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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/11/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3795/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.298, presso lo C.F._1 studio del dell'avv. Guido Palmeri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in
Catania piazza della Repubblica n.26 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.04.2025, ha Parte_1 contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
9636/2024 r.g., in estrema sintesi, assumendo che il CTU ha sottovalutato il grave deficit deambulatorio e statico dinamico di cui è affetta, in quanto, pur dando atto nell'esame obiettivo che sono “impossibili i passaggi posturali, con molta difficoltà tenta la deambulazione, grave deficit statico-dinamico”, non ha ritenuto che esso non le consente di svolgere i comuni atti della vita senza assistenza continua da parte di un accompagnatore.
Conseguentemente, la ricorrente riportandosi a quanto meglio dedotto dal proprio CTP, ha chiesto di “1) Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetta la (stessa) … ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e la necessità dell'assistenza nel compimento degli atti quotidiani della vita e/o ,quantomeno, di alcuni di essi, pertanto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalle Leggi n.118/1971, n.18/1980 e n.
508/1988 per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento 2) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5”. CP_ In data 30.06.2025 si è costituito l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato e l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del
31.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va ribadita l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente sì come già rilevato con ordinanza del 12.07.2025, atteso che l'atto introduttivo della fase de qua è stato depositato il 16.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui
Pagina 2 al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 20.03.2025, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 21.02.2025.
Ciò posto, giova evidenziare che il procedimento de quo arresta il proprio ambito cognitivo alla verifica preventiva della sussistenza dei requisiti medico legali relativi alla pretesa fatta valere dalla parte ricorrente, laddove ogni determinazione funzionale alla concessione delle prestazioni è subordinata alla verifica da parte dell' di tutte le ulteriori condizioni di legge. CP_1
Al fine di accertare la fondatezza degli assunti difensivi formulati dalla parte ricorrente, in sede sommaria è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, ha ricostruito l'anamnesi familiare, fisiologica, e patologica di , poi sottoponendola ad esame obiettivo e, alla luce della Parte_1
valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ha diagnosticato che la stessa è affetta da
“obesità con complicanze artrosiche” riconducibile nella previsione tabellare di cui al codice n.
7105, da “anchilosi di ginocchio rettilinea” riconducibile nella previsione tabellare di cui al codice n.7205, da “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio” inquadrati nella fattispecie tabellare n.7221 e da “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I CLASSE NYHA)” di cui al codice tabellare n. 6441.
Per l'effetto, il tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria ha concluso affermando che la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 90% a far data dalla domanda amministrativa, ritenendo utile una revisione tra due anni.
Coerente con tale giudizio è quello a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase, il quale, dopo aver sottoposto a vaglio critico l'anamnesi familiare, lavorativa, fisiologica e patologica di , ha nuovamente svolto la visita Parte_1 medica a carico della predetta, constatando così che trattasi soggetto in “Discrete condizioni generali. Tegumenti e mucose visibili rosee e poco idratate. Parzialmente edentula”, capace di ascoltare la normale voce della conversazione e, tra l'altro, con riguardo all'apparato osteoarticolare, ha rilevato che l'“Arto inferiore destro (è) in blocco anchilosi favorevole.
Posturata su sedia a ruote. Cambi posturali e deambulazione eseguiti con difficoltà”, mentre, a livello neuropsichico, che l'esame neurologico è risultato “nella norma”, evidenziando altresì che “La visita condotta permette di identificare una paziente lucida, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio”.
A fronte dei dati medico legali riportati nelle certificazioni sanitarie prodotte dalla ricorrente unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie acquisite in atti, il tecnico d'ufficio nominato nella presente fase ha ricostruito la disciplina di riferimento, ribadendo che la periziata è affetta da “Marcato deficit statico-dinamico in soggetto obeso (BMI 36.20) affetto da ipertensione
Pagina 3 arteriosa con esiti di plurimi interventi chirurgici di artroprotesi al ginocchio destro complicato da osteomielite”. Quindi, nel valutare l'incidenza invalidante complessiva delle patologie in parola, secondo il criterio riduzionistico e tenendo conto dell'incidenza funzionale di ciascuna menomazione sul piano organico e dell'effetto sinergico derivante dalla loro concomitante presenza, il CTU ha concluso che la ricorrente è persona invalida in misura pari al 90%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, precisando inoltre che le patologie patite da non possono evolvere verso un miglioramento clinico per cui Parte_1
non occorre procedere a revisione
E poiché non sussistono obiettivi dati clinici di divergenza rispetto alle conformi risultanze probatorie sopra rassegnate, le doglianze reiterate dalla parte ricorrente si risolvono in un personale apprezzamento del proprio quadro patologico, privo di pregio probatorio in quanto integrante una forma di mero dissenso diagnostico insufficiente di per sé a disattendere le precise e concordi conclusioni delle consulenze peritali d'ufficio.
Pertanto, facendo proprio il giudizio medico legale espresso dai CTU, va affermato che la ricorrente è invalida in misura del 90% nonché portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.
n. 104/1992.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase dell'opposizione sono compensate per intero tenuto conto della parziale fondatezza della domanda relativa alla condizione di disabilità grave di cui è portatrice la ricorrente e delle condizioni reddituali dalla stessa rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è persona invalida con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa in misura pari al 90% nonché portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n.
104/1992.
PONE definitivamente gli esborsi delle CTU a carico dell' CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali della fase sommaria e della fase dell'opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania l'1.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IC
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