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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11815 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1829/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
TRA
(c.f.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 19 gennaio 1970 e residente a [...]alla via Luigi Compagnone, n.
50, is. 3, sc. B, p. 3, int. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Di Maso
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 73
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fusco (c.f.:
), e dall'Avv. Domenico Di Russo (c.f.: C.F._3
), giusta procura generale alle liti in calce al presente C.F._4 atto, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del
22.01.2024, rogato dal Notaio con essi elettivamente Persona_1 domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo,
Piazza Municipio n. 1
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il impugnando la
[...] Controparte_1
Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29 agosto 2023, notificatale in data 16 novembre 2023, con la quale il Comune comunicava all'istante la inammissibilità della richiesta di subentro per l'alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà del sito in Napoli, alla Controparte_1
Via Luigi Compagnone, n. 50, Is. 3, sc. B, p. 3, int. 5 – B.U. P.IVA_2 accompagnata da contestuale diffida al rilascio dell'immobile. Nel merito l'attrice contestava la violazione di legge sottesa al provvedimento di rigetto emesso dal ed, in particolare, evidenziava che il reddito Controparte_1
ISEE di essa istante e del suo nucleo familiare non superava il limite sancito dal Regolamento Regionale n. 11/2019. In conclusione, domandava: la sospensione della efficacia esecutiva della Disposizione Dirigenziale impugnata;
il riconoscimento del diritto al subentro nell'alloggio sito in Via
Luigi Compagnone, n. 50, Is. 3, sc. B, p. 3, int. 5.
Costituitosi il eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'iscrizione a ruolo o per tardività della notifica. Nel merito, l'amministrazione allegava in giudizio la dichiarazione dei redditi della parte istante, sottolineando che detto reddito risultava superiore a quello limite individuato dal Regolamento della Regione
Campania n. 11/2019, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, differita l'udienza alla data dell'8 luglio 2024, rigettava istanza di sospensione della diffida e rinviava la causa al 27 novembre per la decisione previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. In tale data, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc la causa veniva riservata in decisione.
Va, in via, preliminare dichiarata la giurisdizione del Giudice adito.
- 2 - Oggetto di impugnativa è la Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29 agosto 2023, con cui il Comune opposto ha rigettato l'istanza di subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa ed ha diffidato l'istante a lasciare l'immobile libero da persone e/o cose.
Se tale è l'atto impugnato, deve ritenersi spettante al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, attenendo tale controversia alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione (Cass. Civ.,
Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18828). In altri termini, l'adozione del provvedimento di assegnazione fa da spartiacque tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria. A partire dal momento di emissione del provvedimento l'agere della p.a. non può ricondursi all'esercizio di pubblici poteri, ma si colloca all'interno di un rapporto paritetico nel quale operano le regole del diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario
(Trib. Napoli, Sez. IX, 20 maggio 2020, n. 3548). Analogamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto dell'accertamento è il diritto di agire esecutivamente, configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione. Ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo alla parte opponente. Questo, come osservato in precedenza, ha impugnato la
- 3 - Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29.08.2023, ossia l'atto conclusivo del procedimento amministrativo attivato, non già atto meramente interno, funzionale ad impegnare all'esterno la volontà dell'amministrazione, con potenziale effetto pregiudizievole per la sfera giuridica del destinatario.
Pertanto, sussiste il pieno interesse ad agire dell'odierno opponente.
Sempre, in via preliminare, va osservato che il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c., essendo specificamente destinato a contrastare le esecuzioni minacciate o iniziate secondo le forme previste dal libro III del codice di procedura civile, non è applicabile all'esecuzione in via amministrativa dei provvedimenti della P.A (la quale non ha attivato l'esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss. c.p.c., come avrebbe potuto fare sulla base del detto titolo esecutivo, ma ha preferito agire in via amministrativa).
Ancora va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la tardiva costituzione di parte attrice.
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 2-
Ordinanza n. 30270 del 31/10/2023) ha chiarito “…..il primo comma dell'art.
171 c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione… La norma però al secondo comma prevede che se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, norma che non distingue tra la posizione dell'attore e del convenuto e che consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l'ipotesi di mancata costituzione
o tardiva costituzione di tutte le parti.”.
Nel caso in esame, l'attore si è costituito tardivamente, ma la parte convenuta si è costituita tempestivamente, impedendo, così, il verificarsi delle conseguenze previste per l'ipotesi di mancata o tardiva costituzione di tutte le parti.
