Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1712
Articolo 2
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12 gennaio 1963
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10 maggio 1965
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4 maggio 2011
Art. 1.

Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.
I Comitati sono composti:
1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal medico provinciale;
((3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;))
4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione. (1)


------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 aprile 1965, n.413 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all' art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712 , sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa."

Entrata in vigore il 4 maggio 2011
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