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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/08/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
18 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott. Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott. Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1201 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2021, vertente
TRA
, CONTRO , CONTRO , CONTRO , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
CONTRO , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Padula, elettivamente domiciliati CP_4 come in atti
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 [...]
, anche nella qualità di erede di , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna CP_6 CP_5
Pierro, elettivamente domiciliati come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1382/2020 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 27/10/2020.
Conclusioni: come da atti introduttivi e da verbale di udienza del 24 aprile 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da , Contro ,
Contro
Contro Contro Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4
, in proprio e quali eredi di Contro , con cui questi ultimi, chiamando in giudizio la CP_2 Per_1
in persona del legale rappresentante, , in proprio e in Controparte_7 CP_5 qualità di amministratore e socio responsabile in solido della e , in CP_5 Controparte_6 proprio e quale socio responsabile in solido della chiedevano di “dichiarare responsabili CP_5 solidali del sinistro i convenuti e per l'effetto condannarli in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore degli attori, in proprio e quali eredi legittimi del de cuius , Persona_2 nella misura che verrà quantificata in corso di causa, con liquidazione eventualmente equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ( con rimborso della spesa relativa alla CTU, che sin da ora si richiede, ed al
CPT medico o tecnico). Con congrua rivalutazione monetaria di ogni somma dovuta e, sul tutto, gli interessi legali dal fatto al saldo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A sostegno delle loro richieste i ricorrenti deducevano: i) di essere gli unici eredi legittimi di Per_2
, deceduto il 21.04.1997, dipendente dal 1973 della ditta di cui
[...] CP_5 CP_5 era l'amministratore e legale rappresentante p.t., poi trasformata in
[...] CP_5 [...]
, con stessa sede ed amministratore;
ii) di aver subito il loro dante causa, in Controparte_8 data 8 aprile 1997, un infortunio mentre si trovava all'interno della ditta nello CP_5 svolgimento delle sue mansioni, venendo investito dal carrello elevatore condotto da altro dipendente della medesima ditta, che lo colpiva gettandolo a terra schiacciandogli le gambe con la ruota anteriore destra del carrello stesso;
iii) di avere avuto il carrello elevatore una andatura superiore a 10 Km/h e di essere totalmente carente la segnaletica, in particolare quella relativa ai camminamenti pedonali all'interno del luogo di lavoro e la delimitazione dei luoghi di passaggio e transito tra carrelli elevatori e lavoratori a piedi oltre ad essere privo il carrello elevatore dei dispositivi di sicurezza quali avvisatore acustico e lampeggiante;
iv) di avere subito il loro dante causa lesioni gravissime, di essere stato sottoposto il 10 aprile 1997 ad intervento chirurgico per l'amputazione dell'arto inferiore destro e di essere deceduto il 21 aprile 1997 per “ collasso cardio circolatorio in paziente affetto da gangrena arto inferiore dx, complicatosi con stato settico, grave anemia”; v) di essersi concluso il procedimento penale in primo grado con la condanna del datore di lavoro e del dipendente-autista, rimasto irreperibile. Deducevano, in diritto, di avere messo in mora tutti i convenuti, dovendo rispondere del Con fatto illecito anche i soci della Snc, ora e rispondendo il datore di lavoro, ora CP_9
Co
in proprio e anche per il suo dipendente ex art. 2049 c.c.
Il Tribunale, nella resistenza delle parti convenute, previa integrazione della domanda da parte del procuratore degli attori, come disposto con ordinanza del 16 gennaio 2017, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e relativo onere probatorio, e la normativa di cui all'art. 10,
2°comma, DPR 1124/1965, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) << il diritto al danno differenziale si fonda pertanto su un titolo autonomo ed esclusivo di responsabilità. L'autonomia dell'azione di cui all'art. 10 scaturisce dalla peculiarità dei relativi presupposti, denuncianti la natura mista del titolo: richiede la responsabilità penale datoriale ed ha, come oggetto, un quantum civilistico delimitato, cioè nella sola quota superiore all'indennizzo assicurativo…il diritto del lavoratore all'integrale ristoro del danno, in caso di reità datoriale, risulta sdoppiato ex lege, consistendo nel diritto ad ottenere dall' l'indennizzo e nel diritto a ricevere dal datore l'eventuale eccedenza CP_10 quantitativa a titolo risarcitorio>>; ii) nel caso in esame il giudice penale, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 5176/2003, passata in giudicato avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli odierni appellanti, ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva imputata a parte datoriale e l'episodio infortunistico dal quale è scaturito il danno al lavoratore e, quindi, agli eredi;
iii) in campo civilistico il criterio del “più probabile che non” utilizzato dalla giurisprudenza civile nel campo del risarcimento del danno comporta che << un fatto può essere considerato come condizione necessaria ( e quindi causa) di un evento solo quando rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica ( detta “legge di copertura”) conducono ad eventi di quel tipo>>, e le sentenze penali hanno accertato che il lavoratore aveva avuto una condotta
“abnorme” scegliendo, indipendentemente dalla presenza di una adeguata segnaletica stradale predisposta dal datore, di attraversare la zona percorsa dai mezzi “passando attraverso le fioriere” e
“scavalcando le catenelle”, attraverso quindi un percorso irregolare;
vi) le eventuali omissioni datoriali hanno un rilievo in punto di nesso causale quando le stesse, secondo un giudizio probabilistico, sono considerate idonee ad evitare l'incidente che ha causato l'infortunio e nel caso di specie non sussiste tale necessario giudizio probabilistico << atteso che, oltre ad essere stato accertato che “la zona percorsa dai mezzi era segnalata dal cartello verticale e delimitata dalla diversa pavimentazione e dalle fioriere di oleandri legate l'una all'altra da catenelle” ( pag. 5 Corte di
Appello di Roma cit.), sul piano del nesso causale, alla stregua dei criteri di giudizio come sopra descritti, anche la presenza di una segnaletica stradale ulteriore predisposta dal datore non avrebbe impedito al lavoratore di attraversare nel punto in cui è avvenuto l'impatto con il mezzo scavalcando gli ostacoli fisici ivi presenti, di talché l'evento non può imputarsi ai convenuti ai sensi dell'art. 2087
c.c.”. Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello ,
Contro
Contro Parte_1 CP_3
Contro e Contro , in proprio e quali eredi del defunto , CP_4 CP_2 CP_1 Persona_2 censurando la gravata sentenza per avere invertito i criteri che governano l'onere della prova non avendo il datore di lavoro provato, ma neppure chiesto di provare, che le misure adottate erano idonee a proteggere il lavoratore e che questi ne facesse uso, per avere omesso di valutare che il “muletto” in uso all'operaio-autista era sprovvisto dei dispositivi luminosi e sonori prescritti e che il datore di lavoro non aveva fornito prova documentale di aver formato il conducente con la partecipazione ai corsi;
per non avere ammesso le prove orali articolate con il ricorso introduttivo, reiterandone la richiesta in appello, come per la Ctu e la richiesta di acquisizione della documentazione CP_10 per avere considerato la condotta del lavoratore “abnorme”, e quindi sola causa dell'infortunio, mentre il mancato rispetto di una norma antinfortunistica rientra nella probabilità di accadimento.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, in via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio, e nel merito l'accoglimento delle domande dei ricorrenti.
Si sono costituiti la , e , Controparte_11 CP_5 Controparte_6 resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
A seguito dell'interruzione del giudizio in data 29.11.2024, a fronte del decesso dell'appellato CP_5
, il giudizio è stato riassunto dagli appellanti con ricorso trasmesso telematicamente in data 15
[...] gennaio 2015.
Si è costituita allegando atto di rinuncia all'eredità di chiedendo, in via Controparte_6 CP_5 preliminare, di dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di causa petendi e, nel merito, il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, prospettata dalla parte appellata con la memoria di costituzione in primo grado e reiterata nella presente fase di gravame, in relazione alla quale il giudice di prime cure aveva disposto l'integrazione dei motivi del ricorso, fissando nuova udienza, non è fondata dovendosi ritenere adeguata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le domande avanzate dagli originari ricorrenti e tali da soddisfare, in particolare, il requisito richiesto dall'art. 414 n. 4 c.p.c.
Dalla lettura del ricorso e delle note integrative si evince che parti appellanti hanno agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro, e nei confronti di e , nelle CP_5 Controparte_6 rispettive vesti di socio accomandatario e socio accomandante, allegando di essere eredi di Per_2
, deceduto a causa di un incidente sul luogo di lavoro, di cui hanno descritto la dinamica
[...] chiedendo l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in loro favore, espressione inequivoca della volontà degli stessi di ottenere un ristoro completo per le conseguenze dell'infortunio.
