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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1229/2023+n. 1254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai nn. 1229/2023 + 12554/2023 R.G. promosse da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Micaela Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Como, via Volta
n. 60, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 26.07.2023
APPELLANTE
e da
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliati in Torino, via A. Meucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Maddalena Di Biccari, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto introduttivo di primo grado
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente P_ C.F._4
domiciliata all'indirizzo pec del proprio difensore avv. Pier Giuseppe Email_1
Pogliano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado pagina 1 di 18 APPELLATA
E contro
, E , nella loro qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 P_
Persona_1
APPELLATI contumaci
E con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI
TORINO
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 221/2023 in data 28/02/2023
- Reclamo avverso decreto del Giudice Tutelare – Impugnazione rendiconto del tutore
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
-Rigettare ogni richiesta avanzata da e P_ Persona_1
-Accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 221/2023 emessa e pubbl. il 07.03.2023, dal Tribunale di Ivrea in forma collegiale Pres.
nel giudizio recante RG 3552/2020. Parte_2
Accertare e Dichiarare non giustificate le somme prelevate da , come contestate in P_ narrativa e ammontanti in totale ad €. 1.594,62= e/o altre e diverse somme che risulteranno a seguito di conteggio, anche a seguito di CTU contabile che il Collegio vorrà disporre e per l'effetto
Condannare e eredi di a restituire la somma di €. 1.594,62= P_ Persona_1
contestando in toto quanto dai convenuti e hanno dedotto P_ CP_6 Persona_1
e eccepito, o la somma che risulterà in corso di causa.
Rigettare tutte le istanze avanzate da ed eredi . P_ P_
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Si fanno altresì proprie tutte le conclusioni avanzate dai IGi e . Controparte_1 CP_2
Si chiede in ogni caso accogliere tutte le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di prime cure.
In ogni caso, accogliere tutte le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di prime cure, che qui si riportano:
pagina 2 di 18 Ordinare ai Tutori ex art. 263 cpc IGi e la produzione dei P_ Persona_1
documenti giustificativi, ovvero la produzione dei documenti a giustificazione delle voci di cui al rendiconto approvato e dei documenti a giustificazione dell'operazione operate anche in conto corrente;
all'esito e in caso di mancata accettazione del conto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale d'Ivrea accertare e dichiarare che la NO , in qualità di Parte_1
erede legittima della de cuius NO ha diritto alla impugnazione di rendiconto e Persona_2
per l'effetto previa occorrendo ctu tecnico contabile, condannare in via di cumulo puro di domande la IGe e/o il IG a restituire: P_ Persona_1
in via principale, nel totale e in subordine, nella quota ereditaria della NO Parte_1
disponendo come per legge per il residuo, ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/ o non attinenti alla tutela ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato
e/o non restituite.
In via di cumulo subordinato di domande accertare e dichiarare l'illegittimità/irregolarità della gestione operata dai tutori e/o nell'ambito dell'incarico di tutela P_ Persona_1
della NO , e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni Persona_2
jure proprio e/o jure hereditatis, subiti dalla NO nella misura che sarà Parte_1
determinata in corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o con liquidazione equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.
Accertato e dichiarato quanto sopra, condannare il sig. contumace, in via Persona_1
principale, nel totale e in subordine, nella quota ereditaria della NO disponendo Parte_1
come per legge per il residuo, ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/o non attinenti alla tutela ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato e/o non restituite.
In via di cumulo subordinato di domande accertare la responsabilità dei tutori e/o P_ nella gestione dell'incarico di tutela della NO , e per Persona_1 Persona_2
l'effetto condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni jure proprio e/o jure hereditatis, subiti dalla NO nella misura di €. 1.594,62= o altra somma che sarà determinata in Parte_1
corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o con liquidazione equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.
In via istruttoria, anche in questo grado di giudizio, disporsi CTU contabile.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi gradi di giudizio, distratte a favore del difensore.” pagina 3 di 18 Per gli appellanti e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, in parziale riforma, ovvero salvi gli esborsi ritenuti non giustificati in primo grado, dell'impugnata sentenza collegiale Tribunale di Ivrea, n. 221/ 2023 del
28.02.23, depositata in data 7 marzo 2023, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 3552/2020, non notificata:
1) In limine litis, rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., per nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo , nella persona degli eredi Persona_1
e , effettuata dai IGi ed P_ Controparte_5 CP_4 CP_1 [...]
, con atto notificato in data 22 maggio 2000 e 22; CP_2
2) si chiede l'acquisizione dei fascicoli della tutela R.G. n. 2511/2013 V.G. e n. 207/2008 V.G.
Tribunale di Ivrea.
Nel merito: accertare e dichiarare che gli attori, quali eredi legittimi della die cuius, sig.ra , Persona_2
deceduta in data 4 agosto 2019 ab intestato, hanno diritto alla impugnazione del rendiconto, e per
l'effetto, previa occorrendo c.t.u. tecnico contabile, condannare in via di cumulo puro di domande, la sig.ra a restituire: P_
in principalità, nel totale, e, in subordine, nella quota ereditaria di ciascuno degli attori, disponendo come di legge per il residuo ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/o non attinente alla tutela, ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato e non restituite in via di cumulo subordinato di domande, accertare la responsabilità del tutore nella gestione dell'incarico di tutela della sig.ra Per_2
, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni iure proprio e/o iure
[...]
hereditatis, subiti dagli attori nella misura che sarà determinata in corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o conliquidazione equitativa.
Vinte le spese in primo e secondo grado."
Per l'appellata : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma CORTE d'APPELLO, ammesso, si opus, l'interrogatorio dell'altra appellante sig.a e la Controparte_2 testimonianza della sorella della de cuius, sig.a di Cerreto d'Asti, sul capitolo in Testimone_1
narrativa nel merito: rigettare le richieste dell'appellante Parte_1
Col favore delle spese distratte a favore del difensore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 18 1. e con atto di “Reclamo a decreto di giudice tutelare ed Controparte_1 Controparte_2 impugnazione in sede contenziosa ex art. 386 c.c., art. 45 disp. att. c.c. e art. 50 bis c.p.c.”, notificato in data 12/11/2020 a e il 13/11/2020 al P.M., impugnavano il provvedimento del P_
27/02/2020, a mezzo del quale il giudice tutelare del Tribunale di Ivrea aveva approvato, fatta eccezione per alcuni importi specificamente indicati, il rendiconto della gestione della tutela di loro sorella, deceduta in data 04/08/2019. Persona_2
Gli attori, nella loro qualità di eredi della tutelata, contestavano il conto, che era stato reso dalla tutrice lamentando esborsi non giustificati e mancate restituzioni, a partire dall'anno 2008, P_
periodo in cui aveva svolto l'incarico il precedente tutore, padre di , Persona_1 P_
il quale era cessato dall'ufficio in data 01/02/2016, senza avere mai depositato il rendiconto finale.
Con l'azione promossa e chiedevano quindi il rendimento del conto a Controparte_1 Controparte_2
, a mezzo della presentazione dei documenti giustificativi delle spese, con condanna alla P_
restituzione in favore degli attori, ciascuno per la propria quota ereditaria, degli importi che fossero risultati non giustificati;
chiedevano altresì che venisse accertata la responsabilità della tutrice anche per il periodo precedente alla sua nomina, in cui l'incarico era stato svolto da con Persona_1
condanna di al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da quantificarsi in corso di P_
causa.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e P_
sottolineando in particolare come non potesse essere chiamata a rispondere delle precedenti gestioni, essendo il rapporto che lega il tutore all'incapace un rapporto di mandato, che l'esimeva dal rispondere dell'operato dei precedenti mandatari.
Nel corso della prima udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Ivrea, parte attrice ribadiva come la responsabilità della convenuta sussistesse anche per la gestione del precedente tutore, dal momento che
"la gestione è unica perché non vi è stato rendiconto finale da parte di e quindi Persona_1
risponde per mala gestio." (cfr. verbale ud. 24/03/2021), aggiungendo, che qualora il P_
Giudice non avesse ritenuto corretto tale assunto, chiedeva di chiamare in giudizio Persona_1
ovvero chiedeva al Giudice l'applicazione dell'art. 107 c.p.c.
Il Giudice assegnava un termine alle parti per il deposito di memorie illustrative della questione avente ad oggetto la chiamata in giudizio di quindi, con ordinanza in data 12/04/2021, Persona_1
autorizzava e a chiamare in giudizio fissando Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
all'uopo l'udienza del 17/11/2021.
In data 12/11/2021 si costituiva, a mezzo di comparsa d'intervento volontario, Parte_1
anch'essa sorella della de cuius, dichiarando di voler aderire alle domande proposte Persona_2
pagina 5 di 18 dagli attori, allo scopo di esercitare, nella sua qualità di erede, le ragioni di credito spettanti alla tutelata nei confronti della tutrice per le spese indebitamente eseguite, proponendo la domanda di responsabilità nei confronti sia di , che di P_ Persona_1
Dichiarata la contumacia di la causa veniva istruita sulla base della Persona_1
documentazione prodotta dalle parti, quindi, con sentenza depositata in data 07/03/2023, il Tribunale dichiarava in parte non giustificate le spese effettuate da , nella sua qualità di tutrice di P_
per il periodo 2016-2019, condannandola pertanto alla restituzione dell'importo di Persona_2
euro 15.055,02 in favore della massa ereditaria;
condannava altresì alla rifusione di 1/3 P_
delle spese di lite in favore di e , nonché nei confronti della terza Controparte_1 Controparte_2
intervenuta, . P_
Quanto alla posizione di osservava il Tribunale come gli attori non avessero Persona_1
formulato alcuna domanda diretta nei confronti di quello e quindi non avessero alcun titolo ad ottenere una pronuncia nei suoi confronti;
mentre l'intervenuta, che aveva proposto domande, Parte_1
oltre che nei confronti di anche nei confronti del precedente tutore, P_ Per_1
aveva formulato una domanda generica, a fronte della previsione dell'art. 264, comma 1,
[...]
c.p.c., che impone alla parte che impugna il conto di specificare le partite che intende contestare, per cui la domanda doveva essere rigettata.
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 06/10/2023, nonché e con atto notificato Controparte_1 Controparte_2
in data 09/10/2023, formulando, rispettivamente, le conclusioni in epigrafe trascritte.
Gli atti d'appello venivano notificati agli eredi di deceduto in data 05/02/2023, e Persona_1 quindi a e , nonché all' . CP_4 Controparte_5 P_ Controparte_7
Si costituiva nei separati giudizi, originati dalle due distinte impugnazioni, , in proprio, P_
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il P.M. non prendeva conclusioni.
Disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_1
e , che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in CP_4 Controparte_5 P_
giudizio.
Ragioni di ordine logico rendono opportuna la trattazione congiunta dei motivi d'impugnazione contenuti nei due separati atti d'appello avverso i capi della sentenza, che hanno, rispettivamente, trattato delle domande nei confronti di e nei confronti di . Persona_1 P_
pagina 6 di 18 3. I motivi d'appello nei confronti degli eredi di Persona_1
Con il primo motivo d'appello censura la decisione del Tribunale di Ivrea nella Parte_1
parte in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti di cessato dal suo Persona_1
incarico a fine gennaio/inizio febbraio 2016, ritenendo che le domande formulate nei suoi confronti fossero generiche. Osserva l'appellante come tale ragionamento sia viziato, in quanto, non avendo mai depositato il rendiconto, era impossibile una contestazione specifica delle Persona_1
singole poste.
Aggiunge altresì che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, poiché è rimasto Persona_1
contumace e la convenuta costituita, non ha chiesto il rigetto delle conclusioni P_
formulate nei confronti del padre.
Gli appellanti e formulano, a loro volta, due motivi d'impugnazione Controparte_1 Controparte_2
avverso il capo della sentenza, che avrebbe ritenuto non più contestabile l'operato di Per_1
nonché avverso il capo che ha ritenuto che essi non avessero proposto alcuna domanda nei
[...]
confronti di quello.
e , con il primo motivo di gravame, assumono che la sentenza Controparte_1 Controparte_2
abbia erroneamente ritenuto che vi sia stato il rendimento del conto da parte di Persona_1 attribuendo alle dichiarazioni rese da all'udienza del 29/01/2021, dinanzi al G.T., il Persona_1
valore di rendiconto, così infondatamente ritenendo che tale rendiconto, in quanto non reclamato ex art. 739 c.p.c., non fosse più contestabile. Aggiungono al riguardo gli appellanti come un provvedimento emesso in sede di volontaria giurisdizione non possa mai assumere carattere di giudicato, per cui il
Tribunale in sede contenziosa avrebbe ben potuto verificare l'operato di Persona_1
Con il secondo motivo di gravame e censurano quindi la Controparte_1 Controparte_2
sentenza per non avere ravvisato la proposizione di domande da parte loro nei confronti di Per_1
precisando come la domanda di rendimento del conto, da essi formulata in primo grado,
[...]
includa la richiesta di condanna alla restituzione e comunque la domanda nei confronti di Per_1 era stata ritualmente formulata dall'intervenuta
[...] Parte_1
Osservano ancora come la declaratoria di contumacia di emessa dal Tribunale, stia Persona_1
ad indicare che nei suoi confronti era stata proposta una domanda, essendo la contumacia “un istituto che si misura rispetto a una o più domande nei confronti del soggetto che ha poi, liberamente, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa…ritenuto di non costituirsi in giudizio rispetto alle medesime.” (v. pag. 22 atto d'appello). Peraltro, se il Giudice di primo grado avesse ritenuto che la chiamata in giudizio non contenesse la domanda avrebbe dovuto dichiarare la nullità, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per essere stato omesso il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. Non essendo pagina 7 di 18 ciò stato fatto nel primo grado di giudizio, chiedono gli appellanti che questa Corte, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., voglia rimettere la causa in primo grado.
L'esame di tale gruppo di doglianze rende opportuno lo svolgimento di alcune considerazioni di carattere preliminare, afferenti, da un lato, alla ricostruzione di quanto processualmente avvenuto, dall'altro, alla precisa individuazione dell'oggetto del presente giudizio di reclamo, ex art. 386 c.c. e art. 45 disp. att. c.c.
e in primo grado hanno espressamente proposto “un'azione di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità nei confronti dell'ultimo tutore”, salvo enunciare nell'atto che il precedente tutore,
non aveva presentato il rendiconto finale entro il termine assegnatogli dal G.T., Persona_1
con il provvedimento con cui aveva provveduto alla sua sostituzione, nominando tutrice la figlia di
. Per_1 P_
Nell'atto di citazione veniva poi elencata una serie di prelievi/pagamenti, ritenuti non giustificati, desunti dagli estratti conto bancari, che concernevano non solo il periodo in aveva svolto l'incarico di tutrice , il cui rendiconto era oggetto di reclamo, ma anche gli anni dal 2008 a gennaio P_
2016, e quindi il periodo in cui l'ufficio di tutore era stato ricoperto da Persona_1
Alla prima udienza dinanzi al Tribunale, a fronte delle difese della convenuta, , la quale P_
contestava di poter essere chiamata a rispondere dell'operato del precedente tutore, la difesa degli attori verbalizzava quanto segue: “la responsabilità della convenuta, quale tutore, sussiste anche per la gestione effettuata dal precedente tutore la gestione è unica perché non vi è Persona_1
stato rendiconto finale da parte di e quindi risponde per Persona_1 P_
mala gestio. Se il Giudice non ritenesse corretto tale assunto parte attrice ritiene di dovere chiamare in giudizio o chiede al giudice l'applicazione dell'art. 107 cpc.” Persona_1
Nel termine assegnato dal Giudice per memorie illustrative, e , Controparte_1 Controparte_2
depositavano note, con cui ribadivano nella sostanza la loro precedente impostazione, relativa al fatto che l'ultima tutrice dovesse rispondere anche del periodo precedente all'assunzione dell'incarico, per la sua condotta omissiva e per avere svolto il suo mandato senza soluzione di continuità rispetto al precedente mandatario. Quindi concludevano che, qualora il Tribunale l'avesse ritenuto, avrebbe potuto essere chiamato “a partecipare al presente giudizio, iussu iudicis, o, in assegnando termine…il precedente tutore, sig. .” Persona_1
Il Giudice, senza meglio esplicitare le ragioni della chiamata del terzo, autorizzava la chiamata in giudizio di assegnando termine agli attori per tale incombente. Persona_1
Nel rispetto di quel termine, gli attori provvedevano a notificare al terzo chiamato il loro atto di citazione, la comparsa di costituzione della convenuta, il verbale d'udienza, le memorie autorizzate e pagina 8 di 18 l'ordinanza del Giudice, senza alcuna altra integrazione, sicché, sulla base di quanto ricostruito, gli atti notificati non contenevano alcuna domanda diretta nei confronti di Persona_1
Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto da e , riguardo al fatto Controparte_1 Controparte_2
che essi avessero proposto una domanda nei confronti di poiché se è vero che Persona_1
l'obbligo restitutorio è strettamente collegato e conseguenziale a quello logicamente preliminare del rendimento del conto, essi con l'atto introduttivo del giudizio non avevano chiesto il rendimento del conto a visto che l'azione era stata proposta, sulla base delle argomentazioni, già Persona_1
in precedenza riassunte, nei confronti della sola . P_
Peraltro, la proposizione dell'azione esclusivamente nei confronti di risultava P_ perfettamente coerente con la natura e l'oggetto del procedimento contenzioso introdotto, e cioè un reclamo avverso il provvedimento del G.T., che aveva approvato, salvo alcuni rilievi, il rendiconto finale depositato dopo la morte della tutelata, dunque, un giudizio avente natura sostanzialmente impugnatoria, il cui oggetto è delimitato dal contenuto del provvedimento oggetto del reclamo.
Come precisato dalla Suprema Corte: “I1 reclamo avverso la decisione del g.t. sul rendiconto del tutore è assimilabile per un verso alle impugnazioni di atti non idonei in alcun caso a divenire giudicato, che introducono cause del tipo di quelle di cui al n. 5 dell'art. 50 bis c.p.c. e, ancor più, ai reclami che impugnano i provvedimenti emessi all'esito di procedimenti cautelari, di cui all'art. 669 bis
e ss. c.p.c. decise dallo stesso tribunale in composizione collegiale.
….
L'azione contenziosa introdotta con reclamo al Tribunale, analogamente ad ogni ordinaria azione di rendiconto iniziata con ricorso o citazione, tende a rendere definitivi e irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore su cui pronuncia la sentenza…” (v. Cass. 01/07/2008 n. 17956).
È evidente, dunque, come nell'ambito del procedimento di reclamo l'accertamento riguardi lo specifico rendiconto, la cui approvazione è contestata, senza coinvolgere gestioni precedenti, che pure avrebbero potuto attraverso quel medesimo strumento, o attraverso un'ordinaria azione, essere oggetto di contestazione ed esame in sede contenziosa.
L'art. 45 disp. att. c.c. sancisce infatti che, "nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma del codice", cioè "qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare", il Tribunale ordinario decide "in sede contenziosa", cioè "nel contraddittorio degli interessati". Pertanto, la possibilità di agire in sede contenziosa è data anche nei confronti del tutore che non abbia presentato il conto, come nel caso di specie sarebbe per il quale, Persona_1 all'atto della cessazione dal suo ufficio, nonostante il termine a tale scopo assegnatogli dal G.T., non vi ha provveduto.
pagina 9 di 18 Tutto ciò a dimostrazione del fatto che la chiamata in giudizio, che il Tribunale non ha esplicitato in quale ipotesi ricadesse (art. 106 o art. 107 c.p.c.), non poteva avere la mera finalità di “estensione” del contraddittorio, poiché si sarebbe invece dovuta esplicitare nell'esercizio di una diversa azione, che non era il reclamo nei confronti del rendiconto finale presentato da , da rivolgere nei P_
confronti di un soggetto estraneo al perimetro originario del giudizio.
A prescindere da qualsiasi valutazione circa l'ammissibilità di una siffatta chiamata – che è tema estraneo al presente giudizio d'appello – non v'è dubbio che la chiamata da parte di Controparte_1
e non abbia avuto tali caratteri, poiché nei confronti del chiamato non sono state Controparte_2
proposte domande, non è stato chiesto il rendimento del conto e neppure sono stati allegati elementi a fondamento dell'esercizio di un'eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti.
E se è vero che la posizione di e è stata in primo grado piuttosto Controparte_1 Controparte_2
ondivaga, riguardo alla loro volontà di chiamare in giudizio rimettendosi Persona_1
sostanzialmente alla valutazione del Giudice in ordine alla necessità/opportunità della chiamata, non v'è dubbio che nel momento in cui, in ottemperanza all'autorizzazione del Giudice, hanno ritenuto di dare corso alla chiamata, avrebbero dovuto, a quel punto, esplicitare le domande che intendevano proporre nei confronti del chiamato.
Operate tali premesse, e venendo all'esame del primo motivo d'appello proposto da CP_1
e questo risulta per la prima parte inammissibile, poiché esprime una critica
[...] Controparte_2
nei confronti di un ragionamento che non è contenuto nella decisione impugnata, la quale non ha affatto affermato l'incontestabilità dell'operato di o l'esistenza di una sorta di Persona_1
“giudicato”.
La sentenza, quanto ai rapporti tra gli odierni appellanti e si è limitata ad osservare Persona_1
come i primi non abbiano formulato alcuna domanda nei confronti del chiamato e dunque “non avessero titolo per ottenere alcuna pronuncia nei confronti di questo ultimo” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Quindi non ha respinto le loro domande, essendosi limitata a rilevare come non ne fossero state proposte.
Per il resto, il Tribunale si è limitato ad osservare come fosse cessato dall'incarico Persona_1
di tutore non per effetto di revoca da parte del G.T., a seguito dei rilievi sollevati circa il suo operato da
, e ritenuti infondati dal G.T., ma in conseguenza della sua richiesta di essere esonerato Controparte_2 dall'ufficio per ragioni d'età (v. doc. 4 appellanti).
Il riferimento al mancato reclamo, ex art. 739 c.p.c., contenuto nella sentenza, riguarda il provvedimento del G.T., che non ha accolto la richiesta di revoca di dall'incarico di Persona_1
pagina 10 di 18 tutore, quindi, non ha nulla a che a vedere con la presentazione del rendiconto, onere che il Tribunale non ha affatto ritenuto sia stato assolto dal con le dichiarazioni rese all'udienza tenutasi in P_
data 29/01/2016 dinanzi al G.T. (v. pag. 13 atto d'appello), né ha affermato che la mancata presentazione fosse insuscettibile di contestazione.
Per la restante parte il primo motivo argomenta in ordine alla configurabilità di una responsabilità di
, per non avere controllato l'operato del precedente tutore ed esercitato alcun sindacato P_
sulla sua attività, così violando l'obbligo di diligenza imposto dall'art. 382 c.c., che richiama l'art. 1176
c.c.
Si tratta di temi, che non riguardano la posizione e la responsabilità diretta di , e Persona_1 pertanto saranno trattati nell'esaminare i motivi proposti nei confronti di . P_
Il secondo motivo d'appello di e risulta invece infondato. Controparte_1 Controparte_2
Con la prima parte del motivo sostengono gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere riscontrato la proposizione in primo grado di loro domande nei confronti di Persona_1
questione questa già trattata, oltre a rilevare come il Tribunale, nel dichiarare la contumacia, abbia evidentemente, e contraddittoriamente, ravvisato la proposizione di domande nei confronti di Per_1
[...]
Anche tale ultimo assunto è infondato, La contumacia è provvedimento che consegue alla verifica della rituale notifica dell'atto, con cui la parte è stata chiamata in giudizio, e non presuppone la valutazione della presenza di domande nei confronti di quella.
Con la seconda parte del motivo, cui si ricollega la richiesta formulata nelle conclusioni dell'atto d'appello “in limine litis”, assumono gli appellanti che, qualora il Tribunale non avesse ravvisato nell'atto di chiamata una domanda nei confronti di avrebbe dovuto dichiarare la Persona_1 nullità dell'atto, per essere stato omesso o essere assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163 c.p.c.
La nullità della citazione, di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c., è invero stabilita per il caso in cui sia omesso o assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. e quindi nei casi di incompletezza della domanda, per non essere stata determinata, o essere assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda, non per l'ipotesi d'inesistenza della domanda.
In ogni caso, in questa sede poco rileva cosa avrebbe potuto o dovuto fare il primo Giudice, atteso che, comunque, la richiesta formulata di applicazione dell'art. 354 c.p.c. risulta infondata, dal momento che i casi di remissione al primo giudice sono tassativi e tra questi non rientra quello della nullità di citazione, ma il diverso caso di nullità della notifica della citazione, ovvero della mancata integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, tutte ipotesi diverse da quella presente.
pagina 11 di 18 Ulteriori considerazioni debbono essere svolte riguardo al primo motivo d'appello formulato da
dovendosi anzitutto precisare come con la comparsa d'intervento volontario Parte_1
depositata dinanzi al Tribunale di Ivrea in data 12/11/2021, si sia limitata Parte_1 sinteticamente a richiamare il contenuto dell'atto introduttivo degli attori e le difese della convenuta,
precisando quindi di avere interesse ad intervenire in giudizio, “aderendo alle P_
deduzioni e domande proposte con il reclamo dei Sigg.ri e , al fine Controparte_1 Controparte_2
di vedere reintegrata la propria quota ereditaria per effetto della restituzione delle somme dovute alle spese operate dal tutore che verranno ritenute indebite”
Se – come ritenuto - l'atto di citazione di e non conteneva alcuna Controparte_1 Controparte_2
domanda, né alcuna allegazione idonea a fondare una richiesta di rendiconto, restituzione o risarcimento, in proprio o iure hereditatis, nei confronti di è evidente come un Persona_1
siffatto intervento meramente adesivo non abbia introdotto alcuna domanda nei confronti di Per_1
non potendo a ciò assolvere le sole conclusioni dell'atto d'intervento, laddove viene chiesto
[...]
“in via di cumulo subordinato di domande” di “accertare la responsabilità dei tutori P_
e/o nella gestione della tutela”. Persona_1
È dunque infondata la critica mossa alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la domanda del tutto indeterminata.
Vi è tuttavia un ulteriore e dirimente ragione, che rende l'impugnazione inammissibile, dal momento che la domanda formulata nei confronti di da parte di non gli è Persona_1 Parte_1
mai stata notificata.
Siccome gli originari attori, e , non hanno proposto in primo grado, Controparte_1 Controparte_2
neppure a mezzo della chiamata in giudizio, alcuna domanda nei confronti di la Persona_1
domanda contro di lui formulata con la comparsa d'intervento era una domanda nuova, che, essendo il chiamato contumace, avrebbe dovuto essergli notificata ex art. 292 c.p.c.
Sulla domanda formulata da nei confronti di al di là della sua Parte_1 Persona_1
indeterminatezza, non si è quindi instaurato alcun contraddittorio.
Conclusivamente, nessuno dei motivi d'appello proposti nei confronti degli attuali eredi di Per_1
può trovare accoglimento.
[...]
4. I motivi d'appello nei confronti di P_
Con il secondo motivo d'appello articolato da e il terzo motivo proposto da Parte_1
e , viene chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui ha Controparte_1 Controparte_2
ritenuto giustificati una serie di pagamenti POS e prelievi effettuati dalla tutrice , per il P_ complessivo importo di € 1.594,62, somma di cui chiede che l'appellata sia condannata Parte_1
pagina 12 di 18 alla restituzione. Analoga richiesta è formulata da e , i quali Controparte_1 Controparte_2
contestano altresì alcuni bonifici disposti dal conto della tutelata, indicati a pag. 36 dell'atto d'appello. critica la pronuncia del Tribunale per avere ritenuto giustificate le piccole spese (per Parte_1
vestiario, ristorante, parrucchiere, un paio di scarpe ecc.), denunciando l'assenza di scontrini, che possano dare conto della correttezza dei pagamenti e comprovare l'effettivo impiego di quelle somme per la tutelata. Il Tribunale avrebbe ritenuto quegli importi esigui, senza considerare come quelli, complessivamente valutati, non sarebbero tali e sarebbero serviti alla tutrice “a fare la bella vita”, “con la scusa di far vivere bene la tutelata” (v. pag. 7 atto d'appello).
Con riferimento a queste medesime poste e denunciano la Controparte_1 Controparte_2
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, poiché avrebbe ritenuto giustificate quelle voci di spesa sulla base degli estratti conto bancari, e cioè degli stessi documenti, sulla scorta dei quali gli attori avevano fondato la contestazione del rendiconto approvato dal G.T. Osservano come la causale che si rinviene negli estratti conto non trovi riscontro in pezze d'appoggio e P_
non abbia fornito elementi di prova ulteriori, per cui il Tribunale ha attribuito un valore presuntivo, in base al criterio del “più probabile che non”, che tuttavia costituisce da solo un elemento inidoneo ad assurgere al valore di presunzione semplice.
Anche in questo caso la motivazione del Tribunale non è stata correttamente compresa.
La sentenza non ha affatto ritenuto che gli estratti conto offrissero una prova documentale idonea a giustificare quelle uscite, dal momento che le annotazioni in essi riportate si limitano, per i pagamenti
POS, ad indicare i soggetti a favore dei quali i pagamenti sono stati eseguiti e, per i prelievi agli sportelli ATM, a riportare l'importo prelevato. Quelle uscite sono invece state ritenute giustificate “per
i piccoli importi sulla base di un criterio di ragionevolezza legato alle piccole esigenze di vita della tutelata ed all'assenza di contestazioni specifiche da parte degli attori e dell'intervenuta” (v. pag. 7 atto d'appello).
Giova osservare infatti come, a fronte delle giustificazioni di quelle spese, addotte da P_
con la comparsa di costituzione in giudizio, e non abbiano depositato Controparte_1 Controparte_2
la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e con la memoria di n. 2 si siano limitati a generiche considerazioni, riguardo alle spese per ristoranti, parrucchiere e scarpe, ritenute “assai difficilmente riferibili alla tutelata”. che ha depositato unicamente la memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
2 c.p.c. non ha, a sua volta, preso alcuna posizione sul punto.
La valutazione operata dal Tribunale risulta dunque pienamente condivisile, appartenendo al notorio che anche una persona ricoverata presso una struttura, come è stato per la tutelata, Persona_2
per la maggior parte del periodo che viene in rilievo nel presente giudizio, abbia necessità di acquistare pagina 13 di 18 generi di consumo (biscotti, caramelle, ecc.), vestiario, prodotti per la propria igiene e pulizia personale, se quelli forniti dalla struttura non sono sufficienti o adeguati alle sue esigenze. Trattandosi di spese per importi singolarmente di minima entità, gli stessi possono ritenersi giustificati anche in assenza di scontrini, che, peraltro, anche qualora presenti, non varrebbero a dimostrare il soggetto a favore del quale l'acquisto è destinato.
A mezzo POS sono stati eseguiti i pagamenti presso alcuni ristoranti, in prevalenza il ristorante “Il
Portico”, nonché presso un negozio di acconciature in Crescentino, oltre all'acquisto di un paio di scarpe, presso “Scarpe&Scarpe, in data 176/07/2019, per l'importo di € 48,12.
Le spese presso i ristoranti sarebbero stati effettuati in occasione delle uscite dalla struttura della tutelata o di alcune gite, la casuale delle spese presso il parrucchiere è evidente e, quanto all'acquisto delle scarpe, la tesi dell'appellante, secondo cui “una NO in carrozzella non ha Parte_1
bisogno di un paio di scarpe nuove” (v. pag. 6 atto d'appello) non merita neppure, per il suo tenore, di essere specificamente confutata.
In buona sostanza i prelievi allo sportello ATM, sempre dell'importo di € 100,00, sono in tutto sei
(nelle date del 24/08/2016, 09/12/2016, 20/03/2017, 26/04/2018, 20/06/2018 e 16/01/2019), quindi con una frequenza diluita nel tempo da essere pienamente compatibili con la necessità di affrontare piccole spese per la tutelata, non essendovi altri esborsi per spese di questa natura.
I pagamenti POS sono riferibili alla spesa del parrucchiere, in media una volta al mese, fatta eccezione per un caso, oppure a pranzi presso ristoranti, per importi sempre molto contenuti.
Considerato che l'importo oggetto di contestazione ammonta complessivamente a € 1.594,92, e che si tratta di spese effettuate nell'arco di 41 mesi, avuto riguardo al periodo di svolgimento dell'incarico di tutrice da parte di si ha una spesa media di € 38,87 mensili, che risulta per la sua P_
modestia del tutto compatibile con le casuali indicate, coerente e proporzionata alle disponibilità economiche della tutelata - che, oltre alla pensione, disponeva del canone di locazione di un immobile di sua proprietà - nonché rispondente alle sue esigenze di vita, di cura della sua persona e di minimo svago.
Sempre nell'ambito del terzo motivo d'appello e (v. pag. 36 atto d'appello) Controparte_1 CP_2
contestano altre poste, sostenendo che sarebbero rimaste sfornite di prova altre voci di spesa di rilevante importo, pari a € 22.478,00, corrispondenti a bonifici eseguiti in favore della stessa P_
o suoi familiari.
[...]
Al riguardo, occorre premettere come non possano essere presi in considerazione, tra quelli elencati, i bonifici disposti tra il 2011 e il 2013, in quanto eseguiti dal precedente tutore, Persona_1
pagina 14 di 18 Per gli altri quattro bonifici, eseguiti nel periodo di competenza di il motivo P_
d'impugnazione risulta inammissibile.
Il bonifico in data 07/03/2019 di € 5.000,00, a favore di figlia di , quello in CP_8 P_
pari data e del medesimo importo, in favore di e quello in data 08/03/2019 di € P_
4.700,00, sempre a favore di , sono stati esaminati dal Tribunale, che ha ritenuto quegli P_
esborsi solo parzialmente giustificati, quali rimborsi delle rette della struttura “Sereni Orizzonti”, anticipate per quattro mesi nell'interesse tutelata, condannando alla restituzione P_ dell'importo, ritenuto non giustificato, di € 6.700,00 (v. pag. 8 sentenza impugnata).
Tale motivazione viene del tutto pretermessa dagli appellanti, che, senza confrontarsi con essa, argomentano come se la sentenza impugnata avesse ritenuto giustificati tutti quei bonifici. La critica non è dunque conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché non dimostra di avere compreso quanto argomentato dal giudice di primo grado e non muove quindi critiche pertinenti al ragionamento effettivamente svolto.
Analoghe considerazioni valgono per la doglianza concernente il bonifico di € 2.128,00, disposto in data 07/04/2016, in favore di , che il Tribunale ha ritenuto “voce non giustificata in P_ assenza di documentazione” (v. pag. 14 sentenza impugnata) e l'ha inserita tra gli importi che
è stata condannata a restituire alla massa ereditaria, pertanto gli appellanti chiedono la P_
riforma, senza considerare di avere già ottenuto un accertamento ad essi già favorevole.
Alcune considerazioni finali debbono essere svolte in ordine all'asserita responsabilità di P_
, rispetto all'operato del precedente tutore.
[...]
Premesso che nel rapporto di mandato il mandatario risponde degli atti di gestione da lui compiuti, senza che si verifichi alcun continuum, come suggerito dagli appellanti, per effetto del quale il subentrante risponderebbe anche della gestione del precedente, del tutto inappropriato è al riguardo il richiamo operato all'art. 1717 c.c., che prevede la ben diversa ipotesi di responsabilità del mandatario riguardo agli atti compiuti dal suo sostituto, per il caso in cui, durante la vigenza del suo mandato, abbia sostituito a sé stesso altri, senza esservi autorizzato.
Gli appellanti evocano dunque nei confronti di una distinta azione - rispetto a quella di P_
rendiconto e restituzione degli importi non giustificati – che è di responsabilità, per non avere verificato l'operato del precedente tutore.
Tale allegazione è di per sé inconferente a fondare una responsabilità di tipo risarcitorio.
Giova rammentare come la tutela trovi origine in un provvedimento giudiziale ed in sede giudiziale si esplicano eminentemente i compiti di vigilanza e controllo dell'operato del soggetto nominato nell'ufficio.
pagina 15 di 18 Ciò non esclude ovviamente che il soggetto subentrante ad altro nell'incarico possa rilevare, e segnalare al G.T., irregolarità nella precedente gestione, e ciò nell'ambito del generale dovere di adempiere al suo ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia.
Tuttavia, per fondare una responsabilità di tipo risarcitorio, è necessario prospettare, oltre al compimento di atti pregiudizievoli da parte del precedente tutore, anche che la mancata attivazione da parte del subentrante abbia frustrato la possibilità di esercitare le azioni restitutorie verso il precedente tutore, ovvero che si siano continuati a produrre sul patrimonio del tutelato effetti pregiudizievoli derivanti da pregresse scelte gestorie.
Nulla di tutto ciò è stato allegato da e , sicché l'affermazione, Controparte_1 Controparte_2
secondo cui dovrebbe rispondere “a titolo di risarcimento del danno causato dalla P_ medesima agli eredi” (v. pag. 19 atto d'appello), si risolve in una mera petizione di principio.
Anche i motivi d'appello proposti nei confronti di debbono quindi essere respinti. P_
4.Le spese del presente giudizio
Tenuto conto dell'integrale soccombenza degli appellanti, questi debbono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio a . P_
La liquidazione deve avvenire, tenuto conto del valore delle domande integralmente riproposte, dedotto esclusivamente quanto già riconosciuto in primo grado, in base allo scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, facendo applicazione dei compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, visto il carattere estremamente sintetico degli scritti conclusionali depositati.
Tale importo, pari a complessivi € 7.440,00, deve essere, per quanto riguarda la difesa svolta nei confronti degli appellanti e ridotta del 20%, ai sensi del comma 4 Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 4 del D.M. 55/2014, visto che, ferma l'identità di posizione processuale, la difesa nei loro confronti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, l'importo così ottenuto, pari a € 5.952,00, quindi essere aumentato del 30%, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, per la difesa relativa alla posizione dell'appellante , così pervenendosi alla Parte_1
liquidazione, a titolo di compensi, dell'importo di € 7.737,60, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono inoltre i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. sia nei confronti di che di e , in considerazione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'inammissibilità o palese infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti. L'importo oggetto di condanna viene equitativamente determinato, per ciascuna parte appellante, in misura pari al 50% delle spese liquidate.
pagina 16 di 18 In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 3.500,00 ciascuno.
Con separato provvedimento verrà altresì disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato in favore di Parte_1
In considerazione della contumacia degli eredi di non deve essere emessa alcuna Persona_1
pronuncia in punto spese nei loro confronti.
Stante la reiezione degli appelli, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del
DPR 30.5.2002, n. 115, a carico di e del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la contumacia di e , nella loro qualità di eredi CP_4 Controparte_5 P_
di Persona_1 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello proposto Parte_1
da e avverso la sentenza n. 221/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea Controparte_1 Controparte_2
in data 07/03/2023, respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.737,60 per compensi, oltre P_
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Pier Giuseppe Pogliano, dichiaratosi antistatario;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di della Parte_1 P_ somma di € 3.868,80; visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 3.868,80; P_ visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna al pagamento in favore della cassa delle Parte_1 ammende della pena pecuniaria di € 3.500,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna e al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2 cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 3.500,00;
pagina 17 di 18 nulla in punto spese quanto a e nella loro qualità di CP_4 Controparte_5 P_
eredi di Persona_1 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico degli appellanti, e , del versamento di un Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/06/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai nn. 1229/2023 + 12554/2023 R.G. promosse da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Micaela Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Como, via Volta
n. 60, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 26.07.2023
APPELLANTE
e da
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliati in Torino, via A. Meucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Maddalena Di Biccari, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto introduttivo di primo grado
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente P_ C.F._4
domiciliata all'indirizzo pec del proprio difensore avv. Pier Giuseppe Email_1
Pogliano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado pagina 1 di 18 APPELLATA
E contro
, E , nella loro qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 P_
Persona_1
APPELLATI contumaci
E con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI
TORINO
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 221/2023 in data 28/02/2023
- Reclamo avverso decreto del Giudice Tutelare – Impugnazione rendiconto del tutore
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
-Rigettare ogni richiesta avanzata da e P_ Persona_1
-Accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 221/2023 emessa e pubbl. il 07.03.2023, dal Tribunale di Ivrea in forma collegiale Pres.
nel giudizio recante RG 3552/2020. Parte_2
Accertare e Dichiarare non giustificate le somme prelevate da , come contestate in P_ narrativa e ammontanti in totale ad €. 1.594,62= e/o altre e diverse somme che risulteranno a seguito di conteggio, anche a seguito di CTU contabile che il Collegio vorrà disporre e per l'effetto
Condannare e eredi di a restituire la somma di €. 1.594,62= P_ Persona_1
contestando in toto quanto dai convenuti e hanno dedotto P_ CP_6 Persona_1
e eccepito, o la somma che risulterà in corso di causa.
Rigettare tutte le istanze avanzate da ed eredi . P_ P_
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Si fanno altresì proprie tutte le conclusioni avanzate dai IGi e . Controparte_1 CP_2
Si chiede in ogni caso accogliere tutte le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di prime cure.
In ogni caso, accogliere tutte le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di prime cure, che qui si riportano:
pagina 2 di 18 Ordinare ai Tutori ex art. 263 cpc IGi e la produzione dei P_ Persona_1
documenti giustificativi, ovvero la produzione dei documenti a giustificazione delle voci di cui al rendiconto approvato e dei documenti a giustificazione dell'operazione operate anche in conto corrente;
all'esito e in caso di mancata accettazione del conto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale d'Ivrea accertare e dichiarare che la NO , in qualità di Parte_1
erede legittima della de cuius NO ha diritto alla impugnazione di rendiconto e Persona_2
per l'effetto previa occorrendo ctu tecnico contabile, condannare in via di cumulo puro di domande la IGe e/o il IG a restituire: P_ Persona_1
in via principale, nel totale e in subordine, nella quota ereditaria della NO Parte_1
disponendo come per legge per il residuo, ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/ o non attinenti alla tutela ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato
e/o non restituite.
In via di cumulo subordinato di domande accertare e dichiarare l'illegittimità/irregolarità della gestione operata dai tutori e/o nell'ambito dell'incarico di tutela P_ Persona_1
della NO , e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni Persona_2
jure proprio e/o jure hereditatis, subiti dalla NO nella misura che sarà Parte_1
determinata in corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o con liquidazione equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.
Accertato e dichiarato quanto sopra, condannare il sig. contumace, in via Persona_1
principale, nel totale e in subordine, nella quota ereditaria della NO disponendo Parte_1
come per legge per il residuo, ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/o non attinenti alla tutela ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato e/o non restituite.
In via di cumulo subordinato di domande accertare la responsabilità dei tutori e/o P_ nella gestione dell'incarico di tutela della NO , e per Persona_1 Persona_2
l'effetto condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni jure proprio e/o jure hereditatis, subiti dalla NO nella misura di €. 1.594,62= o altra somma che sarà determinata in Parte_1
corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o con liquidazione equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.
In via istruttoria, anche in questo grado di giudizio, disporsi CTU contabile.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi gradi di giudizio, distratte a favore del difensore.” pagina 3 di 18 Per gli appellanti e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, in parziale riforma, ovvero salvi gli esborsi ritenuti non giustificati in primo grado, dell'impugnata sentenza collegiale Tribunale di Ivrea, n. 221/ 2023 del
28.02.23, depositata in data 7 marzo 2023, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 3552/2020, non notificata:
1) In limine litis, rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., per nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo , nella persona degli eredi Persona_1
e , effettuata dai IGi ed P_ Controparte_5 CP_4 CP_1 [...]
, con atto notificato in data 22 maggio 2000 e 22; CP_2
2) si chiede l'acquisizione dei fascicoli della tutela R.G. n. 2511/2013 V.G. e n. 207/2008 V.G.
Tribunale di Ivrea.
Nel merito: accertare e dichiarare che gli attori, quali eredi legittimi della die cuius, sig.ra , Persona_2
deceduta in data 4 agosto 2019 ab intestato, hanno diritto alla impugnazione del rendiconto, e per
l'effetto, previa occorrendo c.t.u. tecnico contabile, condannare in via di cumulo puro di domande, la sig.ra a restituire: P_
in principalità, nel totale, e, in subordine, nella quota ereditaria di ciascuno degli attori, disponendo come di legge per il residuo ogni e qualsiasi somma risultasse non giustificata e/o non attinente alla tutela, ivi comprese le somme già ritenute non giustificate nel provvedimento reclamato e non restituite in via di cumulo subordinato di domande, accertare la responsabilità del tutore nella gestione dell'incarico di tutela della sig.ra Per_2
, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni iure proprio e/o iure
[...]
hereditatis, subiti dagli attori nella misura che sarà determinata in corso di causa, previa occorrendo consulenza tecnica, e/o conliquidazione equitativa.
Vinte le spese in primo e secondo grado."
Per l'appellata : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma CORTE d'APPELLO, ammesso, si opus, l'interrogatorio dell'altra appellante sig.a e la Controparte_2 testimonianza della sorella della de cuius, sig.a di Cerreto d'Asti, sul capitolo in Testimone_1
narrativa nel merito: rigettare le richieste dell'appellante Parte_1
Col favore delle spese distratte a favore del difensore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 18 1. e con atto di “Reclamo a decreto di giudice tutelare ed Controparte_1 Controparte_2 impugnazione in sede contenziosa ex art. 386 c.c., art. 45 disp. att. c.c. e art. 50 bis c.p.c.”, notificato in data 12/11/2020 a e il 13/11/2020 al P.M., impugnavano il provvedimento del P_
27/02/2020, a mezzo del quale il giudice tutelare del Tribunale di Ivrea aveva approvato, fatta eccezione per alcuni importi specificamente indicati, il rendiconto della gestione della tutela di loro sorella, deceduta in data 04/08/2019. Persona_2
Gli attori, nella loro qualità di eredi della tutelata, contestavano il conto, che era stato reso dalla tutrice lamentando esborsi non giustificati e mancate restituzioni, a partire dall'anno 2008, P_
periodo in cui aveva svolto l'incarico il precedente tutore, padre di , Persona_1 P_
il quale era cessato dall'ufficio in data 01/02/2016, senza avere mai depositato il rendiconto finale.
Con l'azione promossa e chiedevano quindi il rendimento del conto a Controparte_1 Controparte_2
, a mezzo della presentazione dei documenti giustificativi delle spese, con condanna alla P_
restituzione in favore degli attori, ciascuno per la propria quota ereditaria, degli importi che fossero risultati non giustificati;
chiedevano altresì che venisse accertata la responsabilità della tutrice anche per il periodo precedente alla sua nomina, in cui l'incarico era stato svolto da con Persona_1
condanna di al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da quantificarsi in corso di P_
causa.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e P_
sottolineando in particolare come non potesse essere chiamata a rispondere delle precedenti gestioni, essendo il rapporto che lega il tutore all'incapace un rapporto di mandato, che l'esimeva dal rispondere dell'operato dei precedenti mandatari.
Nel corso della prima udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Ivrea, parte attrice ribadiva come la responsabilità della convenuta sussistesse anche per la gestione del precedente tutore, dal momento che
"la gestione è unica perché non vi è stato rendiconto finale da parte di e quindi Persona_1
risponde per mala gestio." (cfr. verbale ud. 24/03/2021), aggiungendo, che qualora il P_
Giudice non avesse ritenuto corretto tale assunto, chiedeva di chiamare in giudizio Persona_1
ovvero chiedeva al Giudice l'applicazione dell'art. 107 c.p.c.
Il Giudice assegnava un termine alle parti per il deposito di memorie illustrative della questione avente ad oggetto la chiamata in giudizio di quindi, con ordinanza in data 12/04/2021, Persona_1
autorizzava e a chiamare in giudizio fissando Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
all'uopo l'udienza del 17/11/2021.
In data 12/11/2021 si costituiva, a mezzo di comparsa d'intervento volontario, Parte_1
anch'essa sorella della de cuius, dichiarando di voler aderire alle domande proposte Persona_2
pagina 5 di 18 dagli attori, allo scopo di esercitare, nella sua qualità di erede, le ragioni di credito spettanti alla tutelata nei confronti della tutrice per le spese indebitamente eseguite, proponendo la domanda di responsabilità nei confronti sia di , che di P_ Persona_1
Dichiarata la contumacia di la causa veniva istruita sulla base della Persona_1
documentazione prodotta dalle parti, quindi, con sentenza depositata in data 07/03/2023, il Tribunale dichiarava in parte non giustificate le spese effettuate da , nella sua qualità di tutrice di P_
per il periodo 2016-2019, condannandola pertanto alla restituzione dell'importo di Persona_2
euro 15.055,02 in favore della massa ereditaria;
condannava altresì alla rifusione di 1/3 P_
delle spese di lite in favore di e , nonché nei confronti della terza Controparte_1 Controparte_2
intervenuta, . P_
Quanto alla posizione di osservava il Tribunale come gli attori non avessero Persona_1
formulato alcuna domanda diretta nei confronti di quello e quindi non avessero alcun titolo ad ottenere una pronuncia nei suoi confronti;
mentre l'intervenuta, che aveva proposto domande, Parte_1
oltre che nei confronti di anche nei confronti del precedente tutore, P_ Per_1
aveva formulato una domanda generica, a fronte della previsione dell'art. 264, comma 1,
[...]
c.p.c., che impone alla parte che impugna il conto di specificare le partite che intende contestare, per cui la domanda doveva essere rigettata.
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 06/10/2023, nonché e con atto notificato Controparte_1 Controparte_2
in data 09/10/2023, formulando, rispettivamente, le conclusioni in epigrafe trascritte.
Gli atti d'appello venivano notificati agli eredi di deceduto in data 05/02/2023, e Persona_1 quindi a e , nonché all' . CP_4 Controparte_5 P_ Controparte_7
Si costituiva nei separati giudizi, originati dalle due distinte impugnazioni, , in proprio, P_
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il P.M. non prendeva conclusioni.
Disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_1
e , che, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in CP_4 Controparte_5 P_
giudizio.
Ragioni di ordine logico rendono opportuna la trattazione congiunta dei motivi d'impugnazione contenuti nei due separati atti d'appello avverso i capi della sentenza, che hanno, rispettivamente, trattato delle domande nei confronti di e nei confronti di . Persona_1 P_
pagina 6 di 18 3. I motivi d'appello nei confronti degli eredi di Persona_1
Con il primo motivo d'appello censura la decisione del Tribunale di Ivrea nella Parte_1
parte in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti di cessato dal suo Persona_1
incarico a fine gennaio/inizio febbraio 2016, ritenendo che le domande formulate nei suoi confronti fossero generiche. Osserva l'appellante come tale ragionamento sia viziato, in quanto, non avendo mai depositato il rendiconto, era impossibile una contestazione specifica delle Persona_1
singole poste.
Aggiunge altresì che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, poiché è rimasto Persona_1
contumace e la convenuta costituita, non ha chiesto il rigetto delle conclusioni P_
formulate nei confronti del padre.
Gli appellanti e formulano, a loro volta, due motivi d'impugnazione Controparte_1 Controparte_2
avverso il capo della sentenza, che avrebbe ritenuto non più contestabile l'operato di Per_1
nonché avverso il capo che ha ritenuto che essi non avessero proposto alcuna domanda nei
[...]
confronti di quello.
e , con il primo motivo di gravame, assumono che la sentenza Controparte_1 Controparte_2
abbia erroneamente ritenuto che vi sia stato il rendimento del conto da parte di Persona_1 attribuendo alle dichiarazioni rese da all'udienza del 29/01/2021, dinanzi al G.T., il Persona_1
valore di rendiconto, così infondatamente ritenendo che tale rendiconto, in quanto non reclamato ex art. 739 c.p.c., non fosse più contestabile. Aggiungono al riguardo gli appellanti come un provvedimento emesso in sede di volontaria giurisdizione non possa mai assumere carattere di giudicato, per cui il
Tribunale in sede contenziosa avrebbe ben potuto verificare l'operato di Persona_1
Con il secondo motivo di gravame e censurano quindi la Controparte_1 Controparte_2
sentenza per non avere ravvisato la proposizione di domande da parte loro nei confronti di Per_1
precisando come la domanda di rendimento del conto, da essi formulata in primo grado,
[...]
includa la richiesta di condanna alla restituzione e comunque la domanda nei confronti di Per_1 era stata ritualmente formulata dall'intervenuta
[...] Parte_1
Osservano ancora come la declaratoria di contumacia di emessa dal Tribunale, stia Persona_1
ad indicare che nei suoi confronti era stata proposta una domanda, essendo la contumacia “un istituto che si misura rispetto a una o più domande nei confronti del soggetto che ha poi, liberamente, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa…ritenuto di non costituirsi in giudizio rispetto alle medesime.” (v. pag. 22 atto d'appello). Peraltro, se il Giudice di primo grado avesse ritenuto che la chiamata in giudizio non contenesse la domanda avrebbe dovuto dichiarare la nullità, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per essere stato omesso il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. Non essendo pagina 7 di 18 ciò stato fatto nel primo grado di giudizio, chiedono gli appellanti che questa Corte, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., voglia rimettere la causa in primo grado.
L'esame di tale gruppo di doglianze rende opportuno lo svolgimento di alcune considerazioni di carattere preliminare, afferenti, da un lato, alla ricostruzione di quanto processualmente avvenuto, dall'altro, alla precisa individuazione dell'oggetto del presente giudizio di reclamo, ex art. 386 c.c. e art. 45 disp. att. c.c.
e in primo grado hanno espressamente proposto “un'azione di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità nei confronti dell'ultimo tutore”, salvo enunciare nell'atto che il precedente tutore,
non aveva presentato il rendiconto finale entro il termine assegnatogli dal G.T., Persona_1
con il provvedimento con cui aveva provveduto alla sua sostituzione, nominando tutrice la figlia di
. Per_1 P_
Nell'atto di citazione veniva poi elencata una serie di prelievi/pagamenti, ritenuti non giustificati, desunti dagli estratti conto bancari, che concernevano non solo il periodo in aveva svolto l'incarico di tutrice , il cui rendiconto era oggetto di reclamo, ma anche gli anni dal 2008 a gennaio P_
2016, e quindi il periodo in cui l'ufficio di tutore era stato ricoperto da Persona_1
Alla prima udienza dinanzi al Tribunale, a fronte delle difese della convenuta, , la quale P_
contestava di poter essere chiamata a rispondere dell'operato del precedente tutore, la difesa degli attori verbalizzava quanto segue: “la responsabilità della convenuta, quale tutore, sussiste anche per la gestione effettuata dal precedente tutore la gestione è unica perché non vi è Persona_1
stato rendiconto finale da parte di e quindi risponde per Persona_1 P_
mala gestio. Se il Giudice non ritenesse corretto tale assunto parte attrice ritiene di dovere chiamare in giudizio o chiede al giudice l'applicazione dell'art. 107 cpc.” Persona_1
Nel termine assegnato dal Giudice per memorie illustrative, e , Controparte_1 Controparte_2
depositavano note, con cui ribadivano nella sostanza la loro precedente impostazione, relativa al fatto che l'ultima tutrice dovesse rispondere anche del periodo precedente all'assunzione dell'incarico, per la sua condotta omissiva e per avere svolto il suo mandato senza soluzione di continuità rispetto al precedente mandatario. Quindi concludevano che, qualora il Tribunale l'avesse ritenuto, avrebbe potuto essere chiamato “a partecipare al presente giudizio, iussu iudicis, o, in assegnando termine…il precedente tutore, sig. .” Persona_1
Il Giudice, senza meglio esplicitare le ragioni della chiamata del terzo, autorizzava la chiamata in giudizio di assegnando termine agli attori per tale incombente. Persona_1
Nel rispetto di quel termine, gli attori provvedevano a notificare al terzo chiamato il loro atto di citazione, la comparsa di costituzione della convenuta, il verbale d'udienza, le memorie autorizzate e pagina 8 di 18 l'ordinanza del Giudice, senza alcuna altra integrazione, sicché, sulla base di quanto ricostruito, gli atti notificati non contenevano alcuna domanda diretta nei confronti di Persona_1
Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto da e , riguardo al fatto Controparte_1 Controparte_2
che essi avessero proposto una domanda nei confronti di poiché se è vero che Persona_1
l'obbligo restitutorio è strettamente collegato e conseguenziale a quello logicamente preliminare del rendimento del conto, essi con l'atto introduttivo del giudizio non avevano chiesto il rendimento del conto a visto che l'azione era stata proposta, sulla base delle argomentazioni, già Persona_1
in precedenza riassunte, nei confronti della sola . P_
Peraltro, la proposizione dell'azione esclusivamente nei confronti di risultava P_ perfettamente coerente con la natura e l'oggetto del procedimento contenzioso introdotto, e cioè un reclamo avverso il provvedimento del G.T., che aveva approvato, salvo alcuni rilievi, il rendiconto finale depositato dopo la morte della tutelata, dunque, un giudizio avente natura sostanzialmente impugnatoria, il cui oggetto è delimitato dal contenuto del provvedimento oggetto del reclamo.
Come precisato dalla Suprema Corte: “I1 reclamo avverso la decisione del g.t. sul rendiconto del tutore è assimilabile per un verso alle impugnazioni di atti non idonei in alcun caso a divenire giudicato, che introducono cause del tipo di quelle di cui al n. 5 dell'art. 50 bis c.p.c. e, ancor più, ai reclami che impugnano i provvedimenti emessi all'esito di procedimenti cautelari, di cui all'art. 669 bis
e ss. c.p.c. decise dallo stesso tribunale in composizione collegiale.
….
L'azione contenziosa introdotta con reclamo al Tribunale, analogamente ad ogni ordinaria azione di rendiconto iniziata con ricorso o citazione, tende a rendere definitivi e irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore su cui pronuncia la sentenza…” (v. Cass. 01/07/2008 n. 17956).
È evidente, dunque, come nell'ambito del procedimento di reclamo l'accertamento riguardi lo specifico rendiconto, la cui approvazione è contestata, senza coinvolgere gestioni precedenti, che pure avrebbero potuto attraverso quel medesimo strumento, o attraverso un'ordinaria azione, essere oggetto di contestazione ed esame in sede contenziosa.
L'art. 45 disp. att. c.c. sancisce infatti che, "nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma del codice", cioè "qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare", il Tribunale ordinario decide "in sede contenziosa", cioè "nel contraddittorio degli interessati". Pertanto, la possibilità di agire in sede contenziosa è data anche nei confronti del tutore che non abbia presentato il conto, come nel caso di specie sarebbe per il quale, Persona_1 all'atto della cessazione dal suo ufficio, nonostante il termine a tale scopo assegnatogli dal G.T., non vi ha provveduto.
pagina 9 di 18 Tutto ciò a dimostrazione del fatto che la chiamata in giudizio, che il Tribunale non ha esplicitato in quale ipotesi ricadesse (art. 106 o art. 107 c.p.c.), non poteva avere la mera finalità di “estensione” del contraddittorio, poiché si sarebbe invece dovuta esplicitare nell'esercizio di una diversa azione, che non era il reclamo nei confronti del rendiconto finale presentato da , da rivolgere nei P_
confronti di un soggetto estraneo al perimetro originario del giudizio.
A prescindere da qualsiasi valutazione circa l'ammissibilità di una siffatta chiamata – che è tema estraneo al presente giudizio d'appello – non v'è dubbio che la chiamata da parte di Controparte_1
e non abbia avuto tali caratteri, poiché nei confronti del chiamato non sono state Controparte_2
proposte domande, non è stato chiesto il rendimento del conto e neppure sono stati allegati elementi a fondamento dell'esercizio di un'eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti.
E se è vero che la posizione di e è stata in primo grado piuttosto Controparte_1 Controparte_2
ondivaga, riguardo alla loro volontà di chiamare in giudizio rimettendosi Persona_1
sostanzialmente alla valutazione del Giudice in ordine alla necessità/opportunità della chiamata, non v'è dubbio che nel momento in cui, in ottemperanza all'autorizzazione del Giudice, hanno ritenuto di dare corso alla chiamata, avrebbero dovuto, a quel punto, esplicitare le domande che intendevano proporre nei confronti del chiamato.
Operate tali premesse, e venendo all'esame del primo motivo d'appello proposto da CP_1
e questo risulta per la prima parte inammissibile, poiché esprime una critica
[...] Controparte_2
nei confronti di un ragionamento che non è contenuto nella decisione impugnata, la quale non ha affatto affermato l'incontestabilità dell'operato di o l'esistenza di una sorta di Persona_1
“giudicato”.
La sentenza, quanto ai rapporti tra gli odierni appellanti e si è limitata ad osservare Persona_1
come i primi non abbiano formulato alcuna domanda nei confronti del chiamato e dunque “non avessero titolo per ottenere alcuna pronuncia nei confronti di questo ultimo” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Quindi non ha respinto le loro domande, essendosi limitata a rilevare come non ne fossero state proposte.
Per il resto, il Tribunale si è limitato ad osservare come fosse cessato dall'incarico Persona_1
di tutore non per effetto di revoca da parte del G.T., a seguito dei rilievi sollevati circa il suo operato da
, e ritenuti infondati dal G.T., ma in conseguenza della sua richiesta di essere esonerato Controparte_2 dall'ufficio per ragioni d'età (v. doc. 4 appellanti).
Il riferimento al mancato reclamo, ex art. 739 c.p.c., contenuto nella sentenza, riguarda il provvedimento del G.T., che non ha accolto la richiesta di revoca di dall'incarico di Persona_1
pagina 10 di 18 tutore, quindi, non ha nulla a che a vedere con la presentazione del rendiconto, onere che il Tribunale non ha affatto ritenuto sia stato assolto dal con le dichiarazioni rese all'udienza tenutasi in P_
data 29/01/2016 dinanzi al G.T. (v. pag. 13 atto d'appello), né ha affermato che la mancata presentazione fosse insuscettibile di contestazione.
Per la restante parte il primo motivo argomenta in ordine alla configurabilità di una responsabilità di
, per non avere controllato l'operato del precedente tutore ed esercitato alcun sindacato P_
sulla sua attività, così violando l'obbligo di diligenza imposto dall'art. 382 c.c., che richiama l'art. 1176
c.c.
Si tratta di temi, che non riguardano la posizione e la responsabilità diretta di , e Persona_1 pertanto saranno trattati nell'esaminare i motivi proposti nei confronti di . P_
Il secondo motivo d'appello di e risulta invece infondato. Controparte_1 Controparte_2
Con la prima parte del motivo sostengono gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere riscontrato la proposizione in primo grado di loro domande nei confronti di Persona_1
questione questa già trattata, oltre a rilevare come il Tribunale, nel dichiarare la contumacia, abbia evidentemente, e contraddittoriamente, ravvisato la proposizione di domande nei confronti di Per_1
[...]
Anche tale ultimo assunto è infondato, La contumacia è provvedimento che consegue alla verifica della rituale notifica dell'atto, con cui la parte è stata chiamata in giudizio, e non presuppone la valutazione della presenza di domande nei confronti di quella.
Con la seconda parte del motivo, cui si ricollega la richiesta formulata nelle conclusioni dell'atto d'appello “in limine litis”, assumono gli appellanti che, qualora il Tribunale non avesse ravvisato nell'atto di chiamata una domanda nei confronti di avrebbe dovuto dichiarare la Persona_1 nullità dell'atto, per essere stato omesso o essere assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163 c.p.c.
La nullità della citazione, di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c., è invero stabilita per il caso in cui sia omesso o assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. e quindi nei casi di incompletezza della domanda, per non essere stata determinata, o essere assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda, non per l'ipotesi d'inesistenza della domanda.
In ogni caso, in questa sede poco rileva cosa avrebbe potuto o dovuto fare il primo Giudice, atteso che, comunque, la richiesta formulata di applicazione dell'art. 354 c.p.c. risulta infondata, dal momento che i casi di remissione al primo giudice sono tassativi e tra questi non rientra quello della nullità di citazione, ma il diverso caso di nullità della notifica della citazione, ovvero della mancata integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, tutte ipotesi diverse da quella presente.
pagina 11 di 18 Ulteriori considerazioni debbono essere svolte riguardo al primo motivo d'appello formulato da
dovendosi anzitutto precisare come con la comparsa d'intervento volontario Parte_1
depositata dinanzi al Tribunale di Ivrea in data 12/11/2021, si sia limitata Parte_1 sinteticamente a richiamare il contenuto dell'atto introduttivo degli attori e le difese della convenuta,
precisando quindi di avere interesse ad intervenire in giudizio, “aderendo alle P_
deduzioni e domande proposte con il reclamo dei Sigg.ri e , al fine Controparte_1 Controparte_2
di vedere reintegrata la propria quota ereditaria per effetto della restituzione delle somme dovute alle spese operate dal tutore che verranno ritenute indebite”
Se – come ritenuto - l'atto di citazione di e non conteneva alcuna Controparte_1 Controparte_2
domanda, né alcuna allegazione idonea a fondare una richiesta di rendiconto, restituzione o risarcimento, in proprio o iure hereditatis, nei confronti di è evidente come un Persona_1
siffatto intervento meramente adesivo non abbia introdotto alcuna domanda nei confronti di Per_1
non potendo a ciò assolvere le sole conclusioni dell'atto d'intervento, laddove viene chiesto
[...]
“in via di cumulo subordinato di domande” di “accertare la responsabilità dei tutori P_
e/o nella gestione della tutela”. Persona_1
È dunque infondata la critica mossa alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la domanda del tutto indeterminata.
Vi è tuttavia un ulteriore e dirimente ragione, che rende l'impugnazione inammissibile, dal momento che la domanda formulata nei confronti di da parte di non gli è Persona_1 Parte_1
mai stata notificata.
Siccome gli originari attori, e , non hanno proposto in primo grado, Controparte_1 Controparte_2
neppure a mezzo della chiamata in giudizio, alcuna domanda nei confronti di la Persona_1
domanda contro di lui formulata con la comparsa d'intervento era una domanda nuova, che, essendo il chiamato contumace, avrebbe dovuto essergli notificata ex art. 292 c.p.c.
Sulla domanda formulata da nei confronti di al di là della sua Parte_1 Persona_1
indeterminatezza, non si è quindi instaurato alcun contraddittorio.
Conclusivamente, nessuno dei motivi d'appello proposti nei confronti degli attuali eredi di Per_1
può trovare accoglimento.
[...]
4. I motivi d'appello nei confronti di P_
Con il secondo motivo d'appello articolato da e il terzo motivo proposto da Parte_1
e , viene chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui ha Controparte_1 Controparte_2
ritenuto giustificati una serie di pagamenti POS e prelievi effettuati dalla tutrice , per il P_ complessivo importo di € 1.594,62, somma di cui chiede che l'appellata sia condannata Parte_1
pagina 12 di 18 alla restituzione. Analoga richiesta è formulata da e , i quali Controparte_1 Controparte_2
contestano altresì alcuni bonifici disposti dal conto della tutelata, indicati a pag. 36 dell'atto d'appello. critica la pronuncia del Tribunale per avere ritenuto giustificate le piccole spese (per Parte_1
vestiario, ristorante, parrucchiere, un paio di scarpe ecc.), denunciando l'assenza di scontrini, che possano dare conto della correttezza dei pagamenti e comprovare l'effettivo impiego di quelle somme per la tutelata. Il Tribunale avrebbe ritenuto quegli importi esigui, senza considerare come quelli, complessivamente valutati, non sarebbero tali e sarebbero serviti alla tutrice “a fare la bella vita”, “con la scusa di far vivere bene la tutelata” (v. pag. 7 atto d'appello).
Con riferimento a queste medesime poste e denunciano la Controparte_1 Controparte_2
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, poiché avrebbe ritenuto giustificate quelle voci di spesa sulla base degli estratti conto bancari, e cioè degli stessi documenti, sulla scorta dei quali gli attori avevano fondato la contestazione del rendiconto approvato dal G.T. Osservano come la causale che si rinviene negli estratti conto non trovi riscontro in pezze d'appoggio e P_
non abbia fornito elementi di prova ulteriori, per cui il Tribunale ha attribuito un valore presuntivo, in base al criterio del “più probabile che non”, che tuttavia costituisce da solo un elemento inidoneo ad assurgere al valore di presunzione semplice.
Anche in questo caso la motivazione del Tribunale non è stata correttamente compresa.
La sentenza non ha affatto ritenuto che gli estratti conto offrissero una prova documentale idonea a giustificare quelle uscite, dal momento che le annotazioni in essi riportate si limitano, per i pagamenti
POS, ad indicare i soggetti a favore dei quali i pagamenti sono stati eseguiti e, per i prelievi agli sportelli ATM, a riportare l'importo prelevato. Quelle uscite sono invece state ritenute giustificate “per
i piccoli importi sulla base di un criterio di ragionevolezza legato alle piccole esigenze di vita della tutelata ed all'assenza di contestazioni specifiche da parte degli attori e dell'intervenuta” (v. pag. 7 atto d'appello).
Giova osservare infatti come, a fronte delle giustificazioni di quelle spese, addotte da P_
con la comparsa di costituzione in giudizio, e non abbiano depositato Controparte_1 Controparte_2
la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e con la memoria di n. 2 si siano limitati a generiche considerazioni, riguardo alle spese per ristoranti, parrucchiere e scarpe, ritenute “assai difficilmente riferibili alla tutelata”. che ha depositato unicamente la memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
2 c.p.c. non ha, a sua volta, preso alcuna posizione sul punto.
La valutazione operata dal Tribunale risulta dunque pienamente condivisile, appartenendo al notorio che anche una persona ricoverata presso una struttura, come è stato per la tutelata, Persona_2
per la maggior parte del periodo che viene in rilievo nel presente giudizio, abbia necessità di acquistare pagina 13 di 18 generi di consumo (biscotti, caramelle, ecc.), vestiario, prodotti per la propria igiene e pulizia personale, se quelli forniti dalla struttura non sono sufficienti o adeguati alle sue esigenze. Trattandosi di spese per importi singolarmente di minima entità, gli stessi possono ritenersi giustificati anche in assenza di scontrini, che, peraltro, anche qualora presenti, non varrebbero a dimostrare il soggetto a favore del quale l'acquisto è destinato.
A mezzo POS sono stati eseguiti i pagamenti presso alcuni ristoranti, in prevalenza il ristorante “Il
Portico”, nonché presso un negozio di acconciature in Crescentino, oltre all'acquisto di un paio di scarpe, presso “Scarpe&Scarpe, in data 176/07/2019, per l'importo di € 48,12.
Le spese presso i ristoranti sarebbero stati effettuati in occasione delle uscite dalla struttura della tutelata o di alcune gite, la casuale delle spese presso il parrucchiere è evidente e, quanto all'acquisto delle scarpe, la tesi dell'appellante, secondo cui “una NO in carrozzella non ha Parte_1
bisogno di un paio di scarpe nuove” (v. pag. 6 atto d'appello) non merita neppure, per il suo tenore, di essere specificamente confutata.
In buona sostanza i prelievi allo sportello ATM, sempre dell'importo di € 100,00, sono in tutto sei
(nelle date del 24/08/2016, 09/12/2016, 20/03/2017, 26/04/2018, 20/06/2018 e 16/01/2019), quindi con una frequenza diluita nel tempo da essere pienamente compatibili con la necessità di affrontare piccole spese per la tutelata, non essendovi altri esborsi per spese di questa natura.
I pagamenti POS sono riferibili alla spesa del parrucchiere, in media una volta al mese, fatta eccezione per un caso, oppure a pranzi presso ristoranti, per importi sempre molto contenuti.
Considerato che l'importo oggetto di contestazione ammonta complessivamente a € 1.594,92, e che si tratta di spese effettuate nell'arco di 41 mesi, avuto riguardo al periodo di svolgimento dell'incarico di tutrice da parte di si ha una spesa media di € 38,87 mensili, che risulta per la sua P_
modestia del tutto compatibile con le casuali indicate, coerente e proporzionata alle disponibilità economiche della tutelata - che, oltre alla pensione, disponeva del canone di locazione di un immobile di sua proprietà - nonché rispondente alle sue esigenze di vita, di cura della sua persona e di minimo svago.
Sempre nell'ambito del terzo motivo d'appello e (v. pag. 36 atto d'appello) Controparte_1 CP_2
contestano altre poste, sostenendo che sarebbero rimaste sfornite di prova altre voci di spesa di rilevante importo, pari a € 22.478,00, corrispondenti a bonifici eseguiti in favore della stessa P_
o suoi familiari.
[...]
Al riguardo, occorre premettere come non possano essere presi in considerazione, tra quelli elencati, i bonifici disposti tra il 2011 e il 2013, in quanto eseguiti dal precedente tutore, Persona_1
pagina 14 di 18 Per gli altri quattro bonifici, eseguiti nel periodo di competenza di il motivo P_
d'impugnazione risulta inammissibile.
Il bonifico in data 07/03/2019 di € 5.000,00, a favore di figlia di , quello in CP_8 P_
pari data e del medesimo importo, in favore di e quello in data 08/03/2019 di € P_
4.700,00, sempre a favore di , sono stati esaminati dal Tribunale, che ha ritenuto quegli P_
esborsi solo parzialmente giustificati, quali rimborsi delle rette della struttura “Sereni Orizzonti”, anticipate per quattro mesi nell'interesse tutelata, condannando alla restituzione P_ dell'importo, ritenuto non giustificato, di € 6.700,00 (v. pag. 8 sentenza impugnata).
Tale motivazione viene del tutto pretermessa dagli appellanti, che, senza confrontarsi con essa, argomentano come se la sentenza impugnata avesse ritenuto giustificati tutti quei bonifici. La critica non è dunque conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché non dimostra di avere compreso quanto argomentato dal giudice di primo grado e non muove quindi critiche pertinenti al ragionamento effettivamente svolto.
Analoghe considerazioni valgono per la doglianza concernente il bonifico di € 2.128,00, disposto in data 07/04/2016, in favore di , che il Tribunale ha ritenuto “voce non giustificata in P_ assenza di documentazione” (v. pag. 14 sentenza impugnata) e l'ha inserita tra gli importi che
è stata condannata a restituire alla massa ereditaria, pertanto gli appellanti chiedono la P_
riforma, senza considerare di avere già ottenuto un accertamento ad essi già favorevole.
Alcune considerazioni finali debbono essere svolte in ordine all'asserita responsabilità di P_
, rispetto all'operato del precedente tutore.
[...]
Premesso che nel rapporto di mandato il mandatario risponde degli atti di gestione da lui compiuti, senza che si verifichi alcun continuum, come suggerito dagli appellanti, per effetto del quale il subentrante risponderebbe anche della gestione del precedente, del tutto inappropriato è al riguardo il richiamo operato all'art. 1717 c.c., che prevede la ben diversa ipotesi di responsabilità del mandatario riguardo agli atti compiuti dal suo sostituto, per il caso in cui, durante la vigenza del suo mandato, abbia sostituito a sé stesso altri, senza esservi autorizzato.
Gli appellanti evocano dunque nei confronti di una distinta azione - rispetto a quella di P_
rendiconto e restituzione degli importi non giustificati – che è di responsabilità, per non avere verificato l'operato del precedente tutore.
Tale allegazione è di per sé inconferente a fondare una responsabilità di tipo risarcitorio.
Giova rammentare come la tutela trovi origine in un provvedimento giudiziale ed in sede giudiziale si esplicano eminentemente i compiti di vigilanza e controllo dell'operato del soggetto nominato nell'ufficio.
pagina 15 di 18 Ciò non esclude ovviamente che il soggetto subentrante ad altro nell'incarico possa rilevare, e segnalare al G.T., irregolarità nella precedente gestione, e ciò nell'ambito del generale dovere di adempiere al suo ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia.
Tuttavia, per fondare una responsabilità di tipo risarcitorio, è necessario prospettare, oltre al compimento di atti pregiudizievoli da parte del precedente tutore, anche che la mancata attivazione da parte del subentrante abbia frustrato la possibilità di esercitare le azioni restitutorie verso il precedente tutore, ovvero che si siano continuati a produrre sul patrimonio del tutelato effetti pregiudizievoli derivanti da pregresse scelte gestorie.
Nulla di tutto ciò è stato allegato da e , sicché l'affermazione, Controparte_1 Controparte_2
secondo cui dovrebbe rispondere “a titolo di risarcimento del danno causato dalla P_ medesima agli eredi” (v. pag. 19 atto d'appello), si risolve in una mera petizione di principio.
Anche i motivi d'appello proposti nei confronti di debbono quindi essere respinti. P_
4.Le spese del presente giudizio
Tenuto conto dell'integrale soccombenza degli appellanti, questi debbono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio a . P_
La liquidazione deve avvenire, tenuto conto del valore delle domande integralmente riproposte, dedotto esclusivamente quanto già riconosciuto in primo grado, in base allo scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, facendo applicazione dei compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, visto il carattere estremamente sintetico degli scritti conclusionali depositati.
Tale importo, pari a complessivi € 7.440,00, deve essere, per quanto riguarda la difesa svolta nei confronti degli appellanti e ridotta del 20%, ai sensi del comma 4 Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 4 del D.M. 55/2014, visto che, ferma l'identità di posizione processuale, la difesa nei loro confronti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, l'importo così ottenuto, pari a € 5.952,00, quindi essere aumentato del 30%, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, per la difesa relativa alla posizione dell'appellante , così pervenendosi alla Parte_1
liquidazione, a titolo di compensi, dell'importo di € 7.737,60, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono inoltre i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. sia nei confronti di che di e , in considerazione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'inammissibilità o palese infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti. L'importo oggetto di condanna viene equitativamente determinato, per ciascuna parte appellante, in misura pari al 50% delle spese liquidate.
pagina 16 di 18 In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 3.500,00 ciascuno.
Con separato provvedimento verrà altresì disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato in favore di Parte_1
In considerazione della contumacia degli eredi di non deve essere emessa alcuna Persona_1
pronuncia in punto spese nei loro confronti.
Stante la reiezione degli appelli, sussiste infine l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del
DPR 30.5.2002, n. 115, a carico di e del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la contumacia di e , nella loro qualità di eredi CP_4 Controparte_5 P_
di Persona_1 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello proposto Parte_1
da e avverso la sentenza n. 221/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea Controparte_1 Controparte_2
in data 07/03/2023, respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.737,60 per compensi, oltre P_
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Pier Giuseppe Pogliano, dichiaratosi antistatario;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di della Parte_1 P_ somma di € 3.868,80; visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 3.868,80; P_ visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna al pagamento in favore della cassa delle Parte_1 ammende della pena pecuniaria di € 3.500,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna e al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2 cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 3.500,00;
pagina 17 di 18 nulla in punto spese quanto a e nella loro qualità di CP_4 Controparte_5 P_
eredi di Persona_1 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico degli appellanti, e , del versamento di un Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/06/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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