Passando al merito, in punto di diritto giova premettere che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il decesso dell'assegnatario non comporta la
- 4 - possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio in maniera automatica per l'appartenente al nucleo familiare originario o ampliato. Il Regolamento
Regionale n. 11/2019 demanda all'Ente Gestore, altresì, la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante ed a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Tale verifica attiene alla permanenza dei requisiti di accessibilità all'edilizia residenziale pubblica, la cui sussistenza è richiesta non solo al momento dell'assegnazione originaria, ma anche in costanza del rapporto e in ogni sua possibile evoluzione quale la possibilità di subentro dell'assegnazione ex art. 19 del
Regolamento Regionale n. 11/2019.
Detta disposizione individua i soggetti componenti del nucleo familiare legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto, richiedendosi, a tal fine, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo a tali soggetti dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.
I requisiti per il subentro nell'assegnazione sono stabiliti dalla disposizione contenuta nell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 11/2019, che prevede che: “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. […] 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. 3 bis.
Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento”.
Nel caso di specie, la Disposizione impugnata viene motivata proprio sulla scorta dell'art. 19 del richiamato Regolamento, e in particolare con
- 5 - riguardo al comma 3 bis. Il Comune, infatti, ha ritenuto insussistente il requisito richiesto dal Regolamento in quanto il valore dell'ISEE appare comunque superiore a quello massimo individuato dal legislatore regionale.
Questo, infatti, non può essere superiore al valore di euro 15.000,00 aumentato del 50%.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il reddito di Parte_1 appare di gran lunga superiore a quello fissato dalla disciplina in
[...] subiecta materia, tanto da far venir meno il diritto al subentro nell'alloggio.
In tal senso, deve ritenersi privo di fondamento quanto asserito dall'attrice secondo la quale il limite ISEE, comprensivo di adeguamento
ISTAT e dell'aumento pari al 50%, avrebbe comportato la possibilità del subentro nel caso di reddito nei limiti della somma di euro 24.120,00.
L'art. 9, comma 1, lettera e) non fa alcun riferimento all'adeguamento
ISTAT. L'aggiornamento biennale, infatti, sottintende la necessità che i beneficiari degli alloggi con cadenza biennale sottopongano all'ente proprietario la propria dichiarazione dei redditi, ciò al fine di garantire che gli stessi assegnatari dimostrino di godere in maniera continuativa dei requisiti economici per la assegnazione dei beni.
Ad ogni modo, quand'anche volesse accogliersi la maggiorazione del limite del reddito massimo come individuata nell'atto di citazione dalla sig.ra
, deve ritenersi, stando alla dichiarazione dei redditi, che la stessa Pt_1 superi tale limite.
La dichiarazione allegata, infatti, evidenzia che il valore dell'ISEE dell'istante è pari a euro 26.662,84. Non colgono nel segno, a tal proposito, le precisazioni dell'attrice in ordine alla necessità di considerare altri valori ai fini dell'assegnazione dell'immobile. In particolare, le altre voci della dichiarazione allegata alla domanda di subentro rappresentano delle componenti del reddito ma non sono sostituibili all'ISEE in punto di valutazione dei requisiti da parte dell'ente gestore. Il regolamento regionale appare estremamente chiaro nell'indicare l'ISEE quale unico parametro da
- 6 - tenere in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'alloggio o del subentro nello stesso.
Non sono fondate, inoltre, le considerazioni rese dall'attrice sulla dichiarazione ISEE e sull'aumento della stessa in ragione della liquidazione in suo favore di un risarcimento danni. Proprio perché “tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità” occorre evidenziare che le stesse, per legge, non contribuiscono alla formazione dell'ISEE, sicché quest'ultimo a monte viene calcolato senza considerare alcuna delle somme risarcitorie che la dichiarante ha ricevuto.
L'attrice, quindi, non ha dimostrato di avere conservato dalla data di decesso dell'originario conduttore e sino alla domanda di subentro i requisiti reddituali e patrimoniale richiesti dalla legge regionale.
In conclusione, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia
(indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI,
20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi minimi attesa l'esiguità e semplicità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice a pagare le spese di giudizio in favore del
[...]
liquidandole in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, CP_1
- 7 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, lì 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
TRA
(c.f.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 19 gennaio 1970 e residente a [...]alla via Luigi Compagnone, n.
50, is. 3, sc. B, p. 3, int. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Di Maso
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 73
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fusco (c.f.:
), e dall'Avv. Domenico Di Russo (c.f.: C.F._3
), giusta procura generale alle liti in calce al presente C.F._4 atto, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del
22.01.2024, rogato dal Notaio con essi elettivamente Persona_1 domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo,
Piazza Municipio n. 1
CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il impugnando la
[...] Controparte_1
Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29 agosto 2023, notificatale in data 16 novembre 2023, con la quale il Comune comunicava all'istante la inammissibilità della richiesta di subentro per l'alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà del sito in Napoli, alla Controparte_1
Via Luigi Compagnone, n. 50, Is. 3, sc. B, p. 3, int. 5 – B.U. P.IVA_2 accompagnata da contestuale diffida al rilascio dell'immobile. Nel merito l'attrice contestava la violazione di legge sottesa al provvedimento di rigetto emesso dal ed, in particolare, evidenziava che il reddito Controparte_1
ISEE di essa istante e del suo nucleo familiare non superava il limite sancito dal Regolamento Regionale n. 11/2019. In conclusione, domandava: la sospensione della efficacia esecutiva della Disposizione Dirigenziale impugnata;
il riconoscimento del diritto al subentro nell'alloggio sito in Via
Luigi Compagnone, n. 50, Is. 3, sc. B, p. 3, int. 5.
Costituitosi il eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'iscrizione a ruolo o per tardività della notifica. Nel merito, l'amministrazione allegava in giudizio la dichiarazione dei redditi della parte istante, sottolineando che detto reddito risultava superiore a quello limite individuato dal Regolamento della Regione
Campania n. 11/2019, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, differita l'udienza alla data dell'8 luglio 2024, rigettava istanza di sospensione della diffida e rinviava la causa al 27 novembre per la decisione previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. In tale data, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc la causa veniva riservata in decisione.
Va, in via, preliminare dichiarata la giurisdizione del Giudice adito.
- 2 - Oggetto di impugnativa è la Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29 agosto 2023, con cui il Comune opposto ha rigettato l'istanza di subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa ed ha diffidato l'istante a lasciare l'immobile libero da persone e/o cose.
Se tale è l'atto impugnato, deve ritenersi spettante al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, attenendo tale controversia alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione (Cass. Civ.,
Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18828). In altri termini, l'adozione del provvedimento di assegnazione fa da spartiacque tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria. A partire dal momento di emissione del provvedimento l'agere della p.a. non può ricondursi all'esercizio di pubblici poteri, ma si colloca all'interno di un rapporto paritetico nel quale operano le regole del diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario
(Trib. Napoli, Sez. IX, 20 maggio 2020, n. 3548). Analogamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto dell'accertamento è il diritto di agire esecutivamente, configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione. Ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo alla parte opponente. Questo, come osservato in precedenza, ha impugnato la
- 3 - Disposizione Dirigenziale n. 103 del 29.08.2023, ossia l'atto conclusivo del procedimento amministrativo attivato, non già atto meramente interno, funzionale ad impegnare all'esterno la volontà dell'amministrazione, con potenziale effetto pregiudizievole per la sfera giuridica del destinatario.
Pertanto, sussiste il pieno interesse ad agire dell'odierno opponente.
Sempre, in via preliminare, va osservato che il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c., essendo specificamente destinato a contrastare le esecuzioni minacciate o iniziate secondo le forme previste dal libro III del codice di procedura civile, non è applicabile all'esecuzione in via amministrativa dei provvedimenti della P.A (la quale non ha attivato l'esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss. c.p.c., come avrebbe potuto fare sulla base del detto titolo esecutivo, ma ha preferito agire in via amministrativa).
Ancora va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la tardiva costituzione di parte attrice.
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 2-
Ordinanza n. 30270 del 31/10/2023) ha chiarito “…..il primo comma dell'art.
171 c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione… La norma però al secondo comma prevede che se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, norma che non distingue tra la posizione dell'attore e del convenuto e che consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l'ipotesi di mancata costituzione
o tardiva costituzione di tutte le parti.”.
Nel caso in esame, l'attore si è costituito tardivamente, ma la parte convenuta si è costituita tempestivamente, impedendo, così, il verificarsi delle conseguenze previste per l'ipotesi di mancata o tardiva costituzione di tutte le parti.
Passando al merito, in punto di diritto giova premettere che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il decesso dell'assegnatario non comporta la
- 4 - possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio in maniera automatica per l'appartenente al nucleo familiare originario o ampliato. Il Regolamento
Regionale n. 11/2019 demanda all'Ente Gestore, altresì, la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante ed a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Tale verifica attiene alla permanenza dei requisiti di accessibilità all'edilizia residenziale pubblica, la cui sussistenza è richiesta non solo al momento dell'assegnazione originaria, ma anche in costanza del rapporto e in ogni sua possibile evoluzione quale la possibilità di subentro dell'assegnazione ex art. 19 del
Regolamento Regionale n. 11/2019.
Detta disposizione individua i soggetti componenti del nucleo familiare legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto, richiedendosi, a tal fine, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo a tali soggetti dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.
I requisiti per il subentro nell'assegnazione sono stabiliti dalla disposizione contenuta nell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 11/2019, che prevede che: “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. […] 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. 3 bis.
Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento”.
Nel caso di specie, la Disposizione impugnata viene motivata proprio sulla scorta dell'art. 19 del richiamato Regolamento, e in particolare con
- 5 - riguardo al comma 3 bis. Il Comune, infatti, ha ritenuto insussistente il requisito richiesto dal Regolamento in quanto il valore dell'ISEE appare comunque superiore a quello massimo individuato dal legislatore regionale.
Questo, infatti, non può essere superiore al valore di euro 15.000,00 aumentato del 50%.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il reddito di Parte_1 appare di gran lunga superiore a quello fissato dalla disciplina in
[...] subiecta materia, tanto da far venir meno il diritto al subentro nell'alloggio.
In tal senso, deve ritenersi privo di fondamento quanto asserito dall'attrice secondo la quale il limite ISEE, comprensivo di adeguamento
ISTAT e dell'aumento pari al 50%, avrebbe comportato la possibilità del subentro nel caso di reddito nei limiti della somma di euro 24.120,00.
L'art. 9, comma 1, lettera e) non fa alcun riferimento all'adeguamento
ISTAT. L'aggiornamento biennale, infatti, sottintende la necessità che i beneficiari degli alloggi con cadenza biennale sottopongano all'ente proprietario la propria dichiarazione dei redditi, ciò al fine di garantire che gli stessi assegnatari dimostrino di godere in maniera continuativa dei requisiti economici per la assegnazione dei beni.
Ad ogni modo, quand'anche volesse accogliersi la maggiorazione del limite del reddito massimo come individuata nell'atto di citazione dalla sig.ra
, deve ritenersi, stando alla dichiarazione dei redditi, che la stessa Pt_1 superi tale limite.
La dichiarazione allegata, infatti, evidenzia che il valore dell'ISEE dell'istante è pari a euro 26.662,84. Non colgono nel segno, a tal proposito, le precisazioni dell'attrice in ordine alla necessità di considerare altri valori ai fini dell'assegnazione dell'immobile. In particolare, le altre voci della dichiarazione allegata alla domanda di subentro rappresentano delle componenti del reddito ma non sono sostituibili all'ISEE in punto di valutazione dei requisiti da parte dell'ente gestore. Il regolamento regionale appare estremamente chiaro nell'indicare l'ISEE quale unico parametro da
- 6 - tenere in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'alloggio o del subentro nello stesso.
Non sono fondate, inoltre, le considerazioni rese dall'attrice sulla dichiarazione ISEE e sull'aumento della stessa in ragione della liquidazione in suo favore di un risarcimento danni. Proprio perché “tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità” occorre evidenziare che le stesse, per legge, non contribuiscono alla formazione dell'ISEE, sicché quest'ultimo a monte viene calcolato senza considerare alcuna delle somme risarcitorie che la dichiarante ha ricevuto.
L'attrice, quindi, non ha dimostrato di avere conservato dalla data di decesso dell'originario conduttore e sino alla domanda di subentro i requisiti reddituali e patrimoniale richiesti dalla legge regionale.
In conclusione, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia
(indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI,
20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi minimi attesa l'esiguità e semplicità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice a pagare le spese di giudizio in favore del
[...]
liquidandole in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, CP_1
- 7 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, lì 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 8 -