TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4137/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 4.4.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 4137/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4137 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
TRA
p.i. , in p.d.l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1
via Duomo n. 438, presso lo studio dell'avv. Guido De Fusco, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rapp.te della elett.te dom.to in Avellino, alla via Giuseppe Controparte_2
Zigarelli n. 43, presso lo studio dell'avv. Brigida Cesta, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in avanti, ) Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, , in proprio e Controparte_1 nella qualità di legale rappresentante della (d'ora in avanti, Controparte_2
), deducendo: che con decreto n. 478/2013 del 8.4.2013 il Tribunale di Avellino CP_2 ingiungeva alla di pagare senza dilazione alla la somma di € 259.622,50, Pt_1 CP_2
oltre accessori;
che, proposta opposizione, con ordinanza del 2.12.2013 l'esecuzione provvisoria del d.i. veniva sospesa;
che con ordinanza del 27.12.2013 veniva sospesa, altresì,
- Pagina 2 - l'esecuzione presso terzi, nelle more incardinata presso il Tribunale di Milano;
che l'opposizione a d.i., riunita per continenza ad altra causa introdotta dallo dinanzi al CP_1
Tribunale di AR NO (nel frattempo, soppresso in favore del Tribunale di Benevento), si concludeva con sentenza n. 224/2016 del 4.10.2016 di incompetenza in favore del tribunale fallimentare;
che, tuttavia, riassunto il giudizio, in data 3.2.2017 lo rinunciava agli CP_1
atti e con ordinanza del 30.5.2017 il Tribunale fallimentare di Benevento dichiarava l'estinzione del giudizio;
che, pertanto, la otteneva dal Tribunale di Avellino, in data CP_2
2.10.2017, decreto n. 2032/2017 di esecutorietà del d.i. n. 478/2013; che la proponeva Pt_1
dinanzi al Tribunale di Avellino giudizio di revocazione del decreto ingiuntivo, ottenendone, con ordinanza del 12.1.2018 (confermata anche in sede di reclamo), la sospensione dell'efficacia esecutiva;
che, di conseguenza, con ordinanza a verbale del 23.4.2018 il
Tribunale di Milano sospendeva nuovamente la procedura esecutiva nelle more riattivata;
che con sentenza n. 931/2023 del 29.5.2023 il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile la revocazione e revocava la sospensiva;
che avverso tale pronuncia veniva proposto appello, pendente dinanzi alla corte distrettuale;
che il decreto ingiuntivo n. 478/2013 del Tribunale di
Avellino era stato emesso da giudice carente di potere ed era abnorme, indi per cui vi erano gli estremi dell'actio nullitatis.
Per tali motivi, chiedeva: in via preliminare, sospendersi l'esecutorietà del d.i. n. 478/2013 del
Tribunale di Avellino;
nel merito, revocare il n. 478/2013 del Tribunale di Avellino.
Si costitutiva , il quale eccepiva: il difetto di legittimazione passiva in Controparte_1 proprio;
l'inapplicabilità dell'invocata disciplina consumeristica;
l'inesistenza dei presupposti dell'actio nullitatis e, in subordine, l'incompetenza in favore del Tribunale di Milano;
l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva.
Concludeva, quindi, chiedendo: rigettarsi la richiesta di sospensiva;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in proprio, con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.; rigettarsi la domanda con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.; in ipotesi di ritenuta applicazione della disciplina consumeristica, dichiararsi l'incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
Con ordinanza del 10.5.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensiva e, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
È dato leggere in Cass. n. 3810/2022 che, “secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 27428 del 2009) la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di
- Pagina 3 - potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere, infatti, fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo. Tuttavia, ciò non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente
l'inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di un atto processuale efficace (in questo senso Cass. 29.9.1999 n. 10784; v. anche
Cass. 16.7.2004 n. 13171; Cass. 29.11.2005 n. 26040). La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una. espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente;
interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.).”.
Tale orientamento è consolidato in seno alla giurisprudenza della S.C. (cfr. nn. 9910/2021 e
3500/2025: la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.).
In particolare, secondo Cass. n. 22334/2020, l'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge.
Nella suddetta pronuncia vengono citati, quali esempi di provvedimenti abnormi, “quelli della domanda decisa dopo la pubblicazione della sentenza, quando il giudice adìto si spoglia
- Pagina 4 - ormai del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame (provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata: Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27428; 29 novembre 2005, n. 26040), della sentenza priva di dispositivo (Cass. 1 ° settembre 2006, n. 18948) o del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza (Cass. 13 gennaio 2005, n. 504; 27 maggio 2003, n. 8442; 4 marzo 1999, n. 1816), della sentenza emessa nei confronti del
Con P.R.A., mero ufficio gestito dall e non autonomo soggetto giuridico (Cass. 13 aprile 2001,
n. 5531; 6 giugno 2000, n. 7569), della sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30067), del giudizio di rendiconto conclusosi con l'ordine del giudice di pagare somme, ai sensi degli art. 263, comma 2 e 264, comma 3, c.p.c., in mancanza della presentazione del conto (Cass. 24 novembre 1989, n. 5075), dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. pronunciata per il tardivo deposito della relazione del consulente tecnico nel termine in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. 20 settembre 2000, n. 12437), del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento, in occasione della vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta (Cass. 29 settembre 1997, n. 9521), del decreto emesso dal giudice delegato allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi, i quali rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo incompatibile (Cass. 2 gennaio 1995,
n. 2);”.
Nel caso che occupa, al netto della copiosa giurisprudenza citata, le deduzioni dell'attrice non colgono nel segno.
Invero, la afferma solamene che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. Pt_1
478/2013, divenuto esecutivo in virtù del decreto ex art. 653 c.p.c. del 2.10.2017, sarebbe abnorme perché emesso da giudice funzionalmente incompetente e, dunque, carente di potere.
Tuttavia l'incompetenza integra un caso di mancanza di un presupposto processuale e non di un requisito essenziale del provvedimento, quindi di abnormità. Peraltro, come è dato leggere nel provvedimento ex art. 653 c.p.c., il giudizio riassunto dinanzi al giudice fallimentare funzionalmente competente si è estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, la
, con la necessaria accettazione richiesta dalla norma, ha contribuito a fare divenire Pt_1
nuovamente esecutivo il d.i. emesso dal giudice dichiaratosi incompetente.
Del tutto inconferente è, poi, il richiamo alle S.U. n. 9479/2023, non venendo in rilievo alcuna clausola abusiva in danno del consumatore.
- Pagina 5 - Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Va respinta la richiesta del convenuto di condanna dell'attrice ex art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto la domanda non integra una forma di abuso del processo.
La particolarità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti specifici sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA le spese di lite.
Benevento, 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 6 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 4.4.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 4137/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4137 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
TRA
p.i. , in p.d.l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1
via Duomo n. 438, presso lo studio dell'avv. Guido De Fusco, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rapp.te della elett.te dom.to in Avellino, alla via Giuseppe Controparte_2
Zigarelli n. 43, presso lo studio dell'avv. Brigida Cesta, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in avanti, ) Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, , in proprio e Controparte_1 nella qualità di legale rappresentante della (d'ora in avanti, Controparte_2
), deducendo: che con decreto n. 478/2013 del 8.4.2013 il Tribunale di Avellino CP_2 ingiungeva alla di pagare senza dilazione alla la somma di € 259.622,50, Pt_1 CP_2
oltre accessori;
che, proposta opposizione, con ordinanza del 2.12.2013 l'esecuzione provvisoria del d.i. veniva sospesa;
che con ordinanza del 27.12.2013 veniva sospesa, altresì,
- Pagina 2 - l'esecuzione presso terzi, nelle more incardinata presso il Tribunale di Milano;
che l'opposizione a d.i., riunita per continenza ad altra causa introdotta dallo dinanzi al CP_1
Tribunale di AR NO (nel frattempo, soppresso in favore del Tribunale di Benevento), si concludeva con sentenza n. 224/2016 del 4.10.2016 di incompetenza in favore del tribunale fallimentare;
che, tuttavia, riassunto il giudizio, in data 3.2.2017 lo rinunciava agli CP_1
atti e con ordinanza del 30.5.2017 il Tribunale fallimentare di Benevento dichiarava l'estinzione del giudizio;
che, pertanto, la otteneva dal Tribunale di Avellino, in data CP_2
2.10.2017, decreto n. 2032/2017 di esecutorietà del d.i. n. 478/2013; che la proponeva Pt_1
dinanzi al Tribunale di Avellino giudizio di revocazione del decreto ingiuntivo, ottenendone, con ordinanza del 12.1.2018 (confermata anche in sede di reclamo), la sospensione dell'efficacia esecutiva;
che, di conseguenza, con ordinanza a verbale del 23.4.2018 il
Tribunale di Milano sospendeva nuovamente la procedura esecutiva nelle more riattivata;
che con sentenza n. 931/2023 del 29.5.2023 il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile la revocazione e revocava la sospensiva;
che avverso tale pronuncia veniva proposto appello, pendente dinanzi alla corte distrettuale;
che il decreto ingiuntivo n. 478/2013 del Tribunale di
Avellino era stato emesso da giudice carente di potere ed era abnorme, indi per cui vi erano gli estremi dell'actio nullitatis.
Per tali motivi, chiedeva: in via preliminare, sospendersi l'esecutorietà del d.i. n. 478/2013 del
Tribunale di Avellino;
nel merito, revocare il n. 478/2013 del Tribunale di Avellino.
Si costitutiva , il quale eccepiva: il difetto di legittimazione passiva in Controparte_1 proprio;
l'inapplicabilità dell'invocata disciplina consumeristica;
l'inesistenza dei presupposti dell'actio nullitatis e, in subordine, l'incompetenza in favore del Tribunale di Milano;
l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva.
Concludeva, quindi, chiedendo: rigettarsi la richiesta di sospensiva;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in proprio, con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.; rigettarsi la domanda con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.; in ipotesi di ritenuta applicazione della disciplina consumeristica, dichiararsi l'incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
Con ordinanza del 10.5.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensiva e, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
È dato leggere in Cass. n. 3810/2022 che, “secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 27428 del 2009) la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di
- Pagina 3 - potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere, infatti, fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo. Tuttavia, ciò non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente
l'inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di un atto processuale efficace (in questo senso Cass. 29.9.1999 n. 10784; v. anche
Cass. 16.7.2004 n. 13171; Cass. 29.11.2005 n. 26040). La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una. espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente;
interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.).”.
Tale orientamento è consolidato in seno alla giurisprudenza della S.C. (cfr. nn. 9910/2021 e
3500/2025: la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.).
In particolare, secondo Cass. n. 22334/2020, l'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge.
Nella suddetta pronuncia vengono citati, quali esempi di provvedimenti abnormi, “quelli della domanda decisa dopo la pubblicazione della sentenza, quando il giudice adìto si spoglia
- Pagina 4 - ormai del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame (provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata: Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27428; 29 novembre 2005, n. 26040), della sentenza priva di dispositivo (Cass. 1 ° settembre 2006, n. 18948) o del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza (Cass. 13 gennaio 2005, n. 504; 27 maggio 2003, n. 8442; 4 marzo 1999, n. 1816), della sentenza emessa nei confronti del
Con P.R.A., mero ufficio gestito dall e non autonomo soggetto giuridico (Cass. 13 aprile 2001,
n. 5531; 6 giugno 2000, n. 7569), della sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30067), del giudizio di rendiconto conclusosi con l'ordine del giudice di pagare somme, ai sensi degli art. 263, comma 2 e 264, comma 3, c.p.c., in mancanza della presentazione del conto (Cass. 24 novembre 1989, n. 5075), dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. pronunciata per il tardivo deposito della relazione del consulente tecnico nel termine in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. 20 settembre 2000, n. 12437), del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento, in occasione della vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta (Cass. 29 settembre 1997, n. 9521), del decreto emesso dal giudice delegato allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi, i quali rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo incompatibile (Cass. 2 gennaio 1995,
n. 2);”.
Nel caso che occupa, al netto della copiosa giurisprudenza citata, le deduzioni dell'attrice non colgono nel segno.
Invero, la afferma solamene che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. Pt_1
478/2013, divenuto esecutivo in virtù del decreto ex art. 653 c.p.c. del 2.10.2017, sarebbe abnorme perché emesso da giudice funzionalmente incompetente e, dunque, carente di potere.
Tuttavia l'incompetenza integra un caso di mancanza di un presupposto processuale e non di un requisito essenziale del provvedimento, quindi di abnormità. Peraltro, come è dato leggere nel provvedimento ex art. 653 c.p.c., il giudizio riassunto dinanzi al giudice fallimentare funzionalmente competente si è estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, la
, con la necessaria accettazione richiesta dalla norma, ha contribuito a fare divenire Pt_1
nuovamente esecutivo il d.i. emesso dal giudice dichiaratosi incompetente.
Del tutto inconferente è, poi, il richiamo alle S.U. n. 9479/2023, non venendo in rilievo alcuna clausola abusiva in danno del consumatore.
- Pagina 5 - Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Va respinta la richiesta del convenuto di condanna dell'attrice ex art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto la domanda non integra una forma di abuso del processo.
La particolarità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti specifici sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA le spese di lite.
Benevento, 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 6 -