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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg11826 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11826 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. DE PAULIS FABIO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via E. Arlotta n. 6,
E
rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'avv. Parte_2
QUINTAVALLE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/01/2002
[...]
Per_ dalla cui unione nascevano due figli, il 15.05.2004, e il 27.08.2007, Per_2
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
11468/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG
17454/2023, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Avendo redditi propri i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
3) Il minore , nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente a
Napoli in via Canonico Scherillo n.7, mentre nulla si dispone in ordine
Per_ all'affidamento di in quanto maggiorenne.
4) Il minore trascorrerà con un genitore il 24,25,26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza; la Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, anche in questo caso secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
5) Il minore trascorrerà con il padre 15gg, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, periodo da comunicarsi entro il mese di maggio.
Per_ 6) Il verserà quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'importo mensile di €.500,00 (€250,00 per ciascun figlio) entro il 30 di Per_2
ciascun mese importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% di spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Napoli-COA, al quale le parti espressamente si riportano.
7) Il TA manifesta la volontà di riconoscere il 100% dell'assegno unico in favore della , impegnandosi a sottoscrivere la Parte_2
documentazione amministrativa utile a consentire alla la percezione Parte_2 integrale dell'assegno.
8) Spese interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di
2 mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 11/01/2002 (atto n.5, parte I, s., ufficio 29, reg. Atti
Matrimonio anno 2002);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11826 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. DE PAULIS FABIO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via E. Arlotta n. 6,
E
rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'avv. Parte_2
QUINTAVALLE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/01/2002
[...]
Per_ dalla cui unione nascevano due figli, il 15.05.2004, e il 27.08.2007, Per_2
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
11468/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG
17454/2023, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Avendo redditi propri i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
3) Il minore , nato a [...] il [...], viene affidato congiuntamente Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente a
Napoli in via Canonico Scherillo n.7, mentre nulla si dispone in ordine
Per_ all'affidamento di in quanto maggiorenne.
4) Il minore trascorrerà con un genitore il 24,25,26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza; la Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, anche in questo caso secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
5) Il minore trascorrerà con il padre 15gg, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, periodo da comunicarsi entro il mese di maggio.
Per_ 6) Il verserà quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'importo mensile di €.500,00 (€250,00 per ciascun figlio) entro il 30 di Per_2
ciascun mese importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% di spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Napoli-COA, al quale le parti espressamente si riportano.
7) Il TA manifesta la volontà di riconoscere il 100% dell'assegno unico in favore della , impegnandosi a sottoscrivere la Parte_2
documentazione amministrativa utile a consentire alla la percezione Parte_2 integrale dell'assegno.
8) Spese interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di
2 mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 11/01/2002 (atto n.5, parte I, s., ufficio 29, reg. Atti
Matrimonio anno 2002);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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