Ancora in via preliminare rileva il Collegio che all'esito della riassunzione si è costituita
[...]
chiamata a rispondere anche quale erede di , eccependo il proprio difetto di CP_6 CP_5 legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del de cuius. Si osserva che nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione
(Cass. n. 21227 del 2014). Non avendo dunque assunto la qualità di erede di Controparte_6 CP_5
, per avere rinunciato all'eredità con atto notarile del 22 ottobre 2024, ben prima della notifica
[...] dell'atto di riassunzione, difetta la sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa originariamente azionata dai ricorrenti nei confronti del convenuto in giudizio in proprio e quale socio CP_5 accomandatario della CP_5
Tanto premesso, l'appello non è fondato mentre le conclusioni ed argomentazioni svolte dal giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che afferma la responsabilità del datore di lavoro “sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto uso da parte del dipendente, non potendosi attribuire alcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso di colpa del lavoratore”, ha disapplicato i principi richiamati. Sostiene che è onere del datore di lavoro provare che “… abbia adottato le idonee misure protettive ed abbia accertato e vigilato che il lavoratore ne faccia effettivo uso”, come affermato dal Tribunale, mentre la parte convenuta non aveva offerto alcuna prova in tal senso. Afferma che il giudice di prime cure non ha considerato l'assenza di segnaletica orizzontale per segnalare il percorso sicuro per i pedoni, come ha omesso di valutare che il “muletto” in uso all'operaio che aveva provocato l'infortunio era sprovvisto dei dispositivi luminosi e sonori prescritti, e che il datore di lavoro avesse formato ed addestrato il conducente. Critica la decisione impugnata per non avere consentito l'espletamento di alcuna attività istruttoria e per avere recepito pedissequamente la motivazione emessa dalla Corte di Appello di
Roma in sede penale, limitandosi a definire la condotta del lavoratore “abnorme”, pur in mancanza di un percorso adeguatamente segnalato. Ciò posto, come è emerso nel corso del procedimento, sull'incidente oggetto del giudizio si è pronunciato anche il giudice penale, precisamente la Corte di Appello di Roma che, con la sentenza n. 5176/2003, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 2004/2001, ha assolto CP_5 dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato (già qualificato dal Tribunale come reato
[...]
p. e p. dall'art. 590, commi 2 e 3, c.p. ) e ha rideterminato la pena per il dipendente, conduttore del carrello elevatore, in mesi tre di reclusione. Come è noto, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ai sensi dell'art. 75, terzo comma, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 4758/2015; Cass. n. 34971/2022). E', quindi, comunque consentita al giudice civile un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie in funzione di provvedere sulla domanda risarcitoria, potendosi trarre il proprio giudizio anche dal contenuto delle risultanze del processo penale, atteso che il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire valore probatorio a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis, Cass. n. 840/2015; Cass. n.
25067/2018; Cass. n. 2897/2024).
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, non emerge un profilo di responsabilità ascrivibile alla società datrice di lavoro, in quanto lo sfortunato evento lesivo risulta essere dipeso piuttosto da una condotta imprudente mantenuta dal lavoratore e tale da integrare quel rischio abnorme che esclude l'addebitabilità al datore di lavoro del sinistro. Invero, risulta dagli atti ed è stata compiutamente descritta dal giudice penale, la modalità del sinistro, come anche quanto accaduto nei giorni seguenti sino al decesso di . La ricostruzione del fatto è stata effettuata in base alle Persona_2 dichiarazioni del teste , dipendente della all'epoca dei fatti, presente Testimone_1 CP_5
CP_1 sul posto al momento dell'accaduto, che “riferiva che l' procedeva a bordo di un muletto all'esterno del capannone, mentre invece il , attraversando tra le fioriere, veniva Persona_2 investito con la parte destra della pinza di caricamento, veniva gettato a terra e conseguentemente riportava la gamba destra maciullata. Il teste riconosceva i luoghi nelle foto in atti, precisava che l'impatto si verificava mentre il Contro dal reparto inerti attraversava le fioriere per immettersi sulla strada ed il muletto faceva la curva” (pag. 1 sentenza Corte Appello penale). Emergeva, altresì, che la zona percorsa dai mezzi aveva una diversa pavimentazione ed era delimitata dalle fioriere di oleandri legate l'una all'altra da catenelle, mentre era mancante la segnalazione dei camminamenti pedonali all'interno dell'attività con cartellonistica e segnaletica di pavimentazione. Dagli atti acquisiti nel giudizio penale si evince che nella relazione trasmessa alla procura della Repubblica di
Latina gli ispettori servizio prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro di Latina rilevavano che Pt_2
l'assenza della detta segnaletica “considerato che il signor lavorava presso la ditta Persona_2 più volte citata da circa 24 anni e che quindi conosceva bene i luoghi di lavoro ove accedeva” non rappresentava il nesso di causa dell'evento infortunistico.
A seguito dell'incidente il veniva portato presso l'ospedale S. Maria Goretti di Latina e poi Per_2 trasferito il 10 aprile1997 prima al e poi all'Aurelia Hospital dove si procedeva ad un CP_13 intervento di amputazione dell'arto, inizialmente rifiutato dal paziente che, per motivi religiosi, aveva rifiutato anche la trasfusione di sangue, e dove decedeva il 21 aprile 1997 a causa della grave sepsi che si era determinata.
Come è noto, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele, imposte da norme di legge o suggerite dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento, atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro;
essa è pur sempre, però, una responsabilità di tipo contrattuale, e la parte tenuta all'adempimento (che è quella datoriale) deve dimostrare, per esimersi da essa, che il pregiudizio di controparte derivi da causa a sé non imputabile;
pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività o insicurezza dell'ambiente lavorativo, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato le predette misure e cautele protettive (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15112 del
15/07/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18626 del 05/08/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22710 del
06/11/2015) nonché di aver vigilato sull'esatto rispetto di tali misure da parte del lavoratore (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021), non rilevando, diversamente, la condotta colposa del lavoratore. Inoltre, “Unicamente in presenza del c.d. rischio elettivo, connotato dal simultaneo concorso della presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, della direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali e della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, tale da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata, è possibile sollevare il datore di lavoro dalla responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019). Va, invece, esclusa la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. Sez.
6-3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020, Cass. Sez. L, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019).
Alla luce dei principi richiamati il Tribunale nella sentenza impugnata ha argomentato che << le citate pronunce rese in sede penale hanno accertato l'esistenza di una condotta sostanzialmente
“abnorme” da parte del lavoratore che, indipendentemente dalla presenza di una adeguata segnaletica stradale predisposta dal datore, sceglieva di attraversare la zona percorsa dai mezzi seguendo un percorso irregolare, ovvero “passando attraverso le fioriere” nonché “ scavalcando le catenelle”…considerazioni che, sul piano civilistico che qui interessa, si traducono in una scelta da parte del lavoratore di un rischio elettivo del tutto eccezionale>>.
Osserva il Collegio che la motivazione è pienamente condivisibile in quanto l'iniziativa del lavoratore di passare dalla zona inerti alla zona movimento mezzi, delimitata da una diversa pavimentazione e da fioriere di oleandri in fila, scavalcando le catenelle poste tra le stesse, realizza quell'evento imprevedibile ed eccezionale riconducibile al rischio elettivo, senza che possa rilevare in senso contrario la presenza o meno della segnaletica orizzontale per i camminamenti pedonali che non avrebbe impedito al lavoratore di attraversare nel punto prescelto e di evitare l'impatto, ponendo in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere ( Cass. n. 4980/2023). Assenza, dunque, di nesso causale che, come rilevato dal primo giudice, assorbe ogni altra questione.
Rileva, tra l'altro, la Corte, in merito alla segnaletica per il passaggio dei pedoni, che il d.lgs. n.
493/96, all'epoca vigente, nell'Allegato V “Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione”, per le vie permanenti situate all'esterno delle zone edificate prevede al punto 2.3 che “vanno perimenti segnalate nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate”. Dalle emergenze probatorie del giudizio penale emerge che il luogo teatro del sinistro (piazzale all'esterno dello stabilimento) era delimitato fisicamente dalle fioriere di oleandri, continue tra loro, aveva una pavimentazione di diverso colore ed era presente una cartellonistica verticale (verbali del 12/10/2000
e 28/11/2000), era, in sostanza, segnalato, come previsto dal citato decreto.
Correttamente il giudice di prime cure non ha dato luogo all'istruttoria orale richiesta dai ricorrenti, essendo stati prodotti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi, indicati in ricorso, nel giudizio penale cui hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, aventi ad oggetto le medesime circostanze, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata nei confronti della e di . CP_5 Controparte_6
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: - dichiara il difetto di legittimazione passiva di , quale erede di Controparte_6 CP_5
- rigetta l'appello nei confronti della e di . ON gli
[...] CP_5 Controparte_6 appellanti al pagamento in solido in favore delle parti appellate delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24 aprile 2025
Il Consigliera estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa