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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2015 previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità ex articolo 2051 c.c. tra
nato a [...] il [...], C.F. : Parte_1 C.F._1 Parte_2
C. F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 Pt_3
C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._3 [...]
, C.F. nato a [...] il [...], e ivi residenti, in via Parte_4 C.F._4
Pola n. 3, elettivamente domiciliati in Cosenza, Via Padula n.7, presso lo studio dell'avv.
Manuela Bevacqua da cui sono rappresentati per mandato in atti;
attori
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avente sede in 87100 Cosenza, Via San Martino snc (P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ORESTE MORCAVALLO, per mandato in atti;
convenuta nonché
; Controparte_2
Terza chiamata contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni attori – premettendo di essere proprietari di quattro unità immobiliari site in via pola n. 3, Cosenza, con pertinenziale ampio giardino, adiacente all'area di proprietà della struttura ospedaliera di Cosenza ove si trovano le vasche antincendio in uso alla stessa, generatrici di diffusi fenomeni di allagamento nella relativa proprietà accertati pure dai Vigili del Fuoco intervenuti - hanno evocato in giudizio l al fine di riconoscere la responsabilità Controparte_1
della convenuta ex articolo 2051 c.c. per i danni causati alla proprietà degli attori e per l'effetto: “– ordinare alla denunciata di porre immediato rimedio, Controparte_1 eliminando la causa degli allagamenti che causano il danno;
– ordinare, altresì, all' di CP_1 risarcire il danno arrecato, da quantificarsi come da allegata perizia. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi al procuratore antistatario”. Danni quantificati nella somma di
Nel costituirsi, la convenuta ha eccepito la nullità della domanda per CP_1
indeterminatezza, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
onde essere tenuta indenne delle richieste risarcitorie spiegate Controparte_2
nonché eccepito l'esecuzione, medio tempore, delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni lamentati.
Esteso il contraddittorio nei confronti della , rimasta Controparte_2
tuttavia contumace, disposti alcuni rinvii per bonario componimento, espletata prova orale e ctu, la causa viene per la decisione.
Preliminarmente, ritiene chi scrive che l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda sia infondata, essendo puntualmente allegati petitum e causa petendi dell'azione risarcitoria spiegata.
Ciò posto, deve ritenersi cessata la materia del contendere quanto alla domanda di esecuzione dell'obbligo di rimuovere le cause dei danni lamentati, atteso che risulta pacifico che l abbia, per il tramite della società Mastrosimone Costruzione CP_1
s.r.l ha ripristinato il funzionamento dei gruppi di spinta nonché ha sostituito n. 4 vasi di espansione su gruppo di spinta e che tale intervento è stato eseguito in ottemperanza alla segnalazione ricevuta in data 02.01.2021 dal Comando dei
VV.UU. di Cosenza.
La risoluzione della problematica infiltrativa, peraltro, è stata riscontrata dal ctu in corso di causa, che ha verificato lo stato dei luoghi e raccolto le dichiarazioni in tal senso confermative da parte di taluno degli attori nel corso delle operazioni peritali del 21/12/2023.
La domanda di risarcimento dei danni è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto richiesto da parte attrice.
Ed invero, il consulente nominato in corso di causa – previo idoneo sopralluogo, con accertamento immune da vizi logici, congruamente motivato e documentato da compendio fotografico - ha confermato la sussistenza dei danni lamentati e la relativa imputabilità alla condizione delle vasche antincendio in uso alla convenuta.
Questi ha chiarito, infatti, che “in conseguenza dell'avvenuto danneggiamento dei vasi di espansione dell'impianto idrico antincendio in uso all - per come Controparte_1 chiaramente desumibile dalla documentazione in atti - dalle vasche della riserva idrica antincendio si sono verificati periodicamente episodi di riversamento di notevoli quantità di acqua all'interno del giardino e dell'area pavimentata a servizio dell'appartamento di proprietà degli attori. Le vasche della riserva idrica antincendio ad uso dell
[...] risultano poste ad una quota più alta rispetto al piano del Controparte_3 confinante giardino a servizio dell'appartamento di proprietà degli attori e, a causa di una avvenuta rottura sull'impianto, il notevole flusso d'acqua che si è riversato sul giardino - non completamente drenato dallo stesso - ha provocato un dilavamento del terreno superficiale e, per la naturale pendenza del sito, ha raggiunto l'area pavimentata antistante
l'immobile. La presenza delle griglie di captazione presenti sulla superficie pavimentata ha permesso il parziale deflusso dell'acqua verso il collettore di scarico comunale;
tuttavia
l'ingente quantità di acqua ha provocato l'imbibizione del terreno e ha prodotto inevitabilmente i fenomeni di cedimento visibili sulla pavimentazione esterna e sui muretti in cls. Le diffuse lesioni presenti sulla superficie pavimentata antistante l'abitazione sono manifestazioni dell'avvenuto cedimento del terreno sottostante, su cui poggia il massetto di sottofondo, che ha prodotto abbassamenti puntuali. Allo stesso modo, le lesioni presenti sui muretti di separazione tra l'area pavimentata e il giardino sono manifestazioni del cedimento del terreno su cui gravano gli stessi muretti.
