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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1427/2024
PROMOSSA DA
(CF ,) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Marcello Marina, elettivamente domiciliata presso il suo studio attualmente in Catania
Via Teocrito n. 11;
(CF ; Parte_2 C.F._1
(CF ); Parte_3 C.F._2
(CF ). tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_4 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Prof. Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà, presso il cui studio in Catania, viale
Regina Margherita n. 2, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI – APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
pagina 1 di 41 (CF ); Controparte_1 CodiceFiscale_4
(P.IVA ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_5 P.IVA_2 prof. Aurelio Mirone, presso il cui studio in Catania, via F. Crispi 225, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con lodo in data 8.10.2024 l'arbitro unico nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto di in sostanziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e con ricorso del 2.10.2023, statuiva come di seguito trascritto: Parte_6 Parte_5
“1) annulla la deliberazione assembleare della del 22 giugno 2023 indicata sub a) Parte_1 della domanda;
2) dichiara nulli gli atti di conferimento e cessione delle azioni indicati sub c) della domanda, e cioè atti del 29.11.2019 rep. 68297; del 22.2.2022 rep. 75864; del 23.9.2022 rep. 78020; del 31.8.2021 rep.
74236, quest'ultimo limitatamente alla cessione di numero settecetodue azioni di a Controparte_2
tutti a rogito del notaio dott. ; CP_3 Persona_1
3) ordina la cancellazione dal libro dei soci dei trasferimenti azionari e di ogni successivo trasferimento o annotamento delle stesse azioni, in accoglimento della domanda indicata sub d) dell'atto;
4) in accoglimento delle domande indicate sub e) ed f) dell'atto introduttivo, e per i motivi tutti indicati in motivazione, dichiara la responsabilità di , oggi estinta, Controparte_4 Parte_4
, , tutti responsabili solidali, e li condanna al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_5 in favore di entrambi i ricorrenti, creditori solidali, nella misura di € 680.328,00, gravata di interessi come indicato in motivazione;
pagina 2 di 41 5) rigetta la domanda proposta sub g) dell'atto introduttivo;
6) condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali…;
7) dichiara tutti i convenuti soccombenti tenuti in solido a pagare le spese del presente procedimento arbitrale…”.
Con citazione del 29.10.2024 e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_4 impugnavano l'anzidetto lodo chiedendo di dichiararsene la nullità in forza dei seguenti dieci motivi:
“1° motivo. Mancata decisione su un'istanza di parte e violazione del contraddittorio;
2° motivo. Errato annullamento di delibera assembleare;
3° motivo. Ultrapetizione;
4° motivo. Dichiarazione di nullità di quattro atti senza verifica delle ragioni di nullità di ciascun atto;
5° motivo. Dichiarazione di nullità in luogo di inopponibilità, da escludere anche essa per la legittimità degli atti;
6°motivo. Dichiarazione di nullità di atti di soggetti estranei al giudizio;
7° motivo. Assenza di prova di danno e di motivazione della liquidazione del danno;
8° motivo. Assenza di nesso causale tra atto e preteso danno;
9° motivo. Condanna al risarcimento di persona estranea agli atti causativi del danno;
10° motivo. Affermazione ingiustificata di solidarietà passiva”.
Si costituivano in giudizio e i quali controdeducevano in ordine a Parte_6 Parte_5 tutti i motivi di impugnazione e spiegavano appello incidentale: a) avverso la parte del lodo che aveva accolto, nella misura minima tra quelle indicate nella TP in atti, la quantificazione del danno da perdita di valore del pacchetto azionario di essi convenuti;
b) avverso il rigetto della domanda con cui era stato chiesto il risarcimento del danno da perdita della possibilità di acquisire il controllo della società; c) avverso l'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi riconosciuti (fissata alla data di proposizione della domanda) ed avverso il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
Insistevano gli appellati nella richiesta di ordine di esibizione già proposta dinanzi all'arbitro, avente ad oggetto la documentazione societaria e contabile necessaria per l'esecuzione di CTU finalizzata alla determinazione del valore delle azioni e quindi del danno subito, su cui, in via subordinata rispetto alla somma indicata nella loro TP, insistevano.
Nel merito concludevano chiedendo:
“Voglia, la Ecc.ma Corte di Appello adìta,
pagina 3 di 41 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per impugnazione del lodo arbitrale e, comunque, rigettarlo in toto;
2) in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale,
a) dichiarare invalida e annullare, per i motivi tutti esposti nella domanda, la deliberazione assembleare della con sede in Misterbianco (CT), via Carlo Marx n. 76, c.f./p.iva Parte_1
, assunta in data 22 giugno 2023; P.IVA_1
b) dichiarare l'inopponibilità alla per violazione dell'art. 6 dello statuto sociale, dei Controparte_6 seguenti atti di cessione delle azioni: atto di conferimento di n.
7.500 azioni, a rogito notar
[...]
, del 29.11.2019, rep. n. 68297, racc. n. 45142; atto di cessione di n. 475 azioni, a rogito Per_1 notar , del 22.2.2022, rep. n. 75864, racc. n. 51066; atto di cessione di n.
7.420 azioni, Persona_1
a rogito notar , del 23.9.2022, rep. n. 78020, racc. n. 52941; atto di cessione a rogito Persona_1 notar , del 31.8.2021, rep. n. 74236, racc. n. 49718, limitatamente alla cessione di n. Persona_1
702 azioni da a Controparte_2 CP_3
c) disporre la cancellazione dal libro dei soci dei predetti trasferimenti azionari e di ogni altro successivo trasferimento delle stesse azioni, già effettuato anche sotto forma di annotamento del frazionamento e/o accorpamento di certificati azionari, o che venisse successivamente effettuato;
d) accertare e dichiarare la responsabilità dei seguenti soggetti, per l'intervenuta violazione della clausola di prelazione: , con sede in Catania, via F. Guglielmino, c.f. Controparte_4
, e per essa il socio unico , nato a [...] il [...], c.f. P.IVA_3 Parte_4
; , nato a [...] il [...], residente in S. Giovanni La C.F._5 Parte_4
Punta (CT), via Antonio Canova 3, c.f. , in qualità di Presidente del c.d.a. di C.F._5
all'epoca dei fatti;
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 Parte_2 C.F._1 residente in [...], P.zza Santa Maria di Gesù n. 14; , nata a [...] il Controparte_5
18.2.1959, c.f. , residente in [...]; C.F._2
e) condannare , e per essa il socio unico , , Controparte_4 Parte_4 Parte_4
, e , a risarcire in solido il danno patrimoniale subito dalla e Parte_2 Controparte_5 Pt_5 dal dott. , quantificandolo, anche in via equitativa, in € 2.060.000,00, Parte_6 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 29.11.2019 e rivalutazione monetaria;
f) condannare le controparti alle spese e ai compensi del presente giudizio e del giudizio arbitrale”.
In data 28.11.2024 gli attori depositavano ricorso ex art. 830, comma 4, c.p.c., volto ad ottenere la pagina 4 di 41 sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.
Instaurato il contraddittorio, la Corte adottava ordinanza in data 27.2.2025 che di seguito si trascrive:
“Premesso che la documentazione prodotta dagli appellati sub allegato F è pienamente utilizzabile ai fini del presente giudizio;
ritenuto che
, ferma la non vincolatività per la Corte delle motivazioni addotte dall'Arbitro a sostegno della sua decisione, non ricorrono gravi motivi tali da indurre ad accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo con riferimento all'ordine di cancellazione dal libro soci dei conferimenti e trasferimenti di cui alla domanda sub d) della domanda di arbitrato, meramente dipendente dal capo della decisione contenente pronuncia dichiarativa;
ritenuto che
, escludendo le operazioni asseritamente realizzate in violazione della clausola di prelazione, il numero complessivo delle azioni degli appellati supera di una unità quello riconducibile agli appellanti, di talché sembrano allo stato sussistere i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del lodo con riferimento al capo contenente la condanna al risarcimento del danno;
ritenuto che
, nel resto, il lodo contiene statuizioni di accertamento o costitutive rispetto alle quali non si pone questione di provvisoria esecutività;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza con riferimento al capo del lodo contenente l'ordine di cancellazione dal libro soci;
accoglie l'istanza limitatamente al capo del lodo contenente la condanna al risarcimento del danno di cui, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva;
dichiara l'istanza inammissibile nel resto”.
Con comparsa in data 27.8.2025 si costituiva in giudizio con un nuovo procuratore. Parte_1
All'udienza del 17.9.2024, all'esito di discussione orale e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Premesso che, fatta eccezione per il motivo n. 6 afferente alla violazione del contraddittorio ed alla sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario con e a Controparte_7 Controparte_2 dispetto della quale l'arbitro avrebbe statuito, tutti i restanti motivi di impugnazione hanno ad oggetto la “violazione di regole di diritto relative al merito della controversia”, va preliminarmente verificato,
d'ufficio stante la mancanza di eccezione dei convenuti sul punto, se il lodo dell'8.10.2024 sia suscettibile di essere impugnato per i motivi in questione.
pagina 5 di 41 La risposta, positiva, non può essere rinvenuta nel dato, allegato dagli appellanti, secondo cui questo arbitrato, sia in ragione di quanto stabilito nella clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, che in ragione di quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania che, infine, in ragione del disposto degli artt. 34, 35 e 36 D.
Lgs. 5/2003 – quest'ultimo trasfuso nell'art. 838 bis, c.p.c. –, debba essere deciso secondo diritto, trattandosi, come è noto, di profilo che, a seguito della riforma dell'arbitrato introdotta dal D. Lgs.
40/2006, è di per sé insufficiente al fine di rendere il lodo, deciso secondo le norme di diritto, di per sé impugnabile per violazione di quelle relative al merito della controversia.
Né, sotto altro profilo, la questione può essere risolta alla luce della mera lettura dell'art. 638 bis, c.p.c.
(in cui sono state trasfuse, con il mero adattamento reso necessario dalla nuova formulazione dell'art. 629 c.p.c. intervenuta a seguito della novella del 2006, le disposizioni sull'arbitrato societario già contenute nell'art. 36 D. Lgs. 5/2003 in forza dell'art. 1, comma 15, lett. f) della L. 26 novembre 2021,
n. 206, c.d. riforma Cartabia), secondo cui: “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri
a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”, perché, oltre alla validità della delibera dell'assemblea di in data 22 giugno 2023 – in relazione al quale il lodo è Parte_1 pacificamente impugnabile per motivi di diritto relativi al merito –, la decisione impugnata ha ad oggetto la questione, senz'altro compromettibile, della pretesa violazione della clausola di prelazione, con riferimento alla quale la norma sopra trascritta sembrerebbe escludere l'impugnativa del lodo per motivi di diritto.
Ritiene la Corte che tuttavia, considerata l'epoca, incontestatamente di molto anteriore sia alla riforma del diritto societario (D. Lgs. 5/2003) che alla riforma dell'arbitrato (D. Lgs. 40/2006), a cui risale lo statuto di che contempla la clausola compromissoria in forza della quale è stato Parte_1 attivato l'arbitrato, quest'ultimo sia impugnabile “in toto” per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sì come ha chiarito, all'esito di un complesso percorso giurisprudenziale
(che ha preso le mosse da Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9285 e che si è sviluppato con Cass., sez. I,
13 luglio 2017, n. 17339), Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13842, secondo cui: “In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per “errores in iudicando” anche ove, per decidere, gli arbitri
pagina 6 di 41 abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se
l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”.
3. Tanto premesso, prima di prendere partitamente in esame i motivi di impugnazione del lodo, è opportuno descrivere, in fatto, la vicenda per cui è causa, attingendo all'ampio compendio documentale prodotto dalle parti comprensivo della produzione effettuata dagli appellati in data 29.8.2024 (dopo che la causa era stata spedita in decisione dall'arbitro), e di tutte le produzioni effettuate da entrambe le parti nel corso di questo giudizio, in quanto di formazione successiva rispetto al lodo, non prima di chiarire perché anche la documentazione prodotta in data 29.8.2024 sia pienamente utilizzabile.
3.1 Va premesso che la documentazione in questione proviene dalla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria in forza del decreto, in data 14.5.2024, adottato dal Pubblico Ministero di Catania nel proc.
n. 3005/2024 RGNR ove figurano indagati, per il reato di aggiotaggio di cui all'art. 2637 c.c. commesso in concorso, gli odierni appellanti , e Parte_4 Controparte_5 Parte_2 oltre a , e ciò a seguito della denuncia sporta dalla odierna convenuta Parte_7 Parte_5
Avuto notizia della richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal P.M. in data 8.8.2024, il procuratore di e di previa acquisizione ad opera del difensore Parte_6 Parte_5 in sede penale, giusta richieste del 27/28.8.2024, di copia degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. in cui risultavano ricompresi, tra gli altri, i documenti poi depositati nel giudizio arbitrale, li allegava all'istanza del 29.8.2024 con richiesta di acquisirli al procedimento civile, tramettendoli contestualmente in copia alla controparte.
L'arbitro non esitava la detta richiesta e non utilizzava, per la delibazione del lodo, la documentazione de qua.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti, pur ammettendo che “il giudizio arbitrale non pone preclusioni alla produzione di documenti in ogni fase”, hanno sostenuto che la mancata decisione, da parte dell'arbitro, sull'istanza presentata da controparte in data 29.8.2024, avrebbe integrato una violazione del contraddittorio perché: “Solo un espresso provvedimento formale di non ammissione poteva e potrebbe dare certezza (giuridica, se non fattuale) che l'Arbitro non ne ha tenuto conto. Ma se
pagina 7 di 41 l'Arbitro avesse letto la documentazione in esame, non si potrebbe in nessun modo escludere che ne abbia anche tenuto conto: la documentazione in esame rientrerebbe “di fatto” all'interno del complesso di dati da cui l'Arbitro stesso ha ricavato la decisione della vertenza. Il non aver offerto ai convenuti possibilità di controdedurre su questa documentazione integrerebbe violazione del principio del contraddittorio, che, come detto, è regola inderogabile dell'arbitrato art. 816-bis cpc) e della
Costituzione (art. 111, comma 2). Con sicura nullità del lodo.
L'assenza di ogni provvedimento sull'ammissione della suddetta documentazione, tuttavia, dà piena incertezza su se l'Arbitro ha letto o non ha letto, ha tenuto conto o non ha tenuto conto. Tanto più che nessuna norma prevede un provvedimento di ammissione del giudice per ogni documento che la parte produca. Al contrario, occorre un provvedimento del giudice per statuire la non ammissione.
L'assenza di un provvedimento di non ammissione e la conseguente incertezza è, e deve essere ritenuta, causa di nullità del lodo” (pp. 14-15 dell'atto di citazione).
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione non possa essere accolto perché, lungi dal potersi attribuire rilevanza alla tutta ipotetica incidenza della lettura della documentazione sul foro interiore dell'arbitro, ai fini della violazione del contraddittorio occorre avere riguardo alla circostanza obiettiva dell'utilizzo, o meno, che della documentazione in questione si sia fatto uso nel lodo arbitrale nei limiti in cui ciò emerga dal suo testo.
Considerato che, sì come incontestato tra le parti, della documentazione de qua non è stata fatta alcuna menzione nel lodo oggi impugnato, il motivo di gravame de quo risulta infondato, sembrando appena il caso di osservare come, pacifica la tempestività della produzione (in quanto avente ad oggetto documenti della cui esistenza i convenuti sono venuti a conoscenza solo dopo la presentazione della richiesta di archiviazione della denuncia da loro sporta in sede penale e che si sono premurati di versare in atti non appena ricevutane copia dal P.M., trasmettendoli anche alla controparte), entrambe le parti hanno avuto piena facoltà di interloquire su di essa nell'ambito del presente giudizio, specie considerato che con l'ordinanza emessa in sede cautelare in data 27.2.2025 era stato espressamente chiarito l'avviso di questa Corte in ordine alla sicura utilizzabilità degli stessi.
Nessuna violazione del contraddittorio dipendente dalla mancata decisione sull'istanza del 29.8.2024 è dato quindi ravvisare.
Chiarito che anche la documentazione prodotta in data 29.8.2024 può essere utilizzata nel presente giudizio non limitato, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., alla fase rescindente bensì destinato a decidere nel merito sulla fondatezza delle domande proposte da e Parte_6 Parte_5
pagina 8 di 41 vanno adesso riportati i tratti salienti della vicenda per cui è causa iniziando, cronologicamente, con quelli afferenti alle domande volte a fare valere la pretesa violazione della clausola statutaria di prelazione e la conseguente inopponibilità dei quattro atti dichiarati nulli dal lodo, per poi procedere con quelli relativi alla domanda in forza dell'accoglimento della quale è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 22 giugno 2023.
3.2 Alla data del 29.10.2019 la compagine azionaria della era in sintesi come di Parte_1 seguito costituita:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 40% del capitale sociale;
b) gruppo – (composto da in , in Parte_8 Parte_4 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e , gli ultimi due titolari di 1000 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 20.000 riconducibili al gruppo), titolare del 40% del capitale sociale;
c) titolare del 15% del capitale sociale;
Controparte_7
d) , titolare del 5% del capitale sociale. Controparte_2
Lo statuto di all'art. 6, stabilisce che: Parte_1
“A) Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e mortis causa nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
B) L'azionista che intenda trasferire, vendere o comunque disporre delle proprie azioni e dei diritti di opzione nella Società, in tutto od in parte, sotto qualsiasi forma, anche mediante la costituzione di usufrutto ed in base a qualsiasi negozio (vendita, permuta, conferimento, ecc.), anche a titolo gratuito, od in dipendenza di qualsiasi delibera od atto societario (fusione, scissione, liquidazione), dovrà prima offrirle agli altri azionisti, ai quali spetta il diritto di prelazione sull'intero ammontare - ed esclusivamente sull'intero ammontare - delle quote offerte in vendita (eventualmente, anche in via congiunta fra loro da più azionisti), mediante invio di offerta scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo degli altri azionisti indicato ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto, con copia di tale offerta inviata alla Società. L'azionista offerente dovrà specificare in tale offerta il numero di azioni offerte, il prezzo unitario offerto per ciascuna azione, il nome del cessionario ed i principali termini e condizioni della prospettata alienazione…. OM ….
C) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, o, nel caso di offerta di acquisto non in denaro entro 15 giorni dal completamento della procedura di cui alla lettera B) che precede, gli
pagina 9 di 41 altri azionisti possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione rispettivamente da essi posseduta nella Società, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso all'azionista offerente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (copia della quale deve essere inviata anche alla Società).
OM
G) Ferme restando le altre disposizioni della presente lettera G), ciascun azionista potrà trasferire, vendere o comunque disporre in tutto o in parte delle proprie azioni mediante cessione (1) a una qualsiasi o a più società da esso controllate (direttamente o indirettamente), (2) a qualsiasi società da cui sia controllato (direttamente o indirettamente) (una “capogruppo”) o (3) a una qualsiasi o a più società controllate (direttamente o indirettamente) da una capogruppo (tali cessionari saranno di seguito definiti anche gli “affiliati”), a condizione che l'affiliato si assuma tutti gli impegni ed obblighi inerenti le azioni, esistenti in capo ai suoi danti causa, nonché gli obblighi di cessione di cui al successivo capoverso. Ai fini della presente lettera G), una società sarà considerata come controllata da altra società, qualora rispetto ad essa si verifichi quanto previsto all'articolo 2359 del Codice
Civile, primo comma, numeri 1 e 2. Nell'ipotesi in cui il cessionario di cui alla presente lettera G) cessi di essere un affiliato dell'azionista offerente e l'azionista offerente sia ancora un azionista della
Società, il cessionario dovrà vendere all'azionista offerente (e l'azionista offerente dovrà ricomprare) le azioni della Società entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sia verificato detto evento, a meno che gli altri azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale acquisto. Nell'ipotesi in cui il cessionario cessi di essere un affiliato dell'azionista offerente e l'azionista offerente non sia più un azionista della Società, il cessionario dovrà vendere, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sia verificato detto evento, le azioni della Società all'originario azionista offerente o ad uno dei suoi affiliati (e l'azionista offerente o uno dei suoi affiliati dovranno riacquistare tali azioni), a meno che gli altri azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale riacquisto.
OM
M) La Società non iscriverà nel libro soci e non annoterà sul certificato azionario il nominativo dell'acquirente che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della Società in violazione di quanto previsto nel presente articolo 6.
N) La superiore normativa che regolamenta la circolazione delle azioni al presente articolo 6 non si applica ai trasferimenti fra parenti entro il terzo grado, in relazione ai quali vigono le disposizioni di legge”.
pagina 10 di 41 A seguito della perquisizione eseguita dalla P.G. presso l'abitazione dell'appellante , Parte_4 coniuge di e cognato di veniva rinvenuto un contratto, datato Controparte_5 Parte_2
29.10.2019, sottoscritto dal predetto e da , nella qualità di procuratrice generale di Parte_7
denominato “Accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo”. Controparte_7
In esso si pattuisce, tra l'altro, quanto segue: premesso che è proprietaria di 7.500 azioni ordinarie di pari Controparte_7 Parte_1 al 15% del capitale sociale e che l'art. 6 dello statuto prevede “una articolata clausola di prelazione per i soci che intendono alienare, a vario titolo, le proprie azioni”:
dichiarava di essere disponibile ad acquisire, con le modalità stabilite dall'accordo in Parte_4 questione, la partecipazione azionaria di e ciò premesso si stabiliva che “le parti Controparte_7 intendono porre in essere un accordo che stemperi i vincoli dell'art. 6 dello statuto della società costituendo una società a responsabilità limitata unipersonale (di seguito EW), mediante conferimento della partecipazione della società di proprietà del venditore ( , e Controparte_7 successiva cessione al compratore ( ) del 100% del capitale sociale della EW, con Parte_4 le modalità di cui infra”;
“… il venditore si obbliga a costituire una società a responsabilità limitata unipersonale, la EW, mediante conferimento di n.
7.500 azioni ordinarie … Brasilrecca S.p.A….”;
“…l'intero valore monetario della partecipazione sub 2 del presente accordo scaturente da perizia del revisore legale, presumibilmente pari ad € 1.350.000, sarà imputato per intero a patrimonio netto della . OM …. (v) in sede di costituzione della EW verrà indicato come Pt_11 amministratore unico la dott.ssa (vi) l'amministratore così nominato rimarrà in carica Controparte_8
… sino alla cessione al compratore dell'intero 100% de capitale sociale della EW (di seguito breviter contratto di closing). L'amministratore dott.ssa gestirà la EW secondo le Parte_7 istruzioni e nell'interesse del compratore, ed eserciterà i diritti sociali inerenti alla partecipazione nella società secondo le istruzioni e nell'interesse del compratore ….”;
“Le parti convengono che – formalizzata la richiesta di iscrizione della EW nel libro soci della partecipazione della società – il compratore … richiederà la convocazione della società per la revoca dell'attuale consiglio di amministrazione e la sua sostituzione con persone che verranno indicate dal compratore”;
“Con le modalità ed i termini di cui infra, il venditore, ora per allora, si obbliga a cedere e trasferire al compratore che, ora per allora, si obbliga ad accettare e acquistare il 100% del capitale sociale
pagina 11 di 41 della EW”;
“Il prezzo della futura vendita del 100% del capitale sociale di EW è pattuito in € 1.350.000. Le parti convengono le seguenti modalità di vendita: (i) alla sottoscrizione della presenta scrittura il compratore, a titolo di acconto sul prezzo e caparra confirmatoria, versa a mezzo di assegno bancario
n. 0410283609/08, tratto sul c/c n. 000002842432 intestato a presso Fineco Bank, la Parte_4 somma di € 300.000,00….; (ii) …. Entro e non oltre il 28 febbraio 2020 … il venditore trasferirà al compratore il 100% del capitale sociale di EW (contratto di closing) con due atti separati, l'uno per il 49% del capitale sociale di EW e l'altro per il 51% del capitale sociale di EW, ed il compratore corrisponderà al venditore, al momento della stipula dei due contratti di cessione, il saldo dell'intero prezzo pari ad € 1.050.000…. Il compratore, a sua cura e spese, curerà la comunicazione al
Registro delle Imprese dele cessioni, comunque potendo decidere a propria discrezione la data di comunicazione dell'avvenuto trasferimento sia della prima che della seconda cessione. Eventuali sanzioni pecuniarie per tardiva comunicazione delle cessioni di avvenuto trasferimento sia della prima sia della seconda cessione sono a carico del compratore”.
Sempre presso l'abitazione del veniva rinvenuta e sequestrata una scrittura privata, datata Parte_4 anch'essa 29.10.2019, con cui il predetto e (sempre nella qualità di procuratrice generale Parte_7 di , premesso il sopra riportato “Accordo di costituzione di società e cessione Controparte_7 quote di EW”, dichiaravano che “il reale prezzo di cessione pattuito per la cessione di cui all'accordo di costituzione di società e cessione quote di EW è di € 1.510.000 e che il compratore corrisponderà la differenza di € 160.000 con le seguenti modalità: € 50.000 alla stipula del presente atto e il venditore con la sottoscrizione rilascia ampia e legale quietanza;
€ 50.000 entro e non oltre il
31 dicembre 2019; € 60.000 in sei rate costanti di € 10.000 fine mese con prima scadenza al 31 gennaio 2020 e ultima scadenza al 30 giugno 2020”.
Con rogito del 29.11.2019 veniva costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata con socio unico rappresentata al rogito dalla sua procuratrice CP_3 Controparte_7 generale . Parte_7
L'intero capitale veniva sottoscritto da , quale procuratrice generale di Parte_7 Controparte_7
mediante il conferimento delle n.
7.500 azioni di proprietà della predetta,
[...] Parte_1 valutate € 1.350.000,00 giusta perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c.
A seguito della richiesta avanzata da , quale amministratore unico di il Parte_7 CP_3 trasferimento della partecipazione azionaria in da alla neo Parte_1 Controparte_7
pagina 12 di 41 costituita società, veniva iscritto nel libro soci.
Sempre presso l'abitazione del veniva rinvenuta e sequestrata una ulteriore scrittura Parte_4 denominata “Modifica di modalità esecutiva di accordo di costituzione di società e cessione quote
NewCo”, datata 29.1.2020 in cui il predetto e la , quale procuratrice generale di Parte_4 Parte_7
stabilivano: Controparte_7
“Le parti – a parziale modifica della scrittura del 29 ottobre 2019 – convengono che il venditore trasferirà al compratore il 100% del capitale di (contratto di closing) con due atti in
CP_3 momenti temporali separati: l'uno per il 49% del capitale sociale di e l'altro per il 51% del
CP_3 capitale sociale di Il compratore corrisponderà al venditore, al momento della stipula del
CP_3 contratto di cessione del 49% del capitale sociale di da stipularsi entro il 31 gennaio 2020 il
CP_3 saldo dell'intero prezzo pari ad € 1.050.000 del 100% del capitale sociale di mediante
CP_3 bonifico bancario o consegna di assegno circolare recante clausola di non trasferibilità. Di detto saldo prezzo di cessione del 100% del capitale sociale di (i) € 661.500,00 verranno imputati a
CP_3 saldo prezzo del trasferimento del 49% del capitale sociale di al netto della caparra
CP_3 confirmatoria di € 300.000,00 già versata;
(ii) € 688.500,00 a titolo di caparra confirmatoria perla stipula dell'atto di cessione del 51% del capitale sociale di da stipularsi entro il 30 giugno
CP_3
2020…”.
Con rogito del 30.1.2020 , quale procuratrice generale di socio Parte_7 Controparte_7 unico di vendeva a il 49% della partecipazione in detta società verso il CP_3 Parte_4 prezzo di € 661.500,00, pagato tramite gli assegni meglio specificati nel contratto.
A seguito di comunicazione inoltrata agli altri soci i quali tutti esercitavano, pro quota, il diritto di prelazione loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, con rogito del 31.8.2021 , Controparte_2 titolare del 5% delle azioni, vendeva l'intero suo pacchetto azionario ai detti soci prelazionari.
All'esito della vendita la composizione della compagine sociale di risultava essersi Parte_1 modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e , gli ultimi due titolari di 1052 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 21.052 riconducibili al gruppo), titolare del 42.10% del capitale sociale;
c) (per il tramite di , titolare del 15,79% del capitale sociale. Controparte_7 CP_3
pagina 13 di 41 Con nota del 21.12.2021 indirizzata a tutti i soci di in persona del suo Parte_1 CP_3 amministratore unico , comunicava ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'offerta di vendita di Parte_7 appena n. 475 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale, verso il prezzo di € 750,00 ciascuna per complessivi € 356.250,00, appresso riportata:
Alla detta comunicazione e rispondevano con pec del 4.1.2022 il Parte_6 Parte_5 cui contenuto di seguito si riporta:
Spettabili Signori, Vi comunichiamo che siamo senz'altro interessati ad esercitare il diritto di prelazione. Rileviamo che il prezzo dell'offerta è palesemente artificioso alla luce dei dati di bilancio e delle ultime cessioni azionarie effettuate in data 31 agosto 2021, Vi invitiamo pertanto a indicare il reale prezzo di vendita unitamente a tutte le altre condizioni pattuite tra le parti.
Avvisiamo sin d'ora che eventuali operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni sono punite con la reclusione da uno a cinque anni
(articolo 2637 CC), fatte salve ulteriori fattispecie di illeciti”.
I restanti soci e Parte_2 Controparte_5 Parte_10 Parte_9 esercitavano il diritto di prelazione di talché, con rogito del 22.2.2022, in persona
[...] CP_3 della sua legale rappresentante , esclusa la possibilità di cedere le azioni a Parte_7 [...]
e in quanto sprovvisti del provvedimento autorizzativo Parte_10 Parte_9 del giudice tutelare, vendeva:
n. 237 azioni a verso il prezzo di € 177.750 con indicazione degli estremi dell'assegno Parte_2
pagina 14 di 41 tramite il quale è stato effettuato il pagamento;
n. 237 azioni a verso il prezzo di € 177.750 con indicazione degli estremi degli Controparte_5 assegni tramite il quale è stato effettuato il pagamento;
n. 1 azione a e che la acquistano in comunione con indicazione degli Parte_2 Controparte_5 estremi degli assegni tramite il quale è stato effettuato il pagamento.
A riprova dell'effettività del pagamento del prezzo delle quote acquistate, Parte_1 Pt_2
e hanno prodotto la contabile di versamento sul conto
[...] Controparte_5 Parte_4 corrente di degli assegni consegnati dalle acquirenti e l'estratto conto del conto in questione CP_3
(v. doc. 35 e 36).
All'esito di detta cessione la composizione della compagine sociale di risultava Parte_1 essersi modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Pt_2 CP_5
e , gli ultimi due titolari di 1052 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 21.527 riconducibili al gruppo), titolare del 43,05% del capitale sociale – ossia della maggioranza relativa dello stesso –;
c) (per il tramite di , titolare del 14,84% del capitale sociale. Controparte_7 CP_3
Con atto rogato dal notaio in data 2.5.2022 , quale procuratrice generale Persona_1 Parte_7 di vendeva a (che ne diventava quindi socio unico) la restante Controparte_7 Parte_4 parte, pari al 51%, della sua partecipazione in verso il prezzo di € 688.500,00, corrisposto CP_3 tramite gli assegni circolari ivi indicati, tutti emessi il 21.1.2020 (stessa data di quelli indicati nella prima cessione del 49% delle quote della giusta rogito del 30.1.2020). CP_3
In palese violazione del disposto dell'art. 2630 c.c., e come regolamentato dallo “Accordo di costituzione di società e cessione di quote di NewCo” in data 19.10.2019 rinvenuto a seguito di perquisizione presso l'abitazione di (ove si dispone che: “Il compratore, a sua cura e Parte_4 spese, curerà la comunicazione al Registro delle Imprese dele cessioni, comunque potendo decidere a propria discrezione la data di comunicazione dell'avvenuto trasferimento sia della prima che della seconda cessione. Eventuali sanzioni pecuniarie per tardiva comunicazione delle cessioni di avvenuto trasferimento sia della prima sia della seconda cessione sono a carico del compratore”), detta cessione di quote, lungi dall'essere comunicata al Registro delle Imprese entro i successivi 30 giorni, veniva pagina 15 di 41 comunicata solo in data 20.10.2022, ossia oltre cinque mesi dopo.
Con nota del 9.5.2022 indirizzata a tutti i soci di in persona del suo Parte_1 CP_3 amministratore unico , comunicava ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'offerta di vendita di Parte_7 tutte le sue restanti n.
7.420 azioni, pari al 14,84% del capitale sociale, verso il prezzo di € 137,00 ciascuna per complessivi € 1.016.540,00, appresso riportata:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 18.5.2022 e deducendo la Parte_6 Parte_5 violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 6 dello Statuto di Parte_1 chiedevano che il Tribunale:
“inibisca alla la cessione delle azioni , oggetto della comunicazione ai soci del 9 CP_3 Parte_1 maggio 2022;
- inibisca ai sigg. , , e Parte_2 Controparte_5 Parte_9 Parte_10
l'acquisto delle azioni , di cui alla predetta comunicazione del 9 maggio 2022;
[...] Parte_1
- inibisca alla l'iscrizione nel libro dei soci di ogni atto di cessione delle azioni, effettuato Parte_1 in esecuzione della predetta comunicazione del 9 maggio 2022”.
In data 3 agosto 2022 decedeva, all'età di 90 anni, Controparte_7
Con ordinanza in data 8.9.2022 il Tribunale, dopo avere accolto inaudita altera parte la domanda di inibitoria, all'esito della costituzione del contraddittorio, la rigettava.
Con rogito del notaio in data 23.9.2022 in persona della sua legale Persona_1 CP_3 rappresentante , vendeva a e , uniche socie che avevano Parte_7 Parte_2 Controparte_5
pagina 16 di 41 esercitato la prelazione, l'intero pacchetto azionario di e segnatamente: Parte_1
n.
3.710 azioni a ciascuna delle due acquirenti verso il prezzo di € 508.270,00 ciascuna, pagato tramite la dazione degli assegni meglio specificati nel rogito.
A riprova dell'effettività del pagamento del prezzo delle quote acquistate Parte_1 Pt_2
e hanno prodotto la contabile di versamento sul conto
[...] Controparte_5 Parte_4 corrente di degli assegni consegnati dalle acquirenti e l'estratto conto del conto in questione CP_3
(v. doc. 51 e 52).
All'esito di detta cessione la composizione della compagine sociale di risultava Parte_1 essersi modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e gli ultimi due titolari di appena Parte_4 Parte_9 Parte_10
1052 azioni sulle complessive 28.947 riconducibili al gruppo), titolare del 57,89% del capitale sociale – ossia della maggioranza assoluta dello stesso –.
Giusta richiesta delle socie interessate il libro soci della società veniva aggiornato in conformità delle nuove partecipazioni.
A seguito di domanda del 25.10.2023, in data 16.11.2023 (con socio unico ) CP_3 Parte_4 veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
Occorre adesso dare atto del contenuto di alcuni ulteriori documenti rinvenuti, a seguito della perquisizione ordinata dal P.M., presso l'abitazione di , e segnatamente Parte_4
a) “Promemoria” datato 29.10.2019 a firma di e del seguente tenore: Parte_2 Controparte_5
e si impegnano a restituire, entro tempi contenuti (dell'ordine di anni 1/1,5 a partire Pt_2 Pt_13 dalla data odierna), dietro cessione delle quote acquistate, le somme anticipate da Parte_1 Pt_4 per l'operazione di acquisto quote grande, facendosi altresì carico di tutti gli oneri (legali, Pt_2 economici, amministrativi, ecc.) derivanti dalla suddetta operazione, maggiorate degli interessi pagati sulla base dei seguenti valori:
0,6% sulla disponibilità di € 1.400.000 ottenuta a partire dal 1/7/2019 per incidenza spese fisse di gestione fondo deposito dalla sua costituzione (1/7/2019); esse per il 2019 ammonteranno quindi ad €
4.200,00 e saranno conteggiate fino alla completa restituzione delle somme anticipate;
interessi su scopertura con tasso del 1,5% + euribor a tre mesi (l'euribor negativo viene considerato
pagina 17 di 41 zero) dal prelevamento delle somme via via utilizzate e fino alla loro restituzione.
Se ritenuto conveniente, resterà intestatario delle azioni di di cui sopra”; Pt_4 Pt_13
“Riepilogo” su cui è scritto a penna “dato a il 13.12.2021”, relativo a “Conteggi fatti sulla Per_2 disponibilità di € 1.400.000 ottenuta a partire dal 01/07/2019” riguardante il calcolo degli interessi stabiliti con il promemoria sopra riportato, con riferimento al quale vanno evidenziate le seguenti annotazioni:
“prelevati in data 29/10/2019 per caparra € 300.000,00 gg. 64 € 789,00; omissis totale prelevamenti al 31/12/2019 € 317.000,00, interessi € 824,00
2020
Prelev. il 21/1/20 (+ sp. bollo x ass.) atto € 50.016,00 gg. 347 € 711,00;
Prelev. il 21/1/20 (+ sp. bollo x ass.) atto € 1.000.016,00 gg. 346 € 14.181,00; omissis
Quindi al 31/12/2020 prelevati € 1.374.090,00 + € 28.164,00 per interessi = € 1.402.254,00 … omissis… residuano € 1.350.00,00”;
n. 4 ricevute, l'ultima in data 14.5.2020 a saldo del dovuto, a firma di ovvero di Parte_7 Per_3
per conto di , relative ai pagamenti della differenza tra il prezzo effettivo di €
[...] Parte_7
1.510.000,00 e quello di € 1.350.000,00 delle quote stabilito con la controscrittura del CP_3
29.10.2019; nota avente ad oggetto: “Proposta irrevocabile di acquisto quote , datata 21.1.2020 ed CP_3 indirizzata a con cui proponeva irrevocabilmente a Controparte_7 Parte_4 quest'ultima di acquistare il 51% della quote di ed in cui scriveva che: “A conferma della CP_3 serietà della proposta consegno n. 8 assegni circolari del 21/1/2020 tratti su Banca Unicredit S.p.A. del valore complessivo di € 688.500”, non firmata dal e recante per accettazione – unico tra Parte_4 gli atti della vicenda in esame – la sottoscrizione personale di (e non già della sua CP_7 procuratrice generale ). Parte_7
3.3 In data 22.6.2023 si riuniva l'assemblea ordinaria di con all'ordine del giorno, Parte_1 tra l'altro, l'esame del bilancio al 31.12.2022, la copertura delle perdite di esercizio ed il rinovo del
C.d.A.
Nel relativo verbale:
pagina 18 di 41 a) si dà atto che l'assemblea era stata regolarmente convocata e doveva ritenersi legalmente costituita, stante la presenza di soci rappresentanti l'intero capitale sociale.
b) viene posta la questione della spettanza del diritto di voto e di intervento al socio Parte_6
, escludendosi espressamente il primo.
[...]
c) viene rigettata la richiesta, proveniente dal avente ad oggetto l'esclusione dall'assemblea Parte_5 delle socie e limitatamente alla partecipazione azionaria pari a n. Parte_2 Controparte_5
7895 azioni acquistate in data 22.2.2022 e 28.9.2022 in asserita violazione della clausola statutaria di prelazione, in difetto di accertamento giudiziale della detta violazione;
d) prima dell'esame dei punti all'ordine del giorno, alle ore 19.03, e Parte_6 [...]
“dichiarano il loro dissenso e comunicano di volere abbandonare la seduta”. Pt_5
4. Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione è opportuno trascrivere alcune parti del lodo in cui l'arbitro dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a dichiarare nulli, semplificando, l'atto di conferimento delle azioni di da a del Parte_1 Controparte_7 CP_3
29.11.2019, i due atti di vendita delle azioni da parte di alle sorelle e Parte_1 CP_3 Parte_2 rispettivamente del 22.2.2022 e 23.9.2022, e l'atto di vendita delle azioni Controparte_5
da a del 31.8.2021. Parte_1 Controparte_2 CP_3
Si legge infatti nel lodo:
“La tesi dei ricorrenti è che tutti i comportamenti e i trasferimenti sopra accennati sarebbero parte di un unico disegno, che si sarebbe realizzato anche escludendo l'intero gruppo fiduciario di
[...]
dal consiglio di amministrazione. Parte_6
La tesi sostenuta dai ricorrenti, a giudizio del Tribunale Arbitrale, è fondata.
Il convincimento deriva dalla sussistenza di numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, nonché dalla presenza di prove documentali.
L'indizio più importante si ricava dall'esame dei due atti pubblici di trasferimento delle quote sociali della rogati dallo stesso notaio nelle date 30 gennaio 2020 e 2 maggio 2022 (ossia quelli CP_3 aventi ad oggetto la cessione delle quote di da a , CP_3 Controparte_7 Parte_4 nota dell'estensore) omissis
Inoltre, tutti gli assegni circolari in parola recano numeri consecutivi progressivi, e ciò dimostra che furono emessi dalla banca non solo nella stessa data, ma in unico contesto.
pagina 19 di 41 In particolare, nel secondo atto del 2 maggio 2022 è indicato che detto prezzo è stato pagato e il verbo al passato si riferisce a un pagamento antecedente, che ovviamente coincide con la data di rilascio degli assegni circolari.
La circostanza appena accennata dimostra che l'accordo apparente tra e Controparte_7
è simulato, volendo far apparire una vendita costituita da due distinte trattative e Parte_4 avvenuta in due tranches, mentre invece si è trattato di un'unica vendita realizzata in occasione del primo atto e manifestata ad arte con due atti lontani nel tempo.
OM
Appare quindi fondata la tesi dei ricorrenti e cioè la sussistenza della simulazione delle date dei trasferimenti - mentre le parti volevano in sostanza detti trasferimenti - al fine di sottrarsi all'obbligo di prelazione della società per azioni nei termini indicati dall'art. 6 dello statuto sociale della
e di escludere la possibilità in capo ai ricorrenti di partecipare all'acquisto delle Parte_1 azioni della stessa.
OM
Tra le parti si controverte se le violazioni rispettivamente invocate e contestate possano condurre all'inopponibilità della cessione alla società o al solo risarcimento del danno derivante dal disegno illecito.
Secondo il convincimento di questo Tribunale Arbitrale la questione può essere dubbia qualora si verta esclusivamente in tema di opponibilità o meno degli atti contestati alla società.
Nel caso, però, si verte in una ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa e dei motivi, secondo la clausola generale dell'art. 1418 cod. civ.; tale nullità è rilevabile d'ufficio e lo è in particolare nel caso che ci occupa nel quale le parti hanno discusso in termini di invalidità, annullamento e inopponibilità; ma la domanda dei ricorrenti fa continui richiami ai comporta-menti che cagionano la nullità, definiti fraudolenti (pag. 11), architettati (pag. 11), falsi e fraudolenti (pag.
12), artificiosa combinazione (pag. 16), così implicitamente invocandola.
Da quanto precede emerge la fondatezza della domanda sub c) e d) del ricorso introduttivo, pagine 38
e 39, con conseguente declaratoria di nullità di tutti gli atti posti in essere da a partire dal CP_3 conferimento di 7.500 azioni con atto 29 novembre 2019 e a seguire con tutte le cessioni successive, inclusa quella di , perché collegata a una società costituita per un motivo illecito. Controparte_2
OM
Il successivo trasferimento delle azioni da alle sorelle , con atto del 23 settembre 2022, CP_3 Pt_2
pagina 20 di 41 rappresenta la quadratura del cerchio e conferma l'unicità del disegno realizzato”.
Vanno adesso congiuntamente esaminati i seguenti motivi di impugnazione del lodo:
“3° motivo. Ultrapetizione;
4° motivo. Dichiarazione di nullità di quattro atti senza verifica delle ragioni di nullità di ciascun atto;
5° motivo. Dichiarazione di nullità in luogo di inopponibilità, da escludere anche essa per la legittimità degli atti;
6°motivo. Dichiarazione di nullità di atti di soggetti estranei al giudizio”.
Ritiene la Corte che questi motivi, con l'esclusione del riferimento alla professata legittimità degli atti sopra indicati, siano sostanzialmente fondati di talché, nella parte in cui il lodo ha dichiarato la nullità degli atti in questione, lo stesso debba essere annullato.
Poiché l'annullamento deriva dalla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e, limitatamente all'atto di conferimento delle azioni di da a Parte_1 Controparte_7 del 29.11.2019 ed all'atto di vendita delle azioni da a CP_3 Parte_1 Controparte_2 CP_3 del 31.8.2021, dalla violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9),
c.p.c. per essere stati pretermessi gli eredi di e (v. Cass., sez. I, Controparte_7 Controparte_2
21 ottobre 2021, n. 29433), alla rescissione del lodo deve fare seguito, ai sensi dell'art. 830, comma 2,
c.p.c., la decisione nel merito della controversia previa, limitatamente alle domande aventi ad oggetto gli atti suindicati, la remissione della causa sul ruolo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio.
4.1 In ordine logico va prima esaminato il sesto motivo di impugnazione con cui gli appellanti hanno dedotto la violazione del principio del contraddittorio essendosi il lodo pronunciato, dichiarandone la nullità, su due atti (il conferimento di azioni di da parte di in Parte_1 Controparte_7 in data 29.11.2019 e la vendita di azioni da parte di a CP_3 Parte_1 Controparte_2 in data 31.8.2021), senza che (o meglio i suoi eredi) e CP_3 Controparte_7 [...]
, siano stati evocati nel giudizio arbitrale. CP_2
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Anticipando sin d'ora che, secondo l'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare
(limitandosi alle pronunce della S.C. v. Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12956; Cass., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., sez. I, 8 aprile 2015, n. 7003; Cass., sez. I, 3 giugno 2014, n. 12370) ed a cui la Corte, non ravvisandosene ragione alcuna nemmeno peraltro prospettata dalle parti intende pagina 21 di 41 aderire, la violazione della clausola di prelazione inserita nello statuto ha efficacia reale, da intendersi nel senso che dalla sua violazione discende l'inopponibilità del trasferimento azionario alla società ed agli altri soci, ossia, ferma la validità del trasferimento della proprietà del pacchetto azionario, la inefficacia del trasferimento con il mantenimento dei diritti sociali in capo al cedente, ritiene la Corte che a fronte della proposizione delle domande di inopponibilità quest'ultimo rivesta la posizione di litisconsorte necessario dovendosi postulare che la sentenza, per rivelarsi utile, debba produrre i suoi effetti anche nei suoi confronti e non soltanto nei confronti della società e del cessionario (oltre che dei soci prelazionari pretermessi).
Invero, a differenza delle ipotesi di prelazione legale (successoria, agraria o in tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione), in cui il prelazionario pretermesso può ottenere giudizialmente il trasferimento del bene oggetto del suo diritto di prelazione ed in cui, secondo la giurisprudenza, proprio per la sostituzione del prelazionario all'originario acquirente conseguente al vittorioso esercizio del retratto (o del riscatto agrario) non è necessaria la evocazione in giudizio del venditore a cui è indifferente l'esito della controversia (fatti salvi gli eventuali profili risarcitori fatti valere contro di lui;
in tema v. Cass., sez. II, 13 aprile 1988, n. 2934; Cass., sez. III, 31 luglio 2006, n.
17433; Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 973), nel caso a mani la violazione della prelazione inserita nello statuto sociale, come detto, determina solo la pronuncia di inefficacia della cessione, con la conseguenza che la detta pronuncia non può che essere resa – ripercuotendosi direttamente sulla sua sfera giuridica – anche nei confronti del cedente in capo a cui l'esercizio dei diritti sociali, quale effetto della dichiarata inopponibilità della cessione, rimane.
Del resto la stessa S.C., pronunciandosi su una ipotesi in qualche modo rapportabile alla presente, ha chiarito che: “Nella controversia concernente l'esercizio della prelazione esercitata dallo Stato, con riguardo ad un contratto di compravendita avente ad oggetto immobili gravati da vincolo ai sensi della
l. 1 giugno 1939 n. 1089, entrambe le parti del contratto hanno la qualità di litisconsorti necessari in quanto il provvedimento con il quale si fa valere l'inefficacia dell'alienazione è emesso nei confronti sia dell'alienante che dell'acquirente e la sentenza risulterebbe “inutiliter data” ove resa nei confronti di uno soltanto di essi” (Cass., sez. I, 23 aprile 1985, n. 2646).
In definitiva, quindi, premesso che e hanno chiesto dichiararsi Parte_6 Parte_5
l'inopponibilità, per violazione della clausola di prelazione statutaria, del conferimento di azioni di da parte di in in data 29.11.2019 e della vendita di Parte_1 Controparte_7 CP_3 azioni da parte di a in data 31.8.2021, senza che Parte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_2
pagina 22 di 41 (o meglio i suoi eredi) e siano stati evocati nel giudizio arbitrale, e CP_7 Controparte_2 premesso altresì che il lodo impugnato ha statuito in ordine agli atti in questione addirittura dichiarandone la nullità (con decisione oggetto del motivo di impugnazione che subito si andrà ad esaminare), si deve annullare il lodo in parte qua per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9, c.c. (a cui ricondurre il caso di pretermissione del litisconsorte necessario;
v. Cass., sez. I, 21 ottobre 2021, n. 29433), fermo restando che, sì come già anticipato, giusta il disposto dell'art. 830, comma 2, c.p.c., anche in questo caso alla pronuncia rescindente deve fare seguito la fase rescissoria, con la decisione nel merito della causa, previa, ovviamente, integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
4.2 Con il terzo motivo di impugnazione del lodo gli appellanti hanno dedotto la violazione del principio di ultrapetizione perché, a fronte di domanda con cui gli appellati avevano chiesto di dichiararsi l'inopponibilità, nei confronti della società, degli atti impugnati, l'arbitro ne aveva dichiarato la nullità senza avere previamente sollevato, nel contraddittorio delle parti, la detta questione, in violazione del disposto dell'art. 101 c.p.c., concedendo loro termine per il deposito di memorie.
Con il quarto motivo di opposizione gli appellanti hanno dedotto l'erroneità del lodo per avere l'arbitro fatto conseguire, alla violazione del patto di prelazione, la nullità delle cessioni azionarie asseritamente in tal modo realizzate.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi in questione siano fondati.
Va premesso che, certamente, e con la domanda di arbitrato del Parte_6 Parte_5
2.10.2023, hanno dedotto la violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto di ed hanno chiesto che venisse dichiarata la inopponibilità degli atti attraverso cui la Parte_1 violazione era stata perpetrata nei confronti della società.
Non risulta allegato alcun profilo di nullità ed i riferimenti contenuti alla simulazione si riferiscono al prezzo indicato nelle denuntiationes e nei conseguenti atti del 22.2.2022 e del 23.9.2022.
Nemmeno oggi, costituendosi in giudizio e spiegando appello incidentale, Controparte_9 hanno chiesto che venga accertata in via principale la nullità degli atti in questione Parte_5 limitandosi, tra le righe, a rappresentare che laddove ritenuta funzionale all'accoglimento della loro domanda – nuovamente formulata in termini di inopponibilità delle cessioni realizzate in violazione della prelazione alla società – tanto l'arbitro che questa Corte ben potrebbero accertare la nullità degli pagina 23 di 41 atti in questione in via incidentale.
Ribadito che l'arbitro ha ritenuto che: “Nel caso, però, si verte in una ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa e dei motivi, secondo la clausola generale dell'art. 1418 cod. civ.; tale nullità è rilevabile d'ufficio e lo è in particolare nel caso che ci occupa nel quale le parti hanno discusso in termini di invalidità, annullamento e inopponibilità; ma la domanda dei ricorrenti fa continui richiami ai comporta-menti che cagionano la nullità, definiti fraudolenti (pag. 11), architettati (pag. 11), falsi e fraudolenti (pag. 12), artificiosa combinazione (pag. 16), così implicitamente invocandola” e ritenuto, così dandosi atto della (parziale) fondatezza del quinto motivo di impugnazione, che le allegazioni in punto di fatto richiamate dall'arbitro non integrano affatto “illiceità della causa e dei motivi” delle cessioni azionarie (salvo a non volere sostanzialmente ricondurre, in guisa ormai del tutto superata in giurisprudenza e nemmeno invocata da alcuna delle parti, ad una ipotesi di nullità la violazione del patto di prelazione), bensì costituiscono gli elementi da cui dovrebbe emergere la violazione del patto di prelazione, non vi è dubbio che: a) l'arbitro abbia effettivamente pronunciato ultra petita senza previamente mettere in condizioni le parti di interloquire sul profilo in esame in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; b) non esiste alcuna domanda o eccezione, nemmeno sollevata in sede di appello da e da avente ad oggetto la dichiarazione, in via principale, di Parte_6 Parte_5 qualsivoglia ipotesi di nullità su cui questa Corte sia chiamata a pronunciarsi;
c) né la Corte d'ufficio intende rilevare, come pure potrebbe e dovrebbe, questione di nullità degli atti di cessione, non ravvisandosene i presupposti di legge.
Ne consegue che già
per questi motivi
– restando assorbiti i restanti – devono essere annullati i capi del lodo con cui è stata dichiarata la nullità dei due atti in data 22.2.2022 e 23.9.2023 ed è stata ordinata la cancellazione dal libro dei soci dei trasferimenti in questione e di ogni successivo trasferimento, sebbene da subito vada osservato come, all'esito della fase rescissoria, in considerazione dell'accoglimento della domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità delle dette cessioni alla società, l'ordine in questione meriterà, nei termini appresso specificati, di essere ribadito.
5. Riservando al prosieguo l'esame del motivo di impugnazione del lodo nella parte in cui ha annullato la deliberazione assembleare del 22 giugno 2023, è opportuno adesso passare direttamente al giudizio rescissorio verificando, nel merito ed anche alla luce delle posizioni espresse dagli appellanti, la fondatezza delle domande spiegate nel giudizio arbitrale da e da Parte_6 Parte_5 sì come riproposte dinanzi a questa Corte.
pagina 24 di 41 In estrema sintesi, secondo gli attori odierni appellati ed appellanti in via incidentale, le socie Pt_2
e , servendosi dell'aiuto del marito di quest'ultima , hanno
[...] Controparte_5 Parte_4 acquistato le azioni di di cui era proprietaria in violazione del patto di Parte_1 CP_3 prelazione contenuto nell'art. 6 dello statuto.
Secondo le convenute, odierne appellanti in via principale, invece, non sussisterebbe alcuna violazione del diritto di prelazione atteso che ha correttamente comunicato a tutti i soci, inclusi gli CP_3 attori, le denuntiationes delle cessioni che aveva intenzione di effettuare ed ha poi proceduto alle vendite in favore delle sorelle e visto che gli attori non avevano Parte_2 Controparte_5 esercitato il diritto di prelazione.
Ritiene la Corte che la domanda attorea sia fondata e vada accolta.
Preliminarmente va osservato come la circostanza che la presente decisione non possa riguardare la domanda avente ad oggetto l'atto di conferimento delle azioni da Parte_1 Controparte_7
a in data 29.11.2019 (a cui è comunque conseguito il trasferimento della proprietà
[...] CP_3 delle stesse), stante la attuale mancanza di integrità del contraddittorio con i successori della predetta, non osta minimamente a che detto atto, al pari di tutti gli altri documenti sopra riportati, sia valutato ai fini della prova dei fatti rilevanti per la delibazione delle domande su cui la Corte deve adesso pronunciarsi.
Ciò posto, escluso che alcuno tra gli atti attraverso cui è venuta in essere la vicenda per cui è causa possa ritenersi simulato (ferma la simulazione del solo prezzo di vendita delle quote della NewCo REN
s.r.l. indicato, nello “Accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo” del 29.10.2019, in
€ 1.350.000,00 e, nella controscrittura in pari data, in € 1.510.000,00), ritiene la Corte che la violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 6 dello statuto di vada ravvisata nel Parte_1 doloso difetto di informazioni essenziali che connota le denuntiationes trasmesse da ai soci CP_3 in vista delle cessioni che poi sarebbero state formalizzate con gli atti del 22.2.2022 e del 23.9.2022, e segnatamente nella mancata comunicazione che in due tranche, avrebbe alienato l'intero suo CP_3 pacchetto azionario di verso un prezzo complessivo già stabilito. Parte_1
La conclusione appena esposta si desume con certezza dai seguenti dati documentalmente acquisiti in atti:
1) , marito di e cognato di si prestava a realizzare Parte_4 Controparte_5 Parte_2
“l'operazione di acquisto quote grande” stanziando € 1.400.000,00 che, con gli interessi da Pt_2 ciascun esborso da lui effettuato (oltre ad un compenso per la disponibilità dei fondi), CP_5
pagina 25 di 41 e si impegnavano a restituirgli “dietro cessione delle quote CP_5 Parte_2 Parte_1 acquistate” (v. promemoria datato 29.10.2019 sequestrato presso l'abitazione di ); Parte_4
2) tramite la sua procuratrice generale , concludeva con Controparte_7 Parte_7 Parte_4
l'accordo che prevedeva:
[...]
a) la costituzione di una NewCo da parte di con il conferimento, in essa, di tutte Controparte_7 le azioni di cui la predetta era titolare, valutate dalle parti € 1.350.000,00; Parte_1
b) la vendita, in due soluzioni, e verso il pagamento del prezzo complessivo di € 1.350.000,00 di tutte le quote della NewCo di cui era titolare a , di cui € 300.000,00 Controparte_7 Parte_4 venivano contestualmente pagati dal compratore a titolo di acconto prezzo e caparra confirmatoria tramite l'assegno bancario meglio specificato;
c) l'obbligo, in capo all'amministratore unico della NewCo già individuato in , di gestire Parte_7 la società “secondo le istruzioni e nell'interesse” di (v. “Accordo di costituzione di Parte_4 società e cessione quote di NewCo” in data 29.10.2019, sequestrato presso l'abitazione di Parte_4
;
[...]
3) nel “Riepilogo dei conteggi fatti sulla disponibilità di € 1.400.000” anch'esso rinvenuto presso l'abitazione di e sequestrato dalla P.G. si legge che, effettivamente, in data 29.10.2019 Parte_4
€ 300.000 dell'anzidetta provvista venivano utilizzati “per caparra”, tanto che su di essi venivano calcolati gli interessi dovuti da e giusta “Promemoria” sopra Parte_2 Controparte_5 indicato;
4) in data 29.11.2019 veniva costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata con socio unico rappresentata al rogito dalla sua procuratrice CP_3 Controparte_7 generale , in cui venivano conferite tutte le azioni di di cui Parte_7 Parte_1 [...] era titolare, valutate € 1.350.000,00 giusta perizia di stima redatta ai sensi dell'art. CP_7
2465 c.c. Amministratore unico della neocostituita società veniva nominato;
Parte_7
5) in data 30.1.2020, , quale procuratrice generale di socio unico di Parte_7 Controparte_7
vendeva a il 49% della partecipazione in detta società verso il prezzo di € CP_3 Parte_4
661.500,00, pagato tramite gli assegni meglio specificati nel contratto;
6) alla data dell'anzidetto trasferimento di quote , esattamente come stabilito nella Parte_4
“Modifica di modalità esecutiva di accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo in data 29.1.2020”, “a titolo di caparra confirmatoria” – e come del resto in punto di fatto ammesso anche dagli appellanti (sebbene asseritamente in forza proposta irrevocabile del 21.1.2020) –,
pagina 26 di 41 consegnava a pure assegni circolari per l'importo del prezzo della seconda tranche di Parte_7 quote che i due si erano obbligati a concludere pari ad € 688.500 (detratto quanto ricevuto alla data di conclusione dell'accordo del 29.10.2019), sì come risulta confermato dal “Riepilogo dei conteggi fatti sulla disponibilità di € 1.400.000” rinvenuto presso l'abitazione di e sequestrato dalla Parte_4
P.G. ove si legge che, effettivamente, in data 20.1.2020 € 1.050.032 dell'anzidetta provvista venivano utilizzati “per atto”, tanto che su di essi venivano calcolati gli interessi dovuti da e Parte_2 [...]
giusta “Promemoria” sopra indicato;
CP_5
7) al 30.1.2020, quindi, aveva sborsato l'intero prezzo a cui aveva concordato con Parte_4
(per conto di che avrebbe acquistato le quote di (in cui Parte_7 Controparte_7 CP_3 erano conferite tutte le azioni appartenenti a , ed aveva Parte_1 Controparte_7 quindi titolo per la restituzione di queste somme, da parte di e , con i Parte_2 Controparte_5 relativi interessi, come da “Promemoria” e “Riepilogo conteggi” rinvenuti presso la sua abitazione,
“dietro cessione delle quote di acquistate” attraverso lo schermo di Parte_1 CP_3
8) a far data dalla sua costituzione, inoltre, era amministrata da secondo CP_3 Parte_7 istruzioni di (giusta quanto stabilito nell'Accordo di costituzione di società e cessione Parte_4 quote NewCo in data 29.10.2019), come in punto di fatto è inequivocabilmente dato desumersi dalle iniziative assunte, quale socio di che condussero, tra l'altro, ad un ribaltamento Parte_1 della governance sociale;
9) alla data del 21.12.2021 in cui comunicava a tutti i soci di ai sensi CP_3 Parte_1 dell'art. 6 dello statuto, l'offerta di vendita di n. 475 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale verso il prezzo di € 750,00 ciascuna per complessivi € 356.250,00, considerata la piena attualità, all'epoca, dell'obbligo di restituzione degli oltre € 1.350.000,00 anticipati da per “l'operazione Parte_4 di acquisto quote grande” da parte di e “dietro cessione delle Pt_2 Parte_2 Controparte_5 quote acquistate”, deve ritenersi certo che l'operazione di dismissione delle azioni Parte_1 che intendeva realizzare non era meramente limitata alla piccola quota Parte_1 CP_3 oggetto della denuntiatio, bensì riguardava l'intero suo pacchetto azionario;
10) in altre parole, l'inequivocabile contenuto della documentazione sopra citata rende chiaro che tutti i passaggi che hanno infine consentito a e con le risorse CP_7 Controparte_5 anticipate dal marito di quest'ultima, di acquistare le azioni di inizialmente intestate Parte_1
a sono in frutto di precisi accordi intercorsi tra le parti coinvolte – oltre Controparte_7
l'evidenza finalizzati ad eludere il diritto di prelazione spettante ai soci odierni appellati – a fronte dei pagina 27 di 41 quali appare irrilevante invocare il mero rispetto delle forme (consistenti nella circostanza che la denuntiatio è stata fatta e che il prezzo di vendita delle azioni sia stato quello effettivo): in particolare, sempre tenendo a mente cosa emerge dalla documentazione in atti, non ci si può limitare a considerare che alla data del 21.12.2021 , quale amministratore unico di (che aveva Parte_7 CP_3 concluso l'accordo per la vendita delle quote della stessa con ), abbia messo in vendita Parte_4 solo la piccola quota azionaria verso il prezzo esorbitante indicato in denuntiatio (di € 750,00 per azione), salvo a pervenire a distanza di pochi mesi alla determinazione di cedere la restante parte delle azioni intestate a verso un prezzo pari a meno di un quinto (€ 137,00 per azione), sembrando CP_3 evidente che il frazionamento in due tranche della vendita ed il prezzo determinato per ciascuna di esse costituiscano strumento per la realizzazione degli accordi tra le parti tesi alla violazione il diritto di prelazione di e di e ciò alla luce delle considerazioni che Controparte_1 Parte_5 seguono: a) costituisce carattere essenziale della denuntiatio sia nel caso di prelazione negoziale che legale, quello della sua completezza, da intendersi nel senso che tramite essa il prelazionario deve essere messo in grado di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza (tra le molte Cass., sez. III, 25 gennaio 1979, n. 586; Cass., sez. III, 5 marzo
2024, n. 5874 e, in tema di prelazione societaria, Cass., sez. I, 12 marzo 1981, n. 1407, secondo cui:
“L'impegno pattizio di preferire un determinato soggetto nella conclusione di un affare (cosiddetta prelazione convenzionale) implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale ed in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a detto soggetto tutti gli elementi della offerta pervenuta dal terzo, che si rendano necessari per dargli la piena consapevolezza dei termini dell'affare, e, quindi, la possibilità di valutare la convenienza o meno dell'esercizio della prelazione”); b) tenendo presente la composizione della compagine sociale di al 21.12.2021, con la denuntiatio comunicata in pari data si ostendevano ai soci i Parte_1 seguenti dati: il socio titolare del 15,79%, offriva in vendita lo 0,95%, verso il prezzo di € CP_3
750,00 per azione al cui pagamento si era dichiarava disponibile trattenendone il restante Parte_2
14,84%. A fronte di questo solo dato, considerata anche la divisione in gruppi familiari che connotava la compagine sociale (facenti capo alle parti oggi in causa) con le rispettive percentuali di possesso del capitale sociale (pari al 42,11% in relazione al gruppo facente capo a ed al Parte_6
42,10% in relazione al gruppo delle due sorelle e , se il gruppo di Parte_2 Controparte_5
avesse inteso esercitare la prelazione avrebbe potuto ragionevolmente Parte_6 contare sul mero mantenimento della sola maggioranza relativa del capitale sociale, restando esposto al pagina 28 di 41 rischio che il gruppo contrapposto, alleandosi con (ancora titolare di un pacchetto azionario CP_3 decisivo), conquistasse il controllo della società e comunque senza alcuna certezza, in difetto di informazioni sulla vendita del restante pacchetto azionario da parte di che l'acquisizione CP_3 della maggioranza relativa potesse tornargli utile in sede di esercizio della prelazione sulla vendita di detto restante pacchetto azionario, una volta che nessuna certezza di detta vendita veniva all'esterno manifestata alla data della denuntiatio del 21.12.2021: in altre parole, sulla base delle sole informazioni rese ai soci con la denuntiatio in questione, se gli appellanti incidentali avessero voluto esercitare la prelazione avrebbero dovuto scegliere se acquistare una piccola quota di azioni di al prezzo CP_3 esorbitante di € 750,00 l'una (si pensi soltanto che ebbe a cedere le sue azioni, in data Controparte_2
31.8.2021, al prezzo di € 60,00 l'una, e la valutazione del pacchetto azionario di Controparte_7
datole dalle parti nell'accordo del 29.10.2019 e poi anche dal tecnico incaricato della loro
[...] valutazione ai fini del conferimento in era pari a circa € 180,00) solo per consolidare il CP_3 possesso della maggioranza relativa, senza alcuna certezza in ordine alla effettiva utilità ai fini dell'acquisizione della maggioranza assoluta visto che, per quanto noto, manteneva il suo CP_3 pacchetto azionario, decisivo a tale fine. A fronte di ciò non vi è chi non veda come la comunicazione, già in sede di denuntiatio del 21.12.2021, dei termini completi dell'operazione ampiamente concordata tra cedente e cessionario, con l'intermediazione di che poteva impartire direttive Parte_4 all'amministratore unico della prima, sarebbe stata necessaria – proprio per rispettare i requisiti che la denuntiatio deve possedere per consentire l'esercizio della prelazione – per mettere effettivamente in condizione i restanti soci di apprezzare la convenienza della stessa, atteso che sarebbe stata resa loro nota la circostanza che alla prima cessione ne sarebbe succeduta, in rapida successione, un'altra avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario restato in capo a con il relativo prezzo di appena € CP_3
137,00 per azione.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, a dispetto dell'apparente regolarità delle procedure seguite, le due cessioni di azioni effettuate da a e Parte_1 CP_3 Parte_2 [...]
siano state realizzate violando la clausola di prelazione statutaria, sembrando appena il CP_5 caso di osservare come il sopra evidenziato difetto di informazione che connota le denuntiationes costituisca il portato diretto degli accordi (segreti) intercorsi tra le parti, e come anzi proprio il frazionamento della cessione del pacchetto azionario di con i prezzi rispettivamente praticati CP_3
e con gli effetti sopra evidenziati, abbia costituito il modo, tecnicamente sofisticato, attraverso il quale
è stato impedito agli attori di esercitare la prelazione che statutariamente loro spettava.
pagina 29 di 41 In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente, dall'accertamento della violazione della prelazione inserita nello statuto discende la declaratoria di inopponibilità alla società ed ai soci pretermessi degli atti di cessione sopra individuati.
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere l'anzidetta pronuncia di inopponibilità degli atti di cessione di azioni in data 22.2.2022 ed in data 23.9.2022 vada accolta. Parte_1
Analogamente deve statuirsi avuto riguardo alla domanda volta ad ottenere la cancellazione dal libro soci dei predetti trasferimenti azionari, e ciò sia perché è lo stesso statuto di che lo Parte_1 prevede (v. art. 6, lett. M, secondo cui: “La Società non iscriverà nel libro soci e non annoterà sul certificato azionario il nominativo dell'acquirente che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della Società in violazione di quanto previsto nel presente articolo 6”), sia perché trattasi di statuizione necessaria per garantire la inopponibilità alla società delle cessioni realizzate in violazione della clausola statutaria di prelazione, con la precisazione che non sembra tuttavia alla Corte possibile accogliere la domanda volta ad ottenere la “cancellazione di ogni altro successivo trasferimento delle stesse azioni, già effettuato anche sotto forma di annotamento del frazionamento
e/o accorpamento dei certificati azionari, o che venisse successivamente effettuato”, ostandovi, stante la validità della cessione in violazione della prelazione con conseguente acquisto della proprietà delle azioni da parte del cessionario, la necessità di rispettare il regime di circolazione delle azioni con le peculiarità derivanti dall'essere le stesse incorporate nei relativi titoli di credito (ferma la regola contenuta nell'art. 2355, comma 2, ultimo inciso, c.c.), oltre che i limiti derivanti dall'acquisto in buona fede in relazione al regime di opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c.
5.1 Quanto appena evidenziato in ordine alla impossibilità di ordinare la cancellazione dal libro soci di delle ulteriori cessioni delle azioni acquistate da e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in violazione della prelazione statutaria refluisce sulla domanda di risarcimento del danno spiegata da e sì come distinta in due voci: a) il danno derivante dalla perdita Parte_6 Parte_5 di valore del pacchetto azionario di cui sono titolari gli attori conseguente alla condizione di minoranza determinata dalla impossibilità di avvalersi della prelazione;
b) il danno derivante dal mancato aumento di valore del pacchetto azionario di cui sono titolari gli attori conseguente all'impossibilità di divenire quota della maggioranza assoluta delle azioni se solo fosse stato loro consentito di esercitare la prelazione.
Il lodo ha ritenuto sussistente la sola prima voce di danno liquidandola, sulla base della TP prodotta pagina 30 di 41 da in € 680.328,00. Pt_2 Controparte_9 Parte_5
Gli appellanti hanno impugnato questa parte del lodo innanzitutto sostenendo, con il settimo motivo, che: “la condanna al risarcimento, aggiunta alla dichiarazione di nullità degli atti indicati, rappresenta una ingiustificata duplicazione di tutela. Anche se, in via di pura ipotesi, le doglianze attoree circa la violazione della clausola di prelazione fossero fondate (e non lo sono), la dichiarazione di nullità degli atti di trasferimento delle azioni , emessa in lodo (lo stesso Parte_1 varrebbe per una dichiarazione di inopponibilità) soddisfa in toto, ed esaurisce, l'interesse degli attori, rimuovendo l'illecito e restaurando lo status quo ante. Aggiungere alla dichiarazione di nullità degli atti il risarcimento del danno significa effettuare in favore degli attori un'ulteriore attribuzione, che non ha, non può avere alcuna causa legittima”.
Hanno poi vibratamente contestato la metodologia seguita dal TP, e fatta propria dall'arbitro, ai fini della determinazione della voce di danno riconosciuta.
Hanno infine sostenuto, con l'ottavo motivo di impugnazione, che in ogni caso il danno lamentato da controparte sarebbe stato da escludere per difetto di nesso causale, atteso che la mancata acquisizione delle azioni cedute da sarebbe in ogni caso dipesa dalla loro impotenza finanziaria e ciò CP_3 perché e non avevano le risorse necessarie per acquistare le azioni Parte_6 Parte_5 in questione anche qualora fosse stata loro data la possibilità di esercitare il diritto di prelazione su di esse.
Gli appellati hanno invece sostenuto che la giurisprudenza pacificamente ammette il rimedio risarcitorio in aggiunta alla declaratoria di inopponibilità della cessione in violazione della prelazione statutaria in presenza, come a loro dire nel caso a mani, di allegazione e prova dell'esistenza di un danno causato dall'anzidetta violazione.
Hanno evidenziato, specie con la memoria difensiva finale, che stante l'ulteriore trasferimento delle azioni acquistate da alle figlie e , i danni lamentati non Parte_2 Parte_14 Controparte_10 sarebbero stati eliminati dalla mera declaratoria di inopponibilità dell'acquisto della prima.
Hanno sostenuto di avere avuto, all'epoca, risorse sufficienti ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poi acquistate da e se solo gliene fosse stata data la Parte_2 Controparte_5 possibilità.
Hanno poi spiegato appello incidentale sia con riferimento alla misura del danno liquidato che con riferimento al rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno da perdita della possibilità di acquisire la maggioranza assoluta del capitale sociale.
pagina 31 di 41 Ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano da accogliere nei termini appresso specificati.
Preliminarmente va osservato come non appaia condivisibile l'appello principale nella parte in cui sostiene che la declaratoria di inopponibilità delle cessioni realizzate in violazione della clausola statutaria di prelazione esaurirebbe la tutela spettante al socio pretermesso.
In proposito, va premesso che in giurisprudenza non si dubita, in linea di principio, della spettanza della tutela risarcitoria (v. per tutte Cass., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 24559, secondo cui: “La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta, in ragione della sua efficacia reale, l'inopponibilità ai soci e alla società della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcimento del danno. Essa non determina, invece, l'attribuzione del retratto, in quanto forma di tutela che deve essere espressamente prevista dalla legge, non suscettibile di analogia”), e che nel caso a mani gli attori hanno allegato un doppio specifico pregiudizio asseritamente subito in dipendenza della violazione della clausola di prelazione consistente, come detto, nella perdita di valore del proprio pacchetto azionario per essere divenuto, per effetto dell'acquisto delle azioni di da parte di e , da pacchetto di CP_3 Parte_2 Controparte_5 maggioranza relativa, a pacchetto di minoranza, oltre che nella misura del mancato aumento di valore che il pacchetto azionario avrebbe conseguito con il raggiungimento, nel caso di esercizio della prelazione, della maggioranza assoluta.
Ciò posto, se la declaratoria di inopponibilità delle cessioni azionarie del 22.2.2022 e del 23.9.2022, con la inefficacia che ne consegue nei confronti della società, fosse idonea a ripristinare la situazione quo ante, quanto meno nel senso di “sterilizzare” il 15,79% del capitale sociale inizialmente appartenente a effettivamente entrambi i danni lamentati dagli attori sarebbero da escludere. CP_3
Nondimeno, l'intervenuta cessione delle quote acquistate da a ed a Parte_2 Parte_14 per effetto di donazione in data 28.6.2023, iscritta nel libro soci in data Controparte_11
10.7.2023, comporta che, non potendosi adottare pronuncia di inopponibilità alla società delle cessioni successive rispetto a quelle realizzate in violazione del patto di prelazione, occorra prendere atto della posizione assunta sul punto dalla società la quale, con nota del suo legale rappresentante in data
27.3.2025, ha rappresentato che non intende dare esecuzione all'ordine di cancellazione impartito dal lodo perché in tal modo si violerebbero i diritti di terzi estranei al giudizio, e considerare, stante la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali delle azioni acquistate tramite la violazione del patto di prelazione riconosciuta alle sua attuali intestatarie, come consolidato il danno lamentato dagli attori e pagina 32 di 41 non elidibile mediante il solo accoglimento della pronuncia di inopponibilità, alla società, dei trasferimenti azionari effettuati a monte.
Ne consegue che, per questa parte, l'appello principale appare infondato.
Analogamente deve dirsi avuto riguardo alla mancanza del nesso di causalità derivante dalla pretesa impotenza finanziaria di e Parte_6 Parte_5
Invero, premesso che al fine di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poi acquistate da Pt_2
e da considerato il prezzo praticato nelle due cessioni, sarebbe stata
[...] Controparte_5 sufficiente la disponibilità di € 686.395,00, ha dimostrato di possedere Parte_6 risorse, sotto forma di liquidità giacente su suo conto corrente bancario al 31.12.2019, di € 268.406,27, mentre ha dimostrato di avere ottenuto delibera, in data 2.3.2020, favorevole alla Parte_5 concessione di mutuo ipotecario di € 500.000,00 (v. docc. 56 e 57 della produzione degli appellati), nulla significando l'istanza di conversione del pignoramento delle azioni di e di Parte_1 rateizzazione del pagamento, presentata da in data 4.2.2022, perché nella Parte_6 stessa non viene fatta alcuna espressa ammissione di impotenza finanziaria, e ciò fermo restando che la richiesta in questione riguarda solo il socio e non già Parte_6 Parte_5
Tanto premesso sia l'appello principale, nei limiti di quanto appresso precisato, che quello incidentale, appaiono alla Corte meritevoli di essere accolti, con conseguente annullamento delle parti del lodo da ciascuno dei gravami attinti.
Invero, quanto all'appello principale, il lodo e la TP a cui lo stesso si rifà, nel determinare il danno da deprezzamento del valore subito delle azioni, scontano la impossibilità – espressamente dichiarata dallo stesso TP –, stante la mancata disponibilità dei dati patrimoniali e reddituali della società, “di determinare una valutazione oggettiva e preventiva dell'azienda e quindi conseguentemente del titolo in condizioni normali (senza premi e sconti).. (v. pp. 16 e 18 della TP a firma del prof. Per_4
)”.
[...]
Tanto basta, insieme alla effettivamente oscura individuazione della percentuale di sconto sul valore del titolo normalizzato da applicare, individuata dal TP in un range che va dal 55% al 75%, per indurre la Corte ad annullare il lodo, restando assorbito, con riferimento al profilo della percentuale di deprezzamento riconosciuta dall'arbitro, l'appello incidentale con cui e Parte_6 hanno insistito per il riconoscimento dell'applicazione dello sconto nella misura massima del Parte_5
75% (a cui conseguirebbe un maggiore deprezzamento del pacchetto azionario) e non già in quella minima adottata dall'arbitro.
pagina 33 di 41 Il lodo va altresì annullato nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata acquisizione del maggior valore del pacchetto azionario degli attori che sarebbe conseguita al raggiungimento della maggioranza assoluta del capitale sociale, condividendosi il motivo dell'appello incidentale (v. pp. 87 ed 88) nella parte in cui ha criticato il lodo per avere escluso la sussistenza di qualsivoglia extra valore alla posizione di controllo della società.
In conseguenza dell'annullamento, in parte qua, del lodo, nel giudizio rescissorio dovrà stabilirsi, sia nell'an che nel quantum, e senza alcun vincolo in ordine alle modalità tecniche da adottarsi, l'esistenza delle due voci di danno dedotte da e da previo accoglimento Parte_6 Parte_5 dell'ordine di esibizione dei documenti analiticamente elencati dagli appellati nella memoria del
2.10.2023 su cui i predetti hanno, con la loro comparsa di costituzione con appello incidentale, espressamente insistito.
6. Oltre alle domande aventi come causa petendi la violazione del diritto di prelazione, con il ricorso del 2.10.2023 e hanno chiesto che venisse annullata la delibera Parte_6 Parte_5 dell'assemblea di in data 22.6.2023. Parte_1
Le ragioni in forza delle quali è stato chiesto l'annullamento sono le seguenti:
a) non era stato consentito a di votare perché le sue azioni erano state Parte_6 pignorate da e al fine di ottenere il pagamento del credito derivante Parte_2 Controparte_5 dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania, n. 3365/2021, del 24.7.2021 (impugnata in appello) nell'ambito di un giudizio avente per oggetto la violazione di un patto parasociale;
b) “In ogni caso, a detta assemblea hanno partecipato anche e , con Parte_2 Controparte_5 le azioni illegittimamente acquistate in violazione della clausola di prelazione ... Alla seduta non ha partecipato la che ha abbandonato la stessa prima della trattazione dell'ordine del giorno, Pt_5 stante l'illegittima composizione dell'assemblea. La delibera è pertanto invalida, essendo stata assunta in prima convocazione senza la presenza della metà del capitale sociale, ma con la presenza di tante azioni – effettivamente titolari del diritto di voto – che raggiungevano solamente il 42,10% del capitale sociale” (v. pp. 19-20 del ricorso);
c) sotto il profilo del suo contenuto la delibera era invalida in quanto prevedeva la nomina di un C.d.A. composto da n. 5 consiglieri e stabiliva in favore di costoro, tutti legati al gruppo facente capo a Pt_2
e , compensi eccessivi nella misura di € 140.000 nel loro complesso.
[...] Controparte_5
Sulla base di ragionamenti che non vi è motivo di riportare, l'arbitro ha accolto la domanda attorea pagina 34 di 41 ritenendo “abusiva” l'esclusione dal voto di , le cui azioni erano state Parte_6 pignorate, ed ha anche ritenuto che, essendo stato negato, a monte, il diritto del predetto socio e di
[...] ad intervenire in assemblea, non si sarebbe in ogni caso potuto procedere alla c.d. prova di Pt_5 resistenza.
Con il secondo motivo di impugnazione, previo esame delle disposizioni contenute Parte_1 nell'art. 2352 c.c., ha criticato la decisione adottata dall'arbitro evidenziando che: “Se si equipara il pignoramento al pegno, il diritto di voto spetterebbe al creditore pignorante, soluzione che certo CP_1
non gradirebbe. Se si equipara il pignoramento al sequestro, il voto spetta al custode. E non è
[...] neppure vero che, ove non sia stato nominato il custode, il voto spetta al socio sequestrato. La norma affida il diritto di voto al custode;
e, in caso il custode non sia stato nominato, il diritto di voto non può essere esercitato da nessuno (conclusione pacifica per il sequestro). In definitiva, al socio soggetto a pignoramento (o a pegno o sequestro) spettano i diritti amministrativi diversi dal voto. Ma non il diritto di voto in assemblea, per una ragione che si propone identica per tutte queste ipotesi” (v. pp.
19-20 dell'appello).
L'appellante ha poi aggiunto che dalla semplice lettura del verbale di assemblea emergeva che l'intervento in assemblea era stato consentito agli appellati e che il loro allontanamento dalla seduta era stato frutto di libera scelta.
Ritiene la Corte che l'impugnazione articolata da sia fondata e vada accolta. Parte_1
Va premesso che pacificamente, alla data in cui si è tenuta l'assemblea del 22.6.2023, le azioni appartenenti a erano state pignorate presso il terzo rappresentato dalla detta Parte_6 società ove erano state depositate, e non era stato nominato custode.
Nel verbale dell'assemblea si legge che il presidente, nella persona di , dopo avere Parte_4 constatato la presenza di soci che rappresentavano l'intero capitale sociale, rigettava la richiesta avanzata da di votare, non potendo detto diritto sociale essere esercitato nel Parte_6 caso in cui le azioni del socio fossero state – come nel caso a mani – pignorate, e rigettava la richiesta di volta ad escludere dall'assemblea le azioni acquistate da e Parte_5 Parte_2 CP_5
in data 22.2.2022 e 23.9.2023, in difetto di accertamento giurisdizionale della violazione della
[...] clausola di prelazione.
Come sopra anticipato il lodo ha accolto la domanda di annullamento della delibera sul presupposto che, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 2352 c.c., il pignoramento non potesse essere equiparato al pegno.
pagina 35 di 41 A fronte del motivo di impugnazione il cui contenuto è stato sopra riportato, gli appellati hanno evidenziato che il lodo aveva citato l'unico precedente di legittimità (rappresentato da Cass., sez. I, 11 luglio 1962, n. 1835), ad essi favorevole, ed hanno aggiunto che doveva escludersi l'equiparabilità dell'ipotesi di pignoramento delle azioni alle fattispecie regolate dall'art. 2352 c.c., e segnatamente sia al pegno che al sequestro.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione del lodo sia fondato.
Come è noto, secondo l'art. 2352, comma 1, c.c. (nel testo risultante dalla riforma del diritto societario): “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestri delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode”.
Secondo l'appellante il pignoramento delle azioni determinerebbe una situazione equiparabile a quella in cui i titoli si troverebbero qualora fossero stati dati in pegno oppure sequestrati, con la conseguenza che, in entrambi i casi, legittimato all'esercizio del diritto di voto non sarebbe il socio bensì il creditore pignorante ovvero il custode (“L'equiparazione, ai fini del voto, tra pegno e sequestro da un lato, pignoramento dall'altro, è motivata dalla presenza, in tutte le tre ipotesi, della stessa ragione sostanziale. Nel caso di pegno o sequestro, il diritto di voto viene negato dalla norma al socio, perché
(questa è l'opinione unanime degli interpreti) con la sua attivazione il socio potrebbe incidere negativamente sul valore delle azioni pignorate o sequestrate, ledendo i diritti del creditore e/o del sequestrante. Nel caso del pignoramento si propone lo stesso rischio: il socio debitore, esercitando il diritto di voto, potrebbe incidere sul valore delle azioni pignorate, ledendo i diritti del creditore pignorante. Questa identità di ratio giustifica l'analogia”).
Secondo gli appellati, invece: “non sussiste analogia con i casi del pegno e del sequestro trattati dall'art. 2352 c.c., atteso che:
i) per quanto riguarda il pegno, trattasi di atto volontario, e di norma suppletiva, mirante solo a regolare il conflitto tra le due parti, nel (raro) caso in cui non sussista uno specifico accordo;
ii) per quanto riguarda il sequestro, a tutto voler concedere il voto spetta comunque al custode, e nel caso di specie i creditori non ne hanno chiesto la nomina, onde non può certo consentirsi di privare le azioni in questione dell'espressione di voto in assemblea (diversamente ritenendo, il socio, che resta proprietario delle azioni – vieppiù nel caso di specie, ove sta regolarmente adempiendo alla rateizzazione stabilita dal G.E. in sede – resterebbe del tutto privo di tutela).
In definitiva, atteso che fino a prova contraria e a diversa decisione del G.E. il debitore pignorato
pagina 36 di 41 resta nel possesso dei beni, non sussistono ragioni di analogia con le fattispecie regolate dall'art. 2352
c.c.”.
Orbene, preliminarmente va evidenziato come il precedente rappresentato da Cass., sez. I, 11 luglio
1962, n. 1835 si appalesi sostanzialmente irrilevante, atteso che lo stesso è stato reso avuto riguardo al testo originario dell'art. 2352 c.c., anteriore alla riforma del diritto societario, con la quale soltanto è stata inserita, nell'articolo di legge in questione, apposita regolamentazione per il caso di sequestro delle azioni.
Ciò posto ritiene la Corte, in sostanziale adesione alle argomentazioni esposte dall'appellante, che la situazione in cui si versa in caso di pignoramento delle azioni sia equiparabile a quella, regolamentata dall'art. 2352 c.c., in cui le azioni siano state sequestrate, risultando le due situazioni ampiamente sovrapponibili e apparendo paradossale che, nel non infrequente caso di conversione in pignoramento del sequestro il socio possa, optando per la diversa soluzione interpretativa, “recuperare” il diritto di voto che prima non poteva esercitare.
Nel caso a mani, peraltro, contrariamente a quanto affermato dagli appellati, Parte_6 era stato spossessato delle sue azioni, stante l'esecuzione del pignoramento presso terzi, e sarebbe stato suo onere, nel caso in cui avesse voluto che il diritto di voto relativo venisse esercitato in assemblea, chiedere la nomina di un custode.
Ne consegue che sul punto il lodo, secondo cui la delibera del 22.6.2023 sarebbe stata invalida perché non è stato consentito a di esercitare il diritto di voto afferente alle azioni Parte_6 pignorate, va annullato.
Analogamente deve ritenersi avuto riguardo alla violazione del diritto di intervento spettante ai soci e Parte_6 Parte_5
In proposito è sufficiente evidenziare come nel verbale di assemblea venga dato atto che entrambi i predetti soci sono stati ammessi a partecipare alla riunione e sono anche intervenuti esponendo le proprie istanze in ordine alla spettanza del diritto di voto ed anche alla partecipazione all'assemblea delle socie e limitatamente alle azioni dalle predette acquistate in Parte_2 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione.
All'esito delle determinazioni assunte dalla presidenza in ordine alle istanze in questione i due soci hanno inteso allontanarsi dalla riunione, ma non per questo è consentito, ad avviso della Corte, ritenere che agli stessi sia stato precluso il diritto di intervento.
Passando adesso alla fase rescissoria, vanno adesso esaminati gli ulteriori motivi di impugnazione della pagina 37 di 41 delibera, non tenuti in considerazione nel lodo, e su cui gli appellati hanno comunque insistito costituendosi nel presente giudizio.
Innanzitutto va esaminato il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'insussistenza del quorum costitutivo dell'assemblea derivante dall'erroneo computo, ai fini del raggiungimento della presenza della metà del capitale sociale, sia delle azioni acquistate da e in data Parte_2 Controparte_5
22.2.2022 e 23.9.2022 in violazione della clausola di prelazione statutaria (per complessivo 15,79% del capitale), che delle azioni di in quanto allontanatasi dalla seduta. Parte_5
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Invero, giusta quanto sopra evidenziato, effettivamente le azioni acquistate da e Parte_2 [...]
in violazione della clausola di prelazione, pur dovendo essere considerate ai fini del CP_5 calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 2368, comma 1, c.c., vertendosi in una ipotesi di difetto c.d. in concreto del diritto di voto, non avrebbero potuto essere computate come presenti alla riunione atteso che il diritto di voto ad esse afferente non poteva essere esercitato dalle due socie suindicate
(stante la inopponibilità alla società delle cessioni).
Ne consegue che non poteva considerarsi rappresentato all'assemblea del 23.6.2023 il 15,79% del capitale sociale.
Quanto alla presenza di come detto il socio era presente al momento della verifica del Parte_5 quorum eseguita dal presidente all'inizio della seduta, salvo poi allontanarsi dopo che era stata rigettata la sua richiesta di non tenere conto delle azioni acquistate da e in Parte_2 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione, e quindi prima che l'assemblea deliberasse su alcuno dei punti all'ordine del giorno.
Pacifica quindi l'esistenza del quorum costitutivo all'inizio della seduta, occorre stabilire se, ai fini della validità della deliberazione, lo stesso debba mantenersi durante tutto il corso di essa.
Trattasi di una tematica ampiamente dibattuta in dottrina in relazione alla quale, per quanto consta, non sussistono precedenti di legittimità, mentre nella giurisprudenza di merito si rinvengono, per la massima parte, precedenti (ampiamente datati) nel senso della irrilevanza del venir meno del quorum costitutivo in corso di seduta (v. segnatamente Appello Trento, 13 dicembre 2001, in Società, 2002, p.
442; Trib. Napoli, 7 gennaio 1999 in Società 1999, p. 839; Trib. Milano 11 aprile 1988, in Giur. It.
1988, I, 2, p. 305; Trib. Milano 9 novembre 1987, in Società 1988, p. 330), fermo restando che il quorum deliberativo deve essere calcolato sui soci presenti, non tenendosi conto di quelli allontanatisi dalla riunione, non potendo l'interprete, a ben considerare, fare riferimento all'orientamento pagina 38 di 41 giurisprudenziale di legittimità riguardante le assemblee condominiali (v. da ultimo Cass., sez. II, 15 febbraio 2024, n. 4191 secondo cui: “In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo”), in quanto formatosi con riferimento al dato normativo costituito dall'art. 1136, comma 1, c.c. (secondo cui: “L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio”) che, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 27, non è più sovrapponibile a quello previsto in tema societario (ove l'art. 2368, comma 1, c.c. attualmente in vigore recita: “L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.. ... Essa delibera a maggioranza assoluta…”).
Ritiene la Corte che la tesi secondo cui l'allontanamento del socio in corso di assemblea incida sul quorum costitutivo sia preferibile in quanto è l'unica coerente con le stesse ragioni per cui detto quorum è previsto dalla legge.
Come è noto, infatti, la previsione secondo cui affinché l'assemblea possa deliberare debba essere presente una certa quota del capitale sociale muove dalla ragione che, in difetto, la volontà assembleare venutasi a formare, non risultando frutto di una partecipazione sociale sufficientemente ampia, sarebbe priva di effettiva capacità rappresentativa.
Se questo è vero non si ravvisano valide ragioni per cui, considerato che nell'ambito della medesima assemblea possono ben essere trattate materie diverse che danno luogo a deliberazioni autonome anche suscettibili di separata impugnativa, la quota di capitale effettivamente partecipante a ciascuna di esse debba rilevare solo ai fini della determinazione del quorum deliberativo, visto che comunque, nel caso di venir meno del c.d. numero legale, la delibera adottata non sarebbe espressione della partecipazione assembleare richiesta dalla legge, non vedendosi per quale motivo la verifica della presenza del quorum costitutivo operata in ragione di un determinato oggetto della delibera debba automaticamente essere trasposta e valere per gli altri.
A ciò si aggiunga che, visto che ai fini della verifica del quorum deliberativo (sia per l'assemblea ordinaria in prima convocazione che per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione giusta il disposto dell'art.2369, comma 3, c.c.) si deve tenere conto dei soci effettivamente presenti,
l'allontanamento di un numero di essi tale da fare scendere la rappresentazione del capitale in assemblea al di sotto del limite legale costituisce un dato che deve comunque essere accertato, salvo a non volerne trarre, secondo l'opinione che qui non si condivide, le conseguenze di legge, e quindi pagina 39 di 41 ritenere esistente e valido un quorum deliberativo calcolato su una quota del capitale sociale che non raggiunge (più) il quorum costitutivo.
A fronte di quanto evidenziato non sembra alla Corte che gli argomenti di segno contrario alla tesi qui esposta siano determinanti perché, quanto all'interesse a rendere più facile il processo deliberativo si deve osservare come detto interesse trovi tutela nell'abbassamento del quorum costitutivo previsto per le assemblee successive alla prima mentre, quanto alla possibilità che l'interpretazione preferita possa legittimare comportamenti ostruzionistici da parte dei soci di minoranza, si deve osservare come se il principio da salvaguardare è quello di garantire che la volontà assembleare si formi in un consesso che veda la partecipazione di una determinata quota del capitale sociale, l'abbandono da parte del socio della seduta facendo mancare il numero legale rappresenta espressione di una sua facoltà (analoga a quella di cui è espressione la decisione di non prendere parte, fin dall'inizio, alla seduta), delle cui conseguenze di legge l'interprete non può che prendere atto.
Infine non va sottaciuto che, negli organi collegiali di diritto pubblico, non si dubita che la presenza del quorum costitutivo, tramite la richiesta di verifica del numero legale da parte dei suoi componenti, vada mantenuto durante tutto il corso della seduta, non sembrando alla Corte che sussistano valide ragioni per non considerare quello appena indicato come principio generale a cui possa farsi comunque riferimento.
Consegue a quanto ritenuto che, non potendosi nemmeno considerare rappresentata in assemblea la quota di capitale spettante al socio allontanatosi dalla riunione prima dell'esame del primo Parte_5 punto all'ordine del giorno e quale reazione, peraltro, al rifiuto da parte del presidente Parte_4 di non tenere conto, ai fini dell'assemblea, delle azioni acquistate da e Parte_2 CP_5
in violazione della clausola di prelazione, risultato all'esito del presente giudizio, del tutto
[...] ingiustificato, il capitale effettivamente rappresentato in assemblea era pari al 42,10%, inferiore, quindi, alla metà richiesta dalla legge.
La delibera del 22 giugno 2023 deve essere, per questa ragione, annullata, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione articolato dagli appellati avente ad oggetto soltanto la deliberazione dei compensi spettanti al C.d.A.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunciando sull'impugnativa del lodo arbitrale emesso in data 8 ottobre 2024 dall'Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Catania proposta da e iscritta al n. Parte_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_4
pagina 40 di 41 1427/2024 R.G, statuisce come segue: in accoglimento dell'impugnativa dichiara la nullità di tutte le statuizioni contenute nel lodo e, decidendo nel merito la controversia, fatta eccezione per le domande in relazione alle quali va integrato il contraddittorio o per cui è necessario disporre istruttoria, in parziale accoglimento delle domande proposte da con il ricorso in data 2.10.2023: Parte_15 annulla la deliberazione dell'assemblea ordinaria di n data 22 giugno 2023; Parte_1 dichiara inopponibili, nei confronti di l'atto di cessione di n. 475 azioni, a Parte_1 rogito notar , del 22.2.2022, rep. n. 75864, racc. n. 51066 e l'atto di cessione di n. Persona_1
7.420 azioni, a rogito notar , del 23.9.2022, rep. n. 78020, racc. n. 52941; Persona_1 ordina la cancellazione dal libro soci di ei predetti trasferimenti azionari;
Parte_1 ordina integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di e nei confronti Controparte_7 di fissando a tal uopo termine perentorio a tutto il 30.11.2025; Controparte_2 dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 25 marzo 2026, ore di rito, come da separata ordinanza istruttoria.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello, in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1427/2024
PROMOSSA DA
(CF ,) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Marcello Marina, elettivamente domiciliata presso il suo studio attualmente in Catania
Via Teocrito n. 11;
(CF ; Parte_2 C.F._1
(CF ); Parte_3 C.F._2
(CF ). tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_4 CodiceFiscale_3 dagli Avv.ti Prof. Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà, presso il cui studio in Catania, viale
Regina Margherita n. 2, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI – APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
pagina 1 di 41 (CF ); Controparte_1 CodiceFiscale_4
(P.IVA ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_5 P.IVA_2 prof. Aurelio Mirone, presso il cui studio in Catania, via F. Crispi 225, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con lodo in data 8.10.2024 l'arbitro unico nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto di in sostanziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e con ricorso del 2.10.2023, statuiva come di seguito trascritto: Parte_6 Parte_5
“1) annulla la deliberazione assembleare della del 22 giugno 2023 indicata sub a) Parte_1 della domanda;
2) dichiara nulli gli atti di conferimento e cessione delle azioni indicati sub c) della domanda, e cioè atti del 29.11.2019 rep. 68297; del 22.2.2022 rep. 75864; del 23.9.2022 rep. 78020; del 31.8.2021 rep.
