Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5E9B9A766, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, Maria Cristina Mattiacci e Stefano Torregiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la RI - Gestione Risorse Idriche Molisane s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'Unione dei Comuni Terre Dell’Ufita - Stazione Unica Appaltante, non costituita in giudizio;
nei confronti
della società Res Publica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nella qualità di mandataria e capogruppo del costituendo RTI composto dalla stessa Res Publica s.r.l., nonché dalla UR Servizi s.r.l. e dalla Imasoft s.r.l. quali mandanti, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della UR Servizi s.r.l. e della Imasoft s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Determinazione del Direttore Generale f.f. della RI s.c.ar.l. n. 248/2025 del 5.08.2025, avente ad oggetto: "SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RECUPERO COATTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FRONT - OFFICE CON GLI UTENTI" IMPORTO € 6.214.860,20. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: BSE9B9A76 6", provvedimento comunicato alla società Andreani Tributi in data 11.08.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in favore del R.T.I. composto dalla Res Publica s.r.l., dalla Imasoft s.r.l. e dalla UR Servizi s.r.l.;
2) della comunicazione trasmessa all’interessata dall'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita in data 3.09.2025, avente ad oggetto "S .U.A. per RI scarl - SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RECUPERO COATTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FRONT - OFFICE CON GLI UTENTI - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D.Lgs. 36/2023 ", e del relativo Avviso, con cui è stato comunicato che con Determina del Direttore Generale n. 248 del 05/08/2025 la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l'appalto in oggetto alla Res Publica s.r.l.;
3) di tutti gli atti della procedura di gara, ivi inclusi in particolare:
a) il verbale n. 1 del 15.04.2025;
b) il verbale n. 2 del 15.05.2025;
c) il verbale n. 3 del 20.05.2025;
d) il verbale n. 4 del 28.05.2025;
4) nonché degli atti, ove esistenti, e anche se al momento non noti, assunti dalla RI s.c.ar.l. o dalla Stazione Unica Appaltante in merito alla verifica dei requisiti del R.T.I. aggiudicatario;
5) di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente, menzionato o meno nel presente ricorso, ivi inclusi:
i) la comunicazione della RI s.c.ar.l. n. prot. in partenza 20757/2025 dell’11.08.2025;
ii) la comunicazione inviata alla RI s.c.ar.l. dalla Stazione Unica Appaltante il giorno 8.09.2025; iii) la comunicazione della RI s.c.ar.l. n. prot. 24155/2025 del 22.09.2025 con la quale è stato richiesto a Res Publica di produrre la documentazione richiesta;
iv) la comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 725 del 24.09.2025 con la quale è stata riscontrata l'istanza di annullamento presentata dalla società Andreani Tributi;
v) la comunicazione della RI s.c.ar.l. del 26.09.2025 con la quale è stata riscontrata l’istanza di annullamento presentata dalla società Andreani Tributi;
nonché, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., per la conseguente declaratoria d'inefficacia della predetta aggiudicazione e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra la RI s.c.ar.l. e il suddetto R.T.I.;
nonché per la condanna
della RI s.c.ar.l. e della Stazione Unica Appaltante al risarcimento del danno subito dalla società Adreani Tributi, in forma specifica e/o per equivalente, ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a. (con formale dichiarazione di disponibilità alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio);
e, in subordine, per l'accesso
ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., alla eventuale documentazione di gara attestante la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, nonché alla documentazione amministrativa prodotta dai componenti del R.T.I. aggiudicatario ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 14\11\2025:
per l’annullamento e/o declaratoria di nullità dei seguenti atti e provvedimenti:
1) la nota della RI s.c.ar.l. n. protocollo in arrivo 28420/2025 del 6.11.2025 avente ad oggetto “ “servizio in concessione della gestione ordinaria, accertamento e recupero coattivo del servizio idrico integrato, comprensivo del servizio di supporto alla gestione del front-office con gli utenti” importo € 6.214.860,20 - Aggiudicazione definitiva - CIG BSE9B9A766”. Verifica possesso requisiti di partecipazione alla procedura di gara del RTI Aggiudicatario RES PUBLICA ed altri e riscontro nota della DR UT srl n. prot. 27474 del 27/10/2025 ”, ricevuta in data 6.11.2025;
2) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti precedenti e/o successivi, comunque connessi o presupposti al provvedimento qui impugnato, anche se non noti o non menzionati nel presente ricorso per motivi aggiunti;
nonché per quanto occorrer possa, degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Res Publica s.r.l. e della RI Gestione Risorse Idriche Molisane s.c.ar.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza n. 406 del 31.12.2025;
Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LU AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a r.l. (di seguito, solo la RI), con la determinazione del Direttore Generale n. 53 del 30.01.2025, ha dato avvio alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del proprio “ Servizio in concessione della gestione ordinaria, accertamento e recupero coattivo del servizio idrico integrato, comprensivo del servizio di supporto alla gestione del front — office con gli utenti ” per un importo pari a € 6.214.860,20, commessa da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del citato Codice degli appalti.
La gestione della procedura è stata delegata alla Stazione Unica Appaltante - Unione dei Comuni Terre dell’Ufita (di seguito, la S.U.A.), ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 36/2023.
Indi la citata SUA ha approvato il Bando e il Disciplinare relativi alla procedura di affidamento, che veniva individuata dal codice CIG: BSE9B9A766.
1.1. Con particolare riguardo ai “ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ”, la lex specialis ha previsto, in particolare, i seguenti “Requisiti di capacità tecnica e professionale ”: “ Aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno n. 4 contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura, con corrispettivo su base annuale non inferiore ad € 200.000,00, uno dei quali con bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti. Si considerano analoghi i contratti, di appalto o di concessione, svolti in favore di soggetti eroganti servizi con pagamento di canoni, che prevedano la gestione della riscossione ordinaria dei canoni, e l’accertamento ed il recupero della evasione/elusione nonché la riscossione coattiva dei canoni. Sono ammissibili i contratti in corso purché stipulati negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare e l’art. III.2.3 del Bando).
1.2. Alla gara hanno partecipato le seguenti tre concorrenti:
a) R.T.I. composto da: Res Publica s.r.l., Imasoft s.r.l. ed UR s.r.l. (di seguito, solo Res Publica RTI);
b) la Andreani Tributi s.r.l.;
c) la società Imposte Comunali Affini - I.C.A. s.p.a. (di seguito solo I.C.A.).
1.3. All’esito delle operazioni di gara la graduatoria finale è stata la seguente:
- al primo posto si è classificata la Res Publica RTI con 92,78 punti;
- la società Andreani Tributi si è attestata in seconda posizione con 82,734 punti;
- la I.C.A. si è collocata al terzo posto con 74,205 punti.
1.4. Con la Determinazione del Direttore Generale della RI n. 248 del 5.08.2025 è stata quindi disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore di Res Publica RTI.
2. Contro l’esito della gara la società Andreani Tributi ha proposto la presente impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 99, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3, 20, 21 e 24 del Disciplinare di gara e dell’art. III.2.3 del Bando. Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza, carenza d’istruttoria. La SA non ha effettuato la verifica dei requisiti, specialmente quelli di capacità tecnica e professionale, in capo al RTI aggiudicatario »;
II- « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 17, 99 e 100 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3, 21 e 24 del Disciplinare di gara e dell’art. III.2.3 del Bando. Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria. Il RTI aggiudicatario è privo del requisito di capacità tecnica e professionale »;
III- « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara e dell’art. III.2.1.1. del Bando. Eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria. Insussistenza dei requisiti sotto ulteriore profilo, specificamente in rapporto alla prestazione che i membri del RTI si sono impegnati a eseguire ».
Nel contesto del ricorso è stata inclusa anche un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod.proc.amm., oltre che una domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
A) l’aggiudicazione sarebbe stata disposta senza svolgere preventivamente alcuna verifica in ordine al possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, anche perché nella determina n. 248/2025 sarebbero stati richiamati atti non presenti nel FVOE dei componenti il R.T.I. aggiudicatario, così risultando violati gli artt. 17 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa lex specialis, nonché i principi di trasparenza e par condicio tra concorrenti (motivo I);
B) il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, perché, al contrario di quanto dichiarato in fase di ammissione alla procedura, esso sarebbe stato in realtà sprovvisto del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto (motivo II);
C) nella vicenda sarebbe stato violato anche l’art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 4 del Disciplinare di gara, in quanto “ Res Publica, che ha dichiarato di eseguire il 60% del servizio, ha dichiarato o di non possedere affatto alcun requisito (come i servizi analoghi) o comunque li ha dichiarati per quote ben inferiori al 60% di esecuzione. Analogamente, Imasoft, che si è impegnata a svolgere il 10% del servizio, ha dichiarato (doc. 16, pagg. 5-6) un fatturato globale maggiore del 10% dell’ammontare richiesto dal requisito di gara, ma nessun requisito tecnico di alcun genere. Diversamente, UR si è impegnata a eseguire il 30% di tutte le attività oggetto della procedura, ed ha dichiarato (cfr. doc. 14) di possedere in via autonoma tutti i requisiti di gara (che però non sono stati verificati e anzi la relativa sussistenza non è verosimile, per quanto sopra esposto) ” (cfr. il ricorso a pag. 19; motivo III).
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio la società Res Publica s.r.l., in qualità di mandataria e capogruppo dell’aggiudicatario R.T.I., eccependo l’infondatezza dell’impugnativa.
4. Si è altresì costituita in giudizio la RI, la quale ha opposto anch’essa l’infondatezza del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la domanda cautelare della parte ricorrente è stata, su sua richiesta, abbinata al merito. Nell’occasione, il Tribunale ha invitato la parte medesima, avendo riguardo alla sua domanda di accesso, “ a specificare in modo preciso e tempi brevi, quali documenti occorrano ai fini della decisione della causa ” (cfr. il verbale d’udienza).
6. Nel successivo corso del giudizio la ricorrente ha depositato l’atto di motivi aggiunti del 14 novembre 2025, con il quale è stata investita di gravame la nota della RI n. 28420/2025 del 6 novembre 2025, avente ad oggetto “ servizio in concessione della gestione ordinaria, accertamento e recupero coattivo del servizio idrico integrato, comprensivo del servizio di supporto alla gestione del front-office con gli utenti” importo € 6.214.860,20 - Aggiudicazione definitiva - CIG BSE9B9A766”. Verifica possesso requisiti di partecipazione alla procedura di gara del RTI Aggiudicatario RES PUBLICA ed altri e riscontro nota della DR UT srl n. prot. 27474 del 27/10/2025 ”.
Il gravame integrativo è stato affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I- «C onferma della fondatezza del primo motivo di ricorso. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 99, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3, 20, 21 e 24 del Disciplinare di gara e dell’art. III.2.3 del Bando. Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza, carenza d’istruttoria. La SA non ha effettuato la verifica dei requisiti, specialmente quelli di capacità tecnica e professionale, in capo al RTI aggiudicatario »;
II- « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 17, 99 e 100 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6.3, 21 e 24 del Disciplinare di gara e dell’art. III.2.3 del Bando. Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, autoresponsabilità, affidamento. Eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria e motivazione. Il RTI aggiudicatario è privo del requisito di capacità tecnica e professionale »;
III- « invalidità derivata ».
Secondo la parte ricorrente la sopravvenuta determinazione della RI avrebbe confermato che:
- nessuna verifica era stata svolta a tempo debito sul possesso, da parte della Res Publica RTI, dei requisiti richiesti dalla lex specialis ;
- l’aggiudicataria non avrebbe posseduto i requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare.
7. La difesa della società controinteressata, con apposita memoria, ha eccepito l’infondatezza dei motivi aggiunti, oltre che la loro inammissibilità e tardività.
8. Anche la difesa della resistente RI ha eccepito l’infondatezza del gravame integrativo.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
9. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. L’impugnativa è fondata nei termini che verranno qui di seguito subito anticipati.
10.1. La disamina del Tribunale comincerà dall’analisi del primo motivo del ricorso introduttivo, che porterà ad acclarare che la Stazione Appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, non aveva affatto verificato la sussistenza (o meno), in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare e all’art. III.2.3 del Bando.
10.2. Dopo di che il Collegio procederà al vaglio del primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, appuntato contro la nota della RI n. 28420/2025 del 6 novembre 2025, la quale, pur essendo intesa a operare una sorta di convalida delle criticità delle precedenti fasi dell’azione amministrativa, risulterà affetta da un irrimediabile deficit motivazionale e istruttorio.
Il Collegio è consapevole che, “ se la convalida interviene su un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, essa determina non già l'infondatezza bensì l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ” (Cons. Stato, Sez IV, 11.03.2025, n. 2005; id. Sez. III, 12.02.2024, n. 1352). Cionondimeno, nel caso di specie si reputa preferibile cominciare l’esame della controversia nel modo indicato, per ragioni di ordine logico e di linearità espositiva.
10.3. Il Tribunale, una volta accertato che la Stazione Appaltante non ha verificato il possesso, da parte della Res Publica RTI, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, non potrà però esaminare anche i motivi di ricorso tesi a far emergere che l’aggiudicataria sarebbe stata effettivamente carente in radice dei requisiti medesimi.
Il vaglio di simili doglianze, infatti, si porrebbe in contrasto con l’art. 34, comma 2, del cod.proc.amm., che, come è noto, dispone che il giudice amministrativo non può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.
10.4. L’accoglimento in parte qua dell’impugnativa, con assorbimento delle residue censure, condurrà quindi pur sempre all’annullamento dell’aggiudicazione accordata alla Res Publica RTI, e della successiva nota della RI n. 28420/2025 del 6 novembre 2025, con la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la regressione della procedura alla fase di verifica precedentemente omessa.
Ma la Stazione Appaltante dovrà essa stessa procedere a verificare (attenendosi, naturalmente, alla documentazione utilizzabile in aderenza alle regole di gara) la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo alla Res Publica RTI, avendo riguardo, in particolare, alle indicazioni contenute nell’art. 6.3 del Disciplinare e a quelle di cui alla presente decisione.
10.5. Così delimitato il decisum ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod.proc.amm., il Tribunale, non potendo quindi pervenire ad un diretto accertamento sulla spettanza del bene della vita agognato dalla società ricorrente (il subentro nell’aggiudica della commessa), dovrà pertanto disattendere la domanda di risarcimento in forma specifica contestualmente avanzata dal ricorso, così come quella presentata in via subordinata per equivalente.
11. Il Collegio deve muovere il proprio esame della controversia, dunque, illustrando la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente si è doluta del fatto che la Stazione Appaltante abbia proceduto all’aggiudicazione della commessa senza aver verificato che il RTI Res Publica possedesse davvero i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare e all’art. III.2.3 del Bando.
11.1. L’azione amministrativa, come si vedrà, è incorsa sul punto in una violazione degli artt. 17 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle stesse prescrizioni del Disciplinare di gara.
11.1.1. Innanzitutto, va richiamato qui il precetto dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale “ L’organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione” .
A tale riguardo, l’art. 99 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 precisa che la Stazione Appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione “ attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 ” (ossia il cd. FVOE).
11.1.2. Anche la lex specialis del caso di specie imponeva, del resto, una specifica verifica dell’effettivo possesso, da parte delle imprese concorrenti, del requisito di partecipazione di cui si discute, verifica da effettuare, naturalmente, prima dell’aggiudicazione.
Infatti, gli artt. 20 e 21 del Disciplinare prevedevano una “ fase di ammissione ” cronologicamente precedente rispetto alle successive fasi di “ valutazione delle offerte tecniche ed economiche ” (cfr. l’art. 22 del Disciplinare) e di “ aggiudicazione della concessione e stipula del contratto ” (cfr. l’art. 24 del Disciplinare).
Più nel dettaglio, la lex specialis disponeva quanto segue.
L’art. 20 del Disciplinare stabiliva, tra le altre cose, che « Lo svolgimento della gara si articolerà nelle seguenti fasi, ciascuna svolta in una o più sedute:
a) fase di ammissione, eseguita dal Seggio di gara costituito dal RUP della fase di gara, nella quale si procede all’apertura della documentazione amministrativa presentata per l’ammissione, alla sua valutazione ed alla ammissione o esclusione dei concorrenti, anche a seguito di soccorso istruttorio; le sedute relative a tale fase sono definite “pubbliche”;
b) fase di apertura delle offerte tecniche […];
c) fase di esame e valutazione delle offerte tecniche […];
d) fase di comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecniche, di apertura e valutazione delle offerte economiche, di valutazione complessiva, di proposta di aggiudicazione […]» (cfr. l’art. 20 del Disciplinare).
Il successivo articolo 21, dedicato appunto alla “ fase di ammissione ”, disponeva ancor più specificamente che «Il Seggio di gara costituito dal RUP della fase di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente , mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema , e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 .
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. Ѐ fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura » (cfr. l’art. 21 del Disciplinare).
Dal canto suo, poi, l’art. 22 precisava che solo “ Completata la fase di ammissione, e pubblicati in piattaforma i relativi esiti, si procede alle fasi di apertura e valutazione delle offerte tecniche […]” (cfr. l’ incipit dell’art. 22 del Disciplinare).
Infine anche l’art. 24 del Disciplinare, dedicato alla fase dell’aggiudicazione, disponeva che «[…] L’aggiudicazione è disposta, dal competente organo dell’Ente delegante, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria […]» (cfr. l’art. 24 del Disciplinare).
La disciplina di gara, dunque, imponeva inequivocabilmente alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti prima della fase di aggiudicazione della commessa.
11.1.3. Più nello specifico, la lex specialis prevedeva inoltre i seguenti precetti in ordine ai “ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ”.
- “ I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima ” (cfr. l’art. 6 del Disciplinare);
- “Requisiti di capacità tecnica e professionale ”: “ Aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno n. 4 contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura, con corrispettivo su base annuale non inferiore ad € 200.000,00, uno dei quali con bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti. Si considerano analoghi i contratti, di appalto o di concessione, svolti in favore di soggetti eroganti servizi con pagamento di canoni, che prevedano la gestione della riscossione ordinaria dei canoni, e l’accertamento ed il recupero della evasione/elusione nonché la riscossione coattiva dei canoni. Sono ammissibili i contratti in corso purché stipulati negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare e l’art. III.2.3 del Bando);
- tanto con la ulteriore precisazione che “ La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Ai fini della comprova, gli operatori economici caricano nel FVOE i dati e le informazioni necessari ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare).
Di conseguenza, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dal Disciplinare non era sufficiente un’autodichiarazione dell’interessata, all’uopo essendo richieste specifiche modalità –tra loro alternative- di comprova.
11.2. Orbene, la Stazione Appaltante ha adottato il provvedimento di aggiudicazione in epigrafe, in favore del R.T.I. Res Publica, affermando che:
- “ le verifiche documentali sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sono state eseguite dalla CUC sulla ditta RES Publica S.r.l. e sui soggetti mandanti IMASOFT con sede in San CO la Strada (CE), Via Torino n. 14, p.iva e codice fiscale 04615860618 ed ETRURIA con sede in Grosseto (GR), Via Giordania n. 183, P.IVA 01155680539 con esito positivo per i documenti pervenuti e che per i documenti non pervenuti sono state acquisite, a mezzo pec, autocertificazioni conformi al DPR n. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di cause di esclusione ”;
- “ Alcuni documenti richiesti tramite la piattaforma FVOE risultano non anocra pervenuti alla data odierna; Ѐ decorso il termine di oltre 30 giorni previsto per la ricezione dei documenti, senza alcuna segnalazione ostativa; In data 09/07/2025, con nota prot n. 531, la CUC […] ha trasmesso, a mezzo PEC […] la “Comunicazione di conclusione gara e trasferimento procedura al RUP” […]; Nella comunicazione è stato richiamato l’art. -bis del D.Lgs. 36/2023 che consente, in caso di malfunzionamenti della piattaforma, di procedere con l’aggiudicazione definitiva decorsi 30 giorni dalla proposta, previa acquisizione di un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000; Che i 30 giorni sono scaduti il 08/07/2025 ”;
- in particolare, che i “ Documenti richiesti e non ancora acquisibili dal FVOE ” erano: per ETRURIA : “ Iscrizione WhiteList antimafia ”; “ DURC in corso di validità ”; “ Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ” (cfr. la Determinazione del Direttore Generale della RI n. 248 del 5.08.2025; all. n. 9 alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025).
E alla prima seduta delle operazioni di gara il Rup ha verbalizzato, rispetto alla documentazione amministrativa presentata ai fini dell’ammissione alla procedura da parte dei singoli concorrenti, che “ La documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara ” (cfr. il Verbale n. 1, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025).
11.3. Ora, secondo il ricorso, la Stazione Appaltante non avrebbe effettivamente svolto, prima dell’aggiudica, la verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti prescritti dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
La dimostrazione di una simile omissione emergerebbe già dal fatto che la s.r.l. UR, ossia la mandante che aveva dichiarato, per il raggruppamento temporaneo, di possedere i requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, non avrebbe però mai caricato nel proprio fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) la documentazione di comprova specificatamente richiesta dal Disciplinare.
Sempre nella prospettiva di parte ricorrente, neppure potrebbe essere invocata la regola di cui all’art. 99, comma 3- bis del D.Lgs. n. 36/2023, pur richiamata dal provvedimento di aggiudicazione, non essendo stato dedotto né comprovato quell’ipotetico malfunzionamento del FVOE che avrebbe, in tesi, potuto impedire all’operatore economico interessato di caricare la documentazione nel proprio fascicolo virtuale.
Senza dire poi, sempre in argomento, che l’art. 99, comma 3- bis del D.Lgs. n. 36/2023, disponendo che “ Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti ”, comunque avrebbe richiesto, in concreto, la successiva verifica di quanto ipoteticamente autodichiarato dall’operatore economico interessato dall’eventuale malfunzionamento.
11.4. Il Collegio osserva subito che, tra i componenti del RTI Res Publica, la sola UR s.r.l. aveva dichiarato, agli specifici fini dell’art. 6.3 del Disciplinare, di aver “ eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, i seguenti contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura ”:
a) “ Comune di Arzano: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; In corso, corrispettivo annuo superiore 200.000,00 Abitanti più di 30.000,00 ”;
b) “ Comune di Terme Vigliatore: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; In corso, corrispettivo annuo superiore 100.000,00”;
c) “ Comune di Succivo: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; Anni 2023 e 2024 Abitanti 8000”;
d) “ Comune di Solarino: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; Anni 2022, 2023, 2024 Abitanti 7000” (cfr. la domanda e dichiarazione unica di UR s.r.l.; all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025, tab. a pag. 4).
11.5. Altro punto da evidenziare è che costituisce un dato rimasto praticamente incontestato quello che nel FVOE della UR s.r.l. non fossero stati caricati i documenti che lo stesso art. 6.3 del Disciplinare richiedeva a comprova dei requisiti.
Infatti le parti resistenti si sono limitate ad eccepire, in proposito, che la Stazione Appaltante avrebbe fatto ricorso, in argomento, alla regola di salvezza di cui all’art. 99, comma 3- ter del D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, secondo la difesa della soc. Res Publica: “ Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, ancor prima di aggiudicare la gara con la Determinazione di D.G. del 5.8.2025, vista la difficoltà di reperire sulla piattaforma digitale i documenti necessari alla verifica dei requisiti di partecipazione, la UCTU, con la nota prot. n. 531 del 9.7.2025, ha evidenziato al RUP l’opportunità di acquisire un’autocertificazione dell’aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Conseguentemente, con la nota prot. n. 18048/2025 del 10.7.2025, il RUP ha richiesto al RTI Res Publica la dovuta autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, debitamente trasmessa e recepita prima dell’aggiudicazione. Pertanto, in disparte le difficoltà operative della piattaforma telematica riscontrate, l’amministrazione ha correttamente effettuato i doverosi controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione del RTI Res Publica, richiedendo ed ottenendo, prima dell’aggiudicazione, l’autocertificazione attestantene il possesso ” (cfr. la memoria della controinteressata del 19.10.2025, a pag. 5).
E nello stesso senso si è espressa anche la difesa della RI, obiettando alle tesi ricorsuali soltanto che, “ data la difficoltà di effettuare la verifica dei requisiti tecnici tramite il FVOE, con la nota prot. n. 531 del 9/7/25, la SUA ha segnalato al RUP la necessità di acquisire la prescritta autocertificazione dell’aggiudicatario ex DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti di tecnici in contestazione. Ciò proprio in conformità agli artt. 17 e 99 come modificati ed integrati dal D.Lgs. 209/24, erroneamente invocato dalla ricorrente. Infatti, con la nota del 10/7/25 prot. n. 18048, il RUP ha richiesto al RTI Res Publica la necessaria autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione prima dell’aggiudicazione ” (cfr. la memoria della resistente RI del 20.10.2025, alle pagine 2 e 3).
Risulta quindi incontestato il punto che nel FVOE della UR s.r.l. non fossero presenti i documenti che l’art. 6.3 del Disciplinare specificatamente richiedeva a comprova dei requisiti ivi prescritti.
11.6. Ciò posto, occorre innanzitutto chiarire che nella specie una simile omissione non poteva essere sopperita facendo applicazione della regola di salvezza di cui all’art. 99, comma 3- bis del D.Lgs. n. 36/2023: questo sia perché nessun “malfunzionamento” era stato in realtà allegato, sia anche perché dalla Stazione Appaltante non era stata comunque indirizzata nessuna richiesta all’operatore economico relativa alla necessità di acquisire una qualche forma di autocertificazione del possesso dei requisiti che l’art. 6.3 del Disciplinare richiedeva di comprovare mediante la produzione di ben specifici documenti.
E, una volta chiarito che l’art. 99, comma 3-ter cit., non valeva a giustificare la mancata produzione, da parte dell’operatore controinteressato, dei documenti all’uopo specificatamente richiesti, emergerà linearmente che la Stazione Appaltante ha effettivamente mancato di svolgere la propria verifica sul possesso, da parte della UR s.r.l. (e quindi di Res Publica RTI), dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara: verifica oggettivamente impraticabile in assenza della produzione dei documenti di comprova all’uopo richiesti dalla lex specialis .
11.7. L’art. 99, comma 3- bis , del D.Lgs. n. 36/2023 dispone, invero, quanto segue: « In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità ».
11.7.1. Ebbene, nel caso di specie è stato lo stesso provvedimento di aggiudicazione, nel far menzione di un’applicazione della regola di cui al citato art. 99, comma 3- bis del D.Lgs. n. 36/2023, a specificare, in proposito, che i “ Documenti richiesti e non ancora acquisibili dal FVOE ” della società UR s.r.l. erano soltanto i seguenti (tutti inconferenti rispetto al thema decidendum) : “ Iscrizione WhiteList antimafia ”; “ DURC in corso di validità ”; “ Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ” (cfr. la Determinazione del Direttore Generale della RI n. 248 del 5.08.2025; all. n. 9 alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025).
11.7.2. Infatti la RI, nella richiesta trasmessa ai componenti del RTI Res Publica con la nota n. 18048 del 10.07.2025, ha indicato la documentazione, non ancora acquisita, appunto, tramite FVOE, per la quale si stava avvalendo dell’art. 99, comma 3- bis del D.Lgs. n. 36/2023, riferendosi ai soli seguenti documenti:
« -ETRURIA: - Iscrizione WhiteList antimafia; - DURC in corso di validità; - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; - Comunicazione antimafia;
-RES PUBBLICA: - Iscrizione WhiteList antimafia; - DURC in corso di validità; Certificato integrale del casellario giudiziario; - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; - Comunicazione antimafia;
- IMASOFT: - Iscrizione WhiteList antimafia; - DURC in corso di validità; - Certificato integrale del casellario giudiziario; - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; - Comunicazione antimafia; - Carichi fiscali pendent; - Visura al Registro delle Imprese; - Certificato regolarità fiscali – violazioni definitive » (cfr. la richiesta di autodichiarazioni trasmessa dalla RI ai membri del R.T.I. Res Publica; all. n. 1 alla produzione della RI del 26.11.2025).
11.7.3. Se ne desume che la Stazione Appaltante, rispetto ai requisiti di cui all’art. 6.3. del Disciplinare, non aveva affatto richiesto all’operatore economico di trasmettere una autodichiarazione ai sensi dell’art. 99, comma 3- ter del D.Lgs. n. 36/2023.
E infatti, simmetricamente, le autodichiarazioni poi trasmesse dalle interessate ai sensi dell’art. 99, comma 3- ter citato, a loro volta, non riguardavano affatto i requisiti di cui al citato art. 6.3 del Disciplinare di gara, ma si erano limitate ad attestare unicamente quanto segue:
« DICHIARA:
- Che l’attività esercitata non rientra tra quelle individuate dall’art.1, comma 53, della Legge 190/2012 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, e pertanto non è soggetta all’obbligo di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);
- di essere in possesso di DURC in corso di validità, rilasciato in data 20/03/2025 N. Prot. INAIL 48361447 con scadenza prevista per il 18/07/2025;
- che l’impresa è regolare nei pagamenti e negli obblighi contributivi verso INPS e INAIL;
- di non essere destinatario di alcuna sanzione amministrativa dipendente da reato iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 24-bis del D.P.R. 313/2002;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relative a cause di decadenza, divieto o sospensione previste dalla normativa antimafia;
- che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia » (cfr. l’autodichiarazione della UR s.r.l. dell’11.07.2025 in all. n. 3 alla produzione della RI del 26.11.2025: ma di identico contenuto si presentano anche le autodichiarazioni della Imasoft s.r.l. e della Res Publica s.r.l., di cui agli all. ti nn. 4 e 5 alla medesima produzione del 26.11.2025).
11.7.4. Quanto precede vale già ad escludere l’operatività del meccanismo di cui all’art. 99, comma 3- ter del Codice degli appalti ai fini della dimostrazione del possesso, da parte della Res Publica R.T.I., dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare.
Conclusione, questa, imposta anche dal fatto che neppure nel corso del presente giudizio è stata fornita la prova dell’esistenza di una qualche forma di malfunzionamento del FVOE della UR s.r.l., che potesse effettivamente giustificare l’applicazione della citata regola di cui all’art. 99, comma 3- ter del D.Lgs. n. 36/2023.
11.7.5. In conclusione, nel caso di specie il meccanismo di cui all’art. 99, comma 3- ter del D.Lgs. n. 36/2023 non risultava applicabile - né tanto meno, del resto, è risultato applicato- per sopperire alla mancata allegazione, nel FVOE della UR s.r.l., della comprova dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
11.8. Emerge allora la logica conseguenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione della commessa, in quanto disposta senza che la Stazione Appaltante avesse preventivamente verificato la sussistenza dei detti requisiti in capo all’aggiudicataria.
Allo scopo di dimostrare di “ Aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno n. 4 contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura, con corrispettivo su base annuale non inferiore ad € 200.000,00, uno dei quali con bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare e l’art. III.2.3 del Bando), infatti, l’operatore che sarebbe divenuto aggiudicatario era tenuto a fornire “ La comprova del requisito … mediante uno o più dei seguenti documenti: -certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare).
Il fatto è che la UR s.r.l. non aveva caricato nel proprio FVOE alcuno dei documenti alternativamente richiesti dall’art. 6.3 del Disciplinare a comprova dei requisiti di cui si discute.
La conferma di questo si rinviene, d’altro canto, nella nota n. 24155 del 22.09.2025 con la quale la RI, in via solo postuma, ha successivamente richiesto al RTI Res Publica, appunto, di produrre la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti in questione, esprimendosi come segue.
« Facendo seguito alla seconda richiesta di accesso agli atti da parte della società Andreani Tributi, vista la nota per della SUA con la presente si chiede alla spettle Società in indirizzo di produrre, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini di legge la seguente documentazione:
1. documentazione attestante la comprova del requisito tecnico dichiarato dalla mandante UR;
2. le certificazioni rilasciate dai comuni dichiara che, ai sensi dell'art.6 del disciplinare, andavano prodotte tramite FVOE o acquisite d'ufficio da parte della Stazione Appaltante;
3. Copia di detti attestati, dai quali si evinca il fatturato annuo per i soli "canoni", non inferiore a 200.000 euro, come dichiarato. La stazione appaltante procederà ad acquisire d’ufficio, se ritenuto necessario, eventuale documentazione. Campobasso 22/09/2025 » (cfr. all.ti nn. 20 e 20a alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025).
Ora, se la Stazione Appaltante non aveva mai ricevuto questi documenti dal RTI Res Publica prima dell’aggiudicazione, è giocoforza ritenere che l’aggiudicazione impugnata sia stata disposta senza l’effettiva verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di cui all’art. 6.3 citati.
11.9. L’aggiudicazione in contestazione si conferma pertanto illegittima.
11.9.1. Al riguardo, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa più recente risulta orientata nel tradizionale senso che, “ nella regolamentazione delle “fasi delle procedure di affidamento”, l’art.17, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria [...]. Nella Relazione illustrativa al codice è ulteriormente precisato che l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo avere effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario”. La riferita disposizione consente, quindi, di sciogliere ogni dubbio esegetico [...] dovendosi escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore ” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 28.04.2025, n. 770; in termini TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 15.04.2024, n. 1281).
11.9.2. E lo stesso principio è stato ribadito anche dall’ANAC, che, proprio con riguardo all’art. 17, comma 5, del nuovo Codice degli appalti, ha affermato che: “ Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l’obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Pertanto, «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] …. è possibile procedere all’aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all’offerente (…)» (Parere MIT n. 2075/2023) ” (Parere ANAC, 15.11.2023, n. 57).
11.9.3. In definitiva l’aggiudicazione in esame risulta illegittima poiché è stata disposta senza che la Stazione Appaltante procedesse alla verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale, attraverso l’analisi dei documenti di comprova puntualmente indicati dallo stesso art. 6.3 del Disciplinare.
11.9.4. Da qui l’assorbente fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, per essere stata disposta l’aggiudicazione al RTI Res Publica in violazione degli artt. 17 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 20 e ss. del Disciplinare di gara.
12. Va ora esaminato il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, il quale porterà ad assodare come la nota della RI n. 28420/2025 del 6.11.2025 (pur avendo ad oggetto “ servizio in concessione della gestione ordinaria, accertamento e recupero coattivo del servizio idrico integrato, comprensivo del servizio di supporto alla gestione del front-office con gli utenti” importo € 6.214.860,20 - Aggiudicazione definitiva - CIG BSE9B9A766”. Verifica possesso requisiti di partecipazione alla procedura di gara del RTI Aggiudicatario RES PUBLICA ed altri e riscontro nota della DR UT srl n. prot. 27474 del 27/10/2025 ”) non sia idonea a convalidare l’aggiudicazione in epigrafe, risultata viziata nei termini già accertati.
12.1. In via preliminare il Collegio deve però disattendere le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità dell’atto di motivi aggiunti sollevate dalla controinteressata.
12.1.1. L’atto di motivi aggiunti è innanzitutto ammissibile.
Con la nota prot. n. 28420/2025 del 6.11.2025 la RI ha formalmente dichiarato che “ risulta comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in questione da parte del suddetto raggruppamento” (cfr. nota n. prot. n. 28420/2025 del 6.11.2025, all. n. 33a alla produzione della parte ricorrente del 14.11.2025).
Secondo la difesa del RTI Res Publica la nota avrebbe natura “meramente confermativa”, e, come tale, non sarebbe stata impugnabile.
A ben vedere, tuttavia, la nota in contestazione si presenta invece autonomamente lesiva, nella misura in cui diretta alla convalida del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si tratta, infatti, di una determinazione palesemente finalizzata a superare le criticità che la parte ricorrente aveva posto in luce rispetto all’aggiudicazione della commessa in favore del RTI Res Publica: criticità in buona parte riconducibili alla censura secondo la quale l’aggiudica era stata disposta senza la previa verifica del possesso, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare.
Ebbene, proprio perché la nota si presenta -già a tutta prima- come un atto diretto alla convalida dell’aggiudicazione accordata alla controinteressata, non può essere negata la sua autonoma portata lesiva.
Quantomeno sotto questo profilo la nota in contestazione risulta, pertanto, impugnabile, e il gravame integrativo, di riflesso, pienamente ammissibile.
12.1.2. L’atto di motivi aggiunti, oltre che ammissibile, risulta anche perfettamente ricevibile.
La nota in contestazione è stata, infatti, adottata soltanto in data 6.11.2025: e solo in pari data è stata trasmessa a mezzo pec all’odierna ricorrente.
Non vi è ragione, quindi, di ritenere tardiva l’impugnativa integrativa proposta, in concreto, già in data 14.11.2025.
12.2. Nel merito, come sopra anticipato, il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti è fondato sotto l’assorbente profilo della carenza istruttoria e motivazionale del nuovo atto impugnato.
La nota della RI, dal punto di vista istruttorio e motivazionale, non risulta pertanto idonea allo scopo di convalidare il provvedimento avversato con il ricorso introduttivo.
12.2.1. Ripercorrendo brevemente le fasi della procedura di gara sopra già ampiamente esposte, la Stazione Appaltante aveva aggiudicato la commessa di cui si tratta senza notare che la UR s.r.l. (la sola componente del RTI aggiudicatario ad aver dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, tuttavia senza caricare nel proprio FVOE i documenti richiesti dall’art. 6.3 del Disciplinare a comprova dei requisiti stessi) aveva mancato, in realtà, di fornire la dimostrazione di “ Aver eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno n. 4 contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura, con corrispettivo su base annuale non inferiore ad € 200.000,00, uno dei quali con bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare e l’art. III.2.3 del Bando).
E non va dimenticato, al riguardo, che l’operatore economico era tenuto a fornire “ La comprova del requisito … mediante uno o più dei seguenti documenti: -certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare).
12.2.2. La RI, con la nota n. 24155 del 22.09.2025, nell’intento di sanare il vizio della procedura, ha richiesto al RTI Res Publica di produrre la documentazione richiesta dal citato art. 6.3 a comprova dei requisiti dichiarati dalla UR s.r.l., ossia:
« 1. documentazione attestante la comprova del requisito tecnico dichiarato dalla mandante UR;
2. le certificazioni rilasciate dai comuni dichiara che, ai sensi dell'art.6 del disciplinare, andavano prodotte tramite FVOE o acquisite d'ufficio da parte della Stazione Appaltante;
3. Copia di detti attestati, dai quali si evinca il fatturato annuo per i soli "canoni", non inferiore a 200.000 euro, come dichiarato. La stazione appaltante procederà ad acquisire d’ufficio, se ritenuto necessario, eventuale documentazione. Campobasso 22/09/2025 » (cfr. all.ti nn. 20 e 20a alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025).
12.2.3. Ed effettivamente il RTI Res Publica, dando riscontro a tale nota, ha trasmesso una serie di documenti alla RI, che, a sua volta, li ha riversati nel fascicolo processuale dell’odierno giudizio adottando contestualmente la nota n. 24155 del 22.09.2025 in epigrafe, in funzione di sanatoria/convalida dell’aggiudicazione precedentemente disposta.
12.3. Il fatto è che la nota in contestazione ha dichiarato la sussistenza, in capo al RTI, del possesso dei requisiti in questione, limitandosi a rilevare che: “ Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che, alla luce della documentazione prodotta dall’RTI RES PUBLICA e trasmessa anche al difensore costituito per il suo deposito in giudizio, risulta comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in questione da parte del suddetto raggruppamento ” (cfr. la nota n. 28420/2025 del 6.11.2025; all.ti nn. 33a e 33b alla produzione della parte ricorrente del 14.11.2025).
12.3.1. Al cospetto di una motivazione tanto scarna e apodittica, coglie quindi nel segno l’atto di motivi aggiunti lì dove parte ricorrente, con esso, ha contestato che “ la documentazione che la SA ha (erroneamente) ritenuto idonea a dimostrare il possesso del requisito consiste, in buona sostanza, in una nota inviata da UR a ottobre 2025 (quindi dopo l’aggiudicazione), unitamente a documenti quali fatture emesse nel 2023-2024, elenco di incassi da gestione del servizio idrico per gli anni 2023-2024 in comuni serviti, includendone ulteriori rispetto a quelli indicati nel DGUE e contratti stipulati con i Comuni. Si tratta di quanto depositato da RI nel presente giudizio ai docc. 1, 2 e 3. Dalla lettura di tali documenti non è dato comprendere come possa ritenersi dimostrato il possesso del requisito di cui all’art. 6.3.a del Disciplinare. Risulta poi che né Grim né Res Publica hanno depositato né le richieste della SA né le autocertificazioni, nonostante nella determina di aggiudicazione si prenda atto “delle autocertificazioni pervenute”. Pertanto, non risulta materiale documentale dal quale è possibile evincere che prima dell’aggiudicazione la SA abbia effettivamente svolto la verifica dei requisiti, e nello specifico del requisito tecnico, tramite le attestazioni dei Comuni (mai trasmesse) o tramite le autocertificazioni (mai depositate) ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 8).
Il difetto istruttorio e motivazionale che inficia la nota in esame si presenta, invero, manifesto e irrimediabile.
12.3.2. Né può indurre a ritenere il contrario l’argomento della difesa della RI secondo il quale la convalida in esame sarebbe da ricondurre ad “ altre figure giuridiche, pure espressive del fenomeno della convalescenza, quali: la sanatoria, ovvero l'effetto che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell'atto mancante” (Consiglio di Stato sez. VI, 27/04/2021, n.3385) ” (cfr. la memoria della parte resistente del 1°.12.2025, alle pagg. 3 e 4).
L’argomento non è pertinente al caso di specie.
Nella fattispecie all’odierno esame del Collegio, infatti, il vizio dell’aggiudicazione fondatamente denunciato dal ricorso non è consistito nella semplice mancata acquisizione di uno specifico atto endoprocedimentale (es. un parere) richiesto dalla legge, in guisa tale da potersi considerare ipoteticamente sanabile il provvedimento mediante una pura e semplice acquisizione postuma dell’atto originariamente mancante.
Ciò che il ricorso introduttivo ha contestato è stata, invece, la radicale omissione della fase di verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, e quindi un penetrante difetto di istruttoria.
In un simile contesto, per superare le criticità lamentate dal ricorso non sarebbe stata sufficiente la semplice acquisizione postuma di un atto formale in precedenza omesso (come sarebbe stato nel caso di sanatoria raggiunta mediante l’acquisizione ex post di un nulla osta o parere).
La Stazione Appaltante avrebbe potuto ipoteticamente convalidare il proprio provvedimento solo esercitando i suoi poteri di verifica in modo puntualmente istruito e motivato.
In altre parole, la convalida dell’aggiudicazione, ovemai possibile, non poteva passare che attraverso un provvedimento adeguatamente istruito e motivato, in modo tale da dare congruo conto delle verifiche espletate, dei documenti posti a base della nuova valutazione (e, ancor prima, della ritualità della loro acquisizione), nonché delle interpretazioni e ragioni poste a base della convalida.
12.3.3. Carente di pregio risulta altresì l’obiezione avanzata dalla difesa della RI secondo la quale “ il RUP ha chiaramente rinviato alla documentazione versata in atti dalla scrivente difesa per motivare la decisione assunta, documentazione che come si dirà in seguito, comprova il possesso del requisito richiesto. Detta documentazione conferma la correttezza dell’ammissione disposta in gara che, secondo la regola generale, non necessitava di motivazione puntuale e analitica in relazione ai provvedimenti di ammissione giacché la valutazione positiva circa il possesso dei requisiti di moralità e tecnico-economici, che porta all'ammissione di un concorrente o alla conferma dell'aggiudicazione, può essere sorretta da una motivazione espressa in forma implicita o per facta concludentia. In altre parole, il semplice fatto che l'amministrazione proceda con l'ammissione o con l'aggiudicazione è considerato di per sé sufficiente a esternare il suo convincimento positivo sulla regolarità del concorrente, senza la necessità di un'ulteriore e specifica spiegazione ” (cfr. la memoria del 1°.12.2025, a pag. 4).
Se è vero che, di regola, l’ammissione in gara di un concorrente non necessita di una motivazione analitica e approfondita, questo principio non può però valere nel caso di specie, sussistendo nella precedente fase dell’azione amministrativa evidenti profili di anomalia, tali da indurre la stessa Amministrazione a intervenire esperendo un tentativo postumo di convalida delle determinazioni precedentemente assunte.
Le criticità dianzi illustrate riguardavano, come si è abbondantemente detto, la radicale omissione della verifica della effettiva sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare. Ѐ proprio in questa prospettiva, tuttavia, che si coglie anche la radicale inadeguatezza della nota della RI n. 28420/2025 del 6.11.2025 con riguardo alla sua funzione di convalida.
12.3.4. In linea generale, la convalida si ricollega all'atto convalidato mantenendone fermi gli effetti fin dal momento in cui lo stesso è stato emanato: e questa sua decorrenza ex tunc è connaturale alla funzione di eliminare gli effetti del vizio con un provvedimento nuovo ed autonomo (Cons. Stato, Sez. V, 22.08.2023, n. 7891).
Si tratta, sostanzialmente, di un provvedimento di autotutela, e, come tale, esso è oggi espressamente disciplinato dall'art. 21- nonies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, il quale fa espressamente " salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ".
Si tratta quindi di un istituto di carattere generale, volto a rendere l'atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento (Cons. Stato, sez. VI, 27.04.2021, n. 3385).
Le descritte caratteristiche richiedono però che il provvedimento di convalida sia adottato sulla base di una approfondita istruttoria e di una esaustiva motivazione.
12.4. Nel caso di specie, invece, la nota della RI n. 28420/2025 del 6.11.2025 risulta istruita e motivata in maniera del tutto inadeguata.
Questo emerge già dalla considerazione della contraddittorietà con la quale la Stazione Appaltante ha in precedenza illustrato la propria azione amministrativa richiamandosi alla regola di cui all’art. 99, comma 3- ter , del D.Lgs. n. 36/2023, benché non fosse emerso alcun malfunzionamento del FVOE, né fosse stato richiesto al RTI Res Publica di autocertificare a quei fini anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
Per convalidare l’azione amministrativa sarebbe stato necessario, allora, acquisire la documentazione di comprova richiesta dall’art. 6.3 del Disciplinare nell’ambito di un apposito, trasparente e tempestivo iter istruttorio (rispettoso anche del canone della par condicio dei concorrenti), dove valutare con puntualità e rigore l’idoneità della nuova documentazione ad attestare la sussistenza, in capo al RTI Res Publica, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dallo stesso articolo del Disciplinare più volte detto.
Va da sé, allora, che una valutazione di questo tipo avrebbe richiesto l’adozione di un provvedimento munito anche di una motivazione esaustiva, ossia tale da lasciar intendere tanto le valutazioni svolte che le ragioni della determinazione di convalida adottata.
Ma la nota in contestazione, sotto questo profilo, oltre a non essere munita di una base istruttoria adeguata, non risulta sorretta da alcuna seria motivazione, esaurendosi in un’affermazione del tutto aprioristica e apodittica.
12.5. In conclusione, l’atto di motivi aggiunti risulta in parte qua fondato, con la conseguenza che la nota della RI in contestazione deve essere annullata per l’assorbente rilievo del suo deficit motivazionale e istruttorio.
13. Il Collegio, rilevata la fondatezza dell’impugnativa sotto gli aspetti che sono stati fin qui illustrati, deve pertanto pervenire all’annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini già dianzi esposti (cfr. supra i paragrr. 10.3., 10.4 e 10.5) e, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il contratto di appalto stipulato in data 29.09.2025 tra la stazione appaltante e l’operatore economico odierno controinteressato deve essere dichiarato inefficace, le parti interessate non avendo allegato alcuna ragione preclusiva.
Il secondo motivo del ricorso introduttivo e il secondo mezzo dei motivi aggiunti, entrambi appuntati sulla tesi di fondo che la controinteressata sarebbe stata priva dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, non possono essere invece in questa sede esaminati, vertendosi in tema di poteri amministrativi non ancora esercitati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod.proc.amm., infatti, “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
Nella specie, quindi, ove il Collegio si addentrasse nella valutazione concernente l’effettivo possesso, da parte del RTI Res Publica, dei requisiti più volte detti, si darebbe luogo a una inammissibile sostituzione del giudice all’autorità amministrativa, alla quale il potere di verifica il cui esercizio è stato in concreto omesso è demandato, invece, dalla legge e dalla disciplina di gara.
13.1. L’annullamento degli atti in epigrafe deve essere pertanto delimitato, negli effetti, nei sensi di cui si è detto, con la conseguenza che l’Amministrazione, nel successivo tratto dell’azione amministrativa, dovrà essa stessa esercitare la verifica della sussistenza, in capo alla Res Publica RTI, dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
13.2. A tal riguardo, pare opportuno rimarcare che il futuro procedimento di verifica (già indebitamente omesso) dovrà essere condotto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara, e, inoltre, tenendo conto delle seguenti precisazioni di indirizzo.
La verifica dovrà avere riguardo ai soli rapporti negoziali che la UR s.r.l. ha dichiarato, nel termine prescritto dalla lex specialis , agli specifici sensi dell’art. 6.3 del Disciplinare, e consistiti nell’aver “ eseguito, negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura, i seguenti contratti analoghi a quello oggetto della presente procedura ”:
a) “ Comune di Arzano: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; In corso, corrispettivo annuo superiore 200.000,00 Abitanti più di 30.000,00 ”;
b) “ Comune di Terme Vigliatore: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; In corso, corrispettivo annuo superiore 100.000,00”;
c) “ Comune di Succivo: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; Anni 2023 e 2024 Abitanti 8000”;
d) “ Comune di Solarino: Riscossione ordinaria, coattiva e accertamento, entrate tra cui canoni idrici; Anni 2022, 2023, 2024 Abitanti 7000” (cfr. la domanda e dichiarazione unica di UR s.r.l.; all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente del 14.10.2025, tab. a pag. 4).
La comprova del possesso dei requisiti in questione potrà reputarsi fornita esclusivamente ove sia stata dimostrata “ mediante uno o più dei seguenti documenti: -certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell’oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare).
Inoltre, la relativa valutazione dovrà attenersi alla prescrizione che “ Si considerano analoghi i contratti, di appalto o di concessione, svolti in favore di soggetti eroganti servizi con pagamento di canoni, che prevedano la gestione della riscossione ordinaria dei canoni, e l’accertamento ed il recupero della evasione/elusione nonché la riscossione coattiva dei canoni. Sono ammissibili i contratti in corso purché stipulati negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della procedura ” (cfr. l’art. 6.3 del Disciplinare e l’art. III.2.3 del Bando).
13.3. Infine, a scanso di equivoci non guasta aggiungere che la Stazione Appaltante non potrà modificare i giudizi di valore già assegnati alle offerte dei concorrenti, dovendo essa soltanto procedere alla verifica dell’eventuale documentato possesso, in capo al RTI Res Publica, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, per poi trarne le dovute conseguenze in punto di aggiudicazione della commessa.
A tal riguardo va sottolineato, difatti, che per giurisprudenza consolidata “ i giudizi formulati dalla commissione di gara costituiscono un dato fisso e definito che non può essere rimesso in discussione, qualunque evenienza sopravvenga in corso di gara.
In tal senso si è espressa la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 luglio 2012, n. 30, seppure con riferimento a fattispecie diversa della concorrente riammessa in gara dopo la sua esclusione (l'Adunanza Plenaria n. 30/2012 ha affermato che, ove sopravvenga tale evenienza, i giudizi sulle altre offerte sono ormai del tutto definiti e non possono essere rimessi in discussione, restando una fitta rete di riferimenti che consentono di assicurare l'omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante dell'offerta illegittimamente pretermessa).
… In base al dato normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che qualunque evento intervenga nel corso della valutazione delle offerte comporta la sola ripetizione del segmento procedimentale utile, necessario e coerente a garantire la par condicio tra i concorrenti e l'imparzialità della valutazione, ma non può incidere sugli esiti già prodotti che rimangono intangibili, tra i quali i giudizi di valore delle singole offerte rimaste in gara » (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825).
14. Così delimitati gli effetti dell’annullamento degli atti impugnati, il Tribunale osserva che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna della RI al risarcimento del danno lamentato dalla parte ricorrente in dipendenza della mancata aggiudicazione della commessa.
La attuale mancanza della possibilità di addivenire a un giudizio di spettanza alla ricorrente del c.d. bene della vita (nella specie, l’aggiudicazione) impedisce, infatti, di configurare la lesione di un interesse meritevole di tutela, la quale è l'essenza dell'ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ., e perciò preclude alla medesima l’accesso al risarcimento, in tutte le sue componenti.
Va qui richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ., e presuppone, quindi, la prova dell'ingiustizia del danno, che può ritenersi integrata solo se risulti dimostrato che, ove l'amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il cd. bene della vita, ossia l'utilità sostanziale da questi anelata (cfr. già Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500: " Potrà [...] pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento "; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7: " la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita "; cfr., inoltre, ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7622; Id., Sez. VI, 1 dicembre 2023, n. 10400).
Dall'applicazione di tale canone ermeneutico discende, quindi, che il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo che si interfaccia con un potere discrezionale non è risarcibile ex ante , ossia fintanto che l'amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi discrezionalmente sulla vicenda amministrativa, poiché il margine di apprezzamento riservato alla pubblica amministrazione impedisce di esercitare in sede giurisdizionale il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2019, n. 5737; id., Sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4507: " nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi non sostanziali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale), il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della (doverosa) riedizione dell'azione amministrativa (correlata all'effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell'annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l'atto che, con la sua adozione, aveva estinto l'obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l'obbligo di riprovvedere ex art. 2, della legge n. 241 del 1990): ciò perché solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita ").
I rilievi innanzi illustrati sono, pertanto, ostativi all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, dovendosi l’Amministrazione ancora definitivamente determinare, nei termini già ampiamente sopra illustrati, sulla legittimazione del RTI controinteressato a partecipare alla gara.
15. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti nei termini di cui alla presente motivazione, in ragione della fondatezza dei rispettivi loro primi mezzi di censura, con l’assorbimento di ogni altra doglianza, e pertanto con le conseguenze che:
- deve essere annullata la nota della RI n. 28420/2025 del 6.11.2025 impugnata con l’atto di motivi aggiunti;
- deve essere altresì annullata l’aggiudicazione disposta con la Determinazione della RI n. 248 del 5.08.2025;
- il contratto medio tempore sottoscritto dalla RI con la Res Publica RTI viene dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm.;
- la Stazione Appaltante dovrà quindi nuovamente procedere alla verifica della sussistenza, in capo al RTI Res Publica, dei requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, in aderenza alle indicazioni esposte con la presente decisione, per poi adottare le determinazioni conseguenziali in punto di nuova aggiudicazione della commessa.
16. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere compensate tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla la nota della RI n. 28420/2025 del 6.11.2025;
- annulla il provvedimento di aggiudicazione adottato con la Determinazione della RI n. 248 del 5.08.2025;
- dichiara la inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra la RI e la Res Publica RTI ai sensi dell’art. 122 del cod. proc. amm.;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
LU AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AL | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO