Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'11.2.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3356/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente a oggetto:
“Impugnativa avverso sanzione disciplinare conservativa”;
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Filippo Prizzi, giusta C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dal funzionario delegato VITO FAILLA e dal dirigente scolastico delegati come in atti;
Controparte_4
- Resistenti-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.4.2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: di essere docente di Religione Cattolica assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del , con sede di titolarità Controparte_1 presso il Liceo Ginnasio Statale “G. Verga Petronio Russo” di Adrano;
che durante l'a.s. 2020/2021, a causa dell'epidemia di covid – 19, l'attività didattica in presenza è stata sospesa dal 25.11.2020 all'8.2.2021 e, precisamente, dal 25.11.2020 fino alle vacanze natalizie la didattica è stata svolta nella forma “a distanza”, mentre dall'8.1.2021 all'8.2.2021 è stata svolta nella forma c.d. “digitale integrata”; che il di Adrano ha predisposto la piattaforma “Io Controparte_3
Studio”, accessibile solo attraverso il programma “Microsoft Teams”, che consentiva il collegamento telematico tra i docenti e gli alunni contagiati dal covid
19 o tenuti al periodo di quarantena;
che, tuttavia, la piattaforma informatica “Io Studio” non ha consentito la
1
che, a causa del malfunzionamento della predetta piattaforma, i docenti sono stati costretti a svolgere le lezioni attraverso altre piattaforme, quali Zoom, Teamlink o
Whatsapp; che di tale situazione era perfettamente a conoscenza anche il Dirigente scolastico, il quale con le circolari n. 75 del 29.10.2020, n. 76 del 30/10/2020 e n. 79 del
2.11.2020 ha disposto che le lezioni si potessero svolgere anche con l'uso di altre piattaforme;
che la stessa ha svolto, pertanto, tutte le ore di lezione assegnate collegandosi con le piattaforme informatiche che di volta in volta erano disponibili, come dimostrato dal registro informatico, contenente le annotazioni circa l'attività didattica quotidianamente svolta per ogni ora di lezione;
che è stata raggiunta da una contestazione di addebito disciplinare, formulata dal dirigente scolastico, come da nota del 21.4.2021 prot. n. 4127/3.1.a/Ris., del seguente tenore: “dall'esame delle risultanze conseguenti al monitoraggio dell'attività svolta in modalità sincrona nella piattaforma messa a disposizione per l'erogazione della didattica a distanza, nel periodo scolastico di riferimento tra il
25/11/2020 e sino alla data del rientro a scuola, è risultato che la S.S. ha effettuato
n. 61 ore di insegnamento in modalità sincrona, cioè interazione in tempo reale diretta docente – gruppo classe e non ha effettuato le ore di insegnamento per il numero di ore di cattedra settimanali a Lei assegnate, pari a 48 ore”; che a fronte della contestazione, la stessa ha fornito giustificazioni di cui alla memoria difensiva meglio descritta in ricorso;
che il dirigente scolastico, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni;
che la sanzione disciplinare è illegittima per violazione dell'art. 5 del CCNI didattica digitale integrata, dell'art 4 della legge 300/70 e dell'art. 6 del regolamento
UE 2016/679, il dirigente scolastico, infatti, non poteva utilizzare i dati raccolti attraverso la piattaforma “Io Studio” per controllare l'attività lavorativa della stessa, stante che lo strumento legale per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è il registro elettronico;
che la sanzione disciplinare è illegittima, oltre che per insussistenza del fatto materiale, stante il puntuale svolgimento della propria attività lavorativa, anche per la genericità delle accuse, poiché l'amministrazione non ha indicato in quali giorni e per quali ore la stessa non avrebbe svolto il proprio orario di insegnamento, con conseguente lesione del diritto di difesa;
che la sanzione disciplinare, dunque, ha comportato una illegittima decurtazione di
€ 186,59 dallo stipendio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Annullare, dire nulla o con qualunque altra formula privare di effetti giuridici
l'impugnata sanzione disciplinare inflitta dal Dirigente Scolastico Liceo Ginnasio Statale “G. Verga Petronio Russo” di Adrano in danno della Prof.ssa Maria
2 ; 2) Condannare il al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1 della ricorrente della somma di € 186,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30/09/2021 e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il
[...]
