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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2545/2023 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 in proprio e in qualità di titolare della BAMA EDILIZIA di
IO BI rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pioletti e
Giorgio Strambi entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Torino alla via Cibrario n. 6 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. C.F._2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Favata e
Marta Pignatiello entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Luigi Giuseppe Passalacqua n. 10 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di subappalto art. 1656 del codice civile;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via preliminare
- respingere le eccezioni formulate dalla convenuta CP_1 circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.4 per incertezza del requisito di cui all'art. 163 c.3 n°3 cpc, nonché circa l'improcedibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e per carenza di legittimazione attiva del sig. Pt_1 Nel merito
- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 9159/2022 emesso in data 09/12/2022 dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Federica La Marca nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 21877/2022 per i motivi di cui in atto di citazione ad opposizione a decreto ingiuntivo,
- rideterminare ed accertare che gli importi dovuti dal sig. alla per i lavori eseguiti Parte_1 CP_2 nell'unità immobiliare del sig. siano pari ad €. Per_1 9.880,00 e dato che sono stati già corrisposti €. 12.000,00, condannare la ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del sig. della somma di €. 2.120,00 o altra Parte_1 veriore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- accertare la mala esecuzione dei lavori eseguiti dalla per le ragioni di cui in atto di citazione CP_2 nonché l'abbandono del cantiere e conseguentemente condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del sig. nella misura di €. 7.545,00 o altra veriore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- respingersi ogni domanda di condanna formulata dalla convenuta ivi compresa quella ex art. 96 c.3 cpc. Il tutto con vittoria di competenze, spese e onorari di giudizio.”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, In via preliminare
2 I. dichiarare la nullità dell'atto avversario ex art. 164 comma 4° c.p.c. per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 comma 3° n°3 c.p.c. (indeterminatezza della cosa oggetto delle domande formulate). II. Per tutti i motivi in fatto e in diritto testé indicati, dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dal signor per carenza di interesse ad agire. Pt_1 III. Per tutti i motivi in fatto e in diritto testé indicati, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor in ordine al risarcimento dei danni Pt_1 richiesti in via riconvenzionale. Nel merito in via principale
1. dichiarare infondata per tutti i motivi esposti l'opposizione proposta e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 09.12.2022. Nel merito in via subordinata
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, condannare l'odierno attore in opposizione a rifondere alla quella diversa somma maggiore o Controparte_1 minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c., dal giorno della domanda giudiziale al saldo. In ogni caso condannare ex art. 96, terzo comma, c.p.c., il signor
a un'ulteriore somma a titolo di spese del Pt_1 giudizio per i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del procedimento monitorio, che di opposizione. In via istruttoria
1) accogliere tutte le istanze istruttorie così come formulate in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3, c.p.c.;
2) rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni tutte esposte nei precedenti atti difensivi e, in particolare, in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. (con ammissione della a Controparte_1 prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi da parte attrice in opposizione, con i testi indicati dalla a prova diretta e contraria); CP_1
3) dichiarare inammissibile la richiesta di esibizione in giudizio avanzata da controparte in quanto errata (ricomprende un periodo in cui il rapporto risultava già terminato), oltre che già evasa. 4) dichiarare inammissibile la richiesta di CTU avanzata da controparte, in quanto del tutto esplorativa e contraria ai principi di economicità processuale.”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 9159/2022
(R.G. n. 21877/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 10.488,34 oltre accessori in favore della parte opposta ditta individuale
[...]
. CP_1
La parte opposta ditta individuale Controparte_1
ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto
[...] segue:
1) essa ricorrente è una società che si occupa di costruzione e ristrutturazione edile in genere, tinteggiatura e posa in opera di vetri;
2) nel mese di aprile 2022, l'intimato Parte_1 si è rivolto ad essa per richiedere Controparte_1 la sua disponibilità ad eseguire – in qualità di subappaltatrice - dei lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in Torino alla via Genova n. 47 di proprietà di;
Parte_2
3) in particolare, ha riferito che il Parte_1 committente aveva conferito alla propria ditta Parte_2 individuale, la Bama Edilizia di IO BI, in
4 qualità di società appaltatrice, l'incarico di eseguire dei lavori presso il proprio immobile, e che – ottenuto il consenso del committente – aveva avuto la necessità di affidare ad essa l'esecuzione di parte delle CP_1 prestazioni e lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
4) successivamente all'incarico ricevuto, essa ricorrente è venuta a conoscenza della circostanza CP_1 che in data 20.1.2021, ha provveduto alla Parte_1 cancellazione della propria ditta dal registro delle imprese;
5) in data 19.4.2022, essa ricorrente ha quindi predisposto e trasmesso alla parte intimata una proposta di capitolato tecnico avente ad oggetto i lavori richiesti, ipotizzando un costo complessivo delle opere da eseguire pari ad € 16.500,00 i.v.a. esclusa;
6) l'intimato ha accettato così come Parte_1 formulato il capitolato predisposto da essa ricorrente;
7) le parti non hanno stabilito alcun termine per la conclusione dei lavori oggetto di causa;
8) dopo aver ricevuto l'accettazione del preventivo proposto, essa società ricorrente ha iniziato la realizzazione delle opere commissionate dal debitore, ricevendo dallo stesso la complessiva somma di € 12.000,00, ovvero il 70% dell'importo pattuito;
9) nel corso dell'appalto, l'intimato Parte_1 ha ordinato ad essa ditta subappaltatrice di svolgere dei lavori extra capitolato i quali sono stati puntualmente eseguiti;
10) durante il subappalto non vi sono mai state contestazioni relative ai lavori eseguiti da essa ditta subappaltatrice;
11) nel mese di settembre 2022, e poi con diffida del
29.9.2022, essa ricorrente ha richiesto all'odierno opponente quanto ancora dovuto per i lavori previsti in capitolato e per quelli extra capitolato, intimando il
5 versamento della complessiva somma di € 9.297,00 (i.v.a. esclusa), di cui € 4.500,00 (i.v.a. esclusa) per il saldo delle opere di cui al preventivo del 19.4.2022 ed €
4.797,00 (i.v.a.) a titolo di lavori extra preventivo;
12) tale richiesta è rimasta inevasa, così costringendo essa ricorrente ex art. 1460 del c.c. a non ultimare l'impianto elettrico e l'impianto gas per l'importo di € 700,00 che deve pertanto essere sottratto da quanto precedentemente richiesto (pari ad € 9.297,00);
13) l'intimato è pertanto debitore di Parte_1 essa ricorrente della complessiva somma di € CP_1
10.488,34, di cui € 8.597,00 per sorte capitale ed €
1.891,34 a titolo di i.v.a.;
14) il debitore intimato, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi di doglianza:
1) inadempimento contrattuale, abbandono del cantiere, ritardo nell'esecuzione dei lavori e sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate (v. pagg. da 2 a 14 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inesistenza del credito e difetto di prova del credito azionato (v. pagg. 16 e 17 dell'atto di citazione in opposizione).
L'odierna parte opponente ha inoltre chiesto in via riconvenzionale:
a) di rideterminare ed accertare che gli importi dovuti da esso opponente a Parte_1 [...] assommano ad € 9.880,00 e non già ad € CP_1
12.000,00 come già corrisposti, con conseguente condanna dell'odierna opposta alla restituzione in favore di esso opponente della somma di € 2.120,00; Parte_1
6 - di accertare la cattiva esecuzione dei lavori eseguiti da nonché l'abbandono del Controparte_1 cantiere, con condanna dell'odierna opposta al risarcimento dei danni in favore di esso opponente nella misura di €
7.545,00.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta deve essere rigettata per palese difetto di prova.
E' noto infatti in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (v. Cass., Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
A ciò si aggiunga che è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore o di realizzazione parziale delle opere, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (v., ex multis,
Cass., Sez. 2, ord. 21517/2019).
7 Nel caso in esame la parte opposta non ha provato – con sufficiente contezza e dettaglio tecnico - l'entità delle opere realizzate e di quelle ancora da realizzare.
Essa – infatti – si è limitata a depositare un preventivo (peraltro non sottoscritto dalle parti) (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta) e delle mere fotografie inviate su una chat whatsapp.
Nessuno patto scritto stipulato fra le parti è stato poi depositato in ordine alle asserite opere extra- capitolato.
E' stato inoltre versato in atti un messaggio whatsapp nel quale la parte opposta si duole dell'aver ricevuto la sola somma di € 8.000,00 a fronte di un preventivo di €
16.500,00 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta).
Non è stata prodotta in atti alcuna documentazione progettuale, alcuna documentazione amministrativa, nessuna perizia di parte, nessuno stato di avanzamento lavori, nessun documento sottoscritto dalla Direzione Lavorio o dal committente subappaltante, nessun verbale di consegna dei lavori, nessun documento tecnico idoneo ad assolvere agli oneri probatori gravanti su di essa parte opposta, ovverosia accertare e quantificare - con contezza ed adeguata certezza tecnica - la tipologia di opere eseguite e di quelle ancora da eseguire.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova articolati dalla parte opposta nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c. sono di per sé inammissibili, in quanto del tutto generici e valutativi, giacché aventi ad oggetto circostanze tecniche il cui accertamento non è demandabile a testimoni.
A prescindere da ogni altra questione, la parte opposta, a fronte della contestazione di parte opponente, non ha dunque provato il fatto costitutivo della propria domanda di pagamento somme, ovverosia di aver realizzato
8 determinate opere in relazione alle quali ha rivendicato il pagamento del corrispettivo.
5. In ordine alle domande riconvenzionali avanzate dell'opponente.
La parte opponente ha formulato le seguenti domande riconvenzionali:
“- rideterminare ed accertare che gli importi dovuti dal sig. alla ditta per i lavori Parte_1 CP_1 eseguiti nell'unità immobiliare del sig. siano pari ad Per_1
€. 9.880,00 e dato che sono stati già corrisposti €. 12.000,00, condannare la ditta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del sig. della somma di €. 2.120,00 o altra Parte_1 veriore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- accertare la mala esecuzione dei lavori eseguiti dalla per le ragioni di cui in atto di CP_2 citazione nonché l'abbandono del cantiere e conseguentemente condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del sig. nella misura di €. 7.545,00 Parte_1
o altra veriore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Le domande in parole sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
Sul punto è sufficiente osservare come la tipologia delle lavorazioni eseguite e da eseguire, ovvero da rieseguire (a cagione di asseriti vizi e difetti), nonché i relativi costi, risulterebbero – secondo la Difesa opponente – dalla relazione analitica redatta dal medesimo opponente (v. il doc. n. 13 del fascicolo di parte Pt_1 opponente).
Detta relazione, tuttavia, non ha alcun valore probatorio, sia perché il doc. n. 13 prodotto in atti è illeggibile, sia perché comunque essa è di provenienza meramente unilaterale in quanto redatta dallo stesso opponente.
Anche le comunicazioni del Direttore dei Lavori, sebbene dimostrative dell'incompletezza delle lavorazioni
(circostanza pacifica atteso che vi è stata interruzione
9 dei lavori) non contiene alcuna quantificazione del valore o del costo delle lavorazioni ancora da eseguire e di quelle eseguite nonché degli asseriti costi necessari per il loro rifacimento a regola d'arte (v., fra gli altri, i docc. nn. 11 e 12 del fascicolo di parte opponente).
Del tutto sforniti di prova sono poi gli asseriti danni per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
E' noto che la determinazione equitativa del danno ex art. 1226 del cod. civ. presuppone comunque la prova della sussistenza del danno: in assenza della prova sull'an non è neanche possibile procedere alla determinazione del quantum.
A ciò si aggiunga che la richiesta c.t.u. avanzata da parte opponente in corso di causa è di per sé inammissibile, in quanto del tutto esplorativa.
Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio a disposizione delle parti e che essa non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo invece la mera finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esentare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass.
3343/2001 Cass. 7319/1999 e Cass. 10871/1999).
Inoltre, la c.t.u. - nel caso in esame - è anche inutile al fine del decidere, in quanto lo stato dei luoghi
è medio tempore mutato irreversibilmente.
A ciò consegue il rigetto delle domande riconvenzionali qui delibate.
10
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate, nonché in ragione del fatto che esse hanno ad oggetto circostanze tecniche e valutative non demandabili a testimoni, e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c. in ragione dell'esito complessivo del giudizio connotato da soccombenza reciproca.
La parte opposta è invero soccombente in ordine alle domande di pagamento somme da essa avanzate e svolte in via principale;
mentre la parte opponente è a sua volta soccombente in ordine alle domande riconvenzionali qui proposte e delibate.
11
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
9159/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta ditta individuale Controparte_1
nei confronti dell'opponente mediante
[...] Parte_1 la presentazione del ricorso monitorio.
3) Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente nei confronti della parte Parte_1 opposta ditta individuale Controparte_1
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
12