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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3290 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Claudia Terramani, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, via Villa Falchini
Attore/Opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Monica Toro, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Penna Sant'Andrea, Fraz.ne Val
Vomano, Via Brigiotti n. 2
Convenuto/Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di fornitura.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice/opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare e nel merito:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per le motivazioni di Controparte_1 cui alla superiore narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla all'opposta ex art. 1460 c.c. Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in via riconvenzionale,
- condannare la al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. nei Controparte_1 confronti della nella misura di complessivi € 43.594,90 o nella maggiore o Parte_1 minore somma ritenuta di Giustizia da codesto Giudice anche ex art. 1226 c.c. pagina 1 di 12 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite
Per parte convenuta/opposta Controparte_1
“Conclude affinchè l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, Voglia:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la decadenza della in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t. ex art. 1511 c.c. dal diritto alla garanzia per i vizi della merce venduta per mancata denuncia;
Nel merito:
2) Confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione proposta, poiché infondata in fatto e diritto;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto;
4) Condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c;
5) Con vittoria di spese, anche nel giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2017 (r.g. 2380/2017) che le ha ingiunto il pagamento in favore dell' di € 20.492,16 oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura quale saldo delle fatture n. 302/A, n. 564/A, n. 782/A, n. 829/A e n. 1010/A relative alla fornitura di ricotta di pecora eccependo la mancata ricezione della fattura n. 782/A e, in relazione alle altre fatture, la non conformità del prodotto rispetto ai requisiti biologici e tecnici da rispettare risultando, in particolare, n. 8 lotti (su 15) con caratteristiche grumose ed acquose e n. 4 lotti (su 15) con contaminazione batterica.
In via riconvenzionale ha formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni alla stessa cagionati pari ad € 43.594,90 (di cui € 1.134,78 a titolo di danno emergente derivante dalle spese sostenute per lo smaltimento della ricotta e per il pagamento del personale addetto alla rilavorazione della merce, € 37.460,12 a titolo di lucro cessante ed € 5.000,00 a titolo di danno all'immagine).
2. Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi della merce venduta per mancata denuncia ex art. 1511 c.c., ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 16.01.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 12 Le fatture azionate monitoriamente
5. Le fatture azionate monitoriamente (vd. doc. allegati al ricorso monitorio) sono:
- la fattura n. 302/A del 28.02.2017 per € 4.068,48 riguardante i lotti n. 038-2017, n. 046-2017 e n.
058-2017.
In relazione a tale fattura parte opponente ha eccepito la presenza di materiale grumoso ed acquoso con riferimento ai lotti n. 046-2017 e n. 058-2017 mentre nulla è stato eccepito in relazione al lotto n. 038-2017.
- la fattura n. 564/A del 31.03.2017 per € 5.591,04 riguardante i lotti n. 059-2017, n. 062-2017, n.
072-2017 e n. 079-2017
In relazione a tale fattura parte opponente ha eccepito la presenza di materiale grumoso ed acquoso con riferimento ai lotti n. 059-2017 e n. 072-2017 mentre nulla ha eccepito in relazione ai lotti n. 062-2017 e n. 079-2017.
- la fattura n. 782/A del 30.04.2017 per € 1.397,76 relativa al lotto n. 89-2017
In relazione a tale fattura parte opponente ha eccepito che questa non è mai alla stessa pervenuta di talché “vista l'impossibilità di poter eventualmente confermare la condanna dell'importo indicato nel decreto, lo stesso andrà integralmente rigettato”.
- la fattura n. 829/A del 30.04.2017 per € 1.048,32 relativa al lotto n. 105-2017
In relazione a tale fattura parte opponente ha eccepito la presenza di valori microbiologici oltre la norma, con conseguente contaminazione batterica della ricotta.
- la fattura n. 1010/A del 31.05.2017 per € 8.386,56 relativa ai lotti n. 138-2017, n. 135-2017, n.
130-2017, n. 128-2017, n. 139-2017, n. 143-2017
In relazione a tale fattura parte opponente ha eccepito la presenza di materiale grumoso ed acquoso con riferimento ai lotti n. 128-2017, n. 135-2017 e n. 143-2017 mentre ha eccepito la sussistenza di contaminazione in relazione ai residui lotti n. 130-2017, n. 138-2017 e n. 139-2017.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il riparto degli oneri della prova
6. In punto di diritto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240).
Spetta, pertanto, a parte opposta provare i fatti costitutivi posti alla base della sua pretesa (ossia la consegna della merce di cui alle fatture azionate monitoriamente e la correttezza del corrispettivo richiesto, circostanze entrambe nel caso di specie incontestate ad eccezione di quanto eccepito in relazione alla fattura n. 782/A su cui vd. par. 7 della motivazione) gravando sull'opponente fornire la prova dell'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa attorea, tra i quali l'esistenza di vizi della merce compravenduta.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, tra le obbligazioni pagina 3 di 12 del venditore rientra l'obbligo di consegna della res ma non l'obbligo che la res sia immune dai vizi con la conseguenza che, in caso di consegna di un bene viziato, non si configura alcun inadempimento contrattuale. Ciò nonostante, in forza dell'art. 1476 c.c., il venditore è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia per vizi, con la conseguenza che la consegna di un bene viziato non costituisce inadempimento dell'obbligazione ma imperfetta attuazione dell'impegno traslativo promesso, il che comporta, in conformità con i principi in ordine al riparto dell'onere della prova e con il principio di vicinanza della prova, che spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi (cfr. Cass. civ., sez. U., 3 maggio 2019, n. 11748).
La fattura n. 782/A
7. In relazione alla fattura n. 782/A parte attrice ha eccepito che questa non è mai alla stessa pervenuta di talché “vista l'impossibilità di poter eventualmente confermare la condanna dell'importo indicato nel decreto, lo stesso andrà integralmente rigettato”. La tesi (anche a voler ritenere che nell'atto introduttivo parte opponente abbia commesso un mero errore materiale dovendosi intendere il riferimento alla fattura n. 783/A come riferimento alla fattura n. 782/A) non merita accoglimento in quanto, considerata la sopraesposta natura di ordinario giudizio di cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dagli atti risulta che tale fattura riguarda il riferimento DDT n. 1344/D 1.04.2017 (avente ad oggetto il lotto n. 89-2017), il quale – a sua volta - risulta essere stato consegnato all'odierna opponente, avendo la stessa apposto la propria firma (non disconosciuta) in calce ad esso.
Ne deriva che ogni contestazione al riguardo deve essere disattesa, in assenza di ogni altra specifica contestazione ed essendo di per sé irrilevante l'asserita mancata consegna della fattura,
Le fatture n. 302/A, n. 564/A, n. 829/A e n. 1010/A. L'eccezione di decadenza ex art. 1511 c.c.
e ex art. 1495 c.c.
8. In relazione agli eccepiti vizi della merce venduta – consistenti, in particolare, nella presenza di grumi ed acqua in n. 8 lotti (su 15) e nella presenza di contaminazioni batteriche in n. 4 lotti (su 15)
– parte opposta ha tempestivamente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 1511 c.c. in forza del quale «nella vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento», merce che è stata consegnata – come si evince dai DDT allegati al ricorso monitorio - in data 7.02.2017, 16.02.2017,
28.02.2017, 1.03.2017, 4.03.2017, 13.03.2017, 21.03.2017, 15.04.2017, 8.05.2017, 17.05.2017,
22.05.2017, 26.05.2017.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi dell'art. 1511 c.c. un vizio deve considerarsi occulto non solo quando non sia riconoscibile e apparente ad una diretta ispezione, ma
“anche quando per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione della cosa venduta, per la sua consistenza o per le modalità della sua conservazione, ovvero per le circostanze della consegna, esso non possa essere rilevato ad un esame immediato, ma solo dopo che ne sia iniziata l'utilizzazione”, ipotesi cui “va equiparata quella in cui, pur essendo in astratto possibile una verifica contestuale, essa tuttavia sarebbe talmente gravosa ed antieconomica da superare i criteri pagina 4 di 12 dell'ordinaria diligenza o di normale comportamento dei soggetti nei rapporti commerciali” (cfr.
Cass. civ., sez. 2, 1 marzo 1976, n. 669).
Parimenti è stato chiarito che la disposizione in esame fa riferimento esclusivamente alle qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata mentre con riferimento alle qualità promesse tale termine decorre unicamente dalla scoperta del vizio in quanto l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16 giugno 2016, n. 12465). In quest'ipotesi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1495 c.c. secondo cui il termine di denuncia, previsto a pena di decadenza, è di 8 giorni decorrenti dalla scoperta, con la precisazione che in caso di vizi non apparenti (ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un esame sommario della cosa) il termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40814).
Orbene nel caso di specie risulta incontestato che sin dall'inizio del rapporto commerciale parte opponente aveva inviato alla società opposta i requisiti microbiologici e tecnici cui la stessa doveva attenersi per rendere la ricotta idonea all'uso pattuito (vd. doc. 2 allegato all'atto di citazione), di talché – quantomeno con riferimento al vizio consistente nella presenza di carica batterica nella ricotta – il termine di decadenza previsto affinché non sia esclusa l'operatività della disciplina della garanzia per vizi decorre non dalla consegna della merce ma dal giorno della scoperta del vizio.
Parimenti, anche con riferimento al vizio consistente nella presenza di materiale grumoso ed acquoso il termine per la denuncia decorre dal giorno della scoperta e non dalla consegna della merce ritenendosi, considerati i quantitativi di merce e la natura della stessa, eccessivamente oneroso un controllo contestualmente alla consegna.
8.1. Dinanzi alla tempestiva eccezione di tardività della denuncia, l'onere della prova di aver denunciato tempestivamente l'esistenza dei vizi grava sull'acquirente trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 6-2, 30 settembre 2019, n.
24348; Cass. civ., sez. 2, 9 maggio 2023, n. 12337), con la precisazione che l'acquirente non è tenuto a fare una denuncia analitica e specifica (ossia ad indicare analiticamente i vizi che presenta la cosa), potendo limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, ferma restando la necessitò di precisare in un secondo tempo la natura e l'entità dei vizi riscontrati (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27488). Essendo il fine di tale denuncia quello di avvisare il venditore in ordine alle intenzioni del compratore al fine di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza, è – pertanto – sufficiente una denuncia generica purché essa sia idonea a rendere edotto il venditore che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (cfr. Cass. civ., sez. 2, 11 dicembre 2015, n.
25027).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito la prova relativa alla tempestività della denuncia in quanto non ha neanche allegato, in relazione agli specifici lotti di cui alle fatture pagina 5 di 12 azionate monitoriamente, quando avrebbe avuto conoscenza dei vizi asseritamente riscontrati.
Tuttavia tale onere di denuncia – sussistente, stante il disposto dell'art. 1495 co. 3 c.c. anche nel caso in cui il compratore è convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto (ossia per il pagamento del corrispettivo richiesto) – non opera se, come nel caso di specie, parte convenuta si limita ad invocare la presenza di vizi ai fini dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.. Invero il compratore, convenuto in giudizio per il pagamento, può opporre l'esistenza di vizi della merce compravenduta avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di tale domanda (cfr. Cass. civ., sez. 2, 20 gennaio 2010, n.
936; Cass. civ., sez. 2, 17 maggio 2004, n. 9333; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 9 marzo 2023, n.
7041; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 19 luglio 2024, n. 19979).
L'eccezione non rite adimpleti contractus
9. L'art. 1460 c.c. prevede che «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria» sempre che tale rifiuto, «avuto riguardo alle circostanze», non sia
«contrario a buona fede».
La disposizione in esame contempla la possibilità di una parte di rifiutarsi di adempiere la propria prestazione in caso di inadempimento dell'altra parte o in caso di inesatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 maggio 2021, n. 14896) configurandosi come un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, espressione del potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento alle parti. il quale produce effetti solo sospensivi, di talché se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale di tale rimedio eseguendo la prestazione, dimostra di non volersi avvalere dell'eccezione con conseguente necessità di eseguire correttamente la prestazione (cfr. Cass. civ., sez. L., 16 gennaio 1996, n. 307).
Affinché la proposizione dell'eccezione in esame sia legittima devono sussistere due requisiti.
In primo luogo, occorre accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, proporzionalità che deve essere valutata non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti ma in relazione alla situazione oggettiva esistente (cfr. Cass. civ., sez. 6, 26 maggio 2022, n. 17020). Così, in materia di vendita, la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che l'eccezione di inadempimento è legittima non solo se viene a mancare la prestazione ma anche se l'inesatto adempimento del venditore ha determinato l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata
(cfr. Cass. civ., sez. 2, 28 maggio 2021, n. 14986).
In secondo luogo il rifiuto di adempiere opposto da chi solleva l'eccezione non deve essere contrario, «avuto riguardo alle circostanze», alla buona fede, dove la buona fede, da valutarsi con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata, va intesa in senso oggettivo, dovendo il giudice a tal fine verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, ha influito sull'equilibrio sinallagmatico dello pagina 6 di 12 stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, legittimando, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass. civ., sez. 3, 10 novembre 2003, n.16822). In quest'ottica deve ritenersi contrario a buona fede il sollevamento dell'eccezione in esame da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuta per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito altrui (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 marzo 2019, n. 8760). Inoltre, al fine di verificare la sussistenza del requisito della buona fede
“assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 dicembre 2023, n. 36295).
9.1. In applicazione di tali principi si tratta, quindi, di verificare la proporzionalità tra gli inadempimenti delle parti (ossia il mancato pagamento del prezzo da parte dell'opponente e l'asserita esistenza di vizi della merce compravenduta) e la sussistenza della buona fede in capo all'opponente in relazione all'eccezione di inadempimento.
Al riguardo occorre, innanzitutto, precisare che la società non ha fornito la prova Parte_1 della presenza della contaminazione batterica nella ricotta relativamente agli specifici lotti di cui alle fatture azionate monitoriamente in quanto le indagini microbiologiche in atti riguardano lotti diversi (vd. doc. 3A, 3B e 3C allegati alla citazione) in relazione ai quali non vi è alcuna prova né dell'utilizzo della ricotta fornita da parte opposta né del momento in cui è avvenuta la contaminazione. Inoltre la stessa società opponente ha ammesso di aver, in relazione a tali lotti, pagato il corrispettivo richiesto nonostante l'asserita contaminazione (vd. pag. 3 della citazione) con la conseguenza che ciò non può legittimare, in applicazione dei sopraesposti principi, il rifiuto del pagamento del corrispettivo relativo alla (diversa) fornitura relativa alle fatture azionate monitoriamente.
Analoghe considerazioni operano con riferimento al doc. 7 allegato alla citazione, il quale fa riferimento ad un lotto che non rientra tra quelli ricompresi nelle fatture azionate monitoriamente ed in relazione al quale parte opponente non ha neanche allegato di non aver corrisposto il prezzo dovuto in ragione dell'esistenza di un simile vizio. Né dall'istruttoria svolta è emersa la presenza di contaminazioni relative ai lotti oggetto di causa
(in particolare i lotti n. 105-2017, n. 130-2017, n. 138-2017 e n. 139-2017) risultando per converso valori microbiologici corretti con riferimento ai lotti n. 138-2017 e n. 139-2017 (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ne deriva che, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di contaminazione batterica in relazione ai lotti di cui alle fatture oggetto di giudizio, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. non può dirsi legittimamente sollevata.
9.2. Con riferimento alla presenza di materiale grumoso ed acquoso ritiene il Tribunale che, anche in questo caso, non vi è prova dell'effettiva sussistenza del vizio in esame in relazione agli specifici pagina 7 di 12 lotti contestati (in particolare i lotti n. 046-2017, n. 058-2017, n. 059-2017, n. 072-2017, n. 128-
2017, n. 135-2017 e n. 143-2017) atteso che i testimoni escussi hanno genericamente affermato che il personale addetto alla produzione, in caso di presenza di grumi o di eccessiva liquidità, provvedeva ad effettuare una rilavorazione della ricotta al fine di poterla utilizzare nella produzione dei prodotti dolciari (vd. testimonianza di di e di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
vd. verbale di udienza del 24 giugno 2021).
[...]
In ogni caso, anche a voler ritenere che vi sia la prova circa l'effettiva presenza di materiale grumoso ed acquoso in relazione agli specifici lotti contestati, non sussistono – a parere del
Tribunale – i due requisiti sopraesposti necessari ai fini della legittima proposizione dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
In primo luogo, tale vizio – relativo a n. 7 lotti su un totale n. 15 lotti – non ha impedito l'utilizzo del prodotto (sia pure in conseguenza di successive lavorazioni, circostanza ammessa dalla stessa parte opponente), di talché appare sproporzionato il rifiuto di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto.
In secondo luogo non si rinviene in capo alla società opposta la buona fede richiesta dall'art. 1460
c.c. atteso che, ad eccezione di alcuni dei lotti di cui alla fattura n. 1010/A, tali contestazioni sono state sollevate per la prima volta solo nel corso del presente giudizio, dinanzi alla richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto ovvero, in ogni caso, dopo le richieste di pagamento effettuate dall' (vd. doc. 13 allegato alla citazione, dal quale si evince che Controparte_1 la società opposta nel mese di Giugno del 2017 si era rivolta anche alla S.I.P.A. Bindi s.p.a., a sua volta debitrice dell'odierna opponente, al fine di ottenere il pagamento delle fatture richieste).
Invero:
- i doc. 3A e 3B – aventi ad oggetto mail di contestazione ricevute dalla società opponente dalla società Bindi s.p.a. sua cliente – ed il successivo doc. 4 (nota di credito emessa dalla società opponente) sono inconferenti, riguardando lotti pacificamente estranei al presente procedimento, tanto che la stessa società opponente li cita a dimostrazione di precedenti vizi della merce interamente regolati dalla stessa, “a dimostrazione della sua eccessiva correttezza” (vd. pag. 3 della citazione);
- parimenti i doc. 6,7 e 8 allegati alla citazione non sono riconducibili ai lotti di cui alle fatture azionate monitoriamente, riguardando – per stessa ammissione di parte opponente – il lotto di ricotta n. 2167;
- dall'istruttoria svolta la testimone ha escluso di aver ricevuto le contestazioni in Testimone_4 oggetto nel periodo compreso tra Gennaio e Maggio 2017, confermando solo le lettere del mese di
Giugno 2017 (in particolare la mail del 13.06.2017 nella quale parte opponente ha contestato la presenza di materiale grumoso con conseguente necessità di rilavorazione della stessa - vd. doc. 9B allegato alla citazione - e la lettera datata 28.06.2017 nella quale ha contestato la presenza di carica batterica nei lotti n. 130-2017, n. 138-2017 e n. 139-2017 nonché la presenza di materiale grumoso nel lotto n. 143-2017, tutti lotti relativi unicamente alla fattura 1010/A, vd. doc. 12 allegato alla pagina 8 di 12 citazione) ed il testimone pur avendo confermato di aver provveduto ad effettuare Testimone_1 via mail le contestazioni relative alla presenza di acqua e grumi nella ricotta consegnata, non ha specificato se i lotti fossero quelli effettivamente oggetto del presente giudizio, ben potendo – dunque – essere riferiti a fatture non ingiunte monitoriamente e neanche meglio allegate dall'opponente (vd. verbale di udienza del 24.06.2021).
Le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente Parte_2
10. L'assenza dei presupposti necessari ai fini della valida proposizione dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non impedisce, tuttavia, di esaminare le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente, ben potendo quest'ultima formulare domande riconvenzionali in relazione a lotti diversi da quelli oggetto delle fatture azionate monitoriamente venendo in rilievo il medesimo rapporto di fornitura.
In particolare parte opponente ha richiesto la condanna di parte opposta al pagamento di €
37.460,12 di cui:
- € 1.134,78 a titolo di danno emergente, risultante dalla sommatoria delle spese di smaltimento (€
674,78, vd. doc. 8 allegato alla citazione) e quelle del personale addetto alla rilavorazione della merce;
- € 37.460,12 per lucro cessante dato dalla sommatoria tra € 16.346,12 (di cui alla nota di credito emessa nei confronti della società S.I.P.A. Bindi s.p.a. a fronte del riscontro della presenza di contaminazioni batteriche nei prodotti alla stessa forniti DDT n. 6 – lotto 365-2016, vd. doc. 4 allegato), € 15.410,00 relativo ad un'altra nota di credito asseritamente emessa nei confronti della medesima società in relazione ai codici prodotto n. 0692 e n. 0575 ed € 5.704,00 pari al valore della merce di cui al lotto n. 2167 che ha dovuto smaltire in quanto contaminata (vd. doc. 7 allegato alla citazione);
- € 5.000,00 per danno all'immagine.
