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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 14491/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14491/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
MELILLO MARIO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 C.F._2 DALL'AVV. STRAZZERI GIOVANNI
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2023 trattata in modalità cartolare le parti hanno concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Aci Castello in data Parte_1 Controparte_1
6.6.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 12, Parte II, serie A, anno 1998.
Dalla coppia sono nati i figli: nato ad [...] in data [...]; nato a [...] _1 Per_2
in data a 22.10.2004 e nato a [...] in data [...]. Per_3
Con decreto di questo Tribunale n. 357/2017 dell'11.5.2017 è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, con previsione di un contributo di mantenimento per i tre figli posto a carico del padre di complessivi € 600,00 oltre ad un contributo di € 150,00 mensili per le utenze, e un assegno per il coniuge di € 200,00 mensili;
inoltre, il si impegnava al pagamento della CP_1
rata di mutuo della casa familiare – in San Gregorio di Catania, via Nino Martoglio 20 –, che sarebbe stata divisa in due sub unità indipendenti, con costi a carico del , per essere CP_1
abitata da entrambe le parti.
Con ricorso depositato il 5.10.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, di disporre l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza alla ricorrente;
porre a carico del un contributo di mantenimento per i figli di € 200,00 CP_1
ciascuno (€ 600,00 in totale) oltre al 50 % delle spese straordinarie, disporre a carico del CP_1
l'onere di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, in subordine di prevedere il contributo in favore dei figli nella misura di complessivi € 1.200,00.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la necessità di disporre l'assegnazione dell'intera abitazione alla stessa, derivante dalla conflittualità tra le parti, con conseguenti ricadute negative rispetto all'interesse dei figli. Si è costituito in giudizio , il quale si è associato alla richiesta di pronuncia sullo Controparte_1
status, ma ha contestando le deduzioni avversarie;
in particolare, ha chiesto di dichiarare non più dovuto il contributo mensile di € 200,00 stabilito in favore della ricorrente, confermare l'affidamento congiunto dei figli minori, confermare il contributo di mantenimento per i figli, prevedendo che per i figli minori e (€ 400,00) venga versato alla madre, mentre per Per_3 Per_2
il figlio (€ 200,00), divenuto maggiorenne, disporre che venga versato direttamente allo _1
stesso; confermare il contributo di € 150,00 per le utenze e confermare il diritto del di CP_1
abitare la casa familiare, come da accordi di separazione.
All'udienza presidenziale del 7.10.2020 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, ed ha fissato udienza di trattazione innanzi al G.I..
Esaurita l'istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2023, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa trasmissione al PM.
Le parti hanno così concluso: parte ricorrente come da atti di causa. Parte resistente ha chiesto di confermare l'assegnazione della casa familiare come da separazione, confermare il contributo di €
200,00 per ciascun figlio da versare per alla madre e per direttamente allo stesso;
Per_3 _1
nulla prevedere per , collocato col padre;
confermare a carico del e in favore Per_2 CP_1
della ricorrente il contributo di € 150,00 per utenze e altri oneri relativi alla abitazione.
Il pubblico ministero ha espresso parere positivo.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 Parte_1
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con decreto 357/2017 di questo Tribunale, e risulta dimostrato dalla produzione del decreto unitamente al ricorso, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento alle altre domande delle parti, ma preliminarmente analizzata l'istanza di assegnazione della casa familiare. Al riguardo, parte ricorrente ha chiesto, a modifica dei precedenti provvedimenti conseguenti alla separazione consensuale, di assegnare l'abitazione nella sua interezza alla stessa, quale proprietaria e collocataria della prole. Diversamente, il resistente ha chiesto di confermare il precedente assetto, atteso che l'immobile è stato diviso in due unità abitative, al fine di consentire ad entrambe le parti di abitarlo, nell'interesse della prole, all'epoca minorenne.
Preliminarmente deve darsi atto della circostanza che i figli, sebbene siano divenuti tutti maggiorenni, devono considerarsi non economicamente autonomi, non essendovi contestazione delle parti sul punto. Pertanto, può trovare applicazione l'art. 337 sexies c.c. in relazione ai presupposti per l'assegnazione della casa familiare. Difatti, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore – cui è assimilato il maggiorenne non economicamente autonomo –, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. n. 23501 del
02/08/2023).
Ciò premesso, e tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che possa essere accolta la domanda del resistente di assegnazione parziale della casa familiare ad entrambe le parti, secondo quanto previsto in sede di separazione consensuale.
Invero, la circostanza che l'immobile sia stato abitato nella sua interessa quando la famiglia era unita non preclude che, nell'interesse della prole, questo possa essere assegnato solo parzialmente ad uno dei genitori. Sul pungo la Suprema Corte rileva che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile
(Cass. n. 22266 del 15/10/2020; n. 23631 del 11/11/2011).
Nel caso di specie, non solo l'immobile è agevolmente divisibile, ma lo stesso è stato oggetto di interventi che hanno determinato la realizzazione di due unità abitative autonome, dotate di autonomi ingressi. La circostanza è confermata dalla prova testimoniale raccolta all'udienza del
30.11.2022, nel corso della quale il teste ha riferito “è vero, l'appartamento di via Testimone_1
Nino Martoglio ha attualmente due ingressi separati, il entra dal piano seminterrato e CP_1
dal piano terra accede la sig.ra Hanno due entrate indipendenti”; il teste Parte_1 Testimone_2
“è vero, l'appartamento di via Nino Martoglio 20 San Gregorio è accessibile mediante una
“scivola”, in quanto era il garage/cantina dell'appartamento, che è stato ristrutturato. Non so da dove si acceda all'altro appartamento”; inoltre, il teste ha confermato che Testimone_3
“quella in via Martoglio era una casa unica che è stata divisa dai coniugi quando hanno deciso di separarsi”; il teste ha dichiarato che “è vero, l'immobile è unico, ma a seguito della Tes_4
separazione è stato suddiviso, ed ha due ingressi separati”, “la scala porta al giardino, da cui si accede all'appartamento al piano inferiore”.
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti di assegnazione della porzione di casa familiare al
, ritiene il Collegio che questa sia confacente all'interesse dei figli. CP_1
Invero, la prova testimoniale ha confermato che il figlio , nelle more del presente giudizio, Per_2
si è trasferito col il padre e che va spesso dalla madre sfruttando la vicinanza delle abitazioni. In particolare, i testi e hanno confermato tale circostanza;
il teste Testimone_1 Testimone_2
ha dichiarato che “ è sempre o quasi stato col padre. Questo mi è stato Testimone_5 Per_2
riferito anche dallo stesso quando ci siamo visti”. Le testimonianze di e Per_2 Testimone_3
di hanno dato atto del fatto che viva col padre: “mio nipote usa la Tes_4 Per_2 Per_2
scala che collega i due appartamenti per andare a casa di uno o dell'altro genitore quando vuole. A
d.r.: “vivono tutti insieme. Su domanda dei procuratori r.: “ dorme prevalentemente a casa Per_2
del padre, ma sale anche dalla madre per i pasti” ( ), “per quanto a mia Testimone_3
conoscenza si è trasferito a dormire dal padre, ma spesso sale dalla madre per pranzare o Per_2
stare con lei, in quanto c'è una scala esterna che collega i due appartamenti, che i figli possono scendere e salire liberamente” ( . Tes_4 Va, pertanto, disposta l'assegnazione di porzione di casa familiare (accesso dal piano seminterrato) al , con il quale vive il figlio , e della restante pozione di casa familiare (accesso dal CP_1 Per_2
piano terra) alla ricorrente , che vi abita con i figli e . Parte_1 Per_4 Per_3
____
Parte ricorrente ha insistito per la richiesta di previsione di un contributo di mantenimento a carico del per sé e per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, mentre CP_1
il resistente, in sede di conclusioni, ha chiesto di porre a suo carico il contributo per i figli _1
e di € 400,00 da versare agli stessi, atteso che abita con lui. Per_3 Per_2
Le parti concordano con la conferma di attribuzione di € 150,00 alla ricorrente quale contributo per le utenze.
La domanda di versamento del contributo di mantenimento per il figlio , avanzata dalla Per_2
ricorrente, risulta infondata, in assenza del presupposto di legittimazione attiva derivante dalla coabitazione col genitore richiedente (cfr. ex multis Cass. n. 16134 del 17/06/2019). D'altra parte, il non ha chiesto un contributo per a carico della madre, per cui nulla va disposto CP_1 Per_2
al riguardo, trattandosi di prole maggiorenne.
Con riguardo alle richieste economiche, la ricorrente ha dedotto il proprio stato di disoccupazione, contestato dal resistente, e lo svolgimento di lavori saltuari “a chiamata” con redditi modestissimi.
Il resistente lavora presso la Kone s.p.a., e dichiara un reddito mensile di € 2.400,00; ha allegato certificazioni uniche anni 2017-2020, che dimostrano un reddito annuo di circa 49.000,00 €; inoltre ha evidenziato di provvedere al mantenimento diretto, sostenendo varie spese per i figli.
Le parti non hanno articolato mezzi di prova sul punto e la documentazione reddituale della ricorrente è limitata ad attestazione ISEE del 2019.
Il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione.
Preso atto della capacità lavorativa e reddituale delle parti, ritiene il Tribunale congruo porre a carico del un contributo di € 400,00 per i figli che abitano con la madre, oltre al 50 % CP_1
delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente, atteso che la stessa ha legittimazione concorrente a quella del figlio maggiorenne che con la stessa coabita ed in assenza di domanda autonoma di versamento diretto del mantenimento avanzata dai figli e (Cass. n. 17380 del 20/08/2020: “nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro _1 Per_3
coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere”).
Diversamente, non può trovare accoglimento l'istanza di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, atteso che nel presente giudizio non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio
(Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione nella misura di € 200,00 mensili avanzata dalla ricorrente.
____
Con riferimento alle ulteriori domande della parti, e relative al riparto delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e di attribuzione della proprietà dell'immobile ai figli in donazione, con riserva alle parti del diritto di usufrutto vitalizio, come da accordi di separazione
(cfr. comparsa conclusionale), le stesse devono dichiararsi inammissibili, in quanto prive del presupposto della connessione c.d. forte con il presente giudizio in materia di cessazione degli effetti civile del matrimonio (cfr. Cass. n. 6424 del 13/03/2017; n. 2155 del 29/01/2010). ____
Atteso l'esito del giudizio, e la prevalenza della domanda di status, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Aci Castello il 6.6.1998, Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 12, Parte II, serie A, anno 1998;
2) assegna la casa familiare di San Gregorio di Catania Via Nino Martoglio n. 20 alla ricorrente con riferimento all'unità abitativa con accesso dal primo terra, perché la abiti con i figli e _1
, e al resistente con riferimento all'unità abitativa con accesso dal piano seminterrato, perché Per_3
la abiti col figlio;
Per_2
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i Controparte_1
figli e di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), rivalutabili secondo l'indice Istat, _1 Per_3
oltre al 50 % delle spese straordinarie, ed un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contribuzione alle spese per utenze domestiche;
4) compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14491/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
MELILLO MARIO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 C.F._2 DALL'AVV. STRAZZERI GIOVANNI
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.11.2023 trattata in modalità cartolare le parti hanno concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Aci Castello in data Parte_1 Controparte_1
6.6.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 12, Parte II, serie A, anno 1998.
Dalla coppia sono nati i figli: nato ad [...] in data [...]; nato a [...] _1 Per_2
in data a 22.10.2004 e nato a [...] in data [...]. Per_3
Con decreto di questo Tribunale n. 357/2017 dell'11.5.2017 è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, con previsione di un contributo di mantenimento per i tre figli posto a carico del padre di complessivi € 600,00 oltre ad un contributo di € 150,00 mensili per le utenze, e un assegno per il coniuge di € 200,00 mensili;
inoltre, il si impegnava al pagamento della CP_1
rata di mutuo della casa familiare – in San Gregorio di Catania, via Nino Martoglio 20 –, che sarebbe stata divisa in due sub unità indipendenti, con costi a carico del , per essere CP_1
abitata da entrambe le parti.
Con ricorso depositato il 5.10.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, di disporre l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza alla ricorrente;
porre a carico del un contributo di mantenimento per i figli di € 200,00 CP_1
ciascuno (€ 600,00 in totale) oltre al 50 % delle spese straordinarie, disporre a carico del CP_1
l'onere di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, in subordine di prevedere il contributo in favore dei figli nella misura di complessivi € 1.200,00.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la necessità di disporre l'assegnazione dell'intera abitazione alla stessa, derivante dalla conflittualità tra le parti, con conseguenti ricadute negative rispetto all'interesse dei figli. Si è costituito in giudizio , il quale si è associato alla richiesta di pronuncia sullo Controparte_1
status, ma ha contestando le deduzioni avversarie;
in particolare, ha chiesto di dichiarare non più dovuto il contributo mensile di € 200,00 stabilito in favore della ricorrente, confermare l'affidamento congiunto dei figli minori, confermare il contributo di mantenimento per i figli, prevedendo che per i figli minori e (€ 400,00) venga versato alla madre, mentre per Per_3 Per_2
il figlio (€ 200,00), divenuto maggiorenne, disporre che venga versato direttamente allo _1
stesso; confermare il contributo di € 150,00 per le utenze e confermare il diritto del di CP_1
abitare la casa familiare, come da accordi di separazione.
All'udienza presidenziale del 7.10.2020 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, ed ha fissato udienza di trattazione innanzi al G.I..
Esaurita l'istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2023, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa trasmissione al PM.
Le parti hanno così concluso: parte ricorrente come da atti di causa. Parte resistente ha chiesto di confermare l'assegnazione della casa familiare come da separazione, confermare il contributo di €
200,00 per ciascun figlio da versare per alla madre e per direttamente allo stesso;
Per_3 _1
nulla prevedere per , collocato col padre;
confermare a carico del e in favore Per_2 CP_1
della ricorrente il contributo di € 150,00 per utenze e altri oneri relativi alla abitazione.
Il pubblico ministero ha espresso parere positivo.
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La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 Parte_1
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con decreto 357/2017 di questo Tribunale, e risulta dimostrato dalla produzione del decreto unitamente al ricorso, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
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Con riferimento alle altre domande delle parti, ma preliminarmente analizzata l'istanza di assegnazione della casa familiare. Al riguardo, parte ricorrente ha chiesto, a modifica dei precedenti provvedimenti conseguenti alla separazione consensuale, di assegnare l'abitazione nella sua interezza alla stessa, quale proprietaria e collocataria della prole. Diversamente, il resistente ha chiesto di confermare il precedente assetto, atteso che l'immobile è stato diviso in due unità abitative, al fine di consentire ad entrambe le parti di abitarlo, nell'interesse della prole, all'epoca minorenne.
Preliminarmente deve darsi atto della circostanza che i figli, sebbene siano divenuti tutti maggiorenni, devono considerarsi non economicamente autonomi, non essendovi contestazione delle parti sul punto. Pertanto, può trovare applicazione l'art. 337 sexies c.c. in relazione ai presupposti per l'assegnazione della casa familiare. Difatti, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore – cui è assimilato il maggiorenne non economicamente autonomo –, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. n. 23501 del
02/08/2023).
Ciò premesso, e tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che possa essere accolta la domanda del resistente di assegnazione parziale della casa familiare ad entrambe le parti, secondo quanto previsto in sede di separazione consensuale.
Invero, la circostanza che l'immobile sia stato abitato nella sua interessa quando la famiglia era unita non preclude che, nell'interesse della prole, questo possa essere assegnato solo parzialmente ad uno dei genitori. Sul pungo la Suprema Corte rileva che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile
(Cass. n. 22266 del 15/10/2020; n. 23631 del 11/11/2011).
Nel caso di specie, non solo l'immobile è agevolmente divisibile, ma lo stesso è stato oggetto di interventi che hanno determinato la realizzazione di due unità abitative autonome, dotate di autonomi ingressi. La circostanza è confermata dalla prova testimoniale raccolta all'udienza del
30.11.2022, nel corso della quale il teste ha riferito “è vero, l'appartamento di via Testimone_1
Nino Martoglio ha attualmente due ingressi separati, il entra dal piano seminterrato e CP_1
dal piano terra accede la sig.ra Hanno due entrate indipendenti”; il teste Parte_1 Testimone_2
“è vero, l'appartamento di via Nino Martoglio 20 San Gregorio è accessibile mediante una
“scivola”, in quanto era il garage/cantina dell'appartamento, che è stato ristrutturato. Non so da dove si acceda all'altro appartamento”; inoltre, il teste ha confermato che Testimone_3
“quella in via Martoglio era una casa unica che è stata divisa dai coniugi quando hanno deciso di separarsi”; il teste ha dichiarato che “è vero, l'immobile è unico, ma a seguito della Tes_4
separazione è stato suddiviso, ed ha due ingressi separati”, “la scala porta al giardino, da cui si accede all'appartamento al piano inferiore”.
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti di assegnazione della porzione di casa familiare al
, ritiene il Collegio che questa sia confacente all'interesse dei figli. CP_1
Invero, la prova testimoniale ha confermato che il figlio , nelle more del presente giudizio, Per_2
si è trasferito col il padre e che va spesso dalla madre sfruttando la vicinanza delle abitazioni. In particolare, i testi e hanno confermato tale circostanza;
il teste Testimone_1 Testimone_2
ha dichiarato che “ è sempre o quasi stato col padre. Questo mi è stato Testimone_5 Per_2
riferito anche dallo stesso quando ci siamo visti”. Le testimonianze di e Per_2 Testimone_3
di hanno dato atto del fatto che viva col padre: “mio nipote usa la Tes_4 Per_2 Per_2
scala che collega i due appartamenti per andare a casa di uno o dell'altro genitore quando vuole. A
d.r.: “vivono tutti insieme. Su domanda dei procuratori r.: “ dorme prevalentemente a casa Per_2
del padre, ma sale anche dalla madre per i pasti” ( ), “per quanto a mia Testimone_3
conoscenza si è trasferito a dormire dal padre, ma spesso sale dalla madre per pranzare o Per_2
stare con lei, in quanto c'è una scala esterna che collega i due appartamenti, che i figli possono scendere e salire liberamente” ( . Tes_4 Va, pertanto, disposta l'assegnazione di porzione di casa familiare (accesso dal piano seminterrato) al , con il quale vive il figlio , e della restante pozione di casa familiare (accesso dal CP_1 Per_2
piano terra) alla ricorrente , che vi abita con i figli e . Parte_1 Per_4 Per_3
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Parte ricorrente ha insistito per la richiesta di previsione di un contributo di mantenimento a carico del per sé e per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, mentre CP_1
il resistente, in sede di conclusioni, ha chiesto di porre a suo carico il contributo per i figli _1
e di € 400,00 da versare agli stessi, atteso che abita con lui. Per_3 Per_2
Le parti concordano con la conferma di attribuzione di € 150,00 alla ricorrente quale contributo per le utenze.
La domanda di versamento del contributo di mantenimento per il figlio , avanzata dalla Per_2
ricorrente, risulta infondata, in assenza del presupposto di legittimazione attiva derivante dalla coabitazione col genitore richiedente (cfr. ex multis Cass. n. 16134 del 17/06/2019). D'altra parte, il non ha chiesto un contributo per a carico della madre, per cui nulla va disposto CP_1 Per_2
al riguardo, trattandosi di prole maggiorenne.
Con riguardo alle richieste economiche, la ricorrente ha dedotto il proprio stato di disoccupazione, contestato dal resistente, e lo svolgimento di lavori saltuari “a chiamata” con redditi modestissimi.
Il resistente lavora presso la Kone s.p.a., e dichiara un reddito mensile di € 2.400,00; ha allegato certificazioni uniche anni 2017-2020, che dimostrano un reddito annuo di circa 49.000,00 €; inoltre ha evidenziato di provvedere al mantenimento diretto, sostenendo varie spese per i figli.
Le parti non hanno articolato mezzi di prova sul punto e la documentazione reddituale della ricorrente è limitata ad attestazione ISEE del 2019.
Il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione.
Preso atto della capacità lavorativa e reddituale delle parti, ritiene il Tribunale congruo porre a carico del un contributo di € 400,00 per i figli che abitano con la madre, oltre al 50 % CP_1
delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente, atteso che la stessa ha legittimazione concorrente a quella del figlio maggiorenne che con la stessa coabita ed in assenza di domanda autonoma di versamento diretto del mantenimento avanzata dai figli e (Cass. n. 17380 del 20/08/2020: “nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro _1 Per_3
coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere”).
Diversamente, non può trovare accoglimento l'istanza di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, atteso che nel presente giudizio non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio
(Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione nella misura di € 200,00 mensili avanzata dalla ricorrente.
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Con riferimento alle ulteriori domande della parti, e relative al riparto delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e di attribuzione della proprietà dell'immobile ai figli in donazione, con riserva alle parti del diritto di usufrutto vitalizio, come da accordi di separazione
(cfr. comparsa conclusionale), le stesse devono dichiararsi inammissibili, in quanto prive del presupposto della connessione c.d. forte con il presente giudizio in materia di cessazione degli effetti civile del matrimonio (cfr. Cass. n. 6424 del 13/03/2017; n. 2155 del 29/01/2010). ____
Atteso l'esito del giudizio, e la prevalenza della domanda di status, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Aci Castello il 6.6.1998, Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 12, Parte II, serie A, anno 1998;
2) assegna la casa familiare di San Gregorio di Catania Via Nino Martoglio n. 20 alla ricorrente con riferimento all'unità abitativa con accesso dal primo terra, perché la abiti con i figli e _1
, e al resistente con riferimento all'unità abitativa con accesso dal piano seminterrato, perché Per_3
la abiti col figlio;
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3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i Controparte_1
figli e di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), rivalutabili secondo l'indice Istat, _1 Per_3
oltre al 50 % delle spese straordinarie, ed un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contribuzione alle spese per utenze domestiche;
4) compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco