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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16063 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 17.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 49213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
MO CO, presso il cui Studio, in Napoli alla via dell'Epomeo n.81 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa, in Controparte_1 CP_2
virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Petrella, presso il cui Studio in Caserta al Corso Trieste n. 170 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 17.11.2025 e rispettivi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire innanzi a questo Parte_1 Tribunale e per essa, quale mandataria, così proponendo Controparte_1 CP_2
opposizione all'atto di precetto con cui (n.q. di cessionaria del credito di Controparte_1
aveva intimato ad esso attore il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_3
665.293,58, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n.1093/2019 del Tribunale di Latina, pubblicata il 30.04.2019, con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo n.1582/2000 e condannato l'odierno opponente, in solido con altre parti, al pagamento, in favore della Parte_2
della somma di euro 421.788,30, oltre interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c. dalla
[...]
costituzione in mora al saldo.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore;
l'eccessivo frazionamento del credito e l'indeterminatezza delle somme precettate;
la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già evidenziato con l'ordinanza sopra richiamata, non può che ribadirsi che su tutte le questioni poste a base dell'opposizione a precetto si sono già pronunciati il Tribunale di Latina e quello di Santa
Maria Capua Vetere.
Invero, sulle doglianze formulate da parte opponente ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione è già intervenuta la sentenza n. 2205/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, laddove, su quella di cui al punto 3), si è già pronunciato il Tribunale di Latina con la sentenza n.1093/2019, di modo che tutte le predette questioni non potevano essere riproposte nella presente sede, dovendo, se del caso, costituire oggetto di apposita impugnazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
23.10.2024;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 17.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 49213 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
MO CO, presso il cui Studio, in Napoli alla via dell'Epomeo n.81 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa, in Controparte_1 CP_2
virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Petrella, presso il cui Studio in Caserta al Corso Trieste n. 170 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 17.11.2025 e rispettivi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a comparire innanzi a questo Parte_1 Tribunale e per essa, quale mandataria, così proponendo Controparte_1 CP_2
opposizione all'atto di precetto con cui (n.q. di cessionaria del credito di Controparte_1
aveva intimato ad esso attore il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_3
665.293,58, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n.1093/2019 del Tribunale di Latina, pubblicata il 30.04.2019, con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo n.1582/2000 e condannato l'odierno opponente, in solido con altre parti, al pagamento, in favore della Parte_2
della somma di euro 421.788,30, oltre interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c. dalla
[...]
costituzione in mora al saldo.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore;
l'eccessivo frazionamento del credito e l'indeterminatezza delle somme precettate;
la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già evidenziato con l'ordinanza sopra richiamata, non può che ribadirsi che su tutte le questioni poste a base dell'opposizione a precetto si sono già pronunciati il Tribunale di Latina e quello di Santa
Maria Capua Vetere.
Invero, sulle doglianze formulate da parte opponente ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione è già intervenuta la sentenza n. 2205/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, laddove, su quella di cui al punto 3), si è già pronunciato il Tribunale di Latina con la sentenza n.1093/2019, di modo che tutte le predette questioni non potevano essere riproposte nella presente sede, dovendo, se del caso, costituire oggetto di apposita impugnazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
23.10.2024;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio