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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2349/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guacci, RICORRENTE
e
CP_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Iero;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.05.2018 Parte_1 chiamava in giudizio l'CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità anticipata a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/04/2017 in ragione dei benefici previsti dalla legge per i lavoratori notturni sostenendo di aver espletato attività lavorativa di guardia giurata ed in particolare di aver espletato lavoro notturno dal 1978 sino al 2013 rivendicando i benefici di legge.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando gli assunti e le conclusioni formulate da parte ricorrente e chiedendo la improponibilità ed improcedibilità della domanda in ragione del fatto che la parte ricorrente avesse omesso di produrre la documentazione minima necessaria indicata dalla legge ai fini della valutazione e dell'ottenimento della pensione anticipata in relazione all'effettivo espletamento di lavoro notturno da parte del signor
Pt_1 . L'CP_1 ha sostenuto inoltre la carenza di produzione documentale da parte ricorrente in relazione alla riprova dell'effettivo espletamento dei lavori notturni come guardia giurata da parte ricorrente e che la documentazione prodotta, contestata, non risulta sufficiente alla dimostrazione dell'effettivo espletamento di tale lavoro ma addirittura fornisce prova documentale contraria e, pertanto, chiedeva la improponibilità improcedibilità della domanda in via preliminare e nel merito il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, il Giudice, su espressa delega della dott.ssa
Forastiere alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Le domande di parte ricorrente non risultano ammissibili e fondate e, pertanto, non meritano di essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
In un giudizio quale quello in esame l'onere probatorio spetta al titolare del diritto controverso in quanto è il lavoratore che deve provare l'esistenza del diritto alla pensione anticipata, mentre, nel caso, all' CP_1, come parte resistente, spetta il compito di provare soltanto i fatti estintivi o modificativi della domanda quali irregolarità contributive o carenze documentali. Sul punto si è espressa anche in tempi recentissimi la Cassazione che ha confermato che in controversie di natura previdenziale l'attore, e cioè il lavoratore, deve provare i fatti costitutivi, mentre l'ente previdenziali replica sulle eccezioni (Cassazione n.23919/2025) e, nella fattispecie in oggetto, la parte ricorrente non ha raggiunto la prova dell'esistenza del diritto alla pensione anticipata.
La parte ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal 1978 al 2014 come guardia particolare giurata avendo svolto in modo particolare lavoro di vigilanza notturna. In particolare, ha sostenuto di aver lavorato dal 01.08.1978 al 31.05.1984 presso il consorzio di vigilanza notturno di San Vito dei Normanni. Poi dal 01.09 82 al 31.05.84 alle dipendenze dell'istituto di vigilanza la pantera di Ostuni: Poi dal 01.06.84 al
30.04.97 ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa dell'ente di riforma Apani di San Vito dei Normanni. Poi dal 01.02.99 al 30.11.2010 ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni e infine ha dichiarato di aver lavorato dal 30.11.2010 al 31.12.2013 alle dipendenze di istituto
Securcity La Vigilanza con sede in Brindisi. per provare gli aver svolto prevalentemente lavoro notturno la parte ricorrente ha prodotto le copie delle buste paga relative alla periodo 1999-2010 presso l'istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni e un prospetto, scritto di pugno dello stesso ricorrente, con l'indicazione di turni notturni.
Tale documentazione risulta essere stata contestata dall' CP_1 e comunque comprova la il mancato raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento del lavoro notturno, almeno nell'arco temporale del periodo 1999-2010, dal momento che nelle buste paga prodotte risulta carente la prova della indicazione dello svolgimento del lavoro notturno da parte del signor Pt_1 , né lo stesso ha prodotto certificazione da parte di alcuno dei rispettivi datori di lavoro che abbia comprovato l'effettivo svolgimento dei turni lavorativi notturni effettuati dello stesso ricorrente.
Dal punto di vista normativo, presupposto ai fini dell'ottenimento del trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell'articolo uno del decreto legislativo numero 67 del
2011 e riguarda i lavoratori che prestano la loro attività di notte per almeno sei ore comprendenti di intervallo fra la 00,00 e le 5,00 del mattino e inoltre sempre l'articolo
1 al comma 2 prevede che il beneficio ho della pensione anticipata possa essere rilasciata nel momento in cui i predetti lavoratori "abbiano svolto lavoro notturno per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa ovvero la metà della vita lavorativa complessiva". In effetti l'articolo 1, comma d2, lettera c) del decreto ministeriale del 20 settembre 2011 stabilisce che:" la domanda di pensionamento anticipato deve contenere la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto". E nella tabella A il decreto ministeriale richiede che i lavoratori notturni debbano presentare:" tutti i seguenti documenti: prospetto paga con indicazione delle maggiorazioni per lavori notturno e contratto di lavoro individuale indicante anche in contratto collettivo nazionale (...)". Orbene, risulta agli atti che il signor Pt_1 in sede amministrativa non abbia presentato né i prospetti paga né i contratti di lavoro individuale relativi ai rapporti che si sarebbero succeduti dal 1978 sino al 2013 tanto da determinare il rigetto della domanda amministrativa per improcedibilità della stessa e tanto da portare la parte resistente a formulare un'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata nel presente giudizio in forza della normativa richiamata. Si deve precisare, peraltro, che la parte ricorrente ha omesso di produrre tale documentazione anche in sede giudiziaria con evidente compromissione del raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento della funzione di vigilanza notturna.
L'elemento risolutivo, però, della presente fattispecie deriva dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n.67/2011 che, come abbiamo già precisato, prevede l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori che abbiano svolto lavoro notturno per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e parte ricorrente non ha raggiunto la prova dell'effettivo svolgimento di tale arco temporale ai fini dell'ottenimento dell'accesso alla pensione anticipata, con conseguente rigetto delle domande formulate. In effetti, in ragione della documentazione documentale prodotta, si deve evidenziare che già la parte ricorrente nel ricorso introduttivo riconosce ex se che le buste paga prodotte e relative al rapporto lavorativo dal Febbraio 1999 al novembre 2010 presso l'istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni non attestano il lavoro notturno effettuato dal signor Pt_1 Inoltre, dalla lettura degli atti prodotti da parte resistente '
emerge che per i primi tre periodi di lavoro rivendicati dalla parte ricorrente dal 1978 al
1997 il signor Pt_1 non abbia fornito alcuna prova documentale a sostegno delle domande formulate, mentre in relazione al periodo 1985-1997 la parte ricorrente risulta iscritto negli archivi CP_1 come salariato agricolo e non già come vigilante e guardia giurata determinando la incompatibilità della funzione comunicata all CP_1 con lo svolgimento di un lavoro di vigilanza notturno. Inoltre, in relazione all'ultimo periodo lavorativo rivendicato e decorrente dal 30.11.2010 sino al 31.12.2013 alle dipendenze dell'istituto Securcity La Vigilante, risulta agli atti, da prova documentale non contestata da parte dello stesso Pt_1 che il ricorrente sia stato collocato in Cassa Integrazione '
Guadagni dal 01.08.2012 al 23.12.2012 e dal 01.02.13 al 31.12.2013, con esclusione di tale periodo dai conteggi relativi alla rivendicazione lavorativa.
Né pregevoli, ai fini di una decisione favorevole al ricorrente, risultano le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni di parte ricorrente Tes_1 e Tes_2 in sede di escussione testimoniale del 12.06.2025.
Testimone_3 non risultano attendibili, eIn effetti, le dichiarazioni rese dal teste pertanto non possono costituire prova a favore delle posizioni sostenute da parte ricorrente, in quanto in maniera generica lo stesso teste ha dichiarato di aver visto il signor Pt 1 svolgere il lavoro di vigilanza notturna dal 1984 sino al 1994 presso i terreni di proprietà della sua famiglia, ma tale dichiarazione non risulta tale da ritenere provata la continuità e persistenza del vincolo lavorativo nel periodo 1984-1994. Mentre in riferimento alla precisazione operata dal teste Tes_1 in relazione al secondo periodo, quello dal 1994 sino al 1997, lo stesso ha dichiarato "io ho sostituito un collega il signor Pt_1 nel ruolo di vigilante ed ho lavorato con il signor Pt_1 sempre in orari notturni". Ora tale dichiarazione non può essere ritenuta attendibile in quanto smentita dalla prova documentale fornita da parte resistente, e non contestata da parte del signor
Pt 1 ,che dimostra che in questo arco temporale dal 1994 al 1997 il ricorrente sia stato salariato agricolo e quindi non abbia svolto lavoro vigilanza notturna. Per tali motivi la dichiarazione testimoniale resa dal teste Tes_1 non può ritenersi attendibile ai fini della conferma delle posizioni di parte ricorrente. Mentre in ordine alle dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente escusso, il sig. Testimone_4 in sede di escussione testimoniale del 12.06.2025, per quanto lo stesso abbia dichiarato di aver lavorato con il signor Pt_1 dal 01.02.99 sino al 30.11.2010 presso l'istituto La
Torre ad Ostuni, non possono risultare risolutive ai fini della decisione in ragione della loro genericità. In effetti il teste da Tes_2 ha dichiarato "confermo che i turni lavorativi erano quelli riportati nel capitolo e preciso di aver lavorato anche con il signor Pt_1 in orari notturni. Per un certo periodo ho lavorato insieme con lui nella stessa autovettura in seguito siamo stati divisi lavorando in modo autonomo con la propria autovettura. A volte è successo che io lavoravo in centrale il signor Pt_1 era di pattuglia ed a volte è successo il contrario." Tale dichiarazione risulta generica in quanto il teste non ha dichiarato di aver visto in maniera continuativa dal 01.02.99 sino al
30.11.2010 il signor Pt_1 lavorare ed effettuare turni notturni con almeno due turni a settimana. Si è limitato a riferire, in maniera generica, di aver lavorato anche in orari notturni e che a volte è successo che abbiano anche lavorato nella stessa autovettura non potendo fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa di guardia notturna da parte del signor Pt_1 con continuità dall'inizio sino alla fine del rapporto lavorativo. La genericità della dichiarazione testimoniale resa dal teste Tes_2 unico '
teste che abbia reso dichiarazioni parzialmente favorevoli alla parte ricorrente e, quindi, unico dato probatorio parzialmente favorevole, impedisce il raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento del lavoro di guardia giurata con turni notturni da parte del signor Pt_1 ai fini del riconoscimento del beneficio invocato della pensione anticipata.
Alla luce di tanto, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per poter accogliere il ricorso presentata da Per le ragioni che precedono il ricorso merita di Parte_1
essere rigettato.
Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie in oggetto, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.05.18 da Parte_1 nei confronti di CP_1, così provvede: rigetta il ricorso presentato da Parte_1 perché infondato;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2349/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guacci, RICORRENTE
e
CP_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Iero;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.05.2018 Parte_1 chiamava in giudizio l'CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità anticipata a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/04/2017 in ragione dei benefici previsti dalla legge per i lavoratori notturni sostenendo di aver espletato attività lavorativa di guardia giurata ed in particolare di aver espletato lavoro notturno dal 1978 sino al 2013 rivendicando i benefici di legge.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando gli assunti e le conclusioni formulate da parte ricorrente e chiedendo la improponibilità ed improcedibilità della domanda in ragione del fatto che la parte ricorrente avesse omesso di produrre la documentazione minima necessaria indicata dalla legge ai fini della valutazione e dell'ottenimento della pensione anticipata in relazione all'effettivo espletamento di lavoro notturno da parte del signor
Pt_1 . L'CP_1 ha sostenuto inoltre la carenza di produzione documentale da parte ricorrente in relazione alla riprova dell'effettivo espletamento dei lavori notturni come guardia giurata da parte ricorrente e che la documentazione prodotta, contestata, non risulta sufficiente alla dimostrazione dell'effettivo espletamento di tale lavoro ma addirittura fornisce prova documentale contraria e, pertanto, chiedeva la improponibilità improcedibilità della domanda in via preliminare e nel merito il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, il Giudice, su espressa delega della dott.ssa
Forastiere alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Le domande di parte ricorrente non risultano ammissibili e fondate e, pertanto, non meritano di essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
In un giudizio quale quello in esame l'onere probatorio spetta al titolare del diritto controverso in quanto è il lavoratore che deve provare l'esistenza del diritto alla pensione anticipata, mentre, nel caso, all' CP_1, come parte resistente, spetta il compito di provare soltanto i fatti estintivi o modificativi della domanda quali irregolarità contributive o carenze documentali. Sul punto si è espressa anche in tempi recentissimi la Cassazione che ha confermato che in controversie di natura previdenziale l'attore, e cioè il lavoratore, deve provare i fatti costitutivi, mentre l'ente previdenziali replica sulle eccezioni (Cassazione n.23919/2025) e, nella fattispecie in oggetto, la parte ricorrente non ha raggiunto la prova dell'esistenza del diritto alla pensione anticipata.
La parte ricorrente ha sostenuto di aver lavorato dal 1978 al 2014 come guardia particolare giurata avendo svolto in modo particolare lavoro di vigilanza notturna. In particolare, ha sostenuto di aver lavorato dal 01.08.1978 al 31.05.1984 presso il consorzio di vigilanza notturno di San Vito dei Normanni. Poi dal 01.09 82 al 31.05.84 alle dipendenze dell'istituto di vigilanza la pantera di Ostuni: Poi dal 01.06.84 al
30.04.97 ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa dell'ente di riforma Apani di San Vito dei Normanni. Poi dal 01.02.99 al 30.11.2010 ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni e infine ha dichiarato di aver lavorato dal 30.11.2010 al 31.12.2013 alle dipendenze di istituto
Securcity La Vigilanza con sede in Brindisi. per provare gli aver svolto prevalentemente lavoro notturno la parte ricorrente ha prodotto le copie delle buste paga relative alla periodo 1999-2010 presso l'istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni e un prospetto, scritto di pugno dello stesso ricorrente, con l'indicazione di turni notturni.
Tale documentazione risulta essere stata contestata dall' CP_1 e comunque comprova la il mancato raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento del lavoro notturno, almeno nell'arco temporale del periodo 1999-2010, dal momento che nelle buste paga prodotte risulta carente la prova della indicazione dello svolgimento del lavoro notturno da parte del signor Pt_1 , né lo stesso ha prodotto certificazione da parte di alcuno dei rispettivi datori di lavoro che abbia comprovato l'effettivo svolgimento dei turni lavorativi notturni effettuati dello stesso ricorrente.
Dal punto di vista normativo, presupposto ai fini dell'ottenimento del trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell'articolo uno del decreto legislativo numero 67 del
2011 e riguarda i lavoratori che prestano la loro attività di notte per almeno sei ore comprendenti di intervallo fra la 00,00 e le 5,00 del mattino e inoltre sempre l'articolo
1 al comma 2 prevede che il beneficio ho della pensione anticipata possa essere rilasciata nel momento in cui i predetti lavoratori "abbiano svolto lavoro notturno per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa ovvero la metà della vita lavorativa complessiva". In effetti l'articolo 1, comma d2, lettera c) del decreto ministeriale del 20 settembre 2011 stabilisce che:" la domanda di pensionamento anticipato deve contenere la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto". E nella tabella A il decreto ministeriale richiede che i lavoratori notturni debbano presentare:" tutti i seguenti documenti: prospetto paga con indicazione delle maggiorazioni per lavori notturno e contratto di lavoro individuale indicante anche in contratto collettivo nazionale (...)". Orbene, risulta agli atti che il signor Pt_1 in sede amministrativa non abbia presentato né i prospetti paga né i contratti di lavoro individuale relativi ai rapporti che si sarebbero succeduti dal 1978 sino al 2013 tanto da determinare il rigetto della domanda amministrativa per improcedibilità della stessa e tanto da portare la parte resistente a formulare un'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata nel presente giudizio in forza della normativa richiamata. Si deve precisare, peraltro, che la parte ricorrente ha omesso di produrre tale documentazione anche in sede giudiziaria con evidente compromissione del raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento della funzione di vigilanza notturna.
L'elemento risolutivo, però, della presente fattispecie deriva dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n.67/2011 che, come abbiamo già precisato, prevede l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori che abbiano svolto lavoro notturno per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e parte ricorrente non ha raggiunto la prova dell'effettivo svolgimento di tale arco temporale ai fini dell'ottenimento dell'accesso alla pensione anticipata, con conseguente rigetto delle domande formulate. In effetti, in ragione della documentazione documentale prodotta, si deve evidenziare che già la parte ricorrente nel ricorso introduttivo riconosce ex se che le buste paga prodotte e relative al rapporto lavorativo dal Febbraio 1999 al novembre 2010 presso l'istituto di vigilanza Securitas La Torre di Ostuni non attestano il lavoro notturno effettuato dal signor Pt_1 Inoltre, dalla lettura degli atti prodotti da parte resistente '
emerge che per i primi tre periodi di lavoro rivendicati dalla parte ricorrente dal 1978 al
1997 il signor Pt_1 non abbia fornito alcuna prova documentale a sostegno delle domande formulate, mentre in relazione al periodo 1985-1997 la parte ricorrente risulta iscritto negli archivi CP_1 come salariato agricolo e non già come vigilante e guardia giurata determinando la incompatibilità della funzione comunicata all CP_1 con lo svolgimento di un lavoro di vigilanza notturno. Inoltre, in relazione all'ultimo periodo lavorativo rivendicato e decorrente dal 30.11.2010 sino al 31.12.2013 alle dipendenze dell'istituto Securcity La Vigilante, risulta agli atti, da prova documentale non contestata da parte dello stesso Pt_1 che il ricorrente sia stato collocato in Cassa Integrazione '
Guadagni dal 01.08.2012 al 23.12.2012 e dal 01.02.13 al 31.12.2013, con esclusione di tale periodo dai conteggi relativi alla rivendicazione lavorativa.
Né pregevoli, ai fini di una decisione favorevole al ricorrente, risultano le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni di parte ricorrente Tes_1 e Tes_2 in sede di escussione testimoniale del 12.06.2025.
Testimone_3 non risultano attendibili, eIn effetti, le dichiarazioni rese dal teste pertanto non possono costituire prova a favore delle posizioni sostenute da parte ricorrente, in quanto in maniera generica lo stesso teste ha dichiarato di aver visto il signor Pt 1 svolgere il lavoro di vigilanza notturna dal 1984 sino al 1994 presso i terreni di proprietà della sua famiglia, ma tale dichiarazione non risulta tale da ritenere provata la continuità e persistenza del vincolo lavorativo nel periodo 1984-1994. Mentre in riferimento alla precisazione operata dal teste Tes_1 in relazione al secondo periodo, quello dal 1994 sino al 1997, lo stesso ha dichiarato "io ho sostituito un collega il signor Pt_1 nel ruolo di vigilante ed ho lavorato con il signor Pt_1 sempre in orari notturni". Ora tale dichiarazione non può essere ritenuta attendibile in quanto smentita dalla prova documentale fornita da parte resistente, e non contestata da parte del signor
Pt 1 ,che dimostra che in questo arco temporale dal 1994 al 1997 il ricorrente sia stato salariato agricolo e quindi non abbia svolto lavoro vigilanza notturna. Per tali motivi la dichiarazione testimoniale resa dal teste Tes_1 non può ritenersi attendibile ai fini della conferma delle posizioni di parte ricorrente. Mentre in ordine alle dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente escusso, il sig. Testimone_4 in sede di escussione testimoniale del 12.06.2025, per quanto lo stesso abbia dichiarato di aver lavorato con il signor Pt_1 dal 01.02.99 sino al 30.11.2010 presso l'istituto La
Torre ad Ostuni, non possono risultare risolutive ai fini della decisione in ragione della loro genericità. In effetti il teste da Tes_2 ha dichiarato "confermo che i turni lavorativi erano quelli riportati nel capitolo e preciso di aver lavorato anche con il signor Pt_1 in orari notturni. Per un certo periodo ho lavorato insieme con lui nella stessa autovettura in seguito siamo stati divisi lavorando in modo autonomo con la propria autovettura. A volte è successo che io lavoravo in centrale il signor Pt_1 era di pattuglia ed a volte è successo il contrario." Tale dichiarazione risulta generica in quanto il teste non ha dichiarato di aver visto in maniera continuativa dal 01.02.99 sino al
30.11.2010 il signor Pt_1 lavorare ed effettuare turni notturni con almeno due turni a settimana. Si è limitato a riferire, in maniera generica, di aver lavorato anche in orari notturni e che a volte è successo che abbiano anche lavorato nella stessa autovettura non potendo fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa di guardia notturna da parte del signor Pt_1 con continuità dall'inizio sino alla fine del rapporto lavorativo. La genericità della dichiarazione testimoniale resa dal teste Tes_2 unico '
teste che abbia reso dichiarazioni parzialmente favorevoli alla parte ricorrente e, quindi, unico dato probatorio parzialmente favorevole, impedisce il raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento del lavoro di guardia giurata con turni notturni da parte del signor Pt_1 ai fini del riconoscimento del beneficio invocato della pensione anticipata.
Alla luce di tanto, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per poter accogliere il ricorso presentata da Per le ragioni che precedono il ricorso merita di Parte_1
essere rigettato.
Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie in oggetto, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.05.18 da Parte_1 nei confronti di CP_1, così provvede: rigetta il ricorso presentato da Parte_1 perché infondato;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA