CASS
Ordinanza 23 aprile 2021
Ordinanza 23 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, ordinanza 23/04/2021, n. 15572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15572 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da OT FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della corte di appello di ME del 10 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso o la sua conversione in appello. L'avv. Decimo LO Presti ha insistito nei motivi di ricorso IZZ:22595;9— RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di ME ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata a RA CE nella qualità di imputato e condannato in primo grado per i delitti di rapina aggravata lesioni. Con il provvedimento impugnato la corte ha affermato che non è emerso nessun elemento che consenta di rivedere il quadro cautelare già posto a fondamento della misura vigente. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo: Penale Ord. Sez. 2 Num. 15572 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/04/2021 mancanza di motivazione con espresso riferimento alla ritenuta irrilevanza degli elementi prospettati dalla difesa a sostegno dell'istanza di sostituzione della misura e ai fini dell'attenuazione del quadro delle esigenze cautelari. 3.In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello. (Fattispecie relativa all'ordinanza di rigetto di una richiesta di sostituzione di misura custodiale applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche). (Sez. F, Sentenza n. 32161 del 07/08/2012 Cc. (dep. 09/08/2012 ) Rv. 253003 - 01 Per il principio di conservazione dei mezzi d'impugnazione, il presente ricorso va qualificato come appello avverso la citata ordinanza e va disposta la trasmissione degli atti al tribunale del riesame di ME .
P.Q.M.
La Corte convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di ME . Roma 8 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Presi IA Da : a :orsellino Giova ni D ota evi o
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso o la sua conversione in appello. L'avv. Decimo LO Presti ha insistito nei motivi di ricorso IZZ:22595;9— RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di ME ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata a RA CE nella qualità di imputato e condannato in primo grado per i delitti di rapina aggravata lesioni. Con il provvedimento impugnato la corte ha affermato che non è emerso nessun elemento che consenta di rivedere il quadro cautelare già posto a fondamento della misura vigente. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo: Penale Ord. Sez. 2 Num. 15572 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/04/2021 mancanza di motivazione con espresso riferimento alla ritenuta irrilevanza degli elementi prospettati dalla difesa a sostegno dell'istanza di sostituzione della misura e ai fini dell'attenuazione del quadro delle esigenze cautelari. 3.In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello. (Fattispecie relativa all'ordinanza di rigetto di una richiesta di sostituzione di misura custodiale applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche). (Sez. F, Sentenza n. 32161 del 07/08/2012 Cc. (dep. 09/08/2012 ) Rv. 253003 - 01 Per il principio di conservazione dei mezzi d'impugnazione, il presente ricorso va qualificato come appello avverso la citata ordinanza e va disposta la trasmissione degli atti al tribunale del riesame di ME .
P.Q.M.
La Corte convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di ME . Roma 8 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Presi IA Da : a :orsellino Giova ni D ota evi o