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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 291/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Indebito soggettivo - Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 291 /2023 promossa da:
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Genova, con domicilio eletto in viale Brigate Partigiane n. 2, 16129, GENOVA, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(già (C.F. ), in persona del procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino (C.F.:
– PEC , con domicilio eletto in via C.F._1 Email_1
Adelaide Ristori n. 42, 00197, Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato (appellante incidentale)
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto in viale Brigate
Partigiane n. 2, 16129, GENOVA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/7/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante (appellata incidentale) Controparte_4
[...] Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare per i motivi di cui in narrativa la sentenza indicata in epigrafe, dichiarando il difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del TAR territorialmente competente;
e in subordine, rigettando ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata (appellante incidentale) (già ha CP_1 Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti conclusioni:
1) respingere l'atto di citazione ex adverso versato in atti;
2) accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado n. 569/2022 del Tribunale di La Spezia solo ed esclusivamente nella parte in cui ha così deciso:<<e fondata l di difetto legittimazione passiva sollevata dal>
, ritenendo che “la sua presenza in giudizio è Controparte_3
irrilevante ed ultronea rispetto al petitum e causa petendi dedotti da;
infatti, il CP_1
soggetto che ha quantificato il canone contestato (ed il cui avvenuto pagamento è qualificato come indebito) è l'Autorità di Sistema Portuale ed è solo nel suo contraddittorio che deve essere accertata la corretta determinazione del canone essendo irrilevante ai fini che ci occupano che detta Autorità (nella determinazione del canone) abbia applicato criteri previsti da diverse fonti normative;
ancora la domanda di ripetizione dell'indebito è svolta (ovviamente) solo nei confronti di Autorità Portuale di Sistema Portuale (…) Sulle spese di lite (…) parte attrice dovrà rifonderle al
(…) dichiara il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva del (…) Condanna parte attrice a rifondere le spese legali in favore CP_3
pag. 2/12 del che liquida in euro 2000,00 per compenso, Controparte_3
oltre accessori di legge>>;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
* * *
-parte appellata Controparte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'impugnazione Cont incidentale sporta nei confronti del da parte di previa, solo CP_1
occorrendo, termine per integrazione del contraddittorio e notifica dell'appello incidentale al . CP_3
Con vittoria di spese nei confronti dell'appellante incidentale anche per il secondo grado”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 569/2022, pubblicata in data 16/9/2022, così decideva:
“
1. respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_3
3. Dichiara che gli importi versati da sulla base degli indicati atti della CP_1
Autorità di Sistema Portuale (atto del 23.1.2019 prot. n. 1300 e atto dell'8.4.2019 prot.
n. 6635) che prescrivono un canone annuo di € 14.972,18 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; di € 15.421,35 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, non sono dovuti ed il relativo pagamento costituisce indebito ripetibile;
4. Condanna l'Autorità di Sistema Portuale a restituire a i canoni versati di cui CP_1
al punto che precede, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.
5. Condanna parte attrice a rifondere le spese legali in favore del
[...]
che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di Controparte_3
legge.
6. Condanna l'autorità di Sistema Portuale a rifondere le spese di lite a che CP_1 liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge”.
pag. 3/12 Con Risulta dagli atti che (da ora ), titolare in forza di autorizzazione CP_1
generale dell'erogazione del servizio pubblico telefonico su tutto il territorio nazionale e titolare altresì di concessione demaniale nel Comune di in Località Parte_1
Passeggiata Morin Mercantile e Fossamatra, aveva evocato in giudizio l'
[...]
Controparte_6
(da ora che, in occasione del
[...] Controparte_7
rinnovo della suddetta concessione, relativamente ai periodi 1/1/2018-31/12/2018 e
1/1/2019-31/12/2019, aveva determinato il pagamento di un canone annuo di €
14.972,18 per il 2018 e di € 15.421,35 per il 2019. Con
pagava quanto richiestole per mantenere il servizio in concessione, con riserva di ripetizione, e conveniva in giudizio l affermando Controparte_7
l'illegittimità del canone richiestole, per essere contrario alla normativa di riferimento, ossia all'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”
o CCE), avente carattere di norma imperativa.
L e il Controparte_7 Controparte_3
da ora ) si costituivano con unico atto, con cui eccepivano:
[...] CP_3
i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
ii) il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
iii) l'infondatezza nel merito delle difese dell'attrice. CP_3
Il Tribunale di La Spezia riteneva sussistente, in via preliminare, la sua giurisdizione, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. b), del codice del processo amministrativo.
Tale norma invero attribuisce la giurisdizione esclusiva, in materia di rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, al giudice amministrativo, facendo salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, spettanti al giudice ordinario.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal poiché la sua presenza era “irrilevante ed ultronea CP_3 rispetto al petitum e causa petendi dedotti da ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), CP_1
giacché era stata l a quantificare il canone contestato, e solo Controparte_7
nel contraddittorio con quest'ultima doveva esserne accertata la corretta determinazione.
Il Tribunale, nel merito, riteneva: i) che non fosse dovuto il canone pagato da CP_1
pag. 4/12 perché contrario a norme imperative;
ii) che detto pagamento configurasse un indebito e dovesse essere restituito.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità della Controparte_7
sentenza ove non riconosceva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria; ii) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 93 d.lgs. n. 259/2003.
Con Si costituiva che contestava nel merito le diverse censure di controparte e domandava il rigetto dell'impugnazione. L'appellata formulava anche appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dal
. CP_3
Si costituiva anche il che, preliminarmente, eccepiva l'omessa notifica CP_3
nei propri confronti dell'appello incidentale con inammissibilità dello stesso e, nel merito, chiedeva la pronuncia di infondatezza dell'appello incidentale formulato da
Con
.
La Corte alla prima udienza, rilevata la tempestività della notifica dell'appello e dell'iscrizione a ruolo e preso atto dell'integrità del contraddittorio con tutte le parti già in causa in primo grado, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Venivano quindi concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sull'eccezione preliminare sollevata dal . CP_3
Il ha preliminarmente sollevato questione di inammissibilità dell'appello CP_3
Con incidentale spiegato da giacché la appellante incidentale non ha provveduto a notificarle il relativo atto.
Il Supremo Collegio a tale riguardo ha chiarito che “la notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva
pag. 5/12 ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.” (Cass. Ord. 36541/2023, conformi, Cass.
7769/2016, Cass. 19754/2014 e Cass. 9694/2011).
Il non è mai stato dichiarato contumace nel presente giudizio, si è CP_3
costituito ritualmente e avrebbe potuto formulare un proprio eventuale appello incidentale.
Si osserva inoltre che il , di cui è stato dichiarato il difetto di CP_3
legittimazione passiva in primo grado e che è risultato vittorioso in tale giudizio, nelle proprie difese non ha indicato quale sarebbe stato il proprio interesse a formulare a sua volta una domanda incidentale.
Va, quindi, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal . CP_3
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta il mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'oggetto del giudizio avesse contenuto patrimoniale, slegato dall'esercizio di poteri di valutazione preliminari alla legittimità e determinazione del canone contestato.
AUTORITÁ PORTUALE, invece, deduce che è stata contestata la legittimità degli atti da lei emessi per la determinazione del canone che, in base ai suoi poteri, avverrebbe definito discrezionalmente (art. 7 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494-cfr. pag. 4 atto di appello). Il petitum sarebbe, quindi, il
Con riconoscimento a favore di del diritto di ottenere una concessione demaniale senza dover pagare alcun canone. AUTORITÁ PORTUALE allega che la causa avrebbe ad oggetto l'esercizio di un potere autoritativo relativamente all'instaurazione del rapporto concessorio, cioè non una questione di quantificazione del canone, quanto la determinazione autoritativa che ne impone il pagamento.
La censura è infondata.
Il Supremo Collegio, esaminando una fattispecie analoga alla presente, ha chiarito che “il codice delle comunicazioni elettroniche - D.Lgs. n. 259 del 2003 - onde garantire "i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche … dispone che
pag. 6/12 per la concessione all' impresa autorizzata all'esercizio del servizio di comunicazioni elettroniche … dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, i contributi devono essere trasparenti, non discriminatori … giustificati, proporzionati allo scopo, secondo criteri di incentivazione” (Cass. SS.UU. 2730/2017). La Corte ha affermato che “è vietato alle pubbliche Amministrazioni… imporre oneri e canoni per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione non stabiliti per legge”, come dispone l'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche” o CCE), poiché “l'operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha soltanto l'obbligo di tenere indenne l'Ente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…” (cfr. ibidem). Tali principi, secondo il Supremo
Collegio, “costituiscono l'ulteriore applicazione di quelli già indicati dalla Corte
Costituzionale (sentenza nn. 27 luglio 2005 e 33628 dicembre 2006, n. 450) secondo cui
l' art. 93 D.Lgs. n. 259 del 2003 costituisce espressione del principio fondamentale di perseguimento della finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio” (cfr. ibidem). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi concluso che “va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto il controllo di legittimità … dell'atto amministrativo generale … con cui è stato determinato il canone per le infrastrutture per l'esercizio del servizio di comunicazione elettronica, …alla luce dell'art. 93 del Codice delle
Comunicazioni” (Cass. SS.UU. 2730/2017).
Invero, è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, in forza della riserva di legge di cui all'art. 93 del CCE e “in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l.
n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso;
ne consegue che le
pag. 7/12 controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d'uso … appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione” (Cass.
21597/2018).
Risulta, da un lato, che la controversia è relativa alla determinazione del canone, Con contestata da , che la ritiene eventualmente dovuta solo nei limiti di cui all'articolo
93, comma secondo, CCE, e che, dall'altro, non ha alcun Controparte_7
potere discrezionale inerente alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso (proprio in virtù della previsione legislativa contenuta nell'articolo 93 CCE), ragion per cui le parti discutono di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale che non involgono la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione, con conseguente applicazione dell'articolo 133, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 104/2010 e competenza del giudice ordinario.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, il quale, al primo comma, prevede che “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.
AUTORITÁ PORTUALE non nega il carattere imperativo dell'articolo 93 CCE, ma deduce che l'assoggettabilità al pagamento dei canoni relativi alla concessione demaniale di cui si discute non rientra nell'ambito del divieto dettato dalla norma, poiché si tratta di “oneri che accedono al rapporto concessorio e trovano la loro fonte nella legge e nel negozio di concessione” (cfr. pag. 9 atto di appello). La disposizione normativa nel tempo avrebbe subito alcuni interventi con un ampliamento della portata applicativa, fino a ricomprendere anche le fattispecie di determinazione del canone aventi titolo in una fonte contrattuale e pattizia.
pag. 8/12 AUTORITÁ PORTUALE allega che tale ampliamento costituirebbe un nuovo precetto normativo applicabile solo a ipotesi future e non al caso di specie, escluso alla luce del principio di successioni di leggi nel tempo. L'appellante poi sostiene che anche ove l'ampiamento normativo fosse conseguenza di una interpretazione autentica del legislatore, nulla cambierebbe, non potendo avere efficacia retroattiva.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione sollevata dall'appellante e ha affermato che le diverse norme succedutesi nel tempo non hanno modificato il contenuto originario della legge di cui si discute, limitandosi a fornirne una corretta interpretazione. Tale interpretazione, non costituendo una nuova disposizione normativa, permette di applicare la legge come da sempre esistente, indicandone la reale portata normativa, che da sempre la norma ha avuto.
Invero “ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall'art. 12, comma 3, del d.lgs.
n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione e, pertanto, la provincia non può pretendere il pagamento del cd. canone di soggezione previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada). In effetti, l'art. 93 cit., è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre
a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola
Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti” (Cass. 283/2017).
Va quindi rigetta la seconda censura di appello perché infondata.
* * *
6. Sull'appello incidentale. Con
ha formulato appello incidentale lamentando il mancato riconoscimento della legittimazione passiva del . CP_3
pag. 9/12 Il Tribunale ha ritenuto l'estraneità del al giudizio, poiché il canone era CP_3
stato determinato dalla e il rapporto concessorio si era Controparte_7
Con esaurito tra quest'ultima e .
Con
sostiene che il MINISTERO avrebbe legittimazione passiva nella misura in cui la società in primo grado ha formulato anche una domanda con la quale aveva chiesto di
“disapplicare (…) ove occorrer possa l'atto e/o gli atti e il decreto e/o i decreti adottati dal recanti le variazioni ISTAT ed in Controparte_3
particolare quella del 3% disposta per l'attualizzazione del canone 2019 così come richiamati dal suddetto atto adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale Porti di e in data 8.4.2019 prot. num. 6635 Parte_1 Parte_1
(…)” (cfr. pag. 18 atto di citazione I grado). Con
, in sostanza, ha chiesto non solo di escludere la debenza dei canoni richiesti ma anche di disapplicare i Decreti Ministeriali di adeguamento dei canoni all'indice Istat, da cui deriverebbe la legittimazione passiva del . CP_3
La censura è infondata.
Con Invero, la domanda formulata da , relativa alla non debenza dei canoni di cui si discute non necessita quale contraddittore del MINISTERO che non ha mai emesso alcun atto amministrativo nel caso che ci occupa, ma si è limitato a pubblicare un
Decreto Ministeriale di portata generale volto ad adeguare i canoni, ove effettivamente dovuti, agli indici Istat.
Risulta, quindi evidente il difetto di legittimazione passiva del che, in CP_3
relazione al caso in esame, non ha mai emesso alcun atto. Infatti, CP_7
Con ha provveduto a comunicare a l'atto n. 1300 del 23/1/2019 di
[...]
determinazione del canone per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per 14.972,18 euro e anche l'atto n. 6635 dell'8/4/2019 di determinazione del canone per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019 per 15.421,35 euro. in tali atti ha richiamato impropriamente i Decreti Controparte_7
Ministeriali, giacché nel caso in esame l'appellante avrebbe dovuto fare, invece, applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche” o CCE) che esclude il versamento di importi diversi da quelli conseguenti ai costi connessi alla concessione (ai sensi dle secondo comma dell'art. 93 CCE).
pag. 10/12 Con
non avrebbe dovuto evocare in giudizio il che è del tutto estraneo CP_3
al petitum e alla causa petendi dedotti dall'attore in primo grado. Con Va quindi rigettata anche la censura relativa all'appello incidentale avanzato da .
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante e da parte appellata incidentale comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e dall'appellata incidentale.
Con deve, quindi, rifondere a le spese di gravame e Controparte_7 quest'ultima deve fare altrettanto nei confronti di nei cui confronti ha CP_3
spiegato l'appello incidentale rigettato.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(30.540,53 euro), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro
(totale 9.991,00 euro).
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da CP_4
pag. 11/12 Controparte_6
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 569/2022 emessa dal Controparte_3
Tribunale di La Spezia e pubblicata il 16/9/2022
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e l'appello incidentale di parte appellata e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata le spese legali CP_1
del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. CONDANNA la parte appellata, appellante incidentale, a rifondere a favore della parte CP_1
appellata le spese Controparte_3
legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 291/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Indebito soggettivo - Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 291 /2023 promossa da:
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Genova, con domicilio eletto in viale Brigate Partigiane n. 2, 16129, GENOVA, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(già (C.F. ), in persona del procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino (C.F.:
– PEC , con domicilio eletto in via C.F._1 Email_1
Adelaide Ristori n. 42, 00197, Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato (appellante incidentale)
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto in viale Brigate
Partigiane n. 2, 16129, GENOVA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/7/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante (appellata incidentale) Controparte_4
[...] Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare per i motivi di cui in narrativa la sentenza indicata in epigrafe, dichiarando il difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del TAR territorialmente competente;
e in subordine, rigettando ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata (appellante incidentale) (già ha CP_1 Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti conclusioni:
1) respingere l'atto di citazione ex adverso versato in atti;
2) accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado n. 569/2022 del Tribunale di La Spezia solo ed esclusivamente nella parte in cui ha così deciso:<<e fondata l di difetto legittimazione passiva sollevata dal>
, ritenendo che “la sua presenza in giudizio è Controparte_3
irrilevante ed ultronea rispetto al petitum e causa petendi dedotti da;
infatti, il CP_1
soggetto che ha quantificato il canone contestato (ed il cui avvenuto pagamento è qualificato come indebito) è l'Autorità di Sistema Portuale ed è solo nel suo contraddittorio che deve essere accertata la corretta determinazione del canone essendo irrilevante ai fini che ci occupano che detta Autorità (nella determinazione del canone) abbia applicato criteri previsti da diverse fonti normative;
ancora la domanda di ripetizione dell'indebito è svolta (ovviamente) solo nei confronti di Autorità Portuale di Sistema Portuale (…) Sulle spese di lite (…) parte attrice dovrà rifonderle al
(…) dichiara il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva del (…) Condanna parte attrice a rifondere le spese legali in favore CP_3
pag. 2/12 del che liquida in euro 2000,00 per compenso, Controparte_3
oltre accessori di legge>>;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
* * *
-parte appellata Controparte_3
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'impugnazione Cont incidentale sporta nei confronti del da parte di previa, solo CP_1
occorrendo, termine per integrazione del contraddittorio e notifica dell'appello incidentale al . CP_3
Con vittoria di spese nei confronti dell'appellante incidentale anche per il secondo grado”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 569/2022, pubblicata in data 16/9/2022, così decideva:
“
1. respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_3
3. Dichiara che gli importi versati da sulla base degli indicati atti della CP_1
Autorità di Sistema Portuale (atto del 23.1.2019 prot. n. 1300 e atto dell'8.4.2019 prot.
n. 6635) che prescrivono un canone annuo di € 14.972,18 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; di € 15.421,35 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, non sono dovuti ed il relativo pagamento costituisce indebito ripetibile;
4. Condanna l'Autorità di Sistema Portuale a restituire a i canoni versati di cui CP_1
al punto che precede, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.
5. Condanna parte attrice a rifondere le spese legali in favore del
[...]
che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di Controparte_3
legge.
6. Condanna l'autorità di Sistema Portuale a rifondere le spese di lite a che CP_1 liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge”.
pag. 3/12 Con Risulta dagli atti che (da ora ), titolare in forza di autorizzazione CP_1
generale dell'erogazione del servizio pubblico telefonico su tutto il territorio nazionale e titolare altresì di concessione demaniale nel Comune di in Località Parte_1
Passeggiata Morin Mercantile e Fossamatra, aveva evocato in giudizio l'
[...]
Controparte_6
(da ora che, in occasione del
[...] Controparte_7
rinnovo della suddetta concessione, relativamente ai periodi 1/1/2018-31/12/2018 e
1/1/2019-31/12/2019, aveva determinato il pagamento di un canone annuo di €
14.972,18 per il 2018 e di € 15.421,35 per il 2019. Con
pagava quanto richiestole per mantenere il servizio in concessione, con riserva di ripetizione, e conveniva in giudizio l affermando Controparte_7
l'illegittimità del canone richiestole, per essere contrario alla normativa di riferimento, ossia all'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”
o CCE), avente carattere di norma imperativa.
L e il Controparte_7 Controparte_3
da ora ) si costituivano con unico atto, con cui eccepivano:
[...] CP_3
i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
ii) il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
iii) l'infondatezza nel merito delle difese dell'attrice. CP_3
Il Tribunale di La Spezia riteneva sussistente, in via preliminare, la sua giurisdizione, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. b), del codice del processo amministrativo.
Tale norma invero attribuisce la giurisdizione esclusiva, in materia di rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, al giudice amministrativo, facendo salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, spettanti al giudice ordinario.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal poiché la sua presenza era “irrilevante ed ultronea CP_3 rispetto al petitum e causa petendi dedotti da ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), CP_1
giacché era stata l a quantificare il canone contestato, e solo Controparte_7
nel contraddittorio con quest'ultima doveva esserne accertata la corretta determinazione.
Il Tribunale, nel merito, riteneva: i) che non fosse dovuto il canone pagato da CP_1
pag. 4/12 perché contrario a norme imperative;
ii) che detto pagamento configurasse un indebito e dovesse essere restituito.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità della Controparte_7
sentenza ove non riconosceva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria; ii) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 93 d.lgs. n. 259/2003.
Con Si costituiva che contestava nel merito le diverse censure di controparte e domandava il rigetto dell'impugnazione. L'appellata formulava anche appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva solleva dal
. CP_3
Si costituiva anche il che, preliminarmente, eccepiva l'omessa notifica CP_3
nei propri confronti dell'appello incidentale con inammissibilità dello stesso e, nel merito, chiedeva la pronuncia di infondatezza dell'appello incidentale formulato da
Con
.
La Corte alla prima udienza, rilevata la tempestività della notifica dell'appello e dell'iscrizione a ruolo e preso atto dell'integrità del contraddittorio con tutte le parti già in causa in primo grado, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Venivano quindi concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sull'eccezione preliminare sollevata dal . CP_3
Il ha preliminarmente sollevato questione di inammissibilità dell'appello CP_3
Con incidentale spiegato da giacché la appellante incidentale non ha provveduto a notificarle il relativo atto.
Il Supremo Collegio a tale riguardo ha chiarito che “la notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva
pag. 5/12 ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.” (Cass. Ord. 36541/2023, conformi, Cass.
7769/2016, Cass. 19754/2014 e Cass. 9694/2011).
Il non è mai stato dichiarato contumace nel presente giudizio, si è CP_3
costituito ritualmente e avrebbe potuto formulare un proprio eventuale appello incidentale.
Si osserva inoltre che il , di cui è stato dichiarato il difetto di CP_3
legittimazione passiva in primo grado e che è risultato vittorioso in tale giudizio, nelle proprie difese non ha indicato quale sarebbe stato il proprio interesse a formulare a sua volta una domanda incidentale.
Va, quindi, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal . CP_3
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta il mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'oggetto del giudizio avesse contenuto patrimoniale, slegato dall'esercizio di poteri di valutazione preliminari alla legittimità e determinazione del canone contestato.
AUTORITÁ PORTUALE, invece, deduce che è stata contestata la legittimità degli atti da lei emessi per la determinazione del canone che, in base ai suoi poteri, avverrebbe definito discrezionalmente (art. 7 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494-cfr. pag. 4 atto di appello). Il petitum sarebbe, quindi, il
Con riconoscimento a favore di del diritto di ottenere una concessione demaniale senza dover pagare alcun canone. AUTORITÁ PORTUALE allega che la causa avrebbe ad oggetto l'esercizio di un potere autoritativo relativamente all'instaurazione del rapporto concessorio, cioè non una questione di quantificazione del canone, quanto la determinazione autoritativa che ne impone il pagamento.
La censura è infondata.
Il Supremo Collegio, esaminando una fattispecie analoga alla presente, ha chiarito che “il codice delle comunicazioni elettroniche - D.Lgs. n. 259 del 2003 - onde garantire "i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche … dispone che
pag. 6/12 per la concessione all' impresa autorizzata all'esercizio del servizio di comunicazioni elettroniche … dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, i contributi devono essere trasparenti, non discriminatori … giustificati, proporzionati allo scopo, secondo criteri di incentivazione” (Cass. SS.UU. 2730/2017). La Corte ha affermato che “è vietato alle pubbliche Amministrazioni… imporre oneri e canoni per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione non stabiliti per legge”, come dispone l'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche” o CCE), poiché “l'operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha soltanto l'obbligo di tenere indenne l'Ente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…” (cfr. ibidem). Tali principi, secondo il Supremo
Collegio, “costituiscono l'ulteriore applicazione di quelli già indicati dalla Corte
Costituzionale (sentenza nn. 27 luglio 2005 e 33628 dicembre 2006, n. 450) secondo cui
l' art. 93 D.Lgs. n. 259 del 2003 costituisce espressione del principio fondamentale di perseguimento della finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio” (cfr. ibidem). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi concluso che “va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto il controllo di legittimità … dell'atto amministrativo generale … con cui è stato determinato il canone per le infrastrutture per l'esercizio del servizio di comunicazione elettronica, …alla luce dell'art. 93 del Codice delle
Comunicazioni” (Cass. SS.UU. 2730/2017).
Invero, è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, in forza della riserva di legge di cui all'art. 93 del CCE e “in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l.
n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso;
ne consegue che le
pag. 7/12 controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d'uso … appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione” (Cass.
21597/2018).
Risulta, da un lato, che la controversia è relativa alla determinazione del canone, Con contestata da , che la ritiene eventualmente dovuta solo nei limiti di cui all'articolo
93, comma secondo, CCE, e che, dall'altro, non ha alcun Controparte_7
potere discrezionale inerente alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso (proprio in virtù della previsione legislativa contenuta nell'articolo 93 CCE), ragion per cui le parti discutono di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale che non involgono la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione, con conseguente applicazione dell'articolo 133, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 104/2010 e competenza del giudice ordinario.
Va quindi rigetta la prima doglianza di appello.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, il quale, al primo comma, prevede che “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.
AUTORITÁ PORTUALE non nega il carattere imperativo dell'articolo 93 CCE, ma deduce che l'assoggettabilità al pagamento dei canoni relativi alla concessione demaniale di cui si discute non rientra nell'ambito del divieto dettato dalla norma, poiché si tratta di “oneri che accedono al rapporto concessorio e trovano la loro fonte nella legge e nel negozio di concessione” (cfr. pag. 9 atto di appello). La disposizione normativa nel tempo avrebbe subito alcuni interventi con un ampliamento della portata applicativa, fino a ricomprendere anche le fattispecie di determinazione del canone aventi titolo in una fonte contrattuale e pattizia.
pag. 8/12 AUTORITÁ PORTUALE allega che tale ampliamento costituirebbe un nuovo precetto normativo applicabile solo a ipotesi future e non al caso di specie, escluso alla luce del principio di successioni di leggi nel tempo. L'appellante poi sostiene che anche ove l'ampiamento normativo fosse conseguenza di una interpretazione autentica del legislatore, nulla cambierebbe, non potendo avere efficacia retroattiva.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione sollevata dall'appellante e ha affermato che le diverse norme succedutesi nel tempo non hanno modificato il contenuto originario della legge di cui si discute, limitandosi a fornirne una corretta interpretazione. Tale interpretazione, non costituendo una nuova disposizione normativa, permette di applicare la legge come da sempre esistente, indicandone la reale portata normativa, che da sempre la norma ha avuto.
Invero “ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall'art. 12, comma 3, del d.lgs.
n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione e, pertanto, la provincia non può pretendere il pagamento del cd. canone di soggezione previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada). In effetti, l'art. 93 cit., è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre
a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola
Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti” (Cass. 283/2017).
Va quindi rigetta la seconda censura di appello perché infondata.
* * *
6. Sull'appello incidentale. Con
ha formulato appello incidentale lamentando il mancato riconoscimento della legittimazione passiva del . CP_3
pag. 9/12 Il Tribunale ha ritenuto l'estraneità del al giudizio, poiché il canone era CP_3
stato determinato dalla e il rapporto concessorio si era Controparte_7
Con esaurito tra quest'ultima e .
Con
sostiene che il MINISTERO avrebbe legittimazione passiva nella misura in cui la società in primo grado ha formulato anche una domanda con la quale aveva chiesto di
“disapplicare (…) ove occorrer possa l'atto e/o gli atti e il decreto e/o i decreti adottati dal recanti le variazioni ISTAT ed in Controparte_3
particolare quella del 3% disposta per l'attualizzazione del canone 2019 così come richiamati dal suddetto atto adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale Porti di e in data 8.4.2019 prot. num. 6635 Parte_1 Parte_1
(…)” (cfr. pag. 18 atto di citazione I grado). Con
, in sostanza, ha chiesto non solo di escludere la debenza dei canoni richiesti ma anche di disapplicare i Decreti Ministeriali di adeguamento dei canoni all'indice Istat, da cui deriverebbe la legittimazione passiva del . CP_3
La censura è infondata.
Con Invero, la domanda formulata da , relativa alla non debenza dei canoni di cui si discute non necessita quale contraddittore del MINISTERO che non ha mai emesso alcun atto amministrativo nel caso che ci occupa, ma si è limitato a pubblicare un
Decreto Ministeriale di portata generale volto ad adeguare i canoni, ove effettivamente dovuti, agli indici Istat.
Risulta, quindi evidente il difetto di legittimazione passiva del che, in CP_3
relazione al caso in esame, non ha mai emesso alcun atto. Infatti, CP_7
Con ha provveduto a comunicare a l'atto n. 1300 del 23/1/2019 di
[...]
determinazione del canone per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per 14.972,18 euro e anche l'atto n. 6635 dell'8/4/2019 di determinazione del canone per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019 per 15.421,35 euro. in tali atti ha richiamato impropriamente i Decreti Controparte_7
Ministeriali, giacché nel caso in esame l'appellante avrebbe dovuto fare, invece, applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche” o CCE) che esclude il versamento di importi diversi da quelli conseguenti ai costi connessi alla concessione (ai sensi dle secondo comma dell'art. 93 CCE).
pag. 10/12 Con
non avrebbe dovuto evocare in giudizio il che è del tutto estraneo CP_3
al petitum e alla causa petendi dedotti dall'attore in primo grado. Con Va quindi rigettata anche la censura relativa all'appello incidentale avanzato da .
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante e da parte appellata incidentale comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e dall'appellata incidentale.
Con deve, quindi, rifondere a le spese di gravame e Controparte_7 quest'ultima deve fare altrettanto nei confronti di nei cui confronti ha CP_3
spiegato l'appello incidentale rigettato.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(30.540,53 euro), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro
(totale 9.991,00 euro).
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da CP_4
pag. 11/12 Controparte_6
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 569/2022 emessa dal Controparte_3
Tribunale di La Spezia e pubblicata il 16/9/2022
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e l'appello incidentale di parte appellata e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata le spese legali CP_1
del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. CONDANNA la parte appellata, appellante incidentale, a rifondere a favore della parte CP_1
appellata le spese Controparte_3
legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12