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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 16271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Giudice in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia, ex art. 281 sexies comma 3 cpc, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16271 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (Codice Fiscale e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, Sig. con sede legale in Napoli, alla Parte_2
Via D. De Roberto, n.44, C.F. e P.IVA iscritta presso il Registro P.IVA_1 delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al numero R.E.A. rappre- P.IVA_2 sentata e difesa, con procura rilasciata su foglio separato e che si allega al presen- te atto, dagli Avv.ti Francesco RM (C.F. ) ed Avv. C.F._1
NN RM (C.F. del Foro di Napoli, ed elettivamen- C.F._2 te domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 33, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione relativa al pre- sente procedimento al numero di Fax 081.19577820 e/o caselle di P.E.C.: - . RICORRENTE contro
(Part. Iva , con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_3
Via Comunale del Principe, 13/A, in persona del Direttore Generale dott.
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti CP_2
PE NO, (C.F. ) e PI SC CodiceFiscale_3
( ) – i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, CodiceFiscale_4 comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
[...] ed al numero di fax 081 2544528 – tutti elettiva- Email_1 mente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Contr Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. N. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché Per_1 delibera conferimento incarico professionale;
RESISTENTE
Oggetto: appalto – altre ipotesi ex art 1655 c.c. Conclusioni: da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 22.07.2024 e notificato a mezzo pec il 9.09.2024, agiva in giudizio contro l' Parte_1 CP_1
[...
[...] [...]
al fine di sentirla condannare al pagamento di € 645.855,45, oltre Iva ed
[...] interessi ex D.Lgs. n.231/2002, per servizio di manutenzione ordinaria e straor- dinaria impianto gas medicali per il P.O. , per il Presi- Controparte_3 dio Sanitario intermedio Napoli est Via Ciccarelli n. 1, per il P.O. dei Pellegrini, per il P.O. Santa Maria del Popolo degli incurabili, per il P.O. G.O. Capilupi di Capri e per il P.O. R.S.A. ex Colonia Geremicca a titolo di compenso contrattua- le o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., oltre spese e compensi del giudizio. Parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare sussistente, sulla scorta della documentazione acquisita al processo, il diritto di credito della nei confronti dell'opponente Parte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del- Controparte_4 la somma di Euro 645.855,45, oltre IVA come per legge, nonché interessi di mo- ra ex D.Lgs n.231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi nullo il rap- porto contrattuale per mancanza di forma scritta, voglia il Tribunale adito, sulla scorta della documentazione versata in atti, dichiarare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta ad indennizzare ex art. 2041 c.c. la società opposta per tutta l'attività effettuata in suo favore e, per l'ef- fetto, condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di Euro 645.855,45, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse essere rite- nuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto sempre oltre iva come per legge, svalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs n.231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
C) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle Controparte_5 spese e competenze processuali del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese gene- rali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” Contr Si costituiva tempestivamente l' eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione e/o mediazione, nonché la nullità del ricorso introduttivo del giudi- zio ai sensi del combinato disposto degli art. 163 co. 3 n. 3 e 4 e 164 comma 4 cpc. Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolarità del diritto azionato in capo alla ricorrente, non risul- tando depositati gli atti di proroga che coprono il periodo oggetto di causa, né la comunicazione dell'atto di affitto del ramo d'azienda e delle successive proroghe Contr alla resistente onde consentire il recesso di cui all'art. 2558 c.c. in virtù del principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara (giusta cau- Contr sa). Nel merito, l' rilevava l'inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a costituire prova del credito azionato, mancando la prova dell'esistenza degli atti deliberativi autorizzativi e dei contratti in forma scritta
“ad substantiam”, nonché la prova degli ordinativi e della corretta esecuzione dei servizi. Infine, quanto alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, la parte resistente eccepiva la non esperibilità della stessa, stante la sua natura residuale, e in ogni caso la sua infondatezza per mancanza di una Contr utilità e vantaggio per la Contr Sulla scorta delle suddette ragioni, l' così concludeva:
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“-in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte per il mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione e/o negoziazione nei modi di legge;
-rigettare in ogni caso le domande attoree per carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolarità del diritto azionato, nonché nulle, inammissibili, improponibili, infondate, e non provata;
-condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio. Si chiede sin d'ora disporsi ex art. 281 duodecies cpc la prosecuzione del giudi- zio nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 con conse- guente decorrenza rispetto ad essa dei termini previsti dall'art. 171 ter.” All'esito della prima udienza il Giudice, rigettate le istanze istruttorie di parte ri- corrente in quanto irrilevanti ai fini del decidere, ritenendo la causa di natura do- cumentale e, pertanto, matura per la decisione, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con deposito note di trat- tazione scritta ex art. 127 ter cpc con invito alle parti a concludere e “discutere” la causa, potendo all'esito anche essere decisa con sentenza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione e/o mediazione. Invero, l'oggetto della presente controversia, ossia il pagamento di corrispettivi per pre- stazioni di servizi, non rientra né tra le materie per le quali l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, né tra quelle che ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 sono soggette a negoziazione assistita obbligatoria a pena di improce- dibilità. L'eccezione deve, pertanto, essere respinta. Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto le con- testazioni mosse dalla resistente non attengono al presupposto della legittimazio- ne al processo, bensì alla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Sul punto occorre ricordare che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva si determina
“non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispon- denza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si af- ferma l'esistenza del dovere asseritamente violato”. Il difetto di legittimazione at- tiva, dunque, sussiste unicamente laddove non via sia alcuna correlazione confi- gurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda in base alla quale si identificano le parti, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'af- fermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'ef- fettiva titolarità del rapporto sostanziale. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla parte resistente attiene non tan- to alla legittimazione attiva, bensì al merito cioè all'effettiva titolarità attiva. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introdut- tivo per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi ai sensi degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., in quanto destituita di fonda-
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mento giuridico. Come sostenuto da granitico orientamento della Suprema Corte, la nullità della domanda per violazione dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.c. ricorre solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto” l'oggetto della domanda me- desima ovvero quando “manca” l'esposizione dei fatti posti a sostegno della stes- sa, al punto da non consentire al convenuto di apprestare una compiuta difesa. Nel caso di specie, la documentazione allegata, unitamente alla narrativa di parte attrice, non permette di ravvisare nel caso di specie quell'assoluta incertezza o omissione del petitum o della causa petendi ai sensi dell'art. 164 n. 4 c.p.c. che comporta la nullità della citazione. In aggiunta, la puntuale difesa svolta Contr dall' sul merito delle domande di parte ricorrente dimostra che il ricorso in- troduttivo ha delineato con sufficiente chiarezza l'oggetto della domanda (peti- tum) e le ragioni della stessa (causa petendi). Da ciò discende la validità dell'atto e il rigetto dell'eccezione di nullità. Nel merito, la domanda proposta in via principale di adempimento contrattuale risulta infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte. Era onere del ricorrente provare la fonte negoziale del proprio diritto e l'entità del credito, incombendo invece sull'ASL debitrice l'onere di dimostrare fatti im- peditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato dalla creditrice. Ebbene, ad avviso della scrivente, né dalla documentazione prodotta in atti, né da quella che la parte ha chiesto di acquisire ex art. 210 c.p.c. risulterebbe provata l'esistenza Contr ed efficacia dei contratti sottesi alle forniture eseguite in favore dell' nei modi richiesti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente ribadito che “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque suffi- ciente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo ver- bale”. Come noto, infatti, la forma scritta ad substantiam (relativamente ai con- tratti stipulati dalla P.A.) risulta essere espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negozia- le dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile” (così Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537; cfr., inoltre, Cass. 14 aprile 2011, n. 8539; Cass. 19 settembre 2013, n. 21477; Cass. ord. 24 febbraio 2015, n. 3721; Cass. 11 novembre 2015, n. 22994; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass. 17 giugno 2016, n. 12540; Cass. 13 ot- tobre 2016, n. 20690; Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass. 28 giugno 2018, n. 17016). Tale requisito formale si applica anche ai rapporti con l' , Controparte_1 come già chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 17406/2019 (avente ad oggetto proprio un contenzioso tra una società e l' ), stante la Controparte_1 Contr natura di “organismo di diritto pubblico” dell' (in tal senso Cass. Civ., sen- tenza n. 24640/2016). Inoltre, secondo un orientamento consolidato dei giudici di legittimità, il requisi- to della forma scritta ad substantiam non può ritenersi soddisfatto tutte le volte in cui la forma scritta è utilizzata soltanto per il contratto a monte e non anche per il rinnovo o la proroga dello stesso. Ciò è coerente con la ratio sottesa al requisito di forma scritta in quanto l'atto di rinnovo o proroga è pur sempre una manifesta-
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zione di volontà che vincola la PA e deve, pertanto, avvenire per iscritto. In tal senso ex multis Cons Stato, Sez. VI, sentenza n. 3507/2010 secondo cui “deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta”. L'eccezionalità della proroga tacita è desumibile dalle stesse disposizioni speciali in tema di contratti pubblici ed in particolare dall'art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016 secondo il quale “La durata del contratto può essere modi- ficata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'indivi- duazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Ne deriva che i documenti prodotti dalla non soddisfano il requisi- Parte_1 to della forma scritta ad substantiam in primo luogo perché nessuno di questi co- stituisce un contratto d'appalto, essendo piuttosto atti ad esso propedeutici;
in se- condo luogo, la maggior parte della documentazione agli atti non involge diret- tamente la ricorrente, bensì la MIT S.r.l., ossia la società che ha ceduto il ramo di azienda alla e concerne, comunque, intervalli temporali precedenti Parte_1
a quelli oggetto delle fatture azionate. In assenza, quindi, di proroghe per iscritto non potrebbe in ogni caso ritenersi soddisfatto il predetto requisito formale alla luce dei principi sin qui enunciati. Allo stesso modo, le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comporta- mento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'og- getto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comporta- mento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Orbene, nel caso di specie la G.E.T.E. S.r.l. non ha prodotto i documenti incorpo- Contr ranti i contratti intercorsi con l' ma soltanto atti e provvedimenti dai quali sarebbe al più ipotizzabile per implicito la sussistenza dei rapporti contrattuali. Ciò, come sopra rilevato, non vale a soddisfare il requisito della forma scritta ri- chiesto per i contratti stipulati tra un privato e una Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la domanda di pagamento formulata dalla ed Parte_1 avente ad oggetto il corrispettivo di natura contrattuale asseritamente dovutole non può trovare accoglimento. Al contrario, va accolta la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dalla ricorrente per le ragioni di seguito indicate. Occorre, innanzitutto, inquadrare correttamente la natura e i presupposti della re- lativa azione alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali. L'indebito arric- chimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoveri- mento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione. Come recentemente chiarito dal Supremo Consesso la natura sussi-
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diaria dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. deve valutarsi in astratto: la domanda è ammissibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli ca- rente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ul- tima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo con- trattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (in tal senso da ultimo Cass. S.U. n. 33954/2023). D'altronde, già nella sentenza n. 22404/2018, il Supremo Consesso aveva statuito che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. Orbene, nel caso di specie, attesa la nullità del contratto per assenza di un titolo giustificativo, stante l'assenza di forma scritta ad substantiam, vi è senz'altro la sussidiarietà già in astratto dell'azione di ingiustificato arricchimento. Di recente la Suprema Corte, con una decisione che questo Giudice ritiene di condividere, ha confermato che: “L'esecuzione della prestazione – nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per man- canza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di in- giustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pub- blica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'o- pera al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 7178/2024). Nel caso di specie l'opponente non ha contestato l'effettiva esecuzione dei servi- zi oggetto delle fatture azionate da parte della società opposta, mentre quest'ultima ha prodotto in giudizio unitamente alle fatture azionate, una serie di Contr atti sottoscritti dal Dirigente sanitario e/o amministrativo dell' propedeutici alla stipula del contratto di appalto o successivi alla stessa. Deve, pertanto, ritenersi che la abbia eseguito le prestazioni oggetto di fat- Pt_1 turazione, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In- vero, parte resistente non ha contestato in modo specifico e dettagliato quanto dedotto dalla controparte e si è limitata ad un disconoscimento del tutto generico della documentazione prodotta (pag. della costituzione di parte resistente: “Detta documentazione, tra l'altro prodotta in copia e, quindi, priva di ogni validità lega- Contr le, viene pertanto dalla formalmente disconosciuta anche ai sensi dell'art. 214 cpc”). Al contrario, è la stessa resistente che nell'atto di costituzione ha im- plicitamente riconosciuto che le fatture azionate non sono state contestate in quanto ha dichiarato che “Per tutte le fatture azionate nel presente giudizio, Co- me comunicato dal Servizio GEF con nota prot.n. 0059323 del 18/2/2025 della in atti, le fatture ingiunte con data fino al 31/01/2023 sono registrate Pt_3 in contabilità ma non liquidate e pertanto non pagate, mentre le fatture successive al 31/01/2023 non sono registrate in contabilità poiché i punti ordinanti non han- no provveduto al completamento dell'iter propedeutico alla registrazione”.
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Contr Del tutto priva di pregio giuridico è, poi, l'eccezione dell' in merito al man- cato riconoscimento dell'utilitas. È ormai superato, infatti, l'orientamento giuri- sprudenziale che riteneva necessario, oltre alla sussistenza del fatto materiale dell'esecuzione dell'opera, anche il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Ente, in maniera quantomeno implicita, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (ex multis Cass. civ., sentenza n. 16348/2004). Al contrario, secondo l'orientamento oggi maggioritario “il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di inde- bito arricchimento, sicché il depauperato che agisce nei confronti della P.A., ex art. 2041 c.c., ha il solo obbligo di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa piuttosto eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole” (in tal senso ex multis Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.11209/2019 e Cass. Civ., sez. un., sentenza n. 10798/2015). Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15937/2017,
“le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensio- ni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tu- tela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto lad- dove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis”. Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa con- clusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a ri- prova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno in- giusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. In particolare, nella già richiamata sentenza n. 7178/2024, i giudici di legittimità hanno statuito che “la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coin- cidere con la misura del compenso che sarebbe comunemente spettato per l'attività svolta, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 14670/2019).” Nel caso di specie, come già evidenziato l'esecuzione delle prestazioni di fornitu- ra addotte dalla e contabilizzate con le fatture azionate deve rite- Parte_1 nersi provata in quanto non specificamente contestata, pur trattandosi di servizio essenziale che la resistente avrebbe potuto provare essere affidato ad altra società Contr appaltante. Al contrario, come emerge dall'atto di costituzione dell' nonché dalla nota prot.n. 0059323 del 18/2/2025 della in atti, le fatture ogget- Pt_3 to del presente giudizio con data fino al 31/01/2023 sono registrate in contabilità ma non liquidate e pertanto non pagate, mentre le fatture successive al
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31/01/2023 non sono registrate in contabilità poiché i punti ordinanti non hanno provveduto al completamento dell'iter propedeutico alla registrazione. Tale registrazione in contabilità delle fatture ingiunte con data fino al 31.01.2023 costituisce un implicito riconoscimento della corretta esecuzione delle prestazio- ni e della debenza delle somme richieste a titolo di compenso. Allo stesso modo, la mancata registrazione in contabilità delle restanti fatture non è idonea ad escludere la debenza delle somme fatturate in assenza di specifiche e circostan- ziate contestazioni. Al fine della determinazione dell'indennizzo dovuto, e richiamando ancora un a volta la massima sopra citata (Cass. n. 7178/2024), consegue che il quantum è pari all'importo dovuto a titolo di corrispettivo (su tale determinazione non v'è contestazione della opponente), ridotto dell'utile dell'impresa, che ben può quan- tificarsi, in via equitativa, nel 20% del totale. Il credito della ovvero l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è Parte_1 pari dunque all'80% di € 645.855,45, ossia € 516.684,36 (importo sul quale an- dranno calcolate le spese di lite in base al criterio del decisum). Su tale somma vanno riconosciuti interessi e rivalutazione, dal momento dell'arricchimento, come più volte precisato dalla S.C. (cfr. Cass. 12493/1997,1287/1998, 1884/2002, 5278/2007, 10884/2007 e 2428/2009, 1889/2013, 28930/2022): “In tema di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., questa Corte ha affermato che il diritto del depauperato all'indennizzo, che è cre- dito di valore, sorge per effetto e dalla data del fatto dell'arricchimento altrui on- de a partire da tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi com- pensativi”. Non essendovi certezza, alla luce della documentazione in atti, della data di ese- cuzione delle singole prestazioni portate dalle plurime fatture azionate, appare Contr equo far decorrere interessi e la rivalutazione dalla data certa in cui l' rico- nosce l'esecuzione delle prestazioni coincidente con quella della relazione dell'Ufficio Liquidazione Fatture del 18/2/2025 allegata agli atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valo- ri minimi tenuto conto della non complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Nota- ro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data Controparte_1
27.07.2024.
1. Rigetta la domanda proposta in via principale di adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo di natura contrattuale per le ragioni in motivazione.
2. Accoglie la domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna l a pagare in favore della Controparte_1 [...] la somma di euro 516.684,36, oltre interessi e rivalutazione dal Pt_1
18.02.2025 al soddisfo.
3. Condanna l' al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione di Parte_4
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parametri minimi, in € 11.229,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari. Così deciso in Napoli il 31.10.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato or- dinario in tirocinio mirato, Dott.ssa Francesca Marrone.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Giudice in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia, ex art. 281 sexies comma 3 cpc, la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16271 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (Codice Fiscale e P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, Sig. con sede legale in Napoli, alla Parte_2
Via D. De Roberto, n.44, C.F. e P.IVA iscritta presso il Registro P.IVA_1 delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al numero R.E.A. rappre- P.IVA_2 sentata e difesa, con procura rilasciata su foglio separato e che si allega al presen- te atto, dagli Avv.ti Francesco RM (C.F. ) ed Avv. C.F._1
NN RM (C.F. del Foro di Napoli, ed elettivamen- C.F._2 te domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 33, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione relativa al pre- sente procedimento al numero di Fax 081.19577820 e/o caselle di P.E.C.: - . RICORRENTE contro
(Part. Iva , con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_3
Via Comunale del Principe, 13/A, in persona del Direttore Generale dott.
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti CP_2
PE NO, (C.F. ) e PI SC CodiceFiscale_3
( ) – i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, CodiceFiscale_4 comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
[...] ed al numero di fax 081 2544528 – tutti elettiva- Email_1 mente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Contr Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. N. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché Per_1 delibera conferimento incarico professionale;
RESISTENTE
Oggetto: appalto – altre ipotesi ex art 1655 c.c. Conclusioni: da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 22.07.2024 e notificato a mezzo pec il 9.09.2024, agiva in giudizio contro l' Parte_1 CP_1
[...
[...] [...]
al fine di sentirla condannare al pagamento di € 645.855,45, oltre Iva ed
[...] interessi ex D.Lgs. n.231/2002, per servizio di manutenzione ordinaria e straor- dinaria impianto gas medicali per il P.O. , per il Presi- Controparte_3 dio Sanitario intermedio Napoli est Via Ciccarelli n. 1, per il P.O. dei Pellegrini, per il P.O. Santa Maria del Popolo degli incurabili, per il P.O. G.O. Capilupi di Capri e per il P.O. R.S.A. ex Colonia Geremicca a titolo di compenso contrattua- le o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., oltre spese e compensi del giudizio. Parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare sussistente, sulla scorta della documentazione acquisita al processo, il diritto di credito della nei confronti dell'opponente Parte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del- Controparte_4 la somma di Euro 645.855,45, oltre IVA come per legge, nonché interessi di mo- ra ex D.Lgs n.231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi nullo il rap- porto contrattuale per mancanza di forma scritta, voglia il Tribunale adito, sulla scorta della documentazione versata in atti, dichiarare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta ad indennizzare ex art. 2041 c.c. la società opposta per tutta l'attività effettuata in suo favore e, per l'ef- fetto, condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di Euro 645.855,45, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse essere rite- nuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto sempre oltre iva come per legge, svalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs n.231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
C) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle Controparte_5 spese e competenze processuali del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese gene- rali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” Contr Si costituiva tempestivamente l' eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione e/o mediazione, nonché la nullità del ricorso introduttivo del giudi- zio ai sensi del combinato disposto degli art. 163 co. 3 n. 3 e 4 e 164 comma 4 cpc. Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolarità del diritto azionato in capo alla ricorrente, non risul- tando depositati gli atti di proroga che coprono il periodo oggetto di causa, né la comunicazione dell'atto di affitto del ramo d'azienda e delle successive proroghe Contr alla resistente onde consentire il recesso di cui all'art. 2558 c.c. in virtù del principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara (giusta cau- Contr sa). Nel merito, l' rilevava l'inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a costituire prova del credito azionato, mancando la prova dell'esistenza degli atti deliberativi autorizzativi e dei contratti in forma scritta
“ad substantiam”, nonché la prova degli ordinativi e della corretta esecuzione dei servizi. Infine, quanto alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, la parte resistente eccepiva la non esperibilità della stessa, stante la sua natura residuale, e in ogni caso la sua infondatezza per mancanza di una Contr utilità e vantaggio per la Contr Sulla scorta delle suddette ragioni, l' così concludeva:
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“-in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte per il mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione e/o negoziazione nei modi di legge;
-rigettare in ogni caso le domande attoree per carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolarità del diritto azionato, nonché nulle, inammissibili, improponibili, infondate, e non provata;
-condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio. Si chiede sin d'ora disporsi ex art. 281 duodecies cpc la prosecuzione del giudi- zio nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 con conse- guente decorrenza rispetto ad essa dei termini previsti dall'art. 171 ter.” All'esito della prima udienza il Giudice, rigettate le istanze istruttorie di parte ri- corrente in quanto irrilevanti ai fini del decidere, ritenendo la causa di natura do- cumentale e, pertanto, matura per la decisione, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con deposito note di trat- tazione scritta ex art. 127 ter cpc con invito alle parti a concludere e “discutere” la causa, potendo all'esito anche essere decisa con sentenza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione e/o mediazione. Invero, l'oggetto della presente controversia, ossia il pagamento di corrispettivi per pre- stazioni di servizi, non rientra né tra le materie per le quali l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, né tra quelle che ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 sono soggette a negoziazione assistita obbligatoria a pena di improce- dibilità. L'eccezione deve, pertanto, essere respinta. Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto le con- testazioni mosse dalla resistente non attengono al presupposto della legittimazio- ne al processo, bensì alla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Sul punto occorre ricordare che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva si determina
“non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispon- denza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si af- ferma l'esistenza del dovere asseritamente violato”. Il difetto di legittimazione at- tiva, dunque, sussiste unicamente laddove non via sia alcuna correlazione confi- gurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda in base alla quale si identificano le parti, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'af- fermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'ef- fettiva titolarità del rapporto sostanziale. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla parte resistente attiene non tan- to alla legittimazione attiva, bensì al merito cioè all'effettiva titolarità attiva. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introdut- tivo per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi ai sensi degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4, e 164, co. 4, c.p.c., in quanto destituita di fonda-
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mento giuridico. Come sostenuto da granitico orientamento della Suprema Corte, la nullità della domanda per violazione dell'art. 163 nn. 3) e 4) c.c. ricorre solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto” l'oggetto della domanda me- desima ovvero quando “manca” l'esposizione dei fatti posti a sostegno della stes- sa, al punto da non consentire al convenuto di apprestare una compiuta difesa. Nel caso di specie, la documentazione allegata, unitamente alla narrativa di parte attrice, non permette di ravvisare nel caso di specie quell'assoluta incertezza o omissione del petitum o della causa petendi ai sensi dell'art. 164 n. 4 c.p.c. che comporta la nullità della citazione. In aggiunta, la puntuale difesa svolta Contr dall' sul merito delle domande di parte ricorrente dimostra che il ricorso in- troduttivo ha delineato con sufficiente chiarezza l'oggetto della domanda (peti- tum) e le ragioni della stessa (causa petendi). Da ciò discende la validità dell'atto e il rigetto dell'eccezione di nullità. Nel merito, la domanda proposta in via principale di adempimento contrattuale risulta infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte. Era onere del ricorrente provare la fonte negoziale del proprio diritto e l'entità del credito, incombendo invece sull'ASL debitrice l'onere di dimostrare fatti im- peditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato dalla creditrice. Ebbene, ad avviso della scrivente, né dalla documentazione prodotta in atti, né da quella che la parte ha chiesto di acquisire ex art. 210 c.p.c. risulterebbe provata l'esistenza Contr ed efficacia dei contratti sottesi alle forniture eseguite in favore dell' nei modi richiesti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente ribadito che “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque suffi- ciente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo ver- bale”. Come noto, infatti, la forma scritta ad substantiam (relativamente ai con- tratti stipulati dalla P.A.) risulta essere espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negozia- le dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile” (così Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537; cfr., inoltre, Cass. 14 aprile 2011, n. 8539; Cass. 19 settembre 2013, n. 21477; Cass. ord. 24 febbraio 2015, n. 3721; Cass. 11 novembre 2015, n. 22994; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass. 17 giugno 2016, n. 12540; Cass. 13 ot- tobre 2016, n. 20690; Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass. 28 giugno 2018, n. 17016). Tale requisito formale si applica anche ai rapporti con l' , Controparte_1 come già chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 17406/2019 (avente ad oggetto proprio un contenzioso tra una società e l' ), stante la Controparte_1 Contr natura di “organismo di diritto pubblico” dell' (in tal senso Cass. Civ., sen- tenza n. 24640/2016). Inoltre, secondo un orientamento consolidato dei giudici di legittimità, il requisi- to della forma scritta ad substantiam non può ritenersi soddisfatto tutte le volte in cui la forma scritta è utilizzata soltanto per il contratto a monte e non anche per il rinnovo o la proroga dello stesso. Ciò è coerente con la ratio sottesa al requisito di forma scritta in quanto l'atto di rinnovo o proroga è pur sempre una manifesta-
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zione di volontà che vincola la PA e deve, pertanto, avvenire per iscritto. In tal senso ex multis Cons Stato, Sez. VI, sentenza n. 3507/2010 secondo cui “deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta”. L'eccezionalità della proroga tacita è desumibile dalle stesse disposizioni speciali in tema di contratti pubblici ed in particolare dall'art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016 secondo il quale “La durata del contratto può essere modi- ficata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'indivi- duazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Ne deriva che i documenti prodotti dalla non soddisfano il requisi- Parte_1 to della forma scritta ad substantiam in primo luogo perché nessuno di questi co- stituisce un contratto d'appalto, essendo piuttosto atti ad esso propedeutici;
in se- condo luogo, la maggior parte della documentazione agli atti non involge diret- tamente la ricorrente, bensì la MIT S.r.l., ossia la società che ha ceduto il ramo di azienda alla e concerne, comunque, intervalli temporali precedenti Parte_1
a quelli oggetto delle fatture azionate. In assenza, quindi, di proroghe per iscritto non potrebbe in ogni caso ritenersi soddisfatto il predetto requisito formale alla luce dei principi sin qui enunciati. Allo stesso modo, le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comporta- mento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'og- getto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comporta- mento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Orbene, nel caso di specie la G.E.T.E. S.r.l. non ha prodotto i documenti incorpo- Contr ranti i contratti intercorsi con l' ma soltanto atti e provvedimenti dai quali sarebbe al più ipotizzabile per implicito la sussistenza dei rapporti contrattuali. Ciò, come sopra rilevato, non vale a soddisfare il requisito della forma scritta ri- chiesto per i contratti stipulati tra un privato e una Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la domanda di pagamento formulata dalla ed Parte_1 avente ad oggetto il corrispettivo di natura contrattuale asseritamente dovutole non può trovare accoglimento. Al contrario, va accolta la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dalla ricorrente per le ragioni di seguito indicate. Occorre, innanzitutto, inquadrare correttamente la natura e i presupposti della re- lativa azione alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali. L'indebito arric- chimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoveri- mento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione. Come recentemente chiarito dal Supremo Consesso la natura sussi-
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diaria dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. deve valutarsi in astratto: la domanda è ammissibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli ca- rente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ul- tima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo con- trattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (in tal senso da ultimo Cass. S.U. n. 33954/2023). D'altronde, già nella sentenza n. 22404/2018, il Supremo Consesso aveva statuito che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. Orbene, nel caso di specie, attesa la nullità del contratto per assenza di un titolo giustificativo, stante l'assenza di forma scritta ad substantiam, vi è senz'altro la sussidiarietà già in astratto dell'azione di ingiustificato arricchimento. Di recente la Suprema Corte, con una decisione che questo Giudice ritiene di condividere, ha confermato che: “L'esecuzione della prestazione – nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per man- canza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di in- giustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pub- blica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'o- pera al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 7178/2024). Nel caso di specie l'opponente non ha contestato l'effettiva esecuzione dei servi- zi oggetto delle fatture azionate da parte della società opposta, mentre quest'ultima ha prodotto in giudizio unitamente alle fatture azionate, una serie di Contr atti sottoscritti dal Dirigente sanitario e/o amministrativo dell' propedeutici alla stipula del contratto di appalto o successivi alla stessa. Deve, pertanto, ritenersi che la abbia eseguito le prestazioni oggetto di fat- Pt_1 turazione, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. In- vero, parte resistente non ha contestato in modo specifico e dettagliato quanto dedotto dalla controparte e si è limitata ad un disconoscimento del tutto generico della documentazione prodotta (pag. della costituzione di parte resistente: “Detta documentazione, tra l'altro prodotta in copia e, quindi, priva di ogni validità lega- Contr le, viene pertanto dalla formalmente disconosciuta anche ai sensi dell'art. 214 cpc”). Al contrario, è la stessa resistente che nell'atto di costituzione ha im- plicitamente riconosciuto che le fatture azionate non sono state contestate in quanto ha dichiarato che “Per tutte le fatture azionate nel presente giudizio, Co- me comunicato dal Servizio GEF con nota prot.n. 0059323 del 18/2/2025 della in atti, le fatture ingiunte con data fino al 31/01/2023 sono registrate Pt_3 in contabilità ma non liquidate e pertanto non pagate, mentre le fatture successive al 31/01/2023 non sono registrate in contabilità poiché i punti ordinanti non han- no provveduto al completamento dell'iter propedeutico alla registrazione”.
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Contr Del tutto priva di pregio giuridico è, poi, l'eccezione dell' in merito al man- cato riconoscimento dell'utilitas. È ormai superato, infatti, l'orientamento giuri- sprudenziale che riteneva necessario, oltre alla sussistenza del fatto materiale dell'esecuzione dell'opera, anche il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Ente, in maniera quantomeno implicita, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (ex multis Cass. civ., sentenza n. 16348/2004). Al contrario, secondo l'orientamento oggi maggioritario “il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di inde- bito arricchimento, sicché il depauperato che agisce nei confronti della P.A., ex art. 2041 c.c., ha il solo obbligo di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa piuttosto eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole” (in tal senso ex multis Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.11209/2019 e Cass. Civ., sez. un., sentenza n. 10798/2015). Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15937/2017,
“le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensio- ni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tu- tela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto lad- dove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis”. Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa con- clusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a ri- prova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno in- giusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. In particolare, nella già richiamata sentenza n. 7178/2024, i giudici di legittimità hanno statuito che “la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coin- cidere con la misura del compenso che sarebbe comunemente spettato per l'attività svolta, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 14670/2019).” Nel caso di specie, come già evidenziato l'esecuzione delle prestazioni di fornitu- ra addotte dalla e contabilizzate con le fatture azionate deve rite- Parte_1 nersi provata in quanto non specificamente contestata, pur trattandosi di servizio essenziale che la resistente avrebbe potuto provare essere affidato ad altra società Contr appaltante. Al contrario, come emerge dall'atto di costituzione dell' nonché dalla nota prot.n. 0059323 del 18/2/2025 della in atti, le fatture ogget- Pt_3 to del presente giudizio con data fino al 31/01/2023 sono registrate in contabilità ma non liquidate e pertanto non pagate, mentre le fatture successive al
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31/01/2023 non sono registrate in contabilità poiché i punti ordinanti non hanno provveduto al completamento dell'iter propedeutico alla registrazione. Tale registrazione in contabilità delle fatture ingiunte con data fino al 31.01.2023 costituisce un implicito riconoscimento della corretta esecuzione delle prestazio- ni e della debenza delle somme richieste a titolo di compenso. Allo stesso modo, la mancata registrazione in contabilità delle restanti fatture non è idonea ad escludere la debenza delle somme fatturate in assenza di specifiche e circostan- ziate contestazioni. Al fine della determinazione dell'indennizzo dovuto, e richiamando ancora un a volta la massima sopra citata (Cass. n. 7178/2024), consegue che il quantum è pari all'importo dovuto a titolo di corrispettivo (su tale determinazione non v'è contestazione della opponente), ridotto dell'utile dell'impresa, che ben può quan- tificarsi, in via equitativa, nel 20% del totale. Il credito della ovvero l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è Parte_1 pari dunque all'80% di € 645.855,45, ossia € 516.684,36 (importo sul quale an- dranno calcolate le spese di lite in base al criterio del decisum). Su tale somma vanno riconosciuti interessi e rivalutazione, dal momento dell'arricchimento, come più volte precisato dalla S.C. (cfr. Cass. 12493/1997,1287/1998, 1884/2002, 5278/2007, 10884/2007 e 2428/2009, 1889/2013, 28930/2022): “In tema di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., questa Corte ha affermato che il diritto del depauperato all'indennizzo, che è cre- dito di valore, sorge per effetto e dalla data del fatto dell'arricchimento altrui on- de a partire da tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi com- pensativi”. Non essendovi certezza, alla luce della documentazione in atti, della data di ese- cuzione delle singole prestazioni portate dalle plurime fatture azionate, appare Contr equo far decorrere interessi e la rivalutazione dalla data certa in cui l' rico- nosce l'esecuzione delle prestazioni coincidente con quella della relazione dell'Ufficio Liquidazione Fatture del 18/2/2025 allegata agli atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valo- ri minimi tenuto conto della non complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Nota- ro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data Controparte_1
27.07.2024.
1. Rigetta la domanda proposta in via principale di adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo di natura contrattuale per le ragioni in motivazione.
2. Accoglie la domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna l a pagare in favore della Controparte_1 [...] la somma di euro 516.684,36, oltre interessi e rivalutazione dal Pt_1
18.02.2025 al soddisfo.
3. Condanna l' al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione di Parte_4
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parametri minimi, in € 11.229,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari. Così deciso in Napoli il 31.10.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato or- dinario in tirocinio mirato, Dott.ssa Francesca Marrone.
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