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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8965/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO e dell'avv. Parte_1 MARCHESE ALESSANDRO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CECCARELLI ENRICO Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/7/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro-
[...]
, chiedendo di: Controparte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 14/02/2024;
- Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. Pt_1
:
[...]
i) della somma di € 137.597,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 39 CCNL Dirigenti Commercio, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione goduta dal ricorrente, al tallone mensile di
€ 22.932,85, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
ii) a titolo di risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato, dell'indennità supplementare ex art. 34 CCNL pagina 1 di 11 Dirigenti Commercio, nella misura massima di 8 mensilità, al tallone mensile di € 22.932,85 per un totale di € 183.462,8, od in quella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità;
iii) a titolo di risarcimento del danno per violazione del patto di durata minima garantita, la somma di € 225.473,69 pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe maturato fino al 25/10/2024 come da conteggi analitici in atti, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
e così in totale, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di
€ 546.533,59, ovvero quella diversa maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia.
In subordine, in ogni caso
- Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse il licenziamento per cui è causa nullo e/o illegittimo e/o inefficace, previa riqualificazione dello stesso quale licenziamento per giustificato motivo, condannare comunque la resistente al pagamento in favore del Sig. dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso ex art. 39 CCNL Dirigenti Commercio quantificata nella misura di € 137.597,10, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione goduta dal ricorrente al tallone mensile di
€ 22.932,85, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, altre alla penale per la violazione del patto di durata minima, per la somma di € 225.473,69 pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe maturato fino al 25/10/2024 come da conteggi analitici in atti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...]
con qualifica di dirigente, CCNL Dirigenti del Controparte_1
pagina 2 di 11 settore Terziario, con titolo operativo interno di “Chief Operating
Officer” a far data dal 25 ottobre 2021.
Con lettera del 2 febbraio 2024, la società convenuta ha formulato una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente per l'addebito ingiustificato di numerose spese.
Nonostante le giustificazioni rese dal ricorrente in data 6.2.2024, con lettera del 14.2.2024 la Società ha intimato a il Pt_1 licenziamento per giusta causa.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, nonché del principio di tempestività, e in ogni caso per assenza di giusta causa e giustificato motivo, rivendicando il diritto al versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso oltre all'indennità supplementare di cui all'art. 34 del
CCNL Dirigenti Commercio e al risarcimento del danno per il periodo fra il licenziamento (02/02/2024) ed il 25/10/2024, in ragione della violazione del patto di stabilità.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 26.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha ricevuto la seguente lettera di contestazione disciplinare:
“Come ricorderà, la decisione di di non procedere Controparte_2
a tenere eventi almeno per l'anno 2024 ci ha costretto ad affrontare la questione relativa al Suo rapporto di lavoro.
pagina 3 di 11 Lei ha un contratto a tempo determinato che va a scadenza il 24 ottobre 2024 e ha concordato con noi la risoluzione anticipata di tale rapporto con l'erogazione di un corrispettivo pari a Euro
160.714,28 (9 mensilità).
Era stata anche fissata la data per la comparizione presso Manager
Italia nei giorni 15 -16-18 gennaio 2024 poi rinviata al giorno 30 gennaio 2024.
Nel frattempo il Rag. ha fatto richiesta verbale e Persona_1 per e-mail a Lei e alla sua assistente della Parte_2 documentazione delle spese motivandone le ragioni. In particolare, in forma scritta, il 12 giugno 2023, il 15 novembre 2023 motivandone le ragioni, il 28 dicembre 2023 significando l'entità delle spese sostenute, il 9 gennaio 2024 facendo presente che la lista delle spese con motivazione, nel frattempo ricevuta, copriva solo in parte il totale delle spese. Solo il 10 gennaio 2024 arriva al Rag.
il rendiconto totale delle spese subito girato Per_1 all'Amministratore per la sua valutazione. Controparte_3
Elaborando i conteggi di fine rapporto, sono state esaminate le spese che Lei ha addebitato all'azienda tramite carta di credito i chiarimenti inerenti le spese sostenute non si sono mostrate congruenti con l'attività che Lei era chiamato a svolgere.
Per questo il nostro Amministratore Unico l'ha Controparte_3 contattata telefonicamente per avvertirLa che si doveva fare un riscontro per dedurre, da quanto pattuito per la risoluzione consensuale del rapporto, l'importo delle spese che Lei avrebbe impropriamente addebitato all'azienda.
Dopo una risposta telefonica possibilistica, Lei ha fatto sapere che non intendeva fare nessuna ricognizione relativa alle spese e che queste erano tutte dovute e giustificate.
A questo punto, poiché l'errato utilizzo della carta di credito aziendale viene respinto e poiché esistono evidenze della non riconducibilità delie spese sostenute alla attività lavorativa svolta, siamo costretti a contestarLe che:
pagina 4 di 11 - Lei a fronte di espressa richiesta di giustificazione delle spese, ha risposto in maniera generica evasiva e non in alcun modo riscontrabile;
- Tutte le spese della ristorazione sono documentate da scontrino fiscale e non da regolare fattura;
- La permanenza in albergo a Milano e Parigi si è protratta per tempi lunghi quando invece gli incontri potevano essere concentrati in un paio di giorni.
- Esistono spese che Lei ha addebitato alla società addirittura in epoca successiva all'esito dell'evento "sfilata a cui si CP_4 sarebbero dovute riferire;
- Esistono spese per soggiorni estivi e/o comunque di vacanza in località tipo Ibiza, Porto Cervo etc. in periodi dell'anno che non sono minimamente interessati dagli eventi;
- Nella giornata del 2 agosto 2023, esiste uno scontrino di spesa presso un albergo di Napoli con permanenza di due notti senza ulteriore documentazione e nella stessa data, esiste una spesa a
Porto Cervo. La spesa sostenuta di euro 1.280,00 rappresenta l'addebito del no-show in quanto Lei non si è mai presentato in albergo.
- Si segnalano spese che potrebbero essere riferite a incontri con che in base a quanto previsto dal Suo contratto allegato 1 CP_5 lettera b) "Job Description" avrebbero dovuto trovare il parere positivo della società prima di essere intrapresi. Se la Sua attività propria, ovvero, proposta di organizzazione di eventi poteva rendere questo parere superabile, altrettanto non può dirsi per un'attività totalmente estranea agli stessi.
In allegato Le trasmettiamo l'esito dei primi riscontri effettuati che approfondiremo ulteriormente estendendo l'esame all'intera durata del rapporto di lavoro riservandoci di richiederLe la restituzione delle somme che ci sono state addebitate in maniera illecita.
Allo stato, quanto sopra Le viene contestato come addebito disciplinare e quale comportamento che lede profondamente l'aspetto pagina 5 di 11 fiduciario del rapporto specie per come si sono svolti i rapporti che erano improntati ad un affidamento personale che risale nel tempo per cui La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni ovvero a giustificare le spese che Lei afferma di aver sostenuto nell'interesse di come dal prospetto ricevuto il 10 Controparte_1 gennaio 2024 sviluppato su 110 righe o titoli di spesa.”
In proposito, parte ricorrente lamenta anzitutto la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare ex art. 7
L. n. 300/1970.
Sul punto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.” (Cass., sez. L, sent.
N° 9590/2018).
Così come nella fattispecie oggetto di analisi da parte della Suprema
Corte, anche nel caso di specie deve essere ritenuta specifica la contestazione disciplinare mossa nei confronti di Parte_1 sul rilievo che le giustificazioni rese dal ricorrente appaiono puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta.
Parte attrice ha poi eccepito la violazione del principio di tempestività della contestazione.
pagina 6 di 11 In concreto, tuttavia, l'oggetto della contestazione riguarda un arco temporale compreso fra giugno 2023 e novembre 2023, rispetto al quale la contestazione disciplinare segue dopo un congruo breve termine (11 febbraio 2024) e, anche rispetto a tale profilo, le giustificazioni rese da manifestano il compiuto espletamento del diritto di Pt_1 difesa.
Quanto alla sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che il rapporto di lavoro fra e Controparte_1 decorre dal 25/10/2021, in concomitanza con il contratto Parte_1 di consulenza che aveva stipulato con la società Controparte_1
. CP_2 CP_2
L'oggetto dell'attività richiesta a riguardava (cfr. doc. sub 2 Pt_1 fasc. conv.):
“Supportare i clienti della società nell'organizzazione e nella gestione di eventi di beneficenza, iniziative promozionali, manifestazioni ed eventi in generale, sia in Italia sia all'estero; in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo a) proporre ai clienti della società (e ad eventuali comitati Eventi costituiti dagli stessi) l'organizzazione di Eventi ritenuti di interesse;
b) in caso di parere positivo della società e dei clienti della società, formulare progetti esecutivi ed indicando i budget di spesa necessarie e uno specifico capitolato riportante le singole voci di spesa di ciascun evento;
c) con esclusivo riferimento alle attività oggetto di uno specifico budget di spesa e capitolato approvato dalla società o dai clienti della società, gestirne l'organizzazione, curandone i rapporti e sovraintendendone alla loro esecuzione, il tutto senza alcun potere di rappresentanza della società e dei clienti della società e con l'obbligo di constante e tempestiva informativa alle persone preposte dalla società e dai clienti della società alla cure dell'Evento;
pagina 7 di 11 d) prestare ogni assistenza richiesta dalla società in relazione all'organizzazione o gestione degli eventi.”
Nel contratto di lavoro era in particolare presente una clausola relativa ai “Rimborsi Spese”, ove si prevedeva:
Pa
“In aggiunta alla retribuzione, sarà dovuto a il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle Attività di Consulenza laddove ciascuna di tali spese sia supportata dalla corrispondente documentazione giustificativa. In ogni caso l'importo complessivo delle spese vive rimborsabili non potrà eccedere l'importo annuo di
Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
La Società prende atto e accetta, nei limiti di cui al precedente articolo 6.1, la politica di spese di TB che prevede: il soggiorno in hotel 5 stelle o più; viaggi in prima classe in treno o in aereo;
ristorazione di alta qualità
NCC per le trasferte fuori Firenze”.
Tanto premesso, occorre rammentare che “In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.” (Cass., sez. L, ord.
31202/2021).
In applicazione del suddetto principio di diritto, nella sentenza appena citata la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi pagina 8 di 11 sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.
E' pacifico, in quanto non contestato, che avesse Controparte_1 un solo dipendente ( e un solo cliente ( Parte_1 Controparte_2
).
[...]
Nello stesso ricorso, a pag. 5, si riconosce al punto 6): “La
Società, in particolare, ha ricevuto un importante incarico di consulenza e servizi da parte di una delle più importanti aziende operanti nel mercato della vendita di prodotti di lusso online: CP_2
e, principalmente per tale ragione, ha deciso di Controparte_2 assumere il sig. per “destinarlo”, a tempo pieno, allo Pt_1 svolgimento di varie attività collegate a tale importante commessa.”
E' inoltre documentale che, alla riunione del Consiglio di
Amministrazione del 18/11/2022, era stata prevista l'eliminazione di tutti gli eventi a partire da giugno 2023 (con l'eccezione di un solo evento a Piazzale Michelangelo;
cfr. doc. 8, fasc. conv.).
Ciò detto, in ricorso si deduce l'insussistenza della giusta causa di licenziamento in ragione dell'accordo contrattuale su rimborsi spese per 200.000,00 euro all'anno, importo che nel caso in analisi non era stato comunque superato e rispetto al quale non vi erano state contestazioni pregresse in corso di rapporto.
Questi rilievi eludono, tuttavia, la superiore questione del collegamento funzionale fra le spese effettuate dopo il mese di giugno 2023 e l'attività specificamente demandata al ricorrente.
Rispetto a tale questione, diviene irrilevante il rispetto del limite massimo di 200.000,00 euro annui, se – per ipotesi - anche il 5 % delle spese fatte fosse ingiustificato, posto che ciò integrerebbe un'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Come correttamente evidenziato in memoria, rispetto all'addebito del
29/7/2023 per Euro 3440,00 in occasione di una cena al Billionaire di
Porto Cervo e all'addebito di Euro 3.000,00 relativo al dopo cena presso il Billionaire di Porto Cervo, il ricorrente richiama nelle pagina 9 di 11 proprie giustificazioni “l'obbiettivo di esplorare potenziale opportunità di negoziazione in Arabia Saudita inclusa la possibilità di aprire negozi in Arabia Saudita.”.
Come già osservato, tuttavia, non vi erano in programma sfilate successivamente al mese di giugno 2023 (cfr. sub 8 verbale del CdA citato), né parte attrice ha offerto specifica prova in merito ad eventi o progetti di apertura di punti vendita in Arabia Saudita.
Parimenti, nello stesso 2/8/2023 risulta l'addebito per “no show” in hotel a Napoli “per partecipare al compleanno di ”, per Parte_4 euro 1.280,00, e nello stesso giorno per euro 1.400,00 per un incontro al Billionaire, asseritamente volto a “sponsorizzare una sfilata di in Arabia Saudita” (valgano in proposito, CP_2 anche in questo caso, le considerazioni precedenti).
Infine, con riferimento agli addebiti del 10/11/2023 per 555,00 euro per il soggiorno presso un hotel di Milano e del 2/10/2023 per oltre
19.754,95 euro per il soggiorno presso un hotel di Parigi, il ricorrente si riferisce ad una “collaborazione con ”. CP_5
Dopo giugno 2023, sono dunque risultate ingenti spese per
[...]
non giustificate dalla già prevista cessazione degli CP_1 eventi;
e, considerando a titolo esemplificativo gli addebiti appena richiamati, non è possibile rinvenire alcun collegamento oggettivo ed univoco con le attività oggetto dell'incarico – ormai in esaurimento
– del ricorrente.
Per le ragioni evidenziate, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 10 di 11 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 26.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8965/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO e dell'avv. Parte_1 MARCHESE ALESSANDRO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CECCARELLI ENRICO Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/7/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro-
[...]
, chiedendo di: Controparte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 14/02/2024;
- Per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. Pt_1
:
[...]
i) della somma di € 137.597,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 39 CCNL Dirigenti Commercio, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione goduta dal ricorrente, al tallone mensile di
€ 22.932,85, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
ii) a titolo di risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato, dell'indennità supplementare ex art. 34 CCNL pagina 1 di 11 Dirigenti Commercio, nella misura massima di 8 mensilità, al tallone mensile di € 22.932,85 per un totale di € 183.462,8, od in quella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità;
iii) a titolo di risarcimento del danno per violazione del patto di durata minima garantita, la somma di € 225.473,69 pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe maturato fino al 25/10/2024 come da conteggi analitici in atti, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
e così in totale, per i titoli di cui sopra, la complessiva somma di
€ 546.533,59, ovvero quella diversa maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia.
In subordine, in ogni caso
- Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse il licenziamento per cui è causa nullo e/o illegittimo e/o inefficace, previa riqualificazione dello stesso quale licenziamento per giustificato motivo, condannare comunque la resistente al pagamento in favore del Sig. dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso ex art. 39 CCNL Dirigenti Commercio quantificata nella misura di € 137.597,10, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione goduta dal ricorrente al tallone mensile di
€ 22.932,85, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, altre alla penale per la violazione del patto di durata minima, per la somma di € 225.473,69 pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe maturato fino al 25/10/2024 come da conteggi analitici in atti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...]
con qualifica di dirigente, CCNL Dirigenti del Controparte_1
pagina 2 di 11 settore Terziario, con titolo operativo interno di “Chief Operating
Officer” a far data dal 25 ottobre 2021.
Con lettera del 2 febbraio 2024, la società convenuta ha formulato una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente per l'addebito ingiustificato di numerose spese.
Nonostante le giustificazioni rese dal ricorrente in data 6.2.2024, con lettera del 14.2.2024 la Società ha intimato a il Pt_1 licenziamento per giusta causa.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, nonché del principio di tempestività, e in ogni caso per assenza di giusta causa e giustificato motivo, rivendicando il diritto al versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso oltre all'indennità supplementare di cui all'art. 34 del
CCNL Dirigenti Commercio e al risarcimento del danno per il periodo fra il licenziamento (02/02/2024) ed il 25/10/2024, in ragione della violazione del patto di stabilità.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 26.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha ricevuto la seguente lettera di contestazione disciplinare:
“Come ricorderà, la decisione di di non procedere Controparte_2
a tenere eventi almeno per l'anno 2024 ci ha costretto ad affrontare la questione relativa al Suo rapporto di lavoro.
pagina 3 di 11 Lei ha un contratto a tempo determinato che va a scadenza il 24 ottobre 2024 e ha concordato con noi la risoluzione anticipata di tale rapporto con l'erogazione di un corrispettivo pari a Euro
160.714,28 (9 mensilità).
Era stata anche fissata la data per la comparizione presso Manager
Italia nei giorni 15 -16-18 gennaio 2024 poi rinviata al giorno 30 gennaio 2024.
Nel frattempo il Rag. ha fatto richiesta verbale e Persona_1 per e-mail a Lei e alla sua assistente della Parte_2 documentazione delle spese motivandone le ragioni. In particolare, in forma scritta, il 12 giugno 2023, il 15 novembre 2023 motivandone le ragioni, il 28 dicembre 2023 significando l'entità delle spese sostenute, il 9 gennaio 2024 facendo presente che la lista delle spese con motivazione, nel frattempo ricevuta, copriva solo in parte il totale delle spese. Solo il 10 gennaio 2024 arriva al Rag.
il rendiconto totale delle spese subito girato Per_1 all'Amministratore per la sua valutazione. Controparte_3
Elaborando i conteggi di fine rapporto, sono state esaminate le spese che Lei ha addebitato all'azienda tramite carta di credito i chiarimenti inerenti le spese sostenute non si sono mostrate congruenti con l'attività che Lei era chiamato a svolgere.
Per questo il nostro Amministratore Unico l'ha Controparte_3 contattata telefonicamente per avvertirLa che si doveva fare un riscontro per dedurre, da quanto pattuito per la risoluzione consensuale del rapporto, l'importo delle spese che Lei avrebbe impropriamente addebitato all'azienda.
Dopo una risposta telefonica possibilistica, Lei ha fatto sapere che non intendeva fare nessuna ricognizione relativa alle spese e che queste erano tutte dovute e giustificate.
A questo punto, poiché l'errato utilizzo della carta di credito aziendale viene respinto e poiché esistono evidenze della non riconducibilità delie spese sostenute alla attività lavorativa svolta, siamo costretti a contestarLe che:
pagina 4 di 11 - Lei a fronte di espressa richiesta di giustificazione delle spese, ha risposto in maniera generica evasiva e non in alcun modo riscontrabile;
- Tutte le spese della ristorazione sono documentate da scontrino fiscale e non da regolare fattura;
- La permanenza in albergo a Milano e Parigi si è protratta per tempi lunghi quando invece gli incontri potevano essere concentrati in un paio di giorni.
- Esistono spese che Lei ha addebitato alla società addirittura in epoca successiva all'esito dell'evento "sfilata a cui si CP_4 sarebbero dovute riferire;
- Esistono spese per soggiorni estivi e/o comunque di vacanza in località tipo Ibiza, Porto Cervo etc. in periodi dell'anno che non sono minimamente interessati dagli eventi;
- Nella giornata del 2 agosto 2023, esiste uno scontrino di spesa presso un albergo di Napoli con permanenza di due notti senza ulteriore documentazione e nella stessa data, esiste una spesa a
Porto Cervo. La spesa sostenuta di euro 1.280,00 rappresenta l'addebito del no-show in quanto Lei non si è mai presentato in albergo.
- Si segnalano spese che potrebbero essere riferite a incontri con che in base a quanto previsto dal Suo contratto allegato 1 CP_5 lettera b) "Job Description" avrebbero dovuto trovare il parere positivo della società prima di essere intrapresi. Se la Sua attività propria, ovvero, proposta di organizzazione di eventi poteva rendere questo parere superabile, altrettanto non può dirsi per un'attività totalmente estranea agli stessi.
In allegato Le trasmettiamo l'esito dei primi riscontri effettuati che approfondiremo ulteriormente estendendo l'esame all'intera durata del rapporto di lavoro riservandoci di richiederLe la restituzione delle somme che ci sono state addebitate in maniera illecita.
Allo stato, quanto sopra Le viene contestato come addebito disciplinare e quale comportamento che lede profondamente l'aspetto pagina 5 di 11 fiduciario del rapporto specie per come si sono svolti i rapporti che erano improntati ad un affidamento personale che risale nel tempo per cui La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni ovvero a giustificare le spese che Lei afferma di aver sostenuto nell'interesse di come dal prospetto ricevuto il 10 Controparte_1 gennaio 2024 sviluppato su 110 righe o titoli di spesa.”
In proposito, parte ricorrente lamenta anzitutto la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare ex art. 7
L. n. 300/1970.
Sul punto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.” (Cass., sez. L, sent.
N° 9590/2018).
Così come nella fattispecie oggetto di analisi da parte della Suprema
Corte, anche nel caso di specie deve essere ritenuta specifica la contestazione disciplinare mossa nei confronti di Parte_1 sul rilievo che le giustificazioni rese dal ricorrente appaiono puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta.
Parte attrice ha poi eccepito la violazione del principio di tempestività della contestazione.
pagina 6 di 11 In concreto, tuttavia, l'oggetto della contestazione riguarda un arco temporale compreso fra giugno 2023 e novembre 2023, rispetto al quale la contestazione disciplinare segue dopo un congruo breve termine (11 febbraio 2024) e, anche rispetto a tale profilo, le giustificazioni rese da manifestano il compiuto espletamento del diritto di Pt_1 difesa.
Quanto alla sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che il rapporto di lavoro fra e Controparte_1 decorre dal 25/10/2021, in concomitanza con il contratto Parte_1 di consulenza che aveva stipulato con la società Controparte_1
. CP_2 CP_2
L'oggetto dell'attività richiesta a riguardava (cfr. doc. sub 2 Pt_1 fasc. conv.):
“Supportare i clienti della società nell'organizzazione e nella gestione di eventi di beneficenza, iniziative promozionali, manifestazioni ed eventi in generale, sia in Italia sia all'estero; in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo a) proporre ai clienti della società (e ad eventuali comitati Eventi costituiti dagli stessi) l'organizzazione di Eventi ritenuti di interesse;
b) in caso di parere positivo della società e dei clienti della società, formulare progetti esecutivi ed indicando i budget di spesa necessarie e uno specifico capitolato riportante le singole voci di spesa di ciascun evento;
c) con esclusivo riferimento alle attività oggetto di uno specifico budget di spesa e capitolato approvato dalla società o dai clienti della società, gestirne l'organizzazione, curandone i rapporti e sovraintendendone alla loro esecuzione, il tutto senza alcun potere di rappresentanza della società e dei clienti della società e con l'obbligo di constante e tempestiva informativa alle persone preposte dalla società e dai clienti della società alla cure dell'Evento;
pagina 7 di 11 d) prestare ogni assistenza richiesta dalla società in relazione all'organizzazione o gestione degli eventi.”
Nel contratto di lavoro era in particolare presente una clausola relativa ai “Rimborsi Spese”, ove si prevedeva:
Pa
“In aggiunta alla retribuzione, sarà dovuto a il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle Attività di Consulenza laddove ciascuna di tali spese sia supportata dalla corrispondente documentazione giustificativa. In ogni caso l'importo complessivo delle spese vive rimborsabili non potrà eccedere l'importo annuo di
Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
La Società prende atto e accetta, nei limiti di cui al precedente articolo 6.1, la politica di spese di TB che prevede: il soggiorno in hotel 5 stelle o più; viaggi in prima classe in treno o in aereo;
ristorazione di alta qualità
NCC per le trasferte fuori Firenze”.
Tanto premesso, occorre rammentare che “In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.” (Cass., sez. L, ord.
31202/2021).
In applicazione del suddetto principio di diritto, nella sentenza appena citata la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi pagina 8 di 11 sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.
E' pacifico, in quanto non contestato, che avesse Controparte_1 un solo dipendente ( e un solo cliente ( Parte_1 Controparte_2
).
[...]
Nello stesso ricorso, a pag. 5, si riconosce al punto 6): “La
Società, in particolare, ha ricevuto un importante incarico di consulenza e servizi da parte di una delle più importanti aziende operanti nel mercato della vendita di prodotti di lusso online: CP_2
e, principalmente per tale ragione, ha deciso di Controparte_2 assumere il sig. per “destinarlo”, a tempo pieno, allo Pt_1 svolgimento di varie attività collegate a tale importante commessa.”
E' inoltre documentale che, alla riunione del Consiglio di
Amministrazione del 18/11/2022, era stata prevista l'eliminazione di tutti gli eventi a partire da giugno 2023 (con l'eccezione di un solo evento a Piazzale Michelangelo;
cfr. doc. 8, fasc. conv.).
Ciò detto, in ricorso si deduce l'insussistenza della giusta causa di licenziamento in ragione dell'accordo contrattuale su rimborsi spese per 200.000,00 euro all'anno, importo che nel caso in analisi non era stato comunque superato e rispetto al quale non vi erano state contestazioni pregresse in corso di rapporto.
Questi rilievi eludono, tuttavia, la superiore questione del collegamento funzionale fra le spese effettuate dopo il mese di giugno 2023 e l'attività specificamente demandata al ricorrente.
Rispetto a tale questione, diviene irrilevante il rispetto del limite massimo di 200.000,00 euro annui, se – per ipotesi - anche il 5 % delle spese fatte fosse ingiustificato, posto che ciò integrerebbe un'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Come correttamente evidenziato in memoria, rispetto all'addebito del
29/7/2023 per Euro 3440,00 in occasione di una cena al Billionaire di
Porto Cervo e all'addebito di Euro 3.000,00 relativo al dopo cena presso il Billionaire di Porto Cervo, il ricorrente richiama nelle pagina 9 di 11 proprie giustificazioni “l'obbiettivo di esplorare potenziale opportunità di negoziazione in Arabia Saudita inclusa la possibilità di aprire negozi in Arabia Saudita.”.
Come già osservato, tuttavia, non vi erano in programma sfilate successivamente al mese di giugno 2023 (cfr. sub 8 verbale del CdA citato), né parte attrice ha offerto specifica prova in merito ad eventi o progetti di apertura di punti vendita in Arabia Saudita.
Parimenti, nello stesso 2/8/2023 risulta l'addebito per “no show” in hotel a Napoli “per partecipare al compleanno di ”, per Parte_4 euro 1.280,00, e nello stesso giorno per euro 1.400,00 per un incontro al Billionaire, asseritamente volto a “sponsorizzare una sfilata di in Arabia Saudita” (valgano in proposito, CP_2 anche in questo caso, le considerazioni precedenti).
Infine, con riferimento agli addebiti del 10/11/2023 per 555,00 euro per il soggiorno presso un hotel di Milano e del 2/10/2023 per oltre
19.754,95 euro per il soggiorno presso un hotel di Parigi, il ricorrente si riferisce ad una “collaborazione con ”. CP_5
Dopo giugno 2023, sono dunque risultate ingenti spese per
[...]
non giustificate dalla già prevista cessazione degli CP_1 eventi;
e, considerando a titolo esemplificativo gli addebiti appena richiamati, non è possibile rinvenire alcun collegamento oggettivo ed univoco con le attività oggetto dell'incarico – ormai in esaurimento
– del ricorrente.
Per le ragioni evidenziate, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 10 di 11 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 26.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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