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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4922/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Fontana-Cumia infer., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Savoca, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Messina è ope legis domiciliato. RESISTENTE
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Messina è ope legis domiciliato. RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.9.2024 premetteva di aver lavorato, in Parte_1
forza di ripetute assunzioni a tempo determinato, alle dipendenze della Regione Sicilia– dal
1993 fino al novembre del 2022 presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, già
Azienda Regionale delle Foreste Demaniali ed altresì presso l'Assessorato Regionale Del
Territorio e dell'Ambiente, con le mansioni di operaio qualificato presso il cantiere “0060/002” nel Comune di Messina – Colle San Rizzo.
Deduceva che la , per assolvere le proprie competenze istituzionali, tra cui Controparte_2
occuparsi della cura e della manutenzione del patrimonio boschivo, si avvaleva continuativamente dell'opera di personale operaio, fittiziamente assunto a “tempo determinato”, ma di fatto destinato a proseguire il rapporto di lavoro per l'intera durata della propria vita lavorativa. A conferma di ciò, deduceva che il datore di lavoro, all'atto dell'avviamento al lavoro per ciascun anno, non aveva provveduto a formalizzare il rapporto di lavoro mediante contratto scritto, evitando in tal modo di indicare l'esatto momento iniziale ed il termine finale della prestazione. Assumeva che dalla superiore circostanza era conseguita una sorta di “reperibilità permanente” che egli aveva dovuto garantire durante l'intera carriera lavorativa, con pregiudizio per la concreta possibilità di effettuare prestazioni lavorative alternative nei periodi in cui non era impiegato a svolgere il lavoro di operaio forestale.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti.
Chiedeva di condannare l'
[...]
RO
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, al risarcimento del danno da egli subito e quantificato nella misura di € 42.093,60
(pari a 24 mensilità) o, in subordine, € 21.046,80 (pari a 12 mensilità), o in quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- Con memoria depositata in data 10.1.2025 si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, contestando il ricorso perché infondato in Controparte_2
fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, anche con riguardo all'ultimo contratto a termine stipulato dal ricorrente.
Nel merito, assumevano che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Deducevano che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi poiché disciplinati dalla L.R. 16/1996 e in quanto trattasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario.
Assumevano che la domanda risarcitoria non era meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita ovvero la violazione della normativa sui contratti a termine.
Concludevano chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione del contratto a termine;
nel merito, instavano per il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3.- All'udienza del 21.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Occorre rilevare che, pur avendo elencato nell'atto introduttivo i tratti salienti della disciplina del contratto a tempo determinato, passando in rassegna i requisiti necessari per la valida apposizione del termine e le conseguenze previste dall'ordinamento, anche di matrice comunitaria, in ipotesi di illegittimo ricorso a tale tipologia contrattuale nel pubblico impiego privatizzato, il ricorrente ha dapprima genericamente dedotto, quanto alla vicenda concreta, che la reiterata sequenza di contratti instaurati con la Regione Sicilia ne disvela un utilizzo abusivo contrastante con i precetti del D.lgs. n. 368/2001 e ha poi specificato la doglianza lamentando di essere stato assunto per svolgere mansioni non collegate ad esigenze straordinarie e temporanee dell'amministrazione, bensì ordinarie e permanenti.
3 Così, delimitata la domanda, ai fini della decisione della controversia, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenza n. 84/2023) che ha preso le mosse dalla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la l.r. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_4
e dell' ”) secondo cui la Regione Sicilia,
[...] Controparte_5
per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all' affrancazione di boschi d' interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della l.r. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in
4 amministrazione diretta, l' e gli Controparte_6
continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti Controparte_4
di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981
n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della l.r. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della l.r. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. da ultimo Cass. n. 21007/2023, n. 3805/2019, condivisa da ultimo Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di
“operai agricoli”.
5 Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 1993 al 2022 – presso l' Controparte_2 Controparte_2
ed altresì presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, in forza di ripetuti rapporti di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e i suddetti Assessorati rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs n. 165/2001, cui non
è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116
Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
6 5. - Va a questo punto esaminata l'eccezione di decadenza.
Occorre specificare che proprio in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2, e art. 36, il regime di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine introdotto dall'art. 2 della legge n. 183/2010 opera anche nel pubblico impiego privatizzato. A tal proposito, giova precisare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4960 del 16 febbraio 2023).
Al riguardo, si evidenzia che la materia in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi e dal complesso quadro normativo di riferimento (art. 32 legge n. 183/2010, d.l. n.
225/2010 conv. in legge n. 10/2011, d.lgs n. 81/2015) emerge in particolare che:
- i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012; entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_7
- i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 60 giorni dalla cessazione;
entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della c.d. “riforma Fornero”) sono diventati 180, dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_7
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Controparte_7
;
[...]
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni
7 successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Controparte_7
Tornando al caso in esame, atteso che il ricorrente ha dedotto di aver lavorato fino al novembre
2022, che non ha allegato di aver proposto, in via stragiudiziale e nel rispetto dei termini sopra menzionati, alcuna impugnazione avverso i contratti a termine oggetto di causa e che il ricorso introduttivo del giudizio de quo è stato depositato solo in data 23.9.2024, l'eccezione di decadenza sollevata dagli Assessorati resistenti risulta fondata.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile a causa della maturata decadenza di cui all'art. 32 legge n. 183/2010.
7. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità del contenzioso e la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 23.9.2024 nei confronti di
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore degli Assessorati resistenti, che liquida in euro 4.628,50 ciascuno, oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
8 9
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4922/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Fontana-Cumia infer., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Savoca, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Messina è ope legis domiciliato. RESISTENTE
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Messina è ope legis domiciliato. RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.9.2024 premetteva di aver lavorato, in Parte_1
forza di ripetute assunzioni a tempo determinato, alle dipendenze della Regione Sicilia– dal
1993 fino al novembre del 2022 presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, già
Azienda Regionale delle Foreste Demaniali ed altresì presso l'Assessorato Regionale Del
Territorio e dell'Ambiente, con le mansioni di operaio qualificato presso il cantiere “0060/002” nel Comune di Messina – Colle San Rizzo.
Deduceva che la , per assolvere le proprie competenze istituzionali, tra cui Controparte_2
occuparsi della cura e della manutenzione del patrimonio boschivo, si avvaleva continuativamente dell'opera di personale operaio, fittiziamente assunto a “tempo determinato”, ma di fatto destinato a proseguire il rapporto di lavoro per l'intera durata della propria vita lavorativa. A conferma di ciò, deduceva che il datore di lavoro, all'atto dell'avviamento al lavoro per ciascun anno, non aveva provveduto a formalizzare il rapporto di lavoro mediante contratto scritto, evitando in tal modo di indicare l'esatto momento iniziale ed il termine finale della prestazione. Assumeva che dalla superiore circostanza era conseguita una sorta di “reperibilità permanente” che egli aveva dovuto garantire durante l'intera carriera lavorativa, con pregiudizio per la concreta possibilità di effettuare prestazioni lavorative alternative nei periodi in cui non era impiegato a svolgere il lavoro di operaio forestale.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti.
Chiedeva di condannare l'
[...]
RO
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, al risarcimento del danno da egli subito e quantificato nella misura di € 42.093,60
(pari a 24 mensilità) o, in subordine, € 21.046,80 (pari a 12 mensilità), o in quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- Con memoria depositata in data 10.1.2025 si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, contestando il ricorso perché infondato in Controparte_2
fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, anche con riguardo all'ultimo contratto a termine stipulato dal ricorrente.
Nel merito, assumevano che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Deducevano che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi poiché disciplinati dalla L.R. 16/1996 e in quanto trattasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario.
Assumevano che la domanda risarcitoria non era meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita ovvero la violazione della normativa sui contratti a termine.
Concludevano chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione del contratto a termine;
nel merito, instavano per il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3.- All'udienza del 21.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Occorre rilevare che, pur avendo elencato nell'atto introduttivo i tratti salienti della disciplina del contratto a tempo determinato, passando in rassegna i requisiti necessari per la valida apposizione del termine e le conseguenze previste dall'ordinamento, anche di matrice comunitaria, in ipotesi di illegittimo ricorso a tale tipologia contrattuale nel pubblico impiego privatizzato, il ricorrente ha dapprima genericamente dedotto, quanto alla vicenda concreta, che la reiterata sequenza di contratti instaurati con la Regione Sicilia ne disvela un utilizzo abusivo contrastante con i precetti del D.lgs. n. 368/2001 e ha poi specificato la doglianza lamentando di essere stato assunto per svolgere mansioni non collegate ad esigenze straordinarie e temporanee dell'amministrazione, bensì ordinarie e permanenti.
3 Così, delimitata la domanda, ai fini della decisione della controversia, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenza n. 84/2023) che ha preso le mosse dalla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la l.r. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_4
e dell' ”) secondo cui la Regione Sicilia,
[...] Controparte_5
per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all' affrancazione di boschi d' interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della l.r. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in
4 amministrazione diretta, l' e gli Controparte_6
continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti Controparte_4
di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981
n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della l.r. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della l.r. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. da ultimo Cass. n. 21007/2023, n. 3805/2019, condivisa da ultimo Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di
“operai agricoli”.
5 Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 1993 al 2022 – presso l' Controparte_2 Controparte_2
ed altresì presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, in forza di ripetuti rapporti di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e i suddetti Assessorati rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs n. 165/2001, cui non
è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116
Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
6 5. - Va a questo punto esaminata l'eccezione di decadenza.
Occorre specificare che proprio in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2, e art. 36, il regime di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine introdotto dall'art. 2 della legge n. 183/2010 opera anche nel pubblico impiego privatizzato. A tal proposito, giova precisare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4960 del 16 febbraio 2023).
Al riguardo, si evidenzia che la materia in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi e dal complesso quadro normativo di riferimento (art. 32 legge n. 183/2010, d.l. n.
225/2010 conv. in legge n. 10/2011, d.lgs n. 81/2015) emerge in particolare che:
- i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012; entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
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- i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 60 giorni dalla cessazione;
entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della c.d. “riforma Fornero”) sono diventati 180, dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
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- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Controparte_7
;
[...]
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni
7 successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Controparte_7
Tornando al caso in esame, atteso che il ricorrente ha dedotto di aver lavorato fino al novembre
2022, che non ha allegato di aver proposto, in via stragiudiziale e nel rispetto dei termini sopra menzionati, alcuna impugnazione avverso i contratti a termine oggetto di causa e che il ricorso introduttivo del giudizio de quo è stato depositato solo in data 23.9.2024, l'eccezione di decadenza sollevata dagli Assessorati resistenti risulta fondata.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile a causa della maturata decadenza di cui all'art. 32 legge n. 183/2010.
7. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità del contenzioso e la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 23.9.2024 nei confronti di
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore degli Assessorati resistenti, che liquida in euro 4.628,50 ciascuno, oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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