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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 343 /2025
All'udienza del 22/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 09.10 sono presenti per parte attrice l'Avv. GAUDINO MARGHERITA e la signora personalmente e per Parte_1 parte convenuta l'Avv. MURACA VINCENZO.
L'avv. Gaudino insiste nella memoria di cui all'art 171 ter cpc e chiede la prosecuzione del giudizio ritenendo questo Tribunale competente sia per materia che per valore;
nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ravvisare la propria incompetenza si chiede di disporre la cancellazione della causa dal ruolo con assegnazione di termine per riassumere il giudizio opponendosi a quando dedotto da controparte.
L'avv. Muraca insiste nella eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale e per valore del Tribunale di Marsala così come in atti formulata con condanna dell'attrice alle spese di lite;
in subordine si riporta ai propri atti ed insiste nei mezzi istruttori formulati con la memoria ex art 171 ter n. 2; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice per i motivi di cui alla memoria n. 3
L'avv. Gaudino insiste nelle istanze istruttorie formulate.
Il giudice ritenuto che le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevata dal convenuto appaiono astrattamente idonee a definire il giudizio, invita le parti a precisare le conclusioni sul punto.
L'avv Gaudino si riporta a quanto più su verbalizzato chiedendo il rigetto delle eccezioni e la estinzione del giudizio per il caso di accoglimento con compensazione delle spese e assegnazione di termine per la riassunzione;
l'avv. Muraca chiede l'accoglimento delle eccezioni preliminari con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Il Giudice dato atto di quanto precede, sentite le parti si ritira in camera di consiglio prendendo atto della dichiarazione di rinuncia delle parti alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo della eventuale decisione.
Riaperto il verbale alle ore 15.40 assenti i procuratori, il Giudice decide la controversia depositando la sentenza di seguito redatta.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. GAUDINO MARGHERITA giusta procura in atti, attore nei confronti di
CF , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MURACA VINCENZO , giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha chiesto “- Ritenere e pronunciare che la mancata ordinaria e corretta manutenzione da parte del della strada Sciarrabba e dei Controparte_1
suoi accessori ha provocato nel corso degli anni il ruscellamento impetuoso delle acque meteoriche sul terreno della Sig.ra con erosione del suolo coltivabile;
- Ritenere e pronunciare che lo stato di non Pt_1
manutenzione dei luoghi e la mancata realizzazione di lavori urgenti da parte del sono Controparte_1
causa di danni alla proprietà di valle della Sig.ra con perdita della produttività del vigneto ivi Pt_1
esistente oltre ai danni strutturali. - Ritenere e pronunciare che per le causali di cui in motivazione, la Sig.ra ha subito un danno alla sua proprietà in conseguenza del quale ha diritto ad ottenere il risarcimento Pt_1
dei danni patrimoniali quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero quantificati nella diversa maggiore o minore misura accertata e provata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito, oltre agli interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione delle somme dalla data del sorgere del credito, fino all'effettivo soddisfo, con espressa riserva di richiedere le maggiori somme eventualmente dovute a seguito delle risultanze istruttorie, e - Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attrice. - Condannare il all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la CP_1
corretta canalizzazione degli scoli e Ordinare allo stesso di eliminare, con la sistemazione e manutenzione della strada di cui è proprietario, la causa del danno lamentato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituitasi in giudizio l'Amministrazione convenuta ha chiesto “- Dichiarare e ritenere
l'incompetenza dell'adito Tribunale Civile di Marsala in favore del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Palermo ovvero l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Civile di Marsala in favore del
Giudice di Pace di Marsala, con condanna alle spese di lite;
Nel merito: -Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità per il Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri accessori di legge”. Controparte_1
Parte convenuta nella memoria depositata ai senesi dell'art 171 ter n. 1 cpc e nel verbale odierno ha dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza per valore per il caso in cui il
Tribunale l'avesse ritenuta fondata.
Il Giudice ritenute le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal convenuto astrattamente idonee a definire il giudizio, all'udienza odierna di comparizione ha invitato le parti a precisare le conclusioni sul punto
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestata Curia in favore del
Tribunale regionale delle acque pubbliche in quanto la presente controversia ha ad oggetto una domanda risarcitoria relativa ai danni causati dalla allegata mancanza “di ordinaria e corretta manutenzione della strada Comunale “Sciarrabba” e dei suoi accessori”.
Non viene quindi in rilevo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 140 RD 1175/1933 la cui sussistenza legittimerebbe l'accoglimento dell'eccezione de qua
È invece fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.
L'art. 7 del codice di rito stabilisce che il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro. Nel caso di specie parte attrice ha proposto azione risarcitoria nei confronti del per CP_1
l'importo di € 8.000,00.
Ai fini poi dell'individuazione dell'esatto valore della controversia, rilevano l'art 10 cpc a mente del quale il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e l'art 14 stesso codice secondo il quale “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”
Ebbene con riferimento al caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha dichiarato “che il valore del procedimento per sorte è di € 8.000,00”
Nella memoria depositata ai sensi dell'art 171 ter n. 1 cpc la stessa attrice ha dedotto
“Nel caso di specie, sebbene il danno azionato ammonta a € 8.000,00, trattasi di danno da insidia stradale per omessa manutenzione di strada pubblica e la domanda è fondata cumulativamente sugli artt. 2043 e 2051 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di una domanda fondata sull'art. 2051 c.c., la competenza per materia è attribuita al Tribunale ordinario, indipendentemente dal valore della causa.” Salvo poi specificare
“nel caso in cui il Giudice ravvisi la propria incompetenza e dovesse comunque dichiararsi incompetente per valore si chiede, sin da subito, di disporre la cancellazione della causa dal ruolo con facoltà dell'attrice di riassunzione nei termini di legge dinanzi al Giudice di
Pace di Marsala”.
Ciò posto e ritenuto che non appare sussistere, allo stato, una competenza esclusiva per materia del Tribunale per le controversie risarcitorie promosse ai sensi e per gli effetti di cui all'art
2043 e/o all'art. 2051 cc, detta competenza a decidere la controversia va individuata applicando gli ordinari criteri di ripartizione per territorio e per valore con la conseguenza che nel caso di specie essa si appartiene per valore al giudice di pace di Marsala.
Quanto alle spese del giudizio tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti (da individuare per parte convenuta, nel rigetto dell'eccezione pregiudiziale e per parte attrice nell'accoglimento dell'eccezione preliminare) vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 343/2025 r.g.a.c.:
- dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Marsala;
- fissa in giorni trenta il termine per la riassunzione del procedimento innanzi al giudice dichiarato competente;
- compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 343 /2025
All'udienza del 22/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 09.10 sono presenti per parte attrice l'Avv. GAUDINO MARGHERITA e la signora personalmente e per Parte_1 parte convenuta l'Avv. MURACA VINCENZO.
L'avv. Gaudino insiste nella memoria di cui all'art 171 ter cpc e chiede la prosecuzione del giudizio ritenendo questo Tribunale competente sia per materia che per valore;
nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ravvisare la propria incompetenza si chiede di disporre la cancellazione della causa dal ruolo con assegnazione di termine per riassumere il giudizio opponendosi a quando dedotto da controparte.
L'avv. Muraca insiste nella eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale e per valore del Tribunale di Marsala così come in atti formulata con condanna dell'attrice alle spese di lite;
in subordine si riporta ai propri atti ed insiste nei mezzi istruttori formulati con la memoria ex art 171 ter n. 2; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice per i motivi di cui alla memoria n. 3
L'avv. Gaudino insiste nelle istanze istruttorie formulate.
Il giudice ritenuto che le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevata dal convenuto appaiono astrattamente idonee a definire il giudizio, invita le parti a precisare le conclusioni sul punto.
L'avv Gaudino si riporta a quanto più su verbalizzato chiedendo il rigetto delle eccezioni e la estinzione del giudizio per il caso di accoglimento con compensazione delle spese e assegnazione di termine per la riassunzione;
l'avv. Muraca chiede l'accoglimento delle eccezioni preliminari con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Il Giudice dato atto di quanto precede, sentite le parti si ritira in camera di consiglio prendendo atto della dichiarazione di rinuncia delle parti alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo della eventuale decisione.
Riaperto il verbale alle ore 15.40 assenti i procuratori, il Giudice decide la controversia depositando la sentenza di seguito redatta.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. GAUDINO MARGHERITA giusta procura in atti, attore nei confronti di
CF , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MURACA VINCENZO , giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha chiesto “- Ritenere e pronunciare che la mancata ordinaria e corretta manutenzione da parte del della strada Sciarrabba e dei Controparte_1
suoi accessori ha provocato nel corso degli anni il ruscellamento impetuoso delle acque meteoriche sul terreno della Sig.ra con erosione del suolo coltivabile;
- Ritenere e pronunciare che lo stato di non Pt_1
manutenzione dei luoghi e la mancata realizzazione di lavori urgenti da parte del sono Controparte_1
causa di danni alla proprietà di valle della Sig.ra con perdita della produttività del vigneto ivi Pt_1
esistente oltre ai danni strutturali. - Ritenere e pronunciare che per le causali di cui in motivazione, la Sig.ra ha subito un danno alla sua proprietà in conseguenza del quale ha diritto ad ottenere il risarcimento Pt_1
dei danni patrimoniali quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero quantificati nella diversa maggiore o minore misura accertata e provata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito, oltre agli interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione delle somme dalla data del sorgere del credito, fino all'effettivo soddisfo, con espressa riserva di richiedere le maggiori somme eventualmente dovute a seguito delle risultanze istruttorie, e - Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attrice. - Condannare il all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la CP_1
corretta canalizzazione degli scoli e Ordinare allo stesso di eliminare, con la sistemazione e manutenzione della strada di cui è proprietario, la causa del danno lamentato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituitasi in giudizio l'Amministrazione convenuta ha chiesto “- Dichiarare e ritenere
l'incompetenza dell'adito Tribunale Civile di Marsala in favore del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Palermo ovvero l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale Civile di Marsala in favore del
Giudice di Pace di Marsala, con condanna alle spese di lite;
Nel merito: -Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità per il Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri accessori di legge”. Controparte_1
Parte convenuta nella memoria depositata ai senesi dell'art 171 ter n. 1 cpc e nel verbale odierno ha dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza per valore per il caso in cui il
Tribunale l'avesse ritenuta fondata.
Il Giudice ritenute le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal convenuto astrattamente idonee a definire il giudizio, all'udienza odierna di comparizione ha invitato le parti a precisare le conclusioni sul punto
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestata Curia in favore del
Tribunale regionale delle acque pubbliche in quanto la presente controversia ha ad oggetto una domanda risarcitoria relativa ai danni causati dalla allegata mancanza “di ordinaria e corretta manutenzione della strada Comunale “Sciarrabba” e dei suoi accessori”.
Non viene quindi in rilevo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 140 RD 1175/1933 la cui sussistenza legittimerebbe l'accoglimento dell'eccezione de qua
È invece fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.
L'art. 7 del codice di rito stabilisce che il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro. Nel caso di specie parte attrice ha proposto azione risarcitoria nei confronti del per CP_1
l'importo di € 8.000,00.
Ai fini poi dell'individuazione dell'esatto valore della controversia, rilevano l'art 10 cpc a mente del quale il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e l'art 14 stesso codice secondo il quale “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”
Ebbene con riferimento al caso di specie parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha dichiarato “che il valore del procedimento per sorte è di € 8.000,00”
Nella memoria depositata ai sensi dell'art 171 ter n. 1 cpc la stessa attrice ha dedotto
“Nel caso di specie, sebbene il danno azionato ammonta a € 8.000,00, trattasi di danno da insidia stradale per omessa manutenzione di strada pubblica e la domanda è fondata cumulativamente sugli artt. 2043 e 2051 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di una domanda fondata sull'art. 2051 c.c., la competenza per materia è attribuita al Tribunale ordinario, indipendentemente dal valore della causa.” Salvo poi specificare
“nel caso in cui il Giudice ravvisi la propria incompetenza e dovesse comunque dichiararsi incompetente per valore si chiede, sin da subito, di disporre la cancellazione della causa dal ruolo con facoltà dell'attrice di riassunzione nei termini di legge dinanzi al Giudice di
Pace di Marsala”.
Ciò posto e ritenuto che non appare sussistere, allo stato, una competenza esclusiva per materia del Tribunale per le controversie risarcitorie promosse ai sensi e per gli effetti di cui all'art
2043 e/o all'art. 2051 cc, detta competenza a decidere la controversia va individuata applicando gli ordinari criteri di ripartizione per territorio e per valore con la conseguenza che nel caso di specie essa si appartiene per valore al giudice di pace di Marsala.
Quanto alle spese del giudizio tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti (da individuare per parte convenuta, nel rigetto dell'eccezione pregiudiziale e per parte attrice nell'accoglimento dell'eccezione preliminare) vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 343/2025 r.g.a.c.:
- dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Marsala;
- fissa in giorni trenta il termine per la riassunzione del procedimento innanzi al giudice dichiarato competente;
- compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo