TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
12552/2024
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO BRENGA FERNANDO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO BUFFONI MARIA
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/10/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 9.11.2021, alle ore16:00,subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta CP_1 dall' con il provvedimento del 6.04.2022: CP_2
c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 9.11.2021, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 5% almeno (come da relazione ctp del
Dott. Prof. o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU. Di cui si Persona_1 chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità;
d) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 5% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2.In punto di fatto parte ricorrente ha dedotto di avere svolto l'attività di idraulico industriale presso la “Saviera Srls” corrente a Como, al Viale Masia n.29, dal 08/02/2021fino al 09/01/2022 e che il giorno 9.11.2021, alle ore 16:10 circa ha subito un infortunio mentre svolgeva la propria attività lavorativa consistito in una violenta distorsione del gomito e del polso destro, con contusione della regione del gomito omolaterale.
Il ricorrente, a causa del predetto trauma, veniva successivamente trasportato presso il pronto soccorso di Sesto San Giovanni con diagnosi di traumatismi di gomito, avambraccio e polso, con prognosi di giorni 8 e veniva aperto l'infortunio presso l' con la documentazione necessaria ed CP_1 iscritto al n. 518850959, con invio presso la sede dei successivi certificati continuativi. CP_1
L'istruttoria amministrativa e sanitaria della pratica si concludeva con l'emissione del provvedimento datato 03/03/2022 (doc. 4 ) con il quale veniva riconosciuto l'infortunio come avvenuto in CP_1 occasione di lavoro con conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta indennizzabile sino al
01/03/2022. Non si riscontravano menomazioni dell'integrità psicofisica superiori al minimo indennizzabile (assenza postumi).
In data 18/03/2022 perveniva documentazione medica per ricaduta recante il periodo di prognosi dal
16/03/2022 al 16/04/2022 (cfr.5). La conseguente istruttoria sanitaria si concludeva con l'emissione del provvedimento datato 23/03/2022 (doc. 6), con il quale non veniva riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione per i giorni di ricaduta, in quanto attribuiti a malattia comune.
In data 23.03.2022 veniva comunicato dall' , in merito alla pratica sopra descritta, che: “per CP_1
l'infortunio/malattia professionale di cui sopra è stata corrisposta, da parte di questo Istituto,
l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro e che per il periodo sopra indicato non può essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto è da attribuire a malattia comune”.
In data 25/03/2022 veniva inviata opposizione con relativa certificazione medica a mezzo raccomandata con A/r ricevuta dall' ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 1124/1965, art. 104. CP_1
Successivamente, in data 6.04.2022, la visita collegiale si concludeva col seguente esito: “valutata
l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”
Parte ricorrente, a supporto delle proprie pretese, allega relazione medico – legale del Dott. Prof. il quale afferma la presenza del nesso di causalità tra l'evento occorso sopra Persona_1 descritto ed i danni subiti precisando che “dall'evento in oggetto è derivato un danno di pertinenza medico-legale così valutabile: invalidità temporanea al 75% per 15gg; invalidità temporanea al 50% per 45gg; invalidità temporanea al 25% per 45gg; invalidità temporanea al 12,5% per 45gg”.
3. L'eccezione d'interesse ad agire svolta nella memoria di costituzione è fondata;
con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzitutto, non v'è interesse alla domanda di accertamento della natura di infortunio lavorativo al sinistro occorso in data 9.11.2021, posto che è pacifico e documentale che l'evento sia stato riconosciuto come infortunio lavorativo da parte dell' (doc. 4 ). CP_1 CP_1
Non v'è parimenti alcun interesse all'accertamento di un danno biologico nella misura del 5% posto che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, la soglia minima per ottenere l'indennizzo per danno CP_1 biologico è fissata al 6% di menomazione permanente. Un accertamento del 5% dunque non porterebbe alcuna utilità concreta in capo al ricorrente e, peraltro, coincide esattamente con quanto già riconosciuto dall' che per l'appunto ha riscontrato che non sussiste un danno biologico pari CP_1 ad almeno il 6%.
Quanto all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, per asserita ricaduta dal 16/03/2022 al
16/04/2022, che ha qualificato come malattia comune va osservato che lo stesso perito di parte CP_3 indica 15 di giorni di inabilità temporanea al 75%, 45 al 50%, 45 al 25% e ulteriori 45 al 12,50, per un totale complessivo di 150 giorni di inabilità parziale. Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 68 T.U.
1124/1965 l' non eroga prestazioni per l'inabilità parziale e pertanto il ricorrente non può CP_2 avanzare alcuna pretesa di erogazione di prestazioni economiche in relazione a tale voce di inabilità.
Si precisa che, a voler seguire le indicazioni del perito di parte ricorrente, l' potrebbe CP_2 astrattamente la restituzione di quanto erogato a suo tempo per inabilità temporanea assoluta sino al
01.03.2022, atteso che ora il perito di controparte qualifica tale periodo come inabilità parziale e dunque come tale escluso dall'indennizzo dell' . Non v'è interesse, dunque, all'accertamento CP_2 della riconducibilità del periodo ritenuto di “ricaduta” all'infortunio occorso, posto che è escluso che ricorra in ogni caso inabilità totale con conseguente esclusione di qualsivoglia erogazione da parte dell' . CP_1
Mutuando le parole della Suprema Corte, può dirsi che “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”. (Cass. civ.,Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29474). La carenza di interesse ad agire comporta inammissibilità, non rigetto, perché è una condizione dell'azione e non attiene al merito (Cass. civ., Sez. 3, n.
19268/2016; Sez. Un., n. 27187/2006).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida nella misura di euro 400,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Sentenza esecutiva.
Milano,
20/11/2025
Il Giudice
Camilla TE
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO BRENGA FERNANDO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO BUFFONI MARIA
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/10/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 9.11.2021, alle ore16:00,subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta CP_1 dall' con il provvedimento del 6.04.2022: CP_2
c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 9.11.2021, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 5% almeno (come da relazione ctp del
Dott. Prof. o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU. Di cui si Persona_1 chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità;
d) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 5% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2.In punto di fatto parte ricorrente ha dedotto di avere svolto l'attività di idraulico industriale presso la “Saviera Srls” corrente a Como, al Viale Masia n.29, dal 08/02/2021fino al 09/01/2022 e che il giorno 9.11.2021, alle ore 16:10 circa ha subito un infortunio mentre svolgeva la propria attività lavorativa consistito in una violenta distorsione del gomito e del polso destro, con contusione della regione del gomito omolaterale.
Il ricorrente, a causa del predetto trauma, veniva successivamente trasportato presso il pronto soccorso di Sesto San Giovanni con diagnosi di traumatismi di gomito, avambraccio e polso, con prognosi di giorni 8 e veniva aperto l'infortunio presso l' con la documentazione necessaria ed CP_1 iscritto al n. 518850959, con invio presso la sede dei successivi certificati continuativi. CP_1
L'istruttoria amministrativa e sanitaria della pratica si concludeva con l'emissione del provvedimento datato 03/03/2022 (doc. 4 ) con il quale veniva riconosciuto l'infortunio come avvenuto in CP_1 occasione di lavoro con conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta indennizzabile sino al
01/03/2022. Non si riscontravano menomazioni dell'integrità psicofisica superiori al minimo indennizzabile (assenza postumi).
In data 18/03/2022 perveniva documentazione medica per ricaduta recante il periodo di prognosi dal
16/03/2022 al 16/04/2022 (cfr.5). La conseguente istruttoria sanitaria si concludeva con l'emissione del provvedimento datato 23/03/2022 (doc. 6), con il quale non veniva riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione per i giorni di ricaduta, in quanto attribuiti a malattia comune.
In data 23.03.2022 veniva comunicato dall' , in merito alla pratica sopra descritta, che: “per CP_1
l'infortunio/malattia professionale di cui sopra è stata corrisposta, da parte di questo Istituto,
l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro e che per il periodo sopra indicato non può essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto è da attribuire a malattia comune”.
In data 25/03/2022 veniva inviata opposizione con relativa certificazione medica a mezzo raccomandata con A/r ricevuta dall' ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 1124/1965, art. 104. CP_1
Successivamente, in data 6.04.2022, la visita collegiale si concludeva col seguente esito: “valutata
l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”
Parte ricorrente, a supporto delle proprie pretese, allega relazione medico – legale del Dott. Prof. il quale afferma la presenza del nesso di causalità tra l'evento occorso sopra Persona_1 descritto ed i danni subiti precisando che “dall'evento in oggetto è derivato un danno di pertinenza medico-legale così valutabile: invalidità temporanea al 75% per 15gg; invalidità temporanea al 50% per 45gg; invalidità temporanea al 25% per 45gg; invalidità temporanea al 12,5% per 45gg”.
3. L'eccezione d'interesse ad agire svolta nella memoria di costituzione è fondata;
con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzitutto, non v'è interesse alla domanda di accertamento della natura di infortunio lavorativo al sinistro occorso in data 9.11.2021, posto che è pacifico e documentale che l'evento sia stato riconosciuto come infortunio lavorativo da parte dell' (doc. 4 ). CP_1 CP_1
Non v'è parimenti alcun interesse all'accertamento di un danno biologico nella misura del 5% posto che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, la soglia minima per ottenere l'indennizzo per danno CP_1 biologico è fissata al 6% di menomazione permanente. Un accertamento del 5% dunque non porterebbe alcuna utilità concreta in capo al ricorrente e, peraltro, coincide esattamente con quanto già riconosciuto dall' che per l'appunto ha riscontrato che non sussiste un danno biologico pari CP_1 ad almeno il 6%.
Quanto all'ulteriore periodo di inabilità temporanea, per asserita ricaduta dal 16/03/2022 al
16/04/2022, che ha qualificato come malattia comune va osservato che lo stesso perito di parte CP_3 indica 15 di giorni di inabilità temporanea al 75%, 45 al 50%, 45 al 25% e ulteriori 45 al 12,50, per un totale complessivo di 150 giorni di inabilità parziale. Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 68 T.U.
1124/1965 l' non eroga prestazioni per l'inabilità parziale e pertanto il ricorrente non può CP_2 avanzare alcuna pretesa di erogazione di prestazioni economiche in relazione a tale voce di inabilità.
Si precisa che, a voler seguire le indicazioni del perito di parte ricorrente, l' potrebbe CP_2 astrattamente la restituzione di quanto erogato a suo tempo per inabilità temporanea assoluta sino al
01.03.2022, atteso che ora il perito di controparte qualifica tale periodo come inabilità parziale e dunque come tale escluso dall'indennizzo dell' . Non v'è interesse, dunque, all'accertamento CP_2 della riconducibilità del periodo ritenuto di “ricaduta” all'infortunio occorso, posto che è escluso che ricorra in ogni caso inabilità totale con conseguente esclusione di qualsivoglia erogazione da parte dell' . CP_1
Mutuando le parole della Suprema Corte, può dirsi che “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”. (Cass. civ.,Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29474). La carenza di interesse ad agire comporta inammissibilità, non rigetto, perché è una condizione dell'azione e non attiene al merito (Cass. civ., Sez. 3, n.
19268/2016; Sez. Un., n. 27187/2006).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida nella misura di euro 400,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Sentenza esecutiva.
Milano,
20/11/2025
Il Giudice
Camilla TE