Sentenza 11 luglio 2023
Massime • 1
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Commentario • 1
- 1. Il reclamo ex art. 591 ter c.p.c.: orientamenti giurisprudenziali rilevantiDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 19712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19712 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies”. La norma, nella parte qui di interesse, disciplina incidenti concernenti difficoltà incontrate nel suo agire dal professionista delegato ovvero la ritualità del suo operato. Tenuto conto dell’ambito applicativo della disposizione, e considerato che l’ordinanza di vendita, in caso di delega delle operazioni, è predisposta dal giudice, va dunque in primo luogo escluso che nel caso in esame fosse possibile contestare con un simile mezzo, anziché con l’ordinario reclamo ex art. 26 l. fall., l’ illegittimità (nascente dall’ordinanza di vendita, la cui nullità in parte qua si è riverberata sugli atti successivi) dell’ estensione dell’esecuzione collettiva al diritto della comproprietaria residuato dopo lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 cod. civ.. Il Tribunale di Lanciano, presumibilmente applicando il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione (v., fra molte, Cass. 3338/2012, Cass. 12872/2016), si è tuttavia attenuto all’errata qualificazione da parte del G.D. dell’originario reclamo proposto da Di SI contro il verbale di aggiudicazione e ha sostenuto (a pag. 2 del provvedimento impugnato) che “la vendita di immobili su delega ex art. 591-bis cod. proc. civ. nell’ambito di una procedura fallimentare implica che il reclamo avverso gli atti del delegato alle vendite venga sussunto sotto la previsione dell’art. 591-ter cod. proc. civ., colla conseguente inapplicabilità del reclamo previsto dall’art. 36 legge fallimentare, riservato ai reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore. Tuttavia la ricezione della Firmato Da: CRISTIANO MAGDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab - Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9 Firmato Da: PAZZI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fddf55153d9c06b7ccce9f83204d8b2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Numero di raccolta generale 19712/2023 Data pubblicazione 11/07/2023 5 di 7 procedura esecutiva sul punto finisce qui, in presenza di una lex specialis per l’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato”. Questa conclusione sarebbe stata corretta (cfr. Cass. 10925/2007) sulla scorta dell’originaria formulazione della norma, anteriore alle modifiche di cui al d. l. 83/2015 cit. (nonché, va aggiunto, sulla scorta della sua nuova formulazione, introdotta, a seguito di un sostanziale revirement del legislatore, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022), che prevedeva (e prevederà, a partire dal 30 giugno 2023, ma per i soli procedimenti introdotti dopo tale data) che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo dovesse (e dovrà) essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., cui, in sede concorsuale, corrisponde l’art. 26 l.f.. La conclusione risulta, invece, errata alla luce del testo dell’art. 591- ter cod. proc. civ. vigente ratione temporis, che anche nell’ambito di una procedura concorsuale, sostituito il G.D. al G.E., deve trovare applicazione nella sua interezza, poiché l’incipit dell’art. 26 l. fall. prevede espressamente che contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo “salvo che sia diversamente disposto”. Eccezione che nel caso di specie ricorre indubitabilmente, dato che la norma dell’esecuzione individuale prevede un proprio autonomo sistema di impugnazione. Né è possibile sostenere che il disposto dell’art. 591-ter, ultimo periodo, cod. proc. civ. sia incompatibile con la disciplina fallimentare e non possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. fall., giacché in ambito concorsuale non esiste un principio generale secondo cui tutti i provvedimenti del G.D. debbono essere impugnati nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 26 l. fall. piuttosto che secondo le modalità previste per il singolo atto (come avviene, ad esempio, nel caso dell’art. 36 l. fall.). Firmato Da: CRISTIANO MAGDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab - Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9 Firmato Da: PAZZI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fddf55153d9c06b7ccce9f83204d8b2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Numero di raccolta generale 19712/2023 Data pubblicazione 11/07/2023 6 di 7 Pertanto, la previsione all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile fa sì che la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. si applichi nella sua interezza. Se così è, si estendono conseguentemente anche all’ambito fallimentare non solo la necessità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies avverso il provvedimento emesso dal G.D. ex art. 591-ter, secondo periodo, cod. proc. civ., ma anche gli approdi a cui è giunta questa Corte nell’interpretazione della norma in discorso. Dunque, anche in ambito fallimentare l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti resi dal G.D. nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591- bis cod. proc. civ. non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (si vedano in questo senso, ex multis, rispetto alle esecuzioni individuali Cass. 12238/2019 e Cass. 15441/2020); ne discende, ulteriormente, che eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 26 l. fall., quale mezzo corrispondente, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (v. Cass. 12238/2019). Deve perciò essere fissato il seguente principio: “nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. (quest’ultimo nel Firmato Da: CRISTIANO MAGDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab - Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9 Firmato Da: PAZZI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fddf55153d9c06b7ccce9f83204d8b2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Numero di raccolta generale 19712/2023 Data pubblicazione 11/07/2023