, in persona del pro – tempore al pagamento di spese e Controparte_1 CP_2 compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”
Con memoria difensiva del 16.11.2022 si sono costituiti tardivamente il CP_1 convenuto e il , chiedendo il rigetto del Controparte_5 ricorso.
In particolare, parte resistente, dopo aver preliminarmente precisato che il procedimento disciplinare rientra nella competenza del dirigente scolastico, ha evidenziato che dal 25.11.2020 all'8.2.2021 l'attività didattica in presenza è stata sospesa e che durante questo periodo, in ottemperanza del DPCM 3/11/2020 art. 1 comma 9. lettera s), il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche è avvenuto secondo modalità a distanza e tutti genitori ed alunni hanno utilizzato la piattaforma d'istituto “IO STUDIO” senza che nessuno mai avesse segnalato delle difficoltà e/o interruzioni, tant'è che la maggior parte dei docenti, circa 90 su 107 docenti, hanno svolto regolarmente la prestazione lavorativa e le lezioni.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, parte resistente ha preliminarmente precisato che prima di contestare l'addebito disciplinare nei confronti della ricorrente è stata avviata “l'istruttoria” con nota del 25.3.2021 prot. n. 3152/1.4.a richiedendo alla stessa di fornire i chiarimenti necessari e che con nota prot. n. 3490 dell'1.4.2021 la ricorrente vi ha dato riscontro, per cui nessuna lesione del diritto di difesa è stato posto in essere dall'amministrazione scolastica;
parte resistente ha poi precisato che dal riscontro e dalla verifica delle prestazioni rese in modalità agile e sincrona della ricorrente era emerso che la stessa aveva sì firmato regolarmente il registro elettronico, ma non aveva svolto la prestazione lavorativa, cioè le lezioni per il numero di ore di cattedra settimanali di n. 48 ore a lei assegnate in modalità sincrona.
A tal proposito ha precisato che la scuola deve monitorare, ai sensi dell'art.6 del D.M. del 19 ottobre 2020, l'attività di insegnamento svolta dei propri insegnanti e a tal fine ha scelto di adottare la piattaforma Microsoft Teams, che consentiva tra l'altro il tracciamento delle attività svolte in modalità agile e sincrona dal personale docente dipendente presso il Liceo di Adrano, per cui Parte_2 il monitoraggio effettuato dal Dirigente Scolastico non ha in alcun modo eluso le garanzie sui dati personali e sul loro trattamento.
Con riguardo all'eccezione di genericità dell'addebito mosso, parte resistente ha sottolineato che in prima istanza i dati erano stati raccolti in forma cumulativa, ma già a partire dal 13.1.2021 erano stati resi disponibili in forma puntuale, ma la ricorrente non li ha mai richiesti, così come non ha mai segnalato alcun disfunzionamento della piattaforma “IO STUDIO” o formulato richiesta di supporto all'assistenza tecnica.
Ribadita la legittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti della ricorrente, ha concluso formulando le seguenti conclusioni: “… voler rigettare integralmente le domande formulate dall'insegnante in seno Parte_1
3 al ricorso introduttivo del giudizio per le motivazioni tutte esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c -come in atti- e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
In via preliminare, si osserva come l'Amministrazione resistente sia incorsa nella decadenza con riferimento alla documentazione allegata al fascicolo di parte, attesa la tardività della relativa costituzione in giudizio, avvenuta oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza (v. art. 416 c.p.c.), la prima udienza per la comparizione delle parti, infatti, essendo fissata per il 24.11.2022, mentre l'amministrazione scolastica si è costituita in giudizio con memoria depositata il 16.11.2022.
Irrilevante e non conducente, oltre che sfornita di prova, appare invero la deduzione dell'Amministrazione, e di cui alle note del 14.4.2023 laddove è precisato che la costituzione in giudizio: “è stata inviata dal sottoscritto dirigente scolastico, con prot. n° 9224 dell'11/11/2022, all' , Controparte_6 soggetto titolare del deposito telematico, 14 GIORNI antecedenti la scadenza prevista per il deposito telematico” (cfr. pag. 1 delle note del 14.4.2023).
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, che equipara sotto il profilo delle preclusioni istruttorie, prove costituite e prove costituende, nel rito del lavoro, in base al disposto di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., secondo il quale il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti, che deve contestualmente depositare – onere gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 13 del 1977, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti ed il mancato deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la tardiva produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso o alla memoria di costituzione o anche da una provata difficoltà a procurarsi il documento
(cfr. Cass., SS.UU., n. 8202/2005; in senso conforme anche Cass. nn. 16445/2003,
16265/2003, 775/2003 e 7233/1994).
Pertanto, atteso che nel caso di specie la tardività della produzione documentale della resistente non risulta in alcun modo giustificata, deve ritenersi il maturare delle preclusioni istruttorie con riferimento ai documenti allegati al fascicolo della detta parte.
Vendendo al merito della controversia, giova richiamare i fatti di causa.
Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione della sanzione conservativa di due giorni di sospensione con la perdita del trattamento economico ordinario, comminata alla docente con provvedimento del 26.7.2021 Parte_1 prot.n. 7551, sanzione di cui si deduce l'illegittimità, con il conseguente diritto della ricorrente a ricevere in proprio favore il pagamento delle ore di retribuzione perse, pari ad € 189,59.
4 Risulta dalla documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che la ricorrente è una docente di religione assunta con contratto a tempo indeterminato con sede di servizio presso il Liceo Statale “G. Verga” (cfr. doc. n. 12 fascicolo di parte ricorrente).
È altresì provato in via documentale, oltreché incontestato tra le parti, l'avvio di procedimento disciplinare a carico della ricorrente in relazione alla circostanza
(oggetto della contestazione disciplinare) che dall'esame delle risultanze conseguenti al monitoraggio dell'attività svolta in modalità sincrona nella piattaforma messa a disposizione per l'erogazione della didattica a distanza, nel periodo scolastico di riferimento compreso tra il 25.11.2020 e sino alla data del rientro a scuola, era risultato lo svolgimento di n. 61 ore di insegnamento in modalità sincrona, cioè interazione in tempo reale diretta docente – gruppo classe e il mancato svolgimento delle ore di insegnamento per il numero di ore di cattedra settimanali pari a 48 ore (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Risulta, altresì, per come si evince dal provvedimento di conclusione del procedimento disciplinare (doc. n. 6 cit.), che la ricorrente è stata invitata a rendere le proprie giustificazioni, più precisamente con la nota prot. n. 3152 del 25.3.2021 ha precisato che: “dalla data del 25.11.2020 e sino alla data del rientro a scuola
(quindi nell'intero periodo della DAD) ha svolto, regolarmente, le lezioni in modalità sincrona per tutto il periodo di riferimento utilizzando la piattaforma
Zoom/Teamlink e rarissime volte "Microsoft Teams" in funzione.
-la piattaforma 10 Studio- Microsoft Teams adottata dalla scuola non ha sortito gli effetti sperati poiché inidonea a supportare le lezioni in modalità sincrona tra docenti e discenti di guisa che si è reso necessario optare per altre piattaforme in uso nell'ambito scolastico.
-che le ore di lezione in modalità sincrona regolarmente svolte sono quelle di cattedra settimanali assegnate;
-che per effettuare il dovuto controllo, si potrebbe accedere direttamente sul registro elettronico per verificare la firma apposta dal docente per ciascuna ora di insegnamento in modalità sincrona.
-che le dichiarazioni rese dal docente, in quanto pubblico ufficiale, fanno piena prova sino a querela di falso.
-ove ancora dovesse permanere qualche dubbio, è possibile escutere gli interlocutori che hanno regolarmente partecipato alle lezioni”.
Emerge dal provvedimento impugnato che il Dirigente scolastico, in seno al medesimo atto, ha così dedotto – in relazione alle giustificazioni rese : “Non viene esplicitato a quale lavoro la S.S. si riferisca nel porre la domanda se sia lecito controllarlo. Appare utile evidenziare che si è proceduto ad un monitoraggio dei dati presenti nel sistema utilizzato per la didattica a distanza e che tale monitoraggio è del tutto consentito (altrimenti il sistema lo avrebbe impedito) ed, anzi, il Dirigente Scolastico ha il diritto-dovere di effettuare;
b) Che la S.S. ritenga che le piattaforme ufficialmente messe a disposizione dalle
Autorità Ministeriali competenti non debbano essere realizzate nel modo in cui sono realizzate e che, invece, debbano essere realizzate secondo le aspettative della
5 S.S., questo Dirigente Scolastico non può farci nulla. Alla S.S. non resta altro che rivolgersi e rimostrare presso le dette Autorità;
c) Il monitoraggio dei dati non costituisce alcun condizionamento rispetto alla libertà di insegnamento, che questo Dirigente Scolastico ha sempre rispettato, sia in DAD che in presenza, garantendo sempre detta libertà nei termini e nei modi che la normativa vigente individua quale libertà di insegnamento;
d) Il monitoraggio effettuato da questo Dirigente Scolastico non ha in alcun modo eluso le garanzie sui dati personali e sul loro trattamento. A questo proposito CP_ occorre, piuttosto, rimarcare la grave violazione da parte della della normativa vigente in materia di privacy in quanto risulta utile fare rilevare che chi esercita la patria potestà degli alunni ha fornito il consenso per il trattamento dei dati personali dei loro figli solo ed esclusivamente per l'utilizzo delle piattaforme adottate dall'istituto che, nello specifico, sono la piattaforma IO STUDIO e la piattaforma Microsoft Teams e non per piattaforme diverse da esse ed CP_ arbitrariamente utilizzate dalla senza l'acquisizione preventiva del consenso dei genitori ovvero di chi esercita la patria potestà;
e) Che una Federazione non sottoscriva un contratto proposto dalle Autorità
Competenti non significa che quel contratto non abbia valore allorquando venga comunque approvato nelle forme e nei modi che prevede la normativa e che, conseguentemente, chiunque deve rispettare. Peraltro appare contradditorio che la
S.S., nell'ambito delle giustificazioni (riportate al successivo atte al punto i), ha fatto riferimento proprio a quel contratto riguardo alla regolarità delle firme nel registro elettronico;
f) Le difficoltà di funzionamento non vanno richieste dal Dirigente scolastico, ma segnalate da chi utilizza il sistema e verifichi anomalie. In ogni caso, si fa osservare che la gran parte dei docenti non ha avuto alcuna difficoltà, tanto che hanno regolarmente svolto le loro attività utilizzando le piattaforme istituzionali ed hanno rispettato puntualmente ogni loro dovere in merito;
g) La S.S. sostiene che la presenza per lo svolgimento delle attività in modalità sincrona è supportato dalle dichiarazioni dei “genitori”. Tale “giustificazione” risulta di assoluta gravità in quanto lascia intendere che allo svolgimento delle lezioni abbiano partecipato anche i genitori, come se questi avessero diritto ad entrare nell'aula, seppur virtuale, durante lo svolgimento delle lezioni;
h) Sullo stato psicologico del docente, questo Dirigente Scolastico è dispiaciuto, ma non può dire assolutamente nulla, se non quello di augurare un pieno ed immediato recupero delle condizioni di salute che servirà, sia al docente che per le attività scolastiche che lo stesso è chiamato ad assolvere, per evitare che quello stato di salute compromesso possa incidere negativamente sulle stesse;
i) Per questo punto, si veda il precedente punto e);
j) La rendicontazione delle attività e dei progetti retribuiti con il FIS non ha alcuna attinenza con la rendicontazione delle attività a distanza la cui logica è assolutamente diversa e che non può prescindere dal monitoraggio effettuato da questo Dirigente Scolastico;
k) Che la piattaforma Teams di Microsoft non presenti problemi non riguarda la
6 questione che si sta trattando, né la S.S. espone alcun dettaglio su quali siano i
“problemi” che, a Suo dire, presenterebbe e che, comunque, esula dalle prerogative del docente né del Dirigente Scolastico”.
Il dirigente scolastico, quindi, ha concluso il procedimento disciplinare adottando le seguenti conclusioni: “Considerato che, per quanto contro dedotto e valutato da questo Dirigente Scolastico nei punti da a) a k) di cui sopra, il Suo comportamento risulta non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione e costituisce negligenza nel servizio IRROGA Alla S.S., insegnante
[...]
nata a [...] il [...], docente a tempo Parte_1 indeterminato in servizio presso questa istituzione scolastica, la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due, ai sensi dell'art.
494 del D.Lgs. n. 297/1994, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'art. 497, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento. […]” (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente).
La predetta sanzione disciplinare è stata impugnata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27.4.2022, in seno al quale la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione dell'art. 5 del CCNI didattica digitale integrata, dell'art 4 della legge 300/70 e dell'art. 6 del regolamento UE 2016/679, oltre che per insussistenza del fatto materiale e per la genericità delle accuse con conseguente lesione del diritto di difesa.
Solo con le note depositate il 06/04/2023 parte ricorrente ha formulato il rilievo di illegittimità della sanzione disciplinare per incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di impugnazione (dirigente scolastico in luogo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari), mentre nessun riferimento al riguardo si riscontra in seno al ricorso introduttivo del giudizio, di guisa che tale censura non si profila ammissibile, siccome tardiva.
Ciò detto, viene addebitato alla docente sostanzialmente l'avere, nel periodo della didattica a distanza di che trattasi, svolto un minor numero di ore di lezione rispetto a numero di ore di cattedra settimanali alla medesima assegnate (48 ore).
Si profila fondata la censura di genericità della contestazione disciplinare, in essa non essendo contenuto alcun riferimento temporale ai fatti oggetto di incolpazione;
più precisamente non v'è alcun riferimento ai giorni nei quali si sarebbero verificate le “assenze” orarie in questione neanche esse indicate.
Di guisa che gli addebiti alla lavoratrice non appaiono individuabili, non profilandosi idoneo a tanto il riferimento all'arco temporale indicato (di circa tre mesi) ciò traducendosi nella impossibilità di individuare i fatti nella loro materialità
e di consentire un adeguato diritto di difesa.
L'art. 7 l. n. 300/1970 prevede, al comma 2, che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
La preventiva contestazione disciplinare, inoltre, deve avere carattere specifico, al fine di consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di
7 difesa già nella sede stragiudiziale di audizione o di inoltro di memorie difensive, prima della (ed al fine di prevenire la) irrogazione della sanzione disciplinare.
In relazione al carattere specifico della contestazione disciplinare, la Suprema Corte ha osservato che la previa contestazione dell'addebito disciplinare ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità (Cass. civ. sez. lav.,
31/5/2022, n.17721).
Né può ritenersi che assolvano a detto requisito i dati che parte resistente dice essere stati disponibili in forma puntuale sin dal 13/01/2021 ma che la ricorrente non aveva mai richiesti.
Tanto alla luce dell'interpretazione (in relazione al procedimento di cui all'art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001) fornita dalla Corte di Cassazione, che sul tema della specificità della contestazione disciplinare e della possibilità di integrazione della stessa per relationem ad atti esterni, ha rilevato che « Da tempo questa Corte ha chiarito che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata.
Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn.
6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014,
27842/2009).
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017).
A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato.
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della
8 contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve
l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa….
…[…]….
Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 5 nel prevedere che "il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento", assicura un'ulteriore garanzia difensiva al dipendente incolpato, il quale per poter efficacemente difendersi deve poter conoscere gli atti istruttori sui quali si fonda l'accusa disciplinare. Il diritto di accesso, peraltro, si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requisito della specificità della contestazione, perché quest'ultimo è volto ad assicurare che il contraddittorio si svolga sullo specifico addebito contestato ed allo stesso si correla l'altro fondamentale principio sul quale il procedimento disciplinare è fondato, ossia quello dell'immutabilità della contestazione.
Ne discende che l'eventuale genericità dell'incolpazione non può essere superata facendo leva sul fatto che l'accesso agli atti avrebbe consentito al dipendente di conoscere tutti i dati necessari a circostanziare l'addebito disciplinare» (così
Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n.23771).
Non può, dunque, valorizzarsi, per escludere la genericità della contestazione, la circostanza che i dati puntuali circa il mancato servizio fossero disponibili e quindi, fosse stata concessa la possibilità di esaminare la documentazione dalla quale era possibile desumerne l'indicazione analitica, ove fosse stato richiesto dalla dipendente.
Sicchè non può ritenersi integrata per tale via una contestazione capace di superare la carente formulazione.
Inoltre, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Lo stesso è tenuto a dimostrarne il fondamento ed il corretto esercizio del potere disciplinare, sia con riguardo agli elementi costitutivi dell'illecito, sia con riguardo alla proporzionalità della sanzione. Qualora il datore di lavoro non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
Nel caso di specie l'addebito è generico e privo di supporto probatorio, considerato che a dispetto degli oneri di allegazione e prova nell'esercizio del potere disciplinare, non v'è alcun riferimento ai giorni nei quali si sarebbero verificate le
“assenze” orarie in questione né alcuna prova in merito.
A fronte di ciò la ricorrente ha prodotto le risultanze del registro elettronico informatico (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente) - ciò che, a differenza di quanto si legge nelle difese dell'amministrazione, fornisce dimostrazione fino a prova contraria dell'espletamento dell'attività didattica e non della mera presenza.
Né ha alcun fondamento la pretesa del dirigente scolastico che i docenti dovessero dimostrare il proprio lavoro nella didattica a distanza fornendo costantemente i log di registrazione.
9 Occorre inoltre osservare che quand'anche, nel particolare momento storico dell'inizio della pandemia, qualche ora di lezione non fosse stata tenuta per difficoltà o incertezze legate al collegamento a distanza non ne risulterebbe certamente integrata una fattispecie di illecito disciplinare, non trattandosi di fatto ascrivibile al docente e restando a tal fine irrilevanti, in assenza di ulteriori elementi, le conflittualità sulla scelta delle piattaforme informatiche di cui si legge in atti.
Risultano, dunque, palesemente insussistenti gli illeciti disciplinari ipotizzati a carico della ricorrente.
Data la genericità della contestazione, non supportata da alcuna allegazione e prova specifica, che sarebbe stato onere della resistente fornire, in grado di dimostrare effettivamente il mancato svolgimento delle ore di insegnamento, la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento del 26.7.2021 prot. n. 7551
è illegittima e va, conseguentemente, annullata con assorbimento delle ulteriori ragioni di illegittimità della sanzione prospettate dalla ricorrente.
Dall'annullamento della sanzione deriva il diritto della docente alla restituzione dell'importo trattenuto sulla retribuzione in relazione ai due giorni di sospensione in questione per complessivi € 186,59 come da documentazione (cfr. doc. n. 12 fascicolo di parte ricorrente) non contestata dalla controparte,
Conseguentemente va ordinata all'Amministrazione resistente la restituzione in favore di parte ricorrente dell'importo trattenuto dalla retribuzione in conseguenza dell'applicazione della sanzione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge dalla trattenuta di tale importo al saldo.
Da ultimo e con riferimento alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente di voler disporre la cancellazione della locuzione «furbetti del cartellino», contenuta a pagina 15 rigo quattordicesimo della memoria di costituzione, reputa il Tribunale che la difesa di parte resistente abbia voluto riportare (ancorché poco pertinente con la fattispecie in esame) una vicenda che ha avuto una rilevanza giudiziaria per come riportata anche dai giornali nazionali, ma che non può di certo essere qualificata come espressione sconveniente o offensiva eccedente le esigenze, non evidenziando un atteggiamento ostile nei confronti della parte avversa, né essendo connotata dalla volontà di arrecare offesa.
(La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non riveli un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte, ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni - cfr
Consiglio di Stato sez. VII, 04/04/2024, n.3089).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore
10 domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara illegittima e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni due con la perdita del trattamento economico ordinario, irrogata a dal Dirigente Parte_1
Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “G. Verga – Petronio Russo” di Adrano con nota prot. n. 7551 del 26.7.2021;
- condanna l'Amministrazione scolastica convenuta alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione trattenuta in forza della sanzione disciplinare conservativa di cui al verbale prot. n. 7551 del 26.7.2021, per € 186,59, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta l'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive formulata da parte ricorrente;
- condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e C.U. ove dovuto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, in data 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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