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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14802 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott ssa NA TO, nella causa di primo grado iscritta nel Registro Generale degli Affari Civili al n. 50932/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
11/09/2024, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. NORELLI ANTONIO
RICORRENTE
E
ATER - in persona del Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'Avv. VIARENGO MONICA
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di rilascio alloggio
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
-Premesso che la sig Parte 1 si è rivolto al Tribunale per contestare la legittimità, chiedendone Co l'annullamento, del decreto di rilascio dell'alloggio di proprietà dell'A.T, resistente,sito in Roma Via
LORETO n.4 quartiere SAB BASILIO, dallo stesso ricevuto il 27 luglio 2022, assumendo di aver titolo al subentro perché convivente dal 24 ottobre 1981 con il defunto padre Persona 1 assegnatario deceduto nel 2017 e, comunque, di aver diritto alla regolarizzazione dell' occupazione ai sensi dell'art. 53 comma i della legge regionale Lazio n. 27 del 2006. Precisava, che pur essendo proprietario di ben cinque immobili di cui due pertinenze, regolarmente locati con contratti registrati, di non averne la disponibilità in quanto tanto i proventi quanto gli stessi immobili sono oggetto di sequestro da parte della Guardia di
Finanza, di essere altresì senza reddito e di versare in precarie condizioni di salute.
Premesso altresì che l'azienda convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le ragioni poste a sostegno del ricorso, sia perché la disciplina regionale invocata dal Pt 1 per reclamare il suo diritto al subentro non era quella prevista per casi del genere, sia perché la ricorrente non aveva i requisiti per ottenere la sanatoria, attesa anche la proprietà di ben cinque immobili di cui due pertinenze che risultano concessi in locazione a terzi come da contratti regolarmente registrati. -Osservato che la disciplina che regola il diritto al subentro nel contratto di locazione di un alloggio ATER è stabilita nella legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 che, all'art. 12 espressamente riporta chi sono le persone legittimate a subentrare nell'assegnazione degli alloggi.
"In detto elenco sono inclusi, come aventi diritto, i componenti dei nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nl citato articolo 5, comma 5
", oltre che il coniuge separato o divorziato al quale sia stato assegnato (in caso di separazione o divorzio in sede contenziosa) o sia stato attribuito convenzionalmente (in caso di separazione consensuale omologata) il diritto di abitare nella casa coniugale (alloggio popolare).
Per componenti del nucleo familiare ai quali è riconosciuto il diritto al subentro devono intendersi solo quei soggetti che, legati da un 'vincolo cd. familiare coniugi, figli (legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi), conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti e collaterali sino al terzo grado
-erano inclusi all'origine nel nucleo familiare, ovverosia al momento della assegnazione dell'alloggio o, comunque, coloro che hanno usufruito del regime del cd. ampliamento del nucleo familiare che il comma 5 dell'art. 12 elenca dettagliatamente.
- Considerato, pertanto, che il richiamo operato dall'art. 12 per disciplinare il diritto al subentro ricalca pedissequamente i requisiti previsti dall'art. 11 comma 5, posto che la nozione di nucleo familiare viene espressamente ristretta alla sua composizione al momento dell'assegnazione iniziale dell'alloggio, con l'effetto che solo quei familiari che non vi appartenevano non possono vantare un diritto al subentro solo perché hanno intrapreso una stabile convivenza nell'alloggio in corso di rapporto;
Considerato a tale riguardo che la differenza tra i requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 della legge regionale per coloro che accedono all'edilizia residenziale pubblica e quelli che l'art. 12 prescrive per il subentro nel rapporto riposa razionalmente sulla diversità delle due fattispecie considerate, laddove:
la maggior estensione del nucleo familiare concepita dall'art. 11 è coerente con l'esigenza di accogliere nell'alloggio, per ovvie esigenze di solidarietà sociale e assistenza abitativa a favore di persone disagiate, coloro che hanno tra di loro una relazione familiare e/o affettiva stabile risalente ad almeno 2 o 4 anni dal bando di concorso;
la più ristretta portata del nucleo familiare quando si riferisce al diritto al subentro secondo lo schema dell'art. 12, viceversa, è dovuta all'esigenza di garantire la continuità del diritto di abitazione solo per coloro che sin dall'origine erano riconosciuti come facenti parte di tale nucleo, per evitare che quel diritto possa essere direttamente trasmesso dall'assegnatario ad altre persone, senza passare per il provvedimento dell'Azienda a ciò deputata;
-Considerato, inoltre, che tale diversità di regime trova ulteriore riscontro anche nella disposizione, contenuta anch'essa nell'art. 12, in base alla quale ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario vengono assimilati anche i componenti del nucleo in seguito al suo ampliamento
Pt 1 risulta avere i requisiti soggettivi per il subentro
-Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente
,poiché l'interessato ha vissuto nell'assegnazione dell'alloggio concesso al defunto padre Persona 1 con l'assegnatario sin dal 24 ottobre 1981.
- Ritenuto, inoltre, che anche la domanda di regolarizzazione va rivalutata per i seguenti motivi. Innanzitutto, si pone un problema di giurisdizione che, tenuto conto della posizione soggettiva di interesse legittimo (pretensivo) vantato da chi chiede la regolarizzazione, appartiene al Giudice amministrativo.
Infatti, ferma la distinzione in tema di riparto di giurisdizione operata dalle Sezioni Unite della Cassazione in virtù della quale la giurisdizione è del Giudice amministrativo per le controversie relative alla fase antecedente all'assegnazione dell'alloggio e del Giudice ordinario per le controversie successive al provvedimento di assegnazione (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 13527 del 2006, n. 22248 del 2006, e n. 16094 del 2009), principio tuttora applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 104 del 2010 - deve ritenersi che la controversia avente ad oggetto la richiesta di regolarizzazione (o sanatoria) di un alloggio residenziale già occupato dallo stesso richiedente si collochi nell'area delle controversie precedenti all'atto di assegnazione, perché l'amministrazione pubblica è chiamata a dover valutare, al pari di quanto avviene in sede di assegnazione dell'alloggio, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma per concedere o negare la regolarizzazione, essendo incentrato il thema disputandum nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di addivenire all'invocata assegnazione dell'alloggio occupato dal richiedente;
ciò, peraltro, in conformità ad un orientamento espresso in tempi relativamente recenti anche dal Consiglio di Stato, che ha ricondotto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di regolarizzazione di occupazione senza titolo rapportabile all'ipotesi di assegnazione (o mancata assegnazione) di alloggi di edilizia economica e popolare (Cons. Stato, 31 marzo
2009, n. 2001).
In secondo luogo, anche a non voler considerare il profilo processuale, l'ATER non ha legittimazione passiva in materia, essendo nei poteri del Comune concedere o meno la sanatoria dal momento che "Ai sensi dell'art. 53, 1. finanziaria regionale per il Lazio 28 dicembre 2006 n. 27 l'assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia economica popolare abusivamente occupato è di competenza del comune di Roma e non dell'A. T.E.R., con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio serbato da quest'ultima sull'istanza ad essa indirizzata." (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2011 n. 4400)f\
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va accolto per le ragioni anzidette, con spese processuali a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente avverso il decreto di rilascio dell'alloggio ATER oggetto di domanda.
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di regolarizzazione dell'occupazione ex art. 53
-
della Legge legione Lazio n. 27 del 2006.
Parte 1 le spese processuali che si CONDANNA la convenuta A.T.E.R. a rifondere al ricorrente
-
liquidano in complessivi € 2.000 per compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 24/10/2025.
IL GIUDICE
Dott NA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott ssa NA TO, nella causa di primo grado iscritta nel Registro Generale degli Affari Civili al n. 50932/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
11/09/2024, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. NORELLI ANTONIO
RICORRENTE
E
ATER - in persona del Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'Avv. VIARENGO MONICA
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di rilascio alloggio
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
-Premesso che la sig Parte 1 si è rivolto al Tribunale per contestare la legittimità, chiedendone Co l'annullamento, del decreto di rilascio dell'alloggio di proprietà dell'A.T, resistente,sito in Roma Via
LORETO n.4 quartiere SAB BASILIO, dallo stesso ricevuto il 27 luglio 2022, assumendo di aver titolo al subentro perché convivente dal 24 ottobre 1981 con il defunto padre Persona 1 assegnatario deceduto nel 2017 e, comunque, di aver diritto alla regolarizzazione dell' occupazione ai sensi dell'art. 53 comma i della legge regionale Lazio n. 27 del 2006. Precisava, che pur essendo proprietario di ben cinque immobili di cui due pertinenze, regolarmente locati con contratti registrati, di non averne la disponibilità in quanto tanto i proventi quanto gli stessi immobili sono oggetto di sequestro da parte della Guardia di
Finanza, di essere altresì senza reddito e di versare in precarie condizioni di salute.
Premesso altresì che l'azienda convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le ragioni poste a sostegno del ricorso, sia perché la disciplina regionale invocata dal Pt 1 per reclamare il suo diritto al subentro non era quella prevista per casi del genere, sia perché la ricorrente non aveva i requisiti per ottenere la sanatoria, attesa anche la proprietà di ben cinque immobili di cui due pertinenze che risultano concessi in locazione a terzi come da contratti regolarmente registrati. -Osservato che la disciplina che regola il diritto al subentro nel contratto di locazione di un alloggio ATER è stabilita nella legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 che, all'art. 12 espressamente riporta chi sono le persone legittimate a subentrare nell'assegnazione degli alloggi.
"In detto elenco sono inclusi, come aventi diritto, i componenti dei nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nl citato articolo 5, comma 5
", oltre che il coniuge separato o divorziato al quale sia stato assegnato (in caso di separazione o divorzio in sede contenziosa) o sia stato attribuito convenzionalmente (in caso di separazione consensuale omologata) il diritto di abitare nella casa coniugale (alloggio popolare).
Per componenti del nucleo familiare ai quali è riconosciuto il diritto al subentro devono intendersi solo quei soggetti che, legati da un 'vincolo cd. familiare coniugi, figli (legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi), conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti e collaterali sino al terzo grado
-erano inclusi all'origine nel nucleo familiare, ovverosia al momento della assegnazione dell'alloggio o, comunque, coloro che hanno usufruito del regime del cd. ampliamento del nucleo familiare che il comma 5 dell'art. 12 elenca dettagliatamente.
- Considerato, pertanto, che il richiamo operato dall'art. 12 per disciplinare il diritto al subentro ricalca pedissequamente i requisiti previsti dall'art. 11 comma 5, posto che la nozione di nucleo familiare viene espressamente ristretta alla sua composizione al momento dell'assegnazione iniziale dell'alloggio, con l'effetto che solo quei familiari che non vi appartenevano non possono vantare un diritto al subentro solo perché hanno intrapreso una stabile convivenza nell'alloggio in corso di rapporto;
Considerato a tale riguardo che la differenza tra i requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 della legge regionale per coloro che accedono all'edilizia residenziale pubblica e quelli che l'art. 12 prescrive per il subentro nel rapporto riposa razionalmente sulla diversità delle due fattispecie considerate, laddove:
la maggior estensione del nucleo familiare concepita dall'art. 11 è coerente con l'esigenza di accogliere nell'alloggio, per ovvie esigenze di solidarietà sociale e assistenza abitativa a favore di persone disagiate, coloro che hanno tra di loro una relazione familiare e/o affettiva stabile risalente ad almeno 2 o 4 anni dal bando di concorso;
la più ristretta portata del nucleo familiare quando si riferisce al diritto al subentro secondo lo schema dell'art. 12, viceversa, è dovuta all'esigenza di garantire la continuità del diritto di abitazione solo per coloro che sin dall'origine erano riconosciuti come facenti parte di tale nucleo, per evitare che quel diritto possa essere direttamente trasmesso dall'assegnatario ad altre persone, senza passare per il provvedimento dell'Azienda a ciò deputata;
-Considerato, inoltre, che tale diversità di regime trova ulteriore riscontro anche nella disposizione, contenuta anch'essa nell'art. 12, in base alla quale ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario vengono assimilati anche i componenti del nucleo in seguito al suo ampliamento
Pt 1 risulta avere i requisiti soggettivi per il subentro
-Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente
,poiché l'interessato ha vissuto nell'assegnazione dell'alloggio concesso al defunto padre Persona 1 con l'assegnatario sin dal 24 ottobre 1981.
- Ritenuto, inoltre, che anche la domanda di regolarizzazione va rivalutata per i seguenti motivi. Innanzitutto, si pone un problema di giurisdizione che, tenuto conto della posizione soggettiva di interesse legittimo (pretensivo) vantato da chi chiede la regolarizzazione, appartiene al Giudice amministrativo.
Infatti, ferma la distinzione in tema di riparto di giurisdizione operata dalle Sezioni Unite della Cassazione in virtù della quale la giurisdizione è del Giudice amministrativo per le controversie relative alla fase antecedente all'assegnazione dell'alloggio e del Giudice ordinario per le controversie successive al provvedimento di assegnazione (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 13527 del 2006, n. 22248 del 2006, e n. 16094 del 2009), principio tuttora applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 104 del 2010 - deve ritenersi che la controversia avente ad oggetto la richiesta di regolarizzazione (o sanatoria) di un alloggio residenziale già occupato dallo stesso richiedente si collochi nell'area delle controversie precedenti all'atto di assegnazione, perché l'amministrazione pubblica è chiamata a dover valutare, al pari di quanto avviene in sede di assegnazione dell'alloggio, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma per concedere o negare la regolarizzazione, essendo incentrato il thema disputandum nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di addivenire all'invocata assegnazione dell'alloggio occupato dal richiedente;
ciò, peraltro, in conformità ad un orientamento espresso in tempi relativamente recenti anche dal Consiglio di Stato, che ha ricondotto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di regolarizzazione di occupazione senza titolo rapportabile all'ipotesi di assegnazione (o mancata assegnazione) di alloggi di edilizia economica e popolare (Cons. Stato, 31 marzo
2009, n. 2001).
In secondo luogo, anche a non voler considerare il profilo processuale, l'ATER non ha legittimazione passiva in materia, essendo nei poteri del Comune concedere o meno la sanatoria dal momento che "Ai sensi dell'art. 53, 1. finanziaria regionale per il Lazio 28 dicembre 2006 n. 27 l'assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia economica popolare abusivamente occupato è di competenza del comune di Roma e non dell'A. T.E.R., con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio serbato da quest'ultima sull'istanza ad essa indirizzata." (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2011 n. 4400)f\
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va accolto per le ragioni anzidette, con spese processuali a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente avverso il decreto di rilascio dell'alloggio ATER oggetto di domanda.
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di regolarizzazione dell'occupazione ex art. 53
-
della Legge legione Lazio n. 27 del 2006.
Parte 1 le spese processuali che si CONDANNA la convenuta A.T.E.R. a rifondere al ricorrente
-
liquidano in complessivi € 2.000 per compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 24/10/2025.
IL GIUDICE
Dott NA TO