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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 460/2023, estensore dott. Oneto, discussa all'udienza collegiale del 12/12/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO Parte_1 C.F._1 MARIA, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, dell'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliata in VIA BLIGNY, 25/A PAVIA, presso il primo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 01/12/2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso rubricato al n. di R.G. 1226/2022, e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione dell'indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute;
- condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma totale di €
3.728,44 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 460/2023, il Tribunale di Pavia ha respinto, compensando le spese, il ricorso proposto da docente precaria, con il quale richiedeva il pagamento delle ferie Parte_1 maturate e non godute in relazione agli aa.ss. dal 2013 al 2017 (4 anni) e dal 2018 al 2020 (2 anni), in cui aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, per
1 un importo complessivo di € 3.728,44, calcolato in base alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti durante ciascuno degli anni in questione. Il Tribunale, richiamato un precedente di questa Corte (sent. n. 688/2022) ha escluso che il datore di lavoro debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui in presenza di un calendario scolastico predeterminato, sicchè il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami, valutazioni.
Ha proposto appello Signore con plurimi motivi e ampi richiami giurisprudenziali, tutti volti a sostenere la tesi che, ove il dirigente scolastico non abbia mai invitato la docente a fruire delle ferie o informato la stessa della perdita delle ferie e della correlata indennità, non può ritenersi che, durante i giorni di giugno compresi tra la fine della lezioni e il 30 del mese, l'insegnante sia automaticamente in ferie, dovendosi, invece, ritenere che lo stesso rimanga a disposizione dell'istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività didattiche di formazione, ecc. In estrema sintesi, ha lamentato la:
1) Violazione dell'art. 1, co. 54 della L. 228/12, nonché dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE –
2) Violazione dell'art. 5 del d.l. 95/2012 e dell'art. 7 dir. 2003/88 e dell'art. 31 CDFUE
3) Violazione degli artt. 13 co. 9 e 19 co. 1 del CCNL Comparto scuola del 29/11/2007
4) Violazione dell'art. 74 del TU n. 297/94, degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, dell'art. 31 della CDFUE e degli artt. 2 e 7 dir. 2003/88
5) Violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c.
6) Violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'accordo quadro In relazione al quantum richiesto ha evidenziato che i giorni di ferie maturati sono stati calcolati moltiplicando per 30 o 32 (dopo tre anni di servizio) i giorni di servizio e dividendo il risultato per 360, sottraendo poi, per ciascun anno scolastico, i giorni di ferie effettivamente fruiti. L'importo dovuto in relazione a ciascun anno è riassunto nella tabella alla pag. 22 dell'atto di appello. Quanto alla prescrizione, ha rimarcato che la stessa deve intendersi decennale, stante la natura mista della indennità (arg. ex Cass. 3021/20).
Disposta la rinnovazione della notifica del gravame, stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 435 c.p.c., all'udienza del 12 dicembre 2024, nella contumacia del appellato, la CP_1 causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è fondato e merita accoglimento. Sulla questione del mancato godimento delle ferie da parte dei docenti precari è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 16715/2024, cassando proprio la pronuncia di questa Corte richiamata dal Tribunale a fondamento della propria decisione, dettando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
2 In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno". A tale dictum questa Corte, rimeditato il proprio precedente orientamento di segno contrario, intende uniformarsi e le motivazioni della citata pronuncia di legittimità devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
Ne consegue che, non avendo il appellato dimostrato di aver inutilmente invitato la docente CP_1 a fruire delle ferie maturate, avvertendola che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto a goderne e dell'indennità sostitutiva, deve essere riconosciuto sussistere il diritto dell'appellante all'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni richiesti.
In relazione alla determinazione del quantum dovuto a detto titolo, deve rilevarsi che, costituendosi in primo grado, l'amministrazione scolastica aveva contestato sia il calcolo dei giorni di ferie maturati e di quelli goduti, sia che per le festività soppresse non sussiste alcun obbligo di monetizzazione (art. 14 CCNL). Con le proprie note conclusive in primo grado, la docente ha prodotto un nuovo prospetto redatto alla luce delle contestazioni dell'amministrazione, riducendo la domanda, dando atto di un pagamento di
€ 618,38 a titolo di ferie non godute, concludendo, pertanto, per il pagamento della minor somma di
€ 3.110,06. Tale conteggio risulta non contestato, stante anche la contumacia del in questo grado, sicchè CP_1 l'indennità va determinata in tale importo, non potendo la parte che ha ridotto la domanda, modificando di conseguenza le proprie conclusioni, riproporre la domanda originaria al momento del gravame.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente riformata e il deve essere condannato a corrispondere all'appellante la Controparte_1 somma di € 3.110,06, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 460/2023 del Tribunale di Pavia, condanna il appellato a CP_1 corrispondere a la somma di € 3.110,06 oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al Parte_1 saldo.
Condanna il a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.030 per il CP_1 primo grado ed in € 1.000 per l'appello oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 460/2023, estensore dott. Oneto, discussa all'udienza collegiale del 12/12/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO Parte_1 C.F._1 MARIA, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, dell'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliata in VIA BLIGNY, 25/A PAVIA, presso il primo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 01/12/2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso rubricato al n. di R.G. 1226/2022, e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione dell'indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute;
- condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma totale di €
3.728,44 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 460/2023, il Tribunale di Pavia ha respinto, compensando le spese, il ricorso proposto da docente precaria, con il quale richiedeva il pagamento delle ferie Parte_1 maturate e non godute in relazione agli aa.ss. dal 2013 al 2017 (4 anni) e dal 2018 al 2020 (2 anni), in cui aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, per
1 un importo complessivo di € 3.728,44, calcolato in base alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti durante ciascuno degli anni in questione. Il Tribunale, richiamato un precedente di questa Corte (sent. n. 688/2022) ha escluso che il datore di lavoro debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui in presenza di un calendario scolastico predeterminato, sicchè il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami, valutazioni.
Ha proposto appello Signore con plurimi motivi e ampi richiami giurisprudenziali, tutti volti a sostenere la tesi che, ove il dirigente scolastico non abbia mai invitato la docente a fruire delle ferie o informato la stessa della perdita delle ferie e della correlata indennità, non può ritenersi che, durante i giorni di giugno compresi tra la fine della lezioni e il 30 del mese, l'insegnante sia automaticamente in ferie, dovendosi, invece, ritenere che lo stesso rimanga a disposizione dell'istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività didattiche di formazione, ecc. In estrema sintesi, ha lamentato la:
1) Violazione dell'art. 1, co. 54 della L. 228/12, nonché dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE –
2) Violazione dell'art. 5 del d.l. 95/2012 e dell'art. 7 dir. 2003/88 e dell'art. 31 CDFUE
3) Violazione degli artt. 13 co. 9 e 19 co. 1 del CCNL Comparto scuola del 29/11/2007
4) Violazione dell'art. 74 del TU n. 297/94, degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, dell'art. 31 della CDFUE e degli artt. 2 e 7 dir. 2003/88
5) Violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c.
6) Violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'accordo quadro In relazione al quantum richiesto ha evidenziato che i giorni di ferie maturati sono stati calcolati moltiplicando per 30 o 32 (dopo tre anni di servizio) i giorni di servizio e dividendo il risultato per 360, sottraendo poi, per ciascun anno scolastico, i giorni di ferie effettivamente fruiti. L'importo dovuto in relazione a ciascun anno è riassunto nella tabella alla pag. 22 dell'atto di appello. Quanto alla prescrizione, ha rimarcato che la stessa deve intendersi decennale, stante la natura mista della indennità (arg. ex Cass. 3021/20).
Disposta la rinnovazione della notifica del gravame, stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 435 c.p.c., all'udienza del 12 dicembre 2024, nella contumacia del appellato, la CP_1 causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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L'appello è fondato e merita accoglimento. Sulla questione del mancato godimento delle ferie da parte dei docenti precari è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 16715/2024, cassando proprio la pronuncia di questa Corte richiamata dal Tribunale a fondamento della propria decisione, dettando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
2 In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno". A tale dictum questa Corte, rimeditato il proprio precedente orientamento di segno contrario, intende uniformarsi e le motivazioni della citata pronuncia di legittimità devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
Ne consegue che, non avendo il appellato dimostrato di aver inutilmente invitato la docente CP_1 a fruire delle ferie maturate, avvertendola che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto a goderne e dell'indennità sostitutiva, deve essere riconosciuto sussistere il diritto dell'appellante all'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni richiesti.
In relazione alla determinazione del quantum dovuto a detto titolo, deve rilevarsi che, costituendosi in primo grado, l'amministrazione scolastica aveva contestato sia il calcolo dei giorni di ferie maturati e di quelli goduti, sia che per le festività soppresse non sussiste alcun obbligo di monetizzazione (art. 14 CCNL). Con le proprie note conclusive in primo grado, la docente ha prodotto un nuovo prospetto redatto alla luce delle contestazioni dell'amministrazione, riducendo la domanda, dando atto di un pagamento di
€ 618,38 a titolo di ferie non godute, concludendo, pertanto, per il pagamento della minor somma di
€ 3.110,06. Tale conteggio risulta non contestato, stante anche la contumacia del in questo grado, sicchè CP_1 l'indennità va determinata in tale importo, non potendo la parte che ha ridotto la domanda, modificando di conseguenza le proprie conclusioni, riproporre la domanda originaria al momento del gravame.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente riformata e il deve essere condannato a corrispondere all'appellante la Controparte_1 somma di € 3.110,06, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 460/2023 del Tribunale di Pavia, condanna il appellato a CP_1 corrispondere a la somma di € 3.110,06 oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al Parte_1 saldo.
Condanna il a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.030 per il CP_1 primo grado ed in € 1.000 per l'appello oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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