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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8799 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16868/2022 promossa da:
(C.F. ): Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINACCIO Parte_2 C.F._2 AR e dell'avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA GALLESE, 30 00189 C.F._3 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CANTONI, 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MARINACCIO AR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINACCIO CP_1 C.F._4 AR e dell'avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA GALLESE, 30 00189 C.F._3 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CANTONI, 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MARINACCIO AR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNAGHI Controparte_2 C.F._5 TIZIANA e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORNAGHI TIZIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra in persona del suo Parte_1
Amministratore di Sostegno Avv. Barbara Marinaccio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Milano, il sig. così introducendo causa di merito a seguito di sequestro conservativo Controparte_2 dei beni del convenuto autorizzato con decreto del 5.1.2022 confermato con ordinanza del 2.3.2022, chiedendo di: in via preliminare di confermare l'ordinanza di sequestro;
nel merito, accertare e dichiarare che tutto il denaro transitato sui conti correnti intestati, cointestati e/o comunque pagina 1 di 10 riconducibili all'attrice è di proprietà esclusiva della signora accertare e dichiarare Parte_1
l'illiceità della condotta del signor accertare e dichiarare che il signor Controparte_2 CP_2 si è illecitamente e indebitamente appropriato, anche disponendo illecitamente, del denaro di
[...] proprietà della signora per un importo complessivo pari a € 1.417.054,59, e delle Parte_1 ulteriori somme accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del signor per i fatti commessi;
conseguentemente, condannare il Controparte_2 signor al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della Controparte_2 signora condannare il signor a restituire e/o comunque a Parte_1 Controparte_2 corrispondere in favore della signora l'importo di € 1.417.054,59, oltre frutti medio Parte_1 tempore maturati, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di: in via preliminare di revocare l'ordinanza di sequestro o subordinatamente limitarla alla somma di euro
940.000,00; nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata di accertare e dichiarare la prescrizione delle somme asseritamente percepite dal Sig. sino al 30.06.2016 (o, comunque, sino al 17.01.2012), e di Controparte_2 condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto provato essere stato illecitamente incassato dallo stesso dal 01.07.2016 (ovvero dal 18.01.2012); con vittoria di spese di lite.
Dato atto della costituzione in giudizio della dott.ssa e della sig.ra in Parte_2 CP_1 qualità di eredi universali di deceduta in data 16.102022, istruita la causa con Parte_1 deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale ed esperita ctu grafologica sui documenti oggetto di disconoscimento, revocata l'ordinanza di ammissione di ctu contabile all'esito del giudizio penale che esaminava la medesima vicenda sia pure limitata ad un più ristretto ambito temporale, le parti precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, con ordinanza del 27.5.2025 assegnava termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente è fondata l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente formulata dal convenuto, del diritto alla restituzione/risarcimento di cui l'attore chiede l'accertamento, relativamente alle somme asseritamente percepite dal dal 2002 al 20 dicembre 2021, data in cui risulta CP_2 consegnata al la diffida (doc. 38 - 39 fasc. att.) con la quale l'allora amministratore di sostegno CP_2 della gli intimava, tra l'altro, “la restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati dal Pt_1
2002 ad oggi”, con piena efficacia interruttiva della prescrizione.
Nel merito si osserva quanto segue. pagina 2 di 10 L'origine e l'evolversi del rapporto tra l'odierno convento e la dante causa delle odierne attrici è pressoché pacifico tra le parti.
La sig.ra vedova affidava al rag. la gestione del patrimonio mobiliare Pt_1 Per_1 CP_2 lasciatole in eredità dal marito, sin dalla morte nel marzo del 2002. Il convenuto ha operato quale consulente finanziario, benché iscritto all'albo solo dal 4.2.2003 al 14.12.2018 (doc. 5 fasc. att.) per oltre un ventennio. Per stessa ammissione del innanzi al G.T. (doc. 4 fasc. att.) egli ha avuto la CP_2 gestione diretta ed esclusiva del patrimonio mobiliare della sino alla nomina Pt_1 dell'amministratore di sostegno della donna nel luglio del 2021 (doc. 1 fasc. att.). Il rag. ha CP_2 agito in forza di una espressa delega scritta ad operare sui conti intestati alla sola conferita da Pt_1 quest'ultima in data 1° luglio 2010 (doc. 2 fasc. conv.), nonché del potere di disposizione diretta dei conti correnti cointestati aperti in data 8.5.2013 (MP n. 11994.17, poi divenuto Persona_2
Cont 612127.58), in data 9.4.2018 (Intesa Sanpaolo n. 6473) e, in data 30.7.2018, un altro ancora ( n.
2287) (v. riepilogo conti doc.13 fasc. att.). Infine, con procura generale notarile del 12.9.2019 (doc. 2 fasc. att.) – revocata in data 3.8.2021 (doc. 29 fasc. att.) - il rag. veniva investito del potere di CP_2 compiere ogni atto di gestione, anche di carattere straordinario, del patrimonio della la quale, Pt_1 nel medesimo atto, designava l'odierno convenuto anche come proprio amministratore di sostegno. In data 18 settembre 2020, nipote della sig.ra sporgeva denuncia querela, dando Parte_2 Pt_1 origine al procedimento penale a carico di all'esito del quale l'odierno convenuto Controparte_2 veniva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di euro
775.184,00 (controvalore delle movimentazioni dal conto corrente CREDEM per l'acquisto di una polizza vita Simple Life a beneficio per euro 699.950,00 ed azioni Italia dep. per Controparte_2 euro 75.234,00) e veniva assolto dal restante reato continuato di cui era imputato per altre operazioni pregresse e contestate dal luglio 2016.
Secondo la prospettazione attorea, in sintesi, il convenuto sarebbe responsabile di una gestione infedele del patrimonio della e di averle cagionato un danno pari almeno ad euro € 1.417.054,59, Pt_1 liquidità che il avrebbe sottratto per scopi personali alla disponibilità della propria mandante, CP_2 oltre che mediante l'acquisto per sé di polizza e titoli di maggio e giugno 2021, anche mediante prelievi bancomat e/o sportello, emissione assegni, bonifici o giroconti, utilizzo bancomat e carta di credito e vari bonifici, tenuto conto del complessivo ammontare delle movimentazioni (prelievi e addebiti) dei conti correnti intestati alla o cointestati (riepilogati sub doc. 38 – 48 fasc. att.), Pt_1 Persona_3
e del ben più modesto ammontare annuo di circa 22.000 euro, occorsi alla morigerata signora Pt_1 per le proprie necessità di vita, ivi comprese le vacanze estive, importo che lo stesso convenuto indicava all'amministratore di sostegno con un dettagliato elenco di spesa (doc. 8 fasc. att.) e al GT in pagina 3 di 10 sede di audizione (doc. 4 fasc. att.); e sul presupposto che anche i conti cointestati fossero alimentati esclusivamente da denari della e/o proventi degli investimenti finanziari operati per conto di lei Pt_1 con le liquidità giacenti sui conti personali della medesima e comunque mai dal il quale in CP_2 sede di audizione in seno al procedimento di volontaria giurisdizione non solo ammetteva tale circostanza ma dichiarava altresì di avere considerato sue per metà le somme versate sui conti cointestati per il solo fatto di essere l'artefice delle operazioni di investimento che avevano consentito alla di accrescere il proprio patrimonio personale. A supporto delle proprie allegazioni, parte Pt_1 attrice depositava in atti relazione tecnico contabile della dott.ssa (doc. 10 fasc. att.), redatta Per_4 sulla base delle risultanze degli estratti conto corrente e conto titoli pure prodotti in atti, alla quale si rinvia per l'elencazione di dettaglio delle operazioni asseritamente indebite.
In sede penale, è stata svolta un'indagine peritale (doc. 95 fasc. att.) avente ad oggetto i rapporti bancari intrattenuti tra e gli istituti di credito, e segnatamente la banca MP (c/c Parte_1
11994.17 intestato a ); la banca INTESA (c/c 6473 intestato a;
il Persona_2 Persona_2
(c/c 2287 intestato a;
il (c/c 17282 intestato a CP_4 Persona_2 CP_4
; il CREDEM (c/c 1220148-5 intestato a . Tali rapporti di c/c Parte_1 Persona_2 risultano cointestati (a eccezione del 17282) a e CP_4 Parte_1 CP_2
e “i nomi dei titolari compaiono tanto sugli assegni che negli ordini di bonifico, tanto in dare
[...] che in avere di banca, tanto congiuntamente che disgiuntamente”.
L'arco temporale considerato dal CTU è stato quello dal 1° luglio 2016 al 10 giugno 2021 (stante la diversa prescrizione quinquennale del reato di appropriazione indebita aggravata di cui il convenuto era imputato).
Con l'ulteriore delimitazione del campo di indagine: “si sono verificate le somme erogate a favore dai conti correnti e;
non si è tenuto conto delle erogazioni dai conti CP_2 Pt_1 Persona_2
ai conti;
non si è tenuto conto degli accrediti da a favore Persona_2 Parte_3 CP_2 di conti né degli accrediti da conti a favore di L'esame dei Persona_2 Persona_2 Pt_1 movimenti del bancomat e delle carte di credito si è rivelato infruttuoso, per l'impossibilità di risalire a quello dei due correntisti che fosse materialmente in possesso delle carte…”.
La sintesi delle conclusioni cui il CTU è pervenuto è la seguente. Il conto corrente 11994.17 presso banca MP7, intestato a , presenta una movimentazione complessiva nel periodo pari Persona_3
a € 1.050.920=, riferibili prevalentemente alla sottoscrizione e al realizzo di prodotti finanziari nonché alla provvista a questi destinata. Il conto evidenzia anche movimenti di accredito e addebito di spese correnti. Gli accrediti a vario titolo complessivamente destinati a favore sono i seguenti: CP_2
06.02.2017 bonifico M € 2.061= 08.09.2017 bonifico M € 2.000= 05.03.2018 bonifico M € 22.000= Le pagina 4 di 10 uscite complessivamente ascrivibili a sono pari a € 24.061=. Il conto corrente 2287 presso CP_2
BANCO BPM10, intestato a evidenzia prevalentemente movimenti per acquisto e Persona_3 vendita di titoli e/o altre attività finanziarie. La movimentazione complessiva del periodo in esame è di
€ 663.839=. Le uscite a vario titolo a favore sono le seguenti: 10.09.2018 dep. CP_2 CP_2
500152681 € 5.832=, 10.09.2018 dep. 500152681 € 7.867= Tali investimenti, per complessivi CP_2
€ 13.699= hanno alimentato un dossier titoli intestato al solo . Poi ci sono i 775.184,00 di Per_5
Credem, e cioè controvalore delle movimentazioni dal conto corrente CREDEM per l'acquisto di una polizza vita Simple Life a beneficio per euro 699.950,00 ed azioni Italia dep. per Controparte_2 euro 75.234,00 con conto deposito intestato al convenuto. Per un totale complessivo di euro 814.943,83
Deve evidenziarsi la correttezza dell'impianto metodologico che dà rilievo alle sole erogazioni dai conti “Bianchi” o – di somme sui conti personali di Pt_1 CP_2 CP_2
Ed infatti i trasferimenti di denaro sui conti intestati alla sola o cointestati non posso in alcun Pt_1 modo dirsi “indebitamente percepiti” dal convenuto, poiché si tratta di somme che permanevano nella piena disponibilità della Pt_1
Mentre per quanto riguarda i prelievi a mezzo bancomat e carta di credito non può che condividersi quanto osservato dal CTU in merito all'incertezza sulla disponibilità fisica delle carte bancarie. Infatti, anche nel presente procedimento, le stesse circostanze capitolate nella richiesta attorea di prova orale, ove ammesse, non sarebbero state idonee a provare l'allegazione difensiva attorea (e cioè che le carte erano in mano al a suo uso e consumo), ma anzi avrebbero piuttosto confermato che la carta CP_2 bancomat era in possesso della la quale in un'occasione avrebbe richiesto alla sorella Pt_1 Pt_4 di digitare credenziali e impostare funzioni sul display dello sportello bancomat per un prelievo
(circostanza peraltro, in mancanza di ulteriori e diversi riscontri, di per sé sola non idonea a dimostrare la dedotta incapacità della di operare prelievi automatici). Pt_1
L'unico periodo in cui è verosimile che le carte non siano state nella disponibilità della è Pt_1 quello in cui la dante causa delle odierne attrici è stata ricoverata in ospedale e in casa di riposo dal dicembre 2020 al maggio 2021 (doc. 37 fasc. att.).
Ma non vi è alcuna evidenza in atti che in tale periodo le carte fossero in uso al tanto più che CP_2 anche quest'ultimo era stato ricoverato per covid nell'aprile 2021 (doc. 7 fasc. conv. e doc. 65 fasc. att.).
Di talché non è possibile ritenere il convenuto responsabile per gli addebiti relativi al suddetto periodo, complessivamente pari ad euro 13.210,17; non sussistendo neppure alcun obbligo in capo al CP_2 come sostenuto dalla difesa attorea, di custodia delle carte bancarie per il solo fatto che egli era munito di procura notarile. pagina 5 di 10 Né è possibile dubitare della legittimità degli ulteriori addebiti per prelievi allo sportello, poiché essi sono stati eseguiti personalmente dalla la cui sottoscrizione delle relative ricevute sono da Pt_1 ritenersi autentiche alla luce degli esiti degli accertamenti grafologici svolti dal perito d'ufficio, il quale ha verificato la riconducibilità alla mano della anche delle firme apposte sugli assegni, ivi Pt_1 compresi quelli intestati a se stessa – ragione per la quale non vi è neppure motivo di ritenere non autografe le firme “non periziabili” (per le quali non è stato possibile per la qualità delle copie l'accertamento grafologico) -. La sorte del denaro contante di cui la sig.ra acquisiva in tal Pt_1 modo la disponibilità, nonché la destinazione del denaro movimentato a mezzo assegni a sua firma, non
è, ai fini della decisione, giuridicamente rilevante, atteso che la - nel pieno possesso delle sue Pt_1 facoltà, come infra più in dettaglio - aveva la più assoluta libertà di disporne come meglio credeva.
Quanto ai rimanenti importi oggetto di movimentazioni operate da in favore di se stesso, sono CP_2 pienamente condivisibili le motivazioni per le quali il giudice penale ha ritenuto l'odierno convenuto responsabile per il reato di appropriazione indebita con riguardo alle movimentazioni operate, quando la sig.ra era ricoverata presso la RSA e sottoposta ad amministrazione di sostegno;
operazioni Pt_1 compiute dal nel proprio esclusivo interesse ed in grave violazione di intuitiva evidenza degli CP_2 obblighi del mandatario con il conseguente obbligo risarcitorio in capo al convenuto per l'importo di euro 775.184,00. Tali motivazioni, che trovano puntuali riscontri documentali anche nel presente giudizio, sono sul punto esposte nella sentenza penale con tale illuminante e persuasiva chiarezza argomentativa, da poterle integralmente fare proprie, ritrascrivendole qui di seguito.
con ravvicinate disposizioni articolatosi nel breve volgere di circa un mese,
Controparte_2 repentinamente posto in essere nella costanza della procedura di amministrazione di sostegno della medesima - della quale egli aveva piena cognizione… -” (verbale del 19.4.2021 doc. 6 fasc. att.) “che, ricoverata, versava ormai in stato di decadimento cognitivo come accertato nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, nel corso di essa dal giudice tutelare, drenò l'ingente summa di euro 775.184 di proprietà della persona offesa, destinandola all'acquisto di attività finanziarie proprie, e segnatamente, come evidenziato dal nominato perito, sottoscrivendo esclusivamente a proprio nome in due riprese un prodotto assicurativo con beneficiario per euro 699.950 e
Controparte_2 dell'acquisto di azioni a credito del rapporto numero 58/9320814 -1 intestato a per
Controparte_2 euro 75.234. Le uscite complessivamente destinate a ammontano ad euro 775.084”.
Controparte_2
“La connotazione appropriativa di tale operazioni è resa univocamente palese dalle relative modalità attuative incentrate nella spoliazione di ogni titolarità delle ingenti risorse economiche che ne costituirono oggetto per plurime centinaia di migliaia di euro in capo alla persona offesa, che viceversa ne era proprietaria, drenandole dal relativo patrimonio, privandola della facoltà di poterne disporre, pagina 6 di 10 estromettendolo dalla relativa sfera di dominio del soggetto passivo in favore unicamente di quella propria mediante la sottoscrizione a proprio favore esclusivo della polizza investimenti e l'acquisto a proprio esclusivo nome di titoli, attingendo al conto CREDEM Cointestato con la e Pt_1 alimentato da giacenze esclusivamente della medesima persona offesa. La condotta fu repentinamente posta in essere dal prevenuto allorquando egli ebbe conoscenza della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno della persona offesa, anche dopo essere stato ascoltato dal giudice tutelare, quando si trovava ricoverata presso una RSA, ormai, come accertato in Parte_1 sede di consulenza tecnica d'ufficio svolta poco dopo, afflitta da decadimento cognitivo di grado medio caratterizzato da carenza nell'esame di realtà. Nessuna urgenza diversa da quella di mettere al riparo per se stesso una ingente porzione della ricchezza della persona offesa - proprio allorquando CP_2 fu reso edotto della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno alla persona
[...] offesa promossa a distanza dai familiari di , evidentemente prefigurandosi che a Parte_1 breve nulla più avrebbe potuto disporre del patrimonio della persona offesa - è collegabile alla condotta del prevenuto che, all'indomani stesso delle proprie dimissioni a seguito di un ricovero per covid in ragione del quale richiese un differimento nella audizione dinanzi al giudice tutelare e, indi, anche successivamente ad essa, si affrettò a distogliere plurime centinaia di migliaia di euro dalla titolarità e disponibilità della persona offesa, ormai giacente ricoverata presso una RSA” … “ estromettendolo dal relativo patrimonio in favore di quello esclusivo proprio” … “senza che l'imputato, neppure in via di mera allegazione, pur potendo vantare una pluridecennale esperienza e conoscenza del sistema bancario e dei relativi prodotti di investimento, abbia inteso dedurre quale motivo imponesse o consigliasse l'acquisto di tali prodotti finanziari e, soprattutto, la intestazione esclusiva proprio nome”… “a diverso esito non può pervenirsi sulla scorta nella circostanza che ebbe a Controparte_2 quantificare all'amministratrice di sostegno avvocato Marinaccio la entità del patrimonio della persona offesa inoltre 1.400.000 €, con ciò, secondo la deduzione difensiva, conteggiando anche la somma di euro 775.184, atteso che, da un lato, tale indicazione era da sé sola insufficiente a fornire ancorché implicito disvelamento della appropriazione e della destinazione della ingente somma di euro 775.184 al patrimonio personale proprio (essendo viceversa suscettibile dell'opposta lettura di celarle, non ostendendo il dimidiamento con esse attuato della ricchezza mobiliare della persona offesa)” … “e, dall'altro e soprattutto, esso non fu certamente accompagnato e neppure successivamente seguito dalla spontanea restituzione delle somme che ne costituirono un oggetto in favore di ”. Parte_1
Va da sé che, non trattandosi, per le motivazioni sovraesposte, di investimenti fatti nell'interesse della sig.ra alla massa ereditaria può e deve essere recuperata la sola somma illecitamente sottratta e Pt_1 non anche l'indebito profitto che il rag. avrebbe conseguito se le somme non fossero state CP_2
pagina 7 di 10 tempestivamente sequestrate in sede penale. E pertanto al patrimonio della de cuius in favore delle eredi devono essere restituite le liquidità sottratte, nell'importo anzidetto, e non già il controvalore all'attualità della polizza e dei titoli, dovendo semmai il vantaggio economico ottenuto illegalmente essere oggetto di confisca.
Anche con riferimento alle restanti somme confluite sui conti personali del su disposizione di CP_2 quest'ultimo, nel presente procedimento non sono stati acquisiti elementi di prova, ulteriori e diversi da quelli esaminati in sede dibattimentale, che consentano di discostarsi dal ragionamento che ha condotto alla sentenza di assoluzione per il reato di appropriazione indebita, il che rende superflua anche la loro quantificazione nel periodo dicembre 2013 – giugno 2016. Tanto più che, scorrendo le voci della relazione peritale di parte, il bonifico di in favore di se stesso di importo più rilevante è quello CP_2 di euro 22.000 eseguito nel periodo oggetto della CTU in sede penale, mentre nel periodo non esaminato si tratta di importi più contenuti per i quali valgono a maggiore ragione le considerazioni che seguono che escludono l'indebito e ancor più in generale il fondamento dell'assunto attoreo secondo cui tutti gli addebiti dei conti eccedenti complessivamente i 22.000 euro annui sarebbero stati oggetto di illecita apprensione da parte del convenuto.
In primo luogo, deve osservarsi che il compendio probatorio acquisito (ed in particolare la concomitanza di emissione di assegni circolari) non risulta sufficiente a ritenere fondata la tesi attorea secondo cui il avrebbe provveduto ad acquistare gli appartamenti nel Comune di Costa Serina CP_2
e l'autovettura con i denari della Nel 2007, infatti, per l'acquisto del primo immobile il Pt_1
ha ottenuto un finanziamento (doc. 10 fasc. conv.), mentre il prezzo del secondo appartamento Per_6
(anch'esso cointestato alla moglie) e dell'autovettura, ciascuno di poco superiore agli euro 30.000,00, appaiono assolutamente compatibili con le capacità reddituali dei coniugi (entrambi ex lavoratori dipendenti).
La tesi attorea secondo cui il avrebbe diffusamente abusato del rapporto di fiducia con la CP_2
a proprio vantaggio, sembra ignorare il dato incontrovertibile che l'attività di gestione del Pt_1 patrimonio mobiliare svolta dal ha consentito un aumento considerevole della ricchezza della CP_2 che godeva di un reddito non capiente a coprire le spese annue nell'ammontare indicato che Pt_1 parte attrice assume come veritiero, percependo solo una pensione di 700 euro mensili (circostanza non contestata), e per le quali dunque attingeva al capitale lasciatole in eredità dal marito di euro 800.000
(somma non contestata) che, grazie appunto agli investimenti operati al nei venti anni di CP_2 gestione, non ha subito alcuna decurtazione ma si è anzi notevolmente accresciuto.
Nel presente giudizio non è in discussione la capacità di intendere e di volere della sig.ra né la Pt_1 delega ad operare sui propri conti corrente o il consenso alla loro cointestazione né il conferimento pagina 8 di 10 della procura sono stati impugnati per vizio della volontà; vizio che sarebbe stato peraltro difficilmente desumibile dalla “dipendenza psicologica” della dal che, secondo parte attrice, Pt_1 CP_2 avrebbe connotato il rapporto in esame ma che la stessa difesa attorea non deduce mai essere tale da menomare la capacità della donna di compiere validamente atti dispositivi. Capacità che si ritiene sia rimasta intatta nel corso dell'intero rapporto, nonostante l'importante decadimento della Pt_1 nell'ultimo scorcio della sua vita, conseguente all'età e alla debilitazione della malattia e del prolungato ricovero presso la RSA. Assunto, peraltro, indispensabile a fondare anche la legittimazione attiva delle odierne attrici, le quali agiscono in qualità di eredi in forza di un testamento olografo redatto dalla in data 15 novembre 2021 (doc. 54 fasc. att.), della cui validità si potrebbe altrimenti dubitare, Pt_1 con il quale revocava ogni precedente testamento.
E proprio i precedenti atti di disposizione mortis causa della sono assai significativi al Pt_1 contempo sia delle sue capacità cognitive e volitive, di cui danno atto i notai roganti, sia della sua fiducia e gratitudine nei confronti del beneficiario del 60% del suo patrimonio in forza del CP_2 primo testamento pubblico del 17 gennaio 2013 (doc. 56), e poi dell'immobile e del 35% del patrimonio mobiliare con il testamento pubblico del 18 maggio 2020 e quello del 23 giugno 2020 (doc.
55); in quest'ultimo l'anziana donna – come già sopra ricordato - designava quale proprio amministratore di sostegno sempre l'odierno convenuto, il quale provvedeva di fatto già da tempo anche alla cura della sua persona, stante la lontananza dei parenti, come sostanzialmente incontestato in atti.
La sentenza penale che, benché non faccia stato nel presente giudizio, costituisce senza dubbio un assai importante argomento di prova qui corroborato da plurimi ed univoci riscontri del medesimo segno, ha dato atto della sussistenza, nella quotidianità di un ventennale rapporto tra le parti, di un generale e consapevole consenso della sig.ra in quel procedimento persona offesa, alle disposizioni del Pt_1 in proprio favore, di entità contenuta ed allineata agli importi dei bonifici direttamente eseguiti CP_2 dalla della cui validità non si ha motivo di dubitare. Pt_1
Così come può presumersi serenamente il consenso della mandante agli addebiti in questa sede contestati, a cominciare dalle modeste spese di manutenzione dell'autovettura, che metteva a CP_2 servizio della e delle ulteriori, alcune delle quali prescritte e altre di cui il convenuto ha Pt_1 comunque fornito giustificazioni in comparsa di costituzione, non smentite da alcuna puntuale contestazione dall'attrice nella successiva memoria.
L'inesperienza in materia finanziaria e di investimenti o anche più in generale di gestione di un patrimonio, non è certamente ragione sufficiente per ritenere che la de cuius, persona compus sui e di intelligenza normo dotata, sia stata “abbindolata” e indotta a mezzo di raggiri a compiere elargizioni in pagina 9 di 10 favore del Tanto più che, secondo la prospettazione della difesa attorea, la sig.ra era CP_2 Pt_1 stata più volte messa in guardia dagli ammonimenti dei parenti circa l'“invadenza” del e gli CP_2 eccessivi poteri conferiti a quest'ultimo, di cui ella era quindi perfettamente consapevole. E anzi, in mancanza di prova di un preciso accordo sulla gratuità del mandato o comunque sull'ammontare del compenso spettante al mandatario (secondo quanto dichiarato dal al GT egli avrebbe avuto CP_2 diritto ad una commissione di € 25,00 per ogni operazione), appare verosimile che molte delle singole disposizioni della sig.ra in favore del convenuto avessero natura di donazioni remunatorie che, Pt_1 come noto, non richiedono particolari oneri di forma. In ogni caso, poiché parte attrice, pur non avendo esercitato un'azione di rendiconto in senso stretto, ne lamenta più volte la mancanza nei propri scritti difensivi, appare opportuno richiamare infine la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.” (Cass. ordinanza n. 2810 del 05/02/2025).
La domanda attorea di restituzione, pertanto, non può trovare accoglimento se non per il minore importo suindicato di euro 775.184,00 oltre interessi moratori dalla diffida al saldo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta. Gli oneri di CTU, liquidati come da separato provvedimento, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna per le ragioni indicate in parte motiva, a restituire alle attrici l'importo di Controparte_2 euro 775.184,00 oltre interessi legali dalla diffida al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite che liquida in euro 1.734,78 per esborsi, 37.950,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
pone definitivamente a carico del convenuto gli oneri di CTU.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16868/2022 promossa da:
(C.F. ): Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINACCIO Parte_2 C.F._2 AR e dell'avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA GALLESE, 30 00189 C.F._3 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CANTONI, 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MARINACCIO AR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINACCIO CP_1 C.F._4 AR e dell'avv. ANDREOLI DARIO ( ) VIA GALLESE, 30 00189 C.F._3 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CANTONI, 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MARINACCIO AR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNAGHI Controparte_2 C.F._5 TIZIANA e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORNAGHI TIZIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra in persona del suo Parte_1
Amministratore di Sostegno Avv. Barbara Marinaccio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Milano, il sig. così introducendo causa di merito a seguito di sequestro conservativo Controparte_2 dei beni del convenuto autorizzato con decreto del 5.1.2022 confermato con ordinanza del 2.3.2022, chiedendo di: in via preliminare di confermare l'ordinanza di sequestro;
nel merito, accertare e dichiarare che tutto il denaro transitato sui conti correnti intestati, cointestati e/o comunque pagina 1 di 10 riconducibili all'attrice è di proprietà esclusiva della signora accertare e dichiarare Parte_1
l'illiceità della condotta del signor accertare e dichiarare che il signor Controparte_2 CP_2 si è illecitamente e indebitamente appropriato, anche disponendo illecitamente, del denaro di
[...] proprietà della signora per un importo complessivo pari a € 1.417.054,59, e delle Parte_1 ulteriori somme accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del signor per i fatti commessi;
conseguentemente, condannare il Controparte_2 signor al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della Controparte_2 signora condannare il signor a restituire e/o comunque a Parte_1 Controparte_2 corrispondere in favore della signora l'importo di € 1.417.054,59, oltre frutti medio Parte_1 tempore maturati, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di: in via preliminare di revocare l'ordinanza di sequestro o subordinatamente limitarla alla somma di euro
940.000,00; nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata di accertare e dichiarare la prescrizione delle somme asseritamente percepite dal Sig. sino al 30.06.2016 (o, comunque, sino al 17.01.2012), e di Controparte_2 condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto provato essere stato illecitamente incassato dallo stesso dal 01.07.2016 (ovvero dal 18.01.2012); con vittoria di spese di lite.
Dato atto della costituzione in giudizio della dott.ssa e della sig.ra in Parte_2 CP_1 qualità di eredi universali di deceduta in data 16.102022, istruita la causa con Parte_1 deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale ed esperita ctu grafologica sui documenti oggetto di disconoscimento, revocata l'ordinanza di ammissione di ctu contabile all'esito del giudizio penale che esaminava la medesima vicenda sia pure limitata ad un più ristretto ambito temporale, le parti precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, con ordinanza del 27.5.2025 assegnava termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente è fondata l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente formulata dal convenuto, del diritto alla restituzione/risarcimento di cui l'attore chiede l'accertamento, relativamente alle somme asseritamente percepite dal dal 2002 al 20 dicembre 2021, data in cui risulta CP_2 consegnata al la diffida (doc. 38 - 39 fasc. att.) con la quale l'allora amministratore di sostegno CP_2 della gli intimava, tra l'altro, “la restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati dal Pt_1
2002 ad oggi”, con piena efficacia interruttiva della prescrizione.
Nel merito si osserva quanto segue. pagina 2 di 10 L'origine e l'evolversi del rapporto tra l'odierno convento e la dante causa delle odierne attrici è pressoché pacifico tra le parti.
La sig.ra vedova affidava al rag. la gestione del patrimonio mobiliare Pt_1 Per_1 CP_2 lasciatole in eredità dal marito, sin dalla morte nel marzo del 2002. Il convenuto ha operato quale consulente finanziario, benché iscritto all'albo solo dal 4.2.2003 al 14.12.2018 (doc. 5 fasc. att.) per oltre un ventennio. Per stessa ammissione del innanzi al G.T. (doc. 4 fasc. att.) egli ha avuto la CP_2 gestione diretta ed esclusiva del patrimonio mobiliare della sino alla nomina Pt_1 dell'amministratore di sostegno della donna nel luglio del 2021 (doc. 1 fasc. att.). Il rag. ha CP_2 agito in forza di una espressa delega scritta ad operare sui conti intestati alla sola conferita da Pt_1 quest'ultima in data 1° luglio 2010 (doc. 2 fasc. conv.), nonché del potere di disposizione diretta dei conti correnti cointestati aperti in data 8.5.2013 (MP n. 11994.17, poi divenuto Persona_2
Cont 612127.58), in data 9.4.2018 (Intesa Sanpaolo n. 6473) e, in data 30.7.2018, un altro ancora ( n.
2287) (v. riepilogo conti doc.13 fasc. att.). Infine, con procura generale notarile del 12.9.2019 (doc. 2 fasc. att.) – revocata in data 3.8.2021 (doc. 29 fasc. att.) - il rag. veniva investito del potere di CP_2 compiere ogni atto di gestione, anche di carattere straordinario, del patrimonio della la quale, Pt_1 nel medesimo atto, designava l'odierno convenuto anche come proprio amministratore di sostegno. In data 18 settembre 2020, nipote della sig.ra sporgeva denuncia querela, dando Parte_2 Pt_1 origine al procedimento penale a carico di all'esito del quale l'odierno convenuto Controparte_2 veniva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di euro
775.184,00 (controvalore delle movimentazioni dal conto corrente CREDEM per l'acquisto di una polizza vita Simple Life a beneficio per euro 699.950,00 ed azioni Italia dep. per Controparte_2 euro 75.234,00) e veniva assolto dal restante reato continuato di cui era imputato per altre operazioni pregresse e contestate dal luglio 2016.
Secondo la prospettazione attorea, in sintesi, il convenuto sarebbe responsabile di una gestione infedele del patrimonio della e di averle cagionato un danno pari almeno ad euro € 1.417.054,59, Pt_1 liquidità che il avrebbe sottratto per scopi personali alla disponibilità della propria mandante, CP_2 oltre che mediante l'acquisto per sé di polizza e titoli di maggio e giugno 2021, anche mediante prelievi bancomat e/o sportello, emissione assegni, bonifici o giroconti, utilizzo bancomat e carta di credito e vari bonifici, tenuto conto del complessivo ammontare delle movimentazioni (prelievi e addebiti) dei conti correnti intestati alla o cointestati (riepilogati sub doc. 38 – 48 fasc. att.), Pt_1 Persona_3
e del ben più modesto ammontare annuo di circa 22.000 euro, occorsi alla morigerata signora Pt_1 per le proprie necessità di vita, ivi comprese le vacanze estive, importo che lo stesso convenuto indicava all'amministratore di sostegno con un dettagliato elenco di spesa (doc. 8 fasc. att.) e al GT in pagina 3 di 10 sede di audizione (doc. 4 fasc. att.); e sul presupposto che anche i conti cointestati fossero alimentati esclusivamente da denari della e/o proventi degli investimenti finanziari operati per conto di lei Pt_1 con le liquidità giacenti sui conti personali della medesima e comunque mai dal il quale in CP_2 sede di audizione in seno al procedimento di volontaria giurisdizione non solo ammetteva tale circostanza ma dichiarava altresì di avere considerato sue per metà le somme versate sui conti cointestati per il solo fatto di essere l'artefice delle operazioni di investimento che avevano consentito alla di accrescere il proprio patrimonio personale. A supporto delle proprie allegazioni, parte Pt_1 attrice depositava in atti relazione tecnico contabile della dott.ssa (doc. 10 fasc. att.), redatta Per_4 sulla base delle risultanze degli estratti conto corrente e conto titoli pure prodotti in atti, alla quale si rinvia per l'elencazione di dettaglio delle operazioni asseritamente indebite.
In sede penale, è stata svolta un'indagine peritale (doc. 95 fasc. att.) avente ad oggetto i rapporti bancari intrattenuti tra e gli istituti di credito, e segnatamente la banca MP (c/c Parte_1
11994.17 intestato a ); la banca INTESA (c/c 6473 intestato a;
il Persona_2 Persona_2
(c/c 2287 intestato a;
il (c/c 17282 intestato a CP_4 Persona_2 CP_4
; il CREDEM (c/c 1220148-5 intestato a . Tali rapporti di c/c Parte_1 Persona_2 risultano cointestati (a eccezione del 17282) a e CP_4 Parte_1 CP_2
e “i nomi dei titolari compaiono tanto sugli assegni che negli ordini di bonifico, tanto in dare
[...] che in avere di banca, tanto congiuntamente che disgiuntamente”.
L'arco temporale considerato dal CTU è stato quello dal 1° luglio 2016 al 10 giugno 2021 (stante la diversa prescrizione quinquennale del reato di appropriazione indebita aggravata di cui il convenuto era imputato).
Con l'ulteriore delimitazione del campo di indagine: “si sono verificate le somme erogate a favore dai conti correnti e;
non si è tenuto conto delle erogazioni dai conti CP_2 Pt_1 Persona_2
ai conti;
non si è tenuto conto degli accrediti da a favore Persona_2 Parte_3 CP_2 di conti né degli accrediti da conti a favore di L'esame dei Persona_2 Persona_2 Pt_1 movimenti del bancomat e delle carte di credito si è rivelato infruttuoso, per l'impossibilità di risalire a quello dei due correntisti che fosse materialmente in possesso delle carte…”.
La sintesi delle conclusioni cui il CTU è pervenuto è la seguente. Il conto corrente 11994.17 presso banca MP7, intestato a , presenta una movimentazione complessiva nel periodo pari Persona_3
a € 1.050.920=, riferibili prevalentemente alla sottoscrizione e al realizzo di prodotti finanziari nonché alla provvista a questi destinata. Il conto evidenzia anche movimenti di accredito e addebito di spese correnti. Gli accrediti a vario titolo complessivamente destinati a favore sono i seguenti: CP_2
06.02.2017 bonifico M € 2.061= 08.09.2017 bonifico M € 2.000= 05.03.2018 bonifico M € 22.000= Le pagina 4 di 10 uscite complessivamente ascrivibili a sono pari a € 24.061=. Il conto corrente 2287 presso CP_2
BANCO BPM10, intestato a evidenzia prevalentemente movimenti per acquisto e Persona_3 vendita di titoli e/o altre attività finanziarie. La movimentazione complessiva del periodo in esame è di
€ 663.839=. Le uscite a vario titolo a favore sono le seguenti: 10.09.2018 dep. CP_2 CP_2
500152681 € 5.832=, 10.09.2018 dep. 500152681 € 7.867= Tali investimenti, per complessivi CP_2
€ 13.699= hanno alimentato un dossier titoli intestato al solo . Poi ci sono i 775.184,00 di Per_5
Credem, e cioè controvalore delle movimentazioni dal conto corrente CREDEM per l'acquisto di una polizza vita Simple Life a beneficio per euro 699.950,00 ed azioni Italia dep. per Controparte_2 euro 75.234,00 con conto deposito intestato al convenuto. Per un totale complessivo di euro 814.943,83
Deve evidenziarsi la correttezza dell'impianto metodologico che dà rilievo alle sole erogazioni dai conti “Bianchi” o – di somme sui conti personali di Pt_1 CP_2 CP_2
Ed infatti i trasferimenti di denaro sui conti intestati alla sola o cointestati non posso in alcun Pt_1 modo dirsi “indebitamente percepiti” dal convenuto, poiché si tratta di somme che permanevano nella piena disponibilità della Pt_1
Mentre per quanto riguarda i prelievi a mezzo bancomat e carta di credito non può che condividersi quanto osservato dal CTU in merito all'incertezza sulla disponibilità fisica delle carte bancarie. Infatti, anche nel presente procedimento, le stesse circostanze capitolate nella richiesta attorea di prova orale, ove ammesse, non sarebbero state idonee a provare l'allegazione difensiva attorea (e cioè che le carte erano in mano al a suo uso e consumo), ma anzi avrebbero piuttosto confermato che la carta CP_2 bancomat era in possesso della la quale in un'occasione avrebbe richiesto alla sorella Pt_1 Pt_4 di digitare credenziali e impostare funzioni sul display dello sportello bancomat per un prelievo
(circostanza peraltro, in mancanza di ulteriori e diversi riscontri, di per sé sola non idonea a dimostrare la dedotta incapacità della di operare prelievi automatici). Pt_1
L'unico periodo in cui è verosimile che le carte non siano state nella disponibilità della è Pt_1 quello in cui la dante causa delle odierne attrici è stata ricoverata in ospedale e in casa di riposo dal dicembre 2020 al maggio 2021 (doc. 37 fasc. att.).
Ma non vi è alcuna evidenza in atti che in tale periodo le carte fossero in uso al tanto più che CP_2 anche quest'ultimo era stato ricoverato per covid nell'aprile 2021 (doc. 7 fasc. conv. e doc. 65 fasc. att.).
Di talché non è possibile ritenere il convenuto responsabile per gli addebiti relativi al suddetto periodo, complessivamente pari ad euro 13.210,17; non sussistendo neppure alcun obbligo in capo al CP_2 come sostenuto dalla difesa attorea, di custodia delle carte bancarie per il solo fatto che egli era munito di procura notarile. pagina 5 di 10 Né è possibile dubitare della legittimità degli ulteriori addebiti per prelievi allo sportello, poiché essi sono stati eseguiti personalmente dalla la cui sottoscrizione delle relative ricevute sono da Pt_1 ritenersi autentiche alla luce degli esiti degli accertamenti grafologici svolti dal perito d'ufficio, il quale ha verificato la riconducibilità alla mano della anche delle firme apposte sugli assegni, ivi Pt_1 compresi quelli intestati a se stessa – ragione per la quale non vi è neppure motivo di ritenere non autografe le firme “non periziabili” (per le quali non è stato possibile per la qualità delle copie l'accertamento grafologico) -. La sorte del denaro contante di cui la sig.ra acquisiva in tal Pt_1 modo la disponibilità, nonché la destinazione del denaro movimentato a mezzo assegni a sua firma, non
è, ai fini della decisione, giuridicamente rilevante, atteso che la - nel pieno possesso delle sue Pt_1 facoltà, come infra più in dettaglio - aveva la più assoluta libertà di disporne come meglio credeva.
Quanto ai rimanenti importi oggetto di movimentazioni operate da in favore di se stesso, sono CP_2 pienamente condivisibili le motivazioni per le quali il giudice penale ha ritenuto l'odierno convenuto responsabile per il reato di appropriazione indebita con riguardo alle movimentazioni operate, quando la sig.ra era ricoverata presso la RSA e sottoposta ad amministrazione di sostegno;
operazioni Pt_1 compiute dal nel proprio esclusivo interesse ed in grave violazione di intuitiva evidenza degli CP_2 obblighi del mandatario con il conseguente obbligo risarcitorio in capo al convenuto per l'importo di euro 775.184,00. Tali motivazioni, che trovano puntuali riscontri documentali anche nel presente giudizio, sono sul punto esposte nella sentenza penale con tale illuminante e persuasiva chiarezza argomentativa, da poterle integralmente fare proprie, ritrascrivendole qui di seguito.
con ravvicinate disposizioni articolatosi nel breve volgere di circa un mese,
Controparte_2 repentinamente posto in essere nella costanza della procedura di amministrazione di sostegno della medesima - della quale egli aveva piena cognizione… -” (verbale del 19.4.2021 doc. 6 fasc. att.) “che, ricoverata, versava ormai in stato di decadimento cognitivo come accertato nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, nel corso di essa dal giudice tutelare, drenò l'ingente summa di euro 775.184 di proprietà della persona offesa, destinandola all'acquisto di attività finanziarie proprie, e segnatamente, come evidenziato dal nominato perito, sottoscrivendo esclusivamente a proprio nome in due riprese un prodotto assicurativo con beneficiario per euro 699.950 e
Controparte_2 dell'acquisto di azioni a credito del rapporto numero 58/9320814 -1 intestato a per
Controparte_2 euro 75.234. Le uscite complessivamente destinate a ammontano ad euro 775.084”.
Controparte_2
“La connotazione appropriativa di tale operazioni è resa univocamente palese dalle relative modalità attuative incentrate nella spoliazione di ogni titolarità delle ingenti risorse economiche che ne costituirono oggetto per plurime centinaia di migliaia di euro in capo alla persona offesa, che viceversa ne era proprietaria, drenandole dal relativo patrimonio, privandola della facoltà di poterne disporre, pagina 6 di 10 estromettendolo dalla relativa sfera di dominio del soggetto passivo in favore unicamente di quella propria mediante la sottoscrizione a proprio favore esclusivo della polizza investimenti e l'acquisto a proprio esclusivo nome di titoli, attingendo al conto CREDEM Cointestato con la e Pt_1 alimentato da giacenze esclusivamente della medesima persona offesa. La condotta fu repentinamente posta in essere dal prevenuto allorquando egli ebbe conoscenza della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno della persona offesa, anche dopo essere stato ascoltato dal giudice tutelare, quando si trovava ricoverata presso una RSA, ormai, come accertato in Parte_1 sede di consulenza tecnica d'ufficio svolta poco dopo, afflitta da decadimento cognitivo di grado medio caratterizzato da carenza nell'esame di realtà. Nessuna urgenza diversa da quella di mettere al riparo per se stesso una ingente porzione della ricchezza della persona offesa - proprio allorquando CP_2 fu reso edotto della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno alla persona
[...] offesa promossa a distanza dai familiari di , evidentemente prefigurandosi che a Parte_1 breve nulla più avrebbe potuto disporre del patrimonio della persona offesa - è collegabile alla condotta del prevenuto che, all'indomani stesso delle proprie dimissioni a seguito di un ricovero per covid in ragione del quale richiese un differimento nella audizione dinanzi al giudice tutelare e, indi, anche successivamente ad essa, si affrettò a distogliere plurime centinaia di migliaia di euro dalla titolarità e disponibilità della persona offesa, ormai giacente ricoverata presso una RSA” … “ estromettendolo dal relativo patrimonio in favore di quello esclusivo proprio” … “senza che l'imputato, neppure in via di mera allegazione, pur potendo vantare una pluridecennale esperienza e conoscenza del sistema bancario e dei relativi prodotti di investimento, abbia inteso dedurre quale motivo imponesse o consigliasse l'acquisto di tali prodotti finanziari e, soprattutto, la intestazione esclusiva proprio nome”… “a diverso esito non può pervenirsi sulla scorta nella circostanza che ebbe a Controparte_2 quantificare all'amministratrice di sostegno avvocato Marinaccio la entità del patrimonio della persona offesa inoltre 1.400.000 €, con ciò, secondo la deduzione difensiva, conteggiando anche la somma di euro 775.184, atteso che, da un lato, tale indicazione era da sé sola insufficiente a fornire ancorché implicito disvelamento della appropriazione e della destinazione della ingente somma di euro 775.184 al patrimonio personale proprio (essendo viceversa suscettibile dell'opposta lettura di celarle, non ostendendo il dimidiamento con esse attuato della ricchezza mobiliare della persona offesa)” … “e, dall'altro e soprattutto, esso non fu certamente accompagnato e neppure successivamente seguito dalla spontanea restituzione delle somme che ne costituirono un oggetto in favore di ”. Parte_1
Va da sé che, non trattandosi, per le motivazioni sovraesposte, di investimenti fatti nell'interesse della sig.ra alla massa ereditaria può e deve essere recuperata la sola somma illecitamente sottratta e Pt_1 non anche l'indebito profitto che il rag. avrebbe conseguito se le somme non fossero state CP_2
pagina 7 di 10 tempestivamente sequestrate in sede penale. E pertanto al patrimonio della de cuius in favore delle eredi devono essere restituite le liquidità sottratte, nell'importo anzidetto, e non già il controvalore all'attualità della polizza e dei titoli, dovendo semmai il vantaggio economico ottenuto illegalmente essere oggetto di confisca.
Anche con riferimento alle restanti somme confluite sui conti personali del su disposizione di CP_2 quest'ultimo, nel presente procedimento non sono stati acquisiti elementi di prova, ulteriori e diversi da quelli esaminati in sede dibattimentale, che consentano di discostarsi dal ragionamento che ha condotto alla sentenza di assoluzione per il reato di appropriazione indebita, il che rende superflua anche la loro quantificazione nel periodo dicembre 2013 – giugno 2016. Tanto più che, scorrendo le voci della relazione peritale di parte, il bonifico di in favore di se stesso di importo più rilevante è quello CP_2 di euro 22.000 eseguito nel periodo oggetto della CTU in sede penale, mentre nel periodo non esaminato si tratta di importi più contenuti per i quali valgono a maggiore ragione le considerazioni che seguono che escludono l'indebito e ancor più in generale il fondamento dell'assunto attoreo secondo cui tutti gli addebiti dei conti eccedenti complessivamente i 22.000 euro annui sarebbero stati oggetto di illecita apprensione da parte del convenuto.
In primo luogo, deve osservarsi che il compendio probatorio acquisito (ed in particolare la concomitanza di emissione di assegni circolari) non risulta sufficiente a ritenere fondata la tesi attorea secondo cui il avrebbe provveduto ad acquistare gli appartamenti nel Comune di Costa Serina CP_2
e l'autovettura con i denari della Nel 2007, infatti, per l'acquisto del primo immobile il Pt_1
ha ottenuto un finanziamento (doc. 10 fasc. conv.), mentre il prezzo del secondo appartamento Per_6
(anch'esso cointestato alla moglie) e dell'autovettura, ciascuno di poco superiore agli euro 30.000,00, appaiono assolutamente compatibili con le capacità reddituali dei coniugi (entrambi ex lavoratori dipendenti).
La tesi attorea secondo cui il avrebbe diffusamente abusato del rapporto di fiducia con la CP_2
a proprio vantaggio, sembra ignorare il dato incontrovertibile che l'attività di gestione del Pt_1 patrimonio mobiliare svolta dal ha consentito un aumento considerevole della ricchezza della CP_2 che godeva di un reddito non capiente a coprire le spese annue nell'ammontare indicato che Pt_1 parte attrice assume come veritiero, percependo solo una pensione di 700 euro mensili (circostanza non contestata), e per le quali dunque attingeva al capitale lasciatole in eredità dal marito di euro 800.000
(somma non contestata) che, grazie appunto agli investimenti operati al nei venti anni di CP_2 gestione, non ha subito alcuna decurtazione ma si è anzi notevolmente accresciuto.
Nel presente giudizio non è in discussione la capacità di intendere e di volere della sig.ra né la Pt_1 delega ad operare sui propri conti corrente o il consenso alla loro cointestazione né il conferimento pagina 8 di 10 della procura sono stati impugnati per vizio della volontà; vizio che sarebbe stato peraltro difficilmente desumibile dalla “dipendenza psicologica” della dal che, secondo parte attrice, Pt_1 CP_2 avrebbe connotato il rapporto in esame ma che la stessa difesa attorea non deduce mai essere tale da menomare la capacità della donna di compiere validamente atti dispositivi. Capacità che si ritiene sia rimasta intatta nel corso dell'intero rapporto, nonostante l'importante decadimento della Pt_1 nell'ultimo scorcio della sua vita, conseguente all'età e alla debilitazione della malattia e del prolungato ricovero presso la RSA. Assunto, peraltro, indispensabile a fondare anche la legittimazione attiva delle odierne attrici, le quali agiscono in qualità di eredi in forza di un testamento olografo redatto dalla in data 15 novembre 2021 (doc. 54 fasc. att.), della cui validità si potrebbe altrimenti dubitare, Pt_1 con il quale revocava ogni precedente testamento.
E proprio i precedenti atti di disposizione mortis causa della sono assai significativi al Pt_1 contempo sia delle sue capacità cognitive e volitive, di cui danno atto i notai roganti, sia della sua fiducia e gratitudine nei confronti del beneficiario del 60% del suo patrimonio in forza del CP_2 primo testamento pubblico del 17 gennaio 2013 (doc. 56), e poi dell'immobile e del 35% del patrimonio mobiliare con il testamento pubblico del 18 maggio 2020 e quello del 23 giugno 2020 (doc.
55); in quest'ultimo l'anziana donna – come già sopra ricordato - designava quale proprio amministratore di sostegno sempre l'odierno convenuto, il quale provvedeva di fatto già da tempo anche alla cura della sua persona, stante la lontananza dei parenti, come sostanzialmente incontestato in atti.
La sentenza penale che, benché non faccia stato nel presente giudizio, costituisce senza dubbio un assai importante argomento di prova qui corroborato da plurimi ed univoci riscontri del medesimo segno, ha dato atto della sussistenza, nella quotidianità di un ventennale rapporto tra le parti, di un generale e consapevole consenso della sig.ra in quel procedimento persona offesa, alle disposizioni del Pt_1 in proprio favore, di entità contenuta ed allineata agli importi dei bonifici direttamente eseguiti CP_2 dalla della cui validità non si ha motivo di dubitare. Pt_1
Così come può presumersi serenamente il consenso della mandante agli addebiti in questa sede contestati, a cominciare dalle modeste spese di manutenzione dell'autovettura, che metteva a CP_2 servizio della e delle ulteriori, alcune delle quali prescritte e altre di cui il convenuto ha Pt_1 comunque fornito giustificazioni in comparsa di costituzione, non smentite da alcuna puntuale contestazione dall'attrice nella successiva memoria.
L'inesperienza in materia finanziaria e di investimenti o anche più in generale di gestione di un patrimonio, non è certamente ragione sufficiente per ritenere che la de cuius, persona compus sui e di intelligenza normo dotata, sia stata “abbindolata” e indotta a mezzo di raggiri a compiere elargizioni in pagina 9 di 10 favore del Tanto più che, secondo la prospettazione della difesa attorea, la sig.ra era CP_2 Pt_1 stata più volte messa in guardia dagli ammonimenti dei parenti circa l'“invadenza” del e gli CP_2 eccessivi poteri conferiti a quest'ultimo, di cui ella era quindi perfettamente consapevole. E anzi, in mancanza di prova di un preciso accordo sulla gratuità del mandato o comunque sull'ammontare del compenso spettante al mandatario (secondo quanto dichiarato dal al GT egli avrebbe avuto CP_2 diritto ad una commissione di € 25,00 per ogni operazione), appare verosimile che molte delle singole disposizioni della sig.ra in favore del convenuto avessero natura di donazioni remunatorie che, Pt_1 come noto, non richiedono particolari oneri di forma. In ogni caso, poiché parte attrice, pur non avendo esercitato un'azione di rendiconto in senso stretto, ne lamenta più volte la mancanza nei propri scritti difensivi, appare opportuno richiamare infine la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.” (Cass. ordinanza n. 2810 del 05/02/2025).
La domanda attorea di restituzione, pertanto, non può trovare accoglimento se non per il minore importo suindicato di euro 775.184,00 oltre interessi moratori dalla diffida al saldo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta. Gli oneri di CTU, liquidati come da separato provvedimento, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna per le ragioni indicate in parte motiva, a restituire alle attrici l'importo di Controparte_2 euro 775.184,00 oltre interessi legali dalla diffida al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite che liquida in euro 1.734,78 per esborsi, 37.950,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
pone definitivamente a carico del convenuto gli oneri di CTU.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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