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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4648 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MARITATO LELIO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di “note di udienza di trattazione scritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo, in particolare, che poiché il lavoro che abitualmente svolgeva (operaio edile) comportava l'assunzione ed il mantenimento di posture scorrette ed antiergonomiche della colonna vertebrale la prosecuzione dell'attività lavorativa avrebbe potuto comportare recrudescenza e persistenza della fenomenologia dolorosa e disfunzionale.
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta Il CTU, replicando alle osservazioni del ricorrente alla bozza di consulenza, (di contenuto sostanzialmente analogo a quelle sollevate con il ricorso introduttivo di lite) evidenziava che “le modeste manifestazioni che emergono dal referto RMN lombosacrale del 29.6.24 (segni di spondilosi e lievi protrusioni discali) sono espressione non di una sindrome da compressione con sintomatologia deficitaria e nemmeno di una sindrome da interruzione caratterizzata da paralisi radicolari, bensì di una sindrome da irritazione con sintomatologia esclusivamente algica, come clinicamente evidenziata anche dallo specialista nella sua recente visita del 11.7.24” escludendo in tal senso che la patologia ( con sintomatologia algica e terapia farmacologica) potesse essere ritenuta tale da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e considerata la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4648 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 22/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MARITATO LELIO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di “note di udienza di trattazione scritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo, in particolare, che poiché il lavoro che abitualmente svolgeva (operaio edile) comportava l'assunzione ed il mantenimento di posture scorrette ed antiergonomiche della colonna vertebrale la prosecuzione dell'attività lavorativa avrebbe potuto comportare recrudescenza e persistenza della fenomenologia dolorosa e disfunzionale.
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta Il CTU, replicando alle osservazioni del ricorrente alla bozza di consulenza, (di contenuto sostanzialmente analogo a quelle sollevate con il ricorso introduttivo di lite) evidenziava che “le modeste manifestazioni che emergono dal referto RMN lombosacrale del 29.6.24 (segni di spondilosi e lievi protrusioni discali) sono espressione non di una sindrome da compressione con sintomatologia deficitaria e nemmeno di una sindrome da interruzione caratterizzata da paralisi radicolari, bensì di una sindrome da irritazione con sintomatologia esclusivamente algica, come clinicamente evidenziata anche dallo specialista nella sua recente visita del 11.7.24” escludendo in tal senso che la patologia ( con sintomatologia algica e terapia farmacologica) potesse essere ritenuta tale da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e considerata la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4648 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 22/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale