Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2024, n. 34315
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Sentenza 24 dicembre 2024

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L'art. 391-quater c.p.c. richiede, quale presupposto necessario ma non sufficiente per la revocazione di una decisione nazionale passata in giudicato, che il contenuto quest'ultima sia stato dichiarato contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte EDU; non è pertanto consentita la revocazione, qualora la Corte europea abbia assunto una decisione di cancellazione della causa dal ruolo - ai sensi dell' art. 37 della Convenzione in relazione all'art. 62A del regolamento - meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione da parte dello Stato italiano, con la quale la Corte EDU si sia limitata a valutare la congruità del risarcimento offerto ed a stabilire che non occorre proseguire l'esame del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2024, n. 34315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34315
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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