74236, quest'ultimo limitatamente alla cessione di numero settecetodue azioni di a Controparte_2
tutti a rogito del notaio dott. ; CP_3 Persona_1
3) ordina la cancellazione dal libro dei soci dei trasferimenti azionari e di ogni successivo trasferimento o annotamento delle stesse azioni, in accoglimento della domanda indicata sub d) dell'atto;
4) in accoglimento delle domande indicate sub e) ed f) dell'atto introduttivo, e per i motivi tutti indicati in motivazione, dichiara la responsabilità di , oggi estinta, Controparte_4 Parte_4
, , tutti responsabili solidali, e li condanna al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_5 in favore di entrambi i ricorrenti, creditori solidali, nella misura di € 680.328,00, gravata di interessi come indicato in motivazione;
pagina 2 di 41 5) rigetta la domanda proposta sub g) dell'atto introduttivo;
6) condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali…;
7) dichiara tutti i convenuti soccombenti tenuti in solido a pagare le spese del presente procedimento arbitrale…”.
Con citazione del 29.10.2024 e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_4 impugnavano l'anzidetto lodo chiedendo di dichiararsene la nullità in forza dei seguenti dieci motivi:
“1° motivo. Mancata decisione su un'istanza di parte e violazione del contraddittorio;
2° motivo. Errato annullamento di delibera assembleare;
3° motivo. Ultrapetizione;
4° motivo. Dichiarazione di nullità di quattro atti senza verifica delle ragioni di nullità di ciascun atto;
5° motivo. Dichiarazione di nullità in luogo di inopponibilità, da escludere anche essa per la legittimità degli atti;
6°motivo. Dichiarazione di nullità di atti di soggetti estranei al giudizio;
7° motivo. Assenza di prova di danno e di motivazione della liquidazione del danno;
8° motivo. Assenza di nesso causale tra atto e preteso danno;
9° motivo. Condanna al risarcimento di persona estranea agli atti causativi del danno;
10° motivo. Affermazione ingiustificata di solidarietà passiva”.
Si costituivano in giudizio e i quali controdeducevano in ordine a Parte_6 Parte_5 tutti i motivi di impugnazione e spiegavano appello incidentale: a) avverso la parte del lodo che aveva accolto, nella misura minima tra quelle indicate nella TP in atti, la quantificazione del danno da perdita di valore del pacchetto azionario di essi convenuti;
b) avverso il rigetto della domanda con cui era stato chiesto il risarcimento del danno da perdita della possibilità di acquisire il controllo della società; c) avverso l'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi riconosciuti (fissata alla data di proposizione della domanda) ed avverso il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
Insistevano gli appellati nella richiesta di ordine di esibizione già proposta dinanzi all'arbitro, avente ad oggetto la documentazione societaria e contabile necessaria per l'esecuzione di CTU finalizzata alla determinazione del valore delle azioni e quindi del danno subito, su cui, in via subordinata rispetto alla somma indicata nella loro TP, insistevano.
Nel merito concludevano chiedendo:
“Voglia, la Ecc.ma Corte di Appello adìta,
pagina 3 di 41 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per impugnazione del lodo arbitrale e, comunque, rigettarlo in toto;
2) in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale,
a) dichiarare invalida e annullare, per i motivi tutti esposti nella domanda, la deliberazione assembleare della con sede in Misterbianco (CT), via Carlo Marx n. 76, c.f./p.iva Parte_1
, assunta in data 22 giugno 2023; P.IVA_1
b) dichiarare l'inopponibilità alla per violazione dell'art. 6 dello statuto sociale, dei Controparte_6 seguenti atti di cessione delle azioni: atto di conferimento di n.
7.500 azioni, a rogito notar
[...]
, del 29.11.2019, rep. n. 68297, racc. n. 45142; atto di cessione di n. 475 azioni, a rogito Per_1 notar , del 22.2.2022, rep. n. 75864, racc. n. 51066; atto di cessione di n.
7.420 azioni, Persona_1
a rogito notar , del 23.9.2022, rep. n. 78020, racc. n. 52941; atto di cessione a rogito Persona_1 notar , del 31.8.2021, rep. n. 74236, racc. n. 49718, limitatamente alla cessione di n. Persona_1
702 azioni da a Controparte_2 CP_3
c) disporre la cancellazione dal libro dei soci dei predetti trasferimenti azionari e di ogni altro successivo trasferimento delle stesse azioni, già effettuato anche sotto forma di annotamento del frazionamento e/o accorpamento di certificati azionari, o che venisse successivamente effettuato;
d) accertare e dichiarare la responsabilità dei seguenti soggetti, per l'intervenuta violazione della clausola di prelazione: , con sede in Catania, via F. Guglielmino, c.f. Controparte_4
, e per essa il socio unico , nato a [...] il [...], c.f. P.IVA_3 Parte_4
; , nato a [...] il [...], residente in S. Giovanni La C.F._5 Parte_4
Punta (CT), via Antonio Canova 3, c.f. , in qualità di Presidente del c.d.a. di C.F._5
all'epoca dei fatti;
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 Parte_2 C.F._1 residente in [...], P.zza Santa Maria di Gesù n. 14; , nata a [...] il Controparte_5
18.2.1959, c.f. , residente in [...]; C.F._2
e) condannare , e per essa il socio unico , , Controparte_4 Parte_4 Parte_4
, e , a risarcire in solido il danno patrimoniale subito dalla e Parte_2 Controparte_5 Pt_5 dal dott. , quantificandolo, anche in via equitativa, in € 2.060.000,00, Parte_6 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 29.11.2019 e rivalutazione monetaria;
f) condannare le controparti alle spese e ai compensi del presente giudizio e del giudizio arbitrale”.
In data 28.11.2024 gli attori depositavano ricorso ex art. 830, comma 4, c.p.c., volto ad ottenere la pagina 4 di 41 sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.
Instaurato il contraddittorio, la Corte adottava ordinanza in data 27.2.2025 che di seguito si trascrive:
“Premesso che la documentazione prodotta dagli appellati sub allegato F è pienamente utilizzabile ai fini del presente giudizio;
ritenuto che
, ferma la non vincolatività per la Corte delle motivazioni addotte dall'Arbitro a sostegno della sua decisione, non ricorrono gravi motivi tali da indurre ad accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo con riferimento all'ordine di cancellazione dal libro soci dei conferimenti e trasferimenti di cui alla domanda sub d) della domanda di arbitrato, meramente dipendente dal capo della decisione contenente pronuncia dichiarativa;
ritenuto che
, escludendo le operazioni asseritamente realizzate in violazione della clausola di prelazione, il numero complessivo delle azioni degli appellati supera di una unità quello riconducibile agli appellanti, di talché sembrano allo stato sussistere i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del lodo con riferimento al capo contenente la condanna al risarcimento del danno;
ritenuto che
, nel resto, il lodo contiene statuizioni di accertamento o costitutive rispetto alle quali non si pone questione di provvisoria esecutività;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza con riferimento al capo del lodo contenente l'ordine di cancellazione dal libro soci;
accoglie l'istanza limitatamente al capo del lodo contenente la condanna al risarcimento del danno di cui, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva;
dichiara l'istanza inammissibile nel resto”.
Con comparsa in data 27.8.2025 si costituiva in giudizio con un nuovo procuratore. Parte_1
All'udienza del 17.9.2024, all'esito di discussione orale e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Premesso che, fatta eccezione per il motivo n. 6 afferente alla violazione del contraddittorio ed alla sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario con e a Controparte_7 Controparte_2 dispetto della quale l'arbitro avrebbe statuito, tutti i restanti motivi di impugnazione hanno ad oggetto la “violazione di regole di diritto relative al merito della controversia”, va preliminarmente verificato,
d'ufficio stante la mancanza di eccezione dei convenuti sul punto, se il lodo dell'8.10.2024 sia suscettibile di essere impugnato per i motivi in questione.
pagina 5 di 41 La risposta, positiva, non può essere rinvenuta nel dato, allegato dagli appellanti, secondo cui questo arbitrato, sia in ragione di quanto stabilito nella clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, che in ragione di quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania che, infine, in ragione del disposto degli artt. 34, 35 e 36 D.
Lgs. 5/2003 – quest'ultimo trasfuso nell'art. 838 bis, c.p.c. –, debba essere deciso secondo diritto, trattandosi, come è noto, di profilo che, a seguito della riforma dell'arbitrato introdotta dal D. Lgs.
40/2006, è di per sé insufficiente al fine di rendere il lodo, deciso secondo le norme di diritto, di per sé impugnabile per violazione di quelle relative al merito della controversia.
Né, sotto altro profilo, la questione può essere risolta alla luce della mera lettura dell'art. 638 bis, c.p.c.
(in cui sono state trasfuse, con il mero adattamento reso necessario dalla nuova formulazione dell'art. 629 c.p.c. intervenuta a seguito della novella del 2006, le disposizioni sull'arbitrato societario già contenute nell'art. 36 D. Lgs. 5/2003 in forza dell'art. 1, comma 15, lett. f) della L. 26 novembre 2021,
n. 206, c.d. riforma Cartabia), secondo cui: “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri
a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”, perché, oltre alla validità della delibera dell'assemblea di in data 22 giugno 2023 – in relazione al quale il lodo è Parte_1 pacificamente impugnabile per motivi di diritto relativi al merito –, la decisione impugnata ha ad oggetto la questione, senz'altro compromettibile, della pretesa violazione della clausola di prelazione, con riferimento alla quale la norma sopra trascritta sembrerebbe escludere l'impugnativa del lodo per motivi di diritto.
Ritiene la Corte che tuttavia, considerata l'epoca, incontestatamente di molto anteriore sia alla riforma del diritto societario (D. Lgs. 5/2003) che alla riforma dell'arbitrato (D. Lgs. 40/2006), a cui risale lo statuto di che contempla la clausola compromissoria in forza della quale è stato Parte_1 attivato l'arbitrato, quest'ultimo sia impugnabile “in toto” per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sì come ha chiarito, all'esito di un complesso percorso giurisprudenziale
(che ha preso le mosse da Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9285 e che si è sviluppato con Cass., sez. I,
13 luglio 2017, n. 17339), Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13842, secondo cui: “In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per “errores in iudicando” anche ove, per decidere, gli arbitri
pagina 6 di 41 abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se
l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”.
3. Tanto premesso, prima di prendere partitamente in esame i motivi di impugnazione del lodo, è opportuno descrivere, in fatto, la vicenda per cui è causa, attingendo all'ampio compendio documentale prodotto dalle parti comprensivo della produzione effettuata dagli appellati in data 29.8.2024 (dopo che la causa era stata spedita in decisione dall'arbitro), e di tutte le produzioni effettuate da entrambe le parti nel corso di questo giudizio, in quanto di formazione successiva rispetto al lodo, non prima di chiarire perché anche la documentazione prodotta in data 29.8.2024 sia pienamente utilizzabile.
3.1 Va premesso che la documentazione in questione proviene dalla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria in forza del decreto, in data 14.5.2024, adottato dal Pubblico Ministero di Catania nel proc.
n. 3005/2024 RGNR ove figurano indagati, per il reato di aggiotaggio di cui all'art. 2637 c.c. commesso in concorso, gli odierni appellanti , e Parte_4 Controparte_5 Parte_2 oltre a , e ciò a seguito della denuncia sporta dalla odierna convenuta Parte_7 Parte_5
Avuto notizia della richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal P.M. in data 8.8.2024, il procuratore di e di previa acquisizione ad opera del difensore Parte_6 Parte_5 in sede penale, giusta richieste del 27/28.8.2024, di copia degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. in cui risultavano ricompresi, tra gli altri, i documenti poi depositati nel giudizio arbitrale, li allegava all'istanza del 29.8.2024 con richiesta di acquisirli al procedimento civile, tramettendoli contestualmente in copia alla controparte.
L'arbitro non esitava la detta richiesta e non utilizzava, per la delibazione del lodo, la documentazione de qua.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti, pur ammettendo che “il giudizio arbitrale non pone preclusioni alla produzione di documenti in ogni fase”, hanno sostenuto che la mancata decisione, da parte dell'arbitro, sull'istanza presentata da controparte in data 29.8.2024, avrebbe integrato una violazione del contraddittorio perché: “Solo un espresso provvedimento formale di non ammissione poteva e potrebbe dare certezza (giuridica, se non fattuale) che l'Arbitro non ne ha tenuto conto. Ma se
pagina 7 di 41 l'Arbitro avesse letto la documentazione in esame, non si potrebbe in nessun modo escludere che ne abbia anche tenuto conto: la documentazione in esame rientrerebbe “di fatto” all'interno del complesso di dati da cui l'Arbitro stesso ha ricavato la decisione della vertenza. Il non aver offerto ai convenuti possibilità di controdedurre su questa documentazione integrerebbe violazione del principio del contraddittorio, che, come detto, è regola inderogabile dell'arbitrato art. 816-bis cpc) e della
Costituzione (art. 111, comma 2). Con sicura nullità del lodo.
L'assenza di ogni provvedimento sull'ammissione della suddetta documentazione, tuttavia, dà piena incertezza su se l'Arbitro ha letto o non ha letto, ha tenuto conto o non ha tenuto conto. Tanto più che nessuna norma prevede un provvedimento di ammissione del giudice per ogni documento che la parte produca. Al contrario, occorre un provvedimento del giudice per statuire la non ammissione.
L'assenza di un provvedimento di non ammissione e la conseguente incertezza è, e deve essere ritenuta, causa di nullità del lodo” (pp. 14-15 dell'atto di citazione).
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione non possa essere accolto perché, lungi dal potersi attribuire rilevanza alla tutta ipotetica incidenza della lettura della documentazione sul foro interiore dell'arbitro, ai fini della violazione del contraddittorio occorre avere riguardo alla circostanza obiettiva dell'utilizzo, o meno, che della documentazione in questione si sia fatto uso nel lodo arbitrale nei limiti in cui ciò emerga dal suo testo.
Considerato che, sì come incontestato tra le parti, della documentazione de qua non è stata fatta alcuna menzione nel lodo oggi impugnato, il motivo di gravame de quo risulta infondato, sembrando appena il caso di osservare come, pacifica la tempestività della produzione (in quanto avente ad oggetto documenti della cui esistenza i convenuti sono venuti a conoscenza solo dopo la presentazione della richiesta di archiviazione della denuncia da loro sporta in sede penale e che si sono premurati di versare in atti non appena ricevutane copia dal P.M., trasmettendoli anche alla controparte), entrambe le parti hanno avuto piena facoltà di interloquire su di essa nell'ambito del presente giudizio, specie considerato che con l'ordinanza emessa in sede cautelare in data 27.2.2025 era stato espressamente chiarito l'avviso di questa Corte in ordine alla sicura utilizzabilità degli stessi.
Nessuna violazione del contraddittorio dipendente dalla mancata decisione sull'istanza del 29.8.2024 è dato quindi ravvisare.
Chiarito che anche la documentazione prodotta in data 29.8.2024 può essere utilizzata nel presente giudizio non limitato, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., alla fase rescindente bensì destinato a decidere nel merito sulla fondatezza delle domande proposte da e Parte_6 Parte_5
pagina 8 di 41 vanno adesso riportati i tratti salienti della vicenda per cui è causa iniziando, cronologicamente, con quelli afferenti alle domande volte a fare valere la pretesa violazione della clausola statutaria di prelazione e la conseguente inopponibilità dei quattro atti dichiarati nulli dal lodo, per poi procedere con quelli relativi alla domanda in forza dell'accoglimento della quale è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 22 giugno 2023.
3.2 Alla data del 29.10.2019 la compagine azionaria della era in sintesi come di Parte_1 seguito costituita:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 40% del capitale sociale;
b) gruppo – (composto da in , in Parte_8 Parte_4 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e , gli ultimi due titolari di 1000 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 20.000 riconducibili al gruppo), titolare del 40% del capitale sociale;
c) titolare del 15% del capitale sociale;
Controparte_7
d) , titolare del 5% del capitale sociale. Controparte_2
Lo statuto di all'art. 6, stabilisce che: Parte_1
“A) Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e mortis causa nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
B) L'azionista che intenda trasferire, vendere o comunque disporre delle proprie azioni e dei diritti di opzione nella Società, in tutto od in parte, sotto qualsiasi forma, anche mediante la costituzione di usufrutto ed in base a qualsiasi negozio (vendita, permuta, conferimento, ecc.), anche a titolo gratuito, od in dipendenza di qualsiasi delibera od atto societario (fusione, scissione, liquidazione), dovrà prima offrirle agli altri azionisti, ai quali spetta il diritto di prelazione sull'intero ammontare - ed esclusivamente sull'intero ammontare - delle quote offerte in vendita (eventualmente, anche in via congiunta fra loro da più azionisti), mediante invio di offerta scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo degli altri azionisti indicato ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto, con copia di tale offerta inviata alla Società. L'azionista offerente dovrà specificare in tale offerta il numero di azioni offerte, il prezzo unitario offerto per ciascuna azione, il nome del cessionario ed i principali termini e condizioni della prospettata alienazione…. OM ….
C) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, o, nel caso di offerta di acquisto non in denaro entro 15 giorni dal completamento della procedura di cui alla lettera B) che precede, gli
pagina 9 di 41 altri azionisti possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione rispettivamente da essi posseduta nella Società, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso all'azionista offerente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (copia della quale deve essere inviata anche alla Società).
OM
G) Ferme restando le altre disposizioni della presente lettera G), ciascun azionista potrà trasferire, vendere o comunque disporre in tutto o in parte delle proprie azioni mediante cessione (1) a una qualsiasi o a più società da esso controllate (direttamente o indirettamente), (2) a qualsiasi società da cui sia controllato (direttamente o indirettamente) (una “capogruppo”) o (3) a una qualsiasi o a più società controllate (direttamente o indirettamente) da una capogruppo (tali cessionari saranno di seguito definiti anche gli “affiliati”), a condizione che l'affiliato si assuma tutti gli impegni ed obblighi inerenti le azioni, esistenti in capo ai suoi danti causa, nonché gli obblighi di cessione di cui al successivo capoverso. Ai fini della presente lettera G), una società sarà considerata come controllata da altra società, qualora rispetto ad essa si verifichi quanto previsto all'articolo 2359 del Codice
Civile, primo comma, numeri 1 e 2. Nell'ipotesi in cui il cessionario di cui alla presente lettera G) cessi di essere un affiliato dell'azionista offerente e l'azionista offerente sia ancora un azionista della
Società, il cessionario dovrà vendere all'azionista offerente (e l'azionista offerente dovrà ricomprare) le azioni della Società entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sia verificato detto evento, a meno che gli altri azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale acquisto. Nell'ipotesi in cui il cessionario cessi di essere un affiliato dell'azionista offerente e l'azionista offerente non sia più un azionista della Società, il cessionario dovrà vendere, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sia verificato detto evento, le azioni della Società all'originario azionista offerente o ad uno dei suoi affiliati (e l'azionista offerente o uno dei suoi affiliati dovranno riacquistare tali azioni), a meno che gli altri azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale riacquisto.
OM
M) La Società non iscriverà nel libro soci e non annoterà sul certificato azionario il nominativo dell'acquirente che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della Società in violazione di quanto previsto nel presente articolo 6.
N) La superiore normativa che regolamenta la circolazione delle azioni al presente articolo 6 non si applica ai trasferimenti fra parenti entro il terzo grado, in relazione ai quali vigono le disposizioni di legge”.
pagina 10 di 41 A seguito della perquisizione eseguita dalla P.G. presso l'abitazione dell'appellante , Parte_4 coniuge di e cognato di veniva rinvenuto un contratto, datato Controparte_5 Parte_2
29.10.2019, sottoscritto dal predetto e da , nella qualità di procuratrice generale di Parte_7
denominato “Accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo”. Controparte_7
In esso si pattuisce, tra l'altro, quanto segue: premesso che è proprietaria di 7.500 azioni ordinarie di pari Controparte_7 Parte_1 al 15% del capitale sociale e che l'art. 6 dello statuto prevede “una articolata clausola di prelazione per i soci che intendono alienare, a vario titolo, le proprie azioni”:
dichiarava di essere disponibile ad acquisire, con le modalità stabilite dall'accordo in Parte_4 questione, la partecipazione azionaria di e ciò premesso si stabiliva che “le parti Controparte_7 intendono porre in essere un accordo che stemperi i vincoli dell'art. 6 dello statuto della società costituendo una società a responsabilità limitata unipersonale (di seguito EW), mediante conferimento della partecipazione della società di proprietà del venditore ( , e Controparte_7 successiva cessione al compratore ( ) del 100% del capitale sociale della EW, con Parte_4 le modalità di cui infra”;
“… il venditore si obbliga a costituire una società a responsabilità limitata unipersonale, la EW, mediante conferimento di n.
7.500 azioni ordinarie … Brasilrecca S.p.A….”;
“…l'intero valore monetario della partecipazione sub 2 del presente accordo scaturente da perizia del revisore legale, presumibilmente pari ad € 1.350.000, sarà imputato per intero a patrimonio netto della . OM …. (v) in sede di costituzione della EW verrà indicato come Pt_11 amministratore unico la dott.ssa (vi) l'amministratore così nominato rimarrà in carica Controparte_8
… sino alla cessione al compratore dell'intero 100% de capitale sociale della EW (di seguito breviter contratto di closing). L'amministratore dott.ssa gestirà la EW secondo le Parte_7 istruzioni e nell'interesse del compratore, ed eserciterà i diritti sociali inerenti alla partecipazione nella società secondo le istruzioni e nell'interesse del compratore ….”;
“Le parti convengono che – formalizzata la richiesta di iscrizione della EW nel libro soci della partecipazione della società – il compratore … richiederà la convocazione della società per la revoca dell'attuale consiglio di amministrazione e la sua sostituzione con persone che verranno indicate dal compratore”;
“Con le modalità ed i termini di cui infra, il venditore, ora per allora, si obbliga a cedere e trasferire al compratore che, ora per allora, si obbliga ad accettare e acquistare il 100% del capitale sociale
pagina 11 di 41 della EW”;
“Il prezzo della futura vendita del 100% del capitale sociale di EW è pattuito in € 1.350.000. Le parti convengono le seguenti modalità di vendita: (i) alla sottoscrizione della presenta scrittura il compratore, a titolo di acconto sul prezzo e caparra confirmatoria, versa a mezzo di assegno bancario
n. 0410283609/08, tratto sul c/c n. 000002842432 intestato a presso Fineco Bank, la Parte_4 somma di € 300.000,00….; (ii) …. Entro e non oltre il 28 febbraio 2020 … il venditore trasferirà al compratore il 100% del capitale sociale di EW (contratto di closing) con due atti separati, l'uno per il 49% del capitale sociale di EW e l'altro per il 51% del capitale sociale di EW, ed il compratore corrisponderà al venditore, al momento della stipula dei due contratti di cessione, il saldo dell'intero prezzo pari ad € 1.050.000…. Il compratore, a sua cura e spese, curerà la comunicazione al
Registro delle Imprese dele cessioni, comunque potendo decidere a propria discrezione la data di comunicazione dell'avvenuto trasferimento sia della prima che della seconda cessione. Eventuali sanzioni pecuniarie per tardiva comunicazione delle cessioni di avvenuto trasferimento sia della prima sia della seconda cessione sono a carico del compratore”.
Sempre presso l'abitazione del veniva rinvenuta e sequestrata una scrittura privata, datata Parte_4 anch'essa 29.10.2019, con cui il predetto e (sempre nella qualità di procuratrice generale Parte_7 di , premesso il sopra riportato “Accordo di costituzione di società e cessione Controparte_7 quote di EW”, dichiaravano che “il reale prezzo di cessione pattuito per la cessione di cui all'accordo di costituzione di società e cessione quote di EW è di € 1.510.000 e che il compratore corrisponderà la differenza di € 160.000 con le seguenti modalità: € 50.000 alla stipula del presente atto e il venditore con la sottoscrizione rilascia ampia e legale quietanza;
€ 50.000 entro e non oltre il
31 dicembre 2019; € 60.000 in sei rate costanti di € 10.000 fine mese con prima scadenza al 31 gennaio 2020 e ultima scadenza al 30 giugno 2020”.
Con rogito del 29.11.2019 veniva costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata con socio unico rappresentata al rogito dalla sua procuratrice CP_3 Controparte_7 generale . Parte_7
L'intero capitale veniva sottoscritto da , quale procuratrice generale di Parte_7 Controparte_7
mediante il conferimento delle n.
7.500 azioni di proprietà della predetta,
[...] Parte_1 valutate € 1.350.000,00 giusta perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c.
A seguito della richiesta avanzata da , quale amministratore unico di il Parte_7 CP_3 trasferimento della partecipazione azionaria in da alla neo Parte_1 Controparte_7
pagina 12 di 41 costituita società, veniva iscritto nel libro soci.
Sempre presso l'abitazione del veniva rinvenuta e sequestrata una ulteriore scrittura Parte_4 denominata “Modifica di modalità esecutiva di accordo di costituzione di società e cessione quote
NewCo”, datata 29.1.2020 in cui il predetto e la , quale procuratrice generale di Parte_4 Parte_7
stabilivano: Controparte_7
“Le parti – a parziale modifica della scrittura del 29 ottobre 2019 – convengono che il venditore trasferirà al compratore il 100% del capitale di (contratto di closing) con due atti in
CP_3 momenti temporali separati: l'uno per il 49% del capitale sociale di e l'altro per il 51% del
CP_3 capitale sociale di Il compratore corrisponderà al venditore, al momento della stipula del
CP_3 contratto di cessione del 49% del capitale sociale di da stipularsi entro il 31 gennaio 2020 il
CP_3 saldo dell'intero prezzo pari ad € 1.050.000 del 100% del capitale sociale di mediante
CP_3 bonifico bancario o consegna di assegno circolare recante clausola di non trasferibilità. Di detto saldo prezzo di cessione del 100% del capitale sociale di (i) € 661.500,00 verranno imputati a
CP_3 saldo prezzo del trasferimento del 49% del capitale sociale di al netto della caparra
CP_3 confirmatoria di € 300.000,00 già versata;
(ii) € 688.500,00 a titolo di caparra confirmatoria perla stipula dell'atto di cessione del 51% del capitale sociale di da stipularsi entro il 30 giugno
CP_3
2020…”.
Con rogito del 30.1.2020 , quale procuratrice generale di socio Parte_7 Controparte_7 unico di vendeva a il 49% della partecipazione in detta società verso il CP_3 Parte_4 prezzo di € 661.500,00, pagato tramite gli assegni meglio specificati nel contratto.
A seguito di comunicazione inoltrata agli altri soci i quali tutti esercitavano, pro quota, il diritto di prelazione loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, con rogito del 31.8.2021 , Controparte_2 titolare del 5% delle azioni, vendeva l'intero suo pacchetto azionario ai detti soci prelazionari.
All'esito della vendita la composizione della compagine sociale di risultava essersi Parte_1 modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e , gli ultimi due titolari di 1052 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 21.052 riconducibili al gruppo), titolare del 42.10% del capitale sociale;
c) (per il tramite di , titolare del 15,79% del capitale sociale. Controparte_7 CP_3
pagina 13 di 41 Con nota del 21.12.2021 indirizzata a tutti i soci di in persona del suo Parte_1 CP_3 amministratore unico , comunicava ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'offerta di vendita di Parte_7 appena n. 475 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale, verso il prezzo di € 750,00 ciascuna per complessivi € 356.250,00, appresso riportata:
Alla detta comunicazione e rispondevano con pec del 4.1.2022 il Parte_6 Parte_5 cui contenuto di seguito si riporta:
Spettabili Signori, Vi comunichiamo che siamo senz'altro interessati ad esercitare il diritto di prelazione. Rileviamo che il prezzo dell'offerta è palesemente artificioso alla luce dei dati di bilancio e delle ultime cessioni azionarie effettuate in data 31 agosto 2021, Vi invitiamo pertanto a indicare il reale prezzo di vendita unitamente a tutte le altre condizioni pattuite tra le parti.
Avvisiamo sin d'ora che eventuali operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni sono punite con la reclusione da uno a cinque anni
(articolo 2637 CC), fatte salve ulteriori fattispecie di illeciti”.
I restanti soci e Parte_2 Controparte_5 Parte_10 Parte_9 esercitavano il diritto di prelazione di talché, con rogito del 22.2.2022, in persona
[...] CP_3 della sua legale rappresentante , esclusa la possibilità di cedere le azioni a Parte_7 [...]
e in quanto sprovvisti del provvedimento autorizzativo Parte_10 Parte_9 del giudice tutelare, vendeva:
n. 237 azioni a verso il prezzo di € 177.750 con indicazione degli estremi dell'assegno Parte_2
pagina 14 di 41 tramite il quale è stato effettuato il pagamento;
n. 237 azioni a verso il prezzo di € 177.750 con indicazione degli estremi degli Controparte_5 assegni tramite il quale è stato effettuato il pagamento;
n. 1 azione a e che la acquistano in comunione con indicazione degli Parte_2 Controparte_5 estremi degli assegni tramite il quale è stato effettuato il pagamento.
A riprova dell'effettività del pagamento del prezzo delle quote acquistate, Parte_1 Pt_2
e hanno prodotto la contabile di versamento sul conto
[...] Controparte_5 Parte_4 corrente di degli assegni consegnati dalle acquirenti e l'estratto conto del conto in questione CP_3
(v. doc. 35 e 36).
All'esito di detta cessione la composizione della compagine sociale di risultava Parte_1 essersi modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Pt_2 CP_5
e , gli ultimi due titolari di 1052 azioni Parte_4 Parte_9 Parte_10 sulle complessive 21.527 riconducibili al gruppo), titolare del 43,05% del capitale sociale – ossia della maggioranza relativa dello stesso –;
c) (per il tramite di , titolare del 14,84% del capitale sociale. Controparte_7 CP_3
Con atto rogato dal notaio in data 2.5.2022 , quale procuratrice generale Persona_1 Parte_7 di vendeva a (che ne diventava quindi socio unico) la restante Controparte_7 Parte_4 parte, pari al 51%, della sua partecipazione in verso il prezzo di € 688.500,00, corrisposto CP_3 tramite gli assegni circolari ivi indicati, tutti emessi il 21.1.2020 (stessa data di quelli indicati nella prima cessione del 49% delle quote della giusta rogito del 30.1.2020). CP_3
In palese violazione del disposto dell'art. 2630 c.c., e come regolamentato dallo “Accordo di costituzione di società e cessione di quote di NewCo” in data 19.10.2019 rinvenuto a seguito di perquisizione presso l'abitazione di (ove si dispone che: “Il compratore, a sua cura e Parte_4 spese, curerà la comunicazione al Registro delle Imprese dele cessioni, comunque potendo decidere a propria discrezione la data di comunicazione dell'avvenuto trasferimento sia della prima che della seconda cessione. Eventuali sanzioni pecuniarie per tardiva comunicazione delle cessioni di avvenuto trasferimento sia della prima sia della seconda cessione sono a carico del compratore”), detta cessione di quote, lungi dall'essere comunicata al Registro delle Imprese entro i successivi 30 giorni, veniva pagina 15 di 41 comunicata solo in data 20.10.2022, ossia oltre cinque mesi dopo.
Con nota del 9.5.2022 indirizzata a tutti i soci di in persona del suo Parte_1 CP_3 amministratore unico , comunicava ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'offerta di vendita di Parte_7 tutte le sue restanti n.
7.420 azioni, pari al 14,84% del capitale sociale, verso il prezzo di € 137,00 ciascuna per complessivi € 1.016.540,00, appresso riportata:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 18.5.2022 e deducendo la Parte_6 Parte_5 violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 6 dello Statuto di Parte_1 chiedevano che il Tribunale:
“inibisca alla la cessione delle azioni , oggetto della comunicazione ai soci del 9 CP_3 Parte_1 maggio 2022;
- inibisca ai sigg. , , e Parte_2 Controparte_5 Parte_9 Parte_10
l'acquisto delle azioni , di cui alla predetta comunicazione del 9 maggio 2022;
[...] Parte_1
- inibisca alla l'iscrizione nel libro dei soci di ogni atto di cessione delle azioni, effettuato Parte_1 in esecuzione della predetta comunicazione del 9 maggio 2022”.
In data 3 agosto 2022 decedeva, all'età di 90 anni, Controparte_7
Con ordinanza in data 8.9.2022 il Tribunale, dopo avere accolto inaudita altera parte la domanda di inibitoria, all'esito della costituzione del contraddittorio, la rigettava.
Con rogito del notaio in data 23.9.2022 in persona della sua legale Persona_1 CP_3 rappresentante , vendeva a e , uniche socie che avevano Parte_7 Parte_2 Controparte_5
pagina 16 di 41 esercitato la prelazione, l'intero pacchetto azionario di e segnatamente: Parte_1
n.
3.710 azioni a ciascuna delle due acquirenti verso il prezzo di € 508.270,00 ciascuna, pagato tramite la dazione degli assegni meglio specificati nel rogito.
A riprova dell'effettività del pagamento del prezzo delle quote acquistate Parte_1 Pt_2
e hanno prodotto la contabile di versamento sul conto
[...] Controparte_5 Parte_4 corrente di degli assegni consegnati dalle acquirenti e l'estratto conto del conto in questione CP_3
(v. doc. 51 e 52).
All'esito di detta cessione la composizione della compagine sociale di risultava Parte_1 essersi modificata nei termini seguenti:
a) gruppo (composto dal predetto e da società da esso costituita Parte_6 Parte_5 ed amministrata dalla moglie), titolare del 42,11% del capitale sociale;
b) gruppo (composto da in , in Parte_12 Parte_2 Parte_8 Controparte_5
e gli ultimi due titolari di appena Parte_4 Parte_9 Parte_10
1052 azioni sulle complessive 28.947 riconducibili al gruppo), titolare del 57,89% del capitale sociale – ossia della maggioranza assoluta dello stesso –.
Giusta richiesta delle socie interessate il libro soci della società veniva aggiornato in conformità delle nuove partecipazioni.
A seguito di domanda del 25.10.2023, in data 16.11.2023 (con socio unico ) CP_3 Parte_4 veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
Occorre adesso dare atto del contenuto di alcuni ulteriori documenti rinvenuti, a seguito della perquisizione ordinata dal P.M., presso l'abitazione di , e segnatamente Parte_4
a) “Promemoria” datato 29.10.2019 a firma di e del seguente tenore: Parte_2 Controparte_5
e si impegnano a restituire, entro tempi contenuti (dell'ordine di anni 1/1,5 a partire Pt_2 Pt_13 dalla data odierna), dietro cessione delle quote acquistate, le somme anticipate da Parte_1 Pt_4 per l'operazione di acquisto quote grande, facendosi altresì carico di tutti gli oneri (legali, Pt_2 economici, amministrativi, ecc.) derivanti dalla suddetta operazione, maggiorate degli interessi pagati sulla base dei seguenti valori:
0,6% sulla disponibilità di € 1.400.000 ottenuta a partire dal 1/7/2019 per incidenza spese fisse di gestione fondo deposito dalla sua costituzione (1/7/2019); esse per il 2019 ammonteranno quindi ad €
4.200,00 e saranno conteggiate fino alla completa restituzione delle somme anticipate;
interessi su scopertura con tasso del 1,5% + euribor a tre mesi (l'euribor negativo viene considerato
pagina 17 di 41 zero) dal prelevamento delle somme via via utilizzate e fino alla loro restituzione.
Se ritenuto conveniente, resterà intestatario delle azioni di di cui sopra”; Pt_4 Pt_13
“Riepilogo” su cui è scritto a penna “dato a il 13.12.2021”, relativo a “Conteggi fatti sulla Per_2 disponibilità di € 1.400.000 ottenuta a partire dal 01/07/2019” riguardante il calcolo degli interessi stabiliti con il promemoria sopra riportato, con riferimento al quale vanno evidenziate le seguenti annotazioni:
“prelevati in data 29/10/2019 per caparra € 300.000,00 gg. 64 € 789,00; omissis totale prelevamenti al 31/12/2019 € 317.000,00, interessi € 824,00
2020
Prelev. il 21/1/20 (+ sp. bollo x ass.) atto € 50.016,00 gg. 347 € 711,00;
Prelev. il 21/1/20 (+ sp. bollo x ass.) atto € 1.000.016,00 gg. 346 € 14.181,00; omissis
Quindi al 31/12/2020 prelevati € 1.374.090,00 + € 28.164,00 per interessi = € 1.402.254,00 … omissis… residuano € 1.350.00,00”;
n. 4 ricevute, l'ultima in data 14.5.2020 a saldo del dovuto, a firma di ovvero di Parte_7 Per_3
per conto di , relative ai pagamenti della differenza tra il prezzo effettivo di €
[...] Parte_7
1.510.000,00 e quello di € 1.350.000,00 delle quote stabilito con la controscrittura del CP_3
29.10.2019; nota avente ad oggetto: “Proposta irrevocabile di acquisto quote , datata 21.1.2020 ed CP_3 indirizzata a con cui proponeva irrevocabilmente a Controparte_7 Parte_4 quest'ultima di acquistare il 51% della quote di ed in cui scriveva che: “A conferma della CP_3 serietà della proposta consegno n. 8 assegni circolari del 21/1/2020 tratti su Banca Unicredit S.p.A. del valore complessivo di € 688.500”, non firmata dal e recante per accettazione – unico tra Parte_4 gli atti della vicenda in esame – la sottoscrizione personale di (e non già della sua CP_7 procuratrice generale ). Parte_7
3.3 In data 22.6.2023 si riuniva l'assemblea ordinaria di con all'ordine del giorno, Parte_1 tra l'altro, l'esame del bilancio al 31.12.2022, la copertura delle perdite di esercizio ed il rinovo del
C.d.A.
Nel relativo verbale:
pagina 18 di 41 a) si dà atto che l'assemblea era stata regolarmente convocata e doveva ritenersi legalmente costituita, stante la presenza di soci rappresentanti l'intero capitale sociale.
b) viene posta la questione della spettanza del diritto di voto e di intervento al socio Parte_6
, escludendosi espressamente il primo.
[...]
c) viene rigettata la richiesta, proveniente dal avente ad oggetto l'esclusione dall'assemblea Parte_5 delle socie e limitatamente alla partecipazione azionaria pari a n. Parte_2 Controparte_5
7895 azioni acquistate in data 22.2.2022 e 28.9.2022 in asserita violazione della clausola statutaria di prelazione, in difetto di accertamento giudiziale della detta violazione;
d) prima dell'esame dei punti all'ordine del giorno, alle ore 19.03, e Parte_6 [...]
“dichiarano il loro dissenso e comunicano di volere abbandonare la seduta”. Pt_5
4. Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione è opportuno trascrivere alcune parti del lodo in cui l'arbitro dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a dichiarare nulli, semplificando, l'atto di conferimento delle azioni di da a del Parte_1 Controparte_7 CP_3
29.11.2019, i due atti di vendita delle azioni da parte di alle sorelle e Parte_1 CP_3 Parte_2 rispettivamente del 22.2.2022 e 23.9.2022, e l'atto di vendita delle azioni Controparte_5
da a del 31.8.2021. Parte_1 Controparte_2 CP_3
Si legge infatti nel lodo:
“La tesi dei ricorrenti è che tutti i comportamenti e i trasferimenti sopra accennati sarebbero parte di un unico disegno, che si sarebbe realizzato anche escludendo l'intero gruppo fiduciario di
[...]
dal consiglio di amministrazione. Parte_6
La tesi sostenuta dai ricorrenti, a giudizio del Tribunale Arbitrale, è fondata.
Il convincimento deriva dalla sussistenza di numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, nonché dalla presenza di prove documentali.
L'indizio più importante si ricava dall'esame dei due atti pubblici di trasferimento delle quote sociali della rogati dallo stesso notaio nelle date 30 gennaio 2020 e 2 maggio 2022 (ossia quelli CP_3 aventi ad oggetto la cessione delle quote di da a , CP_3 Controparte_7 Parte_4 nota dell'estensore) omissis
Inoltre, tutti gli assegni circolari in parola recano numeri consecutivi progressivi, e ciò dimostra che furono emessi dalla banca non solo nella stessa data, ma in unico contesto.
pagina 19 di 41 In particolare, nel secondo atto del 2 maggio 2022 è indicato che detto prezzo è stato pagato e il verbo al passato si riferisce a un pagamento antecedente, che ovviamente coincide con la data di rilascio degli assegni circolari.
La circostanza appena accennata dimostra che l'accordo apparente tra e Controparte_7
è simulato, volendo far apparire una vendita costituita da due distinte trattative e Parte_4 avvenuta in due tranches, mentre invece si è trattato di un'unica vendita realizzata in occasione del primo atto e manifestata ad arte con due atti lontani nel tempo.
OM
Appare quindi fondata la tesi dei ricorrenti e cioè la sussistenza della simulazione delle date dei trasferimenti - mentre le parti volevano in sostanza detti trasferimenti - al fine di sottrarsi all'obbligo di prelazione della società per azioni nei termini indicati dall'art. 6 dello statuto sociale della
e di escludere la possibilità in capo ai ricorrenti di partecipare all'acquisto delle Parte_1 azioni della stessa.
OM
Tra le parti si controverte se le violazioni rispettivamente invocate e contestate possano condurre all'inopponibilità della cessione alla società o al solo risarcimento del danno derivante dal disegno illecito.
Secondo il convincimento di questo Tribunale Arbitrale la questione può essere dubbia qualora si verta esclusivamente in tema di opponibilità o meno degli atti contestati alla società.
Nel caso, però, si verte in una ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa e dei motivi, secondo la clausola generale dell'art. 1418 cod. civ.; tale nullità è rilevabile d'ufficio e lo è in particolare nel caso che ci occupa nel quale le parti hanno discusso in termini di invalidità, annullamento e inopponibilità; ma la domanda dei ricorrenti fa continui richiami ai comporta-menti che cagionano la nullità, definiti fraudolenti (pag. 11), architettati (pag. 11), falsi e fraudolenti (pag.
12), artificiosa combinazione (pag. 16), così implicitamente invocandola.
Da quanto precede emerge la fondatezza della domanda sub c) e d) del ricorso introduttivo, pagine 38
e 39, con conseguente declaratoria di nullità di tutti gli atti posti in essere da a partire dal CP_3 conferimento di 7.500 azioni con atto 29 novembre 2019 e a seguire con tutte le cessioni successive, inclusa quella di , perché collegata a una società costituita per un motivo illecito. Controparte_2
OM
Il successivo trasferimento delle azioni da alle sorelle , con atto del 23 settembre 2022, CP_3 Pt_2
pagina 20 di 41 rappresenta la quadratura del cerchio e conferma l'unicità del disegno realizzato”.
Vanno adesso congiuntamente esaminati i seguenti motivi di impugnazione del lodo:
“3° motivo. Ultrapetizione;
4° motivo. Dichiarazione di nullità di quattro atti senza verifica delle ragioni di nullità di ciascun atto;
5° motivo. Dichiarazione di nullità in luogo di inopponibilità, da escludere anche essa per la legittimità degli atti;
6°motivo. Dichiarazione di nullità di atti di soggetti estranei al giudizio”.
Ritiene la Corte che questi motivi, con l'esclusione del riferimento alla professata legittimità degli atti sopra indicati, siano sostanzialmente fondati di talché, nella parte in cui il lodo ha dichiarato la nullità degli atti in questione, lo stesso debba essere annullato.
Poiché l'annullamento deriva dalla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e, limitatamente all'atto di conferimento delle azioni di da a Parte_1 Controparte_7 del 29.11.2019 ed all'atto di vendita delle azioni da a CP_3 Parte_1 Controparte_2 CP_3 del 31.8.2021, dalla violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9),
c.p.c. per essere stati pretermessi gli eredi di e (v. Cass., sez. I, Controparte_7 Controparte_2
21 ottobre 2021, n. 29433), alla rescissione del lodo deve fare seguito, ai sensi dell'art. 830, comma 2,
c.p.c., la decisione nel merito della controversia previa, limitatamente alle domande aventi ad oggetto gli atti suindicati, la remissione della causa sul ruolo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio.
4.1 In ordine logico va prima esaminato il sesto motivo di impugnazione con cui gli appellanti hanno dedotto la violazione del principio del contraddittorio essendosi il lodo pronunciato, dichiarandone la nullità, su due atti (il conferimento di azioni di da parte di in Parte_1 Controparte_7 in data 29.11.2019 e la vendita di azioni da parte di a CP_3 Parte_1 Controparte_2 in data 31.8.2021), senza che (o meglio i suoi eredi) e CP_3 Controparte_7 [...]
, siano stati evocati nel giudizio arbitrale. CP_2
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Anticipando sin d'ora che, secondo l'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare
(limitandosi alle pronunce della S.C. v. Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12956; Cass., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., sez. I, 8 aprile 2015, n. 7003; Cass., sez. I, 3 giugno 2014, n. 12370) ed a cui la Corte, non ravvisandosene ragione alcuna nemmeno peraltro prospettata dalle parti intende pagina 21 di 41 aderire, la violazione della clausola di prelazione inserita nello statuto ha efficacia reale, da intendersi nel senso che dalla sua violazione discende l'inopponibilità del trasferimento azionario alla società ed agli altri soci, ossia, ferma la validità del trasferimento della proprietà del pacchetto azionario, la inefficacia del trasferimento con il mantenimento dei diritti sociali in capo al cedente, ritiene la Corte che a fronte della proposizione delle domande di inopponibilità quest'ultimo rivesta la posizione di litisconsorte necessario dovendosi postulare che la sentenza, per rivelarsi utile, debba produrre i suoi effetti anche nei suoi confronti e non soltanto nei confronti della società e del cessionario (oltre che dei soci prelazionari pretermessi).
Invero, a differenza delle ipotesi di prelazione legale (successoria, agraria o in tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione), in cui il prelazionario pretermesso può ottenere giudizialmente il trasferimento del bene oggetto del suo diritto di prelazione ed in cui, secondo la giurisprudenza, proprio per la sostituzione del prelazionario all'originario acquirente conseguente al vittorioso esercizio del retratto (o del riscatto agrario) non è necessaria la evocazione in giudizio del venditore a cui è indifferente l'esito della controversia (fatti salvi gli eventuali profili risarcitori fatti valere contro di lui;
in tema v. Cass., sez. II, 13 aprile 1988, n. 2934; Cass., sez. III, 31 luglio 2006, n.
17433; Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 973), nel caso a mani la violazione della prelazione inserita nello statuto sociale, come detto, determina solo la pronuncia di inefficacia della cessione, con la conseguenza che la detta pronuncia non può che essere resa – ripercuotendosi direttamente sulla sua sfera giuridica – anche nei confronti del cedente in capo a cui l'esercizio dei diritti sociali, quale effetto della dichiarata inopponibilità della cessione, rimane.
Del resto la stessa S.C., pronunciandosi su una ipotesi in qualche modo rapportabile alla presente, ha chiarito che: “Nella controversia concernente l'esercizio della prelazione esercitata dallo Stato, con riguardo ad un contratto di compravendita avente ad oggetto immobili gravati da vincolo ai sensi della
l. 1 giugno 1939 n. 1089, entrambe le parti del contratto hanno la qualità di litisconsorti necessari in quanto il provvedimento con il quale si fa valere l'inefficacia dell'alienazione è emesso nei confronti sia dell'alienante che dell'acquirente e la sentenza risulterebbe “inutiliter data” ove resa nei confronti di uno soltanto di essi” (Cass., sez. I, 23 aprile 1985, n. 2646).
In definitiva, quindi, premesso che e hanno chiesto dichiararsi Parte_6 Parte_5
l'inopponibilità, per violazione della clausola di prelazione statutaria, del conferimento di azioni di da parte di in in data 29.11.2019 e della vendita di Parte_1 Controparte_7 CP_3 azioni da parte di a in data 31.8.2021, senza che Parte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_2
pagina 22 di 41 (o meglio i suoi eredi) e siano stati evocati nel giudizio arbitrale, e CP_7 Controparte_2 premesso altresì che il lodo impugnato ha statuito in ordine agli atti in questione addirittura dichiarandone la nullità (con decisione oggetto del motivo di impugnazione che subito si andrà ad esaminare), si deve annullare il lodo in parte qua per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9, c.c. (a cui ricondurre il caso di pretermissione del litisconsorte necessario;
v. Cass., sez. I, 21 ottobre 2021, n. 29433), fermo restando che, sì come già anticipato, giusta il disposto dell'art. 830, comma 2, c.p.c., anche in questo caso alla pronuncia rescindente deve fare seguito la fase rescissoria, con la decisione nel merito della causa, previa, ovviamente, integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
4.2 Con il terzo motivo di impugnazione del lodo gli appellanti hanno dedotto la violazione del principio di ultrapetizione perché, a fronte di domanda con cui gli appellati avevano chiesto di dichiararsi l'inopponibilità, nei confronti della società, degli atti impugnati, l'arbitro ne aveva dichiarato la nullità senza avere previamente sollevato, nel contraddittorio delle parti, la detta questione, in violazione del disposto dell'art. 101 c.p.c., concedendo loro termine per il deposito di memorie.
Con il quarto motivo di opposizione gli appellanti hanno dedotto l'erroneità del lodo per avere l'arbitro fatto conseguire, alla violazione del patto di prelazione, la nullità delle cessioni azionarie asseritamente in tal modo realizzate.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi in questione siano fondati.
Va premesso che, certamente, e con la domanda di arbitrato del Parte_6 Parte_5
2.10.2023, hanno dedotto la violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto di ed hanno chiesto che venisse dichiarata la inopponibilità degli atti attraverso cui la Parte_1 violazione era stata perpetrata nei confronti della società.
Non risulta allegato alcun profilo di nullità ed i riferimenti contenuti alla simulazione si riferiscono al prezzo indicato nelle denuntiationes e nei conseguenti atti del 22.2.2022 e del 23.9.2022.
Nemmeno oggi, costituendosi in giudizio e spiegando appello incidentale, Controparte_9 hanno chiesto che venga accertata in via principale la nullità degli atti in questione Parte_5 limitandosi, tra le righe, a rappresentare che laddove ritenuta funzionale all'accoglimento della loro domanda – nuovamente formulata in termini di inopponibilità delle cessioni realizzate in violazione della prelazione alla società – tanto l'arbitro che questa Corte ben potrebbero accertare la nullità degli pagina 23 di 41 atti in questione in via incidentale.
Ribadito che l'arbitro ha ritenuto che: “Nel caso, però, si verte in una ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa e dei motivi, secondo la clausola generale dell'art. 1418 cod. civ.; tale nullità è rilevabile d'ufficio e lo è in particolare nel caso che ci occupa nel quale le parti hanno discusso in termini di invalidità, annullamento e inopponibilità; ma la domanda dei ricorrenti fa continui richiami ai comporta-menti che cagionano la nullità, definiti fraudolenti (pag. 11), architettati (pag. 11), falsi e fraudolenti (pag. 12), artificiosa combinazione (pag. 16), così implicitamente invocandola” e ritenuto, così dandosi atto della (parziale) fondatezza del quinto motivo di impugnazione, che le allegazioni in punto di fatto richiamate dall'arbitro non integrano affatto “illiceità della causa e dei motivi” delle cessioni azionarie (salvo a non volere sostanzialmente ricondurre, in guisa ormai del tutto superata in giurisprudenza e nemmeno invocata da alcuna delle parti, ad una ipotesi di nullità la violazione del patto di prelazione), bensì costituiscono gli elementi da cui dovrebbe emergere la violazione del patto di prelazione, non vi è dubbio che: a) l'arbitro abbia effettivamente pronunciato ultra petita senza previamente mettere in condizioni le parti di interloquire sul profilo in esame in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; b) non esiste alcuna domanda o eccezione, nemmeno sollevata in sede di appello da e da avente ad oggetto la dichiarazione, in via principale, di Parte_6 Parte_5 qualsivoglia ipotesi di nullità su cui questa Corte sia chiamata a pronunciarsi;
c) né la Corte d'ufficio intende rilevare, come pure potrebbe e dovrebbe, questione di nullità degli atti di cessione, non ravvisandosene i presupposti di legge.
Ne consegue che già
per questi motivi
– restando assorbiti i restanti – devono essere annullati i capi del lodo con cui è stata dichiarata la nullità dei due atti in data 22.2.2022 e 23.9.2023 ed è stata ordinata la cancellazione dal libro dei soci dei trasferimenti in questione e di ogni successivo trasferimento, sebbene da subito vada osservato come, all'esito della fase rescissoria, in considerazione dell'accoglimento della domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità delle dette cessioni alla società, l'ordine in questione meriterà, nei termini appresso specificati, di essere ribadito.
5. Riservando al prosieguo l'esame del motivo di impugnazione del lodo nella parte in cui ha annullato la deliberazione assembleare del 22 giugno 2023, è opportuno adesso passare direttamente al giudizio rescissorio verificando, nel merito ed anche alla luce delle posizioni espresse dagli appellanti, la fondatezza delle domande spiegate nel giudizio arbitrale da e da Parte_6 Parte_5 sì come riproposte dinanzi a questa Corte.
pagina 24 di 41 In estrema sintesi, secondo gli attori odierni appellati ed appellanti in via incidentale, le socie Pt_2
e , servendosi dell'aiuto del marito di quest'ultima , hanno
[...] Controparte_5 Parte_4 acquistato le azioni di di cui era proprietaria in violazione del patto di Parte_1 CP_3 prelazione contenuto nell'art. 6 dello statuto.
Secondo le convenute, odierne appellanti in via principale, invece, non sussisterebbe alcuna violazione del diritto di prelazione atteso che ha correttamente comunicato a tutti i soci, inclusi gli CP_3 attori, le denuntiationes delle cessioni che aveva intenzione di effettuare ed ha poi proceduto alle vendite in favore delle sorelle e visto che gli attori non avevano Parte_2 Controparte_5 esercitato il diritto di prelazione.
Ritiene la Corte che la domanda attorea sia fondata e vada accolta.
Preliminarmente va osservato come la circostanza che la presente decisione non possa riguardare la domanda avente ad oggetto l'atto di conferimento delle azioni da Parte_1 Controparte_7
a in data 29.11.2019 (a cui è comunque conseguito il trasferimento della proprietà
[...] CP_3 delle stesse), stante la attuale mancanza di integrità del contraddittorio con i successori della predetta, non osta minimamente a che detto atto, al pari di tutti gli altri documenti sopra riportati, sia valutato ai fini della prova dei fatti rilevanti per la delibazione delle domande su cui la Corte deve adesso pronunciarsi.
Ciò posto, escluso che alcuno tra gli atti attraverso cui è venuta in essere la vicenda per cui è causa possa ritenersi simulato (ferma la simulazione del solo prezzo di vendita delle quote della NewCo REN
s.r.l. indicato, nello “Accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo” del 29.10.2019, in
€ 1.350.000,00 e, nella controscrittura in pari data, in € 1.510.000,00), ritiene la Corte che la violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 6 dello statuto di vada ravvisata nel Parte_1 doloso difetto di informazioni essenziali che connota le denuntiationes trasmesse da ai soci CP_3 in vista delle cessioni che poi sarebbero state formalizzate con gli atti del 22.2.2022 e del 23.9.2022, e segnatamente nella mancata comunicazione che in due tranche, avrebbe alienato l'intero suo CP_3 pacchetto azionario di verso un prezzo complessivo già stabilito. Parte_1
La conclusione appena esposta si desume con certezza dai seguenti dati documentalmente acquisiti in atti:
1) , marito di e cognato di si prestava a realizzare Parte_4 Controparte_5 Parte_2
“l'operazione di acquisto quote grande” stanziando € 1.400.000,00 che, con gli interessi da Pt_2 ciascun esborso da lui effettuato (oltre ad un compenso per la disponibilità dei fondi), CP_5
pagina 25 di 41 e si impegnavano a restituirgli “dietro cessione delle quote CP_5 Parte_2 Parte_1 acquistate” (v. promemoria datato 29.10.2019 sequestrato presso l'abitazione di ); Parte_4
2) tramite la sua procuratrice generale , concludeva con Controparte_7 Parte_7 Parte_4
l'accordo che prevedeva:
[...]
a) la costituzione di una NewCo da parte di con il conferimento, in essa, di tutte Controparte_7 le azioni di cui la predetta era titolare, valutate dalle parti € 1.350.000,00; Parte_1
b) la vendita, in due soluzioni, e verso il pagamento del prezzo complessivo di € 1.350.000,00 di tutte le quote della NewCo di cui era titolare a , di cui € 300.000,00 Controparte_7 Parte_4 venivano contestualmente pagati dal compratore a titolo di acconto prezzo e caparra confirmatoria tramite l'assegno bancario meglio specificato;
c) l'obbligo, in capo all'amministratore unico della NewCo già individuato in , di gestire Parte_7 la società “secondo le istruzioni e nell'interesse” di (v. “Accordo di costituzione di Parte_4 società e cessione quote di NewCo” in data 29.10.2019, sequestrato presso l'abitazione di Parte_4
;
[...]
3) nel “Riepilogo dei conteggi fatti sulla disponibilità di € 1.400.000” anch'esso rinvenuto presso l'abitazione di e sequestrato dalla P.G. si legge che, effettivamente, in data 29.10.2019 Parte_4
€ 300.000 dell'anzidetta provvista venivano utilizzati “per caparra”, tanto che su di essi venivano calcolati gli interessi dovuti da e giusta “Promemoria” sopra Parte_2 Controparte_5 indicato;
4) in data 29.11.2019 veniva costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata con socio unico rappresentata al rogito dalla sua procuratrice CP_3 Controparte_7 generale , in cui venivano conferite tutte le azioni di di cui Parte_7 Parte_1 [...] era titolare, valutate € 1.350.000,00 giusta perizia di stima redatta ai sensi dell'art. CP_7
2465 c.c. Amministratore unico della neocostituita società veniva nominato;
Parte_7
5) in data 30.1.2020, , quale procuratrice generale di socio unico di Parte_7 Controparte_7
vendeva a il 49% della partecipazione in detta società verso il prezzo di € CP_3 Parte_4
661.500,00, pagato tramite gli assegni meglio specificati nel contratto;
6) alla data dell'anzidetto trasferimento di quote , esattamente come stabilito nella Parte_4
“Modifica di modalità esecutiva di accordo di costituzione di società e cessione quote di NewCo in data 29.1.2020”, “a titolo di caparra confirmatoria” – e come del resto in punto di fatto ammesso anche dagli appellanti (sebbene asseritamente in forza proposta irrevocabile del 21.1.2020) –,
pagina 26 di 41 consegnava a pure assegni circolari per l'importo del prezzo della seconda tranche di Parte_7 quote che i due si erano obbligati a concludere pari ad € 688.500 (detratto quanto ricevuto alla data di conclusione dell'accordo del 29.10.2019), sì come risulta confermato dal “Riepilogo dei conteggi fatti sulla disponibilità di € 1.400.000” rinvenuto presso l'abitazione di e sequestrato dalla Parte_4
P.G. ove si legge che, effettivamente, in data 20.1.2020 € 1.050.032 dell'anzidetta provvista venivano utilizzati “per atto”, tanto che su di essi venivano calcolati gli interessi dovuti da e Parte_2 [...]
giusta “Promemoria” sopra indicato;
CP_5
7) al 30.1.2020, quindi, aveva sborsato l'intero prezzo a cui aveva concordato con Parte_4
(per conto di che avrebbe acquistato le quote di (in cui Parte_7 Controparte_7 CP_3 erano conferite tutte le azioni appartenenti a , ed aveva Parte_1 Controparte_7 quindi titolo per la restituzione di queste somme, da parte di e , con i Parte_2 Controparte_5 relativi interessi, come da “Promemoria” e “Riepilogo conteggi” rinvenuti presso la sua abitazione,
“dietro cessione delle quote di acquistate” attraverso lo schermo di Parte_1 CP_3
8) a far data dalla sua costituzione, inoltre, era amministrata da secondo CP_3 Parte_7 istruzioni di (giusta quanto stabilito nell'Accordo di costituzione di società e cessione Parte_4 quote NewCo in data 29.10.2019), come in punto di fatto è inequivocabilmente dato desumersi dalle iniziative assunte, quale socio di che condussero, tra l'altro, ad un ribaltamento Parte_1 della governance sociale;
9) alla data del 21.12.2021 in cui comunicava a tutti i soci di ai sensi CP_3 Parte_1 dell'art. 6 dello statuto, l'offerta di vendita di n. 475 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale verso il prezzo di € 750,00 ciascuna per complessivi € 356.250,00, considerata la piena attualità, all'epoca, dell'obbligo di restituzione degli oltre € 1.350.000,00 anticipati da per “l'operazione Parte_4 di acquisto quote grande” da parte di e “dietro cessione delle Pt_2 Parte_2 Controparte_5 quote acquistate”, deve ritenersi certo che l'operazione di dismissione delle azioni Parte_1 che intendeva realizzare non era meramente limitata alla piccola quota Parte_1 CP_3 oggetto della denuntiatio, bensì riguardava l'intero suo pacchetto azionario;
10) in altre parole, l'inequivocabile contenuto della documentazione sopra citata rende chiaro che tutti i passaggi che hanno infine consentito a e con le risorse CP_7 Controparte_5 anticipate dal marito di quest'ultima, di acquistare le azioni di inizialmente intestate Parte_1
a sono in frutto di precisi accordi intercorsi tra le parti coinvolte – oltre Controparte_7
l'evidenza finalizzati ad eludere il diritto di prelazione spettante ai soci odierni appellati – a fronte dei pagina 27 di 41 quali appare irrilevante invocare il mero rispetto delle forme (consistenti nella circostanza che la denuntiatio è stata fatta e che il prezzo di vendita delle azioni sia stato quello effettivo): in particolare, sempre tenendo a mente cosa emerge dalla documentazione in atti, non ci si può limitare a considerare che alla data del 21.12.2021 , quale amministratore unico di (che aveva Parte_7 CP_3 concluso l'accordo per la vendita delle quote della stessa con ), abbia messo in vendita Parte_4 solo la piccola quota azionaria verso il prezzo esorbitante indicato in denuntiatio (di € 750,00 per azione), salvo a pervenire a distanza di pochi mesi alla determinazione di cedere la restante parte delle azioni intestate a verso un prezzo pari a meno di un quinto (€ 137,00 per azione), sembrando CP_3 evidente che il frazionamento in due tranche della vendita ed il prezzo determinato per ciascuna di esse costituiscano strumento per la realizzazione degli accordi tra le parti tesi alla violazione il diritto di prelazione di e di e ciò alla luce delle considerazioni che Controparte_1 Parte_5 seguono: a) costituisce carattere essenziale della denuntiatio sia nel caso di prelazione negoziale che legale, quello della sua completezza, da intendersi nel senso che tramite essa il prelazionario deve essere messo in grado di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza (tra le molte Cass., sez. III, 25 gennaio 1979, n. 586; Cass., sez. III, 5 marzo
2024, n. 5874 e, in tema di prelazione societaria, Cass., sez. I, 12 marzo 1981, n. 1407, secondo cui:
“L'impegno pattizio di preferire un determinato soggetto nella conclusione di un affare (cosiddetta prelazione convenzionale) implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale ed in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a detto soggetto tutti gli elementi della offerta pervenuta dal terzo, che si rendano necessari per dargli la piena consapevolezza dei termini dell'affare, e, quindi, la possibilità di valutare la convenienza o meno dell'esercizio della prelazione”); b) tenendo presente la composizione della compagine sociale di al 21.12.2021, con la denuntiatio comunicata in pari data si ostendevano ai soci i Parte_1 seguenti dati: il socio titolare del 15,79%, offriva in vendita lo 0,95%, verso il prezzo di € CP_3
750,00 per azione al cui pagamento si era dichiarava disponibile trattenendone il restante Parte_2
14,84%. A fronte di questo solo dato, considerata anche la divisione in gruppi familiari che connotava la compagine sociale (facenti capo alle parti oggi in causa) con le rispettive percentuali di possesso del capitale sociale (pari al 42,11% in relazione al gruppo facente capo a ed al Parte_6
42,10% in relazione al gruppo delle due sorelle e , se il gruppo di Parte_2 Controparte_5
avesse inteso esercitare la prelazione avrebbe potuto ragionevolmente Parte_6 contare sul mero mantenimento della sola maggioranza relativa del capitale sociale, restando esposto al pagina 28 di 41 rischio che il gruppo contrapposto, alleandosi con (ancora titolare di un pacchetto azionario CP_3 decisivo), conquistasse il controllo della società e comunque senza alcuna certezza, in difetto di informazioni sulla vendita del restante pacchetto azionario da parte di che l'acquisizione CP_3 della maggioranza relativa potesse tornargli utile in sede di esercizio della prelazione sulla vendita di detto restante pacchetto azionario, una volta che nessuna certezza di detta vendita veniva all'esterno manifestata alla data della denuntiatio del 21.12.2021: in altre parole, sulla base delle sole informazioni rese ai soci con la denuntiatio in questione, se gli appellanti incidentali avessero voluto esercitare la prelazione avrebbero dovuto scegliere se acquistare una piccola quota di azioni di al prezzo CP_3 esorbitante di € 750,00 l'una (si pensi soltanto che ebbe a cedere le sue azioni, in data Controparte_2
31.8.2021, al prezzo di € 60,00 l'una, e la valutazione del pacchetto azionario di Controparte_7
datole dalle parti nell'accordo del 29.10.2019 e poi anche dal tecnico incaricato della loro
[...] valutazione ai fini del conferimento in era pari a circa € 180,00) solo per consolidare il CP_3 possesso della maggioranza relativa, senza alcuna certezza in ordine alla effettiva utilità ai fini dell'acquisizione della maggioranza assoluta visto che, per quanto noto, manteneva il suo CP_3 pacchetto azionario, decisivo a tale fine. A fronte di ciò non vi è chi non veda come la comunicazione, già in sede di denuntiatio del 21.12.2021, dei termini completi dell'operazione ampiamente concordata tra cedente e cessionario, con l'intermediazione di che poteva impartire direttive Parte_4 all'amministratore unico della prima, sarebbe stata necessaria – proprio per rispettare i requisiti che la denuntiatio deve possedere per consentire l'esercizio della prelazione – per mettere effettivamente in condizione i restanti soci di apprezzare la convenienza della stessa, atteso che sarebbe stata resa loro nota la circostanza che alla prima cessione ne sarebbe succeduta, in rapida successione, un'altra avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario restato in capo a con il relativo prezzo di appena € CP_3
137,00 per azione.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, a dispetto dell'apparente regolarità delle procedure seguite, le due cessioni di azioni effettuate da a e Parte_1 CP_3 Parte_2 [...]
siano state realizzate violando la clausola di prelazione statutaria, sembrando appena il CP_5 caso di osservare come il sopra evidenziato difetto di informazione che connota le denuntiationes costituisca il portato diretto degli accordi (segreti) intercorsi tra le parti, e come anzi proprio il frazionamento della cessione del pacchetto azionario di con i prezzi rispettivamente praticati CP_3
e con gli effetti sopra evidenziati, abbia costituito il modo, tecnicamente sofisticato, attraverso il quale
è stato impedito agli attori di esercitare la prelazione che statutariamente loro spettava.
pagina 29 di 41 In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente, dall'accertamento della violazione della prelazione inserita nello statuto discende la declaratoria di inopponibilità alla società ed ai soci pretermessi degli atti di cessione sopra individuati.
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere l'anzidetta pronuncia di inopponibilità degli atti di cessione di azioni in data 22.2.2022 ed in data 23.9.2022 vada accolta. Parte_1
Analogamente deve statuirsi avuto riguardo alla domanda volta ad ottenere la cancellazione dal libro soci dei predetti trasferimenti azionari, e ciò sia perché è lo stesso statuto di che lo Parte_1 prevede (v. art. 6, lett. M, secondo cui: “La Società non iscriverà nel libro soci e non annoterà sul certificato azionario il nominativo dell'acquirente che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della Società in violazione di quanto previsto nel presente articolo 6”), sia perché trattasi di statuizione necessaria per garantire la inopponibilità alla società delle cessioni realizzate in violazione della clausola statutaria di prelazione, con la precisazione che non sembra tuttavia alla Corte possibile accogliere la domanda volta ad ottenere la “cancellazione di ogni altro successivo trasferimento delle stesse azioni, già effettuato anche sotto forma di annotamento del frazionamento
e/o accorpamento dei certificati azionari, o che venisse successivamente effettuato”, ostandovi, stante la validità della cessione in violazione della prelazione con conseguente acquisto della proprietà delle azioni da parte del cessionario, la necessità di rispettare il regime di circolazione delle azioni con le peculiarità derivanti dall'essere le stesse incorporate nei relativi titoli di credito (ferma la regola contenuta nell'art. 2355, comma 2, ultimo inciso, c.c.), oltre che i limiti derivanti dall'acquisto in buona fede in relazione al regime di opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c.
5.1 Quanto appena evidenziato in ordine alla impossibilità di ordinare la cancellazione dal libro soci di delle ulteriori cessioni delle azioni acquistate da e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in violazione della prelazione statutaria refluisce sulla domanda di risarcimento del danno spiegata da e sì come distinta in due voci: a) il danno derivante dalla perdita Parte_6 Parte_5 di valore del pacchetto azionario di cui sono titolari gli attori conseguente alla condizione di minoranza determinata dalla impossibilità di avvalersi della prelazione;
b) il danno derivante dal mancato aumento di valore del pacchetto azionario di cui sono titolari gli attori conseguente all'impossibilità di divenire quota della maggioranza assoluta delle azioni se solo fosse stato loro consentito di esercitare la prelazione.
Il lodo ha ritenuto sussistente la sola prima voce di danno liquidandola, sulla base della TP prodotta pagina 30 di 41 da in € 680.328,00. Pt_2 Controparte_9 Parte_5
Gli appellanti hanno impugnato questa parte del lodo innanzitutto sostenendo, con il settimo motivo, che: “la condanna al risarcimento, aggiunta alla dichiarazione di nullità degli atti indicati, rappresenta una ingiustificata duplicazione di tutela. Anche se, in via di pura ipotesi, le doglianze attoree circa la violazione della clausola di prelazione fossero fondate (e non lo sono), la dichiarazione di nullità degli atti di trasferimento delle azioni , emessa in lodo (lo stesso Parte_1 varrebbe per una dichiarazione di inopponibilità) soddisfa in toto, ed esaurisce, l'interesse degli attori, rimuovendo l'illecito e restaurando lo status quo ante. Aggiungere alla dichiarazione di nullità degli atti il risarcimento del danno significa effettuare in favore degli attori un'ulteriore attribuzione, che non ha, non può avere alcuna causa legittima”.
Hanno poi vibratamente contestato la metodologia seguita dal TP, e fatta propria dall'arbitro, ai fini della determinazione della voce di danno riconosciuta.
Hanno infine sostenuto, con l'ottavo motivo di impugnazione, che in ogni caso il danno lamentato da controparte sarebbe stato da escludere per difetto di nesso causale, atteso che la mancata acquisizione delle azioni cedute da sarebbe in ogni caso dipesa dalla loro impotenza finanziaria e ciò CP_3 perché e non avevano le risorse necessarie per acquistare le azioni Parte_6 Parte_5 in questione anche qualora fosse stata loro data la possibilità di esercitare il diritto di prelazione su di esse.
Gli appellati hanno invece sostenuto che la giurisprudenza pacificamente ammette il rimedio risarcitorio in aggiunta alla declaratoria di inopponibilità della cessione in violazione della prelazione statutaria in presenza, come a loro dire nel caso a mani, di allegazione e prova dell'esistenza di un danno causato dall'anzidetta violazione.
Hanno evidenziato, specie con la memoria difensiva finale, che stante l'ulteriore trasferimento delle azioni acquistate da alle figlie e , i danni lamentati non Parte_2 Parte_14 Controparte_10 sarebbero stati eliminati dalla mera declaratoria di inopponibilità dell'acquisto della prima.
Hanno sostenuto di avere avuto, all'epoca, risorse sufficienti ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poi acquistate da e se solo gliene fosse stata data la Parte_2 Controparte_5 possibilità.
Hanno poi spiegato appello incidentale sia con riferimento alla misura del danno liquidato che con riferimento al rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno da perdita della possibilità di acquisire la maggioranza assoluta del capitale sociale.
pagina 31 di 41 Ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano da accogliere nei termini appresso specificati.
Preliminarmente va osservato come non appaia condivisibile l'appello principale nella parte in cui sostiene che la declaratoria di inopponibilità delle cessioni realizzate in violazione della clausola statutaria di prelazione esaurirebbe la tutela spettante al socio pretermesso.
In proposito, va premesso che in giurisprudenza non si dubita, in linea di principio, della spettanza della tutela risarcitoria (v. per tutte Cass., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 24559, secondo cui: “La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta, in ragione della sua efficacia reale, l'inopponibilità ai soci e alla società della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcimento del danno. Essa non determina, invece, l'attribuzione del retratto, in quanto forma di tutela che deve essere espressamente prevista dalla legge, non suscettibile di analogia”), e che nel caso a mani gli attori hanno allegato un doppio specifico pregiudizio asseritamente subito in dipendenza della violazione della clausola di prelazione consistente, come detto, nella perdita di valore del proprio pacchetto azionario per essere divenuto, per effetto dell'acquisto delle azioni di da parte di e , da pacchetto di CP_3 Parte_2 Controparte_5 maggioranza relativa, a pacchetto di minoranza, oltre che nella misura del mancato aumento di valore che il pacchetto azionario avrebbe conseguito con il raggiungimento, nel caso di esercizio della prelazione, della maggioranza assoluta.
Ciò posto, se la declaratoria di inopponibilità delle cessioni azionarie del 22.2.2022 e del 23.9.2022, con la inefficacia che ne consegue nei confronti della società, fosse idonea a ripristinare la situazione quo ante, quanto meno nel senso di “sterilizzare” il 15,79% del capitale sociale inizialmente appartenente a effettivamente entrambi i danni lamentati dagli attori sarebbero da escludere. CP_3
Nondimeno, l'intervenuta cessione delle quote acquistate da a ed a Parte_2 Parte_14 per effetto di donazione in data 28.6.2023, iscritta nel libro soci in data Controparte_11
10.7.2023, comporta che, non potendosi adottare pronuncia di inopponibilità alla società delle cessioni successive rispetto a quelle realizzate in violazione del patto di prelazione, occorra prendere atto della posizione assunta sul punto dalla società la quale, con nota del suo legale rappresentante in data
27.3.2025, ha rappresentato che non intende dare esecuzione all'ordine di cancellazione impartito dal lodo perché in tal modo si violerebbero i diritti di terzi estranei al giudizio, e considerare, stante la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali delle azioni acquistate tramite la violazione del patto di prelazione riconosciuta alle sua attuali intestatarie, come consolidato il danno lamentato dagli attori e pagina 32 di 41 non elidibile mediante il solo accoglimento della pronuncia di inopponibilità, alla società, dei trasferimenti azionari effettuati a monte.
Ne consegue che, per questa parte, l'appello principale appare infondato.
Analogamente deve dirsi avuto riguardo alla mancanza del nesso di causalità derivante dalla pretesa impotenza finanziaria di e Parte_6 Parte_5
Invero, premesso che al fine di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poi acquistate da Pt_2
e da considerato il prezzo praticato nelle due cessioni, sarebbe stata
[...] Controparte_5 sufficiente la disponibilità di € 686.395,00, ha dimostrato di possedere Parte_6 risorse, sotto forma di liquidità giacente su suo conto corrente bancario al 31.12.2019, di € 268.406,27, mentre ha dimostrato di avere ottenuto delibera, in data 2.3.2020, favorevole alla Parte_5 concessione di mutuo ipotecario di € 500.000,00 (v. docc. 56 e 57 della produzione degli appellati), nulla significando l'istanza di conversione del pignoramento delle azioni di e di Parte_1 rateizzazione del pagamento, presentata da in data 4.2.2022, perché nella Parte_6 stessa non viene fatta alcuna espressa ammissione di impotenza finanziaria, e ciò fermo restando che la richiesta in questione riguarda solo il socio e non già Parte_6 Parte_5
Tanto premesso sia l'appello principale, nei limiti di quanto appresso precisato, che quello incidentale, appaiono alla Corte meritevoli di essere accolti, con conseguente annullamento delle parti del lodo da ciascuno dei gravami attinti.
Invero, quanto all'appello principale, il lodo e la TP a cui lo stesso si rifà, nel determinare il danno da deprezzamento del valore subito delle azioni, scontano la impossibilità – espressamente dichiarata dallo stesso TP –, stante la mancata disponibilità dei dati patrimoniali e reddituali della società, “di determinare una valutazione oggettiva e preventiva dell'azienda e quindi conseguentemente del titolo in condizioni normali (senza premi e sconti).. (v. pp. 16 e 18 della TP a firma del prof. Per_4
)”.
[...]
Tanto basta, insieme alla effettivamente oscura individuazione della percentuale di sconto sul valore del titolo normalizzato da applicare, individuata dal TP in un range che va dal 55% al 75%, per indurre la Corte ad annullare il lodo, restando assorbito, con riferimento al profilo della percentuale di deprezzamento riconosciuta dall'arbitro, l'appello incidentale con cui e Parte_6 hanno insistito per il riconoscimento dell'applicazione dello sconto nella misura massima del Parte_5
75% (a cui conseguirebbe un maggiore deprezzamento del pacchetto azionario) e non già in quella minima adottata dall'arbitro.
pagina 33 di 41 Il lodo va altresì annullato nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata acquisizione del maggior valore del pacchetto azionario degli attori che sarebbe conseguita al raggiungimento della maggioranza assoluta del capitale sociale, condividendosi il motivo dell'appello incidentale (v. pp. 87 ed 88) nella parte in cui ha criticato il lodo per avere escluso la sussistenza di qualsivoglia extra valore alla posizione di controllo della società.
In conseguenza dell'annullamento, in parte qua, del lodo, nel giudizio rescissorio dovrà stabilirsi, sia nell'an che nel quantum, e senza alcun vincolo in ordine alle modalità tecniche da adottarsi, l'esistenza delle due voci di danno dedotte da e da previo accoglimento Parte_6 Parte_5 dell'ordine di esibizione dei documenti analiticamente elencati dagli appellati nella memoria del
2.10.2023 su cui i predetti hanno, con la loro comparsa di costituzione con appello incidentale, espressamente insistito.
6. Oltre alle domande aventi come causa petendi la violazione del diritto di prelazione, con il ricorso del 2.10.2023 e hanno chiesto che venisse annullata la delibera Parte_6 Parte_5 dell'assemblea di in data 22.6.2023. Parte_1
Le ragioni in forza delle quali è stato chiesto l'annullamento sono le seguenti:
a) non era stato consentito a di votare perché le sue azioni erano state Parte_6 pignorate da e al fine di ottenere il pagamento del credito derivante Parte_2 Controparte_5 dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania, n. 3365/2021, del 24.7.2021 (impugnata in appello) nell'ambito di un giudizio avente per oggetto la violazione di un patto parasociale;
b) “In ogni caso, a detta assemblea hanno partecipato anche e , con Parte_2 Controparte_5 le azioni illegittimamente acquistate in violazione della clausola di prelazione ... Alla seduta non ha partecipato la che ha abbandonato la stessa prima della trattazione dell'ordine del giorno, Pt_5 stante l'illegittima composizione dell'assemblea. La delibera è pertanto invalida, essendo stata assunta in prima convocazione senza la presenza della metà del capitale sociale, ma con la presenza di tante azioni – effettivamente titolari del diritto di voto – che raggiungevano solamente il 42,10% del capitale sociale” (v. pp. 19-20 del ricorso);
c) sotto il profilo del suo contenuto la delibera era invalida in quanto prevedeva la nomina di un C.d.A. composto da n. 5 consiglieri e stabiliva in favore di costoro, tutti legati al gruppo facente capo a Pt_2
e , compensi eccessivi nella misura di € 140.000 nel loro complesso.
[...] Controparte_5
Sulla base di ragionamenti che non vi è motivo di riportare, l'arbitro ha accolto la domanda attorea pagina 34 di 41 ritenendo “abusiva” l'esclusione dal voto di , le cui azioni erano state Parte_6 pignorate, ed ha anche ritenuto che, essendo stato negato, a monte, il diritto del predetto socio e di
[...] ad intervenire in assemblea, non si sarebbe in ogni caso potuto procedere alla c.d. prova di Pt_5 resistenza.
Con il secondo motivo di impugnazione, previo esame delle disposizioni contenute Parte_1 nell'art. 2352 c.c., ha criticato la decisione adottata dall'arbitro evidenziando che: “Se si equipara il pignoramento al pegno, il diritto di voto spetterebbe al creditore pignorante, soluzione che certo CP_1
non gradirebbe. Se si equipara il pignoramento al sequestro, il voto spetta al custode. E non è
[...] neppure vero che, ove non sia stato nominato il custode, il voto spetta al socio sequestrato. La norma affida il diritto di voto al custode;
e, in caso il custode non sia stato nominato, il diritto di voto non può essere esercitato da nessuno (conclusione pacifica per il sequestro). In definitiva, al socio soggetto a pignoramento (o a pegno o sequestro) spettano i diritti amministrativi diversi dal voto. Ma non il diritto di voto in assemblea, per una ragione che si propone identica per tutte queste ipotesi” (v. pp.
19-20 dell'appello).
L'appellante ha poi aggiunto che dalla semplice lettura del verbale di assemblea emergeva che l'intervento in assemblea era stato consentito agli appellati e che il loro allontanamento dalla seduta era stato frutto di libera scelta.
Ritiene la Corte che l'impugnazione articolata da sia fondata e vada accolta. Parte_1
Va premesso che pacificamente, alla data in cui si è tenuta l'assemblea del 22.6.2023, le azioni appartenenti a erano state pignorate presso il terzo rappresentato dalla detta Parte_6 società ove erano state depositate, e non era stato nominato custode.
Nel verbale dell'assemblea si legge che il presidente, nella persona di , dopo avere Parte_4 constatato la presenza di soci che rappresentavano l'intero capitale sociale, rigettava la richiesta avanzata da di votare, non potendo detto diritto sociale essere esercitato nel Parte_6 caso in cui le azioni del socio fossero state – come nel caso a mani – pignorate, e rigettava la richiesta di volta ad escludere dall'assemblea le azioni acquistate da e Parte_5 Parte_2 CP_5
in data 22.2.2022 e 23.9.2023, in difetto di accertamento giurisdizionale della violazione della
[...] clausola di prelazione.
Come sopra anticipato il lodo ha accolto la domanda di annullamento della delibera sul presupposto che, ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 2352 c.c., il pignoramento non potesse essere equiparato al pegno.
pagina 35 di 41 A fronte del motivo di impugnazione il cui contenuto è stato sopra riportato, gli appellati hanno evidenziato che il lodo aveva citato l'unico precedente di legittimità (rappresentato da Cass., sez. I, 11 luglio 1962, n. 1835), ad essi favorevole, ed hanno aggiunto che doveva escludersi l'equiparabilità dell'ipotesi di pignoramento delle azioni alle fattispecie regolate dall'art. 2352 c.c., e segnatamente sia al pegno che al sequestro.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione del lodo sia fondato.
Come è noto, secondo l'art. 2352, comma 1, c.c. (nel testo risultante dalla riforma del diritto societario): “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestri delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode”.
Secondo l'appellante il pignoramento delle azioni determinerebbe una situazione equiparabile a quella in cui i titoli si troverebbero qualora fossero stati dati in pegno oppure sequestrati, con la conseguenza che, in entrambi i casi, legittimato all'esercizio del diritto di voto non sarebbe il socio bensì il creditore pignorante ovvero il custode (“L'equiparazione, ai fini del voto, tra pegno e sequestro da un lato, pignoramento dall'altro, è motivata dalla presenza, in tutte le tre ipotesi, della stessa ragione sostanziale. Nel caso di pegno o sequestro, il diritto di voto viene negato dalla norma al socio, perché
(questa è l'opinione unanime degli interpreti) con la sua attivazione il socio potrebbe incidere negativamente sul valore delle azioni pignorate o sequestrate, ledendo i diritti del creditore e/o del sequestrante. Nel caso del pignoramento si propone lo stesso rischio: il socio debitore, esercitando il diritto di voto, potrebbe incidere sul valore delle azioni pignorate, ledendo i diritti del creditore pignorante. Questa identità di ratio giustifica l'analogia”).
Secondo gli appellati, invece: “non sussiste analogia con i casi del pegno e del sequestro trattati dall'art. 2352 c.c., atteso che:
i) per quanto riguarda il pegno, trattasi di atto volontario, e di norma suppletiva, mirante solo a regolare il conflitto tra le due parti, nel (raro) caso in cui non sussista uno specifico accordo;
ii) per quanto riguarda il sequestro, a tutto voler concedere il voto spetta comunque al custode, e nel caso di specie i creditori non ne hanno chiesto la nomina, onde non può certo consentirsi di privare le azioni in questione dell'espressione di voto in assemblea (diversamente ritenendo, il socio, che resta proprietario delle azioni – vieppiù nel caso di specie, ove sta regolarmente adempiendo alla rateizzazione stabilita dal G.E. in sede – resterebbe del tutto privo di tutela).
In definitiva, atteso che fino a prova contraria e a diversa decisione del G.E. il debitore pignorato
pagina 36 di 41 resta nel possesso dei beni, non sussistono ragioni di analogia con le fattispecie regolate dall'art. 2352
c.c.”.
Orbene, preliminarmente va evidenziato come il precedente rappresentato da Cass., sez. I, 11 luglio
1962, n. 1835 si appalesi sostanzialmente irrilevante, atteso che lo stesso è stato reso avuto riguardo al testo originario dell'art. 2352 c.c., anteriore alla riforma del diritto societario, con la quale soltanto è stata inserita, nell'articolo di legge in questione, apposita regolamentazione per il caso di sequestro delle azioni.
Ciò posto ritiene la Corte, in sostanziale adesione alle argomentazioni esposte dall'appellante, che la situazione in cui si versa in caso di pignoramento delle azioni sia equiparabile a quella, regolamentata dall'art. 2352 c.c., in cui le azioni siano state sequestrate, risultando le due situazioni ampiamente sovrapponibili e apparendo paradossale che, nel non infrequente caso di conversione in pignoramento del sequestro il socio possa, optando per la diversa soluzione interpretativa, “recuperare” il diritto di voto che prima non poteva esercitare.
Nel caso a mani, peraltro, contrariamente a quanto affermato dagli appellati, Parte_6 era stato spossessato delle sue azioni, stante l'esecuzione del pignoramento presso terzi, e sarebbe stato suo onere, nel caso in cui avesse voluto che il diritto di voto relativo venisse esercitato in assemblea, chiedere la nomina di un custode.
Ne consegue che sul punto il lodo, secondo cui la delibera del 22.6.2023 sarebbe stata invalida perché non è stato consentito a di esercitare il diritto di voto afferente alle azioni Parte_6 pignorate, va annullato.
Analogamente deve ritenersi avuto riguardo alla violazione del diritto di intervento spettante ai soci e Parte_6 Parte_5
In proposito è sufficiente evidenziare come nel verbale di assemblea venga dato atto che entrambi i predetti soci sono stati ammessi a partecipare alla riunione e sono anche intervenuti esponendo le proprie istanze in ordine alla spettanza del diritto di voto ed anche alla partecipazione all'assemblea delle socie e limitatamente alle azioni dalle predette acquistate in Parte_2 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione.
All'esito delle determinazioni assunte dalla presidenza in ordine alle istanze in questione i due soci hanno inteso allontanarsi dalla riunione, ma non per questo è consentito, ad avviso della Corte, ritenere che agli stessi sia stato precluso il diritto di intervento.
Passando adesso alla fase rescissoria, vanno adesso esaminati gli ulteriori motivi di impugnazione della pagina 37 di 41 delibera, non tenuti in considerazione nel lodo, e su cui gli appellati hanno comunque insistito costituendosi nel presente giudizio.
Innanzitutto va esaminato il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'insussistenza del quorum costitutivo dell'assemblea derivante dall'erroneo computo, ai fini del raggiungimento della presenza della metà del capitale sociale, sia delle azioni acquistate da e in data Parte_2 Controparte_5
22.2.2022 e 23.9.2022 in violazione della clausola di prelazione statutaria (per complessivo 15,79% del capitale), che delle azioni di in quanto allontanatasi dalla seduta. Parte_5
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Invero, giusta quanto sopra evidenziato, effettivamente le azioni acquistate da e Parte_2 [...]
in violazione della clausola di prelazione, pur dovendo essere considerate ai fini del CP_5 calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 2368, comma 1, c.c., vertendosi in una ipotesi di difetto c.d. in concreto del diritto di voto, non avrebbero potuto essere computate come presenti alla riunione atteso che il diritto di voto ad esse afferente non poteva essere esercitato dalle due socie suindicate
(stante la inopponibilità alla società delle cessioni).
Ne consegue che non poteva considerarsi rappresentato all'assemblea del 23.6.2023 il 15,79% del capitale sociale.
Quanto alla presenza di come detto il socio era presente al momento della verifica del Parte_5 quorum eseguita dal presidente all'inizio della seduta, salvo poi allontanarsi dopo che era stata rigettata la sua richiesta di non tenere conto delle azioni acquistate da e in Parte_2 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione, e quindi prima che l'assemblea deliberasse su alcuno dei punti all'ordine del giorno.
Pacifica quindi l'esistenza del quorum costitutivo all'inizio della seduta, occorre stabilire se, ai fini della validità della deliberazione, lo stesso debba mantenersi durante tutto il corso di essa.
Trattasi di una tematica ampiamente dibattuta in dottrina in relazione alla quale, per quanto consta, non sussistono precedenti di legittimità, mentre nella giurisprudenza di merito si rinvengono, per la massima parte, precedenti (ampiamente datati) nel senso della irrilevanza del venir meno del quorum costitutivo in corso di seduta (v. segnatamente Appello Trento, 13 dicembre 2001, in Società, 2002, p.
442; Trib. Napoli, 7 gennaio 1999 in Società 1999, p. 839; Trib. Milano 11 aprile 1988, in Giur. It.
1988, I, 2, p. 305; Trib. Milano 9 novembre 1987, in Società 1988, p. 330), fermo restando che il quorum deliberativo deve essere calcolato sui soci presenti, non tenendosi conto di quelli allontanatisi dalla riunione, non potendo l'interprete, a ben considerare, fare riferimento all'orientamento pagina 38 di 41 giurisprudenziale di legittimità riguardante le assemblee condominiali (v. da ultimo Cass., sez. II, 15 febbraio 2024, n. 4191 secondo cui: “In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo”), in quanto formatosi con riferimento al dato normativo costituito dall'art. 1136, comma 1, c.c. (secondo cui: “L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio”) che, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 27, non è più sovrapponibile a quello previsto in tema societario (ove l'art. 2368, comma 1, c.c. attualmente in vigore recita: “L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.. ... Essa delibera a maggioranza assoluta…”).
Ritiene la Corte che la tesi secondo cui l'allontanamento del socio in corso di assemblea incida sul quorum costitutivo sia preferibile in quanto è l'unica coerente con le stesse ragioni per cui detto quorum è previsto dalla legge.
Come è noto, infatti, la previsione secondo cui affinché l'assemblea possa deliberare debba essere presente una certa quota del capitale sociale muove dalla ragione che, in difetto, la volontà assembleare venutasi a formare, non risultando frutto di una partecipazione sociale sufficientemente ampia, sarebbe priva di effettiva capacità rappresentativa.
Se questo è vero non si ravvisano valide ragioni per cui, considerato che nell'ambito della medesima assemblea possono ben essere trattate materie diverse che danno luogo a deliberazioni autonome anche suscettibili di separata impugnativa, la quota di capitale effettivamente partecipante a ciascuna di esse debba rilevare solo ai fini della determinazione del quorum deliberativo, visto che comunque, nel caso di venir meno del c.d. numero legale, la delibera adottata non sarebbe espressione della partecipazione assembleare richiesta dalla legge, non vedendosi per quale motivo la verifica della presenza del quorum costitutivo operata in ragione di un determinato oggetto della delibera debba automaticamente essere trasposta e valere per gli altri.
A ciò si aggiunga che, visto che ai fini della verifica del quorum deliberativo (sia per l'assemblea ordinaria in prima convocazione che per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione giusta il disposto dell'art.2369, comma 3, c.c.) si deve tenere conto dei soci effettivamente presenti,
l'allontanamento di un numero di essi tale da fare scendere la rappresentazione del capitale in assemblea al di sotto del limite legale costituisce un dato che deve comunque essere accertato, salvo a non volerne trarre, secondo l'opinione che qui non si condivide, le conseguenze di legge, e quindi pagina 39 di 41 ritenere esistente e valido un quorum deliberativo calcolato su una quota del capitale sociale che non raggiunge (più) il quorum costitutivo.
A fronte di quanto evidenziato non sembra alla Corte che gli argomenti di segno contrario alla tesi qui esposta siano determinanti perché, quanto all'interesse a rendere più facile il processo deliberativo si deve osservare come detto interesse trovi tutela nell'abbassamento del quorum costitutivo previsto per le assemblee successive alla prima mentre, quanto alla possibilità che l'interpretazione preferita possa legittimare comportamenti ostruzionistici da parte dei soci di minoranza, si deve osservare come se il principio da salvaguardare è quello di garantire che la volontà assembleare si formi in un consesso che veda la partecipazione di una determinata quota del capitale sociale, l'abbandono da parte del socio della seduta facendo mancare il numero legale rappresenta espressione di una sua facoltà (analoga a quella di cui è espressione la decisione di non prendere parte, fin dall'inizio, alla seduta), delle cui conseguenze di legge l'interprete non può che prendere atto.
Infine non va sottaciuto che, negli organi collegiali di diritto pubblico, non si dubita che la presenza del quorum costitutivo, tramite la richiesta di verifica del numero legale da parte dei suoi componenti, vada mantenuto durante tutto il corso della seduta, non sembrando alla Corte che sussistano valide ragioni per non considerare quello appena indicato come principio generale a cui possa farsi comunque riferimento.
Consegue a quanto ritenuto che, non potendosi nemmeno considerare rappresentata in assemblea la quota di capitale spettante al socio allontanatosi dalla riunione prima dell'esame del primo Parte_5 punto all'ordine del giorno e quale reazione, peraltro, al rifiuto da parte del presidente Parte_4 di non tenere conto, ai fini dell'assemblea, delle azioni acquistate da e Parte_2 CP_5
in violazione della clausola di prelazione, risultato all'esito del presente giudizio, del tutto
[...] ingiustificato, il capitale effettivamente rappresentato in assemblea era pari al 42,10%, inferiore, quindi, alla metà richiesta dalla legge.
La delibera del 22 giugno 2023 deve essere, per questa ragione, annullata, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione articolato dagli appellati avente ad oggetto soltanto la deliberazione dei compensi spettanti al C.d.A.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunciando sull'impugnativa del lodo arbitrale emesso in data 8 ottobre 2024 dall'Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Catania proposta da e iscritta al n. Parte_1 Parte_2 Controparte_5 Parte_4
pagina 40 di 41 1427/2024 R.G, statuisce come segue: in accoglimento dell'impugnativa dichiara la nullità di tutte le statuizioni contenute nel lodo e, decidendo nel merito la controversia, fatta eccezione per le domande in relazione alle quali va integrato il contraddittorio o per cui è necessario disporre istruttoria, in parziale accoglimento delle domande proposte da con il ricorso in data 2.10.2023: Parte_15 annulla la deliberazione dell'assemblea ordinaria di n data 22 giugno 2023; Parte_1 dichiara inopponibili, nei confronti di l'atto di cessione di n. 475 azioni, a Parte_1 rogito notar , del 22.2.2022, rep. n. 75864, racc. n. 51066 e l'atto di cessione di n. Persona_1
7.420 azioni, a rogito notar , del 23.9.2022, rep. n. 78020, racc. n. 52941; Persona_1 ordina la cancellazione dal libro soci di ei predetti trasferimenti azionari;
Parte_1 ordina integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di e nei confronti Controparte_7 di fissando a tal uopo termine perentorio a tutto il 30.11.2025; Controparte_2 dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 25 marzo 2026, ore di rito, come da separata ordinanza istruttoria.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello, in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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