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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marino Reda, e Parte_1 C.F._1
BA RM BI, nel cui studio in Rogliano (CS) alla Via Patinelli n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso possessorio;
- attore -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rogliano alla via Guarasci CP_1 CodiceFiscale_2
31 presso lo studio dell'avv. Simona Talarico che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FL Controparte_2 C.F._3 nel cui studio sito in Cosenza alla Via Mauro Leporace n. 19 è elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuti –
E
(C.F. ) in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'AVV. ELENA MASSARO ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, sita in Cosenza, Piazza XV^ Marzo n. 5, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: reintegrazione nel possesso
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, esponeva che, quale proprietario di un terreno in Parte_1 località Balzata del Comune di Rogliano, adiacente alla propria abitazione, aveva utilizzato, da oltre 30 anni, per abbeverare gli animali ed innaffiare le coltivazioni insistenti sul terreno, un tubo, che collegato ad un pozzetto insistente su un terreno di proprietà di terzi onde aspirarne l'acqua, attraversava la sottostante proprietà di per poi diramarsi in due diverse condutture dirette CP_1 alle unità immobiliari, poste più a valle, dei due fratelli e;
che, in data Parte_1 CP_1
27/06/2020, il ricorrente constatava l'interruzione del flusso d'acqua nonché il taglio del tubo e, nelle immediate vicinanze del posto, vedeva il quale ammetteva di aver tagliato il tubo Controparte_2 in qualità di nuovo proprietario del terreno su cui insisteva il pozzetto;
che, inoltre, nel mese di luglio
2020 rimuoveva dal suo fondo il tubo di portata dell'acqua, impedendo così CP_1
definitivamente al ricorrente di prelevare l'acqua; che gli elementi descritti integravano gli estremi di uno spoglio violento e clandestino, ex art. 1168 c.c., idoneo a fondare la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di presa d'acqua esercitata dal ricorrente attraverso il tubo d'acqua che, partendo dal pozzetto insistente su terreno altrui, attraversava il fondo del fratello . CP_1
Chiedeva, quindi, che, in accoglimento della domanda possessoria fosse pronunciata la condanna di all'immediato ripristino del tubo e di alla reinstallazione del medesimo nel CP_2 CP_1
suo terreno, onde consentire al ricorrente il godimento ed utilizzazione dell'acqua.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e CP_1 contestava, nel merito, la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva che, nell'inverno 2019, si era accorto che, in sua assenza, qualcuno si fosse recato sul suo terreno per spostare il tubo de quo, posizionando, altresì, un rubinetto sullo stesso al fine di far confluire maggiore flusso di acqua sul terreno di proprietà di e che aveva comunicato Parte_1
simile circostanza sia al fratello con nota racc. a/r del 20/2-1/32019 sia ai CC di Rogliano con Pt_1 nota pec del 26/2.2019; che, nell'occasione, aveva provveduto, a sue spese, a rispristinare la situazione precedente;
che, tuttavia, il problema si ripresentava successivamente, tanto che, con nota pec del
2.8.2019, comunicava ai Carabinieri di Rogliano che il tubo posizionato sul suo terreno era stato tagliato, verosimilmente con un flessibile, e che egli non aveva più intenzione di sistemarlo;
che, da quel momento, non aveva più utilizzato l'acqua portata da quel tubo, sicchè a lui non poteva essere addebitata alcuna condotta atta ad influire sulla interruzione della conduttura adducente l'acqua; che, peraltro, avuto riguardo alla data del 2.8.2019 risultava, altresì, decorso il termine decadenziale di un pagina 2 di 9 anno previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione di reintegrazione;
che, nel caso di specie, difettavano sia l'elemento oggettivo dello spoglio violento e clandestino sia l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, atteso che lo stesso resistente era stato privato del suo diritto di utilizzare l'acqua della sorgente e che, a seguito dell'ennesimo rottura del tubo da parte di terzi, si era limitato a non ripristinarlo a sue cure e spese.
Si costituiva, altresì, che contestava la fondatezza del ricorso proposto da Controparte_2 Pt_1
e ne chiedeva il rigetto, con condanna del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, da
[...] quantificarsi in corso di causa, ex art. 96 c.p.c.
Deduceva, in particolare che non era proprietario né del terreno ove era situato il pozzetto dal quale veniva prelevata l'acqua, appartenente a terzi, né della griglia dove era avvenuto il presunto taglio, per essere questa di proprietà pubblica, sicchè il resistente non avrebbe potuto ripristinare una situazione di fatto preesistente al presunto spoglio, senza avere alcun rapporto con il bene oggetto della invocata tutela possessoria;
che, inoltre, era completamente estraneo ai fatti di causa, atteso che non aveva manomesso né tagliato alcun tubo e che il giorno in cui lo aveva visto, si trovava sulla Parte_1 strada provinciale per incontrare , quale responsabile della viabilità delle strade Parte_2 provinciali, per motivi diversi dalla vicenda in contestazione;
che, pertanto, non era a lui ascrivibile alcuna condotta di spoglio del possesso della servitù di presa d'acqua.
Con ordinanza del 22.01.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale ente proprietario della strada su cui si sarebbero prodotti gli effetti Controparte_3 dell'eventuale attività di ripristino del tubo.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che con nota del 04.03.2022 Prot. 6450 del Controparte_3
Settore Viabilità - servizio tecnico n.
5 - dell'Amministrazione era stato comunicato che non era stato possibile identificare con precisione la posizione del tubo tranciato che insisteva sulla strada provinciale e che non fossero state rilasciate, negli anni, le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta finalizzati alla realizzazione di attraversamenti stradali sotterranei per la allocazione di tubazione destinata alla irrigazione di terreni o per l'abbeveramento di animali.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
All'esito della sommaria istruttoria espletata, con ordinanza del 27.5.2022 il Tribunale di Cosenza rigettava il ricorso proposto da . Parte_1
pagina 3 di 9 Con istanza depositata in data 9.1.2023, introduceva il giudizio di merito possessorio nel Parte_1
quale si costituivano nuovamente , e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza di reintegra.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note di trattazione scritta, con ordinanza del 16.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
La presente controversia ha ad oggetto l'azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di presa d'acqua, proposta da , in qualità di proprietario e possessore di un appezzamento di terreno Parte_1 in località Balzata del Comune di Rogliano, sul presupposto dello spoglio violento e clandestino posto in essere da – a cui viene imputato il tranciamento della parte di tubo insistente Controparte_2 sulla strada provinciale – e da – a cui è imputata la rimozione della parte di tubo insistente CP_1 sul suo terreno -, con richiesta di condanna dei resistenti al ripristino della situazione preesistente, al fine di consentire al ricorrente il godimento e l'utilizzazione dell'acqua.
L'oggetto del presente giudizio è, quindi, diretto all'accertamento dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione possessoria, ex art. 1168 c.c., dovendosi valutare l'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile, quale esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e la realizzazione di un fatto configurabile come spoglio, inteso quale privazione, totale o parziale, del possesso caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi.
L'esame delle risultanze probatorie acquisite nel corso della sommaria istruttoria espletata nella fase cautelare, nonché in sede di escussione dei testimoni nella successiva fase di merito non ha consentito di ritenere dimostrata, da parte del ricorrente , la sussistenza degli estremi di uno spoglio, Parte_1 inteso quale privazione, totale o parziale, del possesso caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi, imputabile ai resistenti e in proprio danno. Controparte_2 CP_1
Si deve premettere che, affinché sussista una situazione qualificabile in termini di possesso, è necessario che ricorrano i requisiti del corpus, ossia della disponibilità materiale della res, e dell'animus rem sibi habendi, costituita dall'intenzione di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
La prova del possesso, poi, può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre i titoli di acquisto del diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, pur non essendo idonei da soli a dimostrare il possesso,
pagina 4 di 9 possono essere utilizzati ad colorandam possessionem, cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, ovvero per trarre elementi qualificativi di una situazione di fatto già accertata (cfr. Cass. Civ., n. 2111 del 3.3.1994).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, può ben ritenersi che le dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nella fase sommaria e le successive dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella fase di merito
(cfr., in particolare, deposizioni di e ) abbiano confermato che Tes_1 Testimone_2 Parte_1 abbia esercitato il possesso di una servitù di presa d'acqua che veniva prelevata mediante un tubo collegato a un pozzetto insistente su un terreno di proprietà FL e che passava sotto una griglia di ferro posta sulla strada provinciale e attraversava la proprietà di . I due testimoni suindicati CP_1 hanno, altresì, riferito che, tra il 27 e il 28 giugno 2020, il flusso di acqua sia risultato interrotto perché il tubo era stato tagliato.
Ciò posto, come evidenziato nell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria e ribadito dal
Collegio con l'ordinanza del 9.11.2022 di rigetto del reclamo, non è stata fornita la prova, il cui onere grava sul ricorrente , che gli autori dello spoglio lamentato siano individuabili nelle persone Parte_1 di e di ovvero che agli stessi siano imputabili comportamenti violenti Controparte_2 CP_1
e clandestini consistenti nel tranciamento del tubo e nell'interruzione del deflusso di acqua attraverso una conduttura che, partendo da un pozzetto situato su terreno di terzi, attraversava la proprietà di CP_1
per confluire sul terreno di .
[...] Parte_1
In merito, infatti, nessuno degli informatori, né dei testimoni escussi ha riferito di avere visto
[...]
nell'atto di tranciare il tubo. CP_2
Le fotografie allegate in atti dal ricorrente attestano semplicemente la presenza del sui luoghi, CP_2 come confermato dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale che ha riconosciuto le immagini raffigurate nelle foto, precisando che, in quei momenti, stava aspettando e Parte_2 che in mano aveva solo il telefono.
Simile allegazione è stata supportata da quanto riferito da nel corso dell'istruttoria Parte_2 espletata nella fase sommaria, avendo questi riferito che, nel giugno del 2020, aveva incontrato sui luoghi - dove negli anni 2015-2016, quale dipendente della Provincia di Cosenza, aveva eseguito un intervento a causa dell'abbassamento del piano viario dovuto ad una perdita di acqua da un tubo ammalorato che passava sotto la sede stradale e che all'epoca era stato rimosso – , Controparte_2 che lo aveva contattato per avere delle informazioni, dovendo realizzare un accesso pedonale sul terreno di proprietà FL (consuocero del ), e di avere constatato in quella occasione che vi era CP_2 un tubo - posizionato da un'impresa su richiesta di per far arrivare acqua al suo terreno, in CP_1
pagina 5 di 9 concomitanza con i lavori fatti negli anni 2015 e 2016 - che era stato tranciato e che passava sotto il tombino posto a valle della strada provinciale.
Il ha, altresì, negato di essere a conoscenza di chi avesse tranciato il tubo ed ha precisato che, Pt_2 in quell'occasione, non avesse fatto alcun riferimento allo stesso. Controparte_2
Costituisce una circostanza neutra e priva di ogni rilevanza l'avvenuto riconoscimento di CP_2
nelle fotografie allegate da parte ricorrente, in sede di interrogatorio formale, non avendo il
[...] convenuto effettuato alcuna ulteriore ammissione dei fatti a lui addebitati da . Parte_1
Si aggiunga che il non è proprietario di alcuno dei terreni interessati dal passaggio della CP_2 tubazione in oggetto, né vanta, rispetto ad essi, una effettiva disponibilità e/o situazione di possesso, mentre l'interessamento del per l'apertura di un accesso pedonale sul detto terreno è ben CP_2 spiegabile con il rapporto di affinità esistente con il proprietario del citato terreno.
Inoltre, la , anche nella presente fase di merito, ha ribadito che dalla nota del Controparte_3
Settore Viabilità, Prot. 6450 del 04.03.2022 risultasse che, negli anni, rispetto ai terreni insistenti sui luoghi in contestazione, non fossero state rilasciate le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta finalizzati alla realizzazione di attraversamenti stradali sotterranei per la allocazione di tubazione destinata alla irrigazione di terreni o per l'abbeveramento di animali.
Consegue che nessun elemento acquisito nel corso dell'istruttoria documentale e orale nel presente giudizio ha consentito di individuare nella persona di l'autore della rimozione della Controparte_2 porzione di tubatura che attraversava il terreno di e portava l'acqua sino al fondo di CP_1 Pt_1
.
[...]
Va, quindi, confermato il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso proposta da Parte_1 nei confronti di . Controparte_2
Venendo ad esaminare la posizione di , risulta sia dai documenti da questi allegati sia dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella presente fase di merito, che il suddetto convenuto già dall'estate 2019 non abbia più utilizzato, per il suo terreno, l'acqua proveniente dalla tubazione in contestazione, in quanto terzi avevano tagliato la porzione di tubo posizionata sul suo terreno e che portava acqua da una sorgente di proprietà altrui ai terreni suo e del fratello . Pt_1
In particolare, (cognato di ) ha riferito di essere stato avvisato da Testimone_3 CP_1 quest'ultimo che, nel mese di agosto 2019, qualcuno avesse tagliato il tubo che portava l'acqua al suo terreno e che, sebbene avesse provveduto a ricollegare il tubo, questi aveva apposto una Parte_1 saracinesca che impediva a di prelevare l'acqua. CP_1
A quel punto, era stato costretto a ricorrere all'aiuto del nipote che gli CP_1 Persona_1 aveva portato l'acqua con un trattore per innaffiare l'orto. pagina 6 di 9 Simili circostanze sono state confermate anche dalla figlia del convenuto, , che ha Testimone_4 riferito di essersi recata sui luoghi a constatare la situazione e di avere visto che, nel punto in cui il tubo si diramava in due condutture, dalla parte del terreno del padre fosse stata apposta una saracinesca che chiudeva l'acqua e che l'acqua continuava a scorrere solo verso la proprietà di . Il teste ha Parte_1 aggiunto che, nel luglio 2020, il padre abbia rimosso la parte residua del tubo insistente sul CP_1 suo terreno, essendo divenuta inutile, atteso che non arrivava più l'acqua.
Risulta allegata, poi, la comunicazione del 2.8.2019 indirizzata dal legale di al CP_1
Comandante della Compagnia Carabinieri di Rogliano, con cui è stato segnalato il taglio del tubo che dal terreno di terzi portava l'acqua al proprio terreno, quale ultimo di analoghi episodi già verificatisi in precedenza, ed è stata comunicata l'intenzione di non provvedere al suo ripristino.
Nessun elemento di rilievo si desume, infine, dalle dichiarazioni rese dai testimoni dell'attore, Tes_1
e i quali si sono limitati a riferire di avere constatato che, a fine giugno 2020,
[...] Testimone_2
non riuscisse più a prelevare l'acqua mediante la tubazione che la attingeva da una Parte_1 sorgente situata su un terreno di terzi e passava sotto la strada provinciale, attraversando anche il fondo di , aggiungendo di non avere più visto, da allora, il tubo insistente sul terreno di CP_1 quest'ultimo, ma di non sapere riferire nulla circa la persona che aveva provveduto alla rimozione del tubo.
Alla stregua del materiale probatorio acquisito nel corso della fase sommaria e nel presente giudizio di merito, non si può ritenere che sia imputabile a una condotta di spoglio del possesso della CP_1 servitù di presa d'acqua, mediante la rimozione della porzione di tubo che attraversava il suo terreno, essendo, al contrario, emersi elementi da cui risulta che egli stesso sia stato privato della possibilità di attingere acqua dalla tubazione sin da epoca precedente (agosto 2019).
Né, in senso contrario, può attribuirsi a una responsabilità per la rimozione della tubazione CP_1 dal suo terreno, in ragione della sola qualità di proprietario e custode del bene, atteso che, per un verso, si tratterebbe di una responsabilità di natura colposa, incompatibile con l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi che sorreggere l'azione di spoglio e che, per altro verso, la stessa mal si concilierebbe con il disinteresse dimostrato dallo stesso a ripristinare l'erogazione CP_1 dell'acqua in favore del suo terreno, a seguito dell'episodio occorso nel 2019.
Infine, non possono trarsi elementi di valutazione atti a supportare la ricostruzione attorea dalla mancata comparizione del convenuto al fine di rendere l'interrogatorio formale, atteso che, CP_1 per un verso, lo stesso è stato sentito nella fase sommaria all'udienza dell'1.12.2021 e che il certificato medico allegato in data 20.3.2025 appare idoneo a documentare uno stato di salute mentale della parte tale da giustificare la mancata presenza all'udienza per rendere il deferito interrogatorio;
per altro pagina 7 di 9 verso, come riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. Civ., n. 9438 del 18.4.2018).
Consegue che, in assenza di elementi probatori atti a suffragare la tesi attorea circa la responsabilità di per la rimozione del tubo volto a garantire l'approvvigionamento di acqua al terreno di CP_1
, la sola mancata risposta alle domande oggetto di interrogatorio formale non può essere Parte_1 valorizzata in termini di ammissione dei fatti dedotti.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “la facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., n. 7208 del 15.4.2004).
In conclusione, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da nei confronti di Parte_1
e deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza CP_1 Controparte_2 emessa in data 27.5.2022.
Le spese di lite, relativamente al rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti e CP_1 [...]
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui alla tabella 2 del CP_2
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 0,01 ed € 1.100,00), tenuto conto della natura e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza.
Rispetto alla posizione della , trattandosi di ente chiamato in causa per ordine del Controparte_3
Giudice ed ai fini di garanzia del contraddittorio, in assenza di specifiche domande proposte dal ricorrente, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, nel contraddittorio con la disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione, in favore di ciascuno dei convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
, delle spese del procedimento che si liquidano in € 662,00, oltre rimborso CP_2
pagina 8 di 9 forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco FL dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite tra e la . Parte_1 Controparte_3
Cosenza, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marino Reda, e Parte_1 C.F._1
BA RM BI, nel cui studio in Rogliano (CS) alla Via Patinelli n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso possessorio;
- attore -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rogliano alla via Guarasci CP_1 CodiceFiscale_2
31 presso lo studio dell'avv. Simona Talarico che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FL Controparte_2 C.F._3 nel cui studio sito in Cosenza alla Via Mauro Leporace n. 19 è elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuti –
E
(C.F. ) in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'AVV. ELENA MASSARO ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, sita in Cosenza, Piazza XV^ Marzo n. 5, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: reintegrazione nel possesso
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2022, esponeva che, quale proprietario di un terreno in Parte_1 località Balzata del Comune di Rogliano, adiacente alla propria abitazione, aveva utilizzato, da oltre 30 anni, per abbeverare gli animali ed innaffiare le coltivazioni insistenti sul terreno, un tubo, che collegato ad un pozzetto insistente su un terreno di proprietà di terzi onde aspirarne l'acqua, attraversava la sottostante proprietà di per poi diramarsi in due diverse condutture dirette CP_1 alle unità immobiliari, poste più a valle, dei due fratelli e;
che, in data Parte_1 CP_1
27/06/2020, il ricorrente constatava l'interruzione del flusso d'acqua nonché il taglio del tubo e, nelle immediate vicinanze del posto, vedeva il quale ammetteva di aver tagliato il tubo Controparte_2 in qualità di nuovo proprietario del terreno su cui insisteva il pozzetto;
che, inoltre, nel mese di luglio
2020 rimuoveva dal suo fondo il tubo di portata dell'acqua, impedendo così CP_1
definitivamente al ricorrente di prelevare l'acqua; che gli elementi descritti integravano gli estremi di uno spoglio violento e clandestino, ex art. 1168 c.c., idoneo a fondare la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di presa d'acqua esercitata dal ricorrente attraverso il tubo d'acqua che, partendo dal pozzetto insistente su terreno altrui, attraversava il fondo del fratello . CP_1
Chiedeva, quindi, che, in accoglimento della domanda possessoria fosse pronunciata la condanna di all'immediato ripristino del tubo e di alla reinstallazione del medesimo nel CP_2 CP_1
suo terreno, onde consentire al ricorrente il godimento ed utilizzazione dell'acqua.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e CP_1 contestava, nel merito, la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva che, nell'inverno 2019, si era accorto che, in sua assenza, qualcuno si fosse recato sul suo terreno per spostare il tubo de quo, posizionando, altresì, un rubinetto sullo stesso al fine di far confluire maggiore flusso di acqua sul terreno di proprietà di e che aveva comunicato Parte_1
simile circostanza sia al fratello con nota racc. a/r del 20/2-1/32019 sia ai CC di Rogliano con Pt_1 nota pec del 26/2.2019; che, nell'occasione, aveva provveduto, a sue spese, a rispristinare la situazione precedente;
che, tuttavia, il problema si ripresentava successivamente, tanto che, con nota pec del
2.8.2019, comunicava ai Carabinieri di Rogliano che il tubo posizionato sul suo terreno era stato tagliato, verosimilmente con un flessibile, e che egli non aveva più intenzione di sistemarlo;
che, da quel momento, non aveva più utilizzato l'acqua portata da quel tubo, sicchè a lui non poteva essere addebitata alcuna condotta atta ad influire sulla interruzione della conduttura adducente l'acqua; che, peraltro, avuto riguardo alla data del 2.8.2019 risultava, altresì, decorso il termine decadenziale di un pagina 2 di 9 anno previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione di reintegrazione;
che, nel caso di specie, difettavano sia l'elemento oggettivo dello spoglio violento e clandestino sia l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, atteso che lo stesso resistente era stato privato del suo diritto di utilizzare l'acqua della sorgente e che, a seguito dell'ennesimo rottura del tubo da parte di terzi, si era limitato a non ripristinarlo a sue cure e spese.
Si costituiva, altresì, che contestava la fondatezza del ricorso proposto da Controparte_2 Pt_1
e ne chiedeva il rigetto, con condanna del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, da
[...] quantificarsi in corso di causa, ex art. 96 c.p.c.
Deduceva, in particolare che non era proprietario né del terreno ove era situato il pozzetto dal quale veniva prelevata l'acqua, appartenente a terzi, né della griglia dove era avvenuto il presunto taglio, per essere questa di proprietà pubblica, sicchè il resistente non avrebbe potuto ripristinare una situazione di fatto preesistente al presunto spoglio, senza avere alcun rapporto con il bene oggetto della invocata tutela possessoria;
che, inoltre, era completamente estraneo ai fatti di causa, atteso che non aveva manomesso né tagliato alcun tubo e che il giorno in cui lo aveva visto, si trovava sulla Parte_1 strada provinciale per incontrare , quale responsabile della viabilità delle strade Parte_2 provinciali, per motivi diversi dalla vicenda in contestazione;
che, pertanto, non era a lui ascrivibile alcuna condotta di spoglio del possesso della servitù di presa d'acqua.
Con ordinanza del 22.01.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale ente proprietario della strada su cui si sarebbero prodotti gli effetti Controparte_3 dell'eventuale attività di ripristino del tubo.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che con nota del 04.03.2022 Prot. 6450 del Controparte_3
Settore Viabilità - servizio tecnico n.
5 - dell'Amministrazione era stato comunicato che non era stato possibile identificare con precisione la posizione del tubo tranciato che insisteva sulla strada provinciale e che non fossero state rilasciate, negli anni, le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta finalizzati alla realizzazione di attraversamenti stradali sotterranei per la allocazione di tubazione destinata alla irrigazione di terreni o per l'abbeveramento di animali.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
All'esito della sommaria istruttoria espletata, con ordinanza del 27.5.2022 il Tribunale di Cosenza rigettava il ricorso proposto da . Parte_1
pagina 3 di 9 Con istanza depositata in data 9.1.2023, introduceva il giudizio di merito possessorio nel Parte_1
quale si costituivano nuovamente , e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza di reintegra.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note di trattazione scritta, con ordinanza del 16.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La presente controversia ha ad oggetto l'azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di presa d'acqua, proposta da , in qualità di proprietario e possessore di un appezzamento di terreno Parte_1 in località Balzata del Comune di Rogliano, sul presupposto dello spoglio violento e clandestino posto in essere da – a cui viene imputato il tranciamento della parte di tubo insistente Controparte_2 sulla strada provinciale – e da – a cui è imputata la rimozione della parte di tubo insistente CP_1 sul suo terreno -, con richiesta di condanna dei resistenti al ripristino della situazione preesistente, al fine di consentire al ricorrente il godimento e l'utilizzazione dell'acqua.
L'oggetto del presente giudizio è, quindi, diretto all'accertamento dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione possessoria, ex art. 1168 c.c., dovendosi valutare l'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile, quale esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e la realizzazione di un fatto configurabile come spoglio, inteso quale privazione, totale o parziale, del possesso caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi.
L'esame delle risultanze probatorie acquisite nel corso della sommaria istruttoria espletata nella fase cautelare, nonché in sede di escussione dei testimoni nella successiva fase di merito non ha consentito di ritenere dimostrata, da parte del ricorrente , la sussistenza degli estremi di uno spoglio, Parte_1 inteso quale privazione, totale o parziale, del possesso caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dall'animus spoliandi, imputabile ai resistenti e in proprio danno. Controparte_2 CP_1
Si deve premettere che, affinché sussista una situazione qualificabile in termini di possesso, è necessario che ricorrano i requisiti del corpus, ossia della disponibilità materiale della res, e dell'animus rem sibi habendi, costituita dall'intenzione di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
La prova del possesso, poi, può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre i titoli di acquisto del diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, pur non essendo idonei da soli a dimostrare il possesso,
pagina 4 di 9 possono essere utilizzati ad colorandam possessionem, cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, ovvero per trarre elementi qualificativi di una situazione di fatto già accertata (cfr. Cass. Civ., n. 2111 del 3.3.1994).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, può ben ritenersi che le dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nella fase sommaria e le successive dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella fase di merito
(cfr., in particolare, deposizioni di e ) abbiano confermato che Tes_1 Testimone_2 Parte_1 abbia esercitato il possesso di una servitù di presa d'acqua che veniva prelevata mediante un tubo collegato a un pozzetto insistente su un terreno di proprietà FL e che passava sotto una griglia di ferro posta sulla strada provinciale e attraversava la proprietà di . I due testimoni suindicati CP_1 hanno, altresì, riferito che, tra il 27 e il 28 giugno 2020, il flusso di acqua sia risultato interrotto perché il tubo era stato tagliato.
Ciò posto, come evidenziato nell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria e ribadito dal
Collegio con l'ordinanza del 9.11.2022 di rigetto del reclamo, non è stata fornita la prova, il cui onere grava sul ricorrente , che gli autori dello spoglio lamentato siano individuabili nelle persone Parte_1 di e di ovvero che agli stessi siano imputabili comportamenti violenti Controparte_2 CP_1
e clandestini consistenti nel tranciamento del tubo e nell'interruzione del deflusso di acqua attraverso una conduttura che, partendo da un pozzetto situato su terreno di terzi, attraversava la proprietà di CP_1
per confluire sul terreno di .
[...] Parte_1
In merito, infatti, nessuno degli informatori, né dei testimoni escussi ha riferito di avere visto
[...]
nell'atto di tranciare il tubo. CP_2
Le fotografie allegate in atti dal ricorrente attestano semplicemente la presenza del sui luoghi, CP_2 come confermato dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale che ha riconosciuto le immagini raffigurate nelle foto, precisando che, in quei momenti, stava aspettando e Parte_2 che in mano aveva solo il telefono.
Simile allegazione è stata supportata da quanto riferito da nel corso dell'istruttoria Parte_2 espletata nella fase sommaria, avendo questi riferito che, nel giugno del 2020, aveva incontrato sui luoghi - dove negli anni 2015-2016, quale dipendente della Provincia di Cosenza, aveva eseguito un intervento a causa dell'abbassamento del piano viario dovuto ad una perdita di acqua da un tubo ammalorato che passava sotto la sede stradale e che all'epoca era stato rimosso – , Controparte_2 che lo aveva contattato per avere delle informazioni, dovendo realizzare un accesso pedonale sul terreno di proprietà FL (consuocero del ), e di avere constatato in quella occasione che vi era CP_2 un tubo - posizionato da un'impresa su richiesta di per far arrivare acqua al suo terreno, in CP_1
pagina 5 di 9 concomitanza con i lavori fatti negli anni 2015 e 2016 - che era stato tranciato e che passava sotto il tombino posto a valle della strada provinciale.
Il ha, altresì, negato di essere a conoscenza di chi avesse tranciato il tubo ed ha precisato che, Pt_2 in quell'occasione, non avesse fatto alcun riferimento allo stesso. Controparte_2
Costituisce una circostanza neutra e priva di ogni rilevanza l'avvenuto riconoscimento di CP_2
nelle fotografie allegate da parte ricorrente, in sede di interrogatorio formale, non avendo il
[...] convenuto effettuato alcuna ulteriore ammissione dei fatti a lui addebitati da . Parte_1
Si aggiunga che il non è proprietario di alcuno dei terreni interessati dal passaggio della CP_2 tubazione in oggetto, né vanta, rispetto ad essi, una effettiva disponibilità e/o situazione di possesso, mentre l'interessamento del per l'apertura di un accesso pedonale sul detto terreno è ben CP_2 spiegabile con il rapporto di affinità esistente con il proprietario del citato terreno.
Inoltre, la , anche nella presente fase di merito, ha ribadito che dalla nota del Controparte_3
Settore Viabilità, Prot. 6450 del 04.03.2022 risultasse che, negli anni, rispetto ai terreni insistenti sui luoghi in contestazione, non fossero state rilasciate le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta finalizzati alla realizzazione di attraversamenti stradali sotterranei per la allocazione di tubazione destinata alla irrigazione di terreni o per l'abbeveramento di animali.
Consegue che nessun elemento acquisito nel corso dell'istruttoria documentale e orale nel presente giudizio ha consentito di individuare nella persona di l'autore della rimozione della Controparte_2 porzione di tubatura che attraversava il terreno di e portava l'acqua sino al fondo di CP_1 Pt_1
.
[...]
Va, quindi, confermato il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso proposta da Parte_1 nei confronti di . Controparte_2
Venendo ad esaminare la posizione di , risulta sia dai documenti da questi allegati sia dalle CP_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella presente fase di merito, che il suddetto convenuto già dall'estate 2019 non abbia più utilizzato, per il suo terreno, l'acqua proveniente dalla tubazione in contestazione, in quanto terzi avevano tagliato la porzione di tubo posizionata sul suo terreno e che portava acqua da una sorgente di proprietà altrui ai terreni suo e del fratello . Pt_1
In particolare, (cognato di ) ha riferito di essere stato avvisato da Testimone_3 CP_1 quest'ultimo che, nel mese di agosto 2019, qualcuno avesse tagliato il tubo che portava l'acqua al suo terreno e che, sebbene avesse provveduto a ricollegare il tubo, questi aveva apposto una Parte_1 saracinesca che impediva a di prelevare l'acqua. CP_1
A quel punto, era stato costretto a ricorrere all'aiuto del nipote che gli CP_1 Persona_1 aveva portato l'acqua con un trattore per innaffiare l'orto. pagina 6 di 9 Simili circostanze sono state confermate anche dalla figlia del convenuto, , che ha Testimone_4 riferito di essersi recata sui luoghi a constatare la situazione e di avere visto che, nel punto in cui il tubo si diramava in due condutture, dalla parte del terreno del padre fosse stata apposta una saracinesca che chiudeva l'acqua e che l'acqua continuava a scorrere solo verso la proprietà di . Il teste ha Parte_1 aggiunto che, nel luglio 2020, il padre abbia rimosso la parte residua del tubo insistente sul CP_1 suo terreno, essendo divenuta inutile, atteso che non arrivava più l'acqua.
Risulta allegata, poi, la comunicazione del 2.8.2019 indirizzata dal legale di al CP_1
Comandante della Compagnia Carabinieri di Rogliano, con cui è stato segnalato il taglio del tubo che dal terreno di terzi portava l'acqua al proprio terreno, quale ultimo di analoghi episodi già verificatisi in precedenza, ed è stata comunicata l'intenzione di non provvedere al suo ripristino.
Nessun elemento di rilievo si desume, infine, dalle dichiarazioni rese dai testimoni dell'attore, Tes_1
e i quali si sono limitati a riferire di avere constatato che, a fine giugno 2020,
[...] Testimone_2
non riuscisse più a prelevare l'acqua mediante la tubazione che la attingeva da una Parte_1 sorgente situata su un terreno di terzi e passava sotto la strada provinciale, attraversando anche il fondo di , aggiungendo di non avere più visto, da allora, il tubo insistente sul terreno di CP_1 quest'ultimo, ma di non sapere riferire nulla circa la persona che aveva provveduto alla rimozione del tubo.
Alla stregua del materiale probatorio acquisito nel corso della fase sommaria e nel presente giudizio di merito, non si può ritenere che sia imputabile a una condotta di spoglio del possesso della CP_1 servitù di presa d'acqua, mediante la rimozione della porzione di tubo che attraversava il suo terreno, essendo, al contrario, emersi elementi da cui risulta che egli stesso sia stato privato della possibilità di attingere acqua dalla tubazione sin da epoca precedente (agosto 2019).
Né, in senso contrario, può attribuirsi a una responsabilità per la rimozione della tubazione CP_1 dal suo terreno, in ragione della sola qualità di proprietario e custode del bene, atteso che, per un verso, si tratterebbe di una responsabilità di natura colposa, incompatibile con l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi che sorreggere l'azione di spoglio e che, per altro verso, la stessa mal si concilierebbe con il disinteresse dimostrato dallo stesso a ripristinare l'erogazione CP_1 dell'acqua in favore del suo terreno, a seguito dell'episodio occorso nel 2019.
Infine, non possono trarsi elementi di valutazione atti a supportare la ricostruzione attorea dalla mancata comparizione del convenuto al fine di rendere l'interrogatorio formale, atteso che, CP_1 per un verso, lo stesso è stato sentito nella fase sommaria all'udienza dell'1.12.2021 e che il certificato medico allegato in data 20.3.2025 appare idoneo a documentare uno stato di salute mentale della parte tale da giustificare la mancata presenza all'udienza per rendere il deferito interrogatorio;
per altro pagina 7 di 9 verso, come riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. Civ., n. 9438 del 18.4.2018).
Consegue che, in assenza di elementi probatori atti a suffragare la tesi attorea circa la responsabilità di per la rimozione del tubo volto a garantire l'approvvigionamento di acqua al terreno di CP_1
, la sola mancata risposta alle domande oggetto di interrogatorio formale non può essere Parte_1 valorizzata in termini di ammissione dei fatti dedotti.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “la facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ., n. 7208 del 15.4.2004).
In conclusione, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da nei confronti di Parte_1
e deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza CP_1 Controparte_2 emessa in data 27.5.2022.
Le spese di lite, relativamente al rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti e CP_1 [...]
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui alla tabella 2 del CP_2
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 0,01 ed € 1.100,00), tenuto conto della natura e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza.
Rispetto alla posizione della , trattandosi di ente chiamato in causa per ordine del Controparte_3
Giudice ed ai fini di garanzia del contraddittorio, in assenza di specifiche domande proposte dal ricorrente, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, nel contraddittorio con la disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione, in favore di ciascuno dei convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
, delle spese del procedimento che si liquidano in € 662,00, oltre rimborso CP_2
pagina 8 di 9 forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco FL dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite tra e la . Parte_1 Controparte_3
Cosenza, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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