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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De
Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale per l'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) con sede in Viale Matteotti, Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
147, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale resa su foglio separato, depositata telematicamente e da considerare materialmente congiunta al presente atto, dall'avv. prof. Marco Sica (C.F.
- numero di telefax 02/76024409 - PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il domicilio Email_1 digitale Email_1
Parte appellante
CONTRO
(P.IVA n. , con sede in Sanremo, Via Controparte_1 P.IVA_2
Fratti, 5, rappresentato e difeso in primo grado in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c., dall'avv. Salvatore IO (C.F. ) C.F._2
Parte appellata
Oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettive richieste in atti.
Svolgimento della causa
La con atto di citazione impugnava la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Sanremo, resa nella causa iscritta al n. R.G. 1129/2023 in data 27.05.2024.
Assumeva l'appellante che allo Studio Legale IO veniva notificato il verbale n.
VI00038161 Registro 23000017653, ADI VX23000000017984 redatto il 21.04.2023 per infrazione dell'art. 142, comma 9, Codice della Strada rilevata il 20.04.2023 in corrispondenza della S.S. Aurelia bis (Variante di Sanremo) al km 003+150 in direzione Pa Ovest nel territorio del Comune Sanremo ed avverso il predetto verbale, il medesimo
Studio Legale IO proponeva ricorso in opposizione al Giudice di Pace di
Sanremo in data 21.06.2023.
Deduceva che il Giudice di Pace fissava l'udienza per il 11.12.2023 e la Parte_1 si costituiva ritualmente in giudizio, contestando le doglianze del ricorrente.
[...]
Aggiungeva che all'udienza dell'11.12.2023 il Giudice di Pace concedeva alle parti termine per memorie integrative, rinviando al 22.04.2024.
La Provincia di depositava la sua memoria integrativa, facendo rilevare, tra Pt_1
l'altro, che la Provincia aveva autorità ed autorizzazione per l'installazione del dispositivo, all'uopo depositando:
- l'atto di affidamento in concessione da parte di A.N.A.S. all'Autostrada dei Fiori
S.p.a., proprietaria, rinvenibile all'interno dell'articolo 2 della Convenzione aggiuntiva del 9 giugno 1992;
- certificazione di taratura del dispositivo automatico di rilevazione della velocità indicato nel verbale di accertamento;
- certificazione di approvazione del dispositivo automatico di rilevazione della velocità indicato nel verbale di accertamento;
- certificazione di verifica della funzionalità del dispositivo di rilevazione della velocità indicato nel verbale di accertamento;
- decreto del Prefetto che autorizza l'installazione del dispositivo di rilevazione della velocità nel tratto di strada comunale interessata. pag. 2/8 Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso dell'opponente.
Interponeva appello la . Parte_1
Si costituiva l'appellato con memoria, chiedendo il rigetto dell'avverso appello.
All'udienza del 18.12.2024 il Tribunale rinviava all'udienza del 28.05.2025 per precisazione conclusioni e discussione orale con termini per note.
Le parti depositavano le note autorizzate.
L'udienza del 28.5.25 veniva differita all'udienza del 25.06.2025 per concomitanti impegni professionali del legale dell'appellante.
In ultimo all'udienza del 25.6.25 la causa veniva introitata in decisione.
Sulla ammissibilità dell'appello
Prima di passare al merito dei motivi, va rilevato che il presente giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso.
Per contro l'art. 7 del D. Lgs 150 del 2011 prevede che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro, analogamente che per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione (cfr. art.6).
Di conseguenza anche il giudizio di appello segue il rito del lavoro (cfr. Cassazione ordinanza n. 5197 del 20 febbraio 2023).
Tuttavia, nel caso di specie l'atto di citazione è stato iscritto a ruolo il 5.7.2024 e la sentenza è stata pubblicata il 27.5.2024; dunque in assenza di prova della notifica della sentenza di primo grado, il termine per impugnarla è di sei mesi ex art 327 cpc.
Pertanto, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 159 comma terzo c.p.c. alla conversione dell'atto erroneamente proposto, essendo stata la citazione depositata entro il termine c.d. “lungo” di cui all'art 327 c.p.c., dichiara ammissibile l'appello proposto.
motivi della decisione con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza violava il principio ne eat iudex ultra petita partium, perché è stato rilevato un vizio non dedotto pag. 3/8 dall'opponente, ossia quello della mancata omologazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione.
In sintesi, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.., che ricorre quando “il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi)” (da ultimo, Cass., sez. VI, 20.7.2022, ord. za n. 22761).
L'appellato ha controdedotto sul punto che si fa presente che nei mezzi istruttori
l'opponente, attuale appellato, aveva chiesto che l'Organo accertatore depositasse in udienza tutta la documentazione inerente le varie certificazioni che dimostrassero la regolarità del funzionamento delle apparecchiature, tra cui il certificato inerente
l'omologazione del dispositivo automatico di rilevazione della velocità ed a ciò non è stato ottemperato, malgrado il Giudice di Pace avesse ordinato alla Parte_1
di depositare la relativa documentazione. A seguito dell'omesso deposito della
[...] documentazione, il Giudice di Pace di Sanremo giustamente ha dovuto accogliere il ricorso con la sentenza in questa sede impugnata”.
Il primo motivo di appello è fondato.
La motivazione della sentenza gravata parte dal presupposto che “Entrambi gli atti delle parti (ricorrente e resistente) pongono l'attenzione sulla annessa questione dell'omologazione ed approvazione del dispositivo di Autovelox”
Continua la motivazione che “Nonostante le numerose pronunce sulla questione, non si
è ancora giunti ad una interpretazione unanime o, quantomeno, predominante in merito all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 142, comma 6, del Codice della
Strada e dell'art. 192 del regolamento di attuazione al Codice della Strada in merito alle procedure di approvazione e omologazione dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
Malgrado il riconoscimento pressoché pacifico della differenza sostanziale tra le due procedure, ad animare il dibattito è la contrapposizione tra la tesi che, in ragione di tale differenza, ritiene necessarie entrambe, al fine della validità dell'accertamento del superamento della velocità e la tesi che, al contrario, nonostante la diversità, considera
pag. 4/8 omologazione e approvazione alternative tra loro e, quindi, sufficiente una sola di esse.”
Dopo aver citato i diversi indirizzi giurisprudenziali, conclude la parte motiva: “Reputa, pertanto, questo giudicante, la fondatezza del ricorso sul punto illegittimità dell'accertamento, stante la mancata produzione, da parte del resistente della prova dell'avvenuta omologazione del dispositivo utilizzato per rilevare la sanzione.”
Sta di fatto che il ricorso presentato dal ricorrente era rubricato con tre motivi:
- il primo motivo errata identificazione del responsabile in solido ed errata notificazione
- il secondo motivo difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati
- il terzo motivo incompetenza territoriale dell'Organo o Ente accertatore
Invero il terzo motivo è rubricato al n. 4, si ritiene per un refuso del ricorrente.
Orbene il primo motivo è assolutamente distonico con la vexata quaestio della necessarietà della omologazione e approvazione se alternative ed equipollenti oppure se devono coesistere entrambe.
Il secondo motivo verte sul difetto di motivazione per mancanza della indicazione del decreto Prefettizio che “non permette di risalire all'esistenza o meno della necessaria autorizzazione all'utilizzo dell'autovelox sulla strada considerata”. Così testualmente riporta il ricorso. Partendo da tale doglianza non si riesce nemmeno con uno sforzo interpretativo a giungere alla disamina della questione della necessarietà della omologazione (in luogo della sola approvazione) dell'apparecchiatura oggetto della motivazione della sentenza gravata.
Il terzo motivo invece sulla incompetenza territoriale è totalmente altro rispetto alla questione accolta in sentenza.
Ora, che il Giudice di prime cure parta dal presupposto che veniva instaurato il contraddittorio sul punto (omologazione-approvazione), è da ritenersi circostanza irrilevante. Che le parti abbiano controvertito sulla necessarietà o meno della omologazione pure è irrilevante.
