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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2024
da
(C.F. ), con l'Avv. BIANUCCI MARCO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via A. da Giussano n. 26;
e
(C.F. ), con l'Avv. CHIUSOLO SERENA ed _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Certosa di Pavia, in data 15/09/2013, (atto n.3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) separati consensualmente con sentenza n. 242/24 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Torriano (PV) in data 15 settembre 2013; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Certosa di Pavia (PV) al n. 3, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Certosa di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere ai successivi incombenti;
• dichiarare compensate le spese legali tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
I. QUANTO AI FIGLI
I.A) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
1) Affido condiviso
I figli , e vengono affidati in via congiunta e condivisa ad entrambi Persona_1 Per_2 Per_3
i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con ampia facoltà del padre di vederli, secondo il diritto di visita concordato infra.
La residenza anagrafica sarà fissata nella casa familiare in Certosa di Pavia, via Deledda 3, prevedendo che l'esercizio della potestà sui figli spetti ad entrambi i genitori con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e salute, e disgiuntamente a ciascuno di essi nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
Il sig. ha sottoscritto un atto preliminare di compravendita relativo ad un immobile in _1
costruzione a Lacchiarella e fino a quando egli non si trasferirà presso la sua nuova casa vedrà e terrà i figli con sé secondo il seguente calendario: - w/e alternati dal venerdì al lunedì mattina;
-nelle settimane in cui il padre ha il week-end di sua spettanza, terrà i bimbi con sè due pomeriggi infrasettimanali, in particolare, il padre terrà i figli il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore
19.30 (prima di cena) e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (dopo cena) garantendo che i figli abbiano fatto i compiti;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il padre andrà a prendere i bambini a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino alle 21; così farà il giovedì andandoli a prendere a scuola e riportandoli a casa entro le ore 21; il pernottamento sarà inserito nel momento in cui si sarà trasferito nella nuova casa. - in generale, per preservare il momento padre-figlio dell'allenamento calcistico, il padre si occuperà di accompagnare agli Per_1
allenamenti nella giornata di lunedì.
Non appena la nuova abitazione acquistata dal sig. sarà pronta (indicativamente autunno _1
2024), il collocamento seguirà il seguente calendario: -w/e alternati dal venerdì all'uscita da scuola dei bambini al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola;
- nelle settimane in cui il papà ha il week-end, terrà i figli il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento e li riaccompagnerà a scuola il martedì mattina;
- nelle settimane in cui il papà non ha il week-end, terrà
i figli dall'uscita di scuola del martedì alla mattina del giovedì, quando li riaccompagnerà a scuola
Per quanto riguarda le festività e i periodi di vacanza:
i) nel corso delle vacanze natalizie, i genitori alterneranno fra di loro di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale. Il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i figli potrà poi tenerli sino alla mattina del 1° gennaio alle ore 10.30, mentre l'altro genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, dal 1° gennaio fino al 7 gennaio compreso;
ii) per le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore e sempre ad anni alterni per le vacanze di carnevale e invernali, per i Ponti e le altre vacanze scolastiche;
Resteranno altresì al 50% fra i genitori le seguenti spese: spese estetiche per le figlie, spese per riariche telefoniche, regali di compleanno per gli amici e compagni di scuola.
Resteranno a carico del signor al 100% le spese per le ripetizioni e aiuto compiti del figlio _1
, considerando che egli ha optato per la frequentazione alla scuola media di senza che Per_1 Per_1
sia previsto il rientro pomeridiano.
iii) tre settimane nel periodo estivo (giugno – 31 agosto) in periodi da concordarsi congiuntamente entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto anche della volontà, delle inclinazioni, delle aspirazioni, dei bisogni e delle esigenze dei figli, nonché della loro età e dei loro impegni attuali e futuri. Ciascun genitore avrà diritto a stare due settimane consecutive con un figlio e tenere un'altra settimana i figli.
I.B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE STRAORDINARIE
Il sig. verserà alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento per ogni bambino, in _1 Pt_1 via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), per complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat nella misura del 100% con riferimento alla data di deposito del ricorso (prima rivalutazione l'anno successivo alla sentenza di separazione).
L'assegno verrà versato in tale misura con decorrenza dal mese di febbraio 2024 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra che sarà da quest'ultima indicato anche per il tramite Pt_1
del proprio legale.
2) Spese straordinarie
Le spese straordinarie per i bambini verranno corrisposte al 50% da ogni genitore, secondo le direttive del Protocollo del Tribunale di Pavia 09/11/2016 n. prot. 2323/2016 che si allega (doc. 8) da intendersi qui integralmente ritrascritto, ad esclusione della spesa dei buoni pasto mensa, il cui importo verrà diviso al 50% fra i coniugi, in deroga al Protocollo.
Resteranno altresì al 50% fra i genitori le seguenti spese: spese estetiche per le figlie, spese per riariche telefoniche, regali di compleanno per gli amici e compagni di scuola.
Resteranno a carico del signor al 100% le spese per le ripetizioni e aiuto compiti del figlio _1
, considerando che egli ha optato per la frequentazione alla scuola media di senza che Per_1 Per_1
sia previsto il rientro pomeridiano. Qualora dette spese venissero anticipate dalla SI.ra il SI. dovrà rimborsarle Pt_1 _1
unitamente al primo assegno di mantenimento in scadenza e con le medesime modalità.
3) Assegni per il nucleo familiare
I coniugi stabiliscono che i figli , e saranno fiscalmente a carico al 50% Per_1 Per_2 Per_3
dei genitori e la signora percepirà integralmente l'assegno unico per il nucleo familiare ed Pt_1
ogni altro eventuale contributo fiscale/previdenziale a sostegno del reddito. I coniugi si impegnano a sottoscrivere la relativa documentazione necessaria.
II. QUANTO ALLA CASA CONIUGALE
La sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita in Certosa di Pavia (PV), Via G. Deledda 3 di Pt_1 cui quest'ultima è unica proprietaria con quanto l'arreda e correda.
Sull'immobile grava un mutuo ipotecario intestato alla sig.ra contratto con la n. Pt_1 CP_2
055-000-0056665-909, le cui rate saranno da quest'ultima integralmente corrisposte.
Le utenze domestiche della casa di abitazione in Certosa rimarranno intestate alla sig.ra Pt_1
entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento di separazione e il sig. si impegna a _1
collaborare per il cambio di intestazione/voltura dei contratti ad esse relative.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza anagrafica _1
e ha già concluso l'asporto di tutti i beni ed effetti personali ad eccezione di alcuni pacchi lasciati in deposito nel box della casa coniugale, che verranno ritirati entro la prima metà di maggio, dopo aver chiesto la disponibilità per concordare giorno e ora del ritiro alla sig.ra Pt_1
Il sig. ha già consegnato le chiavi della casa familiare di Certosa di Pavia alla signora _1
per cui da quel momento competono esclusivamente a lei doveri e diritti connessi al Pt_1
possesso.
III. QUANTO ALLA DIVISIONE DEI CONTI CORRENTI E DEL PATRIMONIO COMUNE
I coniugi hanno già provveduto a dividere al 50% la somma complessiva presente sull'unico conto corrente cointestato e hanno già definitivamente chiuso tale conto.
IV. ALTRI ONERI DEI CONIUGI Videochiamate Ciascun genitore deve poter chiamare i figli, una volta al giorno, sul cellulare dell'altro genitore, fra le 19 e le 21:00, salvo impegni che potrebbero comportare un piccolo cambiamento nell'orario previsto. Scelta delle scuole I coniugi stabiliscono che tutte e tre i figli finiranno il presente anno scolastico presso la scuola privata di Binasco “Maria
Bambina” , mentre dal prossimo anno scolastico saranno tutti trasferiti presso la scuola Statale
Primaria Istituto Comprensivo Statale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Lacchiarella (PV).
Percorsi di psicoterapia ed eventuale certificazione DSA per il minore Le parti concordano Per_1 che il minore dovrà intraprendere entro e non oltre l'1 marzo 2024 un percorso di Per_1
psicoterapia infantile e di valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, presso idoneo centro. Le Parti concordano che i relativi oneri saranno da suddividere al 50% fra le Parti.
Suddivisione delle spese pregresse Il SInor si impegna a rimborsare alla moglie il 50% delle _1 spese fino ad ora sostenute da lei per i figli. Il signor pertanto, si obbliga a versare l'importo _1 di euro 3.929,75 entro il 16 febbraio 2024 mediante bonifico bancario. Autovettura L'autovettura
Fiat 500 targata “FS140FV” ed intestata alla sig.ra verrà intestata al sig. con Pt_1 _1 passaggio di proprietà le cui spese saranno a carico di quest'ultimo Custodia temporanea dei figli a terzi Qualora per il periodo concordato di permanenza dei bambini con uno dei genitori, questi si trovasse nella necessità non prorogabile di dovere lasciare in custodia temporanea i figli a terzi, lo stesso genitore si impegna ad informare immediatamente l'altro genitore e ad affidare di preferenza i bambini al medesimo;
nel caso in cui, tuttavia, anche l'altro genitore fosse realmente impossibilitato a tenere con sé i figli, dovranno essere previamente comunicate le generalità ed il recapito dei temporanei affidatari.
Nuovi eventuali compagni dei genitori
Nel caso in cui i genitori dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, quando queste saranno stabili e consolidate, i genitori potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita dei figli, con la cura e la premura di fare lui comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali. Autorizzazione al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio dei figli.
I sigg.ri e prestano reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti _1 Pt_1 validi per l'espatrio dei figli, con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dei minori con ciascun genitore dovranno essere previamente concordati tra gli stessi.
I documenti dei minori dovranno sempre essere consegnati al genitore collocatario.
Esclusione previsione assegno mantenimento per i coniugi I predetti coniugi sono autonomi e indipendenti dal punto di vista economico e pertanto viene esclusa qualsiasi previsione relativa ad eventuale assegno di mantenimento, avendo pure definito ogni aspetto economico, e non avendo nulla a pretendere reciprocamente anche in relazione all'assegno divorzile ed a quanto previsto dall'art. 5 L. divorzio.
Le parti, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale.
V. SPESE LEGALI E PROCESSUALI.
Le spese vive della procedura di separazione, tutte le spese e gli oneri per gli adempimenti conseguenti, verranno divise al 50% tra le parti e quelle legali, relative alle spettanze dei rispettivi procuratori, si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. VI. Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza pronunciata in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma
1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 242/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va previsto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Certosa di Pavia, in data 15/09/2013, (atto n.3,
[...] _1
parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi