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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 960/2022 RG. alla udienza del 11/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti A. Balena e G. Vernelli;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Controparte_1
Avvocatura dello Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2022, Parte_1
chiedeva di essere collocato dall'anno scolastico 2018 nella
[...] fascia stipendiale 15-20 dall'01.09.2021nella fascia stipendiale 21-27 corrispondenti all'effettiva anzianità di servizio maturata, di conseguenza chiedeva di condannare il a rideterminare la progressione di CP_1 carriera, ricalcolata anche ai fini della posizione assicurativa individuale CP_ ex per gli anni di competenza ed ai fini del TFR, nonché a CP_3 corrisponderle le differenze retributive non prescritte pari allo stato ad €
4.869,70, oltre quelle maturande nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Osservava in particolare la ricorrente di essere titolare dì contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 1.9.2009, con qualifica di collaboratore scolastico, inquadrato nell'area A del personale
ATA secondo la classificazione del relativo CCNL, e, dal 1.09.2018 con qualifica di assistente tecnico, inquadrato nell'area B.
Precedentemente alla assunzione in ruolo, il ricorrente aveva prestato servizio non di ruolo presso diverse istituzioni scolastiche statali mediante reiterati contratti di lavoro a tempo determinato per anni 8 mesi 11 giorni 5, nei seguenti periodi:
dal 15.09.2000 al 31.08.2001,
dal 14.09.2001 al 31.08.2002
2 dal 01.09.2002 al 31.08.2003,
dal 01.09.2003 al 31.08.2004
dal 01.09.2004 al 31.08.2005,
dal 01.09.2005 al 31.08.2006,
dal 01.09.2006 al 31.08.2007,
dal 01.09.2007 al 31.08.2008
dal 01.09.2008 al 31.08.2009
Dopo il superamento del periodo di prova il ricorrente, con domanda del 9.9.2019, chiedeva il riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati pre-ruolo a far data dal 15.09.2000 per complessivi anni
8, mesi 11 e giorni 5 e di anni 9 per il servizio di ruolo prestato dall'1.09.2009 al 31.08.2018;
Con decreto del dirigente scolastico del 13.04.2022 gli veniva riconosciuto a far data da 1.09.2018, ai fini giuridici ed economici,
l'anzianità di servizio complessiva di anni 12, mesi 7, giorni 14, con posizione stipendiale base corrispondente alla fascia anni 9, anziché anni
17, mesi 11, giorni 5 corrispondente alla terza fascia stipendiale di anni 15:
Per effetto dell'anzianità di servizio attribuita gli veniva riconosciuta la seguente progressione di carriera con i corrispondenti trattamenti economici:
a decorrere dall' 01.09.2018 un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 12 mesi 7 e giorni 14,
dal 1.4.2019 di anni 13 mesi 2 giorni 14,
3 dal 1.07.2019 di anni 13 mesi 5 giorni 14, corrispondenti sempre alla posizione stipendiale di anni 9 di anzianità,
dal 7.01.2021 di anni 15 di mesi 0 giorni 0 .
alla data del 01.09.2018 veniva inquadrato nella seconda posizione stipendiale e il trattamento stipendiale veniva ricalcolato alle stesse date del 01.09.2018, del 01.04.2019, del 01.07.2019 e del 01.01.2021 secondo le tabelle contrattuali vigenti;
che soltanto dal gennaio 2021, al ricorrente veniva riconosciuta la posizione stipendiale di terza fascia (15/20), che attualmente rivestiva, come attestato dal cedolino dell'ultimo stipendio percepito;
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, aggiungendo che il servizio prestato nell'anno 2013 non era stato ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 let.
B DPR 122/2013.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale per ogni pretesa vantata ex contractu ex art. 2948 n. 4 c.c. dalla data della ricezione da parte dell della Controparte_4 lettera di diffida del 20 settembre 2022.
L'art. 485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio
4 di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”.
L'art. 489 del medesimo D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") al primo comma prevede, per il personale docente, che
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato
"Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere
5 diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
E' pacifico che nel caso di specie il al momento CP_5 dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, ha ricostruito la carriera del collaboratore scolastico valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
6 La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , Persona_1 sentenza e e, più di recente, sentenza Persona_2 Persona_3
Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Per_1
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010,
[...] Persona_2
e C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_3 ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e GL Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza Per_3
Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva
7 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del del 4.9.2014 ha Pt_2 affermato (al punto 17) che “La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo,
nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a
8 tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Sulla legittimità dell'articolo 485 del D.lgs 297/94 si è pronunciata la
CGUE che con la sentenza emessa nella causa C-466/17 Chiara Motter contro , del 20.09.18 ha statuito quanto Controparte_6 segue: “Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto Per_4
62). 48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale
9 mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che,
a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”….
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso..”
La Corte di Giustizia ha, dunque, concluso come segue: “Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. 54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere
10 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.”
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n. 31149 del 2019, per il personale docente, quanto segue: “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente” (per il personale ATA cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 31150 del
28.11.2019)
La Corte di Cassazione ha anche precisato che “nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della
11 ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione carriera adottato dall nel Controparte_4 gennaio 2008, nella vigenza della direttiva”.
Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorrente ha lavorato dal
2000 al 2009 in base a distinti contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data dal'1.09.2018, il riconosceva la seguente anzianità: CP_5
12, mesi 7, giorni 14, con posizione stipendiale base corrispondente alla fascia 9.
Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al d.lgs. n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Di converso, facendo riferimento al servizio concretamente svolto, il ricorrente deduce di aver maturato un'anzianità pre ruolo di anni anni 8, mesi 11 e giorni 5 e di anni 9 per il servizio di ruolo prestato dall'1.09.2009 al
31.08.2018
12 Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella CP_5 maturata dalla ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo, sicché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
In definitiva sintesi, alla data dell'1.9.2018 l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente ai fini giuridici ed economici la complessiva anzianità ai fini giuridici ed economici pari ad
17, mesi 11, giorni 5 corrispondente alla terza fascia stipendiale di anni 15, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differente retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente rilevata dalla parte resistente
Ne consegue che al ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio pre-ruolo in applicazione della Direttiva 1999/70 CE, con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente eccepita dalla resistente.
Quanto alle rivendicazioni economiche, il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento dall'anno scolastico 2018 della fascia stipendiale della fascia stipendiale 15-20.
13 Sul punto va rilevato che al momento dell'immissione in ruolo alla ricorrente è stata riconosciuta la fascia stipendiale 9 e dunque vi sono differenze stipendiali da liquidare.
Il ricorrente, infatti, alla data del 1.9.2018 – avrebbe avuto diritto al passaggio alla fascia stipendiale 15-20 e alla data del dall'01.09.2021al passaggio nella fascia stipendiale 21-27, con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito,
a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente rilevata dalla stessa parte resistente, tenendo in considerazione che il primo atto introduttivo agli atti risulta essere il deposito la diffida del dl ricorso in data 16.11.2022, con estinzione, dunque, dei crediti antecedenti al 16.11.2017.
In merito al quantum debeatur, il , in base ad una ricostruzione CP_5 ritenuta condivisibile da questo Giudice e riversata in un analitico calcolo illustrato nel doc. 10 di parte resistente, ha quantificato in complessivi €
4.045,91 le somme spettanti al ricorrente.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE;
2. accerta e dichiara, con decorrenza 1.9.2009, il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità effettivamente maturata nei servizi preruolo;
per l'effetto accerta e dichiara a tutti gli effetti giuridici che alla data dell'1/09/2009 l'anzianità di servizio del ricorrente era di complessivi anni 8, mesi 11 e giorni 5;
3. accerta il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dal 1.9.2018;
4. condanna il con sede in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante ad adeguarne la posizione e progressione stipendiale in base al vigente CCNL Comparto Scuola;
5. condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a CP_1 titolo di risarcimento del danno, la somma di € 4.045,91 , con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo;
6. pone a carico del le spese Controparte_1 del giudizio, che liquida in €. 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, l'11.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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