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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
r.g. 902/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 06.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 902/2024
r.g.l., vertente
TRA
'con l'avv. DI PASQUALE CHRISTIAN Parte 1
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via principale: a) Accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia denunciata dalla ricorrente, ossia “atrosi lombosacrale con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 ed anterolistesi di L4 su L5" con danno biologico nella misura del 16%", o nelle percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito dell'espletanda C.T.U.; b) Accertare e dichiarare in capo alla ricorrente il diritto all'unificazione, ai sensi dell'art. 80 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965, della percentuale di danno biologico accertata per la patologia di cui al presente giudizio, con le percentuali di danno biologico già precedentemente riconosciute in via amministrativa per diverso infortunio/malattia professionale ed unificate nella misura del 9% (doc. 4) e con ogni ulteriori valutazione successivamente riconosciuta in corso di causa;
c) Per l'effetto condannare
1 CP 1 in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della sig.ra Parte 1 di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge in applicazione della nuova tabella del danno biologico approvata dal Ministero del Lavoro con il D.m. 45/2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) Con vittoria di compensi professionali maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministero della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15% e la refusione delle spese di contributo unificato pari ad € 44,50 il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che:
- a causa della sua attività lavorativa di coltivatrice diretta a far data dall'anno 2001, con provvedimento CP 1 del 11.10.2023 aveva già avuto il riconoscimento di alcune tecnopatie nella misura del 9%;
-che in data 10/08/2023 presentava nuova denuncia di malattia professionale per “atrosi lombosacrale con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 ed anterolistesi di L4 su L5" con valutazione del danno biologico nella misura del 16%;
- esaurito l'iter amministrativo, depositava il ricorso giurisdizionale.
Instaurato il contraddittorio, 1' CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi, che confermavano le circostanze descritte in ricorso ed all'esito con la nomina del CTU . Il dott. Per 1 esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente accertava l'origine professionale della malattia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Coltivatore
Diretto), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 10.12.2024" e valutava il danno biologico nella misura del 14 % a far data dalla domanda amministrativa, per una valutazione complessiva del 22% a far data dalla domanda amministrativa
Così concludeva il CTU “Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare nel tratto compreso tra L1 ed S1, anterolistesi di L4 su L5, discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulle radici emergenti di destra. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14% (QUATTORDICI percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000. Dalle
valutazioni presenti nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, considerato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica già riconosciuto nella misura del 9%, applicata la formula riduzionistica di HA per la determinazione delle lesioni coesistenti, si ritiene congrua una valutazione complessiva dei postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 22% VENTIDUE percento a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale."
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 14% a far data dalla domanda amministrativa del 10.08.2023, danno biologico - che unificato ai precedenti già riconosciuti - è del 22% a far data dal 10.08.2023; per l'effetto condanna CP 1 al pagamento del risarcimento / rendita corrispondente al 22 % a far data dal 10.08.2023 in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione detratte le somme già versate;
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.500,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna CP 1 al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 06.10.2025
Il Giudice Onorario
LE IN
Sezione Lavoro
r.g. 902/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 06.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 902/2024
r.g.l., vertente
TRA
'con l'avv. DI PASQUALE CHRISTIAN Parte 1
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via principale: a) Accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia denunciata dalla ricorrente, ossia “atrosi lombosacrale con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 ed anterolistesi di L4 su L5" con danno biologico nella misura del 16%", o nelle percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito dell'espletanda C.T.U.; b) Accertare e dichiarare in capo alla ricorrente il diritto all'unificazione, ai sensi dell'art. 80 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965, della percentuale di danno biologico accertata per la patologia di cui al presente giudizio, con le percentuali di danno biologico già precedentemente riconosciute in via amministrativa per diverso infortunio/malattia professionale ed unificate nella misura del 9% (doc. 4) e con ogni ulteriori valutazione successivamente riconosciuta in corso di causa;
c) Per l'effetto condannare
1 CP 1 in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della sig.ra Parte 1 di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge in applicazione della nuova tabella del danno biologico approvata dal Ministero del Lavoro con il D.m. 45/2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) Con vittoria di compensi professionali maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministero della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15% e la refusione delle spese di contributo unificato pari ad € 44,50 il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che:
- a causa della sua attività lavorativa di coltivatrice diretta a far data dall'anno 2001, con provvedimento CP 1 del 11.10.2023 aveva già avuto il riconoscimento di alcune tecnopatie nella misura del 9%;
-che in data 10/08/2023 presentava nuova denuncia di malattia professionale per “atrosi lombosacrale con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 ed anterolistesi di L4 su L5" con valutazione del danno biologico nella misura del 16%;
- esaurito l'iter amministrativo, depositava il ricorso giurisdizionale.
Instaurato il contraddittorio, 1' CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi, che confermavano le circostanze descritte in ricorso ed all'esito con la nomina del CTU . Il dott. Per 1 esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente accertava l'origine professionale della malattia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Coltivatore
Diretto), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 10.12.2024" e valutava il danno biologico nella misura del 14 % a far data dalla domanda amministrativa, per una valutazione complessiva del 22% a far data dalla domanda amministrativa
Così concludeva il CTU “Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare nel tratto compreso tra L1 ed S1, anterolistesi di L4 su L5, discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulle radici emergenti di destra. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14% (QUATTORDICI percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000. Dalle
valutazioni presenti nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, considerato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica già riconosciuto nella misura del 9%, applicata la formula riduzionistica di HA per la determinazione delle lesioni coesistenti, si ritiene congrua una valutazione complessiva dei postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 22% VENTIDUE percento a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale."
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico del 14% a far data dalla domanda amministrativa del 10.08.2023, danno biologico - che unificato ai precedenti già riconosciuti - è del 22% a far data dal 10.08.2023; per l'effetto condanna CP 1 al pagamento del risarcimento / rendita corrispondente al 22 % a far data dal 10.08.2023 in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione detratte le somme già versate;
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.500,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Condanna CP 1 al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 06.10.2025
Il Giudice Onorario
LE IN