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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2787/2014 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCILLITANI MARCO GABRIELE , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE ROSATI n. 159, FOGGIA, presso il difensore Avv. SCILLITANI MARCO GABRIELE, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. DE PERNA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA NEDO NADI n. 18, FOGGIA, presso il difensore
Avv. DE PERNA ELISABETTA. Giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Parte attrice, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 17.05.2024 depositava note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 24.05.2024, con provvedimento del 16.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso monitorio otteneva dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo n. 168/2014 per Controparte_1
l'importo di E. 69.186,73 per capitale, oltre interessi dalle scadenze e al tasso stabiliti dagli artt.4 e 5 D.L.vo 9.10.2002 n.
231 sull'importo indicato in ricorso sino al saldo, nonché le sese di procedura da distrarsi in favore del procuratore dell'istante, liquidate in complessivi E. 1.057,00 di cui E. 357,00 per spese e E. 700,00 per compenso oltre accessori, in relazione a crediti derivanti da forniture documentate da fatture.
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t. proponeva opposizione deducendo: l'insussistenza della Parte_1 pretesa creditoria;
l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n.4 c.c.; la nullità della cessione del credito;
la condanna della ditta opposta alla restituzione della somma di E. 28.356,24,, asseritamente percepiti senza titolo;
la condanna della opposta alle spese.
L'opponente eccepiva inoltre che il fallimento della società cedente Industria IC IT GE s.r.l., dichiarato nel settembre 2012, rendeva incerti i pagamenti e la stessa cessione.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo la piena legittimazione Controparte_1 derivante dall'atto di cessione del 10 gennaio 2012, comunicato con lettera in pari data all'opponente e sottoscritta per ricevuta dal legale rappresentante della stessa, contenente l'elenco dettagliato delle fatture cedute e dei relativi importi.
Produceva inoltre la ricognizione del debito del 5 agosto 2011, sottoscritta dal legale rapp.te della ditta opponente che si impegnava ad estinguere il debito con Industria IC IT GE s.r.l , gli estratti conto e copia conforme del registro fatture.
Con provvedimento del 9 luglio 2014, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, rilevando che il credito era fondato su atti ricognitivi sottoscritti dall'opponente e che il Fallimento del cedente non incideva sul diritto del cessionario. Contestualmente assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 maggio 2024, la cui trattazione veniva disposta in forma scritta con decreto del 17 maggio 2024, con provvedimento del 16 luglio era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo l'opponente depositava comparsa conclusionale.
L'atto di cessione e la comunicazione in pari data del 10.01.2012, quest'ultima sottoscritta per ricevuta dall'opponente e contenente l'elenco analitico delle fatture cedute con i relativi importi, integrano i requisiti di cui all'art. 1264 c.c., per l'opponibilità al debitore ceduto.
Ai sensi dell'art.1264 c.c., la cessione produce effetto nei confronti del debitore quando questi l'abbia accettata con data certa o quando gli sia stata notificata.
La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione non richiede forme solenni, essendo sufficiente qualsiasi comunicazione scritta idonea a porre il debitore a conoscenza dell'avvenuto trasferimento ( Cass.Civ., sez.III, 19 gennaio 2007, n.1182;
Cass.Civ., sez.I, 18 giugno 2010; Cass. Civ., sez. I, 23 aprile 2018 n.9912).
La sottoscrizione “ per ricevuta” della comunicazione contenente l'elenco analitico delle fatture rende indubbia la conoscenza del trasferimento e soddisfa il requisito della data certa.
Pertanto la cessione deve ritenersi pienamente opponibile all'opponente, che non poteva ignorarne la portata.
La ricognizione del debito del 5 agosto 2011 ( E. 54.626,73), aggiornata al 31.12.2011,, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta opponente, costituiscono prova dell'esistenza del debito ex art. 1988 c.c., salvo prova contraria che non è stata fornita.
I pagamenti effettuati dalla opponente a favore della società cedente prima della notificazione della cessione devono ritenersi liberatori ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c..
Diversamente e successivamente alla data della comunicazione della cessione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'opponente, , il debitore era obbligato a corrispondere le somme unicamente alla cessionaria, odierna opposta.
Eventuali pagamenti effettuati successivamente alla cedente non hanno efficacia liberatoria nei confronti del cessionario.
Quanto al fallimento della cedente, dichiarato nel settembre 2012, non incide sulla validità della cessione, che ha natura traslativa ed è intervenuta anteriormente. pagina 2 di 4 L'eventuale esperibilità di azioni revocatorie da parte della curatela attiene esclusivamente rapporti tra quest'ultima e la cedente, e non influisce sull'obbligazione del debitore verso il cessionario ( Cass. Civ., sez.I, 6 ottobre 2009, n. 21222;
Cass.Civ. , sez.I, 20 luglio 2007, n. 16050).
Le prove testimoniali richieste dall'opponente ( a mezzo del Curatore Fallimentare e socio accomandante della opponente) sono irrilevanti, superflue e in parte inammissibili: il fallimento e la nomina del curatore sono pacifici;
il dedotto mandato di incasso è irrilevante, essendovi valida la cessione;
la coincidenza di sede tra le società cedente e cessionaria non incide sulla validità del credito.
La domanda restitutoria di E. 28.356,24, deve essere respinta, poiché non risulta alcun indebito ai sensi dell'art.2033 c.c.: i pagamenti in favore dell'opposta trovano giustificazione nella cessione di credito validamente intervenuta e opponibile al debitore, sicchè la percezione delle somme non può qualificarsi priva di titolo.
Parimenti infondata è la domanda di estinzione ex art. 1722 c.c. : tale norma disciplina l'estinzione del mandato, mentre nella specie si verte in materia di cessione del credito, istituto del tutto diverso. La pretesa applicazione dell'art. 1722 c.c. al caso di specie si rivela dunque inconferente.
Infine, la domanda di nullità della cessione è priva di fondamento: la cessione è stata stipulata a titolo oneroso, con causa lecita, oggetto determinato e regolarmente comunicato al debitore, che l'ha ricevuta e sottoscritta.
Non è stata fornita alcuna prova di vizi della causa o dell'oggetto.
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di “nullità”.
L'opposizione di si è rivelata del tutto infondata, basata su eccezioni pretestuose documentalmente Parte_1 smentite ( ricognizione di debito sottoscritta, comunicazione della cessione con firma per ricevuta, provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà)
Nonostante la chiarezza degli atti, l'opponente ha insistito in difese meramente dilatorie, deducendo questioni irrilevanti ( fallimento della cedente, coincidenza delle sedi, inesistenza di cessione) e proponendo prove manifestatamente superflue.
La durata del processo, in parte legata all'avvicendarsi di magistrati e ai rinvii per la precisazione delle conclusioni, non può essere imputata all'opponente; nondimeno, ciò non esclude la colpa grave nella proposizione e nella coltivazione dell'opposizione.
Ai fini della quantificazione equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve aversi riguardo al valore della presente controversia, pari a E. 97.542,47, così come dichiarato dalla stessa parte opponente. Tale parametro, unitamente alla manifesta infondatezza delle difese e alla loro natura dilatoria, giustifica la liquidazione della somma di E. 7.500,00 in favore dell'opposta, pari circa al 7,5% del valore della lite dichiarato, misura proporzionata e idonea a svolgere funzione sanzionatoria e dissuasiva.
Pertanto: l'opposizione è infondata e rigettata , con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la domanda riconvenzionale è respinta;
la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta è accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.52.001 e E. 260,000 ( parametri medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2014 del Tribunale di Foggia, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da da in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 pagina 3 di 4 - Conferma il decreto ingiuntivo n. 168/2014;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,
- Rigetta le istanze istruttorie dell'opponente in quanto irrilevanti, superflue e in parte inammissibili;
- Accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. e condanna in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., la somma di E. 7.500,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data della presente sentenza al saldo;
- Condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite che liquida in E. 14.103,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ditta opposta, Avv. Elisabetta de Perna.
Foggia 22.09.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2787/2014 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCILLITANI MARCO GABRIELE , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE ROSATI n. 159, FOGGIA, presso il difensore Avv. SCILLITANI MARCO GABRIELE, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. DE PERNA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA NEDO NADI n. 18, FOGGIA, presso il difensore
Avv. DE PERNA ELISABETTA. Giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Parte attrice, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 17.05.2024 depositava note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 24.05.2024, con provvedimento del 16.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso monitorio otteneva dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo n. 168/2014 per Controparte_1
l'importo di E. 69.186,73 per capitale, oltre interessi dalle scadenze e al tasso stabiliti dagli artt.4 e 5 D.L.vo 9.10.2002 n.
231 sull'importo indicato in ricorso sino al saldo, nonché le sese di procedura da distrarsi in favore del procuratore dell'istante, liquidate in complessivi E. 1.057,00 di cui E. 357,00 per spese e E. 700,00 per compenso oltre accessori, in relazione a crediti derivanti da forniture documentate da fatture.
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t. proponeva opposizione deducendo: l'insussistenza della Parte_1 pretesa creditoria;
l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n.4 c.c.; la nullità della cessione del credito;
la condanna della ditta opposta alla restituzione della somma di E. 28.356,24,, asseritamente percepiti senza titolo;
la condanna della opposta alle spese.
L'opponente eccepiva inoltre che il fallimento della società cedente Industria IC IT GE s.r.l., dichiarato nel settembre 2012, rendeva incerti i pagamenti e la stessa cessione.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo la piena legittimazione Controparte_1 derivante dall'atto di cessione del 10 gennaio 2012, comunicato con lettera in pari data all'opponente e sottoscritta per ricevuta dal legale rappresentante della stessa, contenente l'elenco dettagliato delle fatture cedute e dei relativi importi.
Produceva inoltre la ricognizione del debito del 5 agosto 2011, sottoscritta dal legale rapp.te della ditta opponente che si impegnava ad estinguere il debito con Industria IC IT GE s.r.l , gli estratti conto e copia conforme del registro fatture.
Con provvedimento del 9 luglio 2014, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, rilevando che il credito era fondato su atti ricognitivi sottoscritti dall'opponente e che il Fallimento del cedente non incideva sul diritto del cessionario. Contestualmente assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 maggio 2024, la cui trattazione veniva disposta in forma scritta con decreto del 17 maggio 2024, con provvedimento del 16 luglio era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo l'opponente depositava comparsa conclusionale.
L'atto di cessione e la comunicazione in pari data del 10.01.2012, quest'ultima sottoscritta per ricevuta dall'opponente e contenente l'elenco analitico delle fatture cedute con i relativi importi, integrano i requisiti di cui all'art. 1264 c.c., per l'opponibilità al debitore ceduto.
Ai sensi dell'art.1264 c.c., la cessione produce effetto nei confronti del debitore quando questi l'abbia accettata con data certa o quando gli sia stata notificata.
La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione non richiede forme solenni, essendo sufficiente qualsiasi comunicazione scritta idonea a porre il debitore a conoscenza dell'avvenuto trasferimento ( Cass.Civ., sez.III, 19 gennaio 2007, n.1182;
Cass.Civ., sez.I, 18 giugno 2010; Cass. Civ., sez. I, 23 aprile 2018 n.9912).
La sottoscrizione “ per ricevuta” della comunicazione contenente l'elenco analitico delle fatture rende indubbia la conoscenza del trasferimento e soddisfa il requisito della data certa.
Pertanto la cessione deve ritenersi pienamente opponibile all'opponente, che non poteva ignorarne la portata.
La ricognizione del debito del 5 agosto 2011 ( E. 54.626,73), aggiornata al 31.12.2011,, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta opponente, costituiscono prova dell'esistenza del debito ex art. 1988 c.c., salvo prova contraria che non è stata fornita.
I pagamenti effettuati dalla opponente a favore della società cedente prima della notificazione della cessione devono ritenersi liberatori ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c..
Diversamente e successivamente alla data della comunicazione della cessione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'opponente, , il debitore era obbligato a corrispondere le somme unicamente alla cessionaria, odierna opposta.
Eventuali pagamenti effettuati successivamente alla cedente non hanno efficacia liberatoria nei confronti del cessionario.
Quanto al fallimento della cedente, dichiarato nel settembre 2012, non incide sulla validità della cessione, che ha natura traslativa ed è intervenuta anteriormente. pagina 2 di 4 L'eventuale esperibilità di azioni revocatorie da parte della curatela attiene esclusivamente rapporti tra quest'ultima e la cedente, e non influisce sull'obbligazione del debitore verso il cessionario ( Cass. Civ., sez.I, 6 ottobre 2009, n. 21222;
Cass.Civ. , sez.I, 20 luglio 2007, n. 16050).
Le prove testimoniali richieste dall'opponente ( a mezzo del Curatore Fallimentare e socio accomandante della opponente) sono irrilevanti, superflue e in parte inammissibili: il fallimento e la nomina del curatore sono pacifici;
il dedotto mandato di incasso è irrilevante, essendovi valida la cessione;
la coincidenza di sede tra le società cedente e cessionaria non incide sulla validità del credito.
La domanda restitutoria di E. 28.356,24, deve essere respinta, poiché non risulta alcun indebito ai sensi dell'art.2033 c.c.: i pagamenti in favore dell'opposta trovano giustificazione nella cessione di credito validamente intervenuta e opponibile al debitore, sicchè la percezione delle somme non può qualificarsi priva di titolo.
Parimenti infondata è la domanda di estinzione ex art. 1722 c.c. : tale norma disciplina l'estinzione del mandato, mentre nella specie si verte in materia di cessione del credito, istituto del tutto diverso. La pretesa applicazione dell'art. 1722 c.c. al caso di specie si rivela dunque inconferente.
Infine, la domanda di nullità della cessione è priva di fondamento: la cessione è stata stipulata a titolo oneroso, con causa lecita, oggetto determinato e regolarmente comunicato al debitore, che l'ha ricevuta e sottoscritta.
Non è stata fornita alcuna prova di vizi della causa o dell'oggetto.
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di “nullità”.
L'opposizione di si è rivelata del tutto infondata, basata su eccezioni pretestuose documentalmente Parte_1 smentite ( ricognizione di debito sottoscritta, comunicazione della cessione con firma per ricevuta, provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà)
Nonostante la chiarezza degli atti, l'opponente ha insistito in difese meramente dilatorie, deducendo questioni irrilevanti ( fallimento della cedente, coincidenza delle sedi, inesistenza di cessione) e proponendo prove manifestatamente superflue.
La durata del processo, in parte legata all'avvicendarsi di magistrati e ai rinvii per la precisazione delle conclusioni, non può essere imputata all'opponente; nondimeno, ciò non esclude la colpa grave nella proposizione e nella coltivazione dell'opposizione.
Ai fini della quantificazione equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve aversi riguardo al valore della presente controversia, pari a E. 97.542,47, così come dichiarato dalla stessa parte opponente. Tale parametro, unitamente alla manifesta infondatezza delle difese e alla loro natura dilatoria, giustifica la liquidazione della somma di E. 7.500,00 in favore dell'opposta, pari circa al 7,5% del valore della lite dichiarato, misura proporzionata e idonea a svolgere funzione sanzionatoria e dissuasiva.
Pertanto: l'opposizione è infondata e rigettata , con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la domanda riconvenzionale è respinta;
la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta è accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.52.001 e E. 260,000 ( parametri medi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2014 del Tribunale di Foggia, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da da in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 pagina 3 di 4 - Conferma il decreto ingiuntivo n. 168/2014;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,
- Rigetta le istanze istruttorie dell'opponente in quanto irrilevanti, superflue e in parte inammissibili;
- Accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. e condanna in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., la somma di E. 7.500,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data della presente sentenza al saldo;
- Condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite che liquida in E. 14.103,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ditta opposta, Avv. Elisabetta de Perna.
Foggia 22.09.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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