La questione non era stata sottoposta dal ricorrente all'adito giudice con la sua opposizione, nemmeno latamente.
Anzi era rimasta del tutto estranea alla causa petendi ed al petitum dell'opposizione. pag. 5/8 Ebbene la sentenza emessa in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada (ex art 6 D.lgs 150/2011) deve rispondere ai vizi denunciati e sollevati dall'opponente nel suo ricorso ed il giudice non può rilevarne altri ex officio.
Non può essere condiviso l'assunto che nel giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa e in quello a verbale di accertamento di violazione al CDS la cognizione
è estesa all'intero rapporto.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al G.d.P., di un giudizio d'accertamento sulla legittimità della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per
l'opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l'opposizione stessa, sicche' il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (da ultimo, Cass. 18.1.10 n.
656 e richiami ivi); tanto meno può estendere il proprio potere decisionale alla valutazione della legittimità d'un atto amministrativo estraneo al thema decidendum neppure indirettamente dedotta e contestata nella sua valenza di atto presupposto, tra
l'altro divenuto in precedenza inoppugnabile, e disporre d'un oggetto e nei confronti
d'un soggetto comunque estranei al giudizio (Cass. Sentenza n.18457 del 06/08/2010).
Pertanto, sussiste la denunciata violazione dell'art 112 cpc.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
Dunque, la sentenza di primo grado va riformata.
Poiché la sentenza gravata non si è pronunciata sui motivi del ricorso presentato in primo grado, si ritiene che essi vadano esaminati dal Giudice di appello.
Ebbene vero è che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di pag. 6/8 “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014).
Ritenuto che ricorre l'ipotesi dell'assorbimento proprio;
sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. 22 giugno
2022, n. 12193; Cass. 30 maggio 2018, n. 13534).
Ritenuto altresì che l'appellato non aveva un onere di riproposizione dei motivi in appello avendo ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno: ossia l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale gravato.
Pertanto, a seguire si passano in disamina i motivi svolti in primo grado dall'appellato:
I. Sul primo motivo del ricorso in opposizione.
Il ricorrente eccepiva l'errata identificazione del responsabile in solido ed errata notificazione. Tuttavia, benché vi sia indicato nel verbale “STUDIO LEGALE
SCIORTINO NELLA PERSONA DEL LEGALE R.”, in luogo di
[...]
, si rileva che tutti i dati (compreso il codice fiscale) erano Controparte_2 corretti;
dunque, alcun dubbio sulla identificazione del destinatario ed alcuna lesione della difesa del ricorrente sussistono, così come non vi sono dubbi sul destinatario. Tra l'altro la proposizione del ricorso è la conferma che il verbale impugnato è entrato nella sua sfera giuridica.
II. Sul secondo motivo del ricorso in opposizione.
Differentemente da come dedotto dal ricorrente, il Decreto Prefettizio è indicato nel verbale opposto (cfr. seconda pagina del verbale nella parte descrittiva strumentazione a postazione fissa) ed autorizza l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 CDS senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S.. Peraltro, detti decreti pag. 7/8 venivano prodotti anche dall'amministrazione resistente in giudizio. Dunque, anche il secondo motivo va rigettato
III. Sul terzo motivo del ricorso in opposizione.
Anche tale motivo è infondato laddove è indubbio che nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale possono irrogare le sanzioni al codice della strada.
Pertanto, decidendo nel merito dell'opposizione proposta, essa va conclusivamente rigettata.
Si ritiene equa la compensazione delle spese del giudizio di appello in forza del rilievo che il Giudice di primo grado si è pronunciato in violazione dell'art 112 cpc
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla , riforma la Parte_1 sentenza gravata per violazione dell'art 112 cpc e, decidendo nel merito dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, rigetta il ricorso originariamente proposto con conferma del verbale gravato.
- compensa le spese tra le parti.
Imperia, 30.06.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
pag. 8/8