Sentenza 29 luglio 2019
Decreto decisorio 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/07/2019, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2019
N. 01437/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2018, proposto da
“Al OP” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in ER, largo Dogana Regia, 15;
contro
Comune di AM, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in ER, corso Garibaldi 103;
nei confronti
CI EL IO, AF Cella, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di AM n. 17 del 31.3.2018, recante l’approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM, nonché della delibera del Consiglio comunale di AM n. 16 del 31.3.2018, della delibera del Consiglio comunale di AM n. 40 del 29.12.2017 e della delibera del Commissario straordinario del Comune di AM n. 9 del 7.6.2017, recanti l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, la “Al OP” s.r.l. (in appresso, OP) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Consiglio comunale di AM n. 17 del 31 marzo 2018 (recante l’approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM); - la delibera del Consiglio comunale di AM n. 16 del 31 marzo 2018 (recante la riapprovazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari); - la delibera del Consiglio comunale di AM n. 40 del 29 dicembre 2017 (recante la riapprovazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari); - la delibera del Commissario straordinario del Comune di AM n. 9 del 7 giugno 2017 (recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari).
2. A sostegno dell’esperito gravame, il ricorrente, concessionario di un’area demaniale (comprendente la c.d. grotta “Caprara”, detta “di Marco”, pari a mq 5.300, e la fascia sottostrada a margine della ex SS 562, pari a mq 3.776), censita in catasto al foglio 8, particelle 90, 91, 135, 136/a e 136/b, adibita a discoteca ed a parcheggio pertinenziale a quest’ultima, deduceva, in sintesi, che: a) il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con delibera consiliare n. 16 del 31 marzo 2018 (avrebbe operato una illegittima sclassifica dei beni inalienabili di uso civico, costituenti ‘demanio speciale’ – quali, appunto, quelli attribuiti in concessione alla OP –, in beni del patrimonio immobiliare disponibile dell’ente locale; b) per di più, avrebbe operato una indebita discriminazione tra i cespiti attribuiti in concessione alla OP (considerati a guisa di beni patrimoniali disponibili) e gli altri beni di uso civico, senza, peraltro, tener conto della loro peculiare destinazione funzionale (turistico-ricreativa, in variazione di quella originaria, silvo-pastorale: cfr. autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 ed alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2911 del 9 aprile 1981); c) i vizi dianzi denunciati si sarebbero riflessi sul collegato regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM (cfr. artt. 1 e 2), approvato con delibera consiliare n. 17 del 31 marzo 2018, finendo anche per oscurare la disciplina dettata dal regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015, e dal regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo, approvato con delibera consiliare n. 19 del 1° giugno 2006; d) ancora, il citato regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM sarebbe illegittimo, laddove: da) non prevedrebbe, accanto alla forma concessoria, il contratto di enfiteusi, quale modalità di attribuzione dei beni in uso civico (art. 4, comma 1); db) non annovererebbe specificamente gli attuali occupanti tra i soggetti candidabili all’attribuzione dei beni in uso civico (art. 7, comma 1); dc) fisserebbe un limite di durata alle concessioni, incompatibile col regime di attribuzione dei beni in uso civico (art. 16, comma 1); dd) vieterebbe il rinnovo tacito dei rapporti concessori, a discapito della illimitatezza temporale delle concessioni di beni in uso civico e del principio di ‘continuità dei demani’ (art. 17, commi 1 e 2); de) non prevedrebbe le fattispecie di salvaguardia della continuità dell’occupazione dei beni gravati da usi civici (art. 40, comma 2); df) introdurrebbe una ipotesi di decadenza per inadempimento, inficiata da genericità e indeterminatezza; dg) assoggetterebbe la stipula dell’atto di concessione ad un imprecisato “regolamento dei contratti vigente” (art. 41); dh) non escluderebbe dal proprio ambito applicativo i beni gravati da usi civici (art. 42); di) conterrebbe una incerta ed ambigua clausola di abrogazione della disciplina previgente (tra cui, segnatamente, il regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015, ed il regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo, approvato con delibera consiliare n. 19 del 1° giugno 2006); e) in difetto di attribuzione, l’organo assembleare di governo dell’ente locale avrebbe disciplinato la materia degli usi civici, devoluta alla competenza regionale; f) le determinazioni assunte dal Consiglio comunale di AM sarebbero state adottate senza la preventiva comunicazione di avvio dei procedimenti con esse definiti in favore dell’interessata OP.
3. Costituitosi l’intimato Comune di AM, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
4. All’udienza pubblica del 3 aprile 2019, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale resistente in base all’assunto di inoppugnabilità degli atti gravati dal Camping Pineta, siccome aventi natura regolamentare.
2. In primis, non sono predicabili la denunciata assimilazione tipologica dei beni inalienabili di uso civico ai beni del patrimonio immobiliare disponibile dell’ente locale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.a), né, quindi, il denunciato sconfinamento dell’amministrazione comunale nella sfera di attribuzioni propria dell’autorità regionale in materia di usi civici (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.e).
2.1. In argomento, giova previamente richiamare la normativa che radica e individua la competenza regionale in materia di usi civici.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del d.p.r. n. 616/1977: «Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze».
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, della l. r. Campania n. 11/1981: «La Giunta regionale su proposta dell' Assessore all'Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d' uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all' autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni. La Giunta Regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite».
Ora, è evidente che siffatta competenza è ancorata, dal legislatore statale e regionale, all’assetto ed all’esercizio degli usi civici, ossia dei diritti di godimento e di uso (in prevalenza, silvo-pastorale) spettanti alla collettività locale rispetto a terreni in proprietà privata o pubblica. Nel senso, cioè, che si riferisce alla verifica di persistenza o meno dei diritti di uso civico – tanto ai fini della loro eventuale liquidazione, quanto ai fini della loro eventuale reintegra –, nonché delle condizioni di alienazione, concessione in enfiteusi, trasformazione funzionale, ecc.; e che la stessa non può debordare nel campo della tutela dei beni ‘in sé’, ossia riguardati a prescindere dai diritti di uso pubblico su di essi gravanti, e della loro gestione nei profili avulsi da questi ultimi.
2.2. Ciò posto, giova, altresì, rammentare che: - l'art. 12, comma 2, della l. n. 1766/1927 (recante il riordino degli usi civici), nel vietare ai Comuni ed alle associazioni agrarie di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lett. a del precedente art. 11, e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'Economia Nazionale (poi Ministero dell'Agricoltura, oggi Regione); - l'art. 41 del r.d. n. 332/1928 (recante il regolamento di esecuzione della l. n. 1766/1927) statuisce che: «Potranno i Comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'Economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'Economia Nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime».
A ben vedere, la sussistenza di usi civici non priva – come accennato – gli enti titolari dei beni demaniali da essi gravati dei poteri gestori sugli stessi, ma subordina l’esercizio di questi ultimi, in ipotesi di modifica dell’ordinaria destinazione silvo-pastorale, ad apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente (dapprima, Ministero dell’Agricoltura, poi, Regione), in vista della modifica del relativo assetto funzionale.
Una volta emessa tale autorizzazione, e fintantoché non sia stata modificata la destinazione assentita in deroga a quella silvo-pastorale, l’attività amministrativa posta in essere dal Comune di AM è da intendersi incanalata nell’alveo dei poteri gestori dell’ente locale titolare dei beni demaniali (spettantigli per tutti i profili non interferenti con l’assetto dei diritti di uso pubblico, peraltro sterilizzati dalla menzionata autorizzazione ‘in deroga’), allorquando è stata dettata la programmazione dei primi in funzione della valorizzazione dei secondi, il cui peculiare statuto giuridico non è rimasto, quindi, alterato.
In realtà, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con delibera consiliare n. 16 del 31 marzo 2018, si è limitato ad operare una mera ricognizione dei beni demaniali ricadenti nel territorio comunale gravati da usi civici, ai fini della loro efficiente gestione.
Di ciò è, d’altronde, testuale conferma il tenore dell’art. 3 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in base al quale: - i terreni ancora civici sono inalienabili e non usucapibili; - i beni assoggettati ad uso civico possono perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici disciplinati dalla legge di riferimento.
3. Neppure è fondatamente predicabile la lamentata discriminazione tra i cespiti attribuiti in concessione alla OP (considerati a guisa di beni patrimoniali disponibili) e gli altri beni di uso civico (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.b).
Ed invero, l’art. 3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari riveste portata generale e riguarda tutti i beni soggetti ad usi civici, il successivo art. 4 contiene un mero elenco dei beni destinati a fido pascolo, mentre il successivo art. 6 riguarda i beni a destinazione turistico-ricettiva.
È evidente, pertanto, che non sussiste alcuna disparità di trattamento, perché il Piano ha dettato una disciplina generale per tutti i beni soggetti ad usi civici (art. 3), mentre ha classificato i beni (artt. 4 e 6) in base alla effettiva destinazione delle aree per il loro utilizzo ottimale.
4. Non è, poi, ravvisabile alcuna confliggenza ermeneutico-applicativa tra il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM, approvato con delibera consiliare n. 17 del 31 marzo 2018, e il previgente regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.c).
I beni del demanio civico continuano, infatti, ad essere disciplinati da quest’ultimo, a guisa di lex specialis, mentre il primo si applica nei soli limiti di compatibilità, a guisa di lex generalis.
5. Venendo, ora, ad esaminare le contestazioni analitiche rivolte dal ricorrente al regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.d), si formulano le seguenti osservazioni reiettive.
5.1. Punto sub n. 2.da, in narrativa. L’istituto dell’enfiteusi (di cui si lamenta la mancata previsione quale fonte legittimante l’occupazione di beni in uso civico) è da reputarsi causalmente incompatibile col rapporto concessorio per sua natura temporaneo vantato dalla OP (siccome assentito per attività turistico-ricreativa, in deroga all’ordinaria destinazione silvo-pastorale): di qui la carenza di interesse a far valere la mancata previsione della menzionata enfiteusi.
5.2. Punto sub n. 2.db, in narrativa. La controversa disciplina regolamentare non ha precluso agli attuali occupanti la possibilità di richiedere la concessione dei beni in uso civico.
5.3. Punti sub n. 2.dc-e, in narrativa. I principi euro-unitari e nazionali di evidenza pubblica invalsi in materia di concessione dei beni demaniali assecondano le introdotte disposizioni regolamentari intese a delimitare temporalmente la disponibilità dei beni de quibus.
In argomento, valga ricordare che, in seguito all’avvio della procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Commissione nei confronti dell’Italia, l’istituto del ‘diritto di insistenza’ ex art. 37, comma 2, cod. nav., ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, sostanzialmente invocato dalla ricorrente, è stato soppresso dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, conv. in l. n. 25/2010.
In effetti, già prima di tale soppressione normativa, la giurisprudenza amministrativa aveva aderito ad una interpretazione dell'art. 37 cod. nav., che privilegia l'esperimento della gara e comprime il diritto di insistenza in sede di concessione dell'utilizzo di beni demaniali; approccio – questo – che deriva anche dall'esigenza di interpretare le norme conformemente ai principi euro-unitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, allorquando si tratti, comunque, di attività suscettibili di apprezzamento in termini economici. Pertanto, detti principi sono stati reputati applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, a guisa di parametro ermeneutico limitativo del diritto di insistenza di cui all'art. 37 cod. nav., atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non di discriminazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642).
Di conseguenza, si è ritenuto che il concessionario di un bene demaniale non vanti alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun ‘diritto di insistenza’, qualora l’amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642).
In omaggio ai cennati principi euro-unitari e nazionali di libera di circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, nonché in seguito alla soppressione, con l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, dell'istituto del ‘diritto di insistenza’, l'amministrazione concedente è, dunque, obbligata ad assoggettare a procedura comparativa il rinnovo di una concessione demaniale, solo in tal modo risultando soddisfatto il prevalente interesse alla individuazione del soggetto contraente che offra migliori garanzie di positiva utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3377; 12 febbraio 2018, n. 873; 2 maggio 2018, n. 2622).
Il divieto di rinnovo dei contratti scaduti, anche se sancito dalla legge con espresso riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, esprime, infatti, un principio generale, estensibile anche alle concessioni di beni pubblici, siccome attuativo di un vincolo euro-unitario, il quale considera il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto ha l'effetto di sottrarre in maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato (cfr., ex multis, TAR Abruzzo, Pescara, 28 novembre 2013, n. 568; L’Aquila, 12 marzo 2015, n. 150; 9 febbraio 2018, n. 54; TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 maggio 2017, n. 5573).
Le superiori considerazioni non sono indebolite dall’invocata ‘continuità’ dei demani civici e dall’invocata ‘peculiarità’ dei cespiti civici con variazione funzionale ‘in deroga’ al relativo statuto ordinario.
Ed invero, detta ‘continuità’ e detta ‘peculiarità’ non possono tradursi in una sorta di rendita di posizione sine die in favore dell’attuale occupante, incompatibile con i richiamati principi euro-unitari e nazionali di evidenza pubblica: la dedotta ‘peculiarità’ di destinazione dell’area ‘in deroga’ allo statuto ordinario degli usi civici non è, cioè, da intendersi né giammai potrebbe intendersi configurabile ‘ad personam’ (ossia inscindibilmente ancorata alla soggettività dell’attuale occupante), cosicché nulla esclude che essa possa essere salvaguardata assicurando, nel contempo, la trasparenza e la concorrenzialità nella scelta (e nell’eventuale avvicendamento) del concessionario del bene.
Non senza soggiungere, sempre a ripudio degli assunti attorei, che l’invocata ‘continuità’ dei demani civici: a) opera in senso antagonistico all’interesse del singolo occupante (quale, appunto, la OP), il quale è potenzialmente suscettibile di interrompere l’integrità e l’omogeneità del godimento dei terreni da parte della collettività locale (v. art. 9, comma 1, lett. b, della l. n. 1766/1027; in argomento, cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 maggio 2014, n. 227); b) si pone in logica contraddizione con la parimenti invocata ‘peculiarità’ di destinazione del suolo occupato dalla OP (sottratto all’ordinario uso civico silvo-pastorale giusta autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 ed alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2911 del 9 aprile 1981), non essendo predicabile l’immutabilità dell’assetto concessorio a quest’ultimo conferito, in nome di una ‘sterilizzata’ e inattuale vocazione civica a beneficio di un impiego (turistico-ricreativo) del tutto eccentrico rispetto alla stessa; c) in ultima analisi, neppure risulta assistita da un interesse qualificato a farla valere da parte di chi occupi il suolo in parola per un simile impiego.
5.4. Punto sub n. 2.df, in narrativa. Le ipotesi di decadenza della concessione per inadempimento figurano così puntualmente enunciate dall’art. 18: «il concessionario si intende decaduto qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) mancato pagamento del canone per due scadenze consecutive; b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell’amministrazione; c) mancato rispetto del divieto di subconcessione; d) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; e) mutamento di destinazione d’uso non autorizzato».
5.5. Punto sub n. 2.dg, in narrativa. E’ di intuitiva evidenza che il richiamato “regolamento dei contratti vigente” è il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui disciplina le concessioni.
5.6. Punto sub n. 2.dh, in narrativa. Come illustrato retro, sub n. 5.3, soprattutto all’indomani della soppressione dell'istituto del ‘diritto di insistenza’, ad opera dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, non è fondatamente sostenibile, in nome di assiomatici e non codificati principi di continuità e specialità demaniale, la sussistenza di una ‘zona franca’, riservata ai beni gravati da usi civici e sottratta al regime concessorio dei beni demaniali, di cui i primi costituiscono pur sempre una sottocategoria, con conseguente inammissibile neutralizzazione dei fondamentali canoni euro-unitari di concorrenzialità e trasparenza degli affidamenti pubblici.
5.7. Punto sub n. 2.di, in narrativa. Qualsivoglia incertezza circa l’abrogazione della disciplina previgente al regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di AM (tra cui, segnatamente, il regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015, e il regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo, approvato con delibera consiliare n. 19 del 1° giugno 2006) è da reputarsi agevolmente superabile in via interpretativa, e, precipuamente, sulla scorta del rapporto di specialità della prima rispetto al secondo, ferma restando, nel contempo, l’osservanza degli indeclinabili principi ordinamentali in materia concessoria, che ben giustifica la recessività – per incompatibilità – della prima rispetto al secondo.
6. Priva di pregio è, infine, la censura di omessa comunicazione di avvio dei procedimenti definiti con le delibere consiliari n. 16 e n. 17 del 31 marzo 2018 in favore dell’interessata OP (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.d), trattandosi di atti generali a contenuto programmatorio, sottratti, come tali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 241/1990, all’obbligo partecipativo di cui al precedente art. 7.
7. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.
8. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la “Al OP” s.r.l. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 3.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di AM.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Roberta Mazzulla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO