TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott.ssa Francesca Capuzzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(cf. e (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Leonardo Brasca e Giovanni
Squillace giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Cola di Rienzo n. 212.
ATTORI
E
(cf. ) difeso in proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, via Belluno n. 69.
CONVENUTO
E
(p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Massatani e
Francesco Massatani, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Viterbo, p.zza delle Erbe n. 6
TERZA CHIAMATA
E
(p.iva in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano c.so Europa n. 5.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: azione per il risarcimento del danno da responsabilità professionale posta in decisione all'udienza del 5.3.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel corpo del presente atto, la responsabilità professionale in capo all'avv. - per l'effetto, condannare l'avv. Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni sofferti dai sig.ri e da Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quantificarsi in euro 1.400.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente la domanda attorea, perché infondata per le ragioni di fatto e di diritto esposte con comparsa di costituzione. in via gradata ed in caso di sentenza di condanna, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano (cap 20123), via della Chiusa 2 (Partita Iva , ovvero P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Controparte_2
Bologna (cap 40128), via Stalingrado 45 a tenere indenne l'avv. in ragione del Controparte_1 rapporto di garanzia dedotto con comparsa di costituzione, nonché in ragione della previsione di cui all'art. 1917 c.c. concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc”; per la terza chiamata : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in Controparte_2 primo luogo, respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata ridurle secondo il giusto ed il provato, in secondo luogo e comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e comunque CP_2 respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal convenuto chiamante nei confronti della per assenza della copertura di polizza rispetto ai fatti di causa, comunque per Controparte_5 tutte le ragioni sopra esposte, in via subordinata e solo per scrupolo difensivo, ridurre l'obbligazione di manleva/garanzia secondo le condizioni di polizza e quindi applicando uno scoperto del 10%. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per la terza chiamata : “NEL MERITO IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE 1) accertata e dichiarata la carenza di copertura assicurativa della Polizza AIG Di
Responsabilità Civile Professionale BLUE 053053, rigettare la domanda con cui l'Avv. CP_1 chiede che RAPPRESENTANZA nel caso di
[...] Controparte_3 Controparte_3 sentenza di condanna sia condannata a tenerlo indenne in ragione del rapporto di garanzia ed in ragione dell'art. 1917 c.c., e comunque dichiarare che – RAPPRESENTANZA Controparte_3
non è tenuta a prestare alcuna garanzia assicurativa in merito ai fatti Controparte_3 oggetto del presente procedimento, rigettando in ogni caso la predetta domanda formulata dall'Avv.
contro
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA come Controparte_1 Controparte_3 conseguenza del rigetto delle domande formulate dagli attori contro l'Avv. NEL Controparte_1
MERITO IN VIA SUBORDINATA 2) nella denegata ipotesi, non creduta da questa difesa, in cui fosse ritenuta sussistente la copertura assicurativa della Polizza AIG Di Responsabilità Civile
Professionale BLUE 053053, accertare e dichiarare che Controparte_3
è obbligata nei confronti dell'Avv. tenuto conto di tutti i
[...] Controparte_1 limiti della Polizza AIG Di Responsabilità Civile Professionale BLUE 053053 ed in particolare del fatto che la suddetta Polizza prevede - all'art.
5.6 ed in relazione alla Polizza di azionata Parte_3 dal convenuto che l'assicurazione prestata da Controparte_3
coprirà solo la parte eccedente ogni altra assicurazione valida e
[...] applicabile, con esclusione di qualsivoglia incremento del Massimale e con esclusione dei Costi di difesa laddove un'altra polizza imponga ad un altro assicuratore un obbligo di difesa;
- nel frontespizio un Massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e 4.000.000,00 per anno;
- nel frontespizio una Franchigia pari ad Euro 1.000,00 per sinistro;
IN VIA ISTRUTTORIA 3) con riserva, nei termini di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni sulle circostanze di cui al presente atto o che si riterranno utili a seconda delle ulteriori difese avversarie, nonché di produrre nuovi documenti ed esperire ogni altra opportuna ed ammissibile istanza istruttoria;
IN
OGNI CASO 4) con vittoria di spese e compensi professionali, integrati dei costi generali calcolati forfettariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.12.22 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto all'intestato tribunale l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
[...] nella misura di € 1.400.000, oltre rivalutazione e interessi.
A fondamento della domanda gli attori, in qualità di proprietari di un terreno sito in Loc. Asinello nel
Comune di Montefiascone, dopo aver ripercorso l'avvicendarsi dei regimi urbanistici e l'influenza sulle capacità edificatorie dei predetti terreni, hanno esposto di aver affidato al patrocinio dell'avv.
l'impugnativa avanti al Tar Lazio del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di CP_1 costruire tre fabbricati trifamiliari residenziali presentata il 7.5.08 e di risarcimento del danno. Nello specifico hanno allegato che nelle more del suddetto giudizio, rubricato al n. 10194/2008, è intervenuto, in data 15.12.08, il provvedimento espresso di diniego da parte dell'ente comunale, che
è stato impugnato da parte dell'odierno convenuto non già con lo strumento dei motivi aggiunti, ma con un'autonoma impugnativa (ricorso al Tar Lazio R.g. n. 1541/2009), con conseguente definizione del primo giudizio in rito, mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sent. n. 5479/2009 pubblicata l'8.6.2009); che la scelta processuale sarebbe stata fatale, così come lo sarebbe stata quella di non impugnare la decisione sul silenzio, poiché con la sentenza
5479/2009 il Tar Lazio era entrato nel merito della vicenda, ritenendo insussistente il diritto edificatorio dei coniugi – , con conseguente formarsi di un giudicato a loro sfavorevole. Pt_1 Pt_2
Proprio sulla scorta dell'avvenuta formazione di tale giudicato nel giudizio avverso il provvedimento espresso di diniego adottato dal il Tar Lazio, con sentenza 8547/2013, aveva rigettato il CP_6 ricorso e la decisione era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1170/22, con conseguente perdita degli odierni attori della possibilità di vedersi risarcito il danno da ritardo causato dall'inerzia dell'amministrazione comunale, che non aveva provveduto sulla richiesta quando ancora sussisteva l'edificabilità del terreno.
Si è costituito in giudizio l'avv. che ha chiesto il rigetto della domanda e ha dedotto che la CP_1 scelta di impugnare il provvedimento di diniego espresso adottato dall'amministrazione il
15.12.2008, in pendenza del ricorso avverso il silenzio, era stata determinata dalla necessità di non incorrere nel termine di decadenza di 60 giorni previsto dalla legge;
che la decisione sul silenzio non aveva ragione di essere impugnata, nella pendenza del ricorso contro il provvedimento espresso di diniego, né in senso contrario, secondo la giurisprudenza all'epoca vigente, poteva opporsi il giudicato esterno per effetto di una pronuncia adottata ultra petita dal Tar, rispetto al procedimento speciale sul silenzio incardinato dai ricorrenti;
che non sussisteva alcun danno risarcibile poiché il
Tar aveva escluso l'edificabilità del terreno degli attori.
Su richiesta del convenuto, che ha formulato istanza di chiamata in garanzia, si sono costituite che ha eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa, cessata il 28 settembre 2015 CP_2 in forza di un contratto di assicurazione del tipo “claims made”, e ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, e la (già ) che ha eccepito la carenza di Controparte_3 Controparte_4 copertura assicurativa della polizza in ragione della violazione dei doveri informativi e, nel merito, ha chiesto il riconoscimento dei limiti di operatività della polizza, deputata a coprire la sola eccedenza rispetto ad altre assicurazioni applicabili e salvi gli effetti derivanti dalla previsione del massimale e della franchigia contrattuali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 Marzo 2025, sostituita con note scritte, previa concessione alle parti di termine di venti giorni per le comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è necessario ricostruire la dinamica degli eventi.
Gli attori hanno dedotto che in base al certificato di destinazione urbanistica n. 62/2006, rilasciato dal Comune di Montefiascone il 31.3.2006, avrebbero potuto ottenere un permesso di costruire su una superficie di MC 3.360 nella vigenza del PRG adottato con delibera n. 121/1981, tuttavia poiché la superficie edificabile era ridotta a MC 800 per effetto delle misure di salvaguardia correlate alla
Variante Generale al P.R.G. adottata con Delibera Consiliare n. 19 del 7 aprile 2003, la cui efficacia quinquennale era destinata a cessare il 7.04.2008, hanno atteso per presentare la domanda fino a tale data.
Successivamente, il 7.5.2008, una volta cessate le misure di salvaguardia, hanno inoltrato l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, che era destinata all'accoglimento in base agli strumenti urbanistici vigenti e al piano per l'assetto idrogeologico del 2005, che non includeva tra le zone protette da vincolo i terreni di loro proprietà. Nel silenzio dell'amministrazione, incaricavano l'avvocato di introdurre il relativo giudizio e CP_1 nelle more di esso, il 15 Dicembre 2008 il Comune di Montefiascone aveva adottato il provvedimento di rigetto della richiesta, ritenendo erroneamente sussistente il vincolo idrogeologico.
In questa sequenza fattuale si innesta la vicenda relativa all'asserita responsabilità professionale dell'avvocato che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbe responsabile della perdita CP_1 del diritto al risarcimento del danno da ritardo poiché, in seguito all'adozione del provvedimento esplicito di diniego dell'amministrazione, invece di articolare motivi aggiunti nell'ambito del procedimento incardinato avverso il silenzio dell'amministrazione e impugnare la successiva decisione, ha coltivato il giudizio parallelamente instaurato di fronte al Tar Lazio per l'impugnativa del suddetto provvedimento esplicito di diniego.
Tale strategia processuale avrebbe definitivamente precluso la possibilità di rappresentare adeguatamente i fatti nel giudizio incardinato avverso il silenzio e di ottenere l'esito favorevole ragionevolmente atteso poiché, all'epoca, sulla base dei pareri espressi dalla Regione Lazio e dall'Autorità Dei Bacini Regionali Del Lazio, il terreno non era sottoposto a vincolo idrogeologico e aveva capacità edificatoria, che avrebbe perso solo in seguito, per l'effetto dell'adozione della
Variante al PRG del 27.2.2009.
Pertanto, tale strategia processuale e la decisione di non impugnare la sentenza n. 5479/09 avrebbe precluso agli attori il diritto di conseguire il risarcimento del danno da ritardo, in ragione del fatto che nell'ambito del procedimento contro il silenzio il Tar, pur avendo dichiarato l'improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta adozione del provvedimento di rigetto, era entrato nel merito della vicenda e aveva erroneamente escluso la capacità edificatoria del terreno sebbene essa, all'epoca, fosse ancora esistente in ragione del vigente Piano Regolatore.
Tale decisione aveva comportato la formazione di un giudicato sfavorevole non più modificabile nell'ambito del giudizio intentato dall'avvocato contro il provvedimento esplicito di rigetto del CP_1 del 15.12.2008. CP_6
Infatti, nell'ambito di quest'ultimo procedimento il Tar Lazio (successivamente confermato dal
Consiglio di Stato), preso atto della sopravvenuta perdita della capacità edificatoria dei terreni per l'entrata in vigore della Variante al Piano Regolatore nel 2009 e della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento amministrativo, aveva escluso la valutazione del merito ai fini risarcitori proprio perché la questione era stata già decisa con la sentenza n. 5479 del
2009 adottata nell'ambito del giudizio sul silenzio e non impugnata per scelta dell'odierno convenuto.
La prospettazione degli attori non può essere condivisa.
La responsabilità professionale dell'avvocato postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. Inoltre, va considerato che gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato sicché egli è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.
Prendendo le mosse da tali considerazioni va detto che la scelta effettuata dall'avvocato di CP_1 non proporre motivi aggiunti nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione e di impugnare il provvedimento espresso di rigetto, incardinando un autonomo giudizio, non integra un comportamento caratterizzato da imperizia o da negligenza poiché nel giudizio amministrativo è possibile scegliere di seguire l'una o l'altra strada.
Tale soluzione è confermata dal codice del processo amministrativo del 2010, che ha positivizzato la possibilità di impugnare con motivi aggiunti provvedimenti diversi da quello contro cui era diretto l'originario ricorso lasciando tuttavia la possibilità di procedere con ricorso autonomo (art. 43 del d.lgs. n. 104/10), e vale ancor di più per il giudizio di cui si controverte (risalente al 2008) poiché all'epoca, quando ancora non era stata adottata la suddetta previsione di legge, lo stretto termine di decadenza di 60 giorni per impugnare i provvedimenti espliciti imponeva di presentare il ricorso per evitare il rischio di vedersi dichiarare inammissibili i motivi aggiunti avverso un atto diverso da quello originariamente impugnato e il conseguente consolidarsi del provvedimento amministrativo sfavorevole.
Pertanto, deve concludersi che la scelta del convenuto di impugnare con nuovo ricorso il provvedimento espresso di diniego del Comune adottato il 15.12.2008 non è censurabile.
D'altronde, il giudizio probabilistico su cui si fonda la responsabilità professionale dell'avvocato non ha esito positivo in relazione all'impugnazione della sentenza del Tar n. 5479 del 2009, ostandovi la sopravvenuta adozione della Variante al Piano regolatore del 27.2.2009 che, facendo perdere la capacità edificatoria al terreno degli attori, non solo ha precluso la possibilità di ottenere il titolo abilitativo agognato, ma ha anche escluso la fondatezza delle loro pretese di ristoro patrimoniale.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, esclude la risarcibilità del danno da mero ritardo poiché per ritenere integrato il carattere ingiusto del danno e la conseguente risarcibilità è necessaria l'avvenuta lesione di un interesse collegato a un bene della vita spettante sul versante sostanziale (cfr Cons.
Stato n. 1437/2020; n. 5219/2019; n. 358/2019; n. 3920/2016).
Diversamente opinando, secondo i giudici amministrativi, si perverrebbe alla paradossale conclusione di risarcire un danno non ingiusto sicché la domanda risarcitoria va correlata a quella avente ad oggetto il bene della vita a cui aspirano i ricorrenti e postula l'accertamento della fondatezza di tale pretesa.
Dunque, seppure l'avvocato avesse interposto gravame avverso la sentenza n. 5479 del 2009, CP_1
l'adozione medio tempore intervenuta della Variante al piano regolatore avrebbe precluso ogni possibilità di vittoria degli attori, sia in relazione al diritto di conseguire il permesso di costruire, per la perdita della capacità edificatoria del terreno di loro proprietà, sia in relazione al diritto al risarcimento del danno, non configurabile per effetto del mero ritardo. In senso contrario non può affermarsi che il profilo risarcitorio derivi da una valutazione ora per allora ovvero considerando che, se l'amministrazione avesse tempestivamente deciso, nella vigenza dei precedenti strumenti urbanistici, i ricorrenti avrebbero ottenuto il permesso agognato, poiché la pubblica amministrazione (e quindi anche il giudice) decide in base ai presupposti normativi e di fatto esistenti al momento della decisione (in questo caso di appello) e non al momento della domanda.
Tale conclusione deriva dal fatto che l'agere amministrativo è funzionale al perseguimento del pubblico interesse che va valutato all'attualità e non in relazione a situazioni di fatto ormai inesistenti;
d'altronde, neppure può opporsi che il permesso di costruire è un atto dovuto poiché il vincolo per la
PA al suo rilascio deriva dall'atto presupposto ovvero dal piano regolatore, che viene adottato a seguito dell'esercizio discrezionale delle potestà pubblicistiche di governo dell'uso del territorio, con la conseguenza che la fondatezza o meno della pretesa, sostanziale o risarcitoria, del privato non può che essere valutata in relazione all'assetto di interessi contenuto nel P.R.G. esistente all'epoca della decisione.
Si aggiunga peraltro che, nel caso specifico, al momento della domanda degli attori il permesso di costruire non era adottabile, non solo per la sussistenza del vincolo idrogeologico oggetto di contestazione, ma anche per la necessità di un approfondimento istruttorio derivante dall'assenza dei calcoli urbanistici e dall'omessa indicazione del posizionamento esatto del futuro fabbricato, con indicazione delle distanze dai confini di proprietà (cfr provvedimento di diniego del 15.12.2008).
In conclusione, l'esito negativo del giudizio probabilistico idoneo a fondare la responsabilità del convenuto comporta il rigetto della domanda.
In ragione della necessità di disporre la liquidazione delle spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, occorre esaminare le contestazioni svolte dalle compagnie assicuratrici.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che al tempo della ricezione della diffida degli attori
(aprile 2002) era in essere la polizza per la responsabilità professionale con AIG Europa, che è stata legittimamente chiamata in giudizio per la manleva sicché le spese di lite da essa sostenute dovranno essere sopportate dagli attori in base al principio della soccombenza.
Quanto, invece, alla lo stesso avvocato ha dedotto di aver cessato il rapporto CP_2 CP_1 assicurativo nel 2017 e trattandosi di polizza recante la clausola cosiddetta “richiesta fatta”, in base alla quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di vigenza contrattuale, la chiamata in giudizio della compagnia non era giustificata, con conseguente onere delle spese di lite a carico del convenuto.
Le spese di lite sopportate da quest'ultimo, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa determinato dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in €
18.977, oltre accessori di legge.
3. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 18.977, oltre accessori di legge. Controparte_7
4. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di e condanna il convenuto al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore della suddetta Compagnia assicuratrice che liquida in € 18.977, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott.ssa Francesca Capuzzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(cf. e (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Leonardo Brasca e Giovanni
Squillace giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Cola di Rienzo n. 212.
ATTORI
E
(cf. ) difeso in proprio ex art. 86 cpc ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, via Belluno n. 69.
CONVENUTO
E
(p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Massatani e
Francesco Massatani, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Viterbo, p.zza delle Erbe n. 6
TERZA CHIAMATA
E
(p.iva in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano c.so Europa n. 5.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: azione per il risarcimento del danno da responsabilità professionale posta in decisione all'udienza del 5.3.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel corpo del presente atto, la responsabilità professionale in capo all'avv. - per l'effetto, condannare l'avv. Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni sofferti dai sig.ri e da Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quantificarsi in euro 1.400.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere integralmente la domanda attorea, perché infondata per le ragioni di fatto e di diritto esposte con comparsa di costituzione. in via gradata ed in caso di sentenza di condanna, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano (cap 20123), via della Chiusa 2 (Partita Iva , ovvero P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Controparte_2
Bologna (cap 40128), via Stalingrado 45 a tenere indenne l'avv. in ragione del Controparte_1 rapporto di garanzia dedotto con comparsa di costituzione, nonché in ragione della previsione di cui all'art. 1917 c.c. concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc”; per la terza chiamata : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in Controparte_2 primo luogo, respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata ridurle secondo il giusto ed il provato, in secondo luogo e comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e comunque CP_2 respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal convenuto chiamante nei confronti della per assenza della copertura di polizza rispetto ai fatti di causa, comunque per Controparte_5 tutte le ragioni sopra esposte, in via subordinata e solo per scrupolo difensivo, ridurre l'obbligazione di manleva/garanzia secondo le condizioni di polizza e quindi applicando uno scoperto del 10%. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per la terza chiamata : “NEL MERITO IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE 1) accertata e dichiarata la carenza di copertura assicurativa della Polizza AIG Di
Responsabilità Civile Professionale BLUE 053053, rigettare la domanda con cui l'Avv. CP_1 chiede che RAPPRESENTANZA nel caso di
[...] Controparte_3 Controparte_3 sentenza di condanna sia condannata a tenerlo indenne in ragione del rapporto di garanzia ed in ragione dell'art. 1917 c.c., e comunque dichiarare che – RAPPRESENTANZA Controparte_3
non è tenuta a prestare alcuna garanzia assicurativa in merito ai fatti Controparte_3 oggetto del presente procedimento, rigettando in ogni caso la predetta domanda formulata dall'Avv.
contro
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA come Controparte_1 Controparte_3 conseguenza del rigetto delle domande formulate dagli attori contro l'Avv. NEL Controparte_1
MERITO IN VIA SUBORDINATA 2) nella denegata ipotesi, non creduta da questa difesa, in cui fosse ritenuta sussistente la copertura assicurativa della Polizza AIG Di Responsabilità Civile
Professionale BLUE 053053, accertare e dichiarare che Controparte_3
è obbligata nei confronti dell'Avv. tenuto conto di tutti i
[...] Controparte_1 limiti della Polizza AIG Di Responsabilità Civile Professionale BLUE 053053 ed in particolare del fatto che la suddetta Polizza prevede - all'art.
5.6 ed in relazione alla Polizza di azionata Parte_3 dal convenuto che l'assicurazione prestata da Controparte_3
coprirà solo la parte eccedente ogni altra assicurazione valida e
[...] applicabile, con esclusione di qualsivoglia incremento del Massimale e con esclusione dei Costi di difesa laddove un'altra polizza imponga ad un altro assicuratore un obbligo di difesa;
- nel frontespizio un Massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e 4.000.000,00 per anno;
- nel frontespizio una Franchigia pari ad Euro 1.000,00 per sinistro;
IN VIA ISTRUTTORIA 3) con riserva, nei termini di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni sulle circostanze di cui al presente atto o che si riterranno utili a seconda delle ulteriori difese avversarie, nonché di produrre nuovi documenti ed esperire ogni altra opportuna ed ammissibile istanza istruttoria;
IN
OGNI CASO 4) con vittoria di spese e compensi professionali, integrati dei costi generali calcolati forfettariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.12.22 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto all'intestato tribunale l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
[...] nella misura di € 1.400.000, oltre rivalutazione e interessi.
A fondamento della domanda gli attori, in qualità di proprietari di un terreno sito in Loc. Asinello nel
Comune di Montefiascone, dopo aver ripercorso l'avvicendarsi dei regimi urbanistici e l'influenza sulle capacità edificatorie dei predetti terreni, hanno esposto di aver affidato al patrocinio dell'avv.
l'impugnativa avanti al Tar Lazio del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di CP_1 costruire tre fabbricati trifamiliari residenziali presentata il 7.5.08 e di risarcimento del danno. Nello specifico hanno allegato che nelle more del suddetto giudizio, rubricato al n. 10194/2008, è intervenuto, in data 15.12.08, il provvedimento espresso di diniego da parte dell'ente comunale, che
è stato impugnato da parte dell'odierno convenuto non già con lo strumento dei motivi aggiunti, ma con un'autonoma impugnativa (ricorso al Tar Lazio R.g. n. 1541/2009), con conseguente definizione del primo giudizio in rito, mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sent. n. 5479/2009 pubblicata l'8.6.2009); che la scelta processuale sarebbe stata fatale, così come lo sarebbe stata quella di non impugnare la decisione sul silenzio, poiché con la sentenza
5479/2009 il Tar Lazio era entrato nel merito della vicenda, ritenendo insussistente il diritto edificatorio dei coniugi – , con conseguente formarsi di un giudicato a loro sfavorevole. Pt_1 Pt_2
Proprio sulla scorta dell'avvenuta formazione di tale giudicato nel giudizio avverso il provvedimento espresso di diniego adottato dal il Tar Lazio, con sentenza 8547/2013, aveva rigettato il CP_6 ricorso e la decisione era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1170/22, con conseguente perdita degli odierni attori della possibilità di vedersi risarcito il danno da ritardo causato dall'inerzia dell'amministrazione comunale, che non aveva provveduto sulla richiesta quando ancora sussisteva l'edificabilità del terreno.
Si è costituito in giudizio l'avv. che ha chiesto il rigetto della domanda e ha dedotto che la CP_1 scelta di impugnare il provvedimento di diniego espresso adottato dall'amministrazione il
15.12.2008, in pendenza del ricorso avverso il silenzio, era stata determinata dalla necessità di non incorrere nel termine di decadenza di 60 giorni previsto dalla legge;
che la decisione sul silenzio non aveva ragione di essere impugnata, nella pendenza del ricorso contro il provvedimento espresso di diniego, né in senso contrario, secondo la giurisprudenza all'epoca vigente, poteva opporsi il giudicato esterno per effetto di una pronuncia adottata ultra petita dal Tar, rispetto al procedimento speciale sul silenzio incardinato dai ricorrenti;
che non sussisteva alcun danno risarcibile poiché il
Tar aveva escluso l'edificabilità del terreno degli attori.
Su richiesta del convenuto, che ha formulato istanza di chiamata in garanzia, si sono costituite che ha eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa, cessata il 28 settembre 2015 CP_2 in forza di un contratto di assicurazione del tipo “claims made”, e ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, e la (già ) che ha eccepito la carenza di Controparte_3 Controparte_4 copertura assicurativa della polizza in ragione della violazione dei doveri informativi e, nel merito, ha chiesto il riconoscimento dei limiti di operatività della polizza, deputata a coprire la sola eccedenza rispetto ad altre assicurazioni applicabili e salvi gli effetti derivanti dalla previsione del massimale e della franchigia contrattuali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 Marzo 2025, sostituita con note scritte, previa concessione alle parti di termine di venti giorni per le comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, è necessario ricostruire la dinamica degli eventi.
Gli attori hanno dedotto che in base al certificato di destinazione urbanistica n. 62/2006, rilasciato dal Comune di Montefiascone il 31.3.2006, avrebbero potuto ottenere un permesso di costruire su una superficie di MC 3.360 nella vigenza del PRG adottato con delibera n. 121/1981, tuttavia poiché la superficie edificabile era ridotta a MC 800 per effetto delle misure di salvaguardia correlate alla
Variante Generale al P.R.G. adottata con Delibera Consiliare n. 19 del 7 aprile 2003, la cui efficacia quinquennale era destinata a cessare il 7.04.2008, hanno atteso per presentare la domanda fino a tale data.
Successivamente, il 7.5.2008, una volta cessate le misure di salvaguardia, hanno inoltrato l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, che era destinata all'accoglimento in base agli strumenti urbanistici vigenti e al piano per l'assetto idrogeologico del 2005, che non includeva tra le zone protette da vincolo i terreni di loro proprietà. Nel silenzio dell'amministrazione, incaricavano l'avvocato di introdurre il relativo giudizio e CP_1 nelle more di esso, il 15 Dicembre 2008 il Comune di Montefiascone aveva adottato il provvedimento di rigetto della richiesta, ritenendo erroneamente sussistente il vincolo idrogeologico.
In questa sequenza fattuale si innesta la vicenda relativa all'asserita responsabilità professionale dell'avvocato che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbe responsabile della perdita CP_1 del diritto al risarcimento del danno da ritardo poiché, in seguito all'adozione del provvedimento esplicito di diniego dell'amministrazione, invece di articolare motivi aggiunti nell'ambito del procedimento incardinato avverso il silenzio dell'amministrazione e impugnare la successiva decisione, ha coltivato il giudizio parallelamente instaurato di fronte al Tar Lazio per l'impugnativa del suddetto provvedimento esplicito di diniego.
Tale strategia processuale avrebbe definitivamente precluso la possibilità di rappresentare adeguatamente i fatti nel giudizio incardinato avverso il silenzio e di ottenere l'esito favorevole ragionevolmente atteso poiché, all'epoca, sulla base dei pareri espressi dalla Regione Lazio e dall'Autorità Dei Bacini Regionali Del Lazio, il terreno non era sottoposto a vincolo idrogeologico e aveva capacità edificatoria, che avrebbe perso solo in seguito, per l'effetto dell'adozione della
Variante al PRG del 27.2.2009.
Pertanto, tale strategia processuale e la decisione di non impugnare la sentenza n. 5479/09 avrebbe precluso agli attori il diritto di conseguire il risarcimento del danno da ritardo, in ragione del fatto che nell'ambito del procedimento contro il silenzio il Tar, pur avendo dichiarato l'improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta adozione del provvedimento di rigetto, era entrato nel merito della vicenda e aveva erroneamente escluso la capacità edificatoria del terreno sebbene essa, all'epoca, fosse ancora esistente in ragione del vigente Piano Regolatore.
Tale decisione aveva comportato la formazione di un giudicato sfavorevole non più modificabile nell'ambito del giudizio intentato dall'avvocato contro il provvedimento esplicito di rigetto del CP_1 del 15.12.2008. CP_6
Infatti, nell'ambito di quest'ultimo procedimento il Tar Lazio (successivamente confermato dal
Consiglio di Stato), preso atto della sopravvenuta perdita della capacità edificatoria dei terreni per l'entrata in vigore della Variante al Piano Regolatore nel 2009 e della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento amministrativo, aveva escluso la valutazione del merito ai fini risarcitori proprio perché la questione era stata già decisa con la sentenza n. 5479 del
2009 adottata nell'ambito del giudizio sul silenzio e non impugnata per scelta dell'odierno convenuto.
La prospettazione degli attori non può essere condivisa.
La responsabilità professionale dell'avvocato postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. Inoltre, va considerato che gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato sicché egli è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.
Prendendo le mosse da tali considerazioni va detto che la scelta effettuata dall'avvocato di CP_1 non proporre motivi aggiunti nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione e di impugnare il provvedimento espresso di rigetto, incardinando un autonomo giudizio, non integra un comportamento caratterizzato da imperizia o da negligenza poiché nel giudizio amministrativo è possibile scegliere di seguire l'una o l'altra strada.
Tale soluzione è confermata dal codice del processo amministrativo del 2010, che ha positivizzato la possibilità di impugnare con motivi aggiunti provvedimenti diversi da quello contro cui era diretto l'originario ricorso lasciando tuttavia la possibilità di procedere con ricorso autonomo (art. 43 del d.lgs. n. 104/10), e vale ancor di più per il giudizio di cui si controverte (risalente al 2008) poiché all'epoca, quando ancora non era stata adottata la suddetta previsione di legge, lo stretto termine di decadenza di 60 giorni per impugnare i provvedimenti espliciti imponeva di presentare il ricorso per evitare il rischio di vedersi dichiarare inammissibili i motivi aggiunti avverso un atto diverso da quello originariamente impugnato e il conseguente consolidarsi del provvedimento amministrativo sfavorevole.
Pertanto, deve concludersi che la scelta del convenuto di impugnare con nuovo ricorso il provvedimento espresso di diniego del Comune adottato il 15.12.2008 non è censurabile.
D'altronde, il giudizio probabilistico su cui si fonda la responsabilità professionale dell'avvocato non ha esito positivo in relazione all'impugnazione della sentenza del Tar n. 5479 del 2009, ostandovi la sopravvenuta adozione della Variante al Piano regolatore del 27.2.2009 che, facendo perdere la capacità edificatoria al terreno degli attori, non solo ha precluso la possibilità di ottenere il titolo abilitativo agognato, ma ha anche escluso la fondatezza delle loro pretese di ristoro patrimoniale.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, esclude la risarcibilità del danno da mero ritardo poiché per ritenere integrato il carattere ingiusto del danno e la conseguente risarcibilità è necessaria l'avvenuta lesione di un interesse collegato a un bene della vita spettante sul versante sostanziale (cfr Cons.
Stato n. 1437/2020; n. 5219/2019; n. 358/2019; n. 3920/2016).
Diversamente opinando, secondo i giudici amministrativi, si perverrebbe alla paradossale conclusione di risarcire un danno non ingiusto sicché la domanda risarcitoria va correlata a quella avente ad oggetto il bene della vita a cui aspirano i ricorrenti e postula l'accertamento della fondatezza di tale pretesa.
Dunque, seppure l'avvocato avesse interposto gravame avverso la sentenza n. 5479 del 2009, CP_1
l'adozione medio tempore intervenuta della Variante al piano regolatore avrebbe precluso ogni possibilità di vittoria degli attori, sia in relazione al diritto di conseguire il permesso di costruire, per la perdita della capacità edificatoria del terreno di loro proprietà, sia in relazione al diritto al risarcimento del danno, non configurabile per effetto del mero ritardo. In senso contrario non può affermarsi che il profilo risarcitorio derivi da una valutazione ora per allora ovvero considerando che, se l'amministrazione avesse tempestivamente deciso, nella vigenza dei precedenti strumenti urbanistici, i ricorrenti avrebbero ottenuto il permesso agognato, poiché la pubblica amministrazione (e quindi anche il giudice) decide in base ai presupposti normativi e di fatto esistenti al momento della decisione (in questo caso di appello) e non al momento della domanda.
Tale conclusione deriva dal fatto che l'agere amministrativo è funzionale al perseguimento del pubblico interesse che va valutato all'attualità e non in relazione a situazioni di fatto ormai inesistenti;
d'altronde, neppure può opporsi che il permesso di costruire è un atto dovuto poiché il vincolo per la
PA al suo rilascio deriva dall'atto presupposto ovvero dal piano regolatore, che viene adottato a seguito dell'esercizio discrezionale delle potestà pubblicistiche di governo dell'uso del territorio, con la conseguenza che la fondatezza o meno della pretesa, sostanziale o risarcitoria, del privato non può che essere valutata in relazione all'assetto di interessi contenuto nel P.R.G. esistente all'epoca della decisione.
Si aggiunga peraltro che, nel caso specifico, al momento della domanda degli attori il permesso di costruire non era adottabile, non solo per la sussistenza del vincolo idrogeologico oggetto di contestazione, ma anche per la necessità di un approfondimento istruttorio derivante dall'assenza dei calcoli urbanistici e dall'omessa indicazione del posizionamento esatto del futuro fabbricato, con indicazione delle distanze dai confini di proprietà (cfr provvedimento di diniego del 15.12.2008).
In conclusione, l'esito negativo del giudizio probabilistico idoneo a fondare la responsabilità del convenuto comporta il rigetto della domanda.
In ragione della necessità di disporre la liquidazione delle spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, occorre esaminare le contestazioni svolte dalle compagnie assicuratrici.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che al tempo della ricezione della diffida degli attori
(aprile 2002) era in essere la polizza per la responsabilità professionale con AIG Europa, che è stata legittimamente chiamata in giudizio per la manleva sicché le spese di lite da essa sostenute dovranno essere sopportate dagli attori in base al principio della soccombenza.
Quanto, invece, alla lo stesso avvocato ha dedotto di aver cessato il rapporto CP_2 CP_1 assicurativo nel 2017 e trattandosi di polizza recante la clausola cosiddetta “richiesta fatta”, in base alla quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di vigenza contrattuale, la chiamata in giudizio della compagnia non era giustificata, con conseguente onere delle spese di lite a carico del convenuto.
Le spese di lite sopportate da quest'ultimo, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa determinato dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in €
18.977, oltre accessori di legge.
3. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 18.977, oltre accessori di legge. Controparte_7
4. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di e condanna il convenuto al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore della suddetta Compagnia assicuratrice che liquida in € 18.977, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi