Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 19712
CASS
Sentenza 11 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 26380/2019, pubblicata il 11 luglio 2023. Le parti coinvolte nel procedimento sono un ricorrente e il fallimento di una società, con il primo che ha contestato l'aggiudicazione di un immobile in una procedura fallimentare, sostenendo che il bene fosse di comproprietà e non interamente del fallito. Il Tribunale di Lanciano aveva inizialmente accolto parzialmente il reclamo, ordinando il versamento della quota spettante alla reclamante, ma successivamente ha respinto il reclamo del ricorrente, ritenendo tardiva l'impugnazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che il provvedimento contestato non incideva in modo decisorio e definitivo sul diritto di comproprietà della reclamante, ma riguardava solo la fase di aggiudicazione. La Corte ha chiarito che, in ambito fallimentare, le vendite delegate devono seguire le disposizioni del codice di procedura civile, e che l'ordinanza emessa dal giudice delegato non è impugnabile per cassazione. Inoltre, ha stabilito che eventuali nullità verificatesi durante le operazioni delegate si trasmetteranno agli atti successivi, che potranno essere impugnati secondo le norme fallimentari. La Corte ha quindi fissato principi di diritto per chiarire l'applicabilità delle norme processuali nel contesto fallimentare.

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Massime1

Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.

Commentario1

  • 1Il reclamo ex art. 591 ter c.p.c.: orientamenti giurisprudenziali rilevanti
    De Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 19712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19712
Data del deposito : 11 luglio 2023

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