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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1540/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1540/2021 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio C.F._3
Innamorato (C.F. , presso il cui studio elettivamente domici- C.F._4
liano in Teggiano (SA) alla Via Codaglioni n. 86
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P. IVA ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Colucci (C.F. ), presso il cui studio eletti- C.F._5
vamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Santa Petronia
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
408/2021, depositato in data 25/10/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro, dott.ssa
Abagnara, nell'ambito del procedimento avente R.G. N.1019/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 66.340,24, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore della
[...]
, creditrice in forza Controparte_2
contratti di finanziamenti n. 00000022436 e n. 00000022439, entrambi stipulati in data
17/04/2019.
A sostegno della propria opposizione, eccepivano la nullità del provvedimento monito- rio fondato su contratti di finanziamento nulli ai sensi degli artt. 117 e 125-bis c. 6 TUB ed, in particolare, la non corretta indicazione del TAEG e la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
il mancato assolvimento da parte della Banca dell'onere della probatorio in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata;
la nullità del titolo, decreto ingiuntivo n. 408/2021, per decadenza del creditore nei con- fronti delle parti garanti, e;
la nullità della Parte_2 Controparte_3
fideiussione in atti contenente clausole contrastanti con il divieto di intese anticoncor- renziali. Chiedevano, infine, la non concessione della provvisoria esecutività in prima udienza
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:” 1) Revocare il decreto ingiunti- vo n.408/2021, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto;
2) Accertare e dichia- rare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate dalle sig.re Parte_4
e per i fatti esposti in narrativa. 3) Accertare, in ragione
[...] Parte_3
delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che , non è creditrice Controparte_4
della somma complessiva di euro 66.340,24, in quanto le clausole contrattuali pattuite
TAEG, nei finanziamenti de quo sono NULLE. 4) Accertare e dichiarare che il TAEG
(Tasso annuo effettivo globale) dichiarato nel contratto n. 00000022436 (5,24%) è infe- riore al TAEG verificato (5,31%) di conseguenza dichiarare la nullità della clausola. 5)
Accertare e dichiarare che il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) dichiarato nel con- tratto n. 00000022439 (5,34%) è inferiore al TAEG verificato (5,41%) di conseguenza dichiarare la nullità della clausola. 6) Accertare e condannare la banca convenuta che ha applicato una pratica commerciale ingannevole e/o scorretta, violando i principi di trasparenza, correttezza e buona fede, in quanto ha fornito all'attore delle false indica- zioni applicando un TAEG superiore a quello indicato in contratto, per l'effetto con-
2
dannare parte convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art, 1226 c.c., quantificato comunque in euro 2.500,00 o nella maggiore o minore som- ma che il Giudice riterrà di giustizia. 7) Rideterminare il saldo effettivo dei finanzia- menti n. 00000022436 e n. 00000022439 sostituendo il tasso d'interesse pattuito con quello dei BOT minimi 12 mesi ai sensi dell'art. 117 T.U.B., condannando la banca convenuta alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interesse in sorta ca- pitale. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/11/2022, si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando l'avversa domanda. In particolare, rappresentava che
[...]
a seguito della debitoria a carico dell'odierna parte opponente, , Parte_1 [...]
e sottoscrivevano, in data 02/07/2021, atto di ri- Parte_2 Parte_3
conoscimento del debito-transazione al fine di rientrare nelle somme insolute e ricono- sciute nei confronti della Banca impegnandosi, congiuntamente, all'estinzione della de- bitoria secondo le modalità e i tempi indicati in detto atto.
Deduceva, ancora, la carenza di prova in ordine all'invocata nullità del provvedimento monitorio;
la conformità del TAEG praticato rispetto a quello indicato nei contratti di finanziamento;
la fondatezza della pretesa creditoria avanzata supportata dalla docu- mentazione versata in atti;
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle avverse do- mande fondate sull'unico presupposto di assunta nullità delle fideiussioni prestate, a ga- ranzia dell'adempimento delle obbligazioni sottoscritte dai mutuatari, contenenti clauso- le contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2) comma 2, lett. a della L. 287/1990; la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la temerarietà di ogni pretesa domanda formulata con il presente giudizio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: In virtù dell'Atto di riconoscimento del debito " , firmato dalle parti, tutte, si Parte_5
CHIEDE CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA "TRAN-
SAZIONE CON ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO", cessazione rilevabile
d'ufficio dall'On.le Giudicante, mentre, sulle spese per il principio della soccombenza virtuale, si precisa che, è stato ampiamente chiarito, letto, confermato e sottoscritto all'interno dell'atto di Transazione, precisamente all'Art. 7, e non solo, dove si evince che, le spese relative ad ogni procedimento restano a totale carico degli odierni oppo-
3
nenti, , e , giammai a carico Parte_1 Parte_2 Parte_3
della , pertanto, essendo le spese regolate già nell'atto di ricono- Controparte_2
scimento del debito "Transazione", le stesse dovranno essere addebitate agli odierni opponenti come da questi ultimi riconosciuto ed accettato con sottoscrizione dell'atto di
Transazione. In via istruttoria, con riserva di dedurre a seguito delle difese e delle ec- cezioni formulate nel corso del giudizio e sulla scorta delle guarentigie procedurali, al- lo stato ci si oppone alle richieste sui mezzi istruttori formulate da controparte. Infatti, quanto asserito e richiesto dagli attori si appalesano come vaghe e valutative;
inoltre, esse vertono su evenienze che necessitano di chiara ed inderogabile prova documenta- le, già ampiamente prodotta da parte convenuta. Ci si riserva, altresì di integrare, mo- dificare, precisare e formulare istanze istruttorie tutte, con ulteriore produzione docu- mentale. Sulla domanda di CTU, sin d'ora ci si oppone all'ammissione perché esplora- tiva e basata su mere supposizioni e nulla di concreto. Nel caso d'ammissione, si chiede
l'autorizzazione alla nomina di CTP nonché la disposizione che la medesima consulen- za esprima una valutazione in merito alle analisi tecnico contabili sulla scorta della do- cumentazione. - CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA
"TRANSAZIONE CON ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO" (cfr. allegato); - chiede, concedersi la concessione della provvisoria esecuzione dell'emesso Decreto In- giuntivo n. 408/2021 del 25/10/2021 RG n. 1019/2021; - rigettare “in via istruttoria” la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile, in quanto ritenuta mera- mente aleatoria ed esplorativa;
- rigettare la documentazione depositata;
- rigettare ogni avversa richiesta formulata;
- rigettare l'avversa opposizione in quanto inammis- sibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in di- ritto;
- condannare gli opponenti al pagamento nei confronti della Controparte_2
al pagamento della somma ingiunta, oltre spese del presente giudizio confermandone in toto il decreto ingiuntivo emesso;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c e rigettare tutto quanto altro richiesto dagli opponenti in via preliminare, nel merito, in via subor- dinata nel merito ed in via istruttoria. Con vittoria di spese, secondo la vigente norma- tiva, oltre oneri ed accessori come per legge.”
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione del 19/12/2022, rilevata l'assenza di parte opponente, il Tri- bunale non dichiarava cessata la materia del contendere come richiesto da parte opposta, atteso che l'atto di transazione depositato aveva ad oggetto creditorie diverse da quelle del giudizio, rilevava, dall'atto di transazione depositato, il riconoscimento dei debiti
4
degli opponenti, che nulla avevano dedotto in merito, derivanti dal rapporto oggetto del giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegna- va a parte opposta termine per promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, rinviava all'udienza del 19/09/2023 per la verifica della condizione di procedibilità.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 18/06/2024 all'esito della quale, atteso che le parti congiuntamente chiedevano un rinvio stante la pendenza di trattative finaliz- zate al bonario componimento della lite, veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 19/11/2024, preso atto del fallimento delle trattative tra le parti finaliz- zate ad un accordo conciliativo, veniva fissata l'udienza cartolare del 20/10/2025 per di- scussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note con- clusionali.
Nelle more, entrambe le parti documentavano l'intervenuta transazione della lite e, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025 chiedevano, di conseguenza, declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Visto l'intervenuto accordo, la materia del contendere può dirsi cessata.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presup- pone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situa- zione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass., SS.UU.,
n. 13969 del 2004).
Con tale tipo di pronuncia il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460 del 2006), interesse che come statuito dall'art. 100 c.p.c. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinun- cia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714 del 2006).
Orbene, nel caso di specie, dall'accordo versato in atti emerge che le parti hanno supe- rato le rispettive divergenze relative all'oggetto del giudizio in corso.
Da tanto deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venu- to meno l'interesse ad agire in seguito ad accordo transattivo raggiunto tra le parti.
5
Per effetto della intervenuta transazione va, altresì, revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto.
In punto di spese di lite, va rilevato che, se la cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia del giudice in punto di “soccombenza virtuale” (cfr. Cassazio- ne civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939), tuttavia il raggiungimento dell'accordo tra le parti rappresenta un giustificato motivo per procedere alla compensazione integrale del- le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto in- giuntivo opposto n. 408/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1540/2021 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio C.F._3
Innamorato (C.F. , presso il cui studio elettivamente domici- C.F._4
liano in Teggiano (SA) alla Via Codaglioni n. 86
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P. IVA ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Colucci (C.F. ), presso il cui studio eletti- C.F._5
vamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Santa Petronia
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
408/2021, depositato in data 25/10/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro, dott.ssa
Abagnara, nell'ambito del procedimento avente R.G. N.1019/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 66.340,24, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore della
[...]
, creditrice in forza Controparte_2
contratti di finanziamenti n. 00000022436 e n. 00000022439, entrambi stipulati in data
17/04/2019.
A sostegno della propria opposizione, eccepivano la nullità del provvedimento monito- rio fondato su contratti di finanziamento nulli ai sensi degli artt. 117 e 125-bis c. 6 TUB ed, in particolare, la non corretta indicazione del TAEG e la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
il mancato assolvimento da parte della Banca dell'onere della probatorio in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata;
la nullità del titolo, decreto ingiuntivo n. 408/2021, per decadenza del creditore nei con- fronti delle parti garanti, e;
la nullità della Parte_2 Controparte_3
fideiussione in atti contenente clausole contrastanti con il divieto di intese anticoncor- renziali. Chiedevano, infine, la non concessione della provvisoria esecutività in prima udienza
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:” 1) Revocare il decreto ingiunti- vo n.408/2021, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto;
2) Accertare e dichia- rare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate dalle sig.re Parte_4
e per i fatti esposti in narrativa. 3) Accertare, in ragione
[...] Parte_3
delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che , non è creditrice Controparte_4
della somma complessiva di euro 66.340,24, in quanto le clausole contrattuali pattuite
TAEG, nei finanziamenti de quo sono NULLE. 4) Accertare e dichiarare che il TAEG
(Tasso annuo effettivo globale) dichiarato nel contratto n. 00000022436 (5,24%) è infe- riore al TAEG verificato (5,31%) di conseguenza dichiarare la nullità della clausola. 5)
Accertare e dichiarare che il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) dichiarato nel con- tratto n. 00000022439 (5,34%) è inferiore al TAEG verificato (5,41%) di conseguenza dichiarare la nullità della clausola. 6) Accertare e condannare la banca convenuta che ha applicato una pratica commerciale ingannevole e/o scorretta, violando i principi di trasparenza, correttezza e buona fede, in quanto ha fornito all'attore delle false indica- zioni applicando un TAEG superiore a quello indicato in contratto, per l'effetto con-
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dannare parte convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art, 1226 c.c., quantificato comunque in euro 2.500,00 o nella maggiore o minore som- ma che il Giudice riterrà di giustizia. 7) Rideterminare il saldo effettivo dei finanzia- menti n. 00000022436 e n. 00000022439 sostituendo il tasso d'interesse pattuito con quello dei BOT minimi 12 mesi ai sensi dell'art. 117 T.U.B., condannando la banca convenuta alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interesse in sorta ca- pitale. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/11/2022, si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando l'avversa domanda. In particolare, rappresentava che
[...]
a seguito della debitoria a carico dell'odierna parte opponente, , Parte_1 [...]
e sottoscrivevano, in data 02/07/2021, atto di ri- Parte_2 Parte_3
conoscimento del debito-transazione al fine di rientrare nelle somme insolute e ricono- sciute nei confronti della Banca impegnandosi, congiuntamente, all'estinzione della de- bitoria secondo le modalità e i tempi indicati in detto atto.
Deduceva, ancora, la carenza di prova in ordine all'invocata nullità del provvedimento monitorio;
la conformità del TAEG praticato rispetto a quello indicato nei contratti di finanziamento;
la fondatezza della pretesa creditoria avanzata supportata dalla docu- mentazione versata in atti;
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle avverse do- mande fondate sull'unico presupposto di assunta nullità delle fideiussioni prestate, a ga- ranzia dell'adempimento delle obbligazioni sottoscritte dai mutuatari, contenenti clauso- le contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2) comma 2, lett. a della L. 287/1990; la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la temerarietà di ogni pretesa domanda formulata con il presente giudizio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: In virtù dell'Atto di riconoscimento del debito " , firmato dalle parti, tutte, si Parte_5
CHIEDE CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA "TRAN-
SAZIONE CON ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO", cessazione rilevabile
d'ufficio dall'On.le Giudicante, mentre, sulle spese per il principio della soccombenza virtuale, si precisa che, è stato ampiamente chiarito, letto, confermato e sottoscritto all'interno dell'atto di Transazione, precisamente all'Art. 7, e non solo, dove si evince che, le spese relative ad ogni procedimento restano a totale carico degli odierni oppo-
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nenti, , e , giammai a carico Parte_1 Parte_2 Parte_3
della , pertanto, essendo le spese regolate già nell'atto di ricono- Controparte_2
scimento del debito "Transazione", le stesse dovranno essere addebitate agli odierni opponenti come da questi ultimi riconosciuto ed accettato con sottoscrizione dell'atto di
Transazione. In via istruttoria, con riserva di dedurre a seguito delle difese e delle ec- cezioni formulate nel corso del giudizio e sulla scorta delle guarentigie procedurali, al- lo stato ci si oppone alle richieste sui mezzi istruttori formulate da controparte. Infatti, quanto asserito e richiesto dagli attori si appalesano come vaghe e valutative;
inoltre, esse vertono su evenienze che necessitano di chiara ed inderogabile prova documenta- le, già ampiamente prodotta da parte convenuta. Ci si riserva, altresì di integrare, mo- dificare, precisare e formulare istanze istruttorie tutte, con ulteriore produzione docu- mentale. Sulla domanda di CTU, sin d'ora ci si oppone all'ammissione perché esplora- tiva e basata su mere supposizioni e nulla di concreto. Nel caso d'ammissione, si chiede
l'autorizzazione alla nomina di CTP nonché la disposizione che la medesima consulen- za esprima una valutazione in merito alle analisi tecnico contabili sulla scorta della do- cumentazione. - CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA
"TRANSAZIONE CON ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO" (cfr. allegato); - chiede, concedersi la concessione della provvisoria esecuzione dell'emesso Decreto In- giuntivo n. 408/2021 del 25/10/2021 RG n. 1019/2021; - rigettare “in via istruttoria” la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile, in quanto ritenuta mera- mente aleatoria ed esplorativa;
- rigettare la documentazione depositata;
- rigettare ogni avversa richiesta formulata;
- rigettare l'avversa opposizione in quanto inammis- sibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in di- ritto;
- condannare gli opponenti al pagamento nei confronti della Controparte_2
al pagamento della somma ingiunta, oltre spese del presente giudizio confermandone in toto il decreto ingiuntivo emesso;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c e rigettare tutto quanto altro richiesto dagli opponenti in via preliminare, nel merito, in via subor- dinata nel merito ed in via istruttoria. Con vittoria di spese, secondo la vigente norma- tiva, oltre oneri ed accessori come per legge.”
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione del 19/12/2022, rilevata l'assenza di parte opponente, il Tri- bunale non dichiarava cessata la materia del contendere come richiesto da parte opposta, atteso che l'atto di transazione depositato aveva ad oggetto creditorie diverse da quelle del giudizio, rilevava, dall'atto di transazione depositato, il riconoscimento dei debiti
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degli opponenti, che nulla avevano dedotto in merito, derivanti dal rapporto oggetto del giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegna- va a parte opposta termine per promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, rinviava all'udienza del 19/09/2023 per la verifica della condizione di procedibilità.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 18/06/2024 all'esito della quale, atteso che le parti congiuntamente chiedevano un rinvio stante la pendenza di trattative finaliz- zate al bonario componimento della lite, veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 19/11/2024, preso atto del fallimento delle trattative tra le parti finaliz- zate ad un accordo conciliativo, veniva fissata l'udienza cartolare del 20/10/2025 per di- scussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note con- clusionali.
Nelle more, entrambe le parti documentavano l'intervenuta transazione della lite e, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025 chiedevano, di conseguenza, declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Visto l'intervenuto accordo, la materia del contendere può dirsi cessata.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presup- pone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situa- zione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass., SS.UU.,
n. 13969 del 2004).
Con tale tipo di pronuncia il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. n. 27460 del 2006), interesse che come statuito dall'art. 100 c.p.c. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione.
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinun- cia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (Cass. n. 4714 del 2006).
Orbene, nel caso di specie, dall'accordo versato in atti emerge che le parti hanno supe- rato le rispettive divergenze relative all'oggetto del giudizio in corso.
Da tanto deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venu- to meno l'interesse ad agire in seguito ad accordo transattivo raggiunto tra le parti.
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Per effetto della intervenuta transazione va, altresì, revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto.
In punto di spese di lite, va rilevato che, se la cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia del giudice in punto di “soccombenza virtuale” (cfr. Cassazio- ne civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939), tuttavia il raggiungimento dell'accordo tra le parti rappresenta un giustificato motivo per procedere alla compensazione integrale del- le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto in- giuntivo opposto n. 408/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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