Anche le macchie di umidità, muffe ed efflorescenze, riscontrate all'interno dell'abitazione - chiaramente da risalita - sono riconducibili agli avvenuti allagamenti dell'area di corte esterna”.
Quanto ai danni lamentati dalla parte attrice, il consulente ha quantificato i costi per il ripristino dello status quo ante alle sole voci relative alle lavorazioni indicate nel
“preventivo” redatto dall'Impresa Costruzioni Nicastro G&V, in complessive €
26.850,00.
Tale somma risulta superiore a quella domanda in citazione.
All'uopo, si evidenzia che parte attrice ha richiesto l'importo preciso di euro
22.000,00, senza domandare il riconoscimento delle eventuali somme superiori (o inferiori) emergenti dall'eventuale istruttoria espletanda in corso di causa.
Tanto impone la limitazione della condanna del convenuto al pagamento di tale importo, non potendo riconoscersi il maggiore importo quantificato dal ctu.
Ed invero, qualora in un giudizio per il risarcimento del danno l'attore danneggiato abbia chiesto espressamente la liquidazione del danno sofferto in misura precisa, il giudice non può liquidare una somma maggiore in assenza, nelle conclusioni, della formula (che non è di mero stile) 'ovvero della maggiore o minore somma risultante di giustizia', perché altrimenti infrangerebbe il principio di cui all'art. 112 c.p.c.; quindi la somma di cui tenere conto per la liquidazione del danno sofferto è quella specificamente quantificata dall'attore.
Nella specie, l'istante non ha esteso nei termini prescritti dal codice di rito la domanda ad importi maggiori né dedotto tempestivamente la necessità di lavori ulteriori emersi solo in seguito alle operazioni peritali oppure l'aumento dei costi edilizi per ragioni esterne del tutto imprevedibili al momento della proposizione della domanda, limitandosi - solo dopo il deposito della ctu - a domandare il riconoscimento di una somma superiore a quella puntualmente richiesta.
La richiesta di rimessione in termini, posto che non è stata fornita la prova di elementi dai quali desumere la non imputabilità della decadenza onde formulare una domanda diversa da quella originaria, non può essere accolta.
Ed invero, non vi sono ragioni tali da escludere la proponibilità- ab origine – di una richiesta di quantificazione del danno in una somma in ipotesi maggiore di quella ritenuta dovuta in forza del preventivo ottenuto, mercè il consueto inserimento della nota richiesta estensiva del danno.
Tenuto conto della domanda di garanzia impropria spiegata tempestivamente dall in forza della polizza assicurativa prodotta in atti (cfr. Controparte_1 allegati acclusi alla comparsa di risposta depositata nell'interesse di parte convenuta), la deve essere condannata a tenere indenne la Controparte_2
convenuta delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore degli attori, per le causali indicate in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore della procuratrice di parte attrice, che ne ha fatto richiesta.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA del CONTENDERE in ordine alla richiesta di condanna nei confronti dell di esecuzione delle opere Controparte_1 necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrative lamentati;
➢ CONDANNA l al pagamento, in favore Controparte_1
di parte attrice, della somma di euro 22.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo al tasso legale;
➢ IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI , Controparte_4
CONDANNA la chiamata in causa , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto, in favore di parte attrice, di tutte le somme che l convenuta è tenuta a corrispondere CP_1
in favore dei predetti attori ed indicate nel capoverso che precede;
➢ CONDANNA l al rimborso in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidandole in complessivi Euro
2.540,00 di cui Euro 237,00 per spese, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e CAP ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Bevacqua, dichiaratasene anticipataria;
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 12.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2015 previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità ex articolo 2051 c.c. tra
nato a [...] il [...], C.F. : Parte_1 C.F._1 Parte_2
C. F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 Pt_3
C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._3 [...]
, C.F. nato a [...] il [...], e ivi residenti, in via Parte_4 C.F._4
Pola n. 3, elettivamente domiciliati in Cosenza, Via Padula n.7, presso lo studio dell'avv.
Manuela Bevacqua da cui sono rappresentati per mandato in atti;
attori
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avente sede in 87100 Cosenza, Via San Martino snc (P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ORESTE MORCAVALLO, per mandato in atti;
convenuta nonché
; Controparte_2
Terza chiamata contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni attori – premettendo di essere proprietari di quattro unità immobiliari site in via pola n. 3, Cosenza, con pertinenziale ampio giardino, adiacente all'area di proprietà della struttura ospedaliera di Cosenza ove si trovano le vasche antincendio in uso alla stessa, generatrici di diffusi fenomeni di allagamento nella relativa proprietà accertati pure dai Vigili del Fuoco intervenuti - hanno evocato in giudizio l al fine di riconoscere la responsabilità Controparte_1
della convenuta ex articolo 2051 c.c. per i danni causati alla proprietà degli attori e per l'effetto: “– ordinare alla denunciata di porre immediato rimedio, Controparte_1 eliminando la causa degli allagamenti che causano il danno;
– ordinare, altresì, all' di CP_1 risarcire il danno arrecato, da quantificarsi come da allegata perizia. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi al procuratore antistatario”. Danni quantificati nella somma di
Nel costituirsi, la convenuta ha eccepito la nullità della domanda per CP_1
indeterminatezza, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
onde essere tenuta indenne delle richieste risarcitorie spiegate Controparte_2
nonché eccepito l'esecuzione, medio tempore, delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni lamentati.
Esteso il contraddittorio nei confronti della , rimasta Controparte_2
tuttavia contumace, disposti alcuni rinvii per bonario componimento, espletata prova orale e ctu, la causa viene per la decisione.
Preliminarmente, ritiene chi scrive che l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda sia infondata, essendo puntualmente allegati petitum e causa petendi dell'azione risarcitoria spiegata.
Ciò posto, deve ritenersi cessata la materia del contendere quanto alla domanda di esecuzione dell'obbligo di rimuovere le cause dei danni lamentati, atteso che risulta pacifico che l abbia, per il tramite della società Mastrosimone Costruzione CP_1
s.r.l ha ripristinato il funzionamento dei gruppi di spinta nonché ha sostituito n. 4 vasi di espansione su gruppo di spinta e che tale intervento è stato eseguito in ottemperanza alla segnalazione ricevuta in data 02.01.2021 dal Comando dei
VV.UU. di Cosenza.
La risoluzione della problematica infiltrativa, peraltro, è stata riscontrata dal ctu in corso di causa, che ha verificato lo stato dei luoghi e raccolto le dichiarazioni in tal senso confermative da parte di taluno degli attori nel corso delle operazioni peritali del 21/12/2023.
La domanda di risarcimento dei danni è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto richiesto da parte attrice.
Ed invero, il consulente nominato in corso di causa – previo idoneo sopralluogo, con accertamento immune da vizi logici, congruamente motivato e documentato da compendio fotografico - ha confermato la sussistenza dei danni lamentati e la relativa imputabilità alla condizione delle vasche antincendio in uso alla convenuta.
Questi ha chiarito, infatti, che “in conseguenza dell'avvenuto danneggiamento dei vasi di espansione dell'impianto idrico antincendio in uso all - per come Controparte_1 chiaramente desumibile dalla documentazione in atti - dalle vasche della riserva idrica antincendio si sono verificati periodicamente episodi di riversamento di notevoli quantità di acqua all'interno del giardino e dell'area pavimentata a servizio dell'appartamento di proprietà degli attori. Le vasche della riserva idrica antincendio ad uso dell
[...] risultano poste ad una quota più alta rispetto al piano del Controparte_3 confinante giardino a servizio dell'appartamento di proprietà degli attori e, a causa di una avvenuta rottura sull'impianto, il notevole flusso d'acqua che si è riversato sul giardino - non completamente drenato dallo stesso - ha provocato un dilavamento del terreno superficiale e, per la naturale pendenza del sito, ha raggiunto l'area pavimentata antistante
l'immobile. La presenza delle griglie di captazione presenti sulla superficie pavimentata ha permesso il parziale deflusso dell'acqua verso il collettore di scarico comunale;
tuttavia
l'ingente quantità di acqua ha provocato l'imbibizione del terreno e ha prodotto inevitabilmente i fenomeni di cedimento visibili sulla pavimentazione esterna e sui muretti in cls. Le diffuse lesioni presenti sulla superficie pavimentata antistante l'abitazione sono manifestazioni dell'avvenuto cedimento del terreno sottostante, su cui poggia il massetto di sottofondo, che ha prodotto abbassamenti puntuali. Allo stesso modo, le lesioni presenti sui muretti di separazione tra l'area pavimentata e il giardino sono manifestazioni del cedimento del terreno su cui gravano gli stessi muretti.
Anche le macchie di umidità, muffe ed efflorescenze, riscontrate all'interno dell'abitazione - chiaramente da risalita - sono riconducibili agli avvenuti allagamenti dell'area di corte esterna”.
Quanto ai danni lamentati dalla parte attrice, il consulente ha quantificato i costi per il ripristino dello status quo ante alle sole voci relative alle lavorazioni indicate nel
“preventivo” redatto dall'Impresa Costruzioni Nicastro G&V, in complessive €
26.850,00.
Tale somma risulta superiore a quella domanda in citazione.
All'uopo, si evidenzia che parte attrice ha richiesto l'importo preciso di euro
22.000,00, senza domandare il riconoscimento delle eventuali somme superiori (o inferiori) emergenti dall'eventuale istruttoria espletanda in corso di causa.
Tanto impone la limitazione della condanna del convenuto al pagamento di tale importo, non potendo riconoscersi il maggiore importo quantificato dal ctu.
Ed invero, qualora in un giudizio per il risarcimento del danno l'attore danneggiato abbia chiesto espressamente la liquidazione del danno sofferto in misura precisa, il giudice non può liquidare una somma maggiore in assenza, nelle conclusioni, della formula (che non è di mero stile) 'ovvero della maggiore o minore somma risultante di giustizia', perché altrimenti infrangerebbe il principio di cui all'art. 112 c.p.c.; quindi la somma di cui tenere conto per la liquidazione del danno sofferto è quella specificamente quantificata dall'attore.
Nella specie, l'istante non ha esteso nei termini prescritti dal codice di rito la domanda ad importi maggiori né dedotto tempestivamente la necessità di lavori ulteriori emersi solo in seguito alle operazioni peritali oppure l'aumento dei costi edilizi per ragioni esterne del tutto imprevedibili al momento della proposizione della domanda, limitandosi - solo dopo il deposito della ctu - a domandare il riconoscimento di una somma superiore a quella puntualmente richiesta.
La richiesta di rimessione in termini, posto che non è stata fornita la prova di elementi dai quali desumere la non imputabilità della decadenza onde formulare una domanda diversa da quella originaria, non può essere accolta.
Ed invero, non vi sono ragioni tali da escludere la proponibilità- ab origine – di una richiesta di quantificazione del danno in una somma in ipotesi maggiore di quella ritenuta dovuta in forza del preventivo ottenuto, mercè il consueto inserimento della nota richiesta estensiva del danno.
Tenuto conto della domanda di garanzia impropria spiegata tempestivamente dall in forza della polizza assicurativa prodotta in atti (cfr. Controparte_1 allegati acclusi alla comparsa di risposta depositata nell'interesse di parte convenuta), la deve essere condannata a tenere indenne la Controparte_2
convenuta delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore degli attori, per le causali indicate in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore della procuratrice di parte attrice, che ne ha fatto richiesta.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA del CONTENDERE in ordine alla richiesta di condanna nei confronti dell di esecuzione delle opere Controparte_1 necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrative lamentati;
➢ CONDANNA l al pagamento, in favore Controparte_1
di parte attrice, della somma di euro 22.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo al tasso legale;
➢ IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI , Controparte_4
CONDANNA la chiamata in causa , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto, in favore di parte attrice, di tutte le somme che l convenuta è tenuta a corrispondere CP_1
in favore dei predetti attori ed indicate nel capoverso che precede;
➢ CONDANNA l al rimborso in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidandole in complessivi Euro
2.540,00 di cui Euro 237,00 per spese, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e CAP ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Bevacqua, dichiaratasene anticipataria;
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 12.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei