Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1791 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. LEONELLI Parte_1
IM parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattendendo ogni avversa istanza disporre:
1) Disporre il collocamento delle minori presso la residenza materna, con la quale le bambine convivono.
l'espatrio e/o richiedere o rinnovare passaporto nell'interesse delle figlie minori.
Nonché ogni richiesta relativa all'accertamento e al rinnovo della legge 104 per la figlia
nata il [...], o della figlia , qualora se ne ravvisasse la Persona_1 Per_2 necessità, anche in assenza del padre.
3)Disporre, allo stato, che nessun diritto di visita possa esercitare il padre.
4) Disporre un assegno di mantenimento a carico del Sig. , della somma che il CP_1
Tribunale Ill.mo riterrà giusta ed equa. Assegno unico al 100% alla parte ricorrente.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.9.2023 ha chiesto venissero Parte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla relazione con . La ricorrente ha esposto: CP_1
-di essere emigrata in Italia nel 2016 dalla Nigeria, e di aver ricevuto nel 2019 il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- di avere iniziato una relazione more uxorio con anch'egli cittadino CP_1 nigeriano, in Latina;
- che in data 31/07/219 è nata la figlia ed in data 01/11/2020 è Persona_3 nata la secondogenita , come attestato da certificazione anagrafica in atti;
Persona_4
- che nel 2021 il resistente si allontanava dall'Italia senza più farvi ritorno, e la ricorrente trasferiva la propria residenza insieme con quella delle figlie in Terni;
- che la figlia primogenita è affetta da disturbo dello spettro autistico con Persona_1 necessità di supporti significativi, con compromissione del linguaggio e ritardo dello sviluppo psicomotorio;
- che il resistente dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare non ha più contribuito alle necessità delle figlie, ad eccezione del versamento di € 250 complessivi, interrompendo dal gennaio 2022 ogni relazione con le stesse;
- che la ricorrente anche a causa delle difficoltà della figlia primogenita, ha necessità di richiedere, per la stessa, ausili e sostegni, essendo impossibilita a formulare le relative istanze a causa della irreperibilità del resistente;
- di aver provveduto dalla nascita delle figlie al loro accudimento provvedendo alle loro necessità;
- di non essere a conoscenza della residenza o del domicilio del resistente;
- di percepire assegno unico per le figlie pari ad € 378,00 mensili.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto il collocamento delle minori presso la residenza materna, e l'affido esclusivo delle minori a sé con potere per la stessa ricorrente di prendere in via autonoma le decisioni di maggior interesse delle minori in particolare le scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, la scelta della residenza abituale, richiesta di documenti, da assumere unilateralmente senza il consenso del padre, nonché richiedere documento di identità valido per l'espatrio e/o richiedere o rinnovare passaporto nell'interesse delle figlie minori, rimettendosi al Tribunale quanto alla eventuali visite del padre alle minori, ma solo all'esito del rientro stabile in Italia da parte dello stesso;
ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per le figlie nella misura ritenuta equa e giusta riservandosi di precisarne l'entità all'esito della costituzione del resistente.
All'udienza di comparizione delle parti, più volte rinviata per il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, è comparsa la sola ricorrente, in quanto il resistente, irreperibile nelle certificazioni anagrafiche ed al quale il ricorso introduttivo è stato notificato ai sensi dell'art. 143, c.p.c., non è comparso. La ricorrente ha dichiarato di dimorare in Terni con le figlie, in immobile in locazione con canone di euro 400, di svolgere lavori saltuari percependo reddito mensile netto di euro circa 250-300 al mese, oltre assegno unico per le figlie di 370,00, ed indennità di accompagnamento per la figlia primogenita (fino ad ottobre 2024) di euro 500,00, di non aver proprietà immobiliari, né esposizioni debitorie. La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. non vedo il resistente da 3 anni circa. Lui non vede le bambine, è tanto tempo che neppure telefona.
Credo che si sia trasferito in Francia ma non so di preciso, neanche in che città sia e con chi sia;
è cittadino nigeriano anche lui, come anche i nostri figli;
quando vivevamo insieme lavorava nelle campagne a Latina;
non aveva i documenti in regola.”
All'esito dell'udienza sono stato adottati i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre , attribuendo alla Parte_1 stessa tutte le scelte relative alle minori anche quelle di maggior rilevanza, disponendo che il padre potesse vedere le figlie solo rivolgendosi al servizio sociale di residenza delle minori che avrebbe dovuto verificare le competenze genitoriali del padre (anche avvalendosi del servizio competente), previo accordo con la madre e compatibilmente con l'interesse delle minori;
e ponendo a carico del padre contributo di € 400 per il mantenimento delle figlie, con decorrenza dal mese di settembre 2023, data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori.
La decisione è stata quindi riservata al Collegio, sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 12.2.2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
Preliminarmente, con riferimento alla domanda relativa all'affidamento delle figlie minore la presenza di elementi di estraneità, quale la cittadinanza nigeriana della ricorrente, del resistente e delle figlie impone di verificare la sussistenza della giurisdizione e la legge applicabile. Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Reg. n.1111/2019 che dal 1 agosto 2022 disciplina la materia. La norma richiamata stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza delle minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento delle figlie.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”. Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente. Nel caso di specie la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è quindi la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, deve essere confermato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, stabilito nei provvedimenti provvisori, in quanto ciò risponde all'interesse delle figlie.
In punto di diritto, il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo;
all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione in atti (in particolare la certificazione di irreperibilità del resistente), risulta provata la totale assenza del resistente che non ha adempiuto ai propri obblighi genitoriali, non frequentando neppure sporadicamente le figlie e non provvedendo al loro mantenimento.
A fronte di tali risultanze emerge la sostanziale assenza paterna risultando accertato che le figlie sono accudite e mantenute in via pressoché esclusiva dalla madre.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse delle minori disporne, l'affidamento super esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti le figlie, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figlie in considerazione dell'assenza di contatti tra padre e le minori protrattasi per un ormai lungo lasso temporale deve essere prevista la sospensione delle frequentazioni, potendo il padre qualora interessato proporre modifica della presente decisione, dovendo previamente essere verificato con il controllo giudiziale la capacità genitoriale del resistente e la reale volontà di istaurare rapporto affettivo continuativo con le figlie.
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie da porre a carico del padre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinate applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. Ai sensi dall'articolo 3, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Applicando la legge italiana per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie la ricorrente ha dichiarato di percepire redditi precari di sostenere costi abitativi e di percepire per intero l'assegno unico per le figlie, oltre per parte dell'anno l'indennità per la figlia primogenita affetta da autismo, provvede in via esclusiva alle necessità delle figlie stante l'assenza di frequentazioni delle minori con il padre.
Il resistente, rimasto contumace non ha documentato i redditi percepiti, pur risultando la piena capacità lavorativa dello stesso. In merito deve essere ribadito l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in assenza di redditi (qualora come nel caso di specie non risulti compromessa la capacità lavorativa).
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto
Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa del resistente che deve contribuire al mantenimento delle figlie nella misura indicata.
Ritenuto che la ricorrente provvede in via esclusiva all'accudimento delle figlie e al loro mantenimento ordinario, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche delle figlie, rapportate all'età, dei tempi di permanenza delle stesse in via pressoché esclusiva presso la madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma pari ad euro € 400 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda).
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per le figlie le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
La madre deve essere autorizzata in quanto affidataria esclusiva delle figlie a riscuotere il 100% dell'assegno unico e di ogni indennità comunque denominata corrisposta per le figlie.
La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- affida le figlie minori e , alla madre Persona_3 Persona_4
attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a Parte_1 quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per le minori (scolastiche, mediche, sanitarie, relative a rilascio dei documenti, anche validi per l'espatrio, e alla richiesta e corresponsione di ogni indennità per le figlie comunque denominata, relative alla determinazione della residenza abituale delle minori, elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva) che potranno essere assunte dalla madre pur in assenza di consenso paterno;
- dispone che le minori risiedano presso l'abitazione materna;
- sospende le frequentazioni padre figlie, secondo quanto indicato in parte motiva;
- determina in 400 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie (€ 200 per ciascuna figlia), da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- autorizza la ricorrente, in quanto affidataria esclusiva delle figlie a riscuotere il 100% dell'assegno unico e di ogni indennità comunque denominata corrisposta per le figlie;
-spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in collegamento da remoto del 3.4.2025.
Presidente est.
dott.ssa Velletti Monica