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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1752/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso iscritto in data
29.5.2023 da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Lorusso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE per l'adozione di
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Maria Francesca Lorusso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sassari voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 cc, l'udienza per la comparizione dell'adottante e dell'adottando ai sensi dell'art. 737 e ss cpc affinché, in assenza dei parenti prossimi indicati all'art. 297 cc, manifestino il loro reciproco consenso, con tutti gli effetti previsti dalla legge, artt. 311 e ss. c.c., perché il Tribunale dia luogo all'adozione così come previsto dall'art. 313 cpc”
pagina 1 di 4 Per il P.M., come da nota del 1.12.2023:
“accoglimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 29.5.2023, , premesso di essere celibe e di non avere discendenti, Parte_1
rappresentato di conoscere sin dal 2009 e di aver instaurato con lui un rapporto Parte_2
di grande stima e affetto, equiparabile a quello genitoriale, riferito che, in tutti questi anni, egli aveva frequentato la famiglia di e, a seguito della morte di suo padre, aveva sostenuto il ragazzo negli Pt_2
studi, aiutandolo sia moralmente che economicamente, dedotto di voler dare veste giuridica al legame affettivo instaurato, chiedeva di poter adottare di cittadinanza cubana. Parte_2
Il contraddittorio si è correttamente instaurando non essendo presenti contraddittori necessari ex art. 297 c.c.
All'udienza del 19.7.2023 venivano sentite personalmente le parti, le quali ricostruivano la loro storia e confermavano di voler ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione ex artt. 291 ss. c.c.
L'adottante riferiva che, nel 2009, nel corso di un viaggio a Cuba, aveva conosciuto , padre di Per_1
e, subito dopo, tutta la sua famiglia, tra cui che all'epoca era ventenne: “il padre di Pt_2 Pt_2
che si chiamava (io lo chiamavo ), lavorava molto per sostenere la famiglia. Pt_2 Per_1 Per_1
Lavorava in strada vendendo la frutta su un carretto. Io l'ho conosciuto e per spirito di solidarietà l'ho aiutato e siamo diventati amici. Lui stesso mi ha portato a conoscere la sua famiglia e mi ha portato a casa sua. Lì ho conosciuto e le due sorelle. Le due sorelle erano già sposate e grandi. Pt_2
Io poi ho continuato a tornare in visita alla casa di e di circa ogni sei mesi. Quando Per_1 Pt_2
stavo lì ero anche ospitato da loro. Ricordo che poi si è ammalato e appunto nel luglio 2010 è scomparso. È stato in ospedale per un po' per la chemioterapia, poi è morto a casa. È scomparso nel luglio 2010, me lo ricordo bene. Ricordo in particolare che in punto di morte, negli ultimi giorni, mi ha chiesto di non abbandonare la sua famiglia e di continuare a aiutarla e a frequentarla.
Io stesso ho pagato il funerale di;
lo ho aiutato anche durante la chemioterapia: ad esempio gli Per_1
davo i soldi per il taxi per andare in ospedale due volte a settimana”.
Il supporto morale ed economico fornito dal ricorrente alla famiglia non si è interrotto con la scomparsa di , anzi, ha continuato a frequentare la casa familiare, tornando a Cuba due Per_1 Parte_1 volte l'anno, per circa tre mesi ogni volta (di solito andavo a giugno e a dicembre, poco prima di natale”), così costruendo un rapporto affettivo con a cui il ricorrente vorrebbe continuare a Pt_2 dare il proprio supporto “come fosse mio figlio”.
pagina 2 di 4 Anche manifestava la sua volontà a vedersi riconosciuto come figlio Parte_2
dell'adottante: “confermo quello che ha detto , confermo anche il grande aiuto che ha Parte_1
dato alla mia famiglia durante la malattia di mio padre. Quando tornava a Cuba vivevamo Pt_1
come se fosse una famiglia, come se fossimo una famiglia.
Io adesso vivo a Castelsardo nella casa di sig. . Pt_1
Non sto lavorando o studiando, ho frequentato un corso di italiano,. vorrei continuare a vivere qui come figlio di , che io chiamo Per me è come un padre, mi ha aiutato tanto negli anni Pt_1 Per_2
passati, anche la mia famiglia.
Sono disponibile a aiutare anche in futuro come se io fossi suo figlio”. Pt_1
Il consolidato vincolo affettivo tra i due è emerso con genuinità nel corso dell'audizione personale delle parti, sicché tale rapporto di stima, affetto e aiuto reciproco appare oggi dotato di stabilità e permanenza.
All'udienza del 27.9.2023, svolta con la modalità cartolare, i ricorrenti producevano in via integrativa la documentazione dotata di traduzione e legalizzazione presso l'Autorità consolare competente e insistevano nelle conclusioni del ricorso.
