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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1269/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1269/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Pagnuzzato Controparte_1
resistente
e con la chiamata di
Controparte_2
, con l'avv. Carletti
[...]
terza chiamata
pagina 1 di 9 Premesso che:
- il ricorrente dichiara di essere affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, epicondilite ed epitrocleite gomito sinistro;
- egli domanda in questa sede l'accertamento della responsabilità di
[...]
, società per la quale egli lavora dal 2002 con la mansione di Controparte_1 operaio chimico, in relazione all'insorgenza/all'aggravamento delle predette patologie, ritenute eziologicamente correlate all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest'ultima in assenza di idonee misure di protezione;
- egli precisa che l'origine professionale di tutte le patologie è stata riconosciuta dall'Inail, ed avanza richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale a carico della società convenuta;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e in subordine chiede sia accertato il diritto alla manleva a carico della Compagnia terza chiamata;
- la Compagnia terza chiamata domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato, e in subordine richiama i limiti di polizza sia con riferimento all'epoca di insorgenza della malattia che con riferimento al massimale e alla franchigia;
rilevato che:
- il ricorrente è stato assunto da Gruppo AM nel 2002 (DOC 2); dal 2006 al 2016 il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità prima con la subentrante e poi con la cessionaria odierna resistente;
Controparte_3 CP_1
- nel corso del rapporto egli ha sempre lavorato come operaio chimico osservando un orario a tempo pieno;
- egli imputa alla convenuta l'insorgenza o quantomeno l'aggravamento delle patologie di cui in premessa ritenendo di essere stato esposto ai rischi lavorativi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con assunzione e mantenimento di posture incongrue per gli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni al sistema mano braccio;
- egli allega in particolare di aver “sempre svolto le mansioni di operaio chimico conduttore di impianto”, e che l'attività quotidiana comprendesse il carico dei materiali chimici all'interno dei macchinari, secondo le quantità indicate nel foglio di lavoro giornaliero;
pagina 2 di 9 - tali materiali, solidi o liquidi, erano contenuti in sacchi, fusti o vasche di acciaio;
- in particolare riferisce che:
- i sacchi, contenenti il materiale solido, avessero un peso variabile da un minimo di
25 ad un massimo 90 kg, e che quelli dal peso di 25 kg venivano movimentati manualmente, alzati al di sopra del piano orizzontale delle spalle e inclinati per versare il contenuto all'interno dell'impianto;
- i fusti contenenti liquidi, dal peso variabile tra i 100 e i 200 kg, venivano sollevati dalla parte inferiore e appoggiati sul bordo della tramoggia, per facilitarne lo svuotamento. Il ricorrente sostiene che a causa della mancanza di idonei ausili egli dovesse spingerli manualmente sul transpallet, alzarli ad altezza della rulliera e nuovamente spingerli facendoli ruotare su sé stessi;
- poiché il caricamento avveniva con l'impianto in funzione, la tramoggia era fonte di vibrazioni che, nella fase di caricamento, si trasmettevano al sistema mano – braccio;
- le attività di caricamento dei macchinari duravano circa 5 ore/die;
- al termine del ciclo di lavorazione della macchina, riferisce, egli si occupava anche dello scarico del prodotto. A seconda dei casi, più in particolare, il prodotto era raccolto direttamente all'interno di fusti o era necessario riempire manualmente i fusti con l'utilizzo di sessole dal peso variabile di 2-5 kg. I fusti in ogni caso andavano poi movimentati a mano;
- il ricorrente sostiene di aver movimentato per l'intero periodo, quotidianamente, una media variabile di 30-80 fusti;
- infine, egli riferisce di essersi occupato, all'occorrenza, anche della centrifuga della miscela attraverso un sifone che doveva essere sollevato e immerso ripetutamente, e che tale operazione durasse mediamente due ore;
- sebbene egli dal 2017 sia caposquadra, riferisce che “le mansioni svolte risultano invariate con la limitazione alla movimentazione di carichi”, mentre dal 2019 le procedure di movimentazione dei fusti sono state effettivamente meccanizzate;
- dal 2020 egli è addetto al controllo dei macchinari e organizza il processo produttivo con esclusione di attività di movimentazione di carichi;
- secondo la sua prospettazione, l'attività descritta ha richiesto, fino al 2020, movimenti pagina 3 di 9 “costanti e ripetitivi che comportavano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, oltre l'assunzione sistematica e non occasionale di posture incongrue”, ed è stata effettuata seguendo ritmi intensi, senza idonee pause compensative;
- in particolare, le operazioni di carico dei fusti comportavano movimenti di flessione delle braccia al di sopra del piano orizzontale, sollecitando intensamente le spalle oltre a movimenti ripetuti di prona supinazione degli avambracci per le operazioni di scarico, mentre la presa dei fusti, dei sacchi e delle sessole/spatole comportavano un'intensa sollecitazione del polso e dei tendini delle mani;
- la società contesta che il ricorrente abbia svolto attività ripetitiva, che il peso dei sacchi arrivasse a 90 kg (non superando invece i 50 kg), e che la movimentazione fosse effettuata dal singolo dipendente (essendo effettuata invece da una coppia di operatori).
Precisa che i fusti da 100 kg non venivano sollevati ma fatti rotolare, che la movimentazione per ciascuna giornata di lavoro arrivava ad 80 fusti considerando non il singolo operatore, ma l'intero reparto, che non vi è mai stato sollevamento dei carichi sopra al piano delle spalle e che nel corso del turno lavorativo era possibile effettuare pause anche ulteriori rispetto a quelle calendarizzate. Rileva inoltre la società che già a far data dall'anno 2012 il ricorrente non si è più dedicato ad attività di contenuto operativo, essendo stato adibito ad attività di supervisione e controllo;
- premesso che nessuno dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale svolta ha reso dichiarazioni incoerenti o da cui emergano criticità idonee a minarne l'attendibilità, può sintetizzarsi quanto emerso dalla prova orale come segue:
- la movimentazione dei carichi e di sollecitazione degli arti superiori, nel corso del turno di lavoro, era concentrata nell'attività di carico dei macchinari, che aveva una durata di 2/3 ore, e nell'utilizzo della spatola per la rottura del prodotto in centrifuga e della sessola per lo scarico del prodotto dalla centrifuga;
- l'attività di caricamento veniva svolta in modo continuativo, e richiedeva 2/3 ore.
Ad essa seguivano pause e tempi di attesa fisiologici di produzione;
- il peso dei contenitori contenenti il materiale da caricare nel macchinario era variabile:
pagina 4 di 9 a) 15- 90 kg per i prodotti solidi (15 kg per i fusti movimentati nelle glove-box – teste , 25 kg di prodotto solido movimentati manualmente – testi , Tes_1 Tes_2
-, 90 kg per i fusti più pesanti - teste -); Tes_1 Tes_2
b) 100/200 kg per i fusti contenenti prodotti liquidi (testi , e Tes_1 Tes_3
; Tes_4
- il tipo movimentazione manuale dei carichi (cioè del materiale da caricare nei reattori) variava, essendo l'addetto chiamato ad operare mediante trascinamento, sollevamento, spinta - a seconda del tipo di prodotto e del macchinario utilizzato;
- il numero di fusti complessivamente movimentato dal singolo operatore variava, anche in base al reparto, ma il dato medio emerso è di 10/40 fusti a turno. Il teste ha comunque riferito che la movimentazione quotidiana si attestava sui Tes_3
30 fusti, ma a volte si arrivava anche a 70 nel reparto 3b, in cui si movimentano i carichi più pesanti, riferendo che il ricorrente ha lavorato proprio in tale reparto
“per tanti anni, 10-12 anni”;
- nel corso del tempo sono state introdotte innovazioni nella procedura di carico, ed in particolare dal 2018 le procedure sono state significativamente automatizzate;
- ebbene, come si legge nella perizia depositata dal consulente medico-legale dell'ufficio,
“Nel marzo 2008, nel nuovo elenco delle malattie professionali, è entrata una serie di malattie da sovraccarico biomeccanico della spalla, del gomito e del sistema polso-mano dovute a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Da tempo è noto che l'effettuazione di precise manovre in modo ripetitivo è in grado di impegnare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, portando col tempo al manifestarsi di veri e propri quadri invalidanti. E' possibile sostenere che le attività lavorative effettuate con gli arti superiori sono una fonte di rischio se - sono frequenti, velocemente ricorrenti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro;
- prevedono l'impiego di forza manuale;
-richiedono posture e sollecitazioni incongrue di segmento/i dell'arto superiore;
-non si alternano con periodi di recupero o riposo.”;
- il ricorrente soffre di “Esiti di tendinosi dei sovraspinosi e di intervento artroscopico bilaterale con moderata disfunzionalità delle spalle - esiti di epicondilite-epitrocleite
pagina 5 di 9 gomito sinistro trattata chirurgicamente - esiti di sindrome del tunnel carpale bilaterale operata bilateralmente”, cioè di patologie tutte ascrivibili a tale categoria di malattie che interessano i distretti di spalle, gomiti e polsi, la cui origine professionale nel caso specifico è stata già accertata dall'Inail;
- sebbene il ricorrente, come riferito nel corso dell'indagine peritale, abbia lavorato anche nel settore degli autotrasporti svolgendo tra l'altro attività di carico-scarico, non può sfuggire il fatto che dal 2002 egli presti la propria attività lavorativa alle dipendenze
Co dell'odierna , nelle modalità finora descritte, caratterizzate almeno fino al 2018 (cioè fino alla vigilia del periodo di insorgenza delle patologie oggetto di causa) dall'impiego si forza degli arti superiori per almeno 2-3 ore di fila al giorno per effettuare trascinamenti o sollevamenti e mantenimenti in quota di carichi di peso (quantomeno) superiore ai 10 kg, nonché dalla necessità di uso della forza per la rottura manuale del materiale tramite sessola e dallo scarico del prodotto tramite spatola;
- sebbene la frequenza delle operazioni con la sessola e delle attività di scarico del prodotto mediante spatola non siano accertate all'esito del giudizio, e nonostante sia stata confermata la presenza di fisiologiche pause nell'attività demandata al ricorrente, legate al tempo di lavorazione dei macchinari, va rilevato che i dati forniti dall'istruttoria confermano quelli emergenti dal dvr aziendale sub doc. n. 08b in relazione al rischio posturale (qualificato come alto per le attività di carico dei reattori (pag. 72), a quello da movimenti ripetitivi legati al sessolamento (pagg. 55 e 56, pt. W.1), alle sollecitazioni del polso (pag. 56) e per gomito e polso (pagg. 52 e 53);
- l'esposizione ai predetti rischi induce a ritenere che tutte e tre le patologie siano correlate alla quotidiana e ripetuta attività di caricamento (sia con riferimento all'avvicinamento al macchinario, che richiede trascinamenti e sollevamenti anche in torsione, che con riferimento all'atto di svuotamento dei fusti, che necessita uno sforzo volto a mantenere in posizione il contenitore per consentirne lo svuotamento - in tale frangente peraltro l'operatore è esposto alle vibrazioni del macchinario in azione, sebbene di incerta entità -)
e a quelle che prevedono l'utilizzo della sessola e della spatola, caratterizzandosi la prima per l'adozione di posture incongrue e sforzi, e le seconde per i movimenti ripetitivi di sollecitazione di tutto il braccio;
- a sostenere la fondatezza della pretesa azionata in giudizio sul piano del nesso causale pagina 6 di 9 concorrono peraltro non solo l'accertamento già svolto dall'Inail e la pur laconica conclusione del perito nominato dall'Ufficio, ma anche: a) il fatto che l'attività di movimentazione manuale dei carichi e di sollecitazione ripetuta degli arti superiori appare accessoria nell'attività dell'autotrasportatore, mentre ha lungamente occupato quasi la metà del turno di lavoro del ricorrente presso la convenuta;
b) il dato cronologico: il fatto che l'epoca di insorgenza delle patologie sia collocata dal 2019, induce infatti a ritenere
Co che l'attività svolta presso abbia avuto nella genesi/nell'aggravamento delle patologie almeno un ruolo concausale;
- ciò chiarito con riferimento al piano oggettivo, la responsabilità della convenuta emerge dalle dichiarazioni dei testimoni da essa stessa introdotti, essendo assorbente il fatto che nonostante i riscontri emersi rispetto all'entità dei carichi da movimentare e gli sforzi richiesti, sia provata l'omessa sorveglianza sull'osservanza da parte degli operai delle istruzioni eventualmente impartite in punto di sollevamento e movimentazione dei carichi. In primo luogo, infatti, il teste ha dichiarato: “Nel caso di carichi più Tes_2
lunghi erano previste due persone ma non era una regola. Per molti carichi non si impiegavano due persone, si era soliti darsi il cambio quando il tipo di attività richiedeva necessariamente due uomini. Si era in due quando non si poteva fare altrimenti insomma.
Per il resto, anche dove da regolamento erano previsti due operatori, l'operazione veniva solitamente eseguita comunque da un singolo operatore”. Il teste , RSPP dello Tes_1
stabilimento dal 2019 e comunque impiegato in azienda dal 2001 al 2008 e dal 2011 in poi, ha inoltre potuto confermare quale sia la previsione nel DVR in ordine all' impiego di due persone che si alternano nelle operazioni di carico, ma non si è spinto a riferire cosa avvenga in concreto, il che appare significativa conferma, quantomeno sul piano presuntivo, delle modalità di lavoro descritte sia in ricorso che dal teste;
Tes_2
ciò chiarito, quanto al danno risarcibile, rilevato che:
- ai fini della determinazione del danno biologico temporaneo va considerato quanto accertato dalla consulenza del dott. , che significative senza obiezioni da parte dei Per_1
ct di parte ha quantificato la durata complessiva delle malattie (insorte a partire dal marzo/aprile 2019) in 244 giorni di cui 4 giorni al 100%, 120 giorni al 75%, 90 giorni al
50% e 30 giorni al 25%, con grado di sofferenza medio per i primi 125 giorni e da quel giorno stabilmente lieve;
pagina 7 di 9 - dall'applicazione delle più recenti tabelle di Milano risulta che la somma da riconoscere al ricorrente a ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ammonta a complessivi euro
16.067,50 (115,00 x 4 giorni x 100% (460 euro) + 115,00 x 120 giorni x 75% (10.350 euro) + 115 x 1 giorno x 50% (57,5 euro) + 100 x 89 giorni x 50% (4450 euro) + 100,00 x
30 giorni x 25% (750 euro). Devalutata all'aprile 2019, la somma ammonta ad euro
13.593,49, e su di essa, rivalutata di anno in anno, andranno riconosciuti altresì gli interessi legali;
- considerati poi: a) l'età del ricorrente all'epoca dell'insorgenza della malattia come accertata dal ctu (48 anni); b) la percentuale di danno permanente attribuibile responsabilità del datore di lavoro (14-15%%); d) il grado (lieve) di sofferenza accertato dal ctu relativamente al danno permanente, in applicazione delle tabelle di Milano stimasi equo determinare il danno biologico permanente nella somma di euro 45.658,50 (media tra i valori indicati in Tabella con riferimento al 14% e al 15%), somma che devalutata alla data delle malattie (aprile 2014) va rideterminata in euro 38.628,17. La somma non può essere maggiorata a titolo di personalizzazione del danno. Le generiche allegazioni svolte sul punto in ricorso, infatti, non giustificano un allontanamento dai parametri medi individuati dall'Osservatorio milanese, così che la somma sin qui determinata pare ristorare adeguatamente il pregiudizio non patrimoniale legato alle patologie sopra richiamate;
- le somme riconosciute a titolo di danno alla salute devono essere ridotte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dell'importo erogato dall'Inail, considerando il principio della detrazione per poste omogenee (cfr. Cass. 4972/2018;
Cass. 20807/2016). Dovendo essere acquisito un dato documentale aggiornato, la causa va rimessa in istruttoria;
- quanto al danno patrimoniale, all'importo indicato in ricorso con riferimento alla documentazione allegata sub doc. 32, pari ad euro 1.502,95 andranno detratti gli importi che non possono considerarsi causalmente correlati all'illecito accertato, ed in particolare euro 44,00 per “copia cartella clinica urgente”, euro 62,00 per copia cartella clinica, euro
62,00, per altra copia cartella clinica, euro 90,00 per generica “certificazione medica”, per pagina 8 di 9 un totale di euro 258,00. Il ricorrente ha pertanto diritto al rimborso dell'importo di euro
1.244,95 a titolo di ristoro del danno patrimoniale per spese mediche;
- quanto al diritto alla manleva da parte della Compagnia terza chiamata, si riserva all'esito ogni determinazione tenendo conto della somma che verrà definitivamente accertata come dovuta al ricorrente nonché delle eccezioni svolte in punto di limiti di operatività della polizza;
- si riserva all'esito anche la decisione su ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta la responsabilità della convenuta per le malattie per cui è causa;
- rimette la causa in istruttoria al fine della determinazione delle somme dovute a titolo risarcitorio e in via di manleva;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
Vicenza, 20/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1269/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Pagnuzzato Controparte_1
resistente
e con la chiamata di
Controparte_2
, con l'avv. Carletti
[...]
terza chiamata
pagina 1 di 9 Premesso che:
- il ricorrente dichiara di essere affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, epicondilite ed epitrocleite gomito sinistro;
- egli domanda in questa sede l'accertamento della responsabilità di
[...]
, società per la quale egli lavora dal 2002 con la mansione di Controparte_1 operaio chimico, in relazione all'insorgenza/all'aggravamento delle predette patologie, ritenute eziologicamente correlate all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest'ultima in assenza di idonee misure di protezione;
- egli precisa che l'origine professionale di tutte le patologie è stata riconosciuta dall'Inail, ed avanza richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale a carico della società convenuta;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e in subordine chiede sia accertato il diritto alla manleva a carico della Compagnia terza chiamata;
- la Compagnia terza chiamata domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato, e in subordine richiama i limiti di polizza sia con riferimento all'epoca di insorgenza della malattia che con riferimento al massimale e alla franchigia;
rilevato che:
- il ricorrente è stato assunto da Gruppo AM nel 2002 (DOC 2); dal 2006 al 2016 il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità prima con la subentrante e poi con la cessionaria odierna resistente;
Controparte_3 CP_1
- nel corso del rapporto egli ha sempre lavorato come operaio chimico osservando un orario a tempo pieno;
- egli imputa alla convenuta l'insorgenza o quantomeno l'aggravamento delle patologie di cui in premessa ritenendo di essere stato esposto ai rischi lavorativi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con assunzione e mantenimento di posture incongrue per gli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni al sistema mano braccio;
- egli allega in particolare di aver “sempre svolto le mansioni di operaio chimico conduttore di impianto”, e che l'attività quotidiana comprendesse il carico dei materiali chimici all'interno dei macchinari, secondo le quantità indicate nel foglio di lavoro giornaliero;
pagina 2 di 9 - tali materiali, solidi o liquidi, erano contenuti in sacchi, fusti o vasche di acciaio;
- in particolare riferisce che:
- i sacchi, contenenti il materiale solido, avessero un peso variabile da un minimo di
25 ad un massimo 90 kg, e che quelli dal peso di 25 kg venivano movimentati manualmente, alzati al di sopra del piano orizzontale delle spalle e inclinati per versare il contenuto all'interno dell'impianto;
- i fusti contenenti liquidi, dal peso variabile tra i 100 e i 200 kg, venivano sollevati dalla parte inferiore e appoggiati sul bordo della tramoggia, per facilitarne lo svuotamento. Il ricorrente sostiene che a causa della mancanza di idonei ausili egli dovesse spingerli manualmente sul transpallet, alzarli ad altezza della rulliera e nuovamente spingerli facendoli ruotare su sé stessi;
- poiché il caricamento avveniva con l'impianto in funzione, la tramoggia era fonte di vibrazioni che, nella fase di caricamento, si trasmettevano al sistema mano – braccio;
- le attività di caricamento dei macchinari duravano circa 5 ore/die;
- al termine del ciclo di lavorazione della macchina, riferisce, egli si occupava anche dello scarico del prodotto. A seconda dei casi, più in particolare, il prodotto era raccolto direttamente all'interno di fusti o era necessario riempire manualmente i fusti con l'utilizzo di sessole dal peso variabile di 2-5 kg. I fusti in ogni caso andavano poi movimentati a mano;
- il ricorrente sostiene di aver movimentato per l'intero periodo, quotidianamente, una media variabile di 30-80 fusti;
- infine, egli riferisce di essersi occupato, all'occorrenza, anche della centrifuga della miscela attraverso un sifone che doveva essere sollevato e immerso ripetutamente, e che tale operazione durasse mediamente due ore;
- sebbene egli dal 2017 sia caposquadra, riferisce che “le mansioni svolte risultano invariate con la limitazione alla movimentazione di carichi”, mentre dal 2019 le procedure di movimentazione dei fusti sono state effettivamente meccanizzate;
- dal 2020 egli è addetto al controllo dei macchinari e organizza il processo produttivo con esclusione di attività di movimentazione di carichi;
- secondo la sua prospettazione, l'attività descritta ha richiesto, fino al 2020, movimenti pagina 3 di 9 “costanti e ripetitivi che comportavano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, oltre l'assunzione sistematica e non occasionale di posture incongrue”, ed è stata effettuata seguendo ritmi intensi, senza idonee pause compensative;
- in particolare, le operazioni di carico dei fusti comportavano movimenti di flessione delle braccia al di sopra del piano orizzontale, sollecitando intensamente le spalle oltre a movimenti ripetuti di prona supinazione degli avambracci per le operazioni di scarico, mentre la presa dei fusti, dei sacchi e delle sessole/spatole comportavano un'intensa sollecitazione del polso e dei tendini delle mani;
- la società contesta che il ricorrente abbia svolto attività ripetitiva, che il peso dei sacchi arrivasse a 90 kg (non superando invece i 50 kg), e che la movimentazione fosse effettuata dal singolo dipendente (essendo effettuata invece da una coppia di operatori).
Precisa che i fusti da 100 kg non venivano sollevati ma fatti rotolare, che la movimentazione per ciascuna giornata di lavoro arrivava ad 80 fusti considerando non il singolo operatore, ma l'intero reparto, che non vi è mai stato sollevamento dei carichi sopra al piano delle spalle e che nel corso del turno lavorativo era possibile effettuare pause anche ulteriori rispetto a quelle calendarizzate. Rileva inoltre la società che già a far data dall'anno 2012 il ricorrente non si è più dedicato ad attività di contenuto operativo, essendo stato adibito ad attività di supervisione e controllo;
- premesso che nessuno dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria orale svolta ha reso dichiarazioni incoerenti o da cui emergano criticità idonee a minarne l'attendibilità, può sintetizzarsi quanto emerso dalla prova orale come segue:
- la movimentazione dei carichi e di sollecitazione degli arti superiori, nel corso del turno di lavoro, era concentrata nell'attività di carico dei macchinari, che aveva una durata di 2/3 ore, e nell'utilizzo della spatola per la rottura del prodotto in centrifuga e della sessola per lo scarico del prodotto dalla centrifuga;
- l'attività di caricamento veniva svolta in modo continuativo, e richiedeva 2/3 ore.
Ad essa seguivano pause e tempi di attesa fisiologici di produzione;
- il peso dei contenitori contenenti il materiale da caricare nel macchinario era variabile:
pagina 4 di 9 a) 15- 90 kg per i prodotti solidi (15 kg per i fusti movimentati nelle glove-box – teste , 25 kg di prodotto solido movimentati manualmente – testi , Tes_1 Tes_2
-, 90 kg per i fusti più pesanti - teste -); Tes_1 Tes_2
b) 100/200 kg per i fusti contenenti prodotti liquidi (testi , e Tes_1 Tes_3
; Tes_4
- il tipo movimentazione manuale dei carichi (cioè del materiale da caricare nei reattori) variava, essendo l'addetto chiamato ad operare mediante trascinamento, sollevamento, spinta - a seconda del tipo di prodotto e del macchinario utilizzato;
- il numero di fusti complessivamente movimentato dal singolo operatore variava, anche in base al reparto, ma il dato medio emerso è di 10/40 fusti a turno. Il teste ha comunque riferito che la movimentazione quotidiana si attestava sui Tes_3
30 fusti, ma a volte si arrivava anche a 70 nel reparto 3b, in cui si movimentano i carichi più pesanti, riferendo che il ricorrente ha lavorato proprio in tale reparto
“per tanti anni, 10-12 anni”;
- nel corso del tempo sono state introdotte innovazioni nella procedura di carico, ed in particolare dal 2018 le procedure sono state significativamente automatizzate;
- ebbene, come si legge nella perizia depositata dal consulente medico-legale dell'ufficio,
“Nel marzo 2008, nel nuovo elenco delle malattie professionali, è entrata una serie di malattie da sovraccarico biomeccanico della spalla, del gomito e del sistema polso-mano dovute a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Da tempo è noto che l'effettuazione di precise manovre in modo ripetitivo è in grado di impegnare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, portando col tempo al manifestarsi di veri e propri quadri invalidanti. E' possibile sostenere che le attività lavorative effettuate con gli arti superiori sono una fonte di rischio se - sono frequenti, velocemente ricorrenti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro;
- prevedono l'impiego di forza manuale;
-richiedono posture e sollecitazioni incongrue di segmento/i dell'arto superiore;
-non si alternano con periodi di recupero o riposo.”;
- il ricorrente soffre di “Esiti di tendinosi dei sovraspinosi e di intervento artroscopico bilaterale con moderata disfunzionalità delle spalle - esiti di epicondilite-epitrocleite
pagina 5 di 9 gomito sinistro trattata chirurgicamente - esiti di sindrome del tunnel carpale bilaterale operata bilateralmente”, cioè di patologie tutte ascrivibili a tale categoria di malattie che interessano i distretti di spalle, gomiti e polsi, la cui origine professionale nel caso specifico è stata già accertata dall'Inail;
- sebbene il ricorrente, come riferito nel corso dell'indagine peritale, abbia lavorato anche nel settore degli autotrasporti svolgendo tra l'altro attività di carico-scarico, non può sfuggire il fatto che dal 2002 egli presti la propria attività lavorativa alle dipendenze
Co dell'odierna , nelle modalità finora descritte, caratterizzate almeno fino al 2018 (cioè fino alla vigilia del periodo di insorgenza delle patologie oggetto di causa) dall'impiego si forza degli arti superiori per almeno 2-3 ore di fila al giorno per effettuare trascinamenti o sollevamenti e mantenimenti in quota di carichi di peso (quantomeno) superiore ai 10 kg, nonché dalla necessità di uso della forza per la rottura manuale del materiale tramite sessola e dallo scarico del prodotto tramite spatola;
- sebbene la frequenza delle operazioni con la sessola e delle attività di scarico del prodotto mediante spatola non siano accertate all'esito del giudizio, e nonostante sia stata confermata la presenza di fisiologiche pause nell'attività demandata al ricorrente, legate al tempo di lavorazione dei macchinari, va rilevato che i dati forniti dall'istruttoria confermano quelli emergenti dal dvr aziendale sub doc. n. 08b in relazione al rischio posturale (qualificato come alto per le attività di carico dei reattori (pag. 72), a quello da movimenti ripetitivi legati al sessolamento (pagg. 55 e 56, pt. W.1), alle sollecitazioni del polso (pag. 56) e per gomito e polso (pagg. 52 e 53);
- l'esposizione ai predetti rischi induce a ritenere che tutte e tre le patologie siano correlate alla quotidiana e ripetuta attività di caricamento (sia con riferimento all'avvicinamento al macchinario, che richiede trascinamenti e sollevamenti anche in torsione, che con riferimento all'atto di svuotamento dei fusti, che necessita uno sforzo volto a mantenere in posizione il contenitore per consentirne lo svuotamento - in tale frangente peraltro l'operatore è esposto alle vibrazioni del macchinario in azione, sebbene di incerta entità -)
e a quelle che prevedono l'utilizzo della sessola e della spatola, caratterizzandosi la prima per l'adozione di posture incongrue e sforzi, e le seconde per i movimenti ripetitivi di sollecitazione di tutto il braccio;
- a sostenere la fondatezza della pretesa azionata in giudizio sul piano del nesso causale pagina 6 di 9 concorrono peraltro non solo l'accertamento già svolto dall'Inail e la pur laconica conclusione del perito nominato dall'Ufficio, ma anche: a) il fatto che l'attività di movimentazione manuale dei carichi e di sollecitazione ripetuta degli arti superiori appare accessoria nell'attività dell'autotrasportatore, mentre ha lungamente occupato quasi la metà del turno di lavoro del ricorrente presso la convenuta;
b) il dato cronologico: il fatto che l'epoca di insorgenza delle patologie sia collocata dal 2019, induce infatti a ritenere
Co che l'attività svolta presso abbia avuto nella genesi/nell'aggravamento delle patologie almeno un ruolo concausale;
- ciò chiarito con riferimento al piano oggettivo, la responsabilità della convenuta emerge dalle dichiarazioni dei testimoni da essa stessa introdotti, essendo assorbente il fatto che nonostante i riscontri emersi rispetto all'entità dei carichi da movimentare e gli sforzi richiesti, sia provata l'omessa sorveglianza sull'osservanza da parte degli operai delle istruzioni eventualmente impartite in punto di sollevamento e movimentazione dei carichi. In primo luogo, infatti, il teste ha dichiarato: “Nel caso di carichi più Tes_2
lunghi erano previste due persone ma non era una regola. Per molti carichi non si impiegavano due persone, si era soliti darsi il cambio quando il tipo di attività richiedeva necessariamente due uomini. Si era in due quando non si poteva fare altrimenti insomma.
Per il resto, anche dove da regolamento erano previsti due operatori, l'operazione veniva solitamente eseguita comunque da un singolo operatore”. Il teste , RSPP dello Tes_1
stabilimento dal 2019 e comunque impiegato in azienda dal 2001 al 2008 e dal 2011 in poi, ha inoltre potuto confermare quale sia la previsione nel DVR in ordine all' impiego di due persone che si alternano nelle operazioni di carico, ma non si è spinto a riferire cosa avvenga in concreto, il che appare significativa conferma, quantomeno sul piano presuntivo, delle modalità di lavoro descritte sia in ricorso che dal teste;
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ciò chiarito, quanto al danno risarcibile, rilevato che:
- ai fini della determinazione del danno biologico temporaneo va considerato quanto accertato dalla consulenza del dott. , che significative senza obiezioni da parte dei Per_1
ct di parte ha quantificato la durata complessiva delle malattie (insorte a partire dal marzo/aprile 2019) in 244 giorni di cui 4 giorni al 100%, 120 giorni al 75%, 90 giorni al
50% e 30 giorni al 25%, con grado di sofferenza medio per i primi 125 giorni e da quel giorno stabilmente lieve;
pagina 7 di 9 - dall'applicazione delle più recenti tabelle di Milano risulta che la somma da riconoscere al ricorrente a ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ammonta a complessivi euro
16.067,50 (115,00 x 4 giorni x 100% (460 euro) + 115,00 x 120 giorni x 75% (10.350 euro) + 115 x 1 giorno x 50% (57,5 euro) + 100 x 89 giorni x 50% (4450 euro) + 100,00 x
30 giorni x 25% (750 euro). Devalutata all'aprile 2019, la somma ammonta ad euro
13.593,49, e su di essa, rivalutata di anno in anno, andranno riconosciuti altresì gli interessi legali;
- considerati poi: a) l'età del ricorrente all'epoca dell'insorgenza della malattia come accertata dal ctu (48 anni); b) la percentuale di danno permanente attribuibile responsabilità del datore di lavoro (14-15%%); d) il grado (lieve) di sofferenza accertato dal ctu relativamente al danno permanente, in applicazione delle tabelle di Milano stimasi equo determinare il danno biologico permanente nella somma di euro 45.658,50 (media tra i valori indicati in Tabella con riferimento al 14% e al 15%), somma che devalutata alla data delle malattie (aprile 2014) va rideterminata in euro 38.628,17. La somma non può essere maggiorata a titolo di personalizzazione del danno. Le generiche allegazioni svolte sul punto in ricorso, infatti, non giustificano un allontanamento dai parametri medi individuati dall'Osservatorio milanese, così che la somma sin qui determinata pare ristorare adeguatamente il pregiudizio non patrimoniale legato alle patologie sopra richiamate;
- le somme riconosciute a titolo di danno alla salute devono essere ridotte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dell'importo erogato dall'Inail, considerando il principio della detrazione per poste omogenee (cfr. Cass. 4972/2018;
Cass. 20807/2016). Dovendo essere acquisito un dato documentale aggiornato, la causa va rimessa in istruttoria;
- quanto al danno patrimoniale, all'importo indicato in ricorso con riferimento alla documentazione allegata sub doc. 32, pari ad euro 1.502,95 andranno detratti gli importi che non possono considerarsi causalmente correlati all'illecito accertato, ed in particolare euro 44,00 per “copia cartella clinica urgente”, euro 62,00 per copia cartella clinica, euro
62,00, per altra copia cartella clinica, euro 90,00 per generica “certificazione medica”, per pagina 8 di 9 un totale di euro 258,00. Il ricorrente ha pertanto diritto al rimborso dell'importo di euro
1.244,95 a titolo di ristoro del danno patrimoniale per spese mediche;
- quanto al diritto alla manleva da parte della Compagnia terza chiamata, si riserva all'esito ogni determinazione tenendo conto della somma che verrà definitivamente accertata come dovuta al ricorrente nonché delle eccezioni svolte in punto di limiti di operatività della polizza;
- si riserva all'esito anche la decisione su ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta la responsabilità della convenuta per le malattie per cui è causa;
- rimette la causa in istruttoria al fine della determinazione delle somme dovute a titolo risarcitorio e in via di manleva;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
Vicenza, 20/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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