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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Maria Della Catena 57, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Vittorio Anselmi per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta
[...]
n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità. Rilevava che in sede amministrativa era stata riconosciuta una invalidità del 75% e che a seguito di ATP proposto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione sanitaria legittimante la pensione
(100%) era stata invece riconosciuta una invalidità del 67%.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 16 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso può trovare accoglimento per quanto di ragione.
1 Orbene, nella specie, il c.t.u. nominato nella presente fase ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente: “BPCO in pregressa lobectomia inferiore sinistra (tubercolare), Cardiopatia Ipertensiva con compromissione d'organo in soggetto con Obesità di II grado con complicanza artrosiche, Diabete Mellito II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, Ipoacusia” lo rendono “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'86%” , “dall'epoca della domanda amministrativa per l'esistenza già a quell'epoca del presente quadro patologico.”. (Cfr Relazione di CTU – in atti). In sede di ATP il CTU aveva ritenuto di riconoscere una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% dal mese di novembre 2024.
La relazione di C.T.U. resa nella presente fase, immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mossi in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico così osservando “Sulla base di quanto su esposto, trattandosi di soggetto infrasessantacinquenne, il cui giudizio d'invalidità va effettuato sulla scorta delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M. 05/02/92, facendo riferimento al codice 6407, secondo criterio analogico, per quanto riguarda la patologia respiratoria dante una percentuale invalidante del 45%, al codice
6442 secondo criterio analogico relativamente alla cardiopatia ipertensiva dante una percentuale invalidante pari al 41%, al codice 9309 relativamente al diabete mellito dante una percentuale invalidante del 41%, al codice 7105 relativo all'obesità dante una percentuale invalidante del 31%; applicando il relativo calcolo riduzionistico si ottiene una percentuale invalidante pari all'86%.” (cfr Relazione di CTU fase di opposizione).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio – tenuto conto della qualità delle parti, degli esiti degli accertamenti relativi alle due fasi in relazione tra loro e in relazione a quanto accertato in sede amministrativa
(essendo già stato riconosciuto il requisito legittimante il beneficio dell'assegno) vanno compensate, considerato altresì il disposto dell'art. art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' , ex art. 152 disp.att. CP_1
c.p.c..
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2229/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, 2 dichiara che il ricorrente è invalido nella misura dell'86% a far data dalla domanda amministrativa (17/03/22); compensa integralmente tra le parti le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Maria Della Catena 57, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Vittorio Anselmi per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta
[...]
n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità. Rilevava che in sede amministrativa era stata riconosciuta una invalidità del 75% e che a seguito di ATP proposto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione sanitaria legittimante la pensione
(100%) era stata invece riconosciuta una invalidità del 67%.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 16 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso può trovare accoglimento per quanto di ragione.
1 Orbene, nella specie, il c.t.u. nominato nella presente fase ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente: “BPCO in pregressa lobectomia inferiore sinistra (tubercolare), Cardiopatia Ipertensiva con compromissione d'organo in soggetto con Obesità di II grado con complicanza artrosiche, Diabete Mellito II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, Ipoacusia” lo rendono “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'86%” , “dall'epoca della domanda amministrativa per l'esistenza già a quell'epoca del presente quadro patologico.”. (Cfr Relazione di CTU – in atti). In sede di ATP il CTU aveva ritenuto di riconoscere una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% dal mese di novembre 2024.
La relazione di C.T.U. resa nella presente fase, immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mossi in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico così osservando “Sulla base di quanto su esposto, trattandosi di soggetto infrasessantacinquenne, il cui giudizio d'invalidità va effettuato sulla scorta delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M. 05/02/92, facendo riferimento al codice 6407, secondo criterio analogico, per quanto riguarda la patologia respiratoria dante una percentuale invalidante del 45%, al codice
6442 secondo criterio analogico relativamente alla cardiopatia ipertensiva dante una percentuale invalidante pari al 41%, al codice 9309 relativamente al diabete mellito dante una percentuale invalidante del 41%, al codice 7105 relativo all'obesità dante una percentuale invalidante del 31%; applicando il relativo calcolo riduzionistico si ottiene una percentuale invalidante pari all'86%.” (cfr Relazione di CTU fase di opposizione).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio – tenuto conto della qualità delle parti, degli esiti degli accertamenti relativi alle due fasi in relazione tra loro e in relazione a quanto accertato in sede amministrativa
(essendo già stato riconosciuto il requisito legittimante il beneficio dell'assegno) vanno compensate, considerato altresì il disposto dell'art. art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' , ex art. 152 disp.att. CP_1
c.p.c..
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2229/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, 2 dichiara che il ricorrente è invalido nella misura dell'86% a far data dalla domanda amministrativa (17/03/22); compensa integralmente tra le parti le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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