10.1. Orbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante assorbente è la mancata prova del relativo ammontare (prova il cui onere grava sul danneggiato) in quanto:
- il doc. 8 allegato alla citazione è una fattura di importo di € 674,78 con relativo DDT avente ad oggetto il “servizio di trasporto per scarti alimentari” con causale “trasferimento ad altro magazzino” in relazione alla quale non vi alcuna prova del suo collegamento con la fornitura proveniente dalla società opposta (e, al riguardo, nessuna prova testimoniale è stata articolata da parte opponente);
- alcuna prova vi è in ordine alle spese sostenute per il pagamento del personale affinché rilavorasse il prodotto asseritamente grumoso e con presenza di acqua, essendo emerso dall'istruttoria svolta solo genericamente che molte delle spedizioni di ricotta provenienti dall'Azienda opposta erano da rilavorare (vd. testimonianza di e di CP_1 Testimone_2
verbale di udienza del 24.06.2021, i quali – tuttavia – non hanno saputo Testimone_5 precisare né la frequenza né con certezza il periodo di riferimento);
pagina 9 di 12 - il doc. 4 allegato alla citazione è una nota di credito emessa dalla società opponente in favore della società S.I.P.A. Bindi s.p.a. in conseguenza del riscontro di valori microbiologici anomali nei prodotti “cannolo siciliano” (codice 0575) e “cocco nocciola monoporzione” (codice 1480) in relazione ai quali, tuttavia, non vi è prova della riconducibilità della contaminazione alla ricotta fornita dalla società opposta alla società opponente;
- quanto alla richiesta di € 15.410,00 relativa ad un'altra nota di credito asseritamente emessa nei confronti della medesima società S.I.P.A. Bindi s.p.a. in relazione ai codici prodotto n. 0692 e n.
0575, essa non risulta in atti, risultando solo la contestazione proveniente dalla suddetta società, riferita – peraltro – al prodotto 0575 cannolo siciliano di lotto 7030 (vd. doc. 6 allegato alla citazione);
- manca la prova del valore della merce asseritamente contaminata oggetto di smaltimento
(quantificato in € 5.704,00). In assenza di prova dell'ammontare di tali danni non può procedersi in via equitativa ex art. 1226
c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile
2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
Inoltre, con particolare riferimento al danno da lucro cessante richiesto, esso deve essere desunto dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per la normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta, ricostruzione che non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro, dovendo muovere da una situazione concreta, che consente di ritenere fondata ed attendibile quella possibilità (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 maggio 1978, n. 2380; Cass. civ., sez. 3,
29 maggio 1990, n. 5045), dovendo questo rapportarsi all'utile netto, tenuto conto degli oneri sopportati (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 6 giugno 2012, n. 9132; Cass. civ., sez. 3, 9 maggio
1966, n. 108).
10.2. Con riferimento al danno all'immagine deve, innanzitutto, chiarirsi che anche nei confronti pagina 10 di 12 delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e – per quel che rileva in questa sede - all'immagine dell'ente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. civ., sez. 1, 25 luglio 2013, n. 18082; Cass. civ., sez. L,
01 ottobre 2013, n. 22396; Cass. civ., sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23401; Cass. civ., sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20643). In particolare tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (cfr. Cass. civ., n. 12929/2007 cit.)
In punto di onere della prova il danno all'immagine ed alla reputazione, trattandosi di danno conseguenza, sussiste in re ipsa , ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. civ., sez. 6 - 3, 28 marzo
2018, n. 7594; Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ. sez. 6-3, 31 marzo 2021, n. n.
8861). In altri termini, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420;
Cass. civ., sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434).
Nel caso di specie parte opponente si è limitata genericamente ad allegare l'esistenza di un danno all'immagine derivante dall'aver la controparte inviato una mail alla società S.I.P.A. Bindi s.p.a. (a sua volta debitrice dell'opponente per la fornitura di prodotti dolciari) avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 20.492,16 (vd. doc. 13 allegato alla citazione: “Spett.le Bindi s.p.a. siamo l' e risultiamo fornitori di società a voi Controparte_1 Parte_3 collegata. Con la presente le comunichiamo che la nostra azienda, considerato quanto indicato ai sensi dell'art. 62 della legge 27/2012 vanta un credito per fatture scadute nei confronti della
[...] per € 20.492,16. A tal proposito, visti i vostri precedenti pagamenti effettuati, Parte_1 richiediamo un riscontro immediato. In attesa porgiamo Distinti saluti”).
Ritiene il Tribunale che detta mail non costituisce – di per sé – causa di un danno all'immagine subito da parte opponente, in assenza di specifica allegazione (e prova) dell'effettiva esistenza (e consistenza) di un simile danno.
L'esito complessivo della lite 11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 11 di 12 Parimenti, devono essere rigettate le domande riconvenzionali formulate dall'opponente.
Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società opponente.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al dm 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da determinarsi tenuto conto della domanda riconvenzionale), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
12.1. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo alla società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni altra domanda e Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, il 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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