimità dell’azione amministrativa, in assenza di un interesse concreto, personale e attuale, ma solo come mezzo di tutela di una posizione giuridica effettivamente incisa.
I ricorrenti, al contrario, agiscono in difetto di qualunque utilità concreta e diretta, prospettando una tutela meramente emulativa e sostanzialmente surrogatoria di interessi che non gli appartengono.
Ne consegue che la posizione soggettiva azionata difetta in radice del requisito della “differenziazione” e “qualificazione” rispetto alla collettività, con conseguente inammissibilità del ricorso.
10. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la mera vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso, essendo necessario che il ricorrente dimostri uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dagli atti impugnati (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 2-OMISSIS-).
11. Sotto ulteriore profilo, anche a voler ipoteticamente prescindere dalle considerazioni che precedono in ordine all’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, l’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. 380/2001 determinerebbe comunque la definitiva estinzione di qualsiasi residua pretesa riferibile ai ricorrenti, con conseguente ulteriore e insanabile carenza di interesse attuale e concreto alla decisione.
Ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi insussistente un interesse attuale, concreto e personale alla decisione del ricorso, atteso che l’eventuale accoglimento delle censure non sarebbe comunque in grado di arrecare ai ricorrenti alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.
12. I ricorsi si palesano, pertanto, come strumento processuale utilizzato in modo non conforme alla funzione tipica dell’azione giurisdizionale, risultando privo di utilità concreta per i ricorrenti e finalizzato, nei fatti, a conseguire effetti indiretti e distorsivi dell’attività amministrativa, in assenza di una posizione giuridica meritevole di tutela.
13. Alla luce di quanto sopra, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
14. Ritenuta fondata e assorbente la suddetta eccezione, il Collegio non procede all’esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai controinteressati, le quali restano pertanto assorbite.
15. In considerazione della natura in rito della presente decisione, fondata sull’inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e per carenza di legittimazione attiva, nonché avuto riguardo alla peculiarità della vicenda controversa, caratterizzata da una stratificazione pluriennale di rapporti giuridici, procedimenti amministrativi e contenziosi tra soggetti contrapposti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
ET NA, Primo Referendario
MI Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MI Di NO | NI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.