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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., constatata, alla fissata udienza del 26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 7135/2023 r.g. l. e 7174/2023 r.g.l. promosse rispettivamente da e (Avv.ti Salvatore Marchese e Maria Rita Parte_1 Parte_2
Stassi),
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del e legale rappr.te pro Controparte_1 CP_2 tempore,
- resistente contumace -
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione della Controparte_1
''carta docente'' in favore della ricorrente nonché all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di euro 2.500,00, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione della Controparte_1 CP_2
''carta docente'' in favore della ricorrente , nonché all'assegnazione sulla medesima della Parte_2 somma di euro 2.500, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore della parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.723,50, oltre rimborso C.U., spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati il 6.06.2023 e successivamente riuniti le ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati per ognuna di esse - quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che, per i suddetti anni, non era stata loro riconosciuta la c.d. ''Carta del docente'', di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquistodi beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13/07/2015 c.d. ''Buona
Scuola'' – D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015) ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le ricorrenti medesime;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE, nonché per la violazione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, per la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta del docente, con valore di euro 500,00 annui, e condannasse il Controparte_1
a costituire, con le modalità e funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con assegnazione in favore di Parte_1 della somma di euro 2.500,00 con riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
[...]
2020/21 e 2021/22 ed in favore di della somma di euro 2.500,00 con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e, pertanto, se CP_1 ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 26/05/2025 la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
La domanda è fondata sulla scorta della pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma
121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. CP_1
107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''
Nel caso di specie, nulla è emerso che possa giustificare il diverso trattamento delle docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato, come sostenuto dall'amministrazione, unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, che, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari ''collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti''.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto delle ricorrenti a fruire della Carta docenti, sul piano delle conseguenze va chiarito che giammai il resistente potrebbe essere condannato al pagamento di una CP_1 somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Anche per le parti ricorrenti inoltre non possono che ritenersi operanti, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. L'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che ''l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione''. L'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. Del 28.11.2016 (''Beneficiari della Carta'') prevede, a sua volta, che ''2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio''. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art. 6 – che ''le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate''.
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando per tutte la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando separatamente per ciascuna causa fino alla riunione i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €. 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta (nessuna attività istruttoria e nessuna rilevante attività di trattazione), ed applicando infine sull'onorario unico per la fase decisoria una maggiorazione parametrata al numero delle ricorrenti. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, 27/05/2025.
GIUDICE
Matilde Campo
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., constatata, alla fissata udienza del 26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 7135/2023 r.g. l. e 7174/2023 r.g.l. promosse rispettivamente da e (Avv.ti Salvatore Marchese e Maria Rita Parte_1 Parte_2
Stassi),
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del e legale rappr.te pro Controparte_1 CP_2 tempore,
- resistente contumace -
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'emissione della Controparte_1
''carta docente'' in favore della ricorrente nonché all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di euro 2.500,00, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione della Controparte_1 CP_2
''carta docente'' in favore della ricorrente , nonché all'assegnazione sulla medesima della Parte_2 somma di euro 2.500, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore della parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.723,50, oltre rimborso C.U., spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati il 6.06.2023 e successivamente riuniti le ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati per ognuna di esse - quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che, per i suddetti anni, non era stata loro riconosciuta la c.d. ''Carta del docente'', di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquistodi beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13/07/2015 c.d. ''Buona
Scuola'' – D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015) ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le ricorrenti medesime;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE, nonché per la violazione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, per la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta del docente, con valore di euro 500,00 annui, e condannasse il Controparte_1
a costituire, con le modalità e funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con assegnazione in favore di Parte_1 della somma di euro 2.500,00 con riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
[...]
2020/21 e 2021/22 ed in favore di della somma di euro 2.500,00 con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e, pertanto, se CP_1 ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 26/05/2025 la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
La domanda è fondata sulla scorta della pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma
121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. CP_1
107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''
Nel caso di specie, nulla è emerso che possa giustificare il diverso trattamento delle docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato, come sostenuto dall'amministrazione, unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, che, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari ''collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti''.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto delle ricorrenti a fruire della Carta docenti, sul piano delle conseguenze va chiarito che giammai il resistente potrebbe essere condannato al pagamento di una CP_1 somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Anche per le parti ricorrenti inoltre non possono che ritenersi operanti, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. L'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che ''l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione''. L'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. Del 28.11.2016 (''Beneficiari della Carta'') prevede, a sua volta, che ''2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio''. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art. 6 – che ''le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate''.
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando per tutte la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando separatamente per ciascuna causa fino alla riunione i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €. 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta (nessuna attività istruttoria e nessuna rilevante attività di trattazione), ed applicando infine sull'onorario unico per la fase decisoria una maggiorazione parametrata al numero delle ricorrenti. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, 27/05/2025.
GIUDICE
Matilde Campo