Dopo aver acquisito le conclusioni del P.M., pervenute in data 4.12.2023, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*
La domanda è fondata e deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte Parte_2
di . Parte_1
In via preliminare, richiamata la cittadinanza italiana dell'adottante e la cittadinanza cubana dell'adottando, sussiste la giurisdizione italiana poiché è soddisfatto il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 40, co. 1, l. n. 218/1995, ossia la cittadinanza italiana dell'adottante.
E, quanto alla legge applicabile, l'odierna adozione è regolata dalla legge italiana in quanto legge dell'adottante (art. 38 l. n. 218/1995).
Passando ora alla verifica dei presupposti, è documentalmente emerso quanto segue.
è celibe, non ha discendenti e ha compiuto gli anni trentacinque (cfr. stato di famiglia e Parte_1
stato civile).
Tra l'età dell'adottante e quella dell'adottando vi sono almeno diciotto anni di differenza.
Sono pertanto sussistenti le condizioni di adottabilità di cui all'art. 291 c.c.
Non è, peraltro, necessario acquisire consensi da parte delle persone indicate all'art. 297 c.c. poiché, quanto ad , l'adottante è celibe e, quanto a l'adottando è celibe Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 e non ha genitori in vita (cfr. certificato di stato libero, certificato di nascita con nominativo dei genitori, certificato di morte della madre, certificato di morte del padre;
tutti certificati provenienti dalla
Repubblica di Cuba e tradotti con traduzione legalizzata dall'Ambasciata italiana).
In presenza delle condizioni formali, il Collegio ritiene che l'adozione sia altresì conveniente per l'adottando (art. 312, lett. b, c.c.).
Infatti, dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che il rapporto instauratosi corrisponda a un'effettiva e reale comunione di intenti dei ricorrenti, i quali hanno prospettato la volontà di mantenere il legame di solidarietà familiare iniziato nel 2009 e consolidatosi nel tempo.
In conclusione, in presenza di tutti i presupposti di legge, la domanda di adozione deve essere accolta.
Visto l'art. 299 c.c., come richiesto dalle parti nel ricorso, si dispone che l'adottando assuma il cognome , posponendolo al proprio.si dà altresì atto che l'adottato è dimorante in Castelsardo, Pt_1
sicché la comunicazione della presente sentenza sarà trasmessa a tale Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando:
1) dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], Parte_2
da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottando assuma il cognome , posponendolo al proprio. Pt_1
Manda alla Cancelleria per le formalità di trascrizione (nel Registro delle adozioni) e comunicazione
(al Comune di Castelsardo) della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.1.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso iscritto in data
29.5.2023 da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Lorusso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE per l'adozione di
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Maria Francesca Lorusso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sassari voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 cc, l'udienza per la comparizione dell'adottante e dell'adottando ai sensi dell'art. 737 e ss cpc affinché, in assenza dei parenti prossimi indicati all'art. 297 cc, manifestino il loro reciproco consenso, con tutti gli effetti previsti dalla legge, artt. 311 e ss. c.c., perché il Tribunale dia luogo all'adozione così come previsto dall'art. 313 cpc”
pagina 1 di 4 Per il P.M., come da nota del 1.12.2023:
“accoglimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 29.5.2023, , premesso di essere celibe e di non avere discendenti, Parte_1
rappresentato di conoscere sin dal 2009 e di aver instaurato con lui un rapporto Parte_2
di grande stima e affetto, equiparabile a quello genitoriale, riferito che, in tutti questi anni, egli aveva frequentato la famiglia di e, a seguito della morte di suo padre, aveva sostenuto il ragazzo negli Pt_2
studi, aiutandolo sia moralmente che economicamente, dedotto di voler dare veste giuridica al legame affettivo instaurato, chiedeva di poter adottare di cittadinanza cubana. Parte_2
Il contraddittorio si è correttamente instaurando non essendo presenti contraddittori necessari ex art. 297 c.c.
All'udienza del 19.7.2023 venivano sentite personalmente le parti, le quali ricostruivano la loro storia e confermavano di voler ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione ex artt. 291 ss. c.c.
L'adottante riferiva che, nel 2009, nel corso di un viaggio a Cuba, aveva conosciuto , padre di Per_1
e, subito dopo, tutta la sua famiglia, tra cui che all'epoca era ventenne: “il padre di Pt_2 Pt_2
che si chiamava (io lo chiamavo ), lavorava molto per sostenere la famiglia. Pt_2 Per_1 Per_1
Lavorava in strada vendendo la frutta su un carretto. Io l'ho conosciuto e per spirito di solidarietà l'ho aiutato e siamo diventati amici. Lui stesso mi ha portato a conoscere la sua famiglia e mi ha portato a casa sua. Lì ho conosciuto e le due sorelle. Le due sorelle erano già sposate e grandi. Pt_2
Io poi ho continuato a tornare in visita alla casa di e di circa ogni sei mesi. Quando Per_1 Pt_2
stavo lì ero anche ospitato da loro. Ricordo che poi si è ammalato e appunto nel luglio 2010 è scomparso. È stato in ospedale per un po' per la chemioterapia, poi è morto a casa. È scomparso nel luglio 2010, me lo ricordo bene. Ricordo in particolare che in punto di morte, negli ultimi giorni, mi ha chiesto di non abbandonare la sua famiglia e di continuare a aiutarla e a frequentarla.
Io stesso ho pagato il funerale di;
lo ho aiutato anche durante la chemioterapia: ad esempio gli Per_1
davo i soldi per il taxi per andare in ospedale due volte a settimana”.
Il supporto morale ed economico fornito dal ricorrente alla famiglia non si è interrotto con la scomparsa di , anzi, ha continuato a frequentare la casa familiare, tornando a Cuba due Per_1 Parte_1 volte l'anno, per circa tre mesi ogni volta (di solito andavo a giugno e a dicembre, poco prima di natale”), così costruendo un rapporto affettivo con a cui il ricorrente vorrebbe continuare a Pt_2 dare il proprio supporto “come fosse mio figlio”.
pagina 2 di 4 Anche manifestava la sua volontà a vedersi riconosciuto come figlio Parte_2
dell'adottante: “confermo quello che ha detto , confermo anche il grande aiuto che ha Parte_1
dato alla mia famiglia durante la malattia di mio padre. Quando tornava a Cuba vivevamo Pt_1
come se fosse una famiglia, come se fossimo una famiglia.
Io adesso vivo a Castelsardo nella casa di sig. . Pt_1
Non sto lavorando o studiando, ho frequentato un corso di italiano,. vorrei continuare a vivere qui come figlio di , che io chiamo Per me è come un padre, mi ha aiutato tanto negli anni Pt_1 Per_2
passati, anche la mia famiglia.
Sono disponibile a aiutare anche in futuro come se io fossi suo figlio”. Pt_1
Il consolidato vincolo affettivo tra i due è emerso con genuinità nel corso dell'audizione personale delle parti, sicché tale rapporto di stima, affetto e aiuto reciproco appare oggi dotato di stabilità e permanenza.
All'udienza del 27.9.2023, svolta con la modalità cartolare, i ricorrenti producevano in via integrativa la documentazione dotata di traduzione e legalizzazione presso l'Autorità consolare competente e insistevano nelle conclusioni del ricorso.
Dopo aver acquisito le conclusioni del P.M., pervenute in data 4.12.2023, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*
La domanda è fondata e deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte Parte_2
di . Parte_1
In via preliminare, richiamata la cittadinanza italiana dell'adottante e la cittadinanza cubana dell'adottando, sussiste la giurisdizione italiana poiché è soddisfatto il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 40, co. 1, l. n. 218/1995, ossia la cittadinanza italiana dell'adottante.
E, quanto alla legge applicabile, l'odierna adozione è regolata dalla legge italiana in quanto legge dell'adottante (art. 38 l. n. 218/1995).
Passando ora alla verifica dei presupposti, è documentalmente emerso quanto segue.
è celibe, non ha discendenti e ha compiuto gli anni trentacinque (cfr. stato di famiglia e Parte_1
stato civile).
Tra l'età dell'adottante e quella dell'adottando vi sono almeno diciotto anni di differenza.
Sono pertanto sussistenti le condizioni di adottabilità di cui all'art. 291 c.c.
Non è, peraltro, necessario acquisire consensi da parte delle persone indicate all'art. 297 c.c. poiché, quanto ad , l'adottante è celibe e, quanto a l'adottando è celibe Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 e non ha genitori in vita (cfr. certificato di stato libero, certificato di nascita con nominativo dei genitori, certificato di morte della madre, certificato di morte del padre;
tutti certificati provenienti dalla
Repubblica di Cuba e tradotti con traduzione legalizzata dall'Ambasciata italiana).
In presenza delle condizioni formali, il Collegio ritiene che l'adozione sia altresì conveniente per l'adottando (art. 312, lett. b, c.c.).
Infatti, dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che il rapporto instauratosi corrisponda a un'effettiva e reale comunione di intenti dei ricorrenti, i quali hanno prospettato la volontà di mantenere il legame di solidarietà familiare iniziato nel 2009 e consolidatosi nel tempo.
In conclusione, in presenza di tutti i presupposti di legge, la domanda di adozione deve essere accolta.
Visto l'art. 299 c.c., come richiesto dalle parti nel ricorso, si dispone che l'adottando assuma il cognome , posponendolo al proprio.si dà altresì atto che l'adottato è dimorante in Castelsardo, Pt_1
sicché la comunicazione della presente sentenza sarà trasmessa a tale Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando:
1) dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], Parte_2
da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottando assuma il cognome , posponendolo al proprio. Pt_1
Manda alla Cancelleria per le formalità di trascrizione (nel Registro delle adozioni) e comunicazione
(al Comune di Castelsardo